Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l’Italia e il presente testo unico dispongano diversamente.
a) Dove si richiede?
Il visto d’ingresso si richiede
alle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel paese d’appartenenza,
o territorialmente competenti, per il luogo di residenza dello straniero.Gli
uffici di polizia di frontiera italiani possono essere autorizzati a rilasciare
visti d ’ingresso (per un periodo massimo di 10 giorni) o di transito (per
un periodo massimo di 5 giorni), per casi di assoluta necessità.
Nota : con il rilascio del visto d’ingresso le autorità diplomatiche o consolari italiane devono consegnare all’interessato una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti ed i doveri dello straniero relati-vi all’ingresso ed al soggiorno in Italia. In caso di rifiuto del rilascio del visto, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, il diniego non deve essere motivato salvo quando riguarda le domande di visto presentate per lavoro subordinato, lavoro stagionale, lavoro autonomo, ricongiungimenti familiari, cure mediche e studio.
b)Quale documentazione
è necessaria per tutti i tipi di richiesta?
Nella domanda lo straniero
deve indicare:
2.1) USCITA DAL TERRITORIO DELLO STATO E REINGRESSO (Reg.art.8)
Lo straniero che lascia il territorio dello Stato per recarsi in uno Stato non appartenente allo spazio della libera circolazione (Stati Schengen) è tenuto a sottoporsi ai controlli di polizia di frontiera. Il personale addetto ai controlli di frontiera deve apporre il timbro di uscita sul passaporto. Lo straniero, regolarmente soggiornante, uscito dall’Italia, quando intende rientrare deve esibire il passaporto, o documento equivalente, e il permesso di soggiorno in corso di validità al controllo di frontiera.Se il permesso di soggiorno è scaduto?
Se il permesso di soggiorno è scaduto da non più di 60 giorni, lo straniero deve munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, presentando il documento scaduto.Se permesso di soggiorno o carta di soggiorno sono state smarrite o rubate?
Lo straniero privo di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno, perché smarriti o rubati, è tenuto a richiedere il visto di reingresso alla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, unendo copia della denuncia di furto o di smarrimento. Il visto di reingresso è rilasciato previa verifica dell’esistenza del provvedimento del questore concernente il soggiorno.Se ha la carta di soggiorno?
Lo straniero titolare della carta di soggiorno rientra in Italia mediante la sola esibizione della carta di soggiorno e del passaporto o documento equivalente. Il provvedimento di diniego del visto di reingresso è comunicato allo straniero mediante consegna a mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente l’indicazione delle eventuali modalità d’impugnazione, e, se lo straniero non comprende l’italiano, deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto nella lingua comprensibile allo straniero o, se ciò non è possibile, in ingle-se, francese, spagnolo o arabo, secondo la preferenza indicata dall’interessato.
1.Che cosa deve contenere
il contratto di soggiorno ?
Il contratto di soggiorno
per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia e un lavoratore straniero, contiene:
a) Dove ci s’iscrive?
L ’iscrizione anagrafica
viene effettuata
b) Quando e perché
avviene la cancellazione?
La cancellazione avviene
Chiunque, a qualsiasi titolo,
dà alloggio o ospita uno straniero, o apolide, anche se parente
o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze, o cede
allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici
o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comu-nicazione
scritta, entro 48 ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza.
La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante,
quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento
di identificazione che lo riguardano, l’esatta ubicazione dell’immobile
ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio
ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.
Le violazioni delle presenti
disposizioni sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 160 a 1100 euro.
a) Che cosa è la
carta di soggiorno ?
La carta di soggiorno è
un documento che autorizza lo straniero alla regolare permanenza sul territorio
italiano a tempo indeterminato.
b) Chi ne ha diritto?
Lo straniero regolarmente
soggiornante nel territorio dello Stato da almeno 6 anni, titolare di un
permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato
di rinnovi.
c) Dove e come si richiede?
Si richiede alla questura
della città in cui si risiede, compilando un modulo su cui bisogna
indicare:
Alla domanda vanno
allegati:
d) E per i familiari?
La carta di soggiorno può
essere richiesta per il coniuge e per i figli minori degli anni 18 conviventi.
Alla domanda vanno aggiunti:
e) Rilascio della carta
di soggiorno
La questura rilascia una
ricevuta, indicando il giorno in cui la carta potrà essere ritirata.
La ricevuta non sostituisce in alcun modo la carta di soggiorno, che è
rilasciata comunque entro 90 giorni dalla richiesta, previo accertamento
delle condizioni richieste (fra le quali: assenza di procedimenti penali
in corso e assenza di condanne).
f) E se viene negata o
revocata?
Lo straniero può
presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente,
entro 60 giorni. L’espulsione dello straniero titolare di carta di soggiorno
può essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico.
g )Validità della
carta di soggiorno
La carta di soggiorno è
a tempo indeterminato quale titolo per il soggiorno.Essa costituisce anche
documento di identificazione personale; in questo caso è
valida per cinque anni dopo i quali si può chiedere il rinnovo.
Se l’interessato non chiede il rinnovo, deve comunque, dopo dieci anni
dal rilascio far vidimare il documento. Il rinnovo avviene su richiesta
dell’interessato, corredata di nuove fotografie.
Vantaggi della carta di soggiorno:
Lo straniero può
8.1) RESPINGIMENTO (T.U.art.10)
La polizia di frontiera dispone il respingimento degli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti: documenti validi, visto d’ingresso, documentazione idonea al fine di provare lo scopo del soggiorno e l’effettiva disponibilità dei mezzi di sussistenza, per il proprio mantenimento, durante il medesimo.
Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto nei confronti degli stranieri:
- che entrano nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e sono fermati all’ingresso o subito dopo che, sprovvisti dei requisiti per l ’ingresso in Italia, siano stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso. Il respingimento non viene effettuato se lo straniero chiede asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato o se vi sono i requisiti per l’adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari. I respingimenti sono registrati dall’autorità di pubblica sicurezza.
8.2) DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE (T.U.ART.12)
Le disposizioni contro le immigrazioni clandestine sanciscono che chiunque compia attività dirette a favorire l’ingresso degli stranieri in Italia, o in altri Stati, in violazione alla normativa sull’immigrazione, a scopo di trarne profitto anche indiretto, è punito con la reclusione e con una multa. Sono previste aggravanti se:
- il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- per procurare l’ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
- per procurare l ’ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante. La norma specifica altresì che non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.
8.3) ESPULSIONE (T.U.ART.13,13 BIS -REG.ART.18 E 19)
a) Che cosa è l ’espulsione?
L ’espulsione amministrativa consiste nell’ordine emesso dalla pubblica amministrazione, nei confronti dello straniero, a lasciare l’Italia.
L ’espulsione può anche essere disposta dal giudice nell’ambito di un procedimento penale.b) Quando si viene espulsi?
Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministero dell’Interno può disporre l ’espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato.
L ’espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero:L ’espulsione è disposta con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa.
- è entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto
- si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto il permesso di soggiorno entro gli 8 giorni previsti (salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore), se il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, o se è scaduto da più di 60 giorni e non è stato chiesto il rinnovo
- è soggetto, definito dalla legge, socialmente pericoloso, in quanto dedito a traffici delittuosi, o che vive con proventi di attività delittuose, o che sia indiziato per reati di associazione a delinquere di stampo mafioso ed associazioni analoghe.
