1) Iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario NazionaleSoggetti interessati:
Stranieri titolari di permesso di soggiorno, o che abbiano chiesto il rinnovo dello stesso permesso di soggiorno, per uno dei seguenti motivi:
Luogo e requisiti per
l ’iscrizione
Presso il presidio territoriale
(Distretto Socio Sanitario) della ASL del Comune di residenza o del Comune
risultante dal permesso di soggiorno.
NON E’ NECESSARIA LA RESIDENZA ANAGRAFICA IN ITALIA
Per fare domanda di iscrizione sono necessari:
Durata dell’iscrizione
L ’iscrizione ha termine
alla scadenza del permesso di soggiorno e può essere prorogata esibendo
la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno o il permesso di soggiorno
rinnovato. Non c’è un limite annuale di validità dell’iscrizione.
Con l ’iscrizione si riceve
il Libretto Sanitario.
Il Libretto Sanitario dà
diritto a ricevere gratuitamente, o con pagamento del Ticket, le seguenti
prestazioni:
2) Iscrizione volontaria al Servizio Sanitario NazionaleSoggetti interessati
Luogo e requisiti
per l’iscrizione:
Presso il presidio territoriale
(Distretto Socio Sanitario) della ASL del Comune di residenza o del Comune
risultante dal permesso di soggiorno.
NON E’ NECESSARIA LA RESIDENZA ANAGRAFICA IN ITALIA
Durata dell’iscrizione
Ogni anno l ’iscrizione
volontaria deve essere rinnovata e scade il 31 dicembre . Il contributo
annuo si versa per intero anche se ci si iscrive durante l’anno.
Non è consentita
l ’iscrizione di cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno
per cura o per turismo.
3) Stranieri non titolari di permessi di soggiornoAnche agli stranieri privi di permesso di soggiorno sono assicurate comunque:
In base alla legge italiana, l’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non comporta alcun tipo di segnalazione all’autorità di pubblica sicurezza , salvo i casi legati a fatti criminosi.
Tesserino S.T.P. (Straniero
Temporaneamente Presente)
Il cittadino straniero irregolare,
recandosi presso le competenti strutture dell’Azienda Sanitaria1,
può richiedere il documento sanitario con un codice regionale a
sigla STP, di validità semestrale, rinnovabile in caso di permanenza
sul territorio nazionale, che potrà essere utilizzato per fruire
dell’assistenza sanitaria ambulatoriale e ospedaliera.
Dichiarazione di nascita di un figlio in Italia:
Soggetti interessati
La dichiarazione di nascita
è obbligatoria e può essere fatta dal padre, dalla
madre, o da un loro procuratore speciale, dal medico, dall’ostetrica o
da una persona presente al parto, rispettando l’eventuale volontà
della madre di non essere nominata.
Tempi e modalità
La dichiarazione di nascita
deve essere fatta:
CARTA DI SOGGIORNO *
(Scheda facilitata) PER CITTADINI NON COMUNITARISoggetti interessati
Dove richiederla
Organi di riferimento
Questura, Azienda Sanitaria Locale o Ufficio Tecnico del Comune/Servizio Casa (per l’idoneità dell’alloggio), Tribunale (per il certificato del casellario giudiziale), Procura della Repubblica (per il certificato dei carichi pendenti).
La carta di soggiorno può essere richiesta per il coniuge e per i figli minori conviventi.
Altri casi specifici che derogano alle condizioni elencate sono previsti in caso di coniuge straniero o genitore straniero convivente con cittadino italiano o con cittadino di uno Stato dell’U.E. residente in Italia.
Se la Carta di soggiorno viene negata o revocata.
Lo straniero può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale (TAR) competente, entro 60 giorni. L ’espulsione dello straniero titolare di carta di soggiorno può essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico.
Validità della carta di soggiorno
Vantaggi della carta di soggiorno:
Note
La circolare N. 300/C/2002/1281/P/12.214.9/1 ^DIV. del Ministero dell’Interno – Dip. Pubblica Sicurezza – precisa che "si dovrà considerare il possesso del permesso di soggiorno rinnovabile un numero indeterminato di volte come requisito sussistente al momento della richiesta e non più durante tutto l ’arco del Quinquennio "(6 anni, con l ’attuale legislazione)
Comune di Firenze - Servizio Casa, Viale Guidoni 158, con accesso per disabili Via Almerigo da Schio 1
Azienda Sanitaria – per i residenti a Firenze: Ufficio Igiene e Sanità Pubblica, Via di San Salvi 12
I procedimenti penali sono riferiti a giudizi per i delitti di cui all’Art.380 del CPP e limitatamente ai delitti non colposi dell’Art.381 del CPP.
l ’art.80, comma 19, della Legge 23 dicembre 2000.n.338, ha stabilito che alcuni benefici economici, di cui all’art.41 del D.L.vo 286/98, erogati in favore di cittadini stranieri sono concessi ai soggetti titolari di carta di soggiorno: assegno sociale (per i rifugiati politici non è richiesta la carta di soggiorno), prestazioni e indennità previste per gli invalidi civili, i sordomuti e i ciechi civili (se invalido è il figlio, deve essere iscritto nella carta di soggiorno del genitore). La domanda va presentata alla ASL competente.
