COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE MOBILITA’

ZONA A TRAFFICO LIMITATO

Disciplina e normativa



ORDINANZA N.2604
Reg. uff. n. 2021

IL SINDACO

Vista la delibera di Giunta n.1687/1019 del 01/03/1990 esecutiva, con la quale il Comune di Firenze attuava in un quadro organico di riferimento le misure e le disposizioni necessarie per la regolamentazione della circolazione e lo stazionamento dei veicoli alla luce della legge n.122 del 24/03/1989;

Viste le delibere di Giunta 1687/90, 5720/93, 2871/94 e 292/95 e 4053/95, 576/95 e 3664/96 con le quali è stata istituita in una vasta area del centro cittadino compreso all’interno della cerchia dei viali di circonvallazione e nell’Oltrarno, una Zona a Traffico Limitato suddivisa in cinque settori A, B, C, D, E;

Viste le proprie ordinanze n.137/89, n.219/91, n.1124/91, n.1558/91, n. 3399/91, n.3992/92, n.6183/93, 246/94 e 1573/94 2240/94, 2711/94, 2803/94, 3401/94, 4695/94, 7071/94, 944/95, 2643/95, 5656/95, 7437/95, 1900/96, 6589/96, 4878/97, 8390/97, 8873/97, 8991/97, 3064/98,1713/99, 2114/99 e 1665/00 con le quali sono stati adottati particolari criteri per la disciplina e normativa per la circolazione in deroga ai divieti;

Considerata la necessità di apportare alcune modifiche normative, venendo incontro alle richieste dei residenti nel Quertiere n. 1 e degli artigiani riparatori, in seguito all'ampliamento recentemente attuato dell'area pedonale, consentendo il transito a questi ultimi in tutto l'arco orario della pedonalizzazione, ed ai residenti dalle 18,00 alle 19,30.

Ritenendo anche opportuno per una più semplice lettura e comprensione, mantenere la normativa riunita in un unico provvedimento revocando la precedente ordinanza 2114/99 ;

Visti gli artt. 6 e 7 del Codice della Strada approvato con D.L. n.285 in data 30/04/92 con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;

Visto l’art. 85 del vigente Statuto Comunale:
 


O R D I N A


In attuazione dei nn. 4 e 5 del dispositivo delle deliberazioni n.1681/90, n.871/94 n. 292/95, n.1319/95n.4053/95 e n.3664/96:

  1. che con decorrenza dal 13/04/2000 e fino a nuova disposizione siano adottati i sottoindicati perimetri dei Settori della Zona Traffico Limitato:
  2. Perimetro Settore "A":
    l.ni Corsini, Acciaiuoli, Archibusieri, M.L.Medici, Diaz, v.Benci esclusa, p.za S.Croce esclusa, v.Verdi esclusa, p.zza Salvemini esclusa, v.S.Egidio esclusa, v.Bufalini esclusa, v.Pucci esclusa, v.dei Gori esclusa, v.Canto dei Nelli, p.zza Madonna Aldobrandini esclusa, v.Melarancio esclusa, p.zza Unità esclusa, v.Avelli esclusa, p.zza S.M.Novella esclusa, p.zza Ottaviani esclusa, v.Fossi esclusa, p.zza Goldoni da v.Fossi a l.no Vespucci.

    Perimetro Settore "B":
    l.no alle Grazie escluso, p.zza Cavalleggeri esclusa, v.Tripoli esclusa, p.zza Piave esclusa, v.le Giovine Italia escluso, v.Agnolo (nel tratto fra v.le G.Italia e v.S.Verdiana) escluso, v.S.Verdiana esclusa, p.zza Ghiberti esclusa, v.Mattonaia escluso il tratto dal n.c. 2/r al n.16/r, v.Paolieri esclusa, p.zza Beccaria esclusa, v.le Gramsci escluso, p.le Donatello escluso, b.go Pinti, v.Laura da Pinti a Pergola, v.Alfani, v.Fibbiai, p.zza SS.Annunziata nel tratto Fibbai-Servi, v.Servi nel tratto SS.Annunziata-Bufalini, v.Bufalini, p.zza S.M.Nuova, v.S.Egidio, p.zza Salvemini, v.Verdi, p.zza S.Croce, v.Benci.

    Perimetro Settore "C"
    v.le Strozzi escluso, v.le Lavagnini escluso, p.zza Libertà esclusa, v.le Matteotti escluso, P.zza I.Del Lungo esclusa, b.go Pinti esclusa, v.Laura da b.go Pinti a v.della Pergola esclusa, v.Pergola esclusa, v.Alfani esclusa, v.Fibbiai esclusa, p.zza SS.Annunziata escluso il tratto fra Fibbiai e Servi, v.Servi esclusa, v.Pucci, v.dei Gori, canto dei Nelli escluso, p.zza Madonna degli Aldobrandini, via del Melarancio, p.za dell’Unità Italiana, p.zza Stazione esclusa, p.zza Adua esclusa, via Valfonda esclusa.

    Perimetro settore "D":
    p.zza V.Veneto esclusa, v.le Rosselli escluso, v.Jacopo da Diacceto esclusa, v.Alamanni esclusa, p.zza Stazione esclusa, v.Avelli, p.zza S.M.Novella, p.zza Ottoaviani, v.Fossi, p.zza Goldoni (nel tratto fra v.Fossi e lung.Vespucci), lung. Vespucci escluso lato fiume nel tratto fra il Ponte Vespucci e p.zza V.Veneto.

    Perimetro settore "E":
    v.Romana, v.Ronco, p.zza S.Felice, p.zza Pitti, v.Guicciardini, p.zza S.Felicita, p.zza dei Rossi, Costa S.Giorgio, v.Forte di S.Giorgio, v.della Cava, Costa Scarpuccia, v.della Cava, v.dei Bardi nel tratto fra C.ta Scarpuccia e v.S.Niccolò, p.zza dei Mozzi esclusa, l.no Torrigiani, riva sinistra dell’Arno nel tratto compreso fra p.zza S.Maria Soprarno e p.te Vespucci, p.zza del Cestello con esclusione dell’area pedonale urbana esistente sul fronte della Chiesa del Cestello e dell’area adibita a parcheggio pubblico a pagamento, v.S. Onofrio, esclusa, p.zza dei Nerli, v.b.go S.Frediano nel tratto fra p.zza Nerli e v.le Ariosto esclusa, v.le Ariosto escluso, p.zza Tasso con esclusione della Carreggiata di collegamento fra il v.le Ariosto e il v.le Petrarca, v.le Petrarca escluso nel tratto fra p.zza Tasso e il n.c.38, e compreso solo lato mura fra l’alberatura e le mura stesse ( con esclusione delle corsie di scorrimento) nel tratto di fronte ai nn.cc. 38 / 120, p.zza della Calza.