Il provvedi mento è comunicato allo straniero mediante consegna a mani proprie o notificazione del provvedi mento scritto e motivato, contenente l’indicazione delle eventuali modalità d’impugnazione.
Se lo straniero non comprende l’italiano, il provvedimento deve essere accompagnato da una sin- tesi del suo contenuto nella lingua a lui comprensibile, se ciò non fosse possibile, in inglese, francese o spagnolo, secondo la preferenza indicata dall’interessato.
Nel caso che lo straniero da espellere sia sottoposto a procedimento penale, il Questore richiede il nulla-osta all’espulsione all’autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali. Il nulla osta si intende concesso qualora l’autorità giudiziaria non provveda entro 15 giorni dalla richiesta (silenzio assenso).
L ’espulsione è sempre eseguita con accompagnamento alla frontiera da parte della forza pubblica.
Quando lo straniero si è trattenuto oltre 60 giorni dopo la scadenza del permesso di soggiorno in Italia, e non ne ha chiesto il rinnovo, l’espulsione contiene l’intimazione a lasciare l’Italia entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento. Anche in questo caso, però, il Questore può disporre l’accompagnamento immediato dello straniero se il Prefetto, nel decreto di espulsione, rileva il concreto pericolo che lo stesso si sottragga all’esecuzione del provvedimento.c) Che cosa è la convalida dell’espulsione?
Nel caso di accompagnamento alla frontiera, il Questore comunica il provvedimento entro 48 ore al Tribunale in composizione monocratica per la convalida che deve avvenire entro le 48 ore successive.d) Come e dove si presenta il ricorso contro l ’espulsione?
Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento al Tribunale del luogo in cui ha sede l’autorità che ha disposto l’espulsione. Se è disposto il trattenimento nel centro di permanenza temporanea, il ricorso si presenta al Tribunale competente per la convalida di tale misura.
Il Giudice interessato accoglie o rigetta il ricorso decidendo con unico provvedimento entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso può essere presentato personalmente anche per il tramite delle rappresentanze consolari italiane. Contro la decisione del Tribunale non può essere proposto appello, si può ricorrere solo per Cassazione. Lo straniero espulso non può fare ritorno sul territorio nazionale per 10 anni senza la speciale autorizzazione del Ministero degli Interni: in caso di trasgressione è punito con l ’arresto da sei mesi ad un anno ed è nuovamente espulso con accom- pagnamento immediato.
Il Prefetto, nel decreto d espulsione, tenuto conto della complessiva condotta dello straniero nel periodo di permanenza in Italia,può indicare un periodo più breve di 10 anni, ma non inferiore a 5 anni.
Contro il decreto di espulsione, emanato dal Ministro dell’Interno, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, è ammesso ricorso al TAR del Lazio, sede di Roma.e) Chi non può essere espulso?
- i minori di età, salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi. Se si tratta di minore abbandonato è immediatamente avvisato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza. Il minore di 14 anni viene iscritto nel permesso di soggiorno del genitore o dell’affidatario regolarmente soggiornante in Italia. Al minore viene comunque rilasciato un permesso di soggiorno per minore età
- gli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalità italiana. A loro viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari
- le donne in stato di gravidanza e/o nei 6 mesi successivi alla nascita del figlio. A loro viene rilasciato un permesso di soggiorno per cure mediche. Lo stesso tipo di permesso di soggiorno viene rilasciato anche al padre del nascituro, fino al sesto mese d ’età del figlio.
- gli stranieri per i quali sono previste misure di protezione temporanea per moti vi umani tari, salvo che possa disporsi l ’allontanamento in uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga contro le persecuzioni. A loro viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari
- gli stranieri in possesso di carta di soggiorno, salvo l’espulsione sia disposta per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale o salvo il soggetto sia definito dalla legge socialmente pericoloso, in quanto dedito a traffici delittuosi, o perché vive con proventi di attività delittuose, o è indiziato per reati di associazione a delinquere di stampo mafioso ed associazioni analoghe.
8.4) TRATTENIMENTO (T.U.ART.14 -REG.ART.20,21,22 E23)a) Cos ’è e quando viene disposto?
Quando non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione, mediante accompagnamento alla frontiera, o il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, all’acquisizione di documenti di viaggio, o per l’ indisponibilità di mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino.
Nel centro gli deve essere assicurata la necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignità, nonché la libertà di corrispondenza, anche telefonica, con l ’esterno, e la libertà di colloquio con visitatori (familiari conviventi, il difensore, ministri di culto, personale della rappresentanza diplomatica o consolare, appartenenti ad enti, associazioni del volontariato e cooperative di solidarietà sociale ammessi a svolgere attività di assistenza secondo convenzioni stipulate precedentemente con la prefettura). Il questore, entro le 48 ore, trasmette copia del provvedimento al giudice, il quale, sentito l’interessato, può convalidare il provvedimento. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato entro le 48 ore successive. Il giudice della convalida è competente anche per i ricorsi avverso i provvedimenti d’espulsione.b) Quanto dura la permanenza nel centro?
La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi 30 giorni.Qualora l’accertamento dell’identità e della nazionalità, ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del Questore, può prorogare il termine di ulteriori 30 giorni.Anche prima di tale termine, il questore esegue l’espulsione o il respingimento non appena è possibile, dandone comunicazione senza ritardo al giudice.
Contro i decreti di convalida e proroga presso i suddetti centri, è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l ’esecuzione della misura. Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente residente in Italia, o per altri gravi motivi di carattere eccezionale, il giudice che procede, sentito il questore, può autorizzare lo straniero ad allontanarsi dal centro per il tempo strettamente necessario, informandone il questore che ne dispone l’accompagnamento.c) E se non è possibile trattenere lo straniero o decorrono i termini di trattenimento?
Qualora non sia possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza ovvero qualora siano decorsi i termini di permanenza, il Questore ordina allo straniero di lasciare l’Italia entro 5 giorni. In caso di inottemperanza, senza un giustificato motivo, lo straniero è punito con l ’arresto da 6 mesi ad 1 anno: in tal caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera. Se lo straniero viene nuovamente trovato in Italia è punito con la reclusione da 1 a 4 anni.8.5) ESPULSIONE A TITOLO DI MISURA DI SICUREZZA (T.U.ART.15)
Il giudice può ordinare l ’espulsione dello straniero condannato per reati di particolare gravità (artt.380 e 381 CPP), sempre che risulti socialmente pericoloso. Il Questore provvede all’esecuzione dell’espulsione subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione.
8.6) ESPULSIONE A TITOLO DI SANZIONE SOSTITUTIVA O ALTERNATIVA ALLA DETENZIONE (T.U.art.16)
a) Che cosa è la sanzione sostitutiva alla detenzione?
La sanzione sostitutiva è disposta con accompagnamento immediato alla frontiera, eseguita dal Questore,a seguito di sentenza del giudice in sostituzione della pena detentiva nei confronti di uno straniero la cui situazione abbia tutte le seguenti caratteristiche:Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all ’arresto per un tempo non superiore a due anni,ovvero a pena pecuniaria che,sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell ’articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore,nel complesso,a due anni,il giudice può ordinare che l ’esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione.