CITTADINANZA ITALIANA
L ’acquisizione della cittadinanza
italiana è regolata dalla Legge n.91 del 5 febbraio 1992 "Nuove
norme sulla cittadinanza ", dal DPR n.572 del 12 ottobre 1993 "Regolamento
di esecuzione della legge 5 febbraio 1992 n.91 recante nuove norme sulla
cittadinanza "e dal DPR n.362 del 18 aprile 1994 sul "Regolamento
recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana
".
2. Per beneficio di leggeLa richiesta della cittadinanza italiana da parte dello straniero non esclude una valutazione discrezionale da parte della pubblica amministrazione.
Soggetti interessati
3. Naturalizzazionea. Per matrimonio
(acquisizione della cittadinanza attraverso l ’emanazione di un provvedimento amministrativo)
Requisiti
Cause ostative
Esistenza di procedimenti
penali gravi e di problemi per la sicurezza dello Stato. In questo caso
il Ministero può respingere la domanda entro due anni.Una nuova
istanza può essere ripresentata dopo 5 anni.
b. Ordinaria
Dipende da una valutazione discrezionale dell ’amministrazione e viene concessa con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio di Stato su proposta del Ministero dell’Interno.
Requisiti
Organi di riferimento
Prefettura -Ufficio Cittadinanza
In caso di documentazione
incompleta, la Prefettura invita a completarla entro 30 giorni.
Trascorso tale termine,
in caso di inadempienza, può rigettare l ’istanza con provvedimento
motivato.
Ministero dell’Interno
La procedura deve concludersi
entro 2 anni; nella prassi, la risposta può tardare molto e non
ci sono tempi di attesa massimi previsti.
La doppia cittadinanza non è consentita agli stranieri che intendono ottenere la naturalizzazione ordinaria: viene richiesto, per via amministrativa, lo svincolo dalla cittadinanza di origine1
Nel modulo di domanda del Ministero dell’Interno per la naturalizzazione ordinaria, si specifica che il certificato di svincolo dalla cittadinanza d ’origine non va esibito al momento della presentazione dell’istanza, ma solo dopo il formale invito in tale senso da parte della Divisione Cittadinanza dello stesso Ministero.
CONTRATTO DI SOGGIORNOI
E’ un nuovo documento introdotto
dalla cosiddetta Legge Bossi-Fini
( L. 189/2002) che il datore di lavoro deve, dopo averlo compilato e firmato,
assieme al lavoratore, inviare allo Sportello Unico per l’Immigrazione,
Prefettura UTG competente, al momento dell’assunzione di un lavoratore
straniero non comunitario. Inoltre, il lavoratore straniero deve presentare
fotocopia dello stesso e ricevuta della raccomandata d’invio, al rinnovo
del proprio pds.
I moduli (diversi per varie tipologie e casistiche sono scaricabili, tra gli
altri, dal sito del Ministero dell’Interno alla pagina http://www.interno.it/news/articolo.php?idarticolo=21918).
DISCRIMINAZIONE PER MOTIVI RAZZIALI, ETNICI, NAZIONALI E RELIGIOSI
Soggetti interessati
Compie una discriminazione:
Organi di riferimento
Tempi
Nei casi di urgenza il giudice
provvede con decreto motivato, assunte, ove necessario, sommarie informazioni.
In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l ’udienza di comparizione delle
parti davanti a sé entro un termine non superiore ai 15 giorni,
assegnando all’istante un termine non superiore a 8 giorni per la notificazione
del ricorso e del decreto. A tale udienza, il giudice, con ordinanza conferma,
modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto.
Soggetti interessati
L ’espulsione è disposta
dal Prefetto quando lo straniero
Tutela
Il ricorso deve essere presentato
entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento al Tribunale del luogo
in cui ha sede l ’autorità che ha disposto l ’espulsione.
Se è disposto il
trattenimento nel centro di permanenza temporanea, il ricorso si presenta
al Tribunale competente per la convalida di tale misura.
Il ricorso può essere
presentato personalmente anche per il tramite delle rappresentanze consolari
italiane.