    Limitatamente ai Settori "B","C","D" ed "E" sono stati individuati alcuni itinerari dove è consentito il transito ad alcune categorie di veicoli - vedi cap.VIII


     

  3. che con decorrenza dal 13/04/2000 e fino a nuova disposizione sia revocata le propria precedente ordinanza 1665/00 e sia adottata la nuova seguente
DISCIPLINA E NORMATIVA

per la circolazione e la sosta in deroga ai divieti derivanti dall’adozione della Zona a Traffico limitato suddivisa in cinque settori A,B,C,D,E, nell’area del centro cittadino compresa fra il fiume Arno e i viali di circonvallazione e nell’oltrano, con validità nei giorni feriali, nell’orario 7,30 /18,30 fatte salve le particolari limitazioni delle aree pedonali urbane:


I - E’ CONSENTITO IL TRANSITO SU TUTTI I SETTORI A,B,C,D,E in deroga al divieto a:
 

  1. Veicoli a trazione animale, Velocipedi, Ciclomotori, motoveicoli,

  2. E’ consentita anche la sosta negli appositi parcheggi loro riservati e ove non espressamente vietato con esclusione dei parcheggi riservati ai residenti, in tali parcheggi limitatamente però ai settori B,C,D, ed E, è consentita la sosta solo a motocarri, quadricicli e ciclomotori a tre o quattro ruote.
    I motocicli e i ciclomotori a due ruote, lasciati abusivamente in sosta nei parcheggi riservati ai residenti nella Z.T.L. dei settori B,C,D, ed E , saranno rimossi a mezzo carro attrezzi.
    Qualsiasi tipo di veicolo compresi motoveicoli e ciclomotori a due, tre o quattro ruote, lasciato in sosta abusiva nei parcheggi riservati ai residenti nel settore "A", sarà rimosso a mezzo carro attrezzi.

  3. Veicoli a trazione elettrica : sosta consentita spazi residenti
  4. Veicoli della Polizia, dei Vigili del Fuoco, di soccorso (carri attrezzi inclusi), delle UU.SS.LL., delle PP.TT., della Azienda Quadrifoglio (ex A.S.N.U. ex. F.na Ambiente) e di tutte le pubbliche amministrazioni.

  5. I Veicoli di cui sopra dovranno essere muniti di proprio contrassegno di riconoscimento o scritta identificativa.
    E’ consentita la sosta in eventuali spazi riservati, e per 20 minuti negli spazi riservati ai residenti con obbligo d’esposizione in maniera ben visibile dell’ora d’arrivo.
    Quanto sopra salvo limitazioni che l’Amministrazione riterrà opportuno adottare per prevenzione anti inquinamento.

  6. Autocarri o veicoli operativi muniti di proprio contrassegno di riconoscimento o scritta identificativa di ENEL , F.na Gas e dei gestori nazionali della telefonia fissa e mobile

  7. Per i soli interventi di riparazione è consentita la sosta nei pressi del luogo dell’intervento a condizione che non sia recato intralcio per la circolazione.
    La sosta come sopra è consentita anche ai veicoli operativi del Comune di Firenze.
    Quanto sopra salvo limitazioni che l’Amministrazione riterrà opportuno adottare per prevenzione anti inquinamento.

  8. Taxi e autovetture da noleggio con conducente.

  9. E’ consentita la sosta in eventuali spazi loro riservati.

  10. Veicoli da trasporto cose con peso complessivo a pieno carico senza limitazione, dalle ore 7,30 alle ore 8,30.

  11. E’ consentita la sosta per il tempo strettamente necessario al carico e scarico delle merci.

  12. Veicoli da trasporto cose con peso complessivo a pieno carico fino a 35 q.li:

  13. Accesso consentito fino alle ore 9,30
    Circolazione consentita fino alle ore 10.
    E’ consentita la sosta per il tempo strettamente necessario al carico e scarico delle merci.

  14. Autoveicoli, con esclusione di quelli intestati a residenti nella Regione Toscana di coloro che hanno la necessità di recarsi presso Alberghi e Pensioni esistenti nella zona interdetta.

  15. E’ consentita la sosta per il tempo massimo di 1 ora nelle loro immediate vicinanze negli spazi riservati ai residenti. previa esposizione di contrassegno rilasciato dall’Albergo con l’indicazione della targa del giorno e dell’orario.

II- E’ CONSENTITO IL TRANSITO IN UN SINGOLO SETTORE, IN DEROGA AL DIVIETO A:

  1. Veicoli con esclusione di quelli intestati a residenti nella Regione Toscana che hanno la necessità di recarsi presso autorimesse pubbliche esistenti nella zona interdetta.
  2. Veicoli di coloro che hanno la necessità di recarsi presso autofficine, elettrauto ed autocarrozzerie esistenti nella zona interdetta.

  3. Per l’uscita tali veicoli dovranno essere muniti di contrassegno rilasciato dall’autoriparatore con l’indicazione del giorno, ora, targa e settore d’appartenenza.
    E’ consentita la sosta nei pressi dell’auto-officina negli spazi riservati ai residenti per massimo tre veicoli nei tempi che intercorrono fra la consegna del cliente e l’inizio della riparazione e, al termine di questa, fino alla riconsegna. Tali veicoli dovranno essere muniti dello stesso contrassegno rilasciato dall’autoriparatore che consente l’uscita, ma con sopra la scritta "auto in riparazione", oltre il giorno, data e targa.

III - E’ CONSENTITO IL TRANSITO SU TUTTI I SETTORI, IN DEROGA AL DIVIETO, PREVIA AUTORIZZAZIONE CONTRASSEGNO A:

  1. Consiglieri Comunali e Assessori del Comune di Firenze, Presidenti e vice presidenti delle Circoscrizioni Amm.ve Fiorentine, Deputati e Senatori eletti in Toscana, per necessità derivanti dalla loro carica istituzionale.