- straniero imputato che appartenga alle categorie degli stranieri che dovrebbero essere espulsi con decreto del Prefetto,
- straniero che dovrebbe essere condannato ad una pena detentiva entro il limite di 2 anni,
- non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena. (9 Art.163 Sospensione condizionale della pena
Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto,la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni,ovvero una pena pecuniaria che,sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell ’articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore,nel complesso,a tre anni.
Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che,sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell ’articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore,nel complesso,a due anni e sei mesi.
Articolo così sostituito dalla L.24 novembre 1981,n.689.)Se lo straniero rientra illegalmente prima dei prescritti 10 anni, la sanzione sostitutiva è revocata dal giudice competente
b) Che cosa è la sanzione alternativa alla detenzione?
È disposta,dal magistrato di sorveglianza, nei confronti dello straniero :Lo straniero può proporre opposizione al provvedimento di espulsione avanti al Tribunale di Sorveglianza, entro 10 giorni dalla notifica.
- identificato
- detenuto
- privo di permesso di soggiorno
- che deve scontare una pena detentiva, anche residua non superiore a 2 anni
L ’espulsione è eseguita dal Questore competente per il luogo di detenzione dello straniero.
a) Chi ne può usufruire?
Lo straniero soggetto ad
una situazione di violenza o di grave sfruttamento nei confronti del quale
possano sorgere concreti pericoli per la sua incolumità, conseguenti
al tentativo di sottrarsi a detta situazione.
b) Chi lo può richiedere?
La proposta del permesso
di soggiorno per motivi di protezione sociale è effettuata:
e) Che durata ha i l permesso
di soggiorno e quando può essere revocato?
Il permesso di soggiorno
ha la durata di 6 mesi e può essere rinnovato per un anno, o per
il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato
in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le
finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica
o,per quanto di competenza, dal servizio sociale dell ’ente locale, o comunque
accertate dal questore,in altre parole quando vengono meno le altre condizioni
che ne hanno giustificato il rilascio.
f) Esistono altri casi
in cui può essere rilasciato il permesso di soggiorno per protezione
sociale?
Il permesso di soggiorno
per motivi umanitari (protezione sociale)può essere altresì
rilasciato, all’atto delle dimissioni dell’istituto di pena,anche su proposta
del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il
tribunale per i minorenni,allo straniero che abbia terminato l ’espiazione
di una pena detentiva,inflitta per reati commessi durante la minore età,
e abbia dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza
e integrazione sociale.
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, di disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all’Unione europea.
L ’ingresso per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, avviene nell’ambito delle quote d’ingresso stabilite da decreti annuali emanati dal Presidente del Consiglio.
11.1) LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO (T.U.art.22 -Reg.art.30,31,37,41)a) Quale è la procedura per ottenere l ’ingresso per lavoro subordinato ? (T.U.art.22,commi 1 -3)
In ogni provincia è istituito, presso la prefettura - Ufficio Territoriale di Governo, uno sportello unico per l ’immigrazione, responsabile dell’intero procedimento relativo all’assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante, residente in Italia, che intende instaurare con un lavoratore straniero residente all’estero un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato deve presentare allo sportello unico per l’immigrazione della provincia di residenza, ovvero di quella in cui ha sede legale l’impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:b) Cosa deve fare lo sportello unico per l’immigrazione ? (T.U.art.22,commi 4 -6)richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero; la proposta di contratto di soggiorno con le relative condizioni,compreso l ’impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza; dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro. Se il datore di lavoro non ha una conoscenza diretta dello straniero può richiedere, presentando la documentazione relativa al contratto, l’alloggio e le spese per il rimpatrio, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste costituite presso le nostre rappresentanze diplomatiche o consolari, selezionate secondo criteri defi-consolari, selezionate secondo criteri definiti nel nuovo regolamento di attuazione.
Lo sportello unico per l’immigrazione comunica le richieste dei datori di lavoro al centro per l’impiego competente per provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l’impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito Internet o con ogni altro mezzo possibile. Decorsi 20 giorni, senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore italiano o comunitario, il centro trasmette allo sportello unico richiedente una certificazione negativa,ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Lo sportello unico, nel complessivo termine massimo di 40 giorni dalla presentazione della richiesta,anche nel caso in cui il centro per l’impiego non abbia dato riscontro nel termine dei 20 giorni, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici,quantitativi e qualitativi determinati dal decreto flussi. Lo sportello unico, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio. Entro questi sei mesi lo straniero deve fare ingresso in Italia.c) Chi provvede al rilascio del visto di ingresso per lavoro? (T.U.art.22 comma 6)
Gli uffici consolari italiani del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto d’ingresso con indicazione del codice fiscaled) Dove e quando avviene la firma del contratto di soggiorno?
Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l’immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest’ultima, trasmesso in copia all’autorità consolare competente ed al centro per l’impiego competente.e) Quali sono gli obblighi del datore di lavoro? (T.U.art.22, comma 7)
Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per l ’immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro.
Per l’accertamento e l’irrogazione della sanzione è competente il prefetto.f) E se lo straniero perde il posto di lavoro? (T.U.art.22,comma 11)
La perdita del posto di lavoro non comporta la revoca del permesso di soggiorno per il lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari. In tal caso, il lavoratore straniero titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, può essere iscritto alle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore sei mesi.g) Che cosa succede nel caso di impiego lavorativo illegale di stranieri? (T.U.art.22,comma 12)
Il datore di lavoro, che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l ’ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.11.2) TITOLI DI PRELAZIONE(T.U.art.23 )
Nell’ambito di programmi approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e realizzati anche in collaborazione con le regioni, province autonome e enti locali, organizzazioni vince autonome e enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, e di enti ed associazioni operanti nel settore dell’immigrazione da almeno tre anni, possono essere previste attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine.
Tali attività sono finalizzate:Gli stranieri che abbiano partecipato a tali attività d ’istruzione e formazione sono preferiti nei settori d ’impiego ai quali le attività si riferiscono, ai fini della chiamata per lavoro subordinato.
- all’inserimento lavorativo nei settori produttivi italiani che operano all’interno dello Stato;
- all’inserimento lavorativo nei settori produttivi italiani che operano nei Paesi di origine;
- allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi di origine.
Il nuovo regolamento di attuazione del testo unico prevederà agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito tali corsi.11.3) ISCRIZIONE NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO DEL LAVORATORE LICENZIATO,DIMESSO O INVALIDO (Reg.Art.37)
a) Lavoratore licenziato o dimesso
Quando il lavoratore straniero perde il posto di lavoro ai sensi della normativa in vigore in materia di licenziamenti collettivi, l ’impresa che lo ha assunto deve darne comunicazione alla competente Direzione Provinciale del Lavoro, entro 5 giorni dal licenziamento, per consentire il collocamento dello straniero e l ’assistenza economica a suo favore. La predetta Direzione Provinciale provvede all’iscrizione dello straniero nelle liste di collocamento, per il periodo della residua validità del per- messo di soggiorno e, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore a 6 mesi.
