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Presentazione della Cartur
La tutela del turista è
una sorta di "mania" del Movimento Consumatori, se ne occupa sin
dagli esordi.
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Diritti e doveri del turista
Il vero viaggiatore non ha paura del tempo. La sua geografia mentale gli permette di leggere quella naturale. Lascia dietro di sé il fardello della razionalità liberando le percezioni. Pazienza e leggerezza sono gli atteggiamenti che lo caratterizzano. Guarda all’orizzonte senza perdere di vista il particolare, affronta la passeggiata riscoprendo il piacere di osservare e di ascoltare le proprie sensazioni, senza avere la fretta di consumare subito ciò che lo circonda. Si realizzeranno le sue aspettative? Ciò che vedrà corrisponderà realmente a ciò che ha letto?
Unire natura, storia, cultura e immaginario è compito arduo. Così se in questa guida, troveremo tutto ciò, o quasi, che per diritto ci spetta, non dimentichiamoci che anche noi abbiamo un nostro "codice d’onore". Qualcuno, o più di uno, lo ha già scritto per noi. Non serve una memoria di ferro per ricordarselo; basta farlo proprio una sola volta e poi continuare a praticarlo. Comunque, per rendere semplici le cose, lo addensiamo in alcune massime, che pur non essendo vangelo, vista la laicità degli intenti, andrebbero lette come tali. Che il nostro sia un turismo eco-compatibile, ovvero non distruggiamo altrove, e non incoraggiamo con la nostra presenza, ciò che in casa ci è caro. Rispettiamo le tradizioni e i costumi dei paesi che ci ospitano, ovvero, proviamo a essere ricettivi e disposti a incontrare nuove umanità; chiudersi in un villaggio turistico, è come crearsi un’isola nell’isola, rischiamo la solitudine delle anime.
Scegliamo poche destinazioni,
ma preparate e pensate, piuttosto che tanti viaggi mordi e fuggi. Scoraggiamo
e denunciamo apertamente singoli (o agenzie) che vendono il turismo "sessuale".
Per il resto "Buona vacanza a tutti".
La legge "quadro" per il turismo
Le legge "quadro" per il turismo e l'industria alberghiera è un po’ vecchiotta (n. 217 del 17 maggio 1983, integrata con le modifiche apportate dalla successiva L.203/95). Ha la funzione di stabilire limiti e principi ai quali devono adeguarsi le disposizioni delle Regioni e degli Enti territoriali minori. Gli articoli 6, 7 e 12 trattano specificatamente delle "strutture ricettive"che comprendono ogni luogo destinato a soddisfare esigenze di soggiorno temporaneo fuori dalla normale residenza, sia al chiuso sia in aree aperte. Le situazioni ricettive che la legge 217 affastella in un'unica formulazione presentano caratteristiche anche molto diverse. Un'esposizione omnicomprensiva andrebbe a scapito della chiarezza e dell'utilità pratica che la "carta" si propone. Esporremo quindi i principi comuni a tutti i tipi di struttura, per illustrare poi sinteticamente peculiarità e regole specifiche.
Cominciamo col riportare l'elenco: alberghi, motels, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agroturistici, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini. Le Regioni, precisa inoltre l’art. 6, all'ultimo capoverso, hanno facoltà di individuare altre strutture "in rapporto alle caratteristiche ed esigenze locali". Non risulta che fino ad ora l'abbiano fatto. In futuro, forse, per la gioia del numero sempre crescente di turisti amanti del rischio e dell'insolito a tutti costi, potrebbero essere elevate al rango di "strutture ricettive", caverne di montagna, miniere abbandonate, trincee della prima guerra mondiale, relitti di navi alla deriva o altro. Per qualche misteriosa ragione sono sparite locande e pensioni, che pure continuano ad esistere e prosperare. La legge le ha trasformate in alberghi. Abbandonata anche la tradizionale distinzione tra strutture alberghiere ed ex-alberghiere.
Le leggi regionali comunque, assimilano agli alberghi: i motels, le residenze turistico-alberghiere e i villaggi albergo. L’art. 6 fornisce una circostanziata descrizione di ciascuna categoria, non priva di qualche venatura di involontario umorismo. E' altamente improbabile, per esempio, che chi non abbia mai avuto occasione di vedere un villaggio turistico, riesca a capire, dalla definizione legislativa, di cosa in realtà si tratti. O che le espressioni di mesto rigore scelte per gli alloggi agro-turistici, suscitino in chi non sia portato alla penitenza, o sia per sua natura anacoreta, il benché minimo desiderio di recarvisi.
Non è il caso di infierire oltre sulla legge 217, già oggetto di tante critiche. Il legislatore, termine impersonalmente usato per indicare gli estensori delle norme, si sa, fa del suo meglio. Solo, sarebbe simpatico se lo facesse un po' di più. E, in particolare, se si esprimesse in un linguaggio che i destinatari della norma, cioè i cittadini tutti, possano intendere senza dover "sezionare" ogni frase o ricorrere a professionisti prezzolati.
La direttiva 90/314/CEE
Il mercato dei viaggi, vacanze, soggiorni organizzati, "tutto compreso" è regolato, da alcuni anni, in Italia come in Europa, da disposizioni specifiche, di ispirazione comunitaria.
Nel 1990 il Consiglio delle Comunità Europee rilevava, con la Direttiva n. 314, la presenza di notevoli diversità nella normativa "turistica" degli stati membri. Tali divergenze - ammoniva nei numerosi "considerando" della premessa - ostacolano la libera circolazione dei servizi, distorcono la concorrenza, impediscono il raggiungimento del mercato comune, dissuadono i consumatori dall'acquisto di prodotti di altri stati della Comunità.
In breve: frenano il turismo e danneggiano l'economia.
E' il caso quindi - concludeva l'autorevole collegio - che, per dare impulso ai traffici e prosperità al settore, i paesi armonizzino, alla svelta, i rispettivi ordinamenti, uniformandoli ai principi indicativi nella Direttiva. Una tutela adeguata e comune rassicurerà i turisti, spingendoli a consumare, con pari entusiasmo "il tutto compreso" del proprio e degli altri stati. Non si deprima troppo chi pensava di aver diritto all'attenzione e alle cure delle istituzioni europee come cittadino comunitario e non in qualità di strumento funzionale allo sviluppo dei mercati.
In definitiva - anche se viene spontaneo chiedersi che fine abbiano fatto tutti quei bei discorsi sull'Europa dei popoli - quello che conta è il risultato.
E non c'è dubbio che gli indirizzi comunitari, recepiti poi negli ordinamenti nazionali, abbiano fornito materiale idoneo a colmare quei vuoti legislativi che, già da troppo tempo, rendevano precaria e difficile la posizione del consumatore.
Si consideri che ancora negli anni 80 il "pacchetto turistico tutto compreso", pur ritenuto parte essenziale del settore, non aveva una legge tutta per se ed era regolato in modo ondivago, spesso assimilato ad altri tipi di contratto, con risultati poco esaltanti. Cosa sia un "pacchetto turistico" è noto a tutti. Improbabile infatti che qualcuno sia sfuggito al bombardamento di offerte e pubblicità perpetrato tramite ogni possibile mezzo di comunicazione.
Lo ricordiamo in sintesi: il consumatore depone le proprie vacanze nelle mani del "tour operator" e le ritira confezionate, organizzate e pianificate dalla partenza al rientro. Una fruizione mediata del tempo libero, nata in Italia nel dopoguerra e diventata, in pochi anni, il giocattolo preferito del turismo di massa. Come era prevedibile, la delega implicita, il saldo anticipato, la ingenuità e l'inesperienza degli utenti, unite alle carenze legislative, facevano del "turista pacchetto" il bersaglio ideale di operatori con pochi scrupoli. Non è un caso che al termine dei periodi feriali canonici i centralini del Movimento Consumatori fossero intasati da lamenti e proteste. Per non parlare degli episodi sconcertanti riportati da giornali e televisioni: mezzi di trasporto che nulla avevano da invidiare, quanto a scomodità, a quelli usati dai profughi della prima guerra mondiale; turisti che, al posto delle strutture magnificate dagli opuscoli, trovavano all'arrivo, cantieri edilizi, rientri resi impossibili dall'insolvenza dell'operatore o dall'irreperibilità del velivolo. O, peggio ancora, drappelli di turisti abbandonati in località remote, sconsolati e impotenti come tartarughe rovesciate sul dorso. Punizioni eccessive persino per una categoria che ha mostrato nell'approccio a territori e popoli una sensibilità simile a quella delle orde del Gengiskan o dei legionari di Cesare e che ha procurato ai paesi "visitati" dissesti fisici e disgregazioni sociali. Ora che "mamma Europa" ha provveduto, seppur mossa da spirito mercantile, alla tutela dei turisti, dovrebbe rivolgere la propria attenzione ai luoghi-vittime. Per cominciare potrebbe, per esempio, promuovere una robusta campagna per addomesticare la sindrome "locusta" del turismo di massa. Magari, nello stile della Direttiva 314/90, ponendo, come premessa, uno dei consueti "considerando": "Consideriamo che la distruzione totale del patrimonio paesaggistico e artistico priverebbe gli operatori di offerte idonee, con contrazioni del settore gravemente lesive degli interessi economici dei paesi membri..."
Il decreto legislativo n. 111 del 17 marzo 1995
La direttiva CEE aveva fissato al 21.12.1992 la data per l'attuazione delle disposizioni interne. L'Italia, memore forse della previsione di gattini ciechi per la gatta frettolosa, provvedeva nel marzo 1995 con il decreto legislativo n.111. La nuova disposizione, a differenza di quanto è avvenuto in altri stati membri, non ha cancellato la precedente normativa in materia di viaggi.
La legge 1084/77 rimane quindi in vigore a regolare i "contratti di organizzazione di viaggio", nei quali il trasporto rimane l'elemento centrale e essenziale. Nel caso sorgano problemi di coordinamento nell'applicazione concreta, prevarrà il precetto più favorevole al consumatore. Questo il pensiero degli esperti, o almeno di molti. Medesimo criterio va seguito, secondo l'opinione prevalente, qualora le parti vogliano stipulare accordi deroga, ossia diversi da quanto dispone il decreto: sono possibili solo se a vantaggio del consumatore.
