Stop in ZTL ai veicoli a benzina euro 1 e ai diesel euro 2

Il provvedimento entrerà in vigore il primo gennaio 2019 e riguarderà circa 2500 autovetture

Dal primo gennaio stop totale in ZTL ai veicoli a benzina euro 1 e ai diesel euro 2: lo prevede un’ordinanza che attua il Piano di azione comunale per la qualità dell’aria 2016-2019, approvato dal consiglio comunale due anni fa. Si stima che il provvedimento riguarderà circa 2500 autovetture. La nuova misura è stata concepita in concomitanza con l’entrata in esercizio delle linee tranviarie. 

Dal 2019 potranno quindi accedere alla ZTL solo i veicoli euro 2 o superiori a benzina ed euro 3 o superiori diesel e nello specifico quelli sulla cui carta di circolazione sono riportate le direttive CE sotto indicate o successive (che variano in relazione alla tipologia di veicolo identificato dai vari articoli del Codice della Strada): Ciclomotori, articolo 52 C.d.S., direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II [Euro 2] Motoveicoli articolo 53 C.d.S., direttiva 2002/51/CE fase A [Euro2] Autoveicoli articolo 54, C.d.S., direttive 91/542/CE punto 6.2.1.B, 94/12 CE, 96/1 CE, 96/44 CE, 96/69 CE, 98/77 CE [Euro 2 benzina,] Autoveicoli, 54 C.d.S., direttive 98/69/CE, 98/77/CE fase A, 99/96/CE, 99/102/CE fase A, 2001/1/CE fase A, 2001/27/CE, 001/100/CE fase A, 2002/80/CE fase A, 2003/76/CE fase A, 2006/96/CE fase A [Euro 3 diesel]. 

Per quanto riguarda i permessi già rilasciati rimarranno validi fino alla data di scadenza, o fino a revoca, ma non potranno essere rinnovati o sostituiti. Dal primo gennaio 2019 non sarà rilasciato alcun nuovo permesso di accesso in ztl agli aventi diritto come categoria ma il cui veicolo sia immatricolato in base alle direttive che lo identificano come Euro 1 benzina o Euro 2 diesel o precedenti.

Infografica con i veicoli che non potranno più entrare in ztl

Sono esonerati dal divieto le seguenti categorie di veicoli:

  1. veicoli adibiti al trasporto pubblico di linea;
  2. veicoli adibiti al servizio di igiene urbana;
  3. veicoli adibiti al servizio di polizia e soccorso, ai sensi dell’art. 177, comma 1, del C.d.S.
  4. veicoli a metano e GPL o bifuel (benzina-metano, benzina-gpl), a condizione che, qualora non conformi alle suddette direttive, nell’ambito del percorso urbano impieghino esclusivamente l’alimentazione a gas;
  5. veicoli al servizio delle persone invalide munite del contrassegno previsto dal Codice della strada;
  6. veicoli storici, esclusivamente nell’ambito di manifestazioni purché in possesso dell’Attestato di storicità o del Certificato di Identità/Omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici (Il documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ed esibito a richiesta delle autorità preposte al controllo);
  7. veicoli che debbono presentarsi alla revisione già programmata (con documento dell’ufficio della Motorizzazione Civile o dei centri revisione autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
  8. veicoli di proprietà delle ASL, veicoli delle Associazioni di Volontariato e delle Cooperative Sociali convenzionati con il Comune di Firenze o con altri enti Pubblici, che effettuano servizi sociali rivolti ad anziani e disabili e muniti delle rispettive insegne e veicoli in servizio di Guardia Medica;
  9. veicoli utilizzati per trasporto di persone che si rechino presso le strutture sanitarie per sottoporsi a visite mediche, terapie ed analisi programmate in possesso di relativa certificazione medica;
  10. veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzioni sui servizi essenziali (es. gas, acqua, energia elettrica, telefonia), veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione degli impianti elettrici, idraulici, termici e tecnologici;
  11. veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività, in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale.
Scroll to top of the page