Scadenze fiscali 2022

Le prossime scadenze per i pagamenti di Imu, Tari e canoni vari

Per agevolare cittadini e contribuenti ad orientarsi nei pagamenti fiscali di fine anno ecco una sintesi delle prossime scadenze e alcune semplici note esplicative:

  • 30 novembre 2022: terza ed ultima rata del Canone mercati, suolo pubblico, pubblicità
  • 02 dicembre 2022: saldo TARI (Tassa Rifiuti)
  • 16 dicembre 2022: saldo IMU

 

CANONE mercati, suolo pubblico e pubblicità

Il 30 novembre 2022 scade la terza rata ed ultima rata del Canone mercati, del Canone per l'occupazione del suolo pubblico e del canone per la pubblicità.
Per i passi carrabili la scadenza di pagamento era prevista al 31 ottobre 2022, poiché per questa tipologia non era stato previsto lo slittamento del termine previsto dal regolamento.
La scadenza riguarda le concessioni e autorizzazioni di importo superiore a 258,23 euro annue per il Suolo pubblico e a 2.500,00 euro annue per la pubblicità, il cui pagamento è previsto in tre rate.
I titolari di concessioni e autorizzazioni hanno già ricevuto l'avviso di pagamento con i bollettini di pagamento PAGOPA relativi alle tre rate (31/05, 31/07, 31/10 per i passi carrabili; 31/07, 30/09, 30/11 per le altre tipologie di occupazione del suolo pubblico e per la pubblicità).
Coloro che in precedenza non hanno pagato il Canone, sia nel 2022 ma anche in anni precedenti, possono sanare la posizione con la definizione agevolata della sanzione, un modo che permette a chi paga in ritardo ma spontaneamente, di ridurre notevolmente le sanzioni.

E' possibile calcolare l'importo dovuto con la definizione agevolata collegandosi al link: https://pagopa.055055.it/ravvedimentooperoso/home

Per maggiori informazioni e contatti è possibile consultare le schede servizio informative:

TARI
Il 2 dicembre 2022 scade invece il saldo TARI (Tassa Rifiuti) 2022.
La TARI copre il costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e per la pulizia delle strade.
Ricordiamo che le scadenze precedenti erano il 30/04 e il 31/07 per le utenze domestiche e il 31/07 per le utenze non domestiche.
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti.
L’imposta può essere corrisposta solo da coloro che si sono regolarmente iscritti nella banca dati TARI e che conseguentemente riceveranno l'avviso di pagamento con allegato il bollettino PAGOPA.
A tal fine si ricorda l'obbligo di presentare la denuncia di nuova occupazione, di cessazione o di variazione dei dati che influiscono sulla determinazione del tributo, entro il 60° giorno successivo a quello in cui sono intervenuti tali eventi modificativi.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione originaria o di variazione, si applica la sanzione del 100 per cento del tributo non versato.
In caso di accertata omissione della dichiarazione, originaria o di variazione, si applica la sanzione del 150%, qualora siano trascorsi i termini di almeno due annualità consecutive per la presentazione della denuncia suddetta.


E' possibile tuttavia ridurre la sanzione:

  • del 70% presentando spontaneamente la dichiarazione entro il 30° giorno dalla scadenza del termine (la scadenza è il 60° giorno dall'evento modificativo da dichiarare);
  • del 50% presentando spontaneamente la dichiarazione dal 31° giorno successivo alla scadenza del termine e prima della notifica di qualunque atto precedente all’avviso di accertamento;
  • del 30% presentando la dichiarazione dopo la notifica di qualunque atto precedente all’avviso di accertamento, e comunque prima della notifica di quest’ultimo.

Le sanzioni previste per omessa e per infedele dichiarazione sono ridotte ad 1/3 se, entro il termine per ricorrere alle Corti di Giustizia tributarie (60 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento oltre i termini di sospensione processuale se l'atto è notificato dal 1 al 31 agosto) interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

La sanzione per omesso o ritardato pagamento è pari al 30%.

Per maggiori informazioni e contatti è possibile contattare le schede servizio informative:

IMU
Il 16 dicembre 2022 scade il saldo IMU 2022.
L'IMU è dovuta da tutti coloro che sono proprietari o titolari di un diritto reale di godimento (come usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie) su fabbricati, terreni o aree edificabili, a qualsiasi uso destinati (inclusi gli immobili strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa).

L’IMU non è dovuta per l’abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico) e relative pertinenze, per i quali si deve pagare regolarmente l’imposta applicando l’aliquota deliberata dal Comune e la detrazione di legge.
La precedente scadenza era il 16/06/2022, termine entro il quale doveva essere pagato l'acconto.
Entro il 16/6 è sempre possibile pagare l’imposta dovuta per l’intero anno sulla base delle aliquote vigenti l’anno precedente, se alla suddetta data non sono state ancora adottate e pubblicate per l’anno in corso, oppure sulla base delle aliquote già definitivamente stabilite e pubblicate dal Comune. Nella prima ipotesi è fatta sempre salva l’eventualità di effettuare, alla scadenza della seconda rata di saldo, un versamento a titolo di conguaglio.

Il versamento è possibile tramite due modalità:
- Modello F24 (non comporta commissioni): il codice del Comune di Firenze è D612
- Bollettino postale IMU disponibile presso gli uffici postali; il costo del versamento corrisponde alle spese di commissione previste per un bollettino postale ordinario.

Il codice identificativo del Comune di Firenze da indicare è D612.
Il versamento deve essere effettuato sul c/c n. 1008857615, valido indistintamente per tutti i comuni del territorio nazionale.

Si ricorda che, nei casi in cui sia obbligatoria la dichiarazione IMU, essa deve essere presentata: entro il 30 giugno dell'anno successivo rispetto alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Solo per il 2022 il “decreto semplificazioni” (D.L. 73/2022) ha disposto la proroga del termine di presentazione della dichiarazione IMU 2021 al 30 dicembre 2022 in luogo del 30 giugno 2022 ordinariamente previsto.

Coloro che in precedenza non hanno pagato l'IMU, sia nel 2022 ma anche in anni precedenti, possono sanare la posizione con il ravvedimento operoso, un modo che permette a chi paga in ritardo ma spontaneamente, di ridurre notevolmente le sanzioni.

E' possibile calcolare l'importo dovuto con il ravvedimento operoso collegandosi al link: https://servizi.comune.fi.it/sites/www.comune.fi.it/files/ravvedimento_operoso_1.pdf

Per maggiori informazioni ( anche su codici tributo degli immobili, casi in cui è obbligatorio presentare la dichiarazione e casi particolari) è possibile consultare la scheda servizio informativa:

IMPOSTA DI SOGGIORNO
L’imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, ivi comprese le locazioni turistiche.

I gestori hanno l'obbligo di dichiarare mensilmente all'Ente, entro il giorno 15 del mese successivo, il numero di ospiti, il numero dei pernottamenti (a tariffa intera o a tariffa ridotta), il numero dei soggetti esenti, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. Sempre entro il giorno 15 del mese successivo, il gestore effettua il riversamento al Comune dell'imposta di soggiorno.

Il soggetto gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di provvedere alla riscossione del tributo da parte del proprio cliente, rilasciandone quietanza.

L' imposta si applica alle singole persone non residenti nel Comune di Firenze, per un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.

Per maggiori informazioni e contatti è possibile consultare il portale dell'imposta di soggiorno:

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