  2. Per Consiglieri Comunali e Assessori del Comune di Firenze è consentita anche la sosta negli spazi riservati ai Residenti in Z.T.L., nelle Zone di Particolare rilevanza Urbanistica , nella Zona Controllo Sosta, nelle Zone per Residenti, in altri appositi spazi nella piazze Giudici e Mentana od altri eventuali in prossimità di Palazzo Vecchio secondo quanto specificato sul contrassegno.
    Il permesso è rilasciato su richiesta del Gruppo Consiliare d’appartenenza e deve essere riconsegnato alla decadenza del mandato, sullo stesso potrà essere indicata la targa o la funzione esercitata, e potrà essere usato solo al servizio del beneficiario.
    Il permesso per il Presidente del Consiglio Circoscrizionale, è rilasciato su richiesta dell’interessato, recherà l’indicazione delle targa dell’auto e avrà validità per la sosta solo negli spazi riservati agli autorizzati nelle piazze Giudici e Mentana
    Il permesso per Parlamentari è rilasciato su richiesta dell’interessato è valido per tutti i settori della Z.T.L. con sosta negli spazi residenti e nelle piazze Giudici e Mentana. Può riportare la targa o la funzione eserciata.

  3. Partiti Politici. Rappresentati in Parlamento o Consiglio Comunale, Provinciale o Regionale .

  4. n.1 permesso per ogni partito.
    Può essere autorizzata la sosta negli spazi residenti e negli spazi riservati agli autorizzati nelle piazze Giudici e Mentana

  5. Giornalisti - Stampa - Radio e TV pubbliche e private:
    Per ogni testata giornalistica che effettua servizio di cronaca cittadina sono rilasciati alcuni contrassegni particolari, su richiesta del Sindacato Cronisti Fiorentini per giornalisti che svolgono il servizio di cronaca, con validità oltre che per il transito anche per la sosta negli spazi riservati ai residenti e in quelli per gli autorizzati nelle piazze Giudici e Mentana.
    Per altri giornalisti possono essere rilasciati su richiesta documentata a giudizio dell’Amm.ne, singole autorizzazioni di diverso tipo.
    N.O. temporanei di transito con sosta per max 2 h. possono essere inoltre rilasciati di volta in volta dalle Sezioni Territoriali della Polizia .Municipale in seguito a richiesta motivata e con autocertificazione di iscrizione all’Albo Naz. dei Giornalisti.
    Di norma per Radio private è rilasciata una sola autorizzazione e due per T.V.

  6. Banche:
    per veicoli intestati all’Istituto.

  7. Consolati:
    n. 2 permessi come previsto dalla delibera 1446/94 che recepisce il protocollo d’intesa fra l’Amm.Comunale ed il rappresentante del Corpo Consolare in Firenze.
    E’ consentita anche la sosta negli spazi per Residenti o in eventuali spazi riservati.
    Il numero e la validità dei permessi potrà variare in caso di revisione del protocollo d'intesa

  8. Polizia - Magistratura - Veicoli di Questura, Carabinieri, Finanza, Procura, Tribunale, Pretura etc.
    Per l’utilizzo su veicoli di copertura o personali usati per motivi di servizio. Nel permesso può o meno essere indicata la targa
    La richiesta deve essere presentata dal Dirigente della Struttura al quale è rilasciato un certo numero di permessi , a giudizio dell’Amministrazione, per distribuirli al personale dipendente che deve utilizzarli solo per motivi di servizio.

  9. Aziende produttrici o che effettuano il Commercio all’ingrosso di materiale farmaceutico:
    n. 1 permesso per ditta per veicoli di loro proprietà adibiti a trasporto merci o promiscuo.

  10. Veicoli di proprietà di grosse ditte anche con sede fuori Z.T.L. per trasporto valori e rappresentanza:
    permesso rilasciato a giudizio dell’Amministrazione in seguito a documentata richiesta.

  11. Veicoli di proprietà di Misericordia PP.AA., Enti Assistenziali, scuolabus per scuole materne ed elementari e trasporto handicappati.
    Il numero dei permessi rilasciati è a giudizio dell’Amministrazione in seguito alla presentazione di documentata richiesta.

  12. Veicoli appartenenti ad Istituti di Vigilanza Privata e Trasporto Valori, Agenzie di investigazioni private.
    Il numero dei permessi è a Giudizio dell’Amministrazione a seguito di presentazione di documentata richiesta.
    Per Agenzie d’investigazioni private saranno rilasciati due contrassegni

  13. Autocarri di proprietà d’Autotrasportatori c/o terzi:
    n.1 permesso per ditta solo con peso a pieno carico non superiore a 35 q.li
     La ditta deve essere regolarmente iscritta all’albo degli autotrasportatori per conto terzi , e l’autocarro immatricolato per uso di terzi..

  14. Autocarri inferiori a 35 q.li p.p.c. di proprietà di ditte che effettuano il trasporto per commercio all’ingrosso di generi alimentari, bibite, gelati, surgelati:
    n. 2 permessi per ditta.
    La validità di questi permessi è limitata alle 11,30
    E’ consentita una breve sosta solo per il carico e scarico merci.
    Quando si tratti di furgoni frigoriferi potranno eccezionalmente essere autorizzati autocarri che rientrano nelle seguenti dimensioni: p.p.c. 65 q.li - lung. 5,70 - largh. 2,10.
    Tale deroga potrà essere applicata anche per autocarri di ditte che effettuano l’autotrasporto in conto terzi.

  15. Veicoli con p.p.c. inferiore a 35 q.li, adibiti a trasporto merci , ad uso promiscuo o comunque intestati ad attività artigianali e non , ed utilizzati per il trasporto delle attrezzature necessarie per interventi e riparazioni d’urgenza
    Il relativo contrassegno è rilasciato a discrezione dell’Amministrazione per attività di pronto intervento non programmabili, nel numero di uno per ditta e solo per quelle che hanno sede nel Comune di Firenze, salvo eccezionali deroghe per esigenze documentate. Il contrassegno di questo tipo viene rilasciato anche per ditte di pulizie.
    Il contrassegno esposto su veicolo adibito a trasporto merci, o uso promiscuo, o comunque di proprietà della ditta ed utilizzato nel rispetto delle caratteristiche costruttive per il trasporto dell'attrezzatura di lavoro, dà diritto ad accedere in tutti i settori e a sostare ove consentito in prossimità di dove è effettuata la riparazione negli spazi riservati ai residenti nella ztl per un massimo di quattro ore continue. Questo permesso è valido anche per l'accesso alla Zona Pedonale di tipo B in tutto l'arco orario della sua validità, ma solo per interventi d'urgenza e la sosta dovrà essere limitata al tempo necessario per il carico e scarico dell'attrezzatura di lavoro.

  16. Veicoli non appartenenti alle categorie sopra indicate, per casistiche eccezionali a giudizio dell’Amministrazione . Ove specificato sul contrassegno può essere consentita anche la sosta..