Il decreto 111/95 ha sostanzialmente seguito l'impostazione della direttiva e ha focalizzato la tutela del turista sul diritto all'informazione, precisa e capillare, riguardo ad ogni aspetto dell'offerta e dell'esecuzione; sulla responsabilità autonoma e completa di chi si è impegnato contrattualmente, sia esso organizzatore e/o venditore; sulla garanzia di assistenza economica e personale al consumatore, anche nel caso di "latitanza" dell'operatore.
Il decreto in questione non è esente da difetti e ombre: l'eccesso di rigore verso il consumatore che receda senza motivo, approssimazioni e sfasature nell'uso dei termini, per citarne solo un paio, ma nel complesso costituisce un valido strumento di tutela per il turista. Certo è che anche le iniziative più illuminate non sono di grande utilità se manca la partecipazione e la collaborazione degli utenti.
Oggetto del decreto legge sono i pacchetti turistici "costituiti dalla combinazione di viaggio, soggiorno e servizi (omissis)". Questi ultimi devono avere rilevanza "significativa" nell'insieme. Ad esempio le lezioni di sci abbinate alle "settimane bianche". Il pacchetto può essere costituito anche da solo due delle prestazioni indicate: viaggio e soggiorno oppure soggiorno e servizi ecc. La vendita deve essere effettuata in territorio nazionale da un operatore munito di autorizzazione: organizzatore o venditore. Le associazioni senza scopo di lucro, autorizzate possono vendere solo ai propri soci. La durata deve essere superiore alle 24 ore, se inferiore deve comprendere una notte. Il prezzo è forfetario ed è inutile che l'operatore fatturi separatamente i vari elementi perché il "pacchetto" rimane comunque sottoposto al decreto legge.
E' ammessa la vendita fuori dai locali commerciali ma, in questo caso si applica la legge 50/92 che prevede, tra l'altro, la possibilità di recesso per il consumatore, entro 7 giorni. Si ritiene rientrino nella disciplina del d.lg. anche i prodotti realizzati da organizzatori di altri paesi membri della comunità.
L'accordo va redatto per iscritto, in termini tali da poter essere agevolmente compresi dal consumatore. L'operatore deve firmarlo, timbrarlo e consegnarne copia al cliente.
Già abbiamo detto, ma lo ripetiamo, perché è importante, l'organizzatore e/o il venditore che firma l'accordo assume piena responsabilità per l'esatto adempimento di tutti gli impegni assunti con il contratto. E' questo uno degli elementi nuovi rispetto alla precedente normativa che prevedeva un tipo di responsabilità diversa per l'organizzatore e il venditore.
L'art. 7 si occupa del contratto ed è piuttosto pignolo nell'elencare gli elementi da inserirvi, proprio per evitare che l'adesione del consumatore non sia rituale ma consegua una specifica conoscenza degli impegni dell'operatore, delle modalità d'esecuzione, delle reciproche responsabilità. Solo così potrà constatare la congruità degli adempimenti e, in caso contrario, elevare immediate e sonore proteste. I punti indicati sono 14 e prevedono informazioni e clausole relative al viaggio, al soggiorno, ai servizi ecc..
Il prezzo stabilito forfetariamente, deve recare l'indicazione delle varie tasse d'imbarco, sbarco, le spese a carico del turista in caso di cessione del contratto, l'ammontare della caparra (non superiore al 25%), l'eventuale possibilità di revisione del prezzo, il termine per il saldo. Nel contratto devono comparire anche i dati relativi all'organizzatore e/o venditore, gli estremi delle polizze, obbligatorie e facoltative, termini e modalità per proporre reclami, esercitare opzioni, ricevere comunicazioni relative ai mutamenti delle condizioni contrattuali, dei costi ecc..
Uno degli oneri primari a carico dell'operatore: la comunicazione di informazioni e notizie, chiare, precise e non ingannevoli, non si esaurisce con la redazione del contratto. Accompagna tutte le fasi della trattativa e prosegue dopo la stipula dell'accordo e durante l'esecuzione delle prestazioni ovviamente.
Nella fase precontrattuale il turista sarà messo a conoscenza, per scritto, circa gli adempimenti sanitari richiesti, i visti, il trattamento riservato ai cittadini comunitari, ecc. Prima della partenza gli saranno comunicati tutti i particolari relativi al viaggio, al soggiorno, ecc., che ancora non aveva avuto modo di conoscere, nonché i recapiti dell'organizzatore e/o del venditore e dei loro rappresentanti. Il turista minorenne che partecipi ai viaggi o soggiorni all'estero dovrà potersi mettere in contatto in ogni momento coll'operatore o con un suo indirizzo.
Le nuove disposizioni sul "tutto compreso" dovrebbero aver posto fine ai famigerati opuscoli pubblicitari, ricchi di immagini accattivanti, corredate qua e là da qualche frase ad effetto, finalizzata più a sedurre che a informare. I pieghevoli ora devono servire per comunicare al cliente notizie utili e informazioni relative al "pacchetto". Il contenuto impegna l'operatore. Se promette meraviglie, meraviglie il consumatore potrà pretendere.
Le modifiche del prezzo sono previste solo in aumento. La direttiva CEE contemplava l'ipotesi di riduzioni. La revisione consentita, qualora sia contemplata in clausola contrattuale, in misura non superiore al 10%, fino a 20 giorni prima della partenza, ed esclusivamente in seguito ad aumento dei costi del carburante, delle tasse di imbarco, delle variazioni del tasso di cambio applicato.
Se l'aumento del prezzo è superiore al 10%, se il pacchetto subisce modifiche significative o il viaggio viene annullato, per qualsiasi motivo non imputabile al consumatore, questi potrà scegliere tra:
1) il recesso dal contratto e il risarcimento del danno;
2) la accettazione di un "pacchetto" alternativo. A costo pari se di valore uguale, con rimborso della differenza, qualora il valore della nuova offerta sia inferiore. Quando l'annullamento è conseguente al mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, all'utente è preclusa la richiesta di risarcimento.
Qualora, dopo la partenza, una parte rilevante delle prestazioni, non possa essere eseguita, l'organizzatore propone possibili soluzioni alternative, se non ce ne sono o il turista non le accetta, motivatamente, l'organizzatore dispone per il rientro e rimborsa il prezzo di quanto non goduto. Salvo il diritto del consumatore al risarcimento.
L'organizzatore e il venditore sono responsabili per i danni causati da terzi fornitori della collaborazione dei quali si siano serviti nell'adempimento delle obbligazioni. Spetta agli operatori fornire la prova che il mancato o inesatto adempimento è dovuto a fatto di terzi, forza maggiore o colpa del consumatore. Sono comunque, in ogni circostanza, tenuti a prestare al turista ogni soccorso utile alla prosecuzione del viaggio. Potranno agire successivamente nei confronti del consumatore colpevole per il risarcimento dei danni.
Per quanto riguarda la misura del risarcimento, il d.lg. 111/77 distingue tra danni alla persona e diversi (art. 15).
Per i primi richiama quanto stabilito dalle convenzioni: Varsavia '89, per il trasporto aereo; Berna '61, per il trasporto ferroviario; Bruxelles '70, (recepita nell'ord. naz. con L. 1084/77) per ogni altra ipotesi di responsabilità.
La convenzione di Bruxelles stabilisce che la misura dell'indennità per persona non possa essere inferiore ai 50.000 franchi. Il limite non si applica se il danno è stato causato con intenzione o da imperizia o negligenza grave.
Il risarcimento va chiesto entro tre anni dal rientro.
Per danni collegati al trasporto, il diritto al risarcimento si prescrive in 12 mesi (18 se il viaggio ha avuto inizio e termine fuori dall'Europa - art. 1951 c.c.).
Per i danni diversi da quelli alla persona le parti possono convenire, con la clausola specificatamente approvata per iscritto, limitazioni dell'ammontare. Gli importi non possono comunque essere inferiori ai 2.000 franchi per danni alle cose e ai 5.000 per danni diversi. Si prediligano quei tour operator che riconoscono contrattualmente rimborsi "cash" per inadempienze, ritardi, ecc., non previsti dalla legge.
Il deposito alberghiero è regolato dagli art. 1738 e seguenti del codice civile. Ne abbiamo già parlato nella parte relativa alle strutture ricettive alla quale rimandiamo.
Il diritto al risarcimento si prescrive in un anno dal rientro. Il consumatore avrà l'accortezza di conservare ogni documento e prova utile.
Il d.lg. non mostra particolare comprensione per il consumatore che recede per "sua colpa". Forse per scoraggiare i molti sor Tentenna, sempre in bilico tra il desiderio di evasione e la paura dell'abbandono del nido, dell'impatto con luoghi e realtà diverse, pur edulcorate da mediazioni e filtri che gli organizzatori pongono, proprio per evitare turbamenti ad animi e stomaci poco inclini ad esperienze un po' ruvide.
In sostanza, il consumatore che annulla il viaggio, perde quello che ha versato: caparra o saldo (art. 7/d e 131/1 d.lg. cut.). Nel primo caso l'operatore può trattenere l'anticipo, recedere dal contratto oppure pretendere l'adempimento integrale: il prezzo del "pacchetto" (art. 1385). E' vero che il consumatore può imputare il recesso a fatti indipendenti dalla propria volontà: forza maggiore o fatto di terzi, imprevedibile o inevitabile, ma, fino ad ora, la valutazione delle cause di esonero non è stata molto favorevole al turista (salvo alcuni contratti stimolati dal Movimento Consumatori). Non sono stati considerati eventi liberatori, per esempio: la gravidanza a rischio, accertata dopo il saldo, la negazione del visto d'ingresso, gravi motivi di carattere professionale. Il consumatore potrebbe cautelarsi stipulando assicurazione contro "l'annullamento del viaggio". Oppure munendosi, fin dalla prenotazione, di una "riserva". Qualcuno cioè che prenda il suo posto nel caso non possa o non voglia più partire.
Il d.lg. prevede, all'art. 10, la possibilità di cedere il contratto. L'operatore non può rifiutarla - spiega l'articolo - purché il sostituto "soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del contratto..." Permessi, passaporto, visti, ecc. Il cedente ne darà comunicazione all'operatore entro quattro giorni dalla partenza. Rimane responsabile in solido con il cessionario. Se questi non paga, toccherà a lui provvedere. E' opportuno quindi che scelga "la riserva" tra amici e parenti affidabili.
