Regolamento
di organizzazione e di funzionamento dello Sportello Unico per le Attività
Produttive (SUAP)
(approvato con Delibera
n. 936/737del 9/10/01)
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Oggetto
- Il presente regolamento, nell'ambito della disciplina sull'ordinamento generale
degli uffici e dei servizi, di cui costituisce parte integrante, definisce
i criteri organizzativi ed i metodi di gestione operativa dello "Sportello
Unico per le Attività Produttive", secondo quanto previsto dal D. Lgs.
31 marzo 1998, n. 112 (titolo II, capo IV) e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n.
447 e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 2 – Definizioni
- Ai fini del presente regolamento:
- per SUAP s’intende lo Sportello Unico per le Attività
Produttive ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (titolo II, capo IV)
ed al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 come modificato dal D.P.R. 7 dicembre
2000, n. 440;
- per responsabile dell’ufficio SUAP s’intende il
dirigente responsabile della struttura presso la quale è istituito
lo Sportello Unico per le Attività Produttive ovvero di altro dirigente
della stessa struttura individuato ai sensi di quanto previsto dallo Statuto
e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune.
- per responsabile del procedimento s’intende il
responsabile unico del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio
del provvedimento finale.
- per referente del Suap in altri uffici comunali si intende
il dipendente individuato come responsabile delle fasi procedimentali di competenza
di una Direzione ma ricomprese nello Sportello Unico
per referente del Suap presso Amministrazioni terze si intende
il dipendente da ciascuna individuato come responsabile dei procedimenti di
loro competenza ricompresi nel Suap
- per provvedimento unico s’intende il provvedimento
conclusivo del procedimento che rappresenta, a tutti gli effetti, titolo unico
per la realizzazione dell’intervento richiesto dall’interessato ai sensi del
D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (titolo II, capo IV) e del D.P.R. 20 ottobre
1998, n. 447 come modificato dal D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440;
Articolo 3 – Ambito di applicazione
- Il SUAP è competente al rilascio del provvedimento unico per la localizzazione,
realizzazione, ristrutturazione, riconversione, ampliamento, cessazione, riattivazione
di impianti produttivi destinati ad attività nel settore artigianale,
industriale, commerciale, turistico-ricettivo, delle attività agricole,
dei pubblici esercizi e dei servizi nonché per eseguire opere interne
ai fabbricati adibiti ad uso d’impresa.Per le attività commerciali
resta salvo quanto disposto dal D.Lgs 31 Marzo 1998, n° 114.
- Al fine di non aggravare i procedimenti amministrativi, le domande dirette
al rilascio da parte dell’Amministrazione comunale di un solo e separato atto
autorizzatorio o di assenso seguono gli ordinari e autonomi procedimenti e
non sono ricomprese nella procedura di competenza del Suap.
- Per gli impianti a struttura semplice di cui all'art. 6 - comma 6, D.P.R.
n. 447/98, si fa rinvio alla normativa regionale di riferimento.
- Nei casi di intervento di cui ai commi precedenti sono fatte salve le vigenti
norme che consentono l’inizio dell’attività previa semplice comunicazione
ovvero denuncia di inizio attività.
Articolo 4 – Finalità
- Lo Sportello Unico per le attività produttive persegue le finalità
di:
- amministrativo, per la gestione del procedimento unico nonché per
l’individuazione e segnalazione delle necessità di semplificazione
dei procedimenti nelle attività dello Sportello Unico;
- informativo, per l’assistenza e l’orientamento all’imprese ed all’utenza
in generale con particolare riferimento agli aspetti amministrativi, all’assetto
territoriale (piani urbanistici, vincoli ambientali, artistici ed architettonici,
norme regionali e provinciali, ecc.), alle opportunità del territorio
(finanziamenti ed agevolazioni finanziarie e tributarie a livello comunitario,
nazionale, regionale e locale);
Articolo 5 – Istituzione
- L’ufficio SUAP è istituito presso la Direzione Sviluppo Economico.
