Dehors, il Tar dà ragione al Comune. L’assessore Del Re: “Siamo riusciti a bilanciare tutela del patrimonio culturale e attività economica privata”

“Piazza Duomo merita di essere goduta a pieno da tutti, siamo soddisfatti”

Il piano dehors adottato dal Comune e le scelte sulle tipologie ammesse in piazza Duomo e via dei Renai sono legittimi e ragionevoli. Lo ha stabilito il Tar Toscana dando ragione al Comune e rigettando i cinque ricorsi presentati da tre esercenti di piazza Duomo e due di via dei Renai. 

“Le bellezze di Piazza Duomo meritano di essere godute a pieno da tutti e siamo soddisfatti che il Tar abbia ritenuto equilibrate e ragionevoli le scelte del piano – ha detto l’assessore allo Sviluppo economico Cecilia Del Re - Siamo riusciti a bilanciare i vari interessi in gioco, che in questo caso erano quelli della tutela del patrimonio culturale, della libera fruizione del suolo pubblico e l’attività economica privata: siamo riusciti a tenere tutto insieme”.

Il nuovo piano dehors, approvato a fine dicembre 2017, prevede per piazza Duomo il passaggio dalla tipologia B (pedana e ombrellone) alla tipologia A (solo tavoli e sedie senza pedana) e per via dei Renai il passaggio dalla tipologia C (pedana con copertura fissa) alla tipologia B (pedana e ombrellone).

Il Tar ha ritenuto il piano dehors legittimo e ‘ragionevoli’ le scelte adottate su piazza Duomo e via dei Renai, che sono state correttamente motivate nella delibera di giunta con la quale si è approvato il nuovo piano sottoscritto con la Soprintendenza. In particolare, si legge nella sentenza: "nella parte motivazionale [della delibera] si evidenzia, con scelta ragionevole, che “la protezione degli assi visuali e dei coni visivi debba avere la priorità e, nelle valutazioni strategiche e decisionali generali, si debba tenere conto anche della pressione turistica e quindi di ‘spazio’ fisicamente occupato da turisti e residenti nei loro spostamenti”. Si tratta di una scelta di bilanciamento tra l’interesse pubblico alla fruizione, da parte della collettività e in particolare dei numerosi turisti che affluiscono a Firenze, dei monumenti ivi collocati, e l’interesse proprio degli esercenti attività di somministrazione a mantenere gli spazi dedicati alla stessa. "In tale scelta, l’Amministrazione, con obbligo di motivazione che ora è stato assolto, è libera di ritenere la prevalenza dell’uno o dell’altro interesse, pur nei limiti della ragionevolezza che in questo caso appaiono rispettati posto che l’attività di somministrazione all’aperto non è totalmente inibita, ma declinata con modalità tali da favorire la visuale dei beni facenti parte del patrimonio culturale fiorentino". "Il potere discrezionale della pubblica amministrazione - continua il Tar - appare correttamente esercitato proprio perché non pone una disciplina uniforme in tutto il territorio interessato, ma distingue caso per caso in relazione alle caratteristiche proprie di ciascuna strada e ciascuna piazza del centro storico cittadino. Il trattamento è differente poiché differente è la realtà materiale su cui le Amministrazioni si trovano a intervenire, sicché alcun vizio di disparità può essere dedotto a questo riguardo".  

Gli esercenti dovranno quindi adeguarsi entro marzo 2020 alla nuova tipologia prevista dal piano. (sc)

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