Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 Ottobre 1994
"Direttiva sui principi per listituzione ed il funzionamento degli Uffici per le Relazioni con il Pubblico"
I. OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
La presente direttiva definisce i principi e le modalità per listituzione, lorganizzazione ed il funzionamento degli Uffici per le Relazioni con il Pubblico di cui allart.12 del decreto legislativo 3 Febbraio 1993,n.29, e successive disposizioni correttive, di seguito denominati uffici.
Ai principi della direttiva, con gli opportuni adeguamenti in funzione delle risorse disponibili e delle esperienze maturate, dellattività svolta, delle dimensioni, delle caratteristiche organizzative e degli ordinamenti, si uniformano le Amministrazioni pubbliche di cui allart.1 del decreto legislativo n.29 del 1993.
II. LE FINALITA
Lattività degli uffici è finalizzata a:
- dare attuazione al principio della trasparenza dellattività amministrativa, al diritto di accesso alla documentazione e ad una corretta informazione;
- rilevare sistematicamente i bisogni ed il livello di soddisfazione dellutenza per i servizi erogati e collaborare per adeguare conseguentemente i fattori che ne determinano la qualità;
- proporre aduguamenti e correttivi per favorire lammodernamento delle strutture, la semplificazione dei linguaggi e laggiornamento delle modalità con cui le Amministrazioni si propongono allutenza.
III. LE ATTIVITA
Gli uffici svolgono le seguenti attività:
-servizi allutenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990 n.241;
-informazioni allutenza sugli atti amministrativi, sui responsabili, sullo svolgimento e sui tempi di conclusione dei procedimenti, e sulle modalità di erogazione dei servizi;
-ricerca ed analisi finalizzate all conoscenza dei bisogni e proposte per il miglioramento dei rapporti con lutenza;
promozione e realizzazione di iniziative di comunicazione di pubblica utilità per assicurare la conoscenza di normative, strutture pubbliche e servizi erogati e linformazione sui diritti dellutenza nei rapporti con le Amministrazioni.
IV. I SUPPORTI TECNOLOGICI
Lo svolgimento delle attività di documentazione da parte degli uffici è favorito dalla disponibilità di sistemi automatizzati di raccolta delle immagini e dei documenti, di classificazione e di ricerca degli stessi, basati su stazioni di lavoro avanzate o personal computer.
Gli uffici utilizzano, quale ambiente tecnologico per lo svolgimento delle attività di competenza, i servizi di accesso polifunzionale di cui allart.11 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, da istituire in conformità alle modalità di interconnessione definite dall Autorità per linformatica nella Pubblica Amministrazione ed alle specifiche organizzative e funzionali indicate dal Dipartimento per la funzione pubblica.
A tali fini, il Dipartimento per la funzione pubblica promuove e realizza progetti sperimentali, utilizzando i fondi di cui allart.26 della legge 11 marzo 1988, n.67, ed allart.2 della legge 24 dicembre 1993, n.537.
V. I FRUITORI DELLATTIVITA DEGLI UFFICI
Si rivolgono agli uffici ( di persona, per iscritto, via fax o telefonicamente ) le persone giuridiche e fisiche interessate a richiedere informazioni sulle attività, le strutture ed i servizi delle Amministrazioni pubbliche. A titolo esemplificativo, gli aventi diritto di accesso agli atti dei procedimenti, ai sensi dellart.10 della legge n.241 del 1990, ed i titolari di interessi personali e concreti di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dellart.22 della predetta legge.
VI. IL LIVELLO DEGLI UFFICI
Gli uffici sono istituiti, di norma, laddove si svolge lattività di amministrazione attiva di maggior contatto con i cittadini-utenti.
Le funzioni di promozione, programmazione, organizzazione e coordinamento dellattività degli uffici sono svolte, ove ne ricorrano le condizioni, da una unità centrale individuata dalle Amministrazioni.