Articolo 6 - Attribuzioni del Responsabile dell’ufficio SUAP
- Al responsabile dell’ufficio SUAP compete il rilascio del provvedimento
conclusivo unico.
- Il responsabile dell’Ufficio SUAP, ai sensi della legge n. 241/90 e successive
modifiche ed integrazioni nonché del Regolamento in materia di termini
e di responsabile del procedimento amministrativo, individua, per le procedure
relative ai vari interventi facenti capo allo sportello unico, il responsabile
del procedimento di cui all’art. 2.
- Al responsabile dell’ufficio SUAP spettano altresì tutti i compiti
previsti dall’art. 12 del regolamento comunale in materia di termini e di
responsabile del procedimento amministrativo.
Articolo 7 – Attribuzioni del responsabile del procedimento
- Ferme restando le responsabilità dei singoli referenti del SUAP in
altri uffici comunali o presso le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento
conclusivo, il responsabile del procedimento, individuato ai sensi dell’articolo
precedente, sovrintende e coordina le attività necessarie al funzionamento
dello stesso ed in particolare:
- coordina gli atti istruttori ed i pareri tecnici delle altre amministrazioni
e degli altri uffici comunali, di volta in volta coinvolti nel procedimento
unico, interpellando direttamente, se necessario, i singoli referenti dei
procedimenti coinvolti;
- sollecita gli uffici e le amministrazioni in caso di ritardi o di inadempimenti;
- provvede in caso di ulteriore inadempimento o ritardo alla messa in mora
del responsabile segnalandolo ai competenti uffici delle amministrazioni coinvolte;
- indice espressamente, ai sensi del D.P.R. 447/98 come modificato dal D.P.R.
7 dicembre 2000, n. 440, anche prescindendo dalle richieste dell’impresa nonché
ai fini del rilascio dei pareri preventivi, la conferenza dei servizi;
- cura che siano effettuate le audizioni con le imprese, coinvolgendo, se
necessario, le amministrazioni di volta in volta interessate;
- cura che siano effettuate le comunicazioni agli interessati.
- Il responsabile del procedimento deve inoltre porre particolare cura affinché
l'attività del SUAP sia sempre improntata ai seguenti principi:
- massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
- puntuale rispetto dei termini;
- rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
- divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della
semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non
strettamente necessari;
- standardizzazione della modulistica e delle procedure;
Articolo 8 – Rapporti tra il SUAP e gli altri uffici comunali
- Gli uffici comunali coinvolti nel procedimento assicurano per gli adempimenti
di loro competenza il pieno rispetto dei termini individuati secondo le modalità
di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 16 dando, se necessario, priorità alle
pratiche istruite all’interno dell’ufficio SUAP.
Articolo 9 – Organizzazione del SUAP
- Il SUAP è strutturato secondo i criteri del regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi.
Al fine di assicurare il più rapido ed efficace funzionamento del SUAP
nonché il miglior svolgimento delle procedure di competenza del SUAP
stesso, sono adottati, nel rispetto della normativa in materia e dei criteri
risultanti dal presente regolamento, i necessari atti di organizzazione da parte
del responsabile dell'ufficio SUAP.
Articolo 10 - Dotazioni tecnologiche e accesso all'archivio informatico
- Il SUAP sarà dotato di un sistema informatico che garantisce l'accesso
gratuito a chiunque desideri monitorare l'iter della sua pratica o informazioni
circa agevolazioni e incentivi a sostegno degli investimenti, opportunità
localizzative e rilocalizzative, attività di promozione delle imprese.