L'assicurazione obbligatoria e il Fondo di garanzia sono i sistemi delegati alla protezione del consumatore, da danni economici e personali, quando l'operatore fallisca o sia insolvente o si verifichino situazioni di pericolo.
L'organizzatore e/o il venditore devono essere coperti da assicurazione per il risarcimento dei danni alla persona e diversi. Nel contratto sono riportati gli estremi delle coperture. Il consumatore rompiscatole ma prudente, chiederà cortesemente di prendere visione delle polizze.
Assicurazioni facoltative possono essere sottoscritte dagli operatori e dai consumatori: di assistenza al turista, al viaggio, ecc.
Il Fondo di garanzia è istituito per il rimborso del viaggio o il rientro dall'estero nel caso l'operatore non sia in grado di provvedere. Può intervenire anche per consentire il rimpatrio immediato da paesi extracomunitari in circostanze di pericolo (alluvioni, terremoti, trombe marine, moti di popolo, rivoluzioni), anche non provocate dagli operatori turistici. Al momento di andare in stampa il Fondo di garanzia latita: i citati rischi sono per lo più a carico del consumatore.
Quando il turista constati che l'esecuzione delle prestazioni non sia conforme agli impegni - con un minimo di tolleranza in relazione alle circostanze - lo segnali senza indugio al responsabile. Con modi civili ma fermi. Se poi vuole sfogare malumori o segnalare la sua insoddisfazione per questa o quella carenza, potrà inviare una raccomandata agli operatori, entro 10 giorni dal rientro. Lo prevede l'art. 19 del d.lg..
Convenzioni tra categorie
Alcune catene alberghiere dichiarano caratteristiche comuni, non sono altro che convenzioni stipulate tra associati di categoria e hanno la finalità di equiparare gli standard di una categoria ricettiva. Gli accordi non possono incidere, ovviamente, su norme di diritto pubblico o imperative (non derogabili), come la responsabilità del gestore per il deposito, o l'obbligo di esporre i prezzi; possono però uniformare diritti e obblighi lasciati alla libera volontà delle parti.
Il Regolamento Internazionale Alberghiero sottoscritto a Roma nel 1954 dall'Associazione Internazionale Albergatori, è tuttora richiamato nei contratti d'albergo, anche se le sopravvenute normative europee e dei vari Paesi hanno vanificato in parte la sua importanza originaria e l'applicabilità generalizzata. Ha lo stesso valore degli usi mercantili raccolti dalle Camere di Commercio.
Diritti irrinunciabili
Tutte le strutture ricettive con modalità d'applicazione commisurate, se del caso, alle rispettive peculiarità, sono tenute al rispetto di norme pubblicistiche, poste nell'interesse della collettività, a tutela di diritti basilari e irrinunciabili.
Divieto di discriminazione
L'art. 187 del Regolamento di Attuazione delle norme di Pubblica Sicurezza, dispone che gli esercenti non possono, senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque ne faccia richiesta e corrisponda il prezzo.
Tutela dei disabili
L’art. 5/3 del D.M. 236/1989, così recita: "Ogni struttura ricettiva (alberghi, pensioni, villaggi turistici, campeggi, etc.) deve avere tutte le parti e i servizi comuni ed un determinato numero di stanze, accessibili anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria. Tali stanze devono avere arredi, servizi, percorsi e spazi di manovra che consentano l'uso agevole anche da parte di persone su sedia a ruote. Qualora le stanze non dispongano dei servizi igienici, deve essere accessibile sullo stesso piano, nelle vicinanze della stanza, almeno un servizio igienico" (omissis).
L'art. 2 della legge 203/1995 prevede, inoltre, tra le funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al punto 1., il "sostegno e promozione del turismo a favore dei soggetti con ridotte capacità motorie o sensoriali".
Diritto alla salute.
Tutte le strutture ricettive debbono essere in possesso di autorizzazione igienico-sanitaria (Testo Unico leggi sanitarie e Regolamento igienico sanitario) rilasciata dal sindaco del Comune sede della struttura. Devono inoltre essere munite di idonea areazione, illuminazione, acqua calda e fredda ed essere dotati di attrezzature sanitarie. I controlli e la vigilanza sono esercitate dai comuni, dagli ufficiali sanitari e dall'ente per il turismo (ENIT).
La legge 966/1965 e successive modifiche impone a ciascuna struttura ricettiva il possesso di certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal comando provinciale dei vigili del fuoco, previo accertamento della conformità della struttura alle prescrizioni tecniche previste.
Diritto all'informazione
Tutte le strutture ricettive secondo le rispettive modalità d'esecuzione, devono esporre in modo ben visibile i prezzi praticati con la precisa indicazione dell'incidenza dell’IVA e degli altri oneri accessori. All'esterno dell'esercizio deve essere indicata la tipologia, la categoria e, se previsto, il segno distintivo del livello di classificazione, la denominazione, gli orari e i periodi di chiusura. Normalmente le camere vanno lasciate libere fra le ore 10 e le ore 12, informarsi prima su eventuali regole diverse.
Alcuni alberghi, in Italia purtroppo ancora pochi, hanno un servizio di kinderheim, cioè di sale attrezzate ove i bambini possono giocare ed essere curati mentre i genitori si assentano per alcune ore. Vi sono poi, in alcune strutture, locali appositi per il cambio dei neonati.
La prenotazione
La prenotazione è un accordo in base al quale il ricettore si obbliga a tenere a disposizione del cliente un alloggio e a predisporre le prestazioni collegate. E' un contratto unilaterale: nessun obbligo nasce a carico di chi prenota.
Secondo l'uso corrente e la normale correttezza, se il cliente non è in grado di usufruire della prenotazione ne darà notizia all'esercente. Qualora il ricettore non sia in grado di eseguire la prestazione deve adoperarsi per procurare altro alloggio equivalente al medesimo prezzo se di qualità superiore, a minimo costo se inferiore. Risponde in ogni caso dei danni ulteriori.
Ma in concreto cosa potrà fare il cliente che, giunto sul posto nel giorno concordato si vedrà rifiutare l'alloggio perché nel frattempo l'albergatore ha ricevuto una prenotazione per un periodo più lungo, o semplicemente perché ha "dimenticato" che la camera era prenotata e l'ha assegnata ad altri?
In mancanza di documentazione scritta, di fronte al rifiuto dell'albergatore di collaborare, non gli resterà che cercarsi un altro alloggio.
La caparra
Il versamento di una somma da parte del cliente, a titolo di caparra costituisce prova dell'accordo con il ricettore. Se la caparra è confirmatoria (art. 1385 C.C.): nel caso una delle due parti rifiuti di adempiere, l'altra, disposta all'esecuzione della prestazione, ha tre alternative:
a) può esigere l'esecuzione
della prestazione;
b) può trattenere
la caparra trattandosi di contratto d'albergo, l'esercente o pretenderla
doppia trattandosi di contratto d'albergo il cliente;
c) può chiedere la
risoluzione del contratto e chiedere il risarcimento dei danni.
La caparra è penitenziale (art. 1386 C.C.) quando si prevede che una o entrambe le parti possano recedere dal contratto. Se a recedere è il cliente, perde la caparra; se è il gestore deve restituirla doppia e la cosa si chiude lì. E’ quindi utile, inviando la caparra, aggiungere la frase: "Invio lire tot, mantenendomi libero di recedere". E' opportuno ricordare che, comunque, il diritto di recesso non è più esercitabile se ha avuto inizio l'esecuzione del contratto. Secondo l'opinione dei giuristi, se nulla è precisato, la caparra si intende come "confirmatoria".
Un discorso a parte merita la prenotazione con carta di credito. in molti alberghi, al momento della telefonata di prenotazione, è uso chiedere il numero della carta stessa. In questo caso l
’albergatore considera impegnativa la prenotazione e quindi accreditabile sull'estratto conto anche se il cliente non si presenta in albergo. sta al cliente stesso dimostrare di non avere mai fatto quella prenotazione. in questo caso l'istituto erogatore della carta di credito rimborserà l'eventuale pagamento effettuato.
Il contratto d'albergo
Definizione. In Italia il contratto d'albergo - o meglio di struttura ricettiva - non è regolato specificamente dalla legge. E' lasciato alla volontà delle parti che possono decidere liberamente: reciproche obbligazioni, diritti, modalità d'esecuzione ecc.; beninteso nell'osservanza di determinate norme di diritto pubblico e privato. Il contratto "di albergo" è regolato dalle norme generali sulle obbligazioni e sui contratti. Per determinati punti, in mancanza di specifico accordo delle parti, si applicano gli usi mercantili raccolti dalle Camere di Commercio.
Secondo la definizione tradizionale, il contratto d'albergo è un accordo in base al quale una parte si obbliga a fornire all'altra parte, alloggio e altri servizi collegati. Secondo alcuni questa formulazione è riduttiva e superata: si preferisce invece parlare di un insieme di prestazioni finalizzate a fornire "una sicura ospitalità". La definizione si adatterebbe in tal modo ad ogni forma di ricettività e, inoltre, la prestazione dei servizi assumerebbe, nell'accordo, pari dignità della prestazione dell'alloggio e quindi pari tutela in caso di inadempimento. Già la legge tedesca ha stabilito norme idonee a identificare il contratto di ricezione con quello "d'ospitalità".
La conclusione. Il contratto si conclude nel momento in cui, chi ha fatto la proposta, ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte (art. 1326 C.C.). Da questo momento vengono in essere le reciproche obbligazioni o, come si suoi dire: "il contratto è legge tra le parti". In concreto: il cliente può presentarsi in albergo e ottenere l'alloggio immediatamente, oppure può prenotare una camera telefonicamente o con una lettera; ancora, può rivolgersi ad un'agenzia di viaggi che funge da intermediario.
Anche se le situazioni pratiche sono diverse, il momento in cui si perfeziona l'accordo contrattuale è sempre il medesimo, in quanto si verifica con l'accettazione da parte del cliente dell'offerta del ricettore. Secondo la Convenzione Internazionale di Roma del 1954 e gli usi, il cliente è sempre considerato proponente.
La forma. Per questo tipo di accordo la forma scritta non è obbligatoria. Il contratto è valido anche se stipulato verbalmente, di persona o per telefono. Ragioni di opportunità pratica rendono la forma scritta altamente preferibile. Per la semplice ed evidente ragione che nel caso di contestazioni sull'esistenza dell'accordo, i termini e le modalità d'esecuzione, lo scritto costituirà prova documentale di quanto stipulato, delle reciproche obbligazioni e diritti.