Contro la decisione del
Tribunale non può essere proposto appello, si può ricorrere
solo per Cassazione
Lo straniero espulso non
può fare ritorno sul territorio nazionale per 10 anni senza
la speciale autorizzazione del Ministero dell’Interno: in caso di trasgressione
è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno ed è nuovamente
espulso con accompagnamento immediato.
Il Prefetto, nel decreto
d ’espulsione, tenuto conto della complessiva condotta dello straniero
nel periodo di permanenza in Italia, può indicare un periodo più
breve di 10 anni, ma non inferiore a 5 anni.
Contro il decreto di espulsione,
emanato dal Ministro dell’Interno, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza
dello Stato, è ammesso ricorso al TAR del Lazio, sede di Roma.
Soggetti interessati
Gli stranieri che vogliono
esercitare in Italia un ’attività industriale, professionale, artigianale
o commerciale, o costituire società di capitale o di persone
Modalità
Nei limiti delle quote d
’ingresso, può ottenere il visto di ingresso per lavoro autonomo,
lo straniero che produca al consolato italiano i seguenti documenti:
Tempi
Il visto deve essere:
Esercizio di attività
lavorativa autonoma per lo straniero già presente in Italia
Lo straniero già
in possesso di permesso di soggiorno, che non abiliti a svolgere attività
di lavoro (ad es. turismo, cure mediche, richiesta asilo, etc.), può
chiedere, alla questura competente per il luogo in cui intende esercitare
lavoro autonomo, la conversione del permesso di soggiorno in permesso per
lavoro autonomo. A tal fine, oltre alla documentazione prevista per lo
straniero che richiede il visto d ’ingresso per lavoro autonomo, deve essere
prodotta l ’attestazione della Direzione Provinciale del Lavoro che la
richiesta rientra nell’ambito delle quote d ’ingresso per lavoro autonomo
determinate annualmente.
INGRESSO PER LAVORO STAGIONALE
Soggetti interessati
Il datore di lavoro italiano
o straniero regolarmente soggiornante, nonché le associazioni di
categoria per conto dei loro associati, che vogliono assumere stranieri
residenti all’estero per lavoro stagionale.
Organi di riferimento
In ogni provincia è
istituito, presso la prefettura - Ufficio Territoriale di Governo, uno
sportello unico per l ’immigrazione, responsabile dell’intero procedimento
relativo all’assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato
ed indeterminato.
Modalità
Nell’ambito delle quote
d ’ingresso stabilite da decreti annuali o da appositi accordi in materia
di flussi per lavoro stagionale, il datore di lavoro deve presentare apposita
richiesta nominativa allo sportello unico per l’immigrazione della provincia
di residenza.
Lo sportello unico comunica
immediatamente la richiesta al centro per l’impiego competente, che verifica
nel termine di cinque giorni l’eventuale disponibilità di lavoratori
italiani o comunitari a ricoprire l’impiego stagionale offerto.
Lo sportello unico per l’immigrazione,
rilascia comunque l’autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza
decorsi 10 giorni dalla comunicazione del centro per l ’impiego e non oltre
20 giorni dalla data di ricezione dalla richiesta del datore di lavoro
e trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici
consolari, ove possibile in via telematica.
Gli uffici consolari del
Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti
di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale.
Entro otto giorni dall’ingresso,
lo straniero si reca presso lo sportello unico per l ’immigrazione che
ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che
resta ivi conservato e, a cura di quest’ultimo, trasmesso in copia all’autorità
consolare competente ed al centro per l’impiego competente.
La validità minima del permesso di soggiorno è di 20 giorni e quella massima di 9 mesi.
Il lavoratore stagionale,
se ha rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno ed è
rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto
di precedenza per il rientro in Italia nell’anno successivo per ragioni
di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non
abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.
Allo straniero che dimostri
di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro
stagionale, può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi
ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità,
per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell’ultimo dei due
anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso
è rilasciato ogni anno.
Il permesso è revocato
immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del presente
testo unico.
INGRESSO PER LAVORO SUBORDINATO
Soggetti interessati
Il datore di lavoro italiano
o straniero regolarmente soggiornante, residente in Italia, che intende
instaurare con un lavoratore straniero residente all’estero un rapporto
di lavoro.
Organi di riferimento
In ogni provincia è
istituito, presso la prefettura - Ufficio Territoriale di Governo, uno
sportello unico per l’immigrazione, responsabile dell’intero procedimento
relativo all’assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato
ed indeterminato.