A tale scopo i programmi informatici devono garantire
le seguenti funzioni:
- il collegamento in rete con gli archivi comunali informatizzati;
- un data base pubblico, organizzato per schede di procedimento, con la
descrizione operativa di tutti gli adempimenti richiesti alle imprese in
tema di insediamenti produttivi;
- la gestione automatica dei procedimenti del SUAP, che abbia quali requisiti
minimi: l’indicazione del numero di pratica, della tipologia e della data
di avvio del procedimento, dei dati identificativi del richiedente; uno
schema riassuntivo dell’intero iter procedurale e dello stato d’avanzamento
della pratica;
- la realizzazione di un archivio informatico di tutte le domande presentate;
- la creazione di una banca dati, in forma anonima, dei quesiti e delle
risposte relative ai diversi procedimenti;
- una banca dati delle opportunità territoriali, con illustrazione
delle possibilità di insediamenti produttivi e delle agevolazioni
finanziarie e fiscali presenti sul territorio comunale.
- L'accesso alle informazioni pubbliche e' garantito a chiunque vi abbia interesse tramite la rete civica.
Le informazioni pubbliche concernono principalmente:
- gli adempimenti previsti dai procedimenti per gli insediamenti produttivi;
- le domande di autorizzazioni presentate, con relativo stato d'avanzamento
dell'iter procedurale o esito finale dello stesso;
- la raccolta dei quesiti e delle risposte relative ai diversi procedimenti;
- le opportunità territoriali, finanziarie e fiscali esistenti.
A tale scopo, deve essere curata e aggiornata, in collaborazione con la Provincia,
una raccolta di leggi, regolamenti, circolari, giurisprudenza, risoluzione
di quesiti, bandi, schemi di domande e quant'altro necessario per una completa
attività informativa.
Articolo 11 - Formazione e aggiornamento
- L'Amministrazione Comunale programma ed attua in proprio, anche tramite
corsi esterni, la formazione e l'addestramento professionale del personale
addetto al SUAP.
Analogamente deve essere curato il successivo, costante e periodico, aggiornamento.
CAPO II - PROCEDIMENTI
Articolo 12 - Tipologie
- I procedimenti all’interno del SUAP possono assumere la forma del procedimento
semplificato (ai sensi del capo II - artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 447/98 e successive
modifiche ed integrazioni.), del procedimento mediante autocertificazione
(ai sensi del capo III - artt. 6, 7 e 8 del D.P.R. n. 447/98 e successive
modifiche ed integrazioni).
- L'iter procedurale si sviluppa secondo la disciplina di cui al D.P.R. n.
447/98 come modificato dal D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.
Articolo 13 - Procedimento semplificato
- Salve le vigenti norme per le quali è esclusa l’attivazione di un
procedimento mediante autocertificazione (in materia di valutazione di compatibilità
e di impatto ambientale per gli impianti nei quali siano utilizzati materiali
nucleari, per gli impianti di produzione di materiale d'armamento, per i depositi
costieri, per gli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli
minerali e deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti,
nonché nei casi di procedimento di valutazione di impatto ambientale
di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate
sostanze pericolose e di prevenzione e riduzione dell'inquinamento), ovvero
quando il richiedente non intenda avvalersi del medesimo procedimento, si
applica quanto previsto nel presente articolo.
- Nel caso di progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale
si applica quanto previsto nel DPR 447/1998 e successive modifiche ed integrazioni.
- Se, entro i termini previsti, uno degli uffici o delle amministrazioni coinvolte
si pronuncia negativamente sulla richiesta di parere o di consenso comunque
denominato, la pronuncia è trasmessa dalla struttura al richiedente
entro tre giorni e il procedimento si intende concluso.
La pronuncia negativa deve essere adeguatamente motivata, come ogni atto conclusivo
di un procedimento, e deve rendere possibile al richiedente una compiuta valutazione
ai fini di quanto previsto dai commi successivi.
- In tale caso il richiedente, entro venti giorni dalla comunicazione negativa,
può chiedere alla struttura di convocare una conferenza di servizi
al fine di definire ed eventualmente concordare quali siano le condizioni