Il contenuto. Nel contratto dovrebbero essere indicati almeno i punti più rilevanti dell'accordo. Le prestazioni a carico delle parti, espresse in modo inequivoco: tipo di servizio, durata del soggiorno, prezzo e modalità di pagamento, eventuali prestazioni accessorie incluse o meno nel prezzo e cosi via. Se, per esempio, volete portare con voi bambini o animali
domestici, dopo aver appurato se nulla vi è in contrario nel regolamento, sarà opportuno precisare l'eventuale supplemento concordato. Se vi è stato accordo telefonico, si potrà successivamente inviare una lettera che riproduca le intese raggiunte, accludendo magari un assegno non trasferibile di importo non eccessivo (circa il 10% del prezzo complessivo ipotizzato) chiedendo che venga restituita copia timbrata e firmata; se il fornitore rifiuterà di rispedirla se ne trarranno le debite conclusioni.
Evidentemente la procedura descritta si attaglia ai contratti più importanti: negli altri, sempre che sia possibile, ci si potrebbe limitare a richiedere l'invio di un opuscolo stampato che illustri il servizio fornito. Il documento sottoscritto dal fornitore servirà anzitutto a provare che un contratto è stato concluso e che esso va quindi rispettato, integralmente, secondo il suo contenuto.
La doppia firma. Viene richiesta dalla parte che ha predisposto il contratto, di solito su moduli o formulari prestampati. Ha lo scopo di dimostrare che determinate clausole, particolarmente onerose per l'altra parte sono state da questa "specificamente approvate per iscritto"(art. 1341 C.C.).
Perciò, alla frase: "Ed ora una firmetta anche qui, per favore", sarà opportuno leggere con molta attenzione prima di sottoscrivere. Regola aurea peraltro da tener presente qualsiasi sia il numero delle firme richiesto. E senza lasciarsi intimidire dall'aria condiscendente o dall'ostentata premura. Il consumatore potrà aggiungere in calce al contratto le eventuali "code" o modifiche. Le clausole aggiunte prevalgono su quelle del formulario qualora queste siano incompatibili con le prime (art. 1342 C.C.).
Le clausole "vessatorie". In attuazione di una "Direttiva CEE a protezione del consumatore", concernente le clausole abusive, all'art. 1469 del Codice Civile, sono stati aggiunti gli articoli da 1469 bis a 1469 sexies. Le disposizioni si riferiscono, di fatto, ai contratti stipulati su moduli prestampati, di uso corrente anche per forniture di ricezione. In sintesi il contenuto: si presumono "vessatorie" alcuni tipi di clausole, inserite in contratti di compravendita o fornitura di servizi, stipulati tra consumatori e professionisti (o imprenditori), qualora determinino a carico del consumatore un significativo squilibrio tra diritti e obblighi. La "presunzione di vessatorietà" comporta l'inefficacia di queste clausole se il professionista o imprenditore non dimostra che sono state oggetto di specifica trattativa. In concreto la legge richiede al professionista di provare che il consumatore ha accettato coscientemente, determinate condizioni, particolarmente sfavorevoli. Si presumono "vessatorie", per esempio: le clausole che consentono al professionista di fissare il prezzo solo nell'imminenza della prestazione, o di aumentarlo in modo eccessivo o che prevedono pesanti penali a carico del consumatore. Sono comunque inefficaci, indipendentemente dalla prova della "specifica contrattazione", le clausole:
a) che escludono la responsabilità
del professionista nel caso di morte o danni alla persona del consumatore;
b) che limitano le azioni
nei confronti del professionista;
c) che estendono l'adesione
del consumatore a clausole che non poteva conoscere prima della conclusione
del contratto.
La responsabilità dell'albergatore per il deposito (artt. 1783/1786 c.c.)
La legge 316 del 1978 ha introdotto nel nostro codice gli accordi sottoscritti a Parigi dagli stati membri del Consiglio d'Europa in merito alla responsabilità dell'albergatore per il deposito delle cose del cliente. La convenzione è in vigore anche nei seguenti Stati europei: Belgio, Germania, Francia, Irlanda, Gran Bretagna, Lussemburgo, Danimarca e Portogallo. Spagna e Olanda hanno una regolamentazione diversa. Le disposizioni sul deposito alberghiero si applicano a tutte le strutture ricettive con esclusione delle case ed appartamenti per vacanze. Sono nulle le dichiarazioni tendenti ad escludere o limitare preventivamente la responsabilità dell'albergatore (art. 1784 quater). L'albergatore risponde illimitatamente, deve cioè corrispondere al cliente che ha subito il danno una somma sufficiente all'acquisto del bene al momento in cui avrebbe dovuto restituirlo:
a) se le cose gli sono state
consegnate in custodia;
b) se sono state deteriorate
sottratte o distrutte cose che ha immotivatamente rifiutato di custodire.
L'albergatore può rifiutare in custodia solo cose ingombranti, pericolose,
o di valore eccessivo in relazione alla struttura;
c) se sono da attribuirsi
a colpa dell'albergatore stesso o dei componenti la sua famiglia o ausiliari
la sottrazione, distruzione o deterioramento di cose portate nell'albergo
o nei pressi durante la permanenza o per un periodo ragionevole prima o
dopo. Se il cliente non riesce a provare la colpa, il risarcimento arriverà
fino ad un massimo di cento volte il prezzo giornaliero .
L'albergatore risponde limitatamente, vale a dire fino ad un massimo di cento volte il corrispettivo giornaliero dell'alloggio, comprensivo di servizi indispensabili e di vitto se pattuito (secondo la Cassazione sentenza n. 2471/91), se le cose danneggiate, sottratte o distrutte sono state portate dal cliente in albergo, ma non consegnate in custodia. Si considerano tali:
a) le cose che vi si trovano
durante il tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;
b) le cose di cui l'albergatore
assume la custodia fuori dall'albergo (auto ecc.);
c) le cose di cui l'albergatore
assume la custodia in un periodo di tempo ragionevole precedente e successivo
a quello in cui il cliente ha disponibilità dell'alloggio (bagagli
lasciati in custodia).
L'albergatore non risponde, sta però a lui dimostrare la sua mancanza di responsabilità, se il deterioramento, la sottrazione, la distruzione:
a) sono dovute al cliente
o alle persone che l'accompagnano o gli fanno visita;
b) sono conseguente a forza
maggiore o alla natura della cosa (es. autoesplosione)
c) se il cliente denuncia
il fatto con un ritardo ingiustificato;
d) nel caso di animali vivi
o di veicoli (lasciati nei paraggi dell'albergo e non affidati a qualcuno,
addetti o altro).
Nel caso di furto danneggiamento, distruzione è opportuno comunicare subito il fatto per iscritto alla direzione della struttura ricettiva e presentare denuncia ai carabinieri.
Spese telefoniche
Per le telefonate effettuate all’interno della struttura deve essere corrisposta solo la tariffa applicata dalla società che fornisce il servizio. Per le telefonate tramite centralino, secondo l'orientamento prevalente, nulla è dovuto per il servizio nel caso di alberghi con classificazione superiore alle tre stelle. Il regolamento di servizio della società telefonica che disciplina i rapporti con l'utente, vieta, all'art.18 (L. 268/88) al titolare dell'abbonamento di pretendere un corrispettivo diverso da quello stabilito. In caso contrario l'esercente sarebbe perseguibile giudizialmente. Il regolamento di servizio è pubblicato in tutti gli avanti-elenco telefonici.
I prezzi
Vige la completa liberalizzazione; lo ha stabilito la legge 284 del 25/8/1991. Ciascuna struttura può quindi fissare i prezzi delle prestazioni fornite, a sua discrezione. Unico onere: la comunicazione, annuale o semestrale, a seconda del tipo di struttura, alla regione o all'ente da questa delegato. La regione redige gli elenchi delle strutture e dei rispettivi prezzi, su questi il cliente potrà controllare la coincidenza tra il richiesto e il dovuto. In genere sono previsti sconti per gruppi di almeno 10 persone, bambini sotto i sei anni, accompagnatori, guide e per soggiorni superiori a quindici giorni. di fatto ogni consumatore, portato alla trattativa e determinato, ha buone probabilità di ottenere una riduzione del prezzo, particolarmente durante la "bassa stagione". Il Movimento Consumatori consiglia dunque, a chiunque non ne sia alieno per carattere o ideologia, il ricorso usuale a questa simpatica costumanza, così tipicamente mediterranea.
Obblighi del cliente
L'obbligazione principale a carico del cliente è il saldo "in moneta legale o in assegni con incasso garantito con conto, buoni d'agenzia accreditata o con le carte di credito accettate dalla direzione della struttura ricettiva e solitamente indicate sulla porta di ingresso della stessa". All'arrivo il cliente deve presentare al gestore carta d'identità o altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le leggi vigenti; in caso contrario, l'esercente è tenuto a rifiutare l'ospitalità (art. 109 Leggi di Pubblica Sicurezza come modificato dall'art. 7 punto 2 L.203/1995). Il gestore deve anche presentare ad ogni cliente in arrivo una scheda di dichiarazione delle generalità che questi deve compilare o almeno sottoscrivere (medesima legge come modificata all’art. 7 n. 4 L. 203/1995).
LA PRESCRIZIONE DEI CREDITI DEL RICETTORE E IL PREVILEGIO
I crediti dell'albergatore verso i clienti si prescrivono in sei mesi. Trascorso tale termine si presume che il cliente abbia pagato. In caso contrario, per pretendere il dovuto, il gestore dovrà fornire le prova del saldo mancato. L'art. 2760 riconosce al gestore un diritto di privilegio sulle cose del cliente moroso che si trovino nella struttura ricettiva o nella rimessa o nei locali adibiti alla custodia. Non può però impadronirsene direttamente; gli è consentito solo impedirne l'asporto e chiedere il sequestro giudiziale.
Alberghi
Gli alberghi sono esercizi
ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio,
eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno
o più stabili o in parti di stabile.
Motels
II motels sono alberghi
particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture
o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione
e di rifornimento carburanti.
Villaggi-albergo
I villaggi-albergo sono
alberghi che, in una unica area, forniscono agli utenti di unità
abitative dislocate in più stabili servizi centralizzati.