  17. MEDICI -
    Autorizzazione rilasciata su richiesta dell’ordine dei Medici, con due tipi di contrassegno: La sosta è consentita in deroga ai divieti previsti con gli artt. 6 e 7 C.d.S, ma non nei casi in cui si incorra in contravvenzione a quanto disposto dall’art.158 C.d.S.
    Le targhette bianche e verdi danno diritto alla sosta anche negli spazi riservati ai residenti delle zone di part. rilev. Urbanistica, zone controllo sosta e zone per residenti come da specifica lettera/autorizzazione soggetta a rinnovo annuale.
    I contrassegni sono rilasciati SOLTANTO per Medici convenzionati col S.S.N. in medicina generale e pediatria del Comune di Firenze.
    Ogni medico, anche non convenzionato col S.S.N., può comunque farsi rilasciare alle Sezioni Territoriali della Polizia Municipale un nulla osta temporaneo di transito e sosta (max 2 h.) per visita domiciliare. Tale N.O. può essere richiesto anche agli Agenti della Polizia Municipale in servizio agli ingressi o sulla strada.


IV - E’ CONSENTITO IL TRANSITO IN UN SINGOLO SETTORE, PREVIA AUTORIZZAZIONE CONTRASSEGNO A:

  1. RESIDENTI
    Per autovetture intestate a persone anagraficamente residenti nella Z.T.L.
    E’ rilasciato un solo permesso per nucleo familiare, con la possibilità di riportare l’indicazione di più targhe (max tre).
    E’ consentita anche la sosta negli appositi spazi nel settore di appartenenza. Solo per i Residenti nel Sett. "A", sul cui contrassegno non è indicata alcuna lettera, è consentito il transito e la sosta in tutti i settori della Z.T.L.
    I permessi del tipo "Residente" per i Settori B, C, D, E, danno diritto al transito ed alla sosta negli appositi spazi in tutti i settori della Z.T.L. solo dalle ore 7,30 alle 8,30.
    Se il veicolo è in corso di volturazione può essere accettata dichiarazione sostitutiva che è iniziata pratica in tal senso presso P.R.A. , delegazione A.C.I. o Agenzia autorizzata.
    Deroghe a quanto stabilito sulla proprietà del veicolo possono essere accolte solo per auto intestate al coniuge o a parenti di primo grado, o intestate a ditte e date in uso ai dipendenti. Deve essere presentata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in tal senso.
    Sono accettate anche auto in uso con le formule del "leasing" e del "noleggio a lungo termine" .
    I permessi del tipo RESIDENTE sono rilasciati anche ai "Frontisti" sul perimetro esterno della ZTL (vedi ord. 3696/96 e 6432/96) .

    Permessi per domiciliati impossibilitati a prendere la residenza in Firenze, possono essere concessi dall’Amministrazione in seguito all’esame di documentata istanza e per periodi limitati. Non sono di norma autorizzate persone che hanno la residenza anagrafica nella provincia di Firenze. Non sono in ogni caso autorizzati, domiciliati in appartamenti occupati anche da persone anagraficamente residenti già in possesso di permesso, o più domiciliati nello stesso appartamento.

  2. AUTORIMESSE PRIVATE:
    Veicoli di Enti o privati che possono disporre di autorimesse o comunque di aree private nella zona interdetta.
    Il n. massimo delle autorizzazioni è relativo alla capienza dei posti auto delle aree private. Per la determinazione di questi deve essere effettuato sopralluogo da parte dell’Ufficio tenendo conto di eventuali ostacoli fisici che impediscono le manovre.
    E’ consentito il solo transito.
    I permessi scaduti, o in corso di validità, ma a cui non sia ha più diritto in conseguenza della mancata disponibilità del posto auto, devono essere riconsegnati all’ufficio, i cui componenti possono ritirarli direttamente o disporne il ritiro da parte della Polizia Municipale.

  3. AUTORIMESSE PUBBLICHE.
    E’ concessa ai titolari di tali tipi di attività un’autorizzazione per il rilascio ai propri clienti di un numero massimo di contrassegni pari alla capienza del garage che risulta dal certificato prevenzione incendi moltiplicato per due. (criterio di turnazione)
    Sul contrassegno non sarà indicato il numero di targa ma solo il nome del garage. Il titolare dell’autorimessa deve tenere un registro sul quale annotare i destinatari dei tagliandi con relative targhe, in modo da poter sempre risalire all’usufruttuario in caso di contenzioso. Tale registro deve essere conservato per la consultazione almeno per cinque anni.
    Nel caso che all’interno del Garage sia effettuato servizio di officina, si applica quanto disposto al punto 10 cap.II.
    Possono essere adottate altre forme di autorizzazione, in via sperimentale, previ accordi fra l’Amministrazione Comunale ed associazioni di garagisti, con le quali sempre in rispetto dei criteri sopra indicati, sia favorita la distribuzione dei contrassegni di accesso alla clientela occasionale (vedi protocollo d’intesa fra l’Amministrazione Comunale ed il Sindacato Provinciale Esercenti Autorimesse del 22/11/1997)). L’adesione al sistema individuato dal Protocollo d’intesa non è compatibile con deroghe sul rapporto uno a due per il criterio di turnazione dei permessi fissi per i clienti abituali.

  4. TRASPORTO MERCI O SENZA TIPOLOGIA
    Per ogni tipo di attività commerciale, artigianale, alberghiera, (escluso uffici, se non per trasporto valori), che abbia sede nella Z.T.L. è rilasciato un singolo permesso per ogni autocarro ed un permesso con massimo tre targhe per veicoli intestati alla ditta adibiti ad uso promiscuo (persone e cose)o comunque intestati alla ditta , o al titolare della stessa, o socio, ed utilizzati nel rispetto della caratteristiche costruttive del veicolo, per il trasporto di cose della società.
    Il permesso da diritto al transito e ad una breve sosta solo per il carico e scarico delle merci.
    Solo gli autocarri in possesso di contrassegno potranno sostare in eventuali appositi parcheggi esistenti nei singoli settori della Z.T.L., limitatamente al proprio settore di appartenenza



 

