Sconti sull’Imu per i proprietari che riducono l’affitto

Palazzo Vecchio approva l’agevolazione che prevede la riduzione dall’1,06% allo 0,46%. Ecco tutte le condizioni

Una forte riduzione sull’Imu (dall’1,06% allo 0,46%) per i proprietari di immobili adibiti a civile abitazione affittati con canone concordato, che applichino un affitto inferiore di almeno il 10% rispetto al canone massimo previsto dagli accordi territoriali. Con la proposta di delibera di approvazione del regolamento Imu dell’assessore al bilancio, in accordo con l’assessore alla casa, la giunta comunale ha dato seguito anche agli impegni assunti con gli accordi territoriali tra associazioni dei proprietari e degli inquilini firmati nel corso del 2020. Con questo atto, che dovrà essere sottoposto al consiglio comunale, Palazzo Vecchio ha previsto per ogni immobile adibito a civile abitazione interamente affittato ad un privato che acquisisca la residenza anagrafica nell’immobile - con un unico contratto a canone concordato in base agli accordi territoriali attualmente vigenti – che, in caso venga applicato un affitto inferiore di almeno il 10% rispetto al canone massimo previsto dai vigenti accordi territoriali, sia applicata una aliquota agevolata dello 0,46% anziché l'aliquota ordinaria dell'1,06%.
L'accordo aveva previsto che nel corso del 2020 le Associazioni firmatarie effettuassero un monitoraggio dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 2 c.3 della L. 431/98 aventi canone di locazione inferiore almeno del 10% rispetto al valore massimo della fascia di riferimento - come individuata dall’Accordo territoriale - sulla base dei cui risultati il Comune di Firenze avrebbe valutato la possibilità di adottare, dall’anno d’imposta 2020, una specifica aliquota agevolata, compatibilmente con le proprie esigenze di bilancio. Con il presente provvedimento il Comune si è subito impegnato a riconoscere la suddetta agevolazione anche ai locatori che concordano la riduzione del canone di locazione dei contratti già in essere ad un importo inferiore del 10% rispetto al canone massimo calcolato secondo quanto previsto nell’Accordo territoriale di cui in premessa, risolvendo un contratto a canone libero, transitorio o locazione breve in essere.

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