Alberghi, motels
Le leggi regionali prevedono
cinque classi di alberghi contrassegnati, in ordine decrescente, con cinque
quattro, tre, due, una stella. Gli alberghi contrassegnati con cinque stelle
assumono la denominazione aggiuntiva di "lusso", quando siano in possesso
degli standard degli esercizi di classe internazionale:
· alberghi di lusso:
cinque stelle
· alberghi di prima
categoria: quattro stelle
· alberghi di seconda
categoria e pensioni di prima categoria: tre stelle
· alberghi di terza
categoria e pensioni di seconda categoria: due stelle
· alberghi di quarta
categoria, pensioni di terza e locande: una stella
Come abbiamo detto non fidarsi mai delle classificazioni! Meglio "toccare con mano", per quanto possibile.
Requisiti minimi. (art. 7 L. 217/83): capacità ricettiva non inferiore a sette stanze; almeno un servizio igienico ogni dieci posti letto; un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera; un locale ad uso comune; impianti tecnologici e numero di addetti adeguati e qualificati al funzionamento della struttura.
Residenze turistico-alberghiere
Le residenze turistico-alberghiere
sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono
alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate costituite
da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina. Le leggi
regionali provvedono a classificare, con i medesimi criteri usati per gli
alberghi, le residenze turistico alberghiere contrassegnandole con 4, 3
e 2 stelle.
Campeggi
I campeggi sono esercizi
ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate
per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o
mezzi autonomi di pernottamento. Sono classificati dalle leggi regionali
con 4, 3, 2, e 1 stella in rapporto al servizio offerto, all'ubicazione
ed alle attrezzature ricreative, culturali e sportive. Assumono la denominazione
aggiuntiva A (annuale) quando sono aperti per la doppia stagione (estiva-invernale)
o per tutto l'anno. In tal caso può essere consentito al gestore
di chiudere la struttura per tre mesi nel corso dell'anno; il periodo di
chiusura deve essere segnalato nelle guide e indicato all'ingresso della
struttura. "I campeggi devono essere allestiti in località salubri
a conveniente distanza da opifici, ospedali, case di cura, colonie, chiese,
caserme, cimiteri (omissis)" così l'art.4 del DPR. 20/6/61. Lo spazio
riservato ad ogni piazzuola (tenda più auto), indicato dalla legge
citata, deve essere di misura non inferiore a 80 mq. (tenda + auto), è
stato oggetto di norma per quasi tutte le regioni: le dimensioni variano
da un minimo di 60 fino a 90 mq. più posto auto e spazi comuni I
gestori dei campeggi sono tenuti a stipulare polizza di assicurazione per
i rischi derivanti da responsabilità civile nei confronti dei clienti.
Alcuni campeggi hanno un servizio di "canile" ove è possibile lasciare
il proprio cane, in modo di poterlo portare in vacanze senza disturbare
il vicino di tenda o di roulotte.
Villaggi turistici
I villaggi turistici sono
esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati
su aree recintate per la sosta e il soggiorno, in allestimenti minimi,
per turisti sprovvisti di norma, di mezzi autonomi di pernottamento. Sono
contrassegnati con 4, 3 e 2 stelle dalle leggi regionali, che tengono conto
del servizio offerto, dell'ubicazione della presenza di attrezzature ricreative,
culturali e sportive. Come per i campeggi, anche per i villaggi turistici
è prescritto l'obbligo di esporre i prezzi all'ingresso unitamente
ad una piantina planimetrica della struttura.
Gli esercizi di affittacamere
Sono esercizi di affittacamere
le strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più
di due appartamenti ammobiliati, in uno stesso stabile nei quali sono forniti
alloggio ed eventualmente, servizi complementari. Provvedere a fornire
un alloggio è indubbiamente la più importante obbligazione
che l'affittacamere si assume; può anche provvedere, comunque, alla
preparazione dei pasti. Il periodo di affitto non può essere inferiore
a sette giorni e il prezzo è versato, salvo diversi accordi, in
anticipo. Le Regioni fissano i requisiti richiesti.
L'autorizzazione è
rilasciata dal Comune, che iscrive gli esercenti in un apposito registro.
Non dimenticate che esistono anche in questo settore, diverse categorie che tengono conto della struttura degli immobili e dell'arredamento:
· per la Ia categoria
si richiedono camere ammobiliate in modo signorile con servizi e riscaldamento;
· per la IIa categoria,
camere arredate decorosamente, con servizi e riscaldamento;
· per la IIIa categoria,
camere arredate decorosamente.
Le case per ferie
Sono case per ferie le strutture
ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al
di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni
o enti religiosi operanti senza fini di lucro per il conseguimento di finalità
sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché
da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
L'autorizzazione è rilasciata dal comune. Le Regioni indicano le
caratteristiche ricettive per individuare e regolare i servizi forniti,
il periodo di permanenza degli ospiti, chi è autorizzato a usufruire
dei servizi ricettivi, e il tipo di gestione che non può essere
in contrasto con i fini dell'ente preposto alla conduzione. Differiscono
dalle strutture ricettive tradizionali solo per il fatto che non hanno
scopo di lucro e l'attività si "svolge fuori dai normali canali
commerciali".
Ostelli per la gioventù
Sono ostelli per la gioventù
le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei
giovani. La definizione della legge "quadro" ha eliminato il precedente
limite della "brevità della permanenza". Le leggi regionali si sono
adeguate a tale principio, riferendosi agli ostelli come a "strutture finalizzate
al soggiorno di giovani (ma risulta che di solito anche i meno giovani
vengano accettati) e gestite da associazioni senza scopo di lucro, da enti
o da privati.
Il D.P.R. 869/61 così
determinava i requisiti da considerarsi indispensabili: camere-camerate
con servizi igienici; una cucina che permetta di prepararsi i pasti da
soli; locali di ritrovo comuni; impianti antincendio; un'eventuale mensa
a prezzi economici.
Le categorie sono diverse
in relazione ai servizi forniti: mediocre, normale e esemplare. I prezzi
sono fissati in base alla categoria.
Rifugi alpini
Sono rifugi alpini i locali
idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta quota fuori
dai centri urbani. La dizione comprende tre tipi di struttura, anche piuttosto
diversi:
Agriturismo
Le leggi regionali interpretarono
questi principi in modo differente e anche, talvolta, discutibile. In particolare
la "subalternità dell'agriturismo" fu considerata variamente e in
alcune Regioni assunse una connotazione esclusivamente economica: il reddito
agrituristico non avrebbe dovuto superare quello agricolo. Questa lettura,
piuttosto illogica considerando la media delle rendite agricole, consegue
il risultato di portare nella clandestinità molte attività
agrituristiche. Tutto ciò aiuta a capire come un settore, pur così
attraente e indubbiamente degno della considerazione e simpatia che suscita
nel mondo turistico, presenti ancora qualche disarmonia. Per quanto riguarda
la tutela del turista, per esempio, molte sono ancora le carenze. Il consumatore
farà bene quindi ad usare qualche cautela nell'approccio: come assumere
informazioni sull'attività, l'azienda, il tipo di struttura ricettiva,
la presenza di misure sanitarie e antincendio, le iniziative socio culturali
previste etc.. Le Regioni e i Comuni o dove ci sono, gli uffici delle aziende
per il turismo dovrebbero essere in grado di dare risposte esaurienti.
Le Regioni infatti inseriscono in speciali elenchi le imprese riconosciute
"ufficialmente" agrituristiche. L'inclusione nelle liste richiede la presentazione
di una serie di documenti che dovrebbero fornire adeguate garanzie sulla
serietà dell'iniziativa, l'idoneità igienico sanitaria e
professionale degli addetti e su quella strutturale degli ambienti. I Comuni,
poi, dovrebbero rilasciare l'autorizzazione all'esercizio solo alle imprese
agricole comprese negli elenchi. Le leggi regionali interpretano questi
principi in modo differente e anche, talvolta, discutibile. In particolare
la "subalternità dell'agriturismo" è considerata variamente
e in alcune Regioni assume una connotazione esclusivamente economica: il
reddito agrituristico non dovrebbe superare quello agricolo. Questa lettura,
piuttosto illogica considerando la media delle rendite agricole, consegue
il risultato di portare nella clandestinità molte attività
agrituristiche. Tutto ciò aiuta a capire come un settore, pur così
attraente e indubbiamente degno della considerazione e simpatia che suscita
nel mondo turistico, presenti ancora qualche disarmonia.
Due parole infine per chiarire
un equivoco nel quale cadono molti, di identificare, cioè, l'agriturismo
con il "turismo rurale". Quest’ultimo nulla ha a che fare con il primo.
Si riferisce infatti a tutta una serie di attività esercitate sì
in campagna, ma non da imprenditori agricoli e fuori da un contesto di
impresa agricola.
Appartamenti per vacanze
Sono case e appartamenti
per vacanze "gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per
l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso
di una o più stagioni, con contratti aventi validità non
superiore ai tre mesi consecutivi".
Le locazioni di case e appartamenti
per vacanze rispondono a esigenze di natura transitoria e perciò
non sono regolate dalla legge 392/78 (art. 1 e 26 legge "equo canone").
Ai relativi contratti si applicano, per quanto compatibili, le norme del
codice civile in materia di locazioni: art. 1571 e seguenti.
Secondo la definizione della
legge "quadro " sul turismo, sopra riportata, il locatore dovrebbe essere
imprenditore e la durata non dovrebbe superare i tre mesi. Nulla esclude
però che possano essere locate per vacanze case non gestite imprenditorialmente
e per periodi diversi dal trimestre (ad es. per un intero anno, come per
gli immobili di località turistiche utilizzati durante la fine della
settimana).
Appartamenti per vacanze:
il contratto
Prima di concludere il contratto
è necessario definire esattamente con il locatore (agenzia, impresa
o privato) tutti i servizi, gli accessori d'uso, le pertinenze dell'immobile
(uso spiaggia privata, piscina, box, barca, giardino etc.). Particolare
attenzione va prestata al corrispettivo e alle prestazioni incluse. E'
importante siano specificate per iscritto eventuali extra non inclusi (consumi
di acqua, luce, gas, costi di noleggio e cambio biancheria, pulizia settimanale
e/o finale). E' opportuno verificare che l'immobile sia coperto da idonea
polizza assicurativa per incendio, furto, danni, etc.. Al momento della
consegna vanno verificati i servizi l'arredamento e gli accessori in dotazione.