V - PERMESSI PROVVISORI E N.O. DI TRANSITO CON VALIDITA’ TEMPORANEA

  1. PERMESSI PROVVISORI
    Tali permessi la cui durata va da 1 giorno a 6 mesi , sono rilasciati presso le Sezioni Territoriali della Polizia Municipale, per necessità temporanee ed eccezionali o per lavori. ed hanno validità per il transito e per la sosta limitatamente al tempo necessario al carico e scarico a condizione di non creare intralcio per la circolazione.
    Permessi per necessità straordinarie possono essere rilasciati solo fino a un massimo di tre giorni consecutivi o intervallati da festivi.
    Permessi per rappresentanti di commercio con campionario voluminoso con gli stessi criteri di cui sopra, ma escludendo la giornata del SABATO.
    Le autorizzazioni di questo tipo non sono previste per scavalcare le limitazioni all’orario del trasporto merci, pertanto per le consegne (grossisti ect.) dovranno essere adottate norme particolarmente restrittive (non più di 2 - 3 permessi al mese con validità 1 giorno).
    Per i permessi fino a 3gg. è sufficiente la richiesta verbale, per periodi più lunghi (max. 6 mesi) per necessità di lavoro dovute a cantieri aperti o interventi di riparazione (N.B. non per rifornimenti o consegna di merci), dovrà essere da parte del richiedente riempito e sottoscritto un apposito stampato con l’apposizione di marca da bollo. Tale stampato comprende la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sulla natura e durata dei lavori e deve comunque contenere tutte le indicazioni necessarie perchè l’ufficio possa procedere a controlli e sopralluoghi come previsto dal D.P.R. 403/98. In ogni caso viene rilasciata subito l’autorizzazione richiesta disponendo eventuali controlli in un tempo successivo.
    I permessi del tipo provvisori potranno avere validità oltre che per la ZTL anche per le Zone Pedonali di Tipo A, B e C. Quando sia necessaria la chiave per l’apertura delle catene e le stesse non siano gestite direttamente dalla Polizia Municipale (vedi ord. 6510/98), i cittadini già in possesso delle autorizzazioni rilasciate dalle Sezioni Territoriali della Polizia Municipale, dovranno recarsi presso la Direzione Mobilità Ufficio Autorizzazioni per richiederla. Per ricordare ai cittadini l’uso del permesso e per agevolare il controllo da parte degli agenti della Polizia Municipale in servizio sulla strada, sulle autorizzazioni valide anche per la Zona Pedonale deve essere riportata la dizione: sosta consentita SOLO per le operazioni di carico e scarico.
    I permessi per lavori saranno rilasciati solo per autocarri, per veicoli adibiti ad uso promiscuo, e per veicoli intestati alla ditta ed utilizzati, nel rispetto delle caratteristiche costruttove del veicolo, per il trasporto di attrezzatuire per lavoro. Per questi ultimi e per veicoli ad uso promiscuo saranno adottati criteri limitativi : un permesso ogni tre veicoli. Questi criteri potranno essere ampliati in presenza di più cantieri contemporanei.
    Quando possibile e subordinatamente all’osservanza di particolari restrizioni, potrà essere autorizzata anche la sosta nei pressi del luogo di lavoro solo per autocarri e comunque non all’interno del Settore "A" e Zona Pedonale.
    Per quanto riguarda l’area a fianco di Palazzo Vecchio (Via dei Gondi - P.zza Signoria lato porta carraia) le autorizzazioni saranno concesse solo per l’accesso mentre per la sosta potranno essere rilasciate solo dal Corpo di Guardia di servizio in Palazzo Vecchio, (vedi ord.5400/98 Norm. Zona Pedonale).
    La grande maggioranza dei permessi provvisori può essere inserita nel settore di appartenenza . Naturalmente quando sono interessati più settori il permesso sarà valido per tutte le zone, in tal caso sul permesso provvisorio sarà specificata tale validità. L’autorizzazione alla sosta non sarà comunque concessa per il Settore "A".
    I permessi provvisori potranno essere rilasciati anche per autocarri con p.p.c. superiore a 35 q.li con l’indicazione dell’itinerario. su apposito stampato
    I permessi riferiti a manifestazioni e quelli che non rientrano fra le casistiche dei lavori saranno rilasciati dalla Direzione Mobilità presso l’Unità Operativa Autorizzazioni. dove comunque continueranno ad essere rilasciati anche i permessi provvisori con durata fino a tre gg.
    Nei giorni e orari di chiusura dell’Ufficio permessi ZTL (Direzione Mobilità) anche i permessi per manifestazioni saranno rilasciati dal Comando della Polizia Municipale.
     
     

  2. N.O. DI TRANSITO CON VALIDITA’ TEMPORANEA
    I permessi temporanei (mod. sr 3/173/94) sono rilasciati secondo le modalità la casistica sotto riportata dalle sezioni territoriali della Polizia Municipale.
    Su tali N.O. (considerati alla stregua di comunicazioni interne) e legati a particolari esigenze professionali, di urgenza o per motivi sanitari, non sarà applicata marca da bollo, nè sarà riscossa alcuna tassa comunale.
    Non potranno essere rilasciati per interventi di riparazione (vedi PERMESSI PROVVISORI paragrafo precedente) o per consegna di merci al di fuori dell’orario consentito.
    Per il Settore A dovranno essere rilasciati N.O. di solo transito. Eccezioni per la sosta potranno essere concesse solo per medici in visita, impediti alla deambulazione, Giornalisti in effettivo servizio di cronaca con la possibilità di sosta solo in p.zza Mentana.
    I N.O. potranno essere rilasciati anche il giorno precedente a quello di utilizzo.

    Casistica per il rilascio:

    1. Per visite domiciliari: Medici*, veterinari, ostetriche, infermieri per assistenza domiciliare compresi fisioterapisti e tecnici ortopedici con attrezzatura voluminosa. (max 2 ore)
    2. Impediti alla deambulazione per comprovate necessità.* (max. 2 ore)
    3. Persone che devono recarsi presso case di cura, gabinetti medici specialistici, o che accompagnano animali a gabinetti veterinari. (max 2 ore).*
    4. Persone che accompagnano o riprendono minori ad asili nido e scuole materne o elementari. (non per scuole medie e medie superiori). (max 30 minuti).
    5. Persone che devono recarsi all’ospedale di S.M. Nuova in alternativa al N.O. che può essere ritirato dal distributore automatico situato in v. Alfieri. La sosta è consentita SOLO nell’apposito parcheggio a pagamento situato in p.zza Brunelleschi.
    6. Dipendenti Comunali che devono essere presenti in Consiglio Comunale (Durata analoga a quella della seduta consiliare).
    7. Giornalisti sprovvisti di permesso stampa, per servizi di cronaca. Deve essere autocertificata l’iscrizione all’ordine nazionale dei giornalisti (Max 4 ore).
    8. Per trasporto da parte di privati, di oggetti voluminosi presso attività commerciali ed artiginali all’interno della Z.T.L. (max.30 min).
    9. Rappresentanti di commercio o procacciatori d’affari con campionario voluminoso: durata massima 4 ore, anche spezzate nell’arco della giornata.