Alle medesime condizioni, salvo che per il lavoratore stagionale, quando il licenziamento è disposto a norma delle leggi in vigore per il licenziamento individuale, o in caso di dimissioni, il datore di lavoro ne dà comunicazione entro 5 giorni alla competente Direzione Provinciale del Lavoro, che provvede all’iscrizione dello straniero nelle liste di collocamento per il periodo della residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore a sei mesi. Quando il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la questura rinnova il permesso medesimo, previa documentata domanda dell’interessato, fino a sei mesi dalla data d’iscrizione nelle liste di collocamento.b) Lavoratore invalido o profugo
Nel caso di straniero regolarmente soggiornante per motivi di lavoro o per un motivo che consente il lavoro subordinato, che sia dichiarato invalido civile, l ’iscrizione negli elenchi separati per le singole categorie di invalidi, equivale all’iscrizione nelle liste di collocamento. Tali elenchi sono istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e comprendono anche i profughi che risultino disoccupati e che aspirino ad un ’occupazione conforme alle proprie capacità lavorative.11.4) ACCESSO AL LAVORO STAGIONALE (T.U.art.24 -Reg.art.38 )
a) Quale è la procedura per ottenere l ’ingresso per lavoro stagionale?
Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante, nonché le associazioni di categoria per conto dei loro associazioni di categoria per conto dei loro associati, che vogliono assumere stranieri residenti all’estero per lavoro stagionale devono presentare apposita richiesta nominativa allo sportello unico per l ’immigrazione della provincia di residenza.b) Cosa deve fare lo sportello unico per l ’immigrazione?
Lo sportello unico comunica immediatamente la richiesta al centro per l ’impiego competente,che verifica nel termine di cinque giorni l ’eventuale disponibilità di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire l ’impiego stagionale offerto. Lo sportello unico per l ’immigrazione, rilascia comunque l’autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza decorsi 10 giorni dalla comunicazione del centro per l ’impiego e non oltre 20 giorni dalla data di ricezione dalla richiesta del datore di lavoro.c) Quale è la validità dei permessi per lavoro stagionale?
La validità minima è di 20 giorni e quella massima di 9 mesi.11.5)LAVORO AUTONOMO (T.U.art.26 -Reg.art.39)
a) Quali sono i requisiti necessari per i nuovi ingressi in Italia per lavoro autonomo?
Lo straniero che vuole esercitare in Italia un ’attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, o costituire società di capitale o di persone, deve dimostrare:b) Quali sono i documenti necessari per i nuovi ingressi in Italia per lavoro autonomo?di disporre di adeguate risorse per l’esercizio dell’attività che intende intraprendere in Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l ’esercizio dell’attività; di essere in possesso di un ’attestazione dell’autorità competente in data non anteriore a 3 mesi, che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione o della licenza prevista per l ’esercizio dell’attività che intende svolgere.
Nei limiti delle quote d ’ingresso, può ottenere il visto di ingresso per lavoro autonomo, lo straniero che produca al consolato italiano i seguenti documenti:c) Quale autorità provvede al rilascio del visto d ’ingresso per lavoro autonomo?la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzativo necessari per lo svolgimento in Italia dell’attività autonoma prescelta; l ’attestazione circa i parametri finanziari di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse necessarie per l ’esercizio dell’attività di lavoro autonomo prescelta, o la documenta- zione sostitutiva; il nulla osta rilasciato dalla Questura; la documentazione relativa alla disponibilità in Italia di un alloggio idoneo; la documentazione relativa all’entità del reddito disponibile in Italia.
La rappresentanza diplomatica italiana rilascia:d) Quali sono i tempi per il rilascio e l’utilizzazione del visto?il visto con l ’espressa indicazione dell’attività cui lo stesso si riferisce; un certificato attestante l ’esistenza dei requisiti necessari per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
Il visto deve essere:e) Caratteristiche particolari del permesso di soggiorno per lavoro autonomoRilasciato, o negato,entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione attestante i requisiti previsti dalla legge; utilizzato entro 180 giorni dalla data di rilascio.
Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo ha la durata di 2 anni ed è rinnovabile. Nel caso di condanna dello straniero, con sentenza irrevocabile,per reati di contraffazione e commercio di oggetti falsi, il permesso di soggiorno per lavoro autonomo verrà revocato, con conseguente espulsione immediata con accompagnamento alla frontieraf) Se lo straniero è già in Italia con regolare permesso di soggiorno?
Lo straniero già in possesso di permesso di soggiorno,che non lo abiliti a svolgere attività di lavoro (ad es.turismo, cure mediche, richiesta asilo, etc.), può chiedere alla questura competente per il luogo in cui intende esercitare lavoro autonomo la conversione del permesso di soggiorno in permesso per lavoro autonomo.A tal fine, oltre alla documentazione prevista per lo straniero che richiede il visto d ’ingresso per lavoro autonomo,deve essere prodotta l ’attestazione della Direzione Provinciale del Lavoro che la richiesta rientra nell’ambito delle quote d ’ingresso per lavoro autonomo determinate annualmente.
11.6)CASI PARTICOLARI DI INGRESSO PER LAVORO (T.U.art.27 -Reg.art.40)
a) Dove viene rilasciata l ’autorizzazione al lavoro?
Per gli stranieri appartenenti ad una delle categorie sotto elencate di lavoratori, l’autorizzazione al lavoro è rilasciata, con l ’osservanza delle modalità specifiche per categoria, dalla Direzione Provinciale del Lavoro competente per il luogo in cui l’attività lavorativa dovrà effettuarsi (salvo che per i lavoratori alle lettere h ,l ,m ,n ,o ,p,e q ), su richiesta del datore di lavoro, al di fuori dei limiti qualitativi e quantitativi previsti dalle quote fisse annuali.La richiesta deve contenere:
Devono essere allegati:le complete generalità del titolare o del legale rappresentante dell’impresa, della sua denominazione e sede, o, se si tratta di lavoro a domicilio, le complete generalità del datore di lavoro committente le complete generalità del lavoratore straniero o dei lavoratori stranieri che s’intende assumere l ’impegno di assicurare allo straniero il trattamento retributivo ed assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti nazionali di lavoro di categoria o comunque applicabili la sede dell’impresa e dello stabilimento o del luogo in cui verrà prevalentemente svolta l’attività inerente al rapporto di lavoro l ’indicazione delle modalità di alloggio. Ai fini del visto d ’ingresso e della richiesta del permesso di soggiorno, l ’autorizzazione al lavoro deve essere utilizzata entro 90 giorni dal rilascio.il certificato d ’iscrizione dell’impresa alla Camera di commercio, industria e artigianato, munito della dicitura antimafia, salvo che il rapporto di lavoro non riguardi l’attività d ’impresa copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero residente all’estero, sottoposto alla sola condizione dell’effettivo rilascio del relativo permesso di soggiorno copia della documentazione prodotta dal datore di lavoro ai fini fiscali, attestante la capacità economica. b) Durata del relativo permesso di soggiorno
Eccetto per gli stranieri alla lettera f, per i quali la durata del permesso di f, per i quali la durata del permesso di f soggiorno non può essere superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per formazione debitamente certificata (rinnovabile se il corso è pluriennale), il visto d ’ingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo indicato nell’autorizzazione al lavoro o, se questa non è richiesta, per il tempo strettamente corrispondente alle documentate necessità.
Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’autorizzazione non può essere concessa per un periodo superiore a quello della durata del rapporto di lavoro e, comunque, a due anni. La proroga, se prevista, non può superare lo stesso termine. La validità dell’autorizzazione deve essere espressamente indicata nel provvedimento.Categorie e modalità specifiche:
- dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia o di uffici di rappresentanza di soci età estere che abbi ano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell’Organizzazione mondiale del commercio, o dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato dell’Unione europea: lo straniero deve essere assunto da almeno un anno prima della data del trasferimento temporane;
- lettori universitari di scambio o di madre lingua: l’autorizzazione è subordinata alla richiesta dell’Università o dell’istituto di istruzione universitaria che attesti il possesso dei requisiti professionali necessari per l’espletamento delle relative attività;
- professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un incarico accademico o un ’attività retribuita di ricerca presso università, istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia: vedi b ;
- traduttori e interpreti:la richiesta deve essere presentata direttamente dall’interessato corredandola del contratto relativo alla prestazione professionale da svolgere in Italia, oppure dal datore di lavoro in caso di assunzione in qualità di lavoratore subordinato ;
- collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all’estero,da almeno un anno,rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea residenti all’estero,che si trasferiscono in Italia,per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico: deve essere acquisito il contratto di lavoro autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare. L’autorizzazione non può essere rilasciata a favore dei collaboratori familiari di cittadini stranieri non appartenenti ad uno Stato membro dell’Unione europea;
- persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrino nell’ambito del lavoro subordinato: l ’autorizzazione al lavoro è rilasciata esclusivamente per la durata del periodo di addestramento dichiarata dal datore di lavoro,che non può superare il biennio.Durante tale periodo di addestramento,il lavoratore interessato può svolgere le prestazioni di lavoro subordinato mediante un rapporto di tirocinio;
- lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente, a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l’Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati: l ’autorizzazione al lavoro può essere richiesta solo da organizzazione o impresa, italiana o straniera, operante nel territorio dello Stato, con proprie sedi, rappresentanze o filiali, e può riguardare soltanto prestazioni qualificate di lavoro subordinato, per un numero limitato di lavoratori ;
- lavoratori marittimi componenti l ’equipaggio delle navi con bandiera italiana e dipendenti da società straniere appaltatrici dell’armatore, chiamati all’imbarco su navi italiane da crociera: si osservano le specifiche disposizioni di legge che disciplinano la materia e non è necessaria l’autorizzazione al lavoro. I relativi visti d ’ingresso sono rilasciati dalle rappresentanze diplo-matiche o consolari italiane entro termini abbreviati e con procedure semplificate definite con le istruzioni del Ministero degli affari esteri. Essi consentono la permanenza a bordo della nave anche quando la stessa naviga nelle acque territoriali o staziona in un porto nazionale. In caso di sbarco, si osservano le disposizioni in vigore per il rilascio del permesso di soggiorno. Restano ferme le disposizioni in vigore per il rilascio di visti di transito ;
- lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all’estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall’estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare in Italia determinate prestazioni oggetto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all’estero, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 1655 del codice civile, della legge 23.10.60, n.1369, e delle norme internazionali e comunitarie: accordi bilaterali con Stati non appartenenti all’Unione europea possono prevedere l ’impiego in Italia,con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato,alle dipendenze di datori di lavoro italiani o stranieri operanti in Italia, di gruppi di lavoratori, per la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi per un tempo non superiore a 2 anni ,al termine dei quali i lavoratori stranieri hanno l’obbligo di rientrare nel Paese di provenienza. In tali casi l ’autorizzazione al lavoro, il visto d’ingresso ed il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo strettamente necessario alla durata del rapporto di lavoro connesso alla realizzazione dell’opera o alla prestazione del servizio;
- lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all’estero: l ’autorizzazione al lavoro è rilasciata dall’Ufficio speciale di collocamento dei lavoratori dello spettacolo di Roma e sue sezioni di Milano e Napoli e dall’Ufficio di collocamento per lo spettacolo di Palermo, per un periodo non superiore a 6 mesi,salvo prosecuzione del rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro ;
- personale artistico e tecnico per spettacoli lirici,teatrali,concertistici o di balletto: vedi l ;
- ballerini,artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento: vedi l ;
- artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell’ambito di manifestazioni culturali o folcloristi - che: vedi l ;
- stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23.03.81, n.91: l ’autorizzazione al lavoro è sostituita dalla dichiarazione nominativa di assenso del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, sulla richiesta della società destinataria delle prestazioni sportive;
- giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, o di emittenti radiofoniche o televisive straniere e giornalisti occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia: l ’autorizzazione al lavoro non è richiesta ;
- persone che, secondo l e norme di accordi internazionali in vigore per l’Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell’ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate "alla pari ": l ’autorizzazione al lavoro è rilasciata nell’ambito, anche numerico, degli accordi internazionali in vigore, per un periodo non superiore ad un anno, salvo diversa indicazione degli accordi medesimi. Se si tratta di persone collocate "alla pari "al di fuori di programmi di scambio di giovani o di mobilità di giovani, l ’autorizzazione al lavoro non può avere durata superiore a 3 mesi. Nel caso di stranieri che giungano in Italia con un visto per vacanze-lavoro, nel quadro di accordi internazionali in vigore per l ’Italia, l ’autorizzazione al lavoro può essere rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro successivamente all’ingresso dello straniero nel territorio dello Stato,a richiesta del datore di lavoro, per un periodo complessivo non superiore a 6 mesi e per non più di 3 mesi con lo stesso datore di lavoro .
r bis)infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private.Con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), sentiti i Ministri dell’Interno e del Lavoro e delle Politiche Sociali, è determinato il limite massimo annuale d ’ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività spor-tiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali.
Tale ripartizione è effettuata dal C.O.N.I., con delibera da sottoporre all’approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili.
L’autorizzazione al lavoro per gli stranieri alle lettere a ,b ,c e d e la dichiarazione di assenso del C.O.N.I.(lettera p ), è richiesta anche quando si tratta di prestazioni di lavoro autonomo.c) Si possono rinnovare o convertire i permessi di soggiorno?
L’autorizzazione al lavoro,il visto d’ingresso ed il permesso di soggiorno per le suddette categorie di lavoratori stranieri, non possono essere rinnovati, ad eccezione dei provvedimenti relativi agli stranieri alla lettera f , e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, non possono essere utilizzati per un diverso rapporto di lavoro.
Questi permessi di soggiorno non possono essere convertiti, salvo quelli per formazione che, durante il periodo di addestramento, possono essere convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro.
Il diritto a mantenere o a riacquistare l ’unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è riconosciuto, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per asilo, per studio o per motivi religiosi.
In tutti i procedimenti amministrativi
o giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all’unità
familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione,
con carattere di priorità, il superiore interesse del fanciullo,
conformemente a quanto previsto dall’art.3, comma 1, della Convenzione
sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989.
12.1) RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE (T.U.art.29 -Reg.art.6)a) Per chi si può richiedere?
b) Dove e come si richiede?per il coniuge non legalmente separato; per i figli minorenni a carico, anche di un solo coniuge o nati fuori del matrimoni o, non coniugati o legalmente separati a condizione che l ’altro coniuge, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; per i figli maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale; per i genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza; per i genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute; è consentito l ’ingresso per ricongiungimento al figlio minore, regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri,entro un anno dall’ingresso in Italia, il possesso dei requisiti (disponibilità di alloggio e di reddito) previsti per il ricongiungimento familiare; è consentito l ’ingresso al seguito di cittadino italiano o comunitario dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento familiare
La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare deve essere presentata, con la prescritta documentazione, compresa quella attestante i rapporti di parentela, coniugio e la minore età,autenticata dall’autorità consolare italiana,allo sportello unico per l ’immigrazione presso la prefettura - Ufficio Territoriale di Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento.