Solo dopo aver effettuato tale verifica, stralciato e modificato le dichiarazioni
non corrispondenti alla realtà, si potrà sottoscrivere l'elenco
delle cose prese in consegna. Questo inventario potrà evitare sgradevoli
contestazioni al momento della riconsegna delle chiavi a fronte della quale
il locatore rilascerà ricevuta liberatoria. Se era stata versata
una cauzione, (solo per locazioni di lunga durata, e per un importo non
superiore a tre mensilità di canone) l'integrale restituzione della
stessa costituirà prova dell'assenza di contestazioni per danni
o sottrazioni. Se il locatore-imprenditore ha predisposto il contratto
(di solito su moduli) si rimanda a quanto in proposito sopra segnalato.
Il Movimento Consumatori ha redatto un "contratto tipo", volutamente, quasi, omnicomprensivo. Dovrebbe costituire la base e il riferimento per la redazione di contratti-vacanza. Le parti in eccesso andranno stralciate o modificate secondo necessità. La trasposizione integrale porterà forse qualche garanzia ulteriore, di sicuro vi conferirà indelebile aureola di rompiscatole, pignolo e diffidente. Non affittate comunque mai in nero, nessuna delle clausole legali potrebbe difendervi.
Manutenzioni e riparazioni. Il principale obbligo del locatore consiste nel mettere a disposizione l'immobile in buono stato locativo e nel mantenerlo tale per il periodo convenuto.
Nel caso si verifichi la necessità di riparazioni che non siano di piccola manutenzione (a carico del conduttore) se ne darà immediata notizia al locatore, tenuto a provvedere prontamente (art. 1577 cc).
Se le riparazioni si protraggono per oltre un sesto del periodo locativo, l'inquilino avrà diritto ad una riduzione della pigione e, nei casi più seri, potrà chiedere lo scioglimento del contratto.
Sconti e facilitazioni. Sconti e facilitazioni sono offerte, naturalmente, dai professionisti del settore (agenzie ed imprese turistiche) e possono assumere le forme più varie: riduzioni di quota, per bambini sotto una certa età, se il corrispettivo è calcolato per ogni persona occupante. anziché per unità abitativa nel suo complesso; periodi di permanenza gratuita in caso di soggiorni prolungati e/o in bassa stagione; inclusione a forfait nella quota di prestazioni generalmente pagata a parte (ad es. consumo di acqua, luce, gas), ecc.. Ovviamente la maggiore disponibilità di alloggi (bassa stagione periodo verso il quale il consumatore dovrebbe rivolgere la propria attenzione) permette di ottenere sconti fino al 50%, inferiori rispetto a quelli praticati nei momenti di maggior affollamento.
Un’opportunità in crescente diffusione, per chi sia il proprietario di un appartamento in località turistica, è quella di scambiare il proprio immobile con altro sito in diversa località. Anche in questo caso, salvo per quanto riguarda la pigione, vale la disciplina della locazione temporanea e la disciplina dell'affitto temporaneo.
Un contratto tipo
LOCAZIONE STAGIONALE DI IMMOBILI – Stato dell’immobile e condizioni di affitto
Nome, cognome e indirizzo del proprietario
Tel. /
Nome e indirizzo dell’agenzia
Tel. /
Indirizzo dell’immobile affittato
Classificazione data costruzione / /
Tipo di costruzione (muratura, altro)
Appartamento Villa Altro
Le stanze sono parzialmente occupate? Sì No
Se sì, dal proprietario da altri
giardino piscina cortile garage terrazza
ascensore altro
Indicare la distanza (tempo di percorrenza a piedi) dell’immobile da:
spiaggia mare/lago campi da sci stazione aeroporto porto
centro città centro
commerciale strutture sportive (calcio, tennis, ecc.)
locale 1
locale 2
locale 3
locale 4
Stato di manutenzione
Stato imbiancatura muri
riscaldamento (specificare
tipo), in tutte le stanze (specificare)
Indicare per ogni locale:
mq. n. letti lenzuola coperte altri mobili TV radio
locale 1
locale 2
locale 3
locale 4
lavastoviglie piatti n. tovagliame
posate
del giorno alle ore del giorno
è di £.
tutto compreso (cancellare se è il caso)
lettura
Extra: inizio fine
- gas (indicare tariffa vigente per unità) £.
- luce £.
- telefono £.
- acqua £.
- tassa di soggiorno £.
- altro (specificare) £.
Anticipo da versare £.
Penali (indicare eventuali penali)
Firma del proprietario Firma
del locatario
Aerei
L'uso dell'aereo si sta
diffondendo in tutti gli strati della popolazione e ciò ha enormemente
favorito lo sviluppo del turismo internazionale. Tuttavia in Europa, a
differenza di quanto avviene negli altri continenti non sempre i cieli
forniscono la soluzione più rapida per gli spostamenti.
Una rete stradale e ferroviaria
generalmente buona ed i tempi di percorrenza da e per gli aeroporti, specie
se molto
Tariffe aree
Per contro l'aereo non è
il mezzo più costoso specie quando si sa approfittare delle formule
tariffarie più convenienti.
Mentre i posti a sedere
ed il trattamento a bordo sono sostanzialmente di tre tipi (classe unica
o "economy"/"business"/prima o "first classe"), le classi di prenotazione
sono legate ai livelli tariffari e possono essere molto più numerose
in rapporto alle scelte commerciali operate dalle singole compagnie, a
loro volta sollecitate dalla concorrenza.
Le sottoclassi della "economy"
sono quelle che consentono spesso interessanti possibilità di risparmio,
ma sono anche vincolate a regolamenti particolari che è bene conoscere
al momento della prenotazione. Quasi tutte le tariffe agevolate sono usufruibili
solo se si vola con la medesima compagnia sia all'andata che al ritorno.
Spesso non è consentito cambiare il volo o la data di ritorno a
viaggio iniziato.
Talvolta è prevista
l'emissione del biglietto (e, quindi, il contestuale pagamento) entro 24/48
ore dalla prenotazione e capita che non sia possibile acquistare questi
biglietti utilizzando carta di credito.
In caso di rinuncia al viaggio
si ha diritto al rimborso integrale se il volo è stato solo prenotato,
ma la compagnia può trattenere una quota variabile in funzione della
tariffa pagata se il volo è già stato confermato.
Le prestazioni accessorie
offerte in volo (giornali, bevande, pasti, ecc.) sono incluse nel prezzo
del biglietto, salvo vini e superalcolici, che sono di norma gratuiti solo
sui voli intercontinentali.decentrati, sono elementi da valutare Le riduzioni
sui voli
Per i percorsi interni in
Italia i principali sconti praticabili sono:
Bagaglio
Il bagaglio può essere
trasportato senza pagamento di supplemento fino a 20 kg. per persona (30
kg. per la prima classe), ma deve essere registrato ("check in") e consegnato
prima dell'imbarco.
Il "bagaglio a mano" di
piccole dimensione (borse 24 ore, ecc.) può essere portato con se
in cabina. L'esigenza del check in e dei controlli di sicurezza prevede
un tempo limite di presentazione in aeroporto oltre il quale si rischia
di perdere il volo. Tale limite varia da aeroporto a aeroporto, ma in genere
non scende sotto i 20/30 minuti per i voli interni e può salire
ai 120 minuti per i voli intercontinentali.
La necessità di consegnare
il bagaglio (controllarne l'etichetta di destinazione all'atto del check
in!) comporta talora incresciosi disguidi nella riconsegna a destinazione.
E' consigliabile non lasciare nelle valigie denaro, documenti, oggetti
di valore.
Oltre il volo
Le infrastrutture a terra
(sale d'attesa, bar, ristoranti, cinematografi, ecc.) variano considerevolmente
in funzione dell'importanza dall'aerostazione e della classe di prenotazione
("vip lounge" per classi superiori e "frequent flyers").
Anche gli aeroporti minori
devono comunque essere dotati di carrozzelle per invalidi (che è
sempre meglio prenotare), mentre gli annunci di arrivi e partenze vengono
sempre dati, oltre che nella lingua locale, anche in inglese.
In alcuni aeroporti di grande
traffico non vengono più fatti annunci a mezzo altoparlante (salvo
casi eccezionali), onde ridurre il rumore. Occorre pertanto prestare molta
attenzione ai monitor ed ai tabelloni che aggiornano le partenze e gli
arrivi.
Un ulteriore piccolo servizio
di cui molte aerostazioni sono dotate è il bancone o il pannello
destinato ad "annunci e messaggi" che può costituire anche un prezioso
punto di incontro per appuntamenti.
Un problema non secondario
è costituito dai collegamenti da e per il centro della città.
Verificare bene la distanza dell'aeroporto prima di scegliere un taxi,
la cui tariffa può in certi casi riservare amare sorprese di prenotazioni
superiore a quella dei posti disponibili.
L'Agenzia di Viaggi o il
banco di accettazione del vettore, una volta ricevuta la conferma, sono
autorizzate ad emettere i biglietti (con l'indicazione OK - che significa
"prenotazione confermata") senza ulteriori verifiche. Può accadere
perciò che in situazioni concrete difformi dalle medie statistiche
vengano venduti più biglietti dei posti di prenotazioni superiore
a quella dei posti disponibili. L'Agenzia di Viaggi o il banco di accettazione
del vettore, una volta ricevuta la conferma, sono autorizzate ad emettere
i biglietti (con l'indicazione OK - che significa "prenotazione confermata")
senza ulteriori verifiche. Può accadere perciò che in situazioni
concrete difformi dalle medie statistiche vengano venduti più biglietti
dei posti
In alcuni paesi esiste il
servizio "share e spare", condividi e risparmia, che consiste nell'uso
collettivo di mini-bus. Spesso può essere conveniente optare per
un bus di collegamento o per il servizio ferroviario celere del quale sono
dotate molte città europee (Amsterdam, Bruxelles, Londra, Parigi,
Francoforte, Zurigo, Ginevra, ed altri).
In Italia i collegamenti
ferroviari con gli aeroporti sono operativi soltanto a Roma Fiumicino (navetta
celere per Termini e locale per altre stazioni urbane) e Pisa (treni navetta
per Firenze). Altri collegamenti su ferro sono in costruzione per Milano
Malpensa, Torino Caselle e Palermo Punta Raisi. Quasi tutti gli aeroporti
sono comunque serviti da un bus di collegamento con il centro città
e, in alcuni casi, anche con altre località limitrofe (per esempio
da Catania Fontanarossa ci sono corse per Agrigento, da Trieste Ronchi
dei Legionari per Udine e Gorizia, da Napoli Capodichino per Sorrento,
ecc.). Le informazioni su queste corse sono contenute negli orari Alitalia
in distribuzione gratuita negli aeroporti e nelle maggiore agenzie.
