ASSISTENZA SANITARIA
L’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) garantisce piena assistenza sanitaria a parità di condizioni con i cittadini italiani.
 
1) Iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale
Soggetti interessati:

Stranieri titolari di permesso di soggiorno, o che abbiano chiesto il rinnovo dello stesso permesso di soggiorno, per uno dei seguenti motivi:

L ’assistenza sanitaria spetta anche alle persone della famiglia a carico, regolarmente soggiornanti (se non in possesso di un permesso di soggiorno che attribuisca loro il diritto all’assistenza a titolo proprio), e, fino dalla nascita, ai figli minori.

Luogo e requisiti per l ’iscrizione
Presso il presidio territoriale (Distretto Socio Sanitario) della ASL del Comune di residenza o del Comune risultante dal permesso di soggiorno.

NON E’ NECESSARIA LA RESIDENZA ANAGRAFICA IN ITALIA

Per fare domanda di iscrizione sono necessari:


Durata dell’iscrizione
L ’iscrizione ha termine alla scadenza del permesso di soggiorno e può essere prorogata esibendo la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno o il permesso di soggiorno rinnovato. Non c’è un limite annuale di validità dell’iscrizione.

Con l ’iscrizione si riceve il Libretto Sanitario.
Il Libretto Sanitario dà diritto a ricevere gratuitamente, o con pagamento del Ticket, le seguenti prestazioni:

Se il Libretto Sanitario viene rubato o perso: recarsi al presidio sanitario dove è stata richiesta l’iscrizione, con un documento di identità, e compilare l ’autocertificazione di denuncia. Il rilascio del duplicato è immediato.
 
2) Iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale
Soggetti interessati
Stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi diversi da quelli sopra elencati.Questi stranieri sono comunque tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattia, infortunio e maternità, in uno dei seguenti modi:


Luogo e requisiti per l’iscrizione:
Presso il presidio territoriale (Distretto Socio Sanitario) della ASL del Comune di residenza o del Comune risultante dal permesso di soggiorno.

NON E’ NECESSARIA LA RESIDENZA ANAGRAFICA IN ITALIA


Durata dell’iscrizione
Ogni anno l ’iscrizione volontaria deve essere rinnovata e scade il 31 dicembre . Il contributo annuo si versa per intero anche se ci si iscrive durante l’anno.

Non è consentita l ’iscrizione di cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per cura o per turismo.
 

3) Stranieri non titolari di permessi di soggiorno
Anche agli stranieri privi di permesso di soggiorno sono assicurate comunque: Queste prestazioni vengono erogate senza oneri a carico del paziente, qualora questi dichiari di essere privo di risorse economiche.

In base alla legge italiana, l’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non comporta alcun tipo di segnalazione all’autorità di pubblica sicurezza , salvo i casi legati a fatti criminosi.

Tesserino S.T.P. (Straniero Temporaneamente Presente)
Il cittadino straniero irregolare, recandosi presso le competenti strutture dell’Azienda Sanitaria1, può richiedere il documento sanitario con un codice regionale a sigla STP, di validità semestrale, rinnovabile in caso di permanenza sul territorio nazionale, che potrà essere utilizzato per fruire dell’assistenza sanitaria ambulatoriale e ospedaliera.
 

Dichiarazione di nascita di un figlio in Italia:

Soggetti interessati
La dichiarazione di nascita è obbligatoria e può essere fatta dal padre, dalla madre, o da un loro procuratore speciale, dal medico, dall’ostetrica o da una persona presente al parto, rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata.

Tempi e modalità
La dichiarazione di nascita deve essere fatta:



Note
1I presidi socio sanitari dove è possibile ritirare il tesserino "STP "e ricevere informazioni nel Comune di Firenze (per gli altri presidi socio sanitari, consulta la "Guida ai Servizi " (IV edizione) del Servizio Immigrazione del Comune di Firenze):

CARTA DI SOGGIORNO * (Scheda facilitata) PER CITTADINI NON COMUNITARI

Soggetti interessati
Gli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato da almeno 6 anni, titolari di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi .

Dove richiederla
In virtù della convenzione stipulata tra il Ministero dell'Interno e Poste Italiane SPA, ai sensi dell'art. 39, comma 4 bis della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 , come modificato dall'art. 1 quinquies, della Legge 12 novembre 2004, n.271, le istanze di permesso e carta di soggiorno si potranno presentare a cura dell'interessato A PARTIRE DAL 11 DICEMBRE 2006, presso gli Uffici Postali abilitati utilizzando l'apposito kit disponibile presso tutti gli uffici postali, i Patronati ed i Comuni abilitati. All'atto della presentazione della istanza, lo straniero dovrà provvedere al pagamento di ? 30,00, così come stabilito con Decreto del Ministro dell'Interno del 12 ottobre 2005. Inoltre in conformità agli obblighi derivanti dal REG.CE n.1030 del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme di permesso di soggiorno, a decorrere dal 1° gennaio 2006 è previsto il rilascio del permesso di soggiorno elettronico, in sostituzione di quello cartaceo. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, è fissato in ? 27,50 il corrispettivo del rilascio del permesso di soggiorno elettronico. Il pagamento è effettuato tramite appositi bollettini di c/c postale premarcati, disponibili presso gli uffici postali abilitati alla ricezione delle istanze e pagabili presso qualunque ufficio postale.

Organi di riferimento
Questura, Azienda Sanitaria Locale o Ufficio Tecnico del Comune/Servizio Casa (per l’idoneità dell’alloggio), Tribunale (per il certificato del casellario giudiziale), Procura della Repubblica (per il certificato dei carichi pendenti).

La carta di soggiorno può essere richiesta per il coniuge e per i figli minori conviventi.

Altri casi specifici che derogano alle condizioni elencate sono previsti in caso di coniuge straniero o genitore straniero convivente con cittadino italiano o con cittadino di uno Stato dell’U.E. residente in Italia.

Se la Carta di soggiorno viene negata o revocata.
Lo straniero può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale (TAR) competente, entro 60 giorni. L ’espulsione dello straniero titolare di carta di soggiorno può essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico.

Validità della carta di soggiorno
La carta di soggiorno è a tempo indeterminato quale titolo per il soggiorno. Essa costituisce anche documento di identificazione personale con validità decennale, ma è soggetta a rinnovo quinquennale. Il rinnovo avviene su richiesta dell’interessato, corredata di nuove fotografie.