L’ufficio, verificata, anche mediante accertamenti presso la questura competente, l ’esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta entro 90 giorni dalla presentazione della domanda. In mancanza del provvedimento dello sportello unico, trascorsi 90 giorni dalla presentazione della domanda di nulla osta , il familiare del richiedente interessato al ricongiungimento può ottenere il visto di ingresso per ricongiungimento familiare da parte della rappresentanza diplomatico-consolare italiana all’estero, previa esibizione della copia degli atti contrassegnati dallo sportello unico per l’immigrazione, da cui risulti la data della presentazione della domanda e della relativa documentazione. Le autorità consolari rilasciano il visto d ’ingresso per ricongiungimento familiare alla presentazione del nulla-osta.12.2) PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI (T.U.art.30)
a) A chi viene rilasciato?
b) Che cosa consente il permesso di soggiorno per motivi familiari?allo straniero che fa ingresso in Italia con un visto per ricongiungimento familiare, o con visto d’ingresso al seguito del proprio familiare, quando sussistono i requisiti per il ricongiungimento familiare agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con un cittadino italiano o di uno Stato appartenente all’Unione europea, o con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con un cittadino italiano o appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea residente in Italia, o con straniero regolarmente soggiornante in Italia.In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare.Qualora detto cittadino sia un rifugiato, si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato dalla potestà geni- toriale secondo la legge italiana c) Che durata ha?l ’accesso ai servizi assistenziali l ’iscrizione ai corsi di studio o di formazione professionale l ’iscrizione nelle liste di collocamento lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi d’età per lo svolgimento di attività di lavoro
Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento, ed è rinnovabile insieme a quest’ultimo. Allo straniero che effettua il ricongiungimento con cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o con straniero titolare di carta di soggiorno, è rilasciata una carta di soggiorno.d) Che cosa succede in caso di morte del familiare,separazione o scioglimento del matrimonio?
In questi casi, o per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del 18 ° anno d ’età, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi d’età per lo svolgimento di attività di lavoro.e) Può essere revocato il permesso di soggiorno per motivi familiari a seguito di matrimonio ?
Il permesso di soggiorno rilasciato a seguito di matrimonio, celebrato in Italia con cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, è immediatamente revocato qualora si a accertato che al matrimonio non è seguita l’effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole.f) E in caso di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare o di diniego del permesso per motivi familiari?
In questi casi o contro gli altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare, l’interessato può presentare ricorso al Tribunale ordinario del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito l ’interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il giudice che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta.Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa.12.3) DISPOSIZIONI A FAVORE DEI MINORI (T.U.art.31)
a) Fino a quale età il minore è iscritto sul permesso di soggiorno dei genitori?
Il figlio minore dello straniero, con questi convivente e regolarmente soggiornante, è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del 14 ° anno di età e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive, o la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive.
Sempre fino al 14 ° anno di età, il minore che risulti affidato (ai sensi dell’art. 4 della legge 4.05.1983,n.184), è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale è affidato e segue la condizione giuridica di quest’ultimo,se più favorevole. L ’assenza occasionale e temporanea dall’Italia non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo dell’iscrizione.b) Dopo i 14 anni?
Al compimento del 14 °anno di età,al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta soggiorno del genitore o dell’affidatario, è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari, valido fino al compimento della maggiore età, o una carta di soggiorno.Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l ’ingresso o la permanenza di un familiare, per un periodo determinato, anche in deroga alle disposizioni della legge sull’immigrazione. L ’autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio, o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.
12.4) MINORI:DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ (T.U.art.32 e 33)
a) Che cosa succede al compimento della maggiore età?
Al compimento del 18 ° anno di età allo straniero che aveva ricevuto un permesso di soggiorno per motivi familiari o che era stato destinatario di provvedimenti di affidamento legale è rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per esigenze sanitarie o di cura o per motivi di studio o di accesso al lavoro.b) E se il minore straniero non è accompagnato dai genitori?
Per i minori stranieri non accompagnati, le condizioni necessarie per ottenere il permesso di soggiorno al raggiungimento della maggiore età sono:c) Quali sono le competenze del Comitato per i minori stranieri?è necessari o che il Comitato per i Minori non abbia già disposto un rimpatrio assistito e che i minori siano stati ammessi per un peri odo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato. l ’ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore età del minore straniero: - che l ’interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni; - che ha seguito il progetto per non meno di due anni; - che ha la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di studio; - ovvero svolge attività lavorativa retribuita a norma di legge; - ovvero è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato; Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai minori diventati maggiorenni è sottratto dalle quote annuali d ’ingresso disposte con il decreto flussi.
Il Comitato opera al fine prioritario di tutelare i diritti dei minori presenti non accompagnati e dei minori accolti, in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20/11/1989, ratificata dal governo italiano e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n.176.d) Che cosa è il rimpatrio assistito del minore straniero?
Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato è adottato dal Comitato per i minori stranieri. Nel caso risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un procedimento giurisdizionale, l’autorità giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali.
Il rimpatrio deve svolgersi in condizioni tali da assicurare costantemente il rispetto dei diritti garantiti al minore dalle convenzioni internazionali,dalla legge e dai provvedimenti dell’autorità giudiziaria, e tali da assicurare il rispetto e l ’integrità delle condizioni psicologiche del minore, fino al riaffidamento alla famiglia o alle autorità responsabili. Il Comitato dispone il rimpatrio assistito del minore non accompagnato, assicurando che questi sia stato previamente sentito anche dagli enti interessati all’accoglienza, nel corso della procedura.
13.1) STRANIERI ISCRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (T.U.art.34 -Reg.art.42)a) Chi ha l ’obbligo di iscriversi al S.S.N.?
b) E gli altri?gli stranieri titolari di permesso di soggiorno che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato, autonomo o siano iscritti alle liste di collocamento gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno, per lavoro subordinato,per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione,per affidamento, per acquisto della cittadinanza l ’assistenza sanitaria spetta anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti.Ai minori figli di stranieri iscritti al S.S.N. è assicurato comunque fin dalla nascita il medesimo tratta- mento dei minori iscritti. c) Dove ci si iscrive?chi non rientra fra le suddette categorie deve assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio italiano,o mediante iscrizione al S.S.N.valida anche per i familiari a carico. Per l ’iscrizione al S.S.N., il costo è pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell‘anno precedente in Italia e all’estero. L’ammontare del contributo non può essere inferiore al contributo minimo previsto dalle normative vigenti. gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio o perché collocati "alla pari "si iscrivono volontariamente al S.S.N.con una spesa di 219,49. Per lo studente, la spesa corrisponde a 149,77. Per questi stranieri il contributo non è valido per i familiari a carico anche lo straniero che abbia richiesto un permesso di soggiorno di durata superi ore a tre mesi può chiedere l’iscrizione volontaria al S.S.N.