    10. autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio può essere presentata secondo uno stampato già predisposto e presente nei vari distaccamenti
      Per dipendenti diretti che svolgono il lavoro di rappresentanti, deve essere presentata dichiarazione sostitutiva in tal senso. In questo caso il N.O. non potrà essere concesso per AUTOCARRI.
    11. In caso di cambio di targa su contrassegni in corso di validità nei giorni e orari di chiusura al pubblico dell’Ufficio permessi ZTL. I N.O. saranno rilasciati con validità fino al primo giorno di riapertura di quell’ufficio.
    12. Casi eccezionali non compresi nella sopraelecata casistica, a giudizio dell’Agente della Polizia Municipale.
    relativamente ai punti 2 e 3 si ricorda che per l’accesso all’istituto di analisi ed all’ospedale S.Chiara, nella piazza Indipendenza (vedi ord. 5400/98) NON E’ NECESSARIO alcun permesso, ma è consentito percorrere l’itinerario: v.S.Caterina d’Alessandria, p,zza Indipendenza fino sul fronte degli istituti. E’ consentita una breve fermata per la discesa e risalita. Presso la portineria delle cliniche viene rilasciato un tagliando che consente l’uscita da via Ridofli. NON è consentita la sosta nè devono essere concessi N.O. in tal senso all’interno della piazza, per la durata della visita può essere concessa la sosta negli spazi residenti del settore "C"

    Quello per i medici in visita è l’unico N.O. che può essere rilasciato da qualsiasi Agente in servizio agli ingressi o sulla strada, pertanto TUTTI gli Agenti della Polizia Municipale ne devono essere forniti.
    La validità dei N.O. temporanei di transito per la ZTL può essere estesa anche alle aree pedonali di tipo A,B.C e D limitatamente ad esigenze eccezionali dei residenti, o per necessità derivanti da impedimenti fisici.


VI - E’ CONSENTITO IL SOLO TRANSITO, in deroga ai suddetti divieti, anche nelle seguenti strade non appartenenti al proprio specifico settore:

  1. Per gli "Autorizzati Settore A":
    Via Agnolo; Via Cavour; Via La Pira; Via Lamarmora; Via Guelfa; v.S.Gallo, v.Salvestrina, via Bufalini, v.S.Egidio p.za Salvemini ; Via Alfani; Via Pilastri; Via G. Carducci; Via G.B. Niccolini; Via Leopardi; lung.Vespucci; Ponte alla Carraia; l.no Soderini; l.no Guicciardini; Ponte S.Trinita; b.go Ognissanti; v.Fossi; v.Benci; c.so Tintori; v.Verdi; v.Fiesolana; v.Bardi; v.Guicciardini; p.zza Pitti; p.za S.Felice; v.Maggio; v.Ghibellina, v.Romana, v.Arazzieri, lung.Torrigiani, v.S.Caterina d’Alessandria, p.zza Indipendenza, via Nazionale, p.zza Unità, v.Melarancio.

  2. Per gli " Autorizzati sett."B": v.Cavour, v.Arazzieri, v.S.Gallo, v.Guelfa

  3. Per gli " Autorizzati Settore C:
    v.Alfieri; v.Giusti nel tratto Pinti-D’Azeglio; b.go Pinti nel tratto compreso fra Giusti e Laura; v.Laura, v. Pergola, v.Alfani, v.S.Egidio, p.zza S.M.Nuova, v.Bufalini, v.Pilastri, v.Carducci, v.Niccolini, v.Leopardi.

  4. Per gli " Autorizzati Settore D": p.za N.Sauro, lung. Soderini

  5. Per gli" Autorizzati Settore E" (In questi itinerari consentito il transito a tutti i veicoli adibiti a trasporto merci o ad uso promiscuo con p.p,c. inferiore a 35 q.li anche se privi di autorizzazione contrassegno per la Z.T.L. limitatamente all’orario dalle 15 alle 16,30.):
    lungarno Vespucci, Ponte alla Carraia p.te S.Trinita, lung.Corsini, p,za Goldoni, b.go Ognissanti.

EVENTUALI VARIAZIONI AGLI ITINERARI DI CUI SOPRA PER MOTIVI CONTINGENTI (ES. CHIUSURE DI STRADE PER LAVORI) POTRANNO ESSERE STABILITE DI VOLTA IN VOLTA CON APPOSITE ORDINANZE.


VII- E’ consentito il transito in deroga ai divieti esistenti sul LUNG.ACCIAIUOLI e l’uscita attraverso v.lo dell’Oro e b.go SS.Apostoli (Zona Pedonale vedi ord.4465/97) a:

  1. ai titolari dei permessi di cui al capo IV paragr.26 della presente ordinanza anagraficamente residenti nelle strade sopra indicate nonché nelle vie: lung.Archibusiari e M.L. dei Medici , p.tta Del Bene, v.lo dell’Oro, p.zza. del Pesce, v.Lambertesca, v.Girolami, v.Georgofili, b.go SS.Apostoli, v.lo Marzio, p.zza S.Stefano, via Por S.Maria ( nel tratto fra b.go SS.Apostoli e lung.Acciaiuoli) - è consentita anche la sosta in eventuali appositi spazi.

  2. ai titolari dei permessi di cui al capo IV paragr. 27 e 29 che dispongono di area privata per ricoverare il veicolo nel lungarno Acciaiuoli o che hanno la sede della propria attività nelle strade. elencate al par.37 o nello stesso lung. Acciaiuoli. Per gli autorizzati di cui al par.29 (trasp.merci) è consentita una breve sosta per il carico e scarico delle merci.

  3. ai veicoli adibiti a trasporto merci impiegati per lavori nelle strade sopra elencate.
    E’ consentita la fermata per il solo carico e scarico.

  4. veicoli di proprietà di Consolati, Banche, negozi laboratori e magazzini di preziosi, che hanno la sede della propria attività nei lungarni elencati al capo VII e nelle strade indicate al paragr.37
    E’ consentita la sosta in eventuali spazi riservati per Consolati, negli altri casi solo la fermata per il carico e scarico.

  5. veicoli impiegati per necessità temporanee ed eccezionali, comunque sempre a giudizio dell’Amministrazione.


V II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL SETTORE "E" :

  1. I veicoli in possesso del permesso del tipo "trasporto merci" del settore "E" (Cap.IV par.29) sono autorizzati alla sosta negli appositi spazi ubicati in p.za del Carmine, via dei Tessitori , via del Presto di S.Martino e l.no Torrigiani. In tali spazi é autorizzata la sosta anche ai veicoli in possesso del contrassegno "Artigiani in riparazione d’urgenza" (cap.III punto 29).