Ritardi nei voli charter
e servizi minimi garantiti
Il regolamento CEE sull'overbooking
non è esteso ai voli charter, ma i maggiori Tour Operator italiani
prevedono comunque rimborsi in casi di ritardata partenza (superiore alle
6/8 ore), pari a circa un settimo del valore della settimana di soggiorno,
ovvero a una cifra forfetaria nel caso in cui il ritardo riguardi il volo
di ritorno. Sono, inoltre, garantiti vitto, alloggio e trasferimenti gratuiti.
La ritardata partenza può
essere provocata da condizioni meteorologiche avverse (nebbia, neve, ecc.),
scioperi, problemi di traffico aereo ed operatività degli aeroporti.
La compagnia aerea può
anche decidere di cancellare il volo (per esempio, a causa di guasti all'aeromobile),
ma, in questo caso, è tenuta a riproteggere ove possibile i passeggeri
su voli operati da altre compagnie aeree concorrenti o rimborsare integralmente
i rinunciatari. Le Compagnie italiane garantiscono i voli interni ed internazionali
nelle fasce orarie comprese tra le 7.00 e le 10.00, nonché tra le
18.00 e le 21.00, oltre ai collegamenti con le isole.
Valige e smarrimenti
E' importante privilegiare
la praticità piuttosto che l'estetica del bagaglio; quando si viaggia
senza un mezzo proprio, è consigliabile contenere il più
possibile l'ingombro delle valigie e scegliere quelle più maneggevoli,
dotate di rotelle, ecc. (preferire inoltre quelle con meno orpelli, che
non offrano altro appiglio che la maniglia, la quale deve essere robusta;
nel caso le maniglie fossero due è bene legarle assieme per ridurre
rischi di strappo).
Ricordarsi che negli aeroporti
e nelle stazioni ferroviarie esistono depositi bagagli che richiedono il
pagamento di una modesta somma in ragione del numero di colli.
In molti paesi europei esistono
inoltre comode cassette automatiche di varie dimensioni che funzionano
con monete metalliche locali. Talvolta si possono trovare anche alle fermate
della metropolitana e nei centri storici oppure, come in Germania, anche
all'angolo delle varie arterie principali. In Italia, purtroppo, direttive
emanate dal Ministero dell'Interno le proibiscono per motivi di sicurezza,
anche se sembra che il divieto sia in via di superamento. In albergo, anche
se vige quasi ovunque l'obbligo di lasciare la camera entro mezzogiorno,
è possibile chiedere senza sovrapprezzo la custodia dei bagagli
per qualche ora. Se si viaggia in aereo è molto importante disporre
di valigie robuste e sempre accuratamente etichettate all'interno e all'esterno
con nome, cognome, indirizzo e telefono.
Conviene tenere nel bagaglio
fotocopie dei documenti più importanti (come il passaporto, i vouchers,
ecc.) che potranno essere utilizzati in caso di furto o smarrimento.
In caso di mancato arrivo
del bagaglio sul nastro trasportatore dell'aeroporto, il passeggero deve
immediatamente recarsi all'Ufficio oggetti smarriti (lost and found) munito
dallo scontrino rilasciatogli e del biglietto aereo, qui dovrà riempire
un apposito modulo (Properity Irregularity Report) nel quale verranno elencati
una serie di dati relativi al passeggero, al bagaglio ed al volo effettuato.
I dati vengono inseriti in un sistema di ricerca (Bag trac, Bahamas o Easytrac
a seconda della parte del mondo in cui ci si trova che comunque sono collegati
tra di loro e formano un supersistema) che permette di rintracciare il
bagaglio smarrito. Se comunque sono trascorse le prime 24 ore e il bagaglio
non è ancora stato rintracciato, alcune Compagnie offrono una somma
di denaro al passeggero non residente per fra fronte alle prime necessità
(conservare gli scontrini degli acquisti effettuati). Le Compagnie italiane
hanno fissato come limite di risarcimento una somma forfetaria per ciascun
bagaglio registrato. Per i voli internazionali la responsabilità
del vettore è limitata a 20$ U.S. al kg. per l'ammontare del peso
in franchigia (cioè 20 kg.). E’ bene non sottovalutare i rischi
di smarrimento dei bagagli: le statistiche mondiali ci dicono che il 3,5
per mille dei passeggeri soffre di tale eventualità. Al viaggiatore
che si vuole ulteriormente tutelare suggeriamo:
Treni
La ferrovia costituisce
un sistema di trasporto molto valido per visitare l'Europa. Le condizioni
di viaggio cambiano tuttavia considerevolmente da paese a paese. Generalmente
i servizi offerti sono di livello buono od ottimo nell'Europa centrosettentrionale,
meno soddisfacenti nell'area mediterranea, ancorché negli ultimi
anni la Spagna ed anche l'Italia stiano compiendo notevoli sforzi per rilanciare
l'immagine delle proprie ferrovie.
I treni raggiungono tutte
le principali città del continente e, fatto non trascurabile, le
stazioni sono quasi sempre ubicate in posizione centralissima rispetto
alla zona monumentale o commerciale. Anche molte località di villeggiatura
sono accessibili direttamente in ferrovia, mentre non poche linee seguono
itinerari di grande suggestione paesaggistica. Le velocità commerciali
dei convogli possono essere notevolmente differenti, per cui accanto ai
TGV che coprono in due ore i 500 km. che separano Parigi da Lione convivono,
anche lungo percorsi internazionali, treni piuttosto lenti. Per programmare
un viaggio in treno è quindi opportuno conoscere gli orari ed il
tipo di servizi assicurati sulle singole relazioni. Le principali agenzie
di viaggio sono dotate di un orario internazionale (il "Thomas Cook") che
copre tutte le linee principali a livello continentale.
Categorie treni
I convogli che viaggiano
sulla rete italiana possono essere raggruppati nelle seguenti categorie:
Tariffe ferroviarie
I prezzi dei viaggi in treno
in Europa variano da paese a paese, in funzione delle diverse politiche
dei trasporti e dei cambi. Generalmente più alti nel nord Europa
(specie in Gran Bretagna), vanno comunque rapportati non solo alla qualità
dei servizi, ma anche alle numerose formule tariffarie che spesso consentono
sconti cospicui rispetto al prezzo base.
Così, ad esempio,
in Svizzera ed in Germania esistono tessere in vendita a prezzo forfetario
e valide un anno che consentono a chiunque l'acquisto di biglietti a metà
prezzo non solo sui treni, ma anche su bus, battelli, ecc.
I biglietti internazionali
valgono due mesi, possono essere acquistati fino a due mesi prima dell'inizio
della validità e consentono un numero illimitato di fermate lungo
il percorso.
Anche in Italia i biglietti
valgono due mesi, ma devono essere convalidati prima di salire in treno
a mezzo delle obliteratrici poste in prossimità degli accessi ai
binari. La mancata convalida comporta un'esazione supplementare a bordo.
In caso di mancanza o di non funzionamento delle obliteratrici, il viaggiatore
tuttavia ha diritto di non pagare la sanzione avvertendo il personale di
scorta al treno. Una volta obliterato, il biglietto avrà validità
di 6 ore fino a 200 km, e di 24 ore oltre i 200 km. Nell'arco di validità
può essere effettuato un numero illimitato di fermate intermedie;
per percorsi superiori a 200 km il viaggiatore ha diritto, obliterando
una seconda volta il biglietto al termine della fermata intermedia, di
prolungare la validità fino a 48 ore. Tutto questo in barba alla
semplificazione.
Per i giovani sotto i 26
anni può essere conveniente acquistare una "carta verde" che da
diritto ad uno sconto del 20% sui biglietti in servizio interno italiano.
Per visitare altri paesi europei esiste inoltre la possibilità di
acquistare una tessera "Inter rail" , che consente la libera circolazione
sulle reti di 29 nazioni, ovvero, a prezzo ridotto, in aree geografiche
più ristrette.
Coloro che hanno superato
i 60 anni di età possono invece acquistare una Carta d'argento (20%
di sconto sui servizi interni) , Rail Europ Senior (30% di sconto in 27
paesi europei).
Ulteriori possibilità
di riduzione disponibili senza limiti di età sono il biglietto chilometrico
(3.000 km. per un massimo di 20 viaggi e di 5 persone) e l'Euro Domini
(libera circolazione per 3/5/10 giorni su diverse reti europee, oltre ad
altre forme di abbonamento su percorsi fissi. Esiste, infine, la "Carta
AmicoTreno" che consente l'acquisto di biglietti a metà prezzo per
il titolare ed un accompagnatore su tutti i treni "verdi" (regionali e
interregionali) indicati sull'orario italiano e su tutti i treni del Canton
Ticino, oltre che numerose altre convenzioni.
I bambini accompagnati da
un adulto viaggiano gratis sotto i 4 anni, ma questo limite varia da caso
a caso e può scendere a 3 (Irlanda) o salire a 6 (Austria), così
come il biglietto a metà prezzo è in vigore generalmente
per i ragazzi fino a 12 anni , con oscillazioni che vanno da un minimo
di 10 a un massimo di 16.
La ferrovia può costituire
un ottimo strumento per visitare un Paese, magari lontano, nel quale si
è giunti in aereo. Soprattutto in questi casi diventano particolarmente
convenienti le tessere di libera circolazione basate su un prezzo forfetario
che consente un numero di viaggi entro il periodo di validità della
carta.
Supplementi, prenotazioni
e rimborsi
Generalmente i treni "Intercity"
richiedono il pagamento di un supplemento variabile da paese a paese dal
quale, in certi casi, sono esentati i passeggeri in transito internazionale.
Supplementi sono inoltre richiesti per la fruizione del servizio cuccette
e Wagon Lits, accompagnati dal biglietto di prima o seconda classe.
In Gran Bretagna il biglietto
del vagone letto comprende la prima colazione del mattino. In certe nazioni
il sistema dei supplementi rispetto alla tariffa base è particolarmente
complesso per cui si consiglia di precisare, all'atto dell'acquistare il
biglietto, con quale treno si intende viaggiare.