Il livello degli uffici è adeguato alla struttura, allimpianto organizzativo, alle dimensioni ed alla natura dellattività svolta dalle Amministrazioni.
Agli uffici sono preposti responsabili in possesso di qualifica dirigenziale, al fine di assicurare un adeguato livello di rappresentatività ed una concreta capacità di dialogo e di collaborazione con le strutture dell Amministrazione di appartenenza.
Gli uffici rappresentano il "luogo dincontro" fra lutenza e le strutture pubbliche, che emanano provvedimenti amministrativi e/o erogano servizi; la loro istituzione non modifica le funzioni e lorganizzazione delle Amministrazioni, né deve creare sovrapposizioni di competenze.
VII. LORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI
1. Accoglienza
E necessario che gli uffici:
- siano collocati in locali facilmente individuabili ed accessibili con ampia ricettività di parcheggio ed agevole raggiungibilità con i mezzi di trasporto.
A tali fini è opportuno ricorrere ad intese e convenzioni con le Amministrazioni comunali, anche mediante accordi globali per tutti gli uffici compresi in uno stesso contesto urbanistico;
rendano note le modalità di accesso ( toponomastico, postale, telefonico, posta elettronica, fax, ecc.);
osservino un orario di ricevimento del pubblico distribuito anche nelle ore pomeridiane;
utilizzino personale con approfondita conoscenza dellorganizzazione dell Amministrazione di appartenenza, professinalmente qualificato per laccoglienza del pubblico e delle istanze presentate e per la ricezione delle richieste di informazioni attraverso sistemi telematici, di posta elettronica, videotel, postali, telefonici (numero verde).
Gli uffici assicurano, in ogni caso, una risposta alle istanze presentate, con le seguenti modalità:
2. Risposte immediate
A tali fini, vengono raccolte informazioni e documentazione ( schede, pubblicazioni, video, documentazione cartacea) ed attivati collegamenti telematici con banche dati, anche di altre Amministrazioni, e/o di organismi privati.
Nel caso la rilevazione delle stato di un procedimento o lacquisizione di documentazione richiedano una ricerca più complessa, anche per la mancanza di idonei supporti informatici e telematici o per carenza o insufficiente qualificazione del personale, la risposta sarà fornita, anche via telefono o fax, in un termine di tempo brevissimo, di norma non superiore a 48 ore. Dellavvenuta risposta sarà data comunicazione allufficio.
VIII. ANALISI E RICERCA SULLUTENZA
Gli uffici organizzano sistematicamente indagini sul grado di soddisfazione dellutenza per i servizi erogati e sullevoluzione dei bisogni e delle esigenze.
Lattività di ricerca è, inoltre, funzionale alla programmazione di iniziative di comunicazione e di formazione ed alla formulazione di proposte di adeguamento dellorganizzazione e delle procedure delle Amministrazioni.
IX. LA COMUNICAZIONE
Le Amministrazioni, in collaborazione con gli uffici, promuovono e realizzano, in attuazione dellart.12, comma 4, del decreto legislativo n.29 del 1993, e sulla base delle informazioni acquisite attraverso le indagini, iniziative di comunicazione di pubblica utilità, utilizzando strumenti grafici, editoriali, audiovisivi , radiotelevisivi, telematici, multimediali, pubblicitari, ai fini di assicurare la conoscenza di normative, strutture e servizi, nonché di informare sui diritti dellutenza nei rapporti con le Amministrazioni pubbliche.
X. IL PIANO ANNUALE DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DI PUBBLICA UTILITA DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI.
Per lattuazione della normativa recata dallart.12, comma 4 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n.29, e successive disposizioni correttive, le Amministrazioni statali promuovono le iniziative di comunicazione di pubblica utilità con il coordinamento del Dipartimento per linformazione e leditoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si caratterizza, quindi, come struttura tecnica di servizio.
I programmi delle Amministrazioni sono trasmessi al Dipartimento entro il 30 novembre dellanno precedente a quello di riferimento, anche con riserva di successivo