Reg,Uff. 3740 
Ordinanza 

IL SINDACO

Vista la deliberazione n. 1171/916 del 23.07.99 avente per oggetto la valutazione della qualità dell'aria - decreto 21.04.1999 n. 163 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari" in base ai quali i Sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione, e con la quale, tra l'altro, si stabilisce che dal 1° gennaio 2000 sia istituito il divieto permanente di circolazione all'interno della Z.T.L. per gli autoveicoli non conformi alla direttiva CEE n. 91/441, con l'eccezione dei veicoli dei residenti e di quelli già autorizzati all'accesso secondo la normativa in vigore, mentre con decorrenza dal 1° Luglio 2000 le deroghe saranno eliminate ad ccezione di quella per i residenti;

Vista la citata deliberazione che al n. 3 del dispositivo demanda al Sindaco la concreta esecuzione della disposizione;

Vista la Propria Ordinanza n. 8849 del 28 Dicembre 1999 e n.8873 del 29/12/1999;

Visti gli Artt. 6 e 7 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30.04.1999 n° 285, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare nelle strade comunali;

Visto l’Art. 85 del vigente Statuto del Comune di Firenze;
 
 

O R D I N A

Che con decorrenza dal 1° luglio 2000 e fino a nuova disposizione siano adottati i seguenti provvedimenti in materia di circolazione veicolare:

  1. REVOCA delle ordinanze n. 8849 del 28.12.1999 e n. 8873 del 29.12.1999;
  2. Nelle aree definite "Zona a Traffico Limitato" (Settori A-B-C-D-E) con la deliberazione n. 1687/1019 del 01.03.1990 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ultimo con l'Ordinanza di esecuzione n. 2604 del 05 Aplrile 2000 è vietato l'accesso e la sosta con orario 0 - 24 a tutti gli autoveicoli non conformi alla direttiva CEE n. 91/441 (o successivi aggiornamenti);
  3. Ferme restando tutte le vigenti limitazioni in materia di accesso e di sosta, comunque stabiliti, sono esentati dal predetto divieto:
  1. Autoveicoli ad emissione nulla
  2. Autoveicoli rispondenti alla direttiva CEE 91/542
  3. i veicoli dei Residenti.
  4. Gli Autobus del servizio pubblico e Taxi
  5. Gli Autocarri con peso a pieno carico superiore a 35 q.li
  6. I trattori stradali
  7. Gli autoveicoli per trasporti specifici
  8. Gli autoveicoli per uso speciale
  9. Gli autotreni, autosnodati ed autoarticolati
  10. I mezzi d'opera
  11. Veicoli adibiti ai servizi di Polizia, veicoli dei Vigili del Fuoco, delle FF.AA., C.R.I.
  12. Veicoli di proprietà di Misericordia, Pubbliche Assistenze, Enti Assistenziali ONLUS, scuolabus e trasporto handicappati
  13. Veicoli in possesso di contrassegno "Invalidi" previsto dall'art188 C.d.S.
  14. Autoveicoli alimentati a G.P.L. o Metano
  15. Veicoli autorizzati, a cura della Direzione Mobilità, per particolari esigenze o urgenti necessità
Per gli autoveicoli previsti al punto 14, la deroga cesserà il 30 Giugno 2001.

l’Agente accertatore impone, con annotazione sul verbale di accertamento l’obbligo di uscita per la via più breve dalla Zona interdetta all’autoveicolo non conforme;

La Direzione Mobilità è incaricata dell'esecuzione della presente ordinanza.

Gli Agenti di Polizia Giudiziaria, ed a chi altro spetti, sono incaricati dall’osservanza della presente ordinanza.

I contravventori alla medesima saranno puniti ai termini di Legge.
 
 

Di Palazzo Vecchio, 22 giugno 2000

p. IL SINDACO
L’ASSESSORE ALLA MOBILITA’
(Marzia Monciatti)



A cura di Nicoletta Mignani
20-06-2000