  2. limitatamente a 1 solo permesso per ditta, e solo per le seguenti attività commerciali ed artigianali: E’ autorizzata la sosta anche nei parcheggi dei residenti settore "E".
    Per selezionare le richieste per il rilascio di questo tipo di permessi l’Amministrazione potrà avvalersi della consulenza delle Associazioni di categoria.

  3. E' consentito il transito all’interno del Settore "E" della Z.T.L. dei veicoli da trasporto cose con p.p.c. non superiore a 35 q.li anche nell’orario dalle 15 alle 16,30.


VIII - ITINERARI DI TRANSITO CONSENTITO E DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I SETTORI "B", "C" - "D"- "E":

  1. P.ZZA TASSO - V. DEL CAMPUCCIO (nel tratto p.za Tasso - v. Serragli) - V.SERRAGLI (tratto v. Campuccio - p.zza Calza) -P.ZZA CALZA.
  2. B) P.ZZA E VIA DEL TIRATOIO - VIA DEL PIAGGIONE - P.ZZA DEL CESTELLO - LUNG.SODERINI
  3. V.ORTI ORICELLARI (nel tratto fra v. Alamanni e v. Scala) - VIA DELLA SCALA (nel tratto compreso fra v.Orti Oricellari e v.le Rosselli.
  4. VIA SANTA CATERINA DA SIENA - VIA DELLA SCALA (nel tratto compreso fra v. S.Caterina da Siena e v.le Rosselli).
  5. E) VIA S.CATERINA D’ALESSANDRIA, P.ZZA INDIPENDENZA (carreggiata fra via S.Caterina d’Alessandria e v. Nazionale), VIA NAZIONALE (tratto fra p.za Indipendenza e via Guelfa), VIA GUELFA (nel tratto fra v.Nazionale e v.Panicale), VIA PANICALE (oppure v.Taddea, v.Rosina), P.ZZA MERCATO CENTRALE, VIA CHIARA, VIA NAZIONALE (nel tratto fra v.Chiara e v.Faenza), VIA FAENZA (nel tratto fra v.Zannoni e il v.le Strozzi).
  6. V.MELEGNANO - B.GO OGNISSANTI (nel tratto compreso fra v. Melegnano e v. Il Prato) - V.ILPRATO.
  7. LUNGARNO A.VESPUCCI nel tratto compreso fra p.za V.Veneto e il Ponte Vespucci. corsia lato fiume con direzione verso il ponte Vespucci
  8. P.ZZA TASSO
  9. P.ZZA DELLA CALZA
  1. V.ALFIERI, P.ZZA D’AZEGLIO, V.GIUSTI, B.GO PINTI, V.LAURA, V.PERGOLA,V.S.EGIDIO, V.BUFALINI, V.SERVI, V.CASTELLACCIO , P.ZZA BRUNELLESCHI (PARCHEGGIO PER OSPEDALE S.M.NUOVA), V.ALFANI, V.PILASTRI, V.CARDUCCI, V.NICCOLINI, V.LEOPARDI
PER GLI ITINERARI A e B, è consentito il transito ai veicoli diretti ai parcheggi pubblici a pagamento ubicati in p.za Cestello e p.za della Calza nonché di coloro che hanno la necessità di recarsi presso le attività artigianali e commerciali presenti nel Settore "E". E’ consentita la sosta per 30’ negli spazi identificati con apposita segnaletica lungo tali itinerari.

NELL’’ITINERARIO "E" è consentito il transito ai veicoli diretti al parcheggio sottostante il Mercato Centrale, e limitatamente alla piazza Indipendenza, per l’accesso alla clinica Santa Chiara e agli altri istituti di analisi ivi ubicati: per i veicoli trasportanti persone con gravi difficoltà di deambulazione o materiale sanitario, nonchè dei medici reperibili con carattere di urgenza. Per l’uscita da via Ridolfi deve essere consegnato un contrassegno da parte degli istituti sanitari, in cui è indicata la data, la targa e l’orario.

NEGLI ITINARARI C e D , è consentito il transito in uscita dalla Z.T.L. per i veicoli provenienti da v.Alamanni e p.za Stazione

NELL’ITINERARIO " F " è consentito il transito per i veicoli provenienti dal ponte Vespucci e diretti verso il p.le di Porta al Prato ed ai parcheggi ubicati lungo v. Il Prato.

NELL’’ITIINERAIRIO " G ", oltre al transito di collegamento fra p.za V.Veneto e il ponte Vespucci, è consentito l’accesso e l’uscita per il parcheggio a pagamento ubicato fra v,Curtatone e v. Palestro e per la sosta libera sul lungarno stesso lato fiume.

NELL’ITINERARIO "H" è consentito il transito solo per i veicoli in uscita dal parcheggio OLTRARNO/PORTA ROMANA, muniti di biglietto/contrassegno che dimostri l’utilizzo del parcheggio.

NELL’ITINERARIO "I" è consentito il transito per i veicoli diretti al parcheggio OLTRARNO/PORTA ROMANA, dalla Porta lato v.le Petrarca all’ingresso del parcheggio stesso

NELLITINERARIO "L" è consentito il transito solo ai veicoli diretti all’ospedale di S.M.Nuova provvisti di tagliando/autorizzazione che si può ritirare al distributore automatico posto all’inizio di v.Alfieri o del N.O. della Polizia Municipale descritto al cap.V.

La sosta nel parcheggio pubblico di p.zza Brunelleschi è consentita solo ai veicoli in possesso del tagliando sopra indicato come previsto anche dal "disciplinare tecnico per i parcheggi a pagamento in affidamento di servizio".

NEGLI ITINERARI A, B, C, D, E, F, G, H E’ CONSENTITO ALTRESI’ IL TRANSITO PER ACCEDERE AD AUTORIMESSE PUBBLICHE E PRIVATE CHE SI TROVINO SUGLI STESSI

NEGLI ITINERARI "B", "C" "D" oltre a quanto sopra è consentito il transito ai veicoli diretti agli spazi riservati alle FF.AA., Polizia, Procura e Tribunale dei Minorenni situati in p.za del Cestello, p.za del Tiratoio e v. della Scala

Per le autorimesse pubbliche e private situate lungo gli itinerari A,B,C,D,E,F,G e H sopra elencati, non sono rilasciate le autorizzazioni di transito del tipo di cui ai paragrafi 27 e 28 della presente ordinanza (Autorimessa).