Presso la A.S.L.del territorio in cui lo straniero ha residenza ovvero, in assenza di essa, del territorio in cui ha effettiva dimora. Per luogo d’effettiva dimora si intende quello indicato nel permesso di soggiorno. Entro i 15 giorni dal trasferimento il cittadino straniero deve comunicare la variazione del proprio domicilio abituale alla questura competente per territorio. La dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro d’accoglienza.d) Che validità ha l’iscrizione?
La A.S.L.assicura al cittadino straniero iscritto lo stesso trattamento previsto per il cittadino italiano. Sono assicurate anche l’assistenza riabilitativa e protesica.l’iscrizione è valida per tutta la durata del permesso di soggiorno può essere rinnovata anche presentando alla A.S.L.la documentazione comprovante la richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno in caso di mancato rinnovo, di revoca o annullamento del permesso di soggiorno, o d’espulsione, comunicati alla A.S.L., l’iscrizione cessa salvo che l’interessato esibisca la documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti.
13.2) CITTADINI STRANIERI NON ISCRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (T.U.art.35 -Reg.art.43)
a) Se hanno regolare permesso di soggiorno:
Le prestazioni sanitarie di elezione sono garantite dietro pagamento delle relative tariffe regionali.Quelle ambulatoriali o ospedaliere urgenti o comunque essenziali, o continuative, per malattia o infortunio ed i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva, sono assicurate in forma gratuita, se si tratta di soggetti privi delle risorse economiche sufficienti.b) Se non hanno regolare permesso di soggiorno:
Nei presidi sanitari pubblici o privati accreditati, le prestazioni sanitarie ambulatoriali o ospedaliere urgenti o comunque essenziali, o continuative, per malattia o infortunio ed i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva, sono assicurate informa gratuita, se si tratta di soggetti privi delle risorse economiche sufficienti.Questo non implica alcuna segnalazione all ’autorità competente, fatta eccezione nel caso di referto medico obbligatorio.c) Quali sono le prestazioni garantite?
d) Che cosa è l’STP??la tutela sociale della gravidanza e della maternità a parità di trattamento con le cittadine italiane la tutela della salute del minore le vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni gli interventi di profilassi internazionale la profilassi, la diagnosi e la cura di malattie infettive.
È la sigla che indica che il cittadino straniero è temporaneamente presente sul territorio dello Stato. La prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti degli stranieri senza permesso di soggiorno sono effettuate utilizzando un codice regionale a sigla STP, il codice ISTAT identifica- tivo della struttura sanitaria pubblica che lo rilascia, e un numero progressivo attribuito al momento del rilascio. Il codice è riconosciuto su tutto il territorio nazionale ed identifica l’assistito per tutte le prestazioni garantite.Questo codice viene utilizzato per le prescrizioni su ricettario regionale, anche di farmaci erogabili da parte delle farmacie convenzionate. La comunicazione al Ministero dell ’In- terno per il rimborso delle spese, da parte degli enti sanitari, è effettuata in forma anoni ma, medi ante il codice regionale STP, l’indicazione della diagnosi, del tipo di prestazione erogata e della somma di cui si chiede il rimborso. Non comporta quindi alcuna segnalazione.e) Come si dimostra lo stato d ’indigenza?
Lo stato d’indigenza può essere attestato attraverso autodichiarazione presentata all’ente sanitario erogante.f) Chi deve garantire il funzionamento di queste normative?
Le regioni.
Esse devono individuare le modalità opportune per garantire che le cure essenziali econtinuative previste vengano erogate nell’ambito delle strutture della medicina del territorio e nei presidi sanitari, pubbl ici e privati accreditati, strutturati in forma poliambulatoriale o ospedaliera, eventualmente in collaborazione con organismi di volontariato aventi esperienza specifica.
13.3) INGRESSO E SOGGIORNO PER CURE MEDICHE (T.U.art.36 -Reg.art.44)
a) Dove e come va chiesto il visto d ’ingresso?
Il cittadino che intende effettuare cure mediche in Italia deve richiedere il visto d ’ingresso ed il relativo permesso di soggiorno alle rappresentanze consolari italiane all’estero ed alla questura. Documentazione necessaria:b) Il trasferimento per cure mediche nell’ambito di programmi umanitari:dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta, pubblica o privata accreditata, che indichi il tipo di cura, la data d’inizio e la durata presumibile della stessa attestazione dell’avvenuto deposito, a favore della struttura prescelta, di una somma cauzionale (30%del costo complessivo) sulla base del costo presumibile delle prestazioni richieste documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per l’integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori della struttura sanitaria documentazione comprovante l a disponibilità di risorse sufficienti per il viaggio di rimpatrio per l’assistito e per l’eventuale accompagnatore la domanda di rilascio del visto o di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno può essere presentata anche da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse.
Il trasferimento può essere autorizzato dal Ministero della Sanità d’intesa con il Ministero degli Esteri. Le regioni, autorizzano le AA.SS.LL e le aziende ospedaliere ad erogare prestazioni che rientrino in programmi assistenziali approvati dalle regioni stesse, per alta specializzazione a favore di:cittadini provenienti da paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all’assistenza sanitaria cittadini di paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o d’altra natura, gli accordi eventualmente esistenti con il S.S.N. per l’assistenza sanitaria.
14.1)ISCRIZIONE SCOLASTICA (T.U.art.38 -Reg.art.45)I minori stranieri presenti sul territori o nazionale hanno diritto all’istruzione indipendentemente dalla loro regolarità, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. L’iscrizione può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico.
I minori stranieri sono soggetti all’obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L’iscrizione nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani e ai minori stranieri si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, d’accesso ai servizi educativi e di partecipazione alla vita della comunità scolastica. Se privi di documentazione anagrafica o in possesso di documentazione irregolare o incompleta, sono iscritti con riserva e questo non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull’identità dichiarata dell’alunno, il titolo viene rilasciato all’interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell’iscrizione.
Per l’iscrizione degli alunni stranieri alla scuola dell’obbligo si applicano anche le disposizioni in materia di vaccini obbligatori, salvo le deroghe disposte per attestazione di esonero rilasciata dal medico dell’A.S.L..a) In quale classe vengono iscritti?
Quelli soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa.Va tenuto conto:Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Se necessario, attraverso intese con l’ente locale, l’istituzione scolastica si avvale dell’opera di mediatori culturali qualificati.dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza, che può determinare l’iscrizione ad una classe diversa da quella corrispondente all’età anagrafica dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno del corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno
14.2) ACCESSO ALL’UNIVERSITÀ (T.U.art.39 -Reg.art.46,47 e 48)
Entro il 31 dicembre di ogni anno, gli atenei stabiliscono il numero dei posti da destinare al l’immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di studio universitari, per l’anno accademico successivo.
L’ammissione è comunque subordinata a verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie ed al superamento delle prove di ammissione.a) Dove e come si richiede il visto d’ingresso per studio?