Talune categorie di treni
come gli Eurostar in Italia o i TGV in Francia prevedono l'obbligo della
prenotazione, ottenibile anche pochi minuti prima della partenza del treno
ed inclusa, per quanto riguarda gli Eurostar, nel prezzo globale. Salire
in vettura senza prenotazione comporta una esazione supplementare a bordo.
Resta naturalmente per la gran maggioranza delle relazioni (escluse quelle
puramente locali) la possibilità di munirsi di una prenotazione
e ciò è particolarmente consigliabile nei periodi di maggior
traffico nonché per i Wagon Lits e le cuccette. Le prenotazioni
sono in genere non rimborsabili. Nel caso avessimo acquistato un biglietto
di andata e ritorno è obbligatorio vidimarlo, o farlo vidimare prima
del ritorno. Sui percorsi interni italiani, il biglietto non utilizzato
può essere rimborsato entro i due mesi dall'emissione (se non vidimato)
o entro un anno (se munito di attestazione di non utilizzo da parte della
biglietteria); il rimborso sarà integrale, se il mancato utilizzo
è dovuto a cause imputabili all'amministrazione ferroviaria, in
caso contrario è prevista una trattenuta in misura del 20%.
In caso di ritardo di un
treno Ic o Eurostar superiore ai 30 minuti, il passeggero che ha prenotato
il posto per un percorso superiore a 100 km ha diritto al rimborso del
supplemento in forma di "bonus" (utilizzabile per l'acquisto di altri biglietti
nell'arco di 6 mesi) sempre che il ritardo non sia imputabile a fattori
esterni all'azienda ferroviaria. Per fruire del "bonus" occorre farne domanda
entro 7 giorni, imbucandone le richieste presso apposite cassette esistenti
nelle stazioni.
Sul treno senza biglietto
Nel caso non avessimo fatto
in tempo a premunirci del biglietto prima della partenza si deve avvisare
immediatamente il personale viaggiante. In questo caso il passeggero pagherà
un biglietto normale più un'esazione suppletiva. Ulteriori e più
gravose esazioni possono essere richieste quando il passeggero tenta palesemente
di sfuggire al controllo. In caso di agitazioni sindacali in Italia sono
previsti alcuni servizi minimi. L'elenco dei treni garantiti è pubblicato
sugli orari ufficiali e dovrebbe essere esposto nelle stazioni nelle giornate
che precedono gli scioperi. E' comunque consigliabile informarsi presso
le biglietterie prima di intraprendere il viaggio.
Oltre la ferrovia
Tutte le principali stazioni
sono dotate di uffici informazioni, il cui livello di efficienza varia
molto da regione a regione.
In molti paesi, presso l'ufficio
informazioni è possibile avere la situazione dei posti letto degli
alberghi in città e procedere alle relative prenotazioni. Inoltre
la normale dotazione delle stazioni prevede il servizio di deposito bagagli
o di cassette automatiche. I servizi di ristoro, oltre che nelle principali
stazioni, sono assicurati sui treni a lungo percorso, attraverso formule
che vanno dalla carrozza ristorante tradizionale alle carrozze "Grill Express"
(in Italia self-service), ai semplici carrelli distributori di panini e
bevande calde o fredde. La diffusione ed i prezzi di questi servizi varia
di molto da rete a rete. Abbastanza frequenti nell'Europa Occidentale sui
grandi itinerari nord-sud, in G.B. e nella penisola iberica, sono i "treni
+ auto" che consentono di compiere lunghi itinerari con la vettura al seguito,
senza accollarsi lo stress della guida. Alcune gallerie alpine (Lotschgerg,
Furka, Albula, Tauern) offrono inoltre un servizio navetta per autovetture.
In tutte le maggiori città e nelle più importanti località
turistiche è possibile noleggiare un'auto secondo le usuali formule
di questo tipo di servizio. Soprattutto nel Nord Europa è inoltre
diffuso il nolo di biciclette nelle stazioni dietro il deposito di una
piccola cauzione mentre anche le pratiche per la spedizione di biciclette
e motorini in treno sono molto semplificate.
In Italia, i treni che ammettono
il trasporto di biciclette (prevalentemente su relazioni regionali) sono
identificabili sull'orario con appositi pittogrammi. Alcuni treni sono
dotati di cabine telefoniche, anche se questo servizio è particolarmente
carente in Italia. Inoltre, le reti più evolute offrono tutta una
serie di prestazioni in favore di particolari categorie di viaggiatori,
come le vetture "nursery" per i bambini o assistenza per i disabili. Nelle
principali stazioni italiane sono disponibili sedie a rotelle per il trasporto
di persone disabili, il cui uso è gratuito. E' tuttavia consigliabile
avvertire tempestivamente delle necessità il centro di accoglienza
disabili organizzato in stazione.
Infine va affermandosi in
questi ultimi anni, sull'onda dell'"Orient Express", la figura del treno-crociera
lungo percorsi predeterminati per alcuni giorni di itinerario turistico
(così in Spagna) e la reintroduzione delle fastose carrozze "pullman"
(così in Gran Bretagna). Anche in Italia circolano convogli speciali
lungo itinerari a tema, anche se non sempre è facile reperirne i
programmi.
Autobus
Nella maggior parte dei
paesi europei i collegamenti tra i grandi centri sono assicurati per ferrovie,
mentre le autolinee svolgono una funzione ausiliaria a servizio dei centri
minori. Ciò, nonostante, negli ultimi anni, si è venuta costituendo
una maglia di collegamenti a lunga distanza interessanti anche l'Italia
che si effettuano non solo durante la stagione estiva.
Questi servizi offrono il
vantaggio di un prezzo estremamente contenuto, ma vanno di norma prenotati
con largo anticipo. Normalmente le autolinee si attestano in prossimità
delle stazioni ferroviarie (pur non garantendo sempre la coincidenza con
i treni) e spesso gli orari sono abbinati a quelli ferroviari in vendita
o in distribuzione.
Non è così
dappertutto ed in particolare nel nostro paese, dove, in molte regioni,
neppure vengono pubblicati gli orari delle autolinee e le informazioni
in proposito sono piuttosto difficili da ottenere. Altrove, invece, l'autobus
interurbano offre una intera gamma di relazioni a breve, media e lunga
distanza e può quindi diventare un vettore utile a visitare l'intera
nazione. Ciò avviene soprattutto in Grecia, Turchia, ex-Jugoslavia,
dove la rete ferroviaria è piuttosto carente, ma anche nelle isole
britanniche, nella Scandinavia settentrionale. In questi casi, l'autoservizio
offre tutta la gamma di prestazioni, solitamente a disposizione del viaggiatore
ferroviario: autostazioni con sale d'aspetto, bar, ristorante e deposito
bagagli.
Traghetti e battelli
I trasporti marittimi (con
esclusione delle crociere) costituiscono un servizio complementare ad un
viaggio in ferrovia, bus o automobile.
Pertanto la loro importanza
varia considerevolmente a seconda delle aeree geografiche, e diventa notevole
per i collegamenti con le isole britanniche (nonostante la concorrenza
dell'Eurotunnel), con la Scandinavia e con le isole del Mediterraneo, ove
numerose compagnie pubbliche operano con ferries, "hovercraft" e catamarani.
In certi casi, poi, come in Grecia o nella Norvegia settentrionale, la
rete dei servizi marittimi assurge a collegamento basilare.
Le tariffe variano notevolmente
in funzione della sistemazione prescelta (posto ponte, poltrona, cabina
con o senza servizi, ecc.) e del fatto di avere o meno l'auto al seguito.
In questo caso, e soprattutto durante il periodo di "punta" è altamente
consigliabile munirsi per tempo di prenotazione, come pure gli aliscafi
che, pur non trasportando veicoli, offrono un limitato numero di posti.
Negli ultimi anni si sono
affermate le cosiddette navi veloci che, previo il pagamento di una tariffa
maggiorata, consentono di dimezzare i tempi di collegamento abituali, ma
subiscono frequenti cancellazioni in caso di cattive condizioni del mare.
Per quanto concerne le facilitazioni
tariffarie ed i rimborsi valgono le considerazioni nel capitolo dedicato
alle ferrovie. Le penali previste in caso di rinuncia al viaggio variano
da compagnia a compagnia e per quanto riguarda le crociere, sono generalmente
a scalare fino ad assorbire l'intera quota versata se la rinuncia avviene
negli ultimi giorni.
I principali fiumi europei
(Reno, Danubio, ecc.) sono serviti da battelli attrezzati per crociere
internazionali, così come i maggiori laghi della regione alpina
forniscono servizi di navigazione di grande interesse turistico.
Da non dimenticare infine
che non solo a Venezia, ma anche in molte città del nord Europa
(Amsterdam, Stoccolma, Strasburgo, ecc.) i battelli offrono una panoramica
dei centri storici.
Trasporti urbani e taxi
Chiunque raggiunga una città
esterna senza mezzi propri (ma anche l'automobilista poco pratico della
toponomastica locale) avrà occasione di servirsi della rete di trasporti
urbani. Il livello qualitativo di questi servizi varia considerevolmente
da città a città, ma in generale si può sostenere
che questi sono discreti o buoni nelle città del Nord Europa, meno
soddisfacenti nei paesi mediterranei (con notevoli eccezioni in positivo
pur tuttavia e tra queste Milano, Barcellona, Madrid, Lisbona). Anche i
prezzi delle corse variano da caso a , ma spesso le città che applicano
una tariffa base piuttosto alta offrono poi ai turisti tessere di libera
circolazione, che possono diventare particolarmente convenienti quando
si faccia un uso frequente dei mezzi pubblici. Solitamente è più
facile orientarsi. quando si usufruisce della metropolitana o comunque
di servizi su ferro (presenti non solo nelle maggiori capitali, ma anche
nella più parte delle città mitteleuropee e dell'Est); molto
meno quando il servizio è espletato esclusivamente da autobus.
Sovente nelle stazioni ferroviarie
e talvolta negli aeroporti esistono chioschi di informazioni della locale
azienda di trasporti presso i quali è possibile fornirsi di piantine
della rete, biglietti, ecc..
Ovviamente in tutte le città
e anche nei centri minori di interesse turistico è possibile servirsi
dei taxi. Le tariffe ancora una volta variano da luogo a luogo e possono
essere convenienti, specie su brevi tragitti e quando ci s