IX - DISPOSIZIONI COMUNI:

E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO L’USO DI FOTOCOPIE DEI CONTRASSEGNI

46 - l’uso delle autorizzazioni in maniera difforme (transito in settore diverso da quello autorizzato, o su veicolo diverso, uso di fotocopia oppure sosta con veicolo che consente solo il transito, uso di permesso scaduto di validità, sosta con veicolo autorizzato solo al transito etc) oltre alle sanzioni previste dal vigente C.d.S, darà luogo anche a sanzioni amministrative accessorie, quali il ritiro del contrassegno da parte dell’Agente accertatore, ed alla sospensione dello stesso per un periodo fino a sei mesi ed in casi di particolare gravità e recidività al raddoppio della sospensione ed infine alla revoca .
La sospensione potrà essere ridotta od annullata a discrezione dell’Amministrazione in seguito a documentata istanza in carta legale presentata dall’interessato.
L’uso di fotocopie, oltre alle sanzioni amministrative ed alla sospensione del permesso, comporterà anche l’invio della pratica alla Magistratura.
In particolare per le infrazioni sotto elencate saranno applicate le seguenti sanzioni accessorie:

Non potranno essere rilasciati permessi provvisori in sostituzione di permessi ritirati.
I contrassegni decaduti (cui il titolare abbia perso diritto) anche se scaduti devono essere riconsegnati all’Ufficio.

47 - VALIDITA’ AUTORIZZAZIONI
le autorizzazioni contrassegno previste ai seguenti punti:
Capo III paragr. 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
Capo IV paragr.26,27,29 per i Settori "C" ed "E":
hanno validità biennale con scadenza negli anni dispari.

Le autorizzazioni contrassegno previste ai seguenti punti:
capo IV parag. 26,27,29 per i settori "A","B" e "D" :
hanno validità biennale con scadenza negli anni pari

Le autorizzazioni contrassegno previste al capo IV paragr.28 e al cap. III paragr.25 hanno cadenza annuale.

Tutti i permessi con scadenza alla fine dell’anno, (compresi quelli previsti al cap.V punto 30 che recano la scadenza 31/12) sono automaticamente prorogati fino al 31 Gennaio dell’anno successivo.

Tutte le autorizzazioni contrassegno, escluse quelle per lavori, possono essere prorogate a partire dal 1° di Ottobre dell’anno di scadenza.

La proroga biennale della validità del contrassegno autorizzazione avverrà di norma con l’apposizione sullo stesso di una tagliando adesivo convalidato dalla Direzione Mobilità.

Tale operazione per i RESIDENTI, il cui registro anagrafico è tenuto dalla stessa Amministrazione comunale, è automaticamente effettuata d’ufficio, previo accertamento, con invio a domicilio a mezzo posta di un tagliando adesivo. Perché questo sia possibile resta l’obbligo da parte dei titolari del permesso di comunicare la variazioni di indirizzo o dell’intestatario scheda (capo famiglia) del proprio nucleo familiare all’Ufficio permessi.

L’invio del tagliando a domicilio avverrà dal 1° Ottobre dell’anno di scadenza fino al 31/12 dello stesso anno. Se entro tale data i residenti non lo avranno ricevuto per errore d’ufficio, disguidi postali o altro, gli stessi dovranno recarsi di persona all’Ufficio Permessi per ritirarlo . Tale operazione perché il permesso non perda di validità deve essere compiuta entro il 31 gennaio dell’anno successivo alla scadenza..

Il rinnovo degli altri tipi di autorizzazione avverrà in seguito a presentazione di domanda in carta legale. I moduli completi di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono a disposizione degli interessati presso l’ufficio permessi.ztl.

In caso di cambiamento delle targhe dei veicoli riportate sul contrassegno, deve essere rilasciata una nuova autorizzazione.

48 - Su ogni autorizzazione contrassegno possono essere riportate fino ad un massimo di 3 targhe. I veicoli che compaiono sul permesso non sono comunque autorizzati al transito o alla sosta se non in possesso del contrassegno originale esposto in maniera ben visibile.

49 - L’Amministrazione Comunale si riserva in casi eccezionali ed in seguito all’esame di documentata istanza di operare deroghe a quanto stabilito sul numero di autorizzazioni e sul tipo di veicoli stabiliti nei paragrafi precedenti.

50 - Il rilascio delle autorizzazioni contrassegno per trasporto merci, sia che si tratti di permessi con validità biennale che di permessi provvisori per lavori, è effettuato solo per veicoli adibiti a trasporto merci o ad uso promiscuo, è soggetto a particolari criteri restrittivi per il numero di permessi: per autocarri viene rilasciato un permesso per ogni singolo veicolo ; per quelli ad uso promiscuo, di norma, un permesso con tre targhe.

51 - Il comando della Polizia Municipale oltre alla Direzione Mobilità è delegato al rilascio delle autorizzazioni - contrassegno di cui ai punti 30,31, 39 e 41 . Chiarimenti e disposizioni particolari saranno comunicati tramite circolare interna.

52 - L’orario di validità dei divieti di sosta, sosta consentita ai veicoli dei residenti, istituiti con precedenti ordinanze del Sindaco all’interno di tutti i Settori della Z.T.L. sarà il seguente: dalle ore 7,30 alle 20, restando in vigore anche dopo la cessazione del divieto di transito che rimane alle 18,30.

53 - Per ulteriore precisazione su quanto stabilito al cap.I punto 1 si precisa che è vietata la sosta nei parcheggi riservati ai Residenti nel Settore "A" ai veicoli:

Tali veicoli sono quindi soggetti a rimozione:
E’ invece consentita la sosta anche nei parcheggi riservati ai residenti nel settore "A" ai veicoli: : Si ricorda che anche i contrassegni per Residenti del Settore "A" sono privi di lettera di identificazione essendo validi per tutti i settori.

54 - La mancata esposizione in maniera ben visibile delle autorizzazioni sul parabrezza del veicolo in transito o in sosta in Zona Traffico Limitato. comporterà l’applicazione delle sanzioni previste per la mancata esposizione dei contrassegni per la circolazione
La Direzione Mobilità, è incaricato della esecuzione della presente ordinanza. Gli Agenti di Polizia Giudiziaria ed a chi altro spetti sono incaricati dell’osservanza della presente ordinanza.

I contravventori alla medesima saranno puniti ai termini di legge.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva.
 
 

Di Palazzo Vecchio lì 05/04/2000
 
 

P. IL SINDACO
L’ASSESSORE ALLA MOBILITA’
CF/fc Marzia Monciatti


A cura di Fabiano Cirri
29-05-2000