Il visto di ingresso va chiesto alle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel paese di appartenenza e territorialmente competenti per il luogo di residenza dello straniero.Nell a domanda lo straniero deve indicare
Deve inoltre allegarele proprie generalità complete e quelle degli eventuali familiari al seguito gli estremi del passaporto o di altro documento di viaggi o riconosciuto equivalente il luogo dove è diretto il motivo e la durata del soggiorno b) Come e quando si può rinnovare il permesso di soggiorno?il passaporto o altro documento di viaggio riconosciuto equivalente la documentazione concernente la finalità del viaggio le condizioni di alloggio la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del viaggio e del soggiorno. Sono compresi l e borse di studio, i prestiti d’onore ed i servizi abitativi forniti da pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici o privati italiani, o per i quali le amministrazioni stesse o gli altri soggetti attestino che saranno forniti allo studente straniero. Associazioni professionali e sindacali, enti e associazioni del volontariato operanti nel settore dell’immigrazione da almeno tre anni possono prestare la garanzia se sussistono le condizioni patrimoniali e organizzative previste dal regolamento (art.52 e seguenti) la dichiarazione sulla validità locale dei titoli di scuola secondaria stranieri, rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.Tale dichiarazione deve fornire anche informazioni sulla scala di valori e sul sistema di valutazioni locali cui fa riferimento il voto o il giudizio annotato sul titolo di studio. c) E per gli stranieri già residenti in Italia?sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato allo studente che abbi a superato una sola verifica di profitto. non possono essere comunque rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio. può essere ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca, per la durata complessiva del corso, rinnovabile per un anno.
È consentito l’accesso ai corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico e umanitario, per motivi religiosi ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia o se conseguito all’estero, equipollente, nonché agli stranieri, ovunque residenti, titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all’estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali e soddisfino le condizioni generali richieste per l’ingresso per studio.d) Servizi e interventi per il diritto allo studio
Gli studenti stranieri accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani, a servizi e interventi per il diritto allo studio, compresi gli interventi destinati alla generalità degli studenti, quali le borse di studio, i prestiti d’onore ed i servizi abitativi. La condizione economica e patrimoniale dello studente è certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Laddove esistano particolari difficoltà a rilasciare la documentazione richiesta da parte della locale Ambasciata italiana, essa è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia. Le regioni possono consentire l’accesso gratuito al servizio ristorazione agli studenti stranieri in condizioni, opportunamente documentate, di particolare disagio economico.
14.3) ATTIVITÀ PROFESSIONALI (T.U.art.37 -Reg.art.47 e 49)
Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all’esercizio delle professioni, è consentita, in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge 6.03.98, n.40, l ’iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso di professioni sprovviste di albi, l ’iscrizione in elenchi speciali da istituire presso i Ministeri competenti. L’iscrizione ai predetti albi o elenchi è condizione necessaria per l ’esercizio delle professioni anche con rapporto di lavoro subordinato. In questo caso è garantita la parità di trattamento retributivo e previdenziale con i cittadini italiani.
Non possono usufruire della deroga i cittadini stranieri che siano stati ammessi in soprannumero ai corsi di diploma, di laurea o di specializzazione, salvo autorizzazione del Governo dello Stato di appartenenza.a) Riconoscimento dei titoli abilitanti all’esercizio delle professioni
I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che intendono iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali istituiti presso le amministrazioni competenti, nell’ambito delle quote definite dai decreti annuali del Presidente del Consiglio, se in possesso di un titolo abilitante all’esercizio di una professione, conseguito in un Paese non appartenente all’Unione europea, possono richiederne il riconoscimento ai fini dell’esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti, delle professioni corrispondenti.b) Come e dove si fa riconoscere un titolo?
Secondo le disposizioni del decreti legislativi 27.01.92,n.115,art.12,e 2.05.94, n.319,art.14,la domanda di riconoscimento deve essere presentata al Ministero competente,corredata della documentazione prevista dallo stesso decreto legislativo. La domanda deve indicare la professione o le professioni in relazione alle quali il riconoscimento è richiesto. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, il Ministero accerta la completezza della documentazione esibita,comunicando all’interessato le eventuali necessarie integrazioni. Sul riconoscimento provvede il Ministero competente con decreto da emettersi nel termine di 4 mesi dalla presentazione della domanda o della sua integrazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
14.4) RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL ’ESTERO (T.U.art.39 -Reg.art.48)
La competenza in materia di riconoscimento dei titoli di accesso all’istruzione superiore, dei periodi di studio e dei titoli accademici ai fini della prosecuzione degli studi di qualunque livello, è attribuita alle università ed agli istituti di istruzione universitari, i quali la esercitano nell’ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia e le convenzioni internazionali. Le suddette istituzioni si pronunciano sulle richieste di riconoscimento entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda. Nel caso in cui si rappresentino esigenze istruttorie, il termine è sospeso fino al compimento, entro i 30 giorni successivi, degli atti supplementari. Contro i l provvedi mento di rigetto della domanda, o se è decorso il termine previsto, senza che sia stato adottato alcun provvedimento, il richiedente può presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato. Può altresì, entro il termine previsto per quest’ultimo (180giorni), presentare istanza al Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, che nei successivi 20 giorni, se la ritiene motivata, può invitare l ’università a riesaminare la domanda, dandone contestuale comunicazione all’interessato. L’università si pronuncia entro i successivi 60 giorni. Nel caso di rigetto, o in assenza, nei termini rispettivamente previsti, dell’invito di riesame da parte del Ministero o della pronuncia dell’università, è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Vedi la normativa di riferimento:
http://www.stranieriinitalia.com/briguglio/immigrazione-e-asilo/2003/novembre/normativa-ricon-titoli.html14.5)DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE (T.U.art.37 -Reg.art.50)
Presso il Ministero della sanità sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti le professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio professionale, pubblicati annualmente, insieme agli elenchi degli stranieri che hanno ottenuto il riconoscimento dei titoli per l’esercizio di una professione sanitaria. Per l’iscrizione e la cancellazione dagli elenchi speciali si osservano le disposizioni, riguardanti gli albi professionali, contenute nel Capo I del DPR 5.04.50,n.221, e successive modificazioni ed integrazioni.
a) Come funziona l’iscrizione?
L ’iscrizione negli albi professionali e quella negli elenchi speciali sono disposte, previo accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, con modalità stabilite dal Ministero della sanità. All’accertamento provvedono, prima dell’iscrizione,gli ordini e collegi professionali ed il Ministero della sanità, con oneri a carico dell’interessato. Con le stesse procedure il Ministero della sanità provvede altresì, ai fini dell’ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, al riconoscimento di titoli accademici, di studio e di formazione professionale, complementari di titoli abilitanti all’esercizio di una professione o arte sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all’Unione europea.b) Dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie
La dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all’estero, nonché l’ammissione ai corrispondenti esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, sono disposte, previo accertamento del rispetto delle quote previste per ciascuna categoria, dai decreti annuali del Presidente del Consiglio. A tal fine deve essere acquisito il preventivo parere del Ministero della sanità. Il parere negativo non consente l’iscrizione agli albi professionali o agli elenchi speciali per l’esercizio delle relative professioni sul territorio nazionale o dei Paesi dell ’Unione europea.
Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni Regione o dagli enti locali per agevolare l’accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.
16) ASSISTENZA SOCIALE (T.U.art.41)
Gli stranieri titolari di carta di soggiorno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse e quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.
Costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente,comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l ’ascendenza o l ’origine nazionale o etnica, leconvinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l ’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l ’esercizio, in condizioni di parità,dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, econo-mico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.
a) Chi compie un atto
di discriminazione?
In ogni caso compie un atto
discriminatorio:
Come e dove si presenta l ’istanza?