| Reg,Uff. 3740 |
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IL SINDACO
Vista la deliberazione n. 1171/916 del 23.07.99 avente per oggetto la valutazione della qualità dell'aria - decreto 21.04.1999 n. 163 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari" in base ai quali i Sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione, e con la quale, tra l'altro, si stabilisce che dal 1° gennaio 2000 sia istituito il divieto permanente di circolazione all'interno della Z.T.L. per gli autoveicoli non conformi alla direttiva CEE n. 91/441, con l'eccezione dei veicoli dei residenti e di quelli già autorizzati all'accesso secondo la normativa in vigore, mentre con decorrenza dal 1° Luglio 2000 le deroghe saranno eliminate ad ccezione di quella per i residenti;
Vista la citata deliberazione che al n. 3 del dispositivo demanda al Sindaco la concreta esecuzione della disposizione;
Vista la Propria Ordinanza n. 8849 del 28 Dicembre 1999 e n.8873 del 29/12/1999;
Visti gli Artt. 6 e 7 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30.04.1999 n° 285, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare nelle strade comunali;
Visto l’Art. 85 del vigente Statuto
del Comune di Firenze;
O R D I N A
Che con decorrenza dal 1° luglio 2000 e fino a nuova disposizione siano adottati i seguenti provvedimenti in materia di circolazione veicolare:
l’Agente accertatore impone, con annotazione sul verbale di accertamento l’obbligo di uscita per la via più breve dalla Zona interdetta all’autoveicolo non conforme;
La Direzione Mobilità è incaricata dell'esecuzione della presente ordinanza.
Gli Agenti di Polizia Giudiziaria, ed a chi altro spetti, sono incaricati dall’osservanza della presente ordinanza.
I contravventori alla medesima saranno puniti ai
termini di Legge.
Di Palazzo Vecchio, 22 giugno 2000
p. IL SINDACO
L’ASSESSORE ALLA MOBILITA’
(Marzia Monciatti)