Indennità della Polizia Municipale, l’assessore Martini: “Cumulo vietato dalle norme”

La risposta ai consiglieri di Spc: “i casi fiorentini non rientrano nei casi eccezionalmente consentiti”

“La norme vietano il cumulo di indennità e i pareri della Corte dei Conti di Veneto ed Emilia Romagna confermano che i casi oggetto di ricorso non rientrano nei possibili casi eccezionalmente consentiti”. È quanto dichiara l’assessore al personale Alessandro Martini replicando in consiglio comunale ai consiglieri di Spc sulla questione della doppia indennità di servizio esterno della Polizia Municipale, oggetto di un ricorso al Tribunale del Lavoro.
“Si tratta di un tema importante e che è stata discussa a lungo nei numerosi tavoli dell’Amministrazione con le organizzazioni sindacali nel primo periodo dell’emergenza della pandemia. E in quei tavoli abbiamo espresso la nostra posizione secondo la quale non era ritenuto possibile il cumulo delle indennità perché l’attività svolta come servizio esterno era totalmente ricompresa e sovrapposta a quella svolta in virtù dell’ordinanza della questura. In particolare – spiega l’assessore – il personale della polizia locale è stato impiegato in base alle ordinanze per tutto il turno di servizio sotto il comando dei funzionari della polizia di stato, ma svolgendo le proprie specifiche attività di controllo, ovvero polizia stradale, polizia amministrativa e controllo del territorio nelle aree assegnate”.
Sulle sentenze delle Corte dei Conti richiamate dai consiglieri (del Veneto e dell’Emilia Romagna), l’assessore sottolinea: “Le conosciamo. Sono pareri che rafforzano la posizione che l’Amministrazione responsabilmente ha dovuto assumere. Secondo la valutazione degli uffici, condivisa con l’ufficio legale, stante il divieto di cumulare le indennità, i casi che concretamente si sono verificate nella nostra Amministrazione non soddisfano le condizioni richieste”.
In particolare, la delibera della Corte dei Conti del Veneto 96/2020,: “l’individuazione dell’ambito delle ipotesi di cumulo – solo eccezionalmente consentite – non può che essere ontologicamente riconducibili alla materia collegata all’ordine pubblico, senza alcuna commistione e/o sovrapposizione con le competenze ordinarie della polizia locale. Solo tale condizione preventiva, infatti, è idonea a escludere l’attribuzione di componenti remunerative illegittimamente liquidate per la resa del medesimo ed unico servizio, da realizzare, quindi, secondo il criterio di effettività con la resa di prestazioni diverse e aggiuntive rispetto a quelle ordinarie”.
Anche la Corte dei Conti dell’Emilia Romagna, con le due deliberazioni 104/2020 e 107/2020, giunge alla conclusione che spetta a ciascuna amministrazione valutare attentamente le modalità di erogazione dell’indennità di ordine pubblico in cumulo con l’indennità di servizio esterno.
“L’Amministrazione – conclude l’assessore Martini- è ovviamente disponibile alla composizione bonaria della vertenza, fermo restando il necessario rispetto dei principi che regolano l’utilizzo delle risorse pubbliche e la corresponsione dei trattamenti accessori”.  (mf)

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