Modalità
Nell’ambito delle quote
d ’ingresso stabilite da decreti annuali emanati dal Presidente del Consiglio,
il datore di lavoro deve presentare allo sportello unico per l ’immigrazione
della provincia di residenza, ovvero di quella in cui ha sede legale l
’impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:
Tempi
Lo sportello unico per l
’immigrazione comunica le richieste dei datori di lavoro al centro per
l ’impiego competente. Il centro per l ’impiego provvede a diffondere le
offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili
su sito Internet o con ogni altro mezzo possibile.
Decorsi 20 giorni, senza
che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore italiano
o comunitario, il centro trasmette allo sportello unico richiedente una
certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì
al datore di lavoro.
Lo sportello unico, nel
complessivo termine massimo di 40 giorni dalla presentazione della richiesta,
anche nel caso in cui il centro per l ’impiego non abbia dato riscontro
nel termine dei 20 giorni, rilascia, in ogni caso, sentito il questore,
il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi
determinati dal decreto flussi e trasmette la documentazione, ivi compreso
il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica.
Il nulla osta al lavoro
subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi
dalla data del rilascio. Entro questi sei mesi lo straniero deve chiedere
il visto d ’ingresso agli uffici consolari italiani del Paese di residenza
o di origine e fare ingresso in Italia.
ISCRIZIONE ANAGRAFICA e OBBLIGHI DELL’OSPITANTE
L’ iscrizione anagrafica viene effettuata
La cancellazione avviene
La carta d’identità,
salvo che eventuali convenzioni o accordi internazionali dispongano diversamente,
non è valida per l ’espatrio, né legittima la permanenza
dello straniero in Italia in mancanza o alla scadenza del permesso di soggiorno.
Obblighi dell’ospitante
e del datore di lavoro
Chiunque, a qualsiasi titolo,
dà alloggio o ospita uno straniero, o apolide, anche se parente
o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze, o cede
allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici
o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione
scritta, entro 48 ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza.
La comunicazione comprende,
oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o
apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione
che lo riguardano, l ’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la
persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per
il quale la comunicazione è dovuta.
Le violazioni delle presenti
disposizioni sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 160 a 1100 euro.
ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL ’OBBLIGO
Soggetti interessati
I minori stranieri presenti
sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione indipendentemente
dalla loro regolarità, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini
italiani.
L ’iscrizione può
essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico.
Ai minori stranieri si applicano
tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, d ’accesso
ai servizi educativi e di partecipazione alla vita della comunità
scolastica, comprese le disposizioni in materia di vaccini obbligatori,salvo
le deroghe disposte per attestazione di esonero rilasciata dal medico della
A.S.L.. Se i vaccini sono stati effettuati all’estero, i certificati vanno
fatti tradurre e legalizzare presso la rappresentanza diplomatica o consolare
italiana nel paese d’origine o provenienza.
Se privi di documentazione anagrafica o in possesso di documentazione irregolare o incompleta , sono iscritti con riserva e questo non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull’identità dichiarata dell’alunno, il titolo viene rilasciato all’interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell’iscrizione.
Modalità
La domanda d ’iscrizione
va presentata direttamente alla scuola presso cui si vuole iscrivere il
minore. Il minore viene iscritto nella classe corrispondente all ’età
anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l ’iscrizione ad
una classe diversa.
Va tenuto conto:
Scuola Materna
La domanda di iscrizione
deve essere presentata alla scuola materna nel cui ambito territoriale
risiede effettivamente il bambino, da uno dei genitori o da chi ne esercita
la patria potestà. Qualora la famiglia presenti domanda di iscrizione
a scuola diversa da quella del territorio di residenza, la richiesta è
accolta compatibilmente con la disponibilità di posti, tenuto conto
delle strutture ricettive della scuola e sempre che non comporti aumento
di sezioni.
Anche le iscrizioni e la
frequenza alla scuola materna rivestono carattere gratuito e si effettuano
di norma nel mese di gennaio di ogni anno secondo le disposizioni appositamente
impartite dalla Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione.
Inserimento bambini nomadi
Al fine di consentire l
’adeguata programmazione dell’intervento formativo, nelle scuole Allori,
Cadorna, Montessori, Rodari, Bechi, Locchi, Niccolini, Fedi, Viani, già
interessate all ’inserimento dei bambini nomadi dei campi del Poderaccio
e dell ’Olmatello, saranno riservati un numero di posti equivalente, almeno,
a un bambino per sezione.
Riduzione o esonero dal pagamento della refezione scolastica
1Vedi scheda specifica
Soggetti interessati
Tutti i cittadini, italiani
e stranieri, anche nel caso in cui non siano residenti né domiciliati
sul territorio comunale e siano privi di permesso di soggiorno.
Organi di riferimento
Ufficio di Stato Civile1
del Comune di Residenza - Ufficio Pubblicazioni (nel caso in cui almeno
uno dei due futuri coniugi sia residente)
Documenti da presentare
Per i rifugiati la documentazione
viene fornita dall’ACNUR.
Per il matrimonio civile,
nel giorno stabilito l ’Ufficiale dello Stato Civile (Sindaco o suo delegato)
nella Casa Comunale, alla presenza di due testimoni, anche parenti, più
l ’interprete (nel caso che gli sposi siano cittadini stranieri che non
conoscono la lingua italiana), formalizza il matrimonio.
Il permesso di soggiorno rilasciato a seguito di matrimonio è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l ’effettiva convivenza, salvo che dal matrimonio sia nata prole.
PERMESSO DI SOGGIORNO (T.U.art.5 -Reg.art.9,10,11,12 e 13)
Richiesta e rinnovo.
ATTENZIONE!
In virtù della convenzione stipulata tra il Ministero dell'Interno e Poste Italiane SPA, ai sensi dell'art. 39, comma 4 bis della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 , come modificato dall'art. 1 quinquies, della Legge 12 novembre 2004, n.271, le istanze di permesso di soggiorno e carta di soggiorno si potranno presentare a cura dell'interessato A PARTIRE DAL 11 DICEMBRE 2006, presso gli Uffici Postali abilitati utilizzando l'apposito kit disponibile presso tutti gli uffici postali, i Patronati ed i Comuni abilitati. All'atto della presentazione della istanza, lo straniero dovrà provvedere al pagamento di ? 30,00, così come stabilito con Decreto del Ministro dell'Interno del 12 ottobre 2005. Inoltre in conformità agli obblighi derivanti dal REG.CE n.1030 del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme di permesso di soggiorno, a decorrere dal 1° gennaio 2006 è previsto il rilascio del permesso di soggiorno elettronico, in sostituzione di quello cartaceo. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, è fissato in ? 27,50 il corrispettivo del rilascio del permesso di soggiorno elettronico. Il pagamento è effettuato tramite appositi bollettini di c/c postale premarcati, disponibili presso gli uffici postali abilitati alla ricezione delle istanze e pagabili presso qualunque ufficio postale.Alla domanda debitamente compilata vanno allegati i documenti indicati nel kit di POSTE. Per informazioni sulla compilazione vedi.
Lo straniero che chiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici
Gli stranieri che soggiornano in Italia per un periodo non superiore ai 30 giorni sono esentati dall’obbligo di comunicare alla questura competente per il territorio, entro i 15 giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale.
Durata
La durata del permesso di soggiorno, non rilasciato per motivi di lavoro, è quella prevista nel visto d’ingresso e non può comunque essere:
ATTENZIONE!! A seguito della Direttiva del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2006 (VEDI) e delle indicazioni di chiarimento della lettera circolare del 5 dicembre 2006 della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, (VEDI), sono state fornite indicazioni relative alla legittimità del soggiorno dello straniero nel territorio italiano e del godimento dei diritti ad esso connessi anche nei casi in cui non sia rispettato il termine di 20 giorni per la conclusione del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno è valida quindi la ricevuta di rinnovo accompagnata dal permesso di soggiorno in scadenza.
Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro e la sua durata coincide con quella del contratto di soggiorno, e comunque non può superare:
Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale, può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell’ultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno. Il permesso è revocato immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del presente testo unico.
Per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, il permesso di soggiorno avrà la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento. Il permesso di soggiorno contiene l’indicazione del codice fiscale.
Per poter ritirare il permesso di soggiorno deve essere esibita la documentazione attestante l’assolvimento degli obblighi in materia sanitaria (iscrizione al S.S.N.).
Rifiuto
Come e dove si presenta il ricorso?
Attività consentite
Conversione del permesso di soggiorno
Lo straniero che,a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento d ’identificazione,o il permesso o la carta di soggiorno, è punito con l ’arresto fino a 6 mesi e l’ammenda fino a 413,16 Euro.
PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO
Soggetti interessati
Modalità
Obblighi del datore di lavoro
Durata del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Rinnovo del permesso di soggiorno
Deve essere richiesto al questore della provincia in cui lo straniero dimora:
ATTENZIONE!
PER IL RINNOVO, in virtù della convenzione stipulata tra il Ministero dell'Interno e Poste Italiane SPA, ai sensi dell'art. 39, comma 4 bis della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 , come modificato dall'art. 1 quinquies, della Legge 12 novembre 2004, n.271, le istanze si potranno presentare a cura dell'interessato A PARTIRE DAL 11 DICEMBRE 2006, presso gli Uffici Postali abilitati utilizzando l'apposito kit disponibile presso tutti gli uffici postali, i Patronati ed i Comuni abilitati. All'atto della presentazione della istanza, lo straniero dovrà provvedere al pagamento di ? 30,00, così come stabilito con Decreto del Ministro dell'Interno del 12 ottobre 2005. Inoltre in conformità agli obblighi derivanti dal REG.CE n.1030 del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme di permesso di soggiorno, a decorrere dal 1° gennaio 2006 è previsto il rilascio del permesso di soggiorno elettronico, in sostituzione di quello cartaceo. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, è fissato in ? 27,50 il corrispettivo del rilascio del permesso di soggiorno elettronico. Il pagamento è effettuato tramite appositi bollettini di c/c postale premarcati, disponibili presso gli uffici postali abilitati alla ricezione delle istanze e pagabili presso qualunque ufficio postale.Alla domanda debitamente compilata vanno allegati i documenti indicati nel kit di POSTE. Per informazioni sulla compilazione vedi. .
Cosa avviene se il lavoratore è disoccupato?
Quando il lavoratore straniero perde il posto di lavoro (licenziamento individuale o collettivo o dimissioni da parte del lavoratore stesso), l ’impresa che lo ha assunto deve darne comunicazione alla competente Direzione Provinciale del Lavoro, entro 5 giorni dal licenziamento, per consentire il collocamento dello straniero e l ’assistenza economica a suo favore. La predetta Direzione Provinciale provvede all’iscrizione dello straniero nelle liste di collocamento, per il periodo della residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore a sei mesi.
Quando il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la questura rinnova il permesso medesimo, previa documentata domanda dell’interessato, fino a sei mesi dalla data d ’iscrizione nelle liste di collocamento.
Lavoratore invalido o profugo
Diritti previdenziali e di sicurezza sociale in caso di rimpatrio
PROTEZIONE SOCIALE
Soggetti interessati
Lo straniero soggetto ad
una situazione di violenza o di grave sfruttamento nei confronti del quale
possano sorgere concreti pericoli per la sua incolumità, conseguenti
al tentativo di sottrarsi a detta situazione.
Modalità
La proposta del permesso
di soggiorno per motivi di protezione sociale è effettuata
Requisiti essenziali
RIDUZIONE O ESONERO DAL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
L ’eventuale richiesta per
usufruire dei benefici tariffari (quota ridotta,esonero dal pagamento)
dovrà essere presentata ogni anno al personale comunale decentrato
o presso gli uffici della Direzione Istruzione
1 .
Nel caso in cui l ’alunno
necessiti di dieta speciale dovrà essere consegnata annualmente
la certificazione medica relativa. La dieta verrà assicurata solo
successivamente alla consegna della suddetta certificazione, nella quale
dovrà essere indicata la patologia nonché gli alimenti che
non possono essere consumati dall’alunno.
Per i nuclei familiari con
più figli che usufruiscono del servizio di refezione scolastica,
è prevista una riduzione del 20%della quota, sia intera che ridotta,
per i figli successivi al primo.
Esonero dal pagamento
E ’previsto per nuclei familiari
con reddito annuo pro-capite non superiore a Euro 3.356,97 già assistiti
dai Servizi Sociali di Quartiere. I genitori devono presentare apposita
domanda, completa della dichiarazione sulla situazione reddituale, all’incaricato
del Comune entro la data stabilita di anno in anno. L ’attestazione del
Servizio Sociale di Quartiere che segue il nucleo familiare verrà
acquisita d ’ufficio .
Quota ridotta
I genitori che chiedono
di corrispondere la quota ridotta devono presentare apposita domanda, completa
della dichiarazione sulla situazione reddituale, all’incaricato del Comune
entro la data stabilita. Deve essere indicata la situazione reddituale
dell’anno precedente relativa a ciascun componente il nucleo familiare
naturale, composto da genitori e figli minorenni e maggiorenni risultanti
a carico, sommata ad eventuali altre entrate percepite a qualsiasi titolo
da ciascun componente il nucleo familiare come sopra descritto, ivi compresi,
ad esempio, gli assegni per il mantenimento dei figli. Il reddito a cui
riferirsi è quello complessivo decurtato dei soli contributi previdenziali
ed assistenziali obbligatori.
Per il calcolo del reddito
annuo pro-capite, le entrate complessivamente percepite dovranno essere
divise per il numero dei componenti la famiglia naturale come sopra descritta.
Commissione per situazioni
particolari
Possono essere sottoposte
ad apposita Commissione per la richiesta di esonero particolari
situazioni di disagio conseguenti a problemi sanitari o socio-economici
tramite domanda da presentare, corredata delle necessarie dichiarazioni,
al personale comunale incaricato.
Richiesta riduzione
quota
Reddito compreso fra
5.422,80 Euro e 6.455,71 Euro pro-capite, situazione familiare conosciuta
e NON dai Servizi Sociali: presentazione della domanda attestante la
situazione reddituale completa di autocertificazione circa lo stato di
necessità con allegata dichiarazione di Enti o Istituzioni che confermano
lo stato di disagio. L ’eventuale attestazione del Servizio Sociale che
segue la famiglia verrà acquisita d ’ufficio
VISTO D’INGRESSO E PERMESSO DI SOGGIORNO PER STUDIO
Soggetti interessati
Organi di riferimento
Modalità per la presentazione della domanda
Documentazione da presentare
1)TITOLO DI STUDIO
Nel caso che, per gli studenti di cui ai punti b)e c), non sia stato possibile alle rappresentanze, per limiti di tempo, far pervenire all’Università, a completamento delle domande e della documentazione già inviate con riserva, gli ulteriori documenti di studio muniti dei prescritti atti, prima delle prove di ammissione, gli interessati saranno ammessi alle prove stesse con riserva .
2)DUE FOTOGRAFIE
formato tessera, di cui una autenticata a cura della Rappresentanza consolare o diplomatica;3)EVENTUALI DOCUMENTI DEGLI STUDI ACCADEMICI PARZIALI
già compiuti all’estero, qualora sia richiesta l ’abbreviazione di corso. Dovranno essere presentati i seguenti documenti:
Rilascio del visto d ’ingresso
Ai cittadini extra-Unione Europea il visto d ’ingresso per motivi di studio, che consenta loro di sostenere l ’esame di ammissione all’Università per l ’anno accademico successivo, sarà rilasciato a partire, indicativamente, dal mese di luglio2 esclusivamente a coloro che risulteranno inseriti negli elenchi, inviati dall’Università entro la medesima data, degli ammessi alle prove (o ammessi con riserva).
A coloro che conseguono il diploma di maturità alla fine dell’anno scolastico in corso, il visto d ’ingresso potrà essere concesso solo dopo il completamento della documentazione con il diploma di maturità e/o con l ’attestato di idoneità accademica.
All’atto della richiesta del visto, gli studenti dovranno dimostrare di essere in possesso di:
Permesso di soggiorno
Entro 8 giorni dal loro ingresso in Italia, gli studenti stranieri devono presentarsi alla Questura della città dove intendono stabilirsi , al fine di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per studio.
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ATTENZIONE!
In virtù della convenzione stipulata tra il Ministero dell'Interno e Poste Italiane SPA, ai sensi dell'art. 39, comma 4 bis della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 , come modificato dall'art. 1 quinquies, della Legge 12 novembre 2004, n.271, le istanze di richiesta di permesso di soggiorno si potranno presentare a cura dell'interessato A PARTIRE DAL 11 DICEMBRE 2006, presso gli Uffici Postali abilitati utilizzando l'apposito kit disponibile presso tutti gli uffici postali, i Patronati ed i Comuni abilitati. All'atto della presentazione della istanza, lo straniero dovrà provvedere al pagamento di ? 30,00, così come stabilito con Decreto del Ministro dell'Interno del 12 ottobre 2005. Inoltre in conformità agli obblighi derivanti dal REG.CE n.1030 del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme di permesso di soggiorno, a decorrere dal 1° gennaio 2006 è previsto il rilascio del permesso di soggiorno elettronico, in sostituzione di quello cartaceo. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, è fissato in ? 27,50 il corrispettivo del rilascio del permesso di soggiorno elettronico. Il pagamento è effettuato tramite appositi bollettini di c/c postale premarcati, disponibili presso gli uffici postali abilitati alla ricezione delle istanze e pagabili presso qualunque ufficio postale.Alla domanda debitamente compilata vanno allegati i documenti indicati nel kit di POSTE. Per informazioni sulla compilazione vedi
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Dopo l ’immatricolazione, e comunque entro la data di scadenza del permesso di soggiorno, gli studenti si rivolgeranno alla Questura competente (tramite invio istanza via POSTA- VEDI SOPRA) per richiedere la proroga del permesso di soggiorno per l ’intero anno accademico.
Prove di ammissione
Gli stranieri provenienti da Paesi nei quali l ’iscrizione universitaria sia effettuata con il sistema del "numero chiuso " devono superare presso le singole Facoltà due distinte prove dirette ad accertare, rispettivamente, la conoscenza della lingua italiana e la preparazione idonea a seguire gli studi prescelti.
Non può essere ammesso alle ulteriori prove di concorso o attitudinali chi non abbia superato la prova di lingua italiana
Risultati delle prove di ammissione
Ogni candidato idoneo potrà presentare una sola domanda
.Candidati esclusi
Iscrizione di studenti stranieri già regolarmente soggiornanti in Italia
Il permesso di soggiorno per studio non può essere rilasciato per più di tre anni oltre la durata del corso di studio
. Può invece essere ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca, per la durata complessiva del corso, rinnovabile per un anno.
Note
1Il titolo finale di studi secondari posseduto, oltre che consentire l ’accesso alle Università del Paese al cui ordinamento si riferisce, deve essere stato conseguito al termine di un percorso scolastico pari ad almeno 12 anni. Gli studenti provenienti da Paesi in cui il sistema di formazione preveda un percorso di durata inferiore ai 12 anni, per candidarsi all’immatricolazione universitaria in Italia dovranno presentare, oltre al diploma originale degli studi secondari, anche la certificazione accademica attestante il superamento degli esami previsti per il primo anno di studi universitari, nel caso che il sistema scolastico locale sia di 11 anni di scolarità, e per i primi due anni accademici, nel caso che il sistema scolastico locale sia di 10 anni di scolarità.
2 Per la data precisa di tutte le scadenze informarsi presso la Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel paese di residenza
3Per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto
4Informazioni presso: Segreteria Studenti Stranieri, Piazza S. Marco n.4, Firenze, tel.055 2757229 -fax 055 275768. E-mail: ustr@adm.unifi.it Orario al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì: ore 9.00-13.00; martedì e giovedì ore 9.00-10.30.
5Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
6Il diploma deve essere corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana e di dichiarazione di valore "in loco " rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio.
INDIRIZZI UTILI
1) IDONEITA’ DELL’ALLOGGIO:
Comune di Firenze - Servizio
Casa
Indirizzo:
Viale Guidoni 158, con ingresso anche da Via Almerigo da Schio 1 (accesso
per disabili).
Tel .055 328
3589 Fax :055 328 3590 e-mail: direz.patrimonio@comune.fi.it
Orari di apertura al
pubblico: martedì e mercoledì 8.30 -13.00, martedì
e giovedì 15.00 -17.00
Compito: istruttoria
e rilascio attestazioni di idoneità degli alloggi pubblici e privati
a cittadini non comunitari ai fini del rilascio carte di soggiorno, ricongiungimenti
familiari e nuovi ingressi sul mercato del lavoro: ricezione domande, istruttoria,
predisposizione, consegna certificazione e comunicazione alla Questura.
2) ATTESTAZIONE IGIENICO-SANITARIA
Azienda Sanitaria -Ufficio
Igiene e Sanità Pubblica
Indirizzo :Via
di San Salvi 12 Tel :055 6263608-40 Fax :055
6263629-43
Utenza: Residenti
del Comune di Firenze
3) PRESIDI SOCIO-SANITARI
per tesserino STP e informazioni nel Comune di Firenze (per gli altri
presidi socio sanitari, consulta la "Guida ai Servizi " (IV edizione) del
Servizio Immigrazione del Comune di Firenze):
-Via Verdi 16, Tel.055
244552
-Via di Ripoli 96, Tel..055
6580546
-Lungarno Santa Rosa 13,
Tel.055
2285897 - apertura il venerdì ore 12.30 -14.30
-Viale Matteotti 48, Tel.055
62641
-Viale Morgagni 33, Tel.055
2285300
4) CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRIGOLTURA DI FIRENZE
Indirizzo: Piazza
dei Giudici 3
Tel.: 055
27951
Fax: 055 2795259
E-mail: info@fi.camcom.it
Sito web: www.fi.camcom.it
5) UFFICIO ANAGRAFE DEL
COMUNE DI FIRENZE
Indirizzo: Via
dei Leoni 5, apertura: lunedì a sabato ore 8,30 -13,00; giovedì
ore 8,30 -18,30
Tel.: 055
27681
6) UFFICIO DI STATO CIVILE
Indirizzo: Palazzo
Vecchio, P.za della Signoria, stanza n.4 piano ammezzato,
Apertura: dalle
8.30 alle 13.00, dal lunedì al sabato
Tel.: 055
2768276 -055 2768370
7) UNIVERSITÀ DI FIRENZE,SEGRETERIA
STUDENTI STRANIERI
Indirizzo: Piazza S.Marco
n.4
Tel .:
055 2757229
Fax: 055 275768
E-mail: ustr@adm.unifi.it
Orario al pubblico:lunedì,
mercoledì e venerdì:ore 9.00-13.00; martedì e giovedì
ore 9.00 - 10.30.
Pagina a cura di Giuseppina Bonanni
Data di verifica/aggiornamento: 04-04-2006