Razzanelli e Cellai (Forza Italia): "Illegittimi i contributi richiesti dai consorzi di bonifica"

Depositato il ricorso per circa 100 cittadini di Firenze

"Tutti i fiorentini proprietari di beni immobili sono stati nuovamente chiamati a corrispondere l’annuale contributo consortile di bonifica, secondo il Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno dovuto per i “benefici” che l’attività del Consorzio stesso apporta al mantenimento o all’incremento del valore dei loro beni. In realtà si tratta, a ben vedere, dell’ennesimo ingiustificato prelievo tributario sul patrimonio, il quale duplica e reitera forme di imposizione già presenti nell’ordinamento (si pensi all’I.Mu.P.), incrementando la pressione fiscale sul comparto immobiliare". Lo afferma il consigliere comunale di Forza Italia Mario Razzanelli intervenuto oggi in conferenza stampa insieme al capogruppo Jacopo Cellai.

"Per questo – hanno aggiunto i due esponenti azzurri – abbiamo chiesto allo studio Cordeiro Guerra & Associati, noto studio fiorentino specializzato nella materia tributaria, di assistere in giudizio quei cittadini che – entro lo scorso novembre – avessero richiesto di poter fruire di un patrocinio legale per l’impugnazione delle cartelle di pagamento emesse dal Consorzio 3 Medio Valdarno".

"Se vinceremo il ricorso, si tratterà del primo passo verso la definitiva chiusura dei 132 consorzi di bonifica in tutta Italia, con la restituzione dei compiti alle regioni, che hanno il personale, le risorse e le competenze, eliminando così il balzello non dovuto – spiegano Razzanelli e Cellai –. La nostra è una battaglia per difendere un principio, e anche per la trasparenza. Il Comune in questo ha delle precise responsabilità, perché è totalmente mancata la comunicazione ai cittadini di Firenze del 'contributo' che erano chiamati a versare".

L’avv. Navarrini, intervenuto in conferenza stampa, ha spiegato che "i contributi consortili, che secondo la più recente giurisprudenza della Corte Costituzionale hanno certamente natura tributaria, devono ritenersi – alternativamente – non dovuti in quanto la Regione ha legiferato in violazione della riserva di legge di cui all’art. 23 della Costituzione ovvero per violazione del principio di capacità contributiva sancito dall’art. 53 della Costituzione.

Sotto il primo profilo, si è evidenziato come – pur essendo pacificamente la materia della bonifica di competenza Regionale – nel disciplinare il tributo la Regione medesima avrebbe comunque dovuto rispettare “i principi generali” della materia, dettati già con il Regio Decreto n. 215/1933, in base ai quali la contribuzione non può prescindere dalla dimostrazione del beneficio apportato dall’attività di bonifica. In relazione a tale aspetto, la Corte Costituzionale ha recentemente dichiarato l’illegittimità della Legge Regionale della Calabria che aveva disposto (come, seppure sotto altra forma, anche la legge regionale Toscana) che i contributi fossero dovuti anche per le spese di funzionamento dell’ente, indipendentemente da qualsiasi beneficio agli immobili compresi nel perimetro del Consorzio.

Sotto il secondo profilo, si è evidenziato come – stante la sottoposizione al contributo indistintamente di tutti gli immobili – si concreti anche la violazione dell’art. 53 Costituzione. La Corte Costituzionale nella sentenza 118/2018 ha infatti significativamente escluso che il legislatore regionale possa “disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva dall’attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l’immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica” perché così facendo (ed è proprio quanto accaduto) il contributo si concretizzerebbe in una nuova imposta fondiaria regionale, che la Regione non ha competenza ad istituire e che andrebbe a colpire una capacità contributiva già incisa da altri tributi". (fdr)

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