Vantaggi della carta di soggiorno:
Lo straniero può


Note
La circolare N. 300/C/2002/1281/P/12.214.9/1 ^DIV. del Ministero dell’Interno – Dip. Pubblica Sicurezza – precisa che "si dovrà considerare il possesso del permesso di soggiorno rinnovabile un numero indeterminato di volte come requisito sussistente al momento della richiesta e non più durante tutto l ’arco del Quinquennio "(6 anni, con l ’attuale legislazione)
Comune di Firenze - Servizio Casa, Viale Guidoni 158, con accesso per disabili Via Almerigo da Schio 1
Azienda Sanitaria – per i residenti a Firenze: Ufficio Igiene e Sanità Pubblica, Via di San Salvi 12
I procedimenti penali sono riferiti a giudizi per i delitti di cui all’Art.380 del CPP e limitatamente ai delitti non colposi dell’Art.381 del CPP.
l ’art.80, comma 19, della Legge 23 dicembre 2000.n.338, ha stabilito che alcuni benefici economici, di cui all’art.41 del D.L.vo 286/98, erogati in favore di cittadini stranieri sono concessi ai soggetti titolari di carta di soggiorno: assegno sociale (per i rifugiati politici non è richiesta la carta di soggiorno), prestazioni e indennità previste per gli invalidi civili, i sordomuti e i ciechi civili (se invalido è il figlio, deve essere iscritto nella carta di soggiorno del genitore). La domanda va presentata alla ASL competente.



CITTADINANZA ITALIANA

L ’acquisizione della cittadinanza italiana è regolata dalla Legge n.91 del 5 febbraio 1992 "Nuove norme sulla cittadinanza ", dal DPR n.572 del 12 ottobre 1993 "Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992 n.91 recante nuove norme sulla cittadinanza "e dal DPR n.362 del 18 aprile 1994 sul "Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana ".
 

    1. Attribuzione automatica
  1. A titolo originario, per nascita (criterio dello jus sanguinis )
  2. Trasmissione di diritto, (comunicatio juris ): lo straniero che diventa italiano per naturalizzazione trasmette automaticamente la cittadinanza italiana ai propri figli minori che, al raggiungimento della maggiore età, possono rinunciarvi se in possesso di altra cittadinanza (i figli maggiorenni, che desiderino diventare italiani,devono ricorrere alla procedura della naturalizzazione)
Requisiti
La convivenza stabile ed effettiva con il genitore alla data dell ’acquisto, da comprovare con certificato di stato di famiglia o altra idonea documentazione
 
2. Per beneficio di legge
La richiesta della cittadinanza italiana da parte dello straniero non esclude una valutazione discrezionale da parte della pubblica amministrazione.

Soggetti interessati

  1. Lo straniero o apolide, ovunque sia nato, il cui padre o madre o almeno uno dei nonni siano stati cittadini italiani per nascita, anche se la cittadinanza in seguito è stata perduta per rinuncia. L ’interessato deve rispettare uno dei seguenti requisiti:
  2. Lo straniero nato in Italia e che vi abbia risieduto legalmente senza interruzione fino al raggiungimento della maggiore età.
Requisiti
Dichiarazione da effettuarsi presso il Comune di residenza entro un anno dal raggiungimento della maggiore età. L ’ufficiale di stato civile, una volta verificati i requisiti, procede all ’iscrizione del nuovo cittadino nei registri anagrafici. In questo caso non è prevista la perdita della cittadinanza di origine.
 
3. Naturalizzazione
(acquisizione della cittadinanza attraverso l ’emanazione di un provvedimento amministrativo)
a. Per matrimonio

Requisiti

Organi di riferimento
Prefettura (o autorità consolare, se all’estero);
Ministero dell’Interno: deve emanare, entro due anni un provvedimento di accoglimento o di rifiuto: in mancanza di un provvedimento, dopo tale termine, l ’interessato/a matura il diritto ad ottenere la cittadinanza (silenzio assenso).

Cause ostative
Esistenza di procedimenti penali gravi e di problemi per la sicurezza dello Stato. In questo caso il Ministero può respingere la domanda entro due anni.Una nuova istanza può essere ripresentata dopo 5 anni.

b. Ordinaria

Dipende da una valutazione discrezionale dell ’amministrazione e viene concessa con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio di Stato su proposta del Ministero dell’Interno.

Requisiti


Organi di riferimento

Prefettura -Ufficio Cittadinanza
In caso di documentazione incompleta, la Prefettura invita a completarla entro 30 giorni.
Trascorso tale termine, in caso di inadempienza, può rigettare l ’istanza con provvedimento motivato.

Ministero dell’Interno
La procedura deve concludersi entro 2 anni; nella prassi, la risposta può tardare molto e non ci sono tempi di attesa massimi previsti.

La doppia cittadinanza non è consentita agli stranieri che intendono ottenere la naturalizzazione ordinaria: viene richiesto, per via amministrativa, lo svincolo dalla cittadinanza di origine1

Nel modulo di domanda del Ministero dell’Interno per la naturalizzazione ordinaria, si specifica che il certificato di svincolo dalla cittadinanza d ’origine non va esibito al momento della presentazione dell’istanza, ma solo dopo il formale invito in tale senso da parte della Divisione Cittadinanza dello stesso Ministero.



Note
1Lo svincolo dalla cittadinanza di origine è stato introdotto per via amministrativa in base alla disposizione dell’art.4 DPR 362 del 18 aprile 1994, che autorizza il Ministero dell’Interno "…ad emanare, con proprio decreto, disposizioni concernenti l ’allegazione di ulteriori documenti ".


CONTRATTO DI SOGGIORNOI

E’ un nuovo documento introdotto dalla cosiddetta Legge Bossi-Fini
( L. 189/2002) che il datore di lavoro deve, dopo averlo compilato e firmato, assieme al lavoratore, inviare allo Sportello Unico per l’Immigrazione, Prefettura UTG competente, al momento dell’assunzione di un lavoratore straniero non comunitario. Inoltre, il lavoratore straniero deve presentare fotocopia dello stesso e ricevuta della raccomandata d’invio, al rinnovo del proprio pds.
I moduli (diversi per varie tipologie e casistiche sono scaricabili, tra gli altri, dal sito del Ministero dell’Interno alla pagina http://www.interno.it/news/articolo.php?idarticolo=21918).


DISCRIMINAZIONE PER MOTIVI RAZZIALI, ETNICI, NAZIONALI E RELIGIOSI

Soggetti interessati


Compie una discriminazione:


Organi di riferimento


Tempi
Nei casi di urgenza il giudice provvede con decreto motivato, assunte, ove necessario, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l ’udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore ai 15 giorni, assegnando all’istante un termine non superiore a 8 giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza, il giudice, con ordinanza conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto.



Note
1Al momento della stesura di questa scheda, non è stato ancora costituito il Centro Regionale in oggetto



 

ESPULSIONE

Soggetti interessati
L ’espulsione è disposta dal Prefetto quando lo straniero

L’espulsione è disposta con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa ed è comunicato allo straniero mediante consegna a mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente l’indicazione delle eventuali modalità d’impugnazione. Se lo straniero non comprende l’italiano, il provvedimento deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto nella lingua a lui comprensibile o, se ciò non possibile, in inglese, francese o spagnolo, secondo la preferenza indicata dall’interessato.
Nel caso che lo straniero da espellere sia sottoposto a procedimento penale, il Questore richiede il nulla-osta all’espulsione all’autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali. Il nulla osta si intende concesso qualora l ’autorità giudiziaria non provveda entro 15 giorni dalla richiesta (silenzio assenso).
Quando lo straniero si è trattenuto oltre 60 giorni dopo la scadenza del permesso di soggiorno in Italia, e non ne ha chiesto il rinnovo, l’espulsione contiene l’intimazione a lasciare l’Italia entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento. Anche in questo caso, però, il Questore può disporre l ’accompagnamento immediato dello straniero se il Prefetto, nel decreto di espulsione, rileva il concreto pericolo che lo stesso si sottragga all’esecuzione del provvedimento.
Altrimenti l’espulsione è sempre eseguita con accompagnamento alla frontiera da parte della forza pubblica .
 

Tutela
Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento al Tribunale del luogo in cui ha sede l ’autorità che ha disposto l ’espulsione.
Se è disposto il trattenimento nel centro di permanenza temporanea, il ricorso si presenta al Tribunale competente per la convalida di tale misura.
Il ricorso può essere presentato personalmente anche per il tramite delle rappresentanze consolari italiane.
Contro la decisione del Tribunale non può essere proposto appello, si può ricorrere solo per Cassazione

Lo straniero espulso non può fare ritorno sul territorio nazionale per 10 anni senza la speciale autorizzazione del Ministero dell’Interno: in caso di trasgressione è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato.
Il Prefetto, nel decreto d ’espulsione, tenuto conto della complessiva condotta dello straniero nel periodo di permanenza in Italia, può indicare un periodo più breve di 10 anni, ma non inferiore a 5 anni.
Contro il decreto di espulsione, emanato dal Ministro dell’Interno, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, è ammesso ricorso al TAR del Lazio, sede di Roma.



 

INGRESSO PER LAVORO AUTONOMO

Soggetti interessati
Gli stranieri che vogliono esercitare in Italia un ’attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, o costituire società di capitale o di persone

Modalità
Nei limiti delle quote d ’ingresso, può ottenere il visto di ingresso per lavoro autonomo, lo straniero che produca al consolato italiano i seguenti documenti:

La rappresentanza diplomatica italiana rilascia:


Tempi
Il visto deve essere:

Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo ha la durata di 2 anni ed è rinnovabile.

Esercizio di attività lavorativa autonoma per lo straniero già presente in Italia
Lo straniero già in possesso di permesso di soggiorno, che non abiliti a svolgere attività di lavoro (ad es. turismo, cure mediche, richiesta asilo, etc.), può chiedere, alla questura competente per il luogo in cui intende esercitare lavoro autonomo, la conversione del permesso di soggiorno in permesso per lavoro autonomo. A tal fine, oltre alla documentazione prevista per lo straniero che richiede il visto d ’ingresso per lavoro autonomo, deve essere prodotta l ’attestazione della Direzione Provinciale del Lavoro che la richiesta rientra nell’ambito delle quote d ’ingresso per lavoro autonomo determinate annualmente.



1Camera di Commercio di Firenze Piazza dei Giudici 3, tel.055 27951



 

INGRESSO PER LAVORO STAGIONALE

Soggetti interessati
Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante, nonché le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che vogliono assumere stranieri residenti all’estero per lavoro stagionale.

Organi di riferimento
In ogni provincia è istituito, presso la prefettura - Ufficio Territoriale di Governo, uno sportello unico per l ’immigrazione, responsabile dell’intero procedimento relativo all’assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

Modalità
Nell’ambito delle quote d ’ingresso stabilite da decreti annuali o da appositi accordi in materia di flussi per lavoro stagionale, il datore di lavoro deve presentare apposita richiesta nominativa allo sportello unico per l’immigrazione della provincia di residenza.
Lo sportello unico comunica immediatamente la richiesta al centro per l’impiego competente, che verifica nel termine di cinque giorni l’eventuale disponibilità di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire l’impiego stagionale offerto.
Lo sportello unico per l’immigrazione, rilascia comunque l’autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza decorsi 10 giorni dalla comunicazione del centro per l ’impiego e non oltre 20 giorni dalla data di ricezione dalla richiesta del datore di lavoro e trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica.
Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale.
Entro otto giorni dall’ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l ’immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest’ultimo, trasmesso in copia all’autorità consolare competente ed al centro per l’impiego competente.

La validità minima del permesso di soggiorno è di 20 giorni e quella massima di 9 mesi.

Il lavoratore stagionale, se ha rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno ed è rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell’anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.
Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale, può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell’ultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno.
Il permesso è revocato immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del presente testo unico.



INGRESSO PER LAVORO SUBORDINATO

Soggetti interessati
Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante, residente in Italia, che intende instaurare con un lavoratore straniero residente all’estero un rapporto di lavoro.

Organi di riferimento
In ogni provincia è istituito, presso la prefettura - Ufficio Territoriale di Governo, uno sportello unico per l’immigrazione, responsabile dell’intero procedimento relativo all’assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

Modalità
Nell’ambito delle quote d ’ingresso stabilite da decreti annuali emanati dal Presidente del Consiglio, il datore di lavoro deve presentare allo sportello unico per l ’immigrazione della provincia di residenza, ovvero di quella in cui ha sede legale l ’impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:

Se il datore di lavoro non ha una conoscenza diretta dello straniero può richiedere, presentando la documentazione relativa al contratto, l ’alloggio e le spese per il rimpatrio, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste costituite presso le nostre rappresentanze diplomatiche o consolari, selezionate secondo criteri che saranno definiti nel nuovo regolamento di attuazione.

Tempi
Lo sportello unico per l ’immigrazione comunica le richieste dei datori di lavoro al centro per l ’impiego competente. Il centro per l ’impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito Internet o con ogni altro mezzo possibile.
Decorsi 20 giorni, senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore italiano o comunitario, il centro trasmette allo sportello unico richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro.
Lo sportello unico, nel complessivo termine massimo di 40 giorni dalla presentazione della richiesta, anche nel caso in cui il centro per l ’impiego non abbia dato riscontro nel termine dei 20 giorni, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati dal decreto flussi e trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica.
Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio. Entro questi sei mesi lo straniero deve chiedere il visto d ’ingresso agli uffici consolari italiani del Paese di residenza o di origine e fare ingresso in Italia.



ISCRIZIONE ANAGRAFICA e OBBLIGHI DELL’OSPITANTE

L’ iscrizione anagrafica viene effettuata

Gli stranieri iscritti all’anagrafe sono tenuti a rinnovare la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno.
La dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza e il permesso di soggiorno, se è il primo rilascio, deve avere validità superiore a 3 mesi.
La residenza avrà decorrenza dalla data di dichiarazione dell’avvenuto trasferimento da parte dell’interessato.
Le iscrizioni, variazioni o cancellazioni anagrafiche sono comunicate d’ufficio alla questura competente per territorio. Le eventuali variazioni di domicilio devono essere comunicate dallo straniero alla questura competente per territorio entro 15 giorni.

La cancellazione avviene


La carta d’identità, salvo che eventuali convenzioni o accordi internazionali dispongano diversamente, non è valida per l ’espatrio, né legittima la permanenza dello straniero in Italia in mancanza o alla scadenza del permesso di soggiorno.
 

Obblighi dell’ospitante e del datore di lavoro
Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio o ospita uno straniero, o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze, o cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza.
La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l ’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.
Le violazioni delle presenti disposizioni sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1100 euro.



1Comune di Firenze, Ufficio Anagrafe-Via dei Leoni 5, da lunedì a sabato ore 8,30 -13,00; giovedì ore 8,30 -18,30
2la possibilità di eleggere una propria residenza anagrafica presso le sedi delle associazioni di volontariato disponibili per tale servizio è sospesa



ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL ’OBBLIGO

Soggetti interessati
I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione indipendentemente dalla loro regolarità, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.
L ’iscrizione può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico.
Ai minori stranieri si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, d ’accesso ai servizi educativi e di partecipazione alla vita della comunità scolastica, comprese le disposizioni in materia di vaccini obbligatori,salvo le deroghe disposte per attestazione di esonero rilasciata dal medico della A.S.L.. Se i vaccini sono stati effettuati all’estero, i certificati vanno fatti tradurre e legalizzare presso la rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel paese d’origine o provenienza.

Se privi di documentazione anagrafica o in possesso di documentazione irregolare o incompleta , sono iscritti con riserva e questo non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull’identità dichiarata dell’alunno, il titolo viene rilasciato all’interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell’iscrizione.

Modalità
La domanda d ’iscrizione va presentata direttamente alla scuola presso cui si vuole iscrivere il minore. Il minore viene iscritto nella classe corrispondente all ’età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l ’iscrizione ad una classe diversa.
Va tenuto conto:


Scuola Materna
La domanda di iscrizione deve essere presentata alla scuola materna nel cui ambito territoriale risiede effettivamente il bambino, da uno dei genitori o da chi ne esercita la patria potestà. Qualora la famiglia presenti domanda di iscrizione a scuola diversa da quella del territorio di residenza, la richiesta è accolta compatibilmente con la disponibilità di posti, tenuto conto delle strutture ricettive della scuola e sempre che non comporti aumento di sezioni.
Anche le iscrizioni e la frequenza alla scuola materna rivestono carattere gratuito e si effettuano di norma nel mese di gennaio di ogni anno secondo le disposizioni appositamente impartite dalla Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione.

Inserimento bambini nomadi
Al fine di consentire l ’adeguata programmazione dell’intervento formativo, nelle scuole Allori, Cadorna, Montessori, Rodari, Bechi, Locchi, Niccolini, Fedi, Viani, già interessate all ’inserimento dei bambini nomadi dei campi del Poderaccio e dell ’Olmatello, saranno riservati un numero di posti equivalente, almeno, a un bambino per sezione.

Riduzione o esonero dal pagamento della refezione scolastica

1Vedi scheda specifica



 

MATRIMONIO

Soggetti interessati
Tutti i cittadini, italiani e stranieri, anche nel caso in cui non siano residenti né domiciliati sul territorio comunale e siano privi di permesso di soggiorno.

Organi di riferimento
Ufficio di Stato Civile1 del Comune di Residenza - Ufficio Pubblicazioni (nel caso in cui almeno uno dei due futuri coniugi sia residente)

Documenti da presentare

Il nulla osta deve indicare che non vi sono impedimenti al matrimonio secondo le leggi dello Stato di appartenenza, cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza e stato libero. Per la donna divorziata o vedova occorre, inoltre, la data di scioglimento del matrimonio.
Se è vedova o divorziata da meno di 300 giorni occorre l ’autorizzazione del Tribunale 4 .
Se il cittadino non conosce perfettamente la lingua italiana deve farsi assistere da un traduttore o interprete, sia alla richiesta di pubblicazioni che durante la celebrazione.
Se il cittadino è residente o domiciliato in Italia, è soggetto alla pubblicazione di matrimonio e deve produrre anche l ’atto di nascita che può essere rilasciato come ai punto a)o b). Qualora il nulla osta comprenda anche le generalità dei genitori non è necessario l ’atto di nascita
E ’esente dalla legalizzazione, l ’atto di nascita redatto su modulo internazionale (plurilingue), rilasciato dall’autorità competente dello Stato di origine, purché tale Stato abbia aderito alla convenzione internazionale in materia.

Per i rifugiati la documentazione viene fornita dall’ACNUR.
Per il matrimonio civile, nel giorno stabilito l ’Ufficiale dello Stato Civile (Sindaco o suo delegato) nella Casa Comunale, alla presenza di due testimoni, anche parenti, più l ’interprete (nel caso che gli sposi siano cittadini stranieri che non conoscono la lingua italiana), formalizza il matrimonio.

Il permesso di soggiorno rilasciato a seguito di matrimonio è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l ’effettiva convivenza, salvo che dal matrimonio sia nata prole.



Note
1Per il Comune di Firenze: Ufficio di Stato Civile, Palazzo Vecchio, P.za della Signoria, stanza n.4 piano ammezzato, dalle 8.30 alle 13.00, dal lunedì al sabato, tel.: 055 2768276 - 055 2768370.
2 Sono esenti dalla legalizzazione i seguenti Stati: Belgio, Cipro, Danimarca, Francia,Gran Bretagna,Grecia, Irlanda, Jugoslavia, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Rep.Ceca, Spagna, Svezia e Turchia.
3 Prefettura di Firenze:Via A.Giacomini n.8, piano 2 °,con orario 9.00 -11.00, escluso il sabato.
4Tribunale di Firenze: P.za San Firenze, Cancelleria Volontaria Giurisdizione, piano 3 °, da lunedì a sabato 8.30 -12.30



PERMESSO DI SOGGIORNO (T.U.art.5 -Reg.art.9,10,11,12 e 13)

Richiesta e rinnovo.
Il permesso di soggiorno (o il suo rinnovo) deve essere richiesto alla questura della provincia in cui lo straniero intende stabilirsi entro 8 giorni lavorativi dal suo ingresso in Italia. La richiesta deve essere compilata sul modulo rilasciato dalla questura: al momento della presentazione viene rilasciata una ricevuta con l’indicazione del giorno di ritiro del permesso di soggiorno.

ATTENZIONE! In virtù della convenzione stipulata tra il Ministero dell'Interno e Poste Italiane SPA, ai sensi dell'art. 39, comma 4 bis della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 , come modificato dall'art. 1 quinquies, della Legge 12 novembre 2004, n.271, le istanze di permesso di soggiorno e carta di soggiorno si potranno presentare a cura dell'interessato A PARTIRE DAL 11 DICEMBRE 2006, presso gli Uffici Postali abilitati utilizzando l'apposito kit disponibile presso tutti gli uffici postali, i Patronati ed i Comuni abilitati. All'atto della presentazione della istanza, lo straniero dovrà provvedere al pagamento di ? 30,00, così come stabilito con Decreto del Ministro dell'Interno del 12 ottobre 2005. Inoltre in conformità agli obblighi derivanti dal REG.CE n.1030 del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme di permesso di soggiorno, a decorrere dal 1° gennaio 2006 è previsto il rilascio del permesso di soggiorno elettronico, in sostituzione di quello cartaceo. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, è fissato in ? 27,50 il corrispettivo del rilascio del permesso di soggiorno elettronico. Il pagamento è effettuato tramite appositi bollettini di c/c postale premarcati, disponibili presso gli uffici postali abilitati alla ricezione delle istanze e pagabili presso qualunque ufficio postale.

Alla domanda debitamente compilata vanno allegati i documenti indicati nel kit di POSTE. Per informazioni sulla compilazione vedi.
Lo straniero che chiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici

Gli stranieri che soggiornano in Italia per un periodo non superiore ai 30 giorni sono esentati dall’obbligo di comunicare alla questura competente per il territorio, entro i 15 giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale.

Durata
La durata del permesso di soggiorno, non rilasciato per motivi di lavoro, è quella prevista nel visto d’ingresso e non può comunque essere:

ATTENZIONE!! A seguito della Direttiva del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2006 (VEDI) e delle indicazioni di chiarimento della lettera circolare del 5 dicembre 2006 della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, (VEDI), sono state fornite indicazioni relative alla legittimità del soggiorno dello straniero nel territorio italiano e del godimento dei diritti ad esso connessi anche nei casi in cui non sia rispettato il termine di 20 giorni per la conclusione del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno è valida quindi la ricevuta di rinnovo accompagnata dal permesso di soggiorno in scadenza.

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro e la sua durata coincide con quella del contratto di soggiorno, e comunque non può superare:

Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale, può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell’ultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno. Il permesso è revocato immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del presente testo unico.
Per richiesta di asilo e per emigrazione in un altro Paese il permesso di soggiorno avrà la durata della procedura occorrente.

Per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, il permesso di soggiorno avrà la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento. Il permesso di soggiorno contiene l’indicazione del codice fiscale.

Per poter ritirare il permesso di soggiorno deve essere esibita la documentazione attestante l’assolvimento degli obblighi in materia sanitaria (iscrizione al S.S.N.).

Rifiuto
Quando il permesso di soggiorno è rifiutato, la questura avvisa l’interessato che, sussistendone i presupposti, si procederà nei suoi confronti per l’applicazione dell’espulsione. Allo straniero è concesso un periodo di 15 giorni per presentarsi al posto di polizia di frontiera indicato e lasciare volontariamente l’Italia, con l’avvertenza che, in mancanza, si procederà all’emissione del provvedimento di espulsione. Anche fuori dei casi d’espulsione, quando occorra rimpatriare lo straniero, il prefetto avverte il console dello Stato d’appartenenza per gli eventuali provvedimenti di competenza e può disporne il rimpatrio, munendolo di foglio di via obbligatorio, o concedergli un termine non superiore a dieci giorni per presentarsi al posto di polizia di frontiera specificatamente indicato e lasciare l’Italia.

Come e dove si presenta il ricorso?
Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni al TAR del luogo in cui ha eletto domicilio lo straniero, e deve essere presentato da un avvocato.

Attività consentite
Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo e per motivi familiari può essere utilizzato anche per altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica, per il periodo di validità del permesso. Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato (non stagionale) consente l’esercizio di lavoro autonomo, sempre che sussistano i requisiti o le condizioni previste dalla normativa vigente per l’esercizio di attività lavorativa in forma autonoma, nonché l’esercizio di attività lavorativa in qualità di socio lavoratore di cooperative. Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo consente l’esercizio di lavoro subordinato, previa iscrizione alle liste di collocamento o, se il rapporto di lavoro è in corso, previa comunicazione del datore di lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso l’Ufficio Territoriale del Governo- Prefettura. Il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore consente l’esercizio del lavoro subordinato, nei limiti di età - minimi e massimi - previsti dalla legge, e del lavoro autonomo, quando sussistono i requisisti per svolgere l’attività prescelta. Il permesso di soggiorno per studio o formazione consente l’esercizio di attività lavorative subordinate per un periodo non superiore a 20 ore settimanali,anche cumulabili per 52 settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore. Con il rinnovo è rilasciato un permesso di soggiorno per l’attività effettivamente svolta.

Conversione del permesso di soggiorno
Il permesso di soggiorno per studio o formazione, salvo che sia diversamente stabilito da accordi internazionali o dalle condizioni per le quali lo strani ero è ammesso a frequentare corsi di studio o di formazione in Italia, può essere convertito, anche prima della scadenza e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per svolgere attività autonome, in permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Sempre solo nei limiti delle quote fissate annualmente. Al compimento della maggiore età, allo straniero già iscritto nel permesso o nella carta di soggiorno del/i genitore/i, o comunque titolare di un autonomo permesso di soggiorno, in quanto ha già compiuto i 14 anni, e ai minori comunque affidati, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Detto permesso di soggiorno può essere rilasciato anche ai minori stranieri non accompagnati, per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età (sempre che non sia intervenuto un provvedimento di rimpatrio assistito da parte del Comitato per i minori stranieri), se sono stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Lo straniero che,a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento d ’identificazione,o il permesso o la carta di soggiorno, è punito con l ’arresto fino a 6 mesi e l’ammenda fino a 413,16 Euro.


PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO

Soggetti interessati
Gli stranieri titolari di visto d’ingresso per lavoro subordinato.

Modalità
Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, lo straniero si reca con il datore di lavoro presso lo sportello unico per l ’immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno, che resta ivi conservato e, a cura di quest’ultimo, trasmesso in copia all’autorità consolare competente ed al centro per l ’impiego competente.

Obblighi del datore di lavoro
In ogni provincia è istituito, presso la prefettura - Ufficio Territoriale di Governo, uno sportello unico per l ’immigrazione, responsabile dell’intero procedimento relativo all’assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

Durata del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
La durata del permesso di soggiorno coincide con quella del contratto di soggiorno, e comunque non può superare:


Rinnovo del permesso di soggiorno
Deve essere richiesto al questore della provincia in cui lo straniero dimora:

ATTENZIONE! PER IL RINNOVO, in virtù della convenzione stipulata tra il Ministero dell'Interno e Poste Italiane SPA, ai sensi dell'art. 39, comma 4 bis della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 , come modificato dall'art. 1 quinquies, della Legge 12 novembre 2004, n.271, le istanze si potranno presentare a cura dell'interessato A PARTIRE DAL 11 DICEMBRE 2006, presso gli Uffici Postali abilitati utilizzando l'apposito kit disponibile presso tutti gli uffici postali, i Patronati ed i Comuni abilitati. All'atto della presentazione della istanza, lo straniero dovrà provvedere al pagamento di ? 30,00, così come stabilito con Decreto del Ministro dell'Interno del 12 ottobre 2005. Inoltre in conformità agli obblighi derivanti dal REG.CE n.1030 del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme di permesso di soggiorno, a decorrere dal 1° gennaio 2006 è previsto il rilascio del permesso di soggiorno elettronico, in sostituzione di quello cartaceo. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, è fissato in ? 27,50 il corrispettivo del rilascio del permesso di soggiorno elettronico. Il pagamento è effettuato tramite appositi bollettini di c/c postale premarcati, disponibili presso gli uffici postali abilitati alla ricezione delle istanze e pagabili presso qualunque ufficio postale.

Alla domanda debitamente compilata vanno allegati i documenti indicati nel kit di POSTE. Per informazioni sulla compilazione vedi. .

Cosa avviene se il lavoratore è disoccupato?
Quando il lavoratore straniero perde il posto di lavoro (licenziamento individuale o collettivo o dimissioni da parte del lavoratore stesso), l ’impresa che lo ha assunto deve darne comunicazione alla competente Direzione Provinciale del Lavoro, entro 5 giorni dal licenziamento, per consentire il collocamento dello straniero e l ’assistenza economica a suo favore. La predetta Direzione Provinciale provvede all’iscrizione dello straniero nelle liste di collocamento, per il periodo della residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore a sei mesi.
Quando il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la questura rinnova il permesso medesimo, previa documentata domanda dell’interessato, fino a sei mesi dalla data d ’iscrizione nelle liste di collocamento.

Lavoratore invalido o profugo
Nel caso di straniero regolarmente soggiornante per motivi di lavoro o per un motivo che consente il lavoro subordinato, che sia dichiarato invalido civile, l’iscrizione negli elenchi separati per le singole categorie di invalidi, equivale all’iscrizione nelle liste di collocamento. Tali elenchi sono istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e comprendono anche i profughi che risultino disoccupati e che aspirino ad un ’occupazione conforme alle proprie capacità lavorative.

Diritti previdenziali e di sicurezza sociale in caso di rimpatrio
In caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del 65 ° anno di età



PROTEZIONE SOCIALE

Soggetti interessati
Lo straniero soggetto ad una situazione di violenza o di grave sfruttamento nei confronti del quale possano sorgere concreti pericoli per la sua incolumità, conseguenti al tentativo di sottrarsi a detta situazione.

Modalità
La proposta del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale è effettuata

La questura, ricevuta la proposta e verificata la sussistenza delle condizioni previste, provvede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Requisiti essenziali

Questo permesso di soggiorno Il permesso di soggiorno per motivi umanitari (protezione sociale) può essere altresì rilasciato, all’atto delle dimissioni dell’istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che abbia terminato l ’espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e abbia dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.


 

RIDUZIONE O ESONERO DAL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

L ’eventuale richiesta per usufruire dei benefici tariffari (quota ridotta,esonero dal pagamento) dovrà essere presentata ogni anno al personale comunale decentrato o presso gli uffici della Direzione Istruzione 1 .
Nel caso in cui l ’alunno necessiti di dieta speciale dovrà essere consegnata annualmente la certificazione medica relativa. La dieta verrà assicurata solo successivamente alla consegna della suddetta certificazione, nella quale dovrà essere indicata la patologia nonché gli alimenti che non possono essere consumati dall’alunno.
Per i nuclei familiari con più figli che usufruiscono del servizio di refezione scolastica, è prevista una riduzione del 20%della quota, sia intera che ridotta, per i figli successivi al primo.

Esonero dal pagamento
E ’previsto per nuclei familiari con reddito annuo pro-capite non superiore a Euro 3.356,97 già assistiti dai Servizi Sociali di Quartiere. I genitori devono presentare apposita domanda, completa della dichiarazione sulla situazione reddituale, all’incaricato del Comune entro la data stabilita di anno in anno. L ’attestazione del Servizio Sociale di Quartiere che segue il nucleo familiare verrà acquisita d ’ufficio .

Quota ridotta
I genitori che chiedono di corrispondere la quota ridotta devono presentare apposita domanda, completa della dichiarazione sulla situazione reddituale, all’incaricato del Comune entro la data stabilita. Deve essere indicata la situazione reddituale dell’anno precedente relativa a ciascun componente il nucleo familiare naturale, composto da genitori e figli minorenni e maggiorenni risultanti a carico, sommata ad eventuali altre entrate percepite a qualsiasi titolo da ciascun componente il nucleo familiare come sopra descritto, ivi compresi, ad esempio, gli assegni per il mantenimento dei figli. Il reddito a cui riferirsi è quello complessivo decurtato dei soli contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori.
Per il calcolo del reddito annuo pro-capite, le entrate complessivamente percepite dovranno essere divise per il numero dei componenti la famiglia naturale come sopra descritta.

Commissione per situazioni particolari
Possono essere sottoposte ad apposita Commissione per la richiesta di esonero particolari situazioni di disagio conseguenti a problemi sanitari o socio-economici tramite domanda da presentare, corredata delle necessarie dichiarazioni, al personale comunale incaricato.


Richiesta riduzione quota
Reddito compreso fra 5.422,80 Euro e 6.455,71 Euro pro-capite, situazione familiare conosciuta e NON dai Servizi Sociali: presentazione della domanda attestante la situazione reddituale completa di autocertificazione circa lo stato di necessità con allegata dichiarazione di Enti o Istituzioni che confermano lo stato di disagio. L ’eventuale attestazione del Servizio Sociale che segue la famiglia verrà acquisita d ’ufficio



Note
1Direzione Istruzione: Via Nicolodi, 2, Firenze - tel.:055 2625606, lun.merc. e ven.-ore 9.00 -13.00


VISTO D’INGRESSO E PERMESSO DI SOGGIORNO PER STUDIO

Soggetti interessati
Possono richiedere il visto d ’ingresso per motivi di studio i cittadini stranieri residenti all ’estero in possesso del titolo finale di studi secondari, ottenuto dopo un percorso scolastico di almeno 12 anni.

Organi di riferimento
Il visto di ingresso va chiesto alle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel paese di appartenenza o territorialmente competenti per il luogo di residenza dello straniero.

Modalità per la presentazione della domanda
Gli studenti stranieri (extra Unione Europea) residenti all’estero devono presentare la domanda di prescrizione alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel paese di residenza, entro la data stabilita annualmente (informarsi presso le stesse rappresentanze diplomatiche o consolari).
Presso tali sedi sono consultabili anche gli elenchi dei corsi di Laurea e di Diploma universitario per i quali le singole Università hanno riservato uno specifico contingente di posti agli studenti stranieri.
Il candidato dovrà indicare nella domanda un solo corso di Laurea o di Diploma universitario e l ’Università presso la quale intende iscriversi.

Documentazione da presentare

1)TITOLO DI STUDIO

  1. Il titolo finale degli studi secondari in originale ovvero attestato sostitutivo a tutti gli effetti di legge (e non la fotocopia del titolo )1. Al diploma deve essere unita anche la traduzione in lingua italiana, fatta eseguire a cura degli interessati e legalizzata dalla Rappresentanza italiana in loco.
    La Rappresentanza restituirà ai candidati gli originali tradotti, legalizzati e muniti di dichiarazione di valore, unita ai titoli con timbro contestuale, ed inoltrerà all’Università prescelta fotocopia autenticata di tutti i documenti.
  2. I candidati che conseguiranno la maturità nella sessione estiva dell’anno in corso, allegheranno alla domanda un attestato di frequenza scolastica, con riserva di presentare alla Rappresentanza il titolo utile (diploma originale o attestato sostitutivo) entro la scadenza prevista.
  3. Gli studenti provenienti da Paesi in cui è previsto uno speciale esame di ammissione per candidarsi all’iscrizione presso le locali Università devono presentare, oltre il diploma finale degli studi secondari, anche la certificazione attestante l ’idoneità conseguita tramite tale esame.

Nel caso che, per gli studenti di cui ai punti b)e c), non sia stato possibile alle rappresentanze, per limiti di tempo, far pervenire all’Università, a completamento delle domande e della documentazione già inviate con riserva, gli ulteriori documenti di studio muniti dei prescritti atti, prima delle prove di ammissione, gli interessati saranno ammessi alle prove stesse con riserva .
Le Rappresentanze, in questo specifico caso, dovranno comunque dare conferma - anche via fax -direttamente alle Università, dei nominativi di coloro che hanno conseguito la maturità (nel caso b), indicando la votazione ottenuta, e/o di coloro che hanno partecipato agli speciali esami di ammissione alle Università locali (nel caso c).
La mancata presentazione dei documenti richiesti entro i termini previsti annualmente rende nulla la prova di ammissione eventualmente sostenuta con riserva.

2)DUE FOTOGRAFIE formato tessera, di cui una autenticata a cura della Rappresentanza consolare o diplomatica;

3)EVENTUALI DOCUMENTI DEGLI STUDI ACCADEMICI PARZIALI già compiuti all’estero, qualora sia richiesta l ’abbreviazione di corso. Dovranno essere presentati i seguenti documenti:

  • certificazioni degli esami sostenuti presso l ’Università straniera munite di traduzione in lingua italiana curata o confermata dalla Rappresentanza italiana in loco;
  • programmi dettagliati relativi a ciascun corso frequentato, debitamente tradotti come sopra indicato.


Rilascio del visto d ’ingresso
Ai cittadini extra-Unione Europea il visto d ’ingresso per motivi di studio, che consenta loro di sostenere l ’esame di ammissione all’Università per l ’anno accademico successivo, sarà rilasciato a partire, indicativamente, dal mese di luglio2 esclusivamente a coloro che risulteranno inseriti negli elenchi, inviati dall’Università entro la medesima data, degli ammessi alle prove (o ammessi con riserva).
A coloro che conseguono il diploma di maturità alla fine dell’anno scolastico in corso, il visto d ’ingresso potrà essere concesso solo dopo il completamento della documentazione con il diploma di maturità e/o con l ’attestato di idoneità accademica.
All’atto della richiesta del visto, gli studenti dovranno dimostrare di essere in possesso di:

  • adeguata garanzia economica (per la documentazione da presentare rivolgersi direttamente alla Rappresentanza, che fornirà le necessarie informazioni);
  • copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri (per le forme di copertura ammesse rivolgersi direttamente alla Rappresentanza, che fornirà le necessarie informazioni).


Permesso di soggiorno
Entro 8 giorni dal loro ingresso in Italia, gli studenti stranieri devono presentarsi alla Questura della città dove intendono stabilirsi , al fine di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per studio.

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ATTENZIONE! In virtù della convenzione stipulata tra il Ministero dell'Interno e Poste Italiane SPA, ai sensi dell'art. 39, comma 4 bis della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 , come modificato dall'art. 1 quinquies, della Legge 12 novembre 2004, n.271, le istanze di richiesta di permesso di soggiorno si potranno presentare a cura dell'interessato A PARTIRE DAL 11 DICEMBRE 2006, presso gli Uffici Postali abilitati utilizzando l'apposito kit disponibile presso tutti gli uffici postali, i Patronati ed i Comuni abilitati. All'atto della presentazione della istanza, lo straniero dovrà provvedere al pagamento di ? 30,00, così come stabilito con Decreto del Ministro dell'Interno del 12 ottobre 2005. Inoltre in conformità agli obblighi derivanti dal REG.CE n.1030 del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme di permesso di soggiorno, a decorrere dal 1° gennaio 2006 è previsto il rilascio del permesso di soggiorno elettronico, in sostituzione di quello cartaceo. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, è fissato in ? 27,50 il corrispettivo del rilascio del permesso di soggiorno elettronico. Il pagamento è effettuato tramite appositi bollettini di c/c postale premarcati, disponibili presso gli uffici postali abilitati alla ricezione delle istanze e pagabili presso qualunque ufficio postale.

Alla domanda debitamente compilata vanno allegati i documenti indicati nel kit di POSTE. Per informazioni sulla compilazione vedi
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Dopo l ’immatricolazione, e comunque entro la data di scadenza del permesso di soggiorno, gli studenti si rivolgeranno alla Questura competente (tramite invio istanza via POSTA- VEDI SOPRA) per richiedere la proroga del permesso di soggiorno per l ’intero anno accademico.
Il permesso di soggiorno per studio non può essere rinnovato se non sono stati superati almeno due esami annuali per ciascun anno accademico3 .

Prove di ammissione
Lo studente straniero, per essere ammesso al corso di Laurea o di Diploma universitario di studi, deve superare la prova di conoscenza della lingua italiana e, per alcuni corsi di laurea, anche l ’esame di concorso obbligatorio per l ’accesso 4.
I candidati devono presentarsi alle prove d ’esame muniti di uno dei seguenti documenti di identità:

  • passaporto con lo specifico visto d ’ingresso per studio
  • permesso di soggiorno.

Gli stranieri provenienti da Paesi nei quali l ’iscrizione universitaria sia effettuata con il sistema del "numero chiuso " devono superare presso le singole Facoltà due distinte prove dirette ad accertare, rispettivamente, la conoscenza della lingua italiana e la preparazione idonea a seguire gli studi prescelti.

Non può essere ammesso alle ulteriori prove di concorso o attitudinali chi non abbia superato la prova di lingua italiana

Risultati delle prove di ammissione
Sulla base dei risultati delle prove di ammissione saranno compilate ed esposte presso la Segreteria Studenti Stranieri dell’Università le graduatorie (una per ogni Corso di laurea) dei candidati che avranno superato le prove.
Ogni sede universitaria inserirà nella banca dati del M.I.U.R.5 il numero dei posti rimasti eventualmente disponibili per ogni corso di laurea e curerà l ’affissione di tale lista al fine di permettere agli eventuali candidati idonei che non si siano classificati in graduatoria utilmente rispetto ai posti disponibili, di presentare domanda di:

  1. ammissione a Corso di laurea affine presso la stessa sede (sempre che il titolo di studio in possesso del richiedente ne consenta l ’accesso);
  2. ovvero riassegnazione ad altra sede universitaria, per lo stesso Corso di laurea o per altro affine. In tal caso la domanda sarà presentata al Rettore dell ’Università prescelta e al Rettore della sede d ’esame, che provvederà ad attestare il superamento delle prove di ammissione e il punteggio in esse riportato.

Ogni candidato idoneo potrà presentare una sola domanda .

Candidati esclusi
Dopo l ’assegnazione definitiva degli idonei, coloro che, pur idonei, risulteranno non aver ottenuto né l ’ammissione ad altro corso di laurea né la riassegnazione ad altra sede, dovranno lasciare l ’Italia entro la scadenza del permesso di soggiorno per studio salvo che non abbiano titolo di soggiorno che consenta loro di rimanere legalmente in Italia oltre tale data.
Tutti i candidati esclusi potranno ritirare la documentazione a suo tempo presentata, presso la Segreteria Studenti Stranieri.

Iscrizione di studenti stranieri già regolarmente soggiornanti in Italia
Gli studenti stranieri (Unione Europea e non) ed i rifugiati politici titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo, per motivi familiari, asilo politico, motivi umanitari, motivi religiosi, e gli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno, titolari di diplomi di maturità stranieri 6 o italiani, presentano la domanda d’iscrizione direttamente alla Segreteria Studenti della Facoltà prescelta. Per questi studenti stranieri non è richiesta la prova di conoscenza della lingua italiana.
Anche gli stranieri, ovunque residenti, titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all’estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali e soddisfino le condizioni generali richieste per l’ingresso per studio, presentano la domanda d ’iscrizione direttamente alla Segreteria Studenti della Facoltà prescelta

Il permesso di soggiorno per studio non può essere rilasciato per più di tre anni oltre la durata del corso di studio. Può invece essere ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca, per la durata complessiva del corso, rinnovabile per un anno.


Note
1Il titolo finale di studi secondari posseduto, oltre che consentire l ’accesso alle Università del Paese al cui ordinamento si riferisce, deve essere stato conseguito al termine di un percorso scolastico pari ad almeno 12 anni. Gli studenti provenienti da Paesi in cui il sistema di formazione preveda un percorso di durata inferiore ai 12 anni, per candidarsi all’immatricolazione universitaria in Italia dovranno presentare, oltre al diploma originale degli studi secondari, anche la certificazione accademica attestante il superamento degli esami previsti per il primo anno di studi universitari, nel caso che il sistema scolastico locale sia di 11 anni di scolarità, e per i primi due anni accademici, nel caso che il sistema scolastico locale sia di 10 anni di scolarità.
2 Per la data precisa di tutte le scadenze informarsi presso la Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel paese di residenza
3Per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto
4Informazioni presso: Segreteria Studenti Stranieri, Piazza S. Marco n.4, Firenze, tel.055 2757229 -fax 055 275768. E-mail: ustr@adm.unifi.it Orario al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì: ore 9.00-13.00; martedì e giovedì ore 9.00-10.30.
5Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
6Il diploma deve essere corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana e di dichiarazione di valore "in loco " rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio.



INDIRIZZI UTILI

1) IDONEITA’ DELL’ALLOGGIO:
Comune di Firenze - Servizio Casa
Indirizzo: Viale Guidoni 158, con ingresso anche da Via Almerigo da Schio 1 (accesso per disabili).
Tel .055 328 3589 Fax :055 328 3590 e-mail: direz.patrimonio@comune.fi.it
Orari di apertura al pubblico: martedì e mercoledì 8.30 -13.00, martedì e giovedì 15.00 -17.00
Compito: istruttoria e rilascio attestazioni di idoneità degli alloggi pubblici e privati a cittadini non comunitari ai fini del rilascio carte di soggiorno, ricongiungimenti familiari e nuovi ingressi sul mercato del lavoro: ricezione domande, istruttoria, predisposizione, consegna certificazione e comunicazione alla Questura.

2) ATTESTAZIONE IGIENICO-SANITARIA
Azienda Sanitaria -Ufficio Igiene e Sanità Pubblica
Indirizzo :Via di San Salvi 12 Tel :055 6263608-40 Fax :055 6263629-43
Utenza: Residenti del Comune di Firenze

3) PRESIDI SOCIO-SANITARI per tesserino STP e informazioni nel Comune di Firenze (per gli altri presidi socio sanitari, consulta la "Guida ai Servizi " (IV edizione) del Servizio Immigrazione del Comune di Firenze):
-Via Verdi 16, Tel.055 244552
-Via di Ripoli 96, Tel..055 6580546
-Lungarno Santa Rosa 13, Tel.055 2285897 - apertura il venerdì ore 12.30 -14.30
-Viale Matteotti 48, Tel.055 62641
-Viale Morgagni 33, Tel.055 2285300

4) CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRIGOLTURA DI FIRENZE
Indirizzo: Piazza dei Giudici 3
Tel.: 055 27951
Fax: 055 2795259
E-mail: info@fi.camcom.it
Sito web: www.fi.camcom.it

5) UFFICIO ANAGRAFE DEL COMUNE DI FIRENZE
Indirizzo: Via dei Leoni 5, apertura: lunedì a sabato ore 8,30 -13,00; giovedì ore 8,30 -18,30
Tel.: 055 27681

6) UFFICIO DI STATO CIVILE
Indirizzo: Palazzo Vecchio, P.za della Signoria, stanza n.4 piano ammezzato,
Apertura: dalle 8.30 alle 13.00, dal lunedì al sabato
Tel.: 055 2768276 -055 2768370

7) UNIVERSITÀ DI FIRENZE,SEGRETERIA STUDENTI STRANIERI
Indirizzo: Piazza S.Marco n.4
Tel .: 055 2757229
Fax: 055 275768
E-mail: ustr@adm.unifi.it
Orario al pubblico:lunedì, mercoledì e venerdì:ore 9.00-13.00; martedì e giovedì ore 9.00 - 10.30.


Pagina a cura di Giuseppina Bonanni
Data di verifica/aggiornamento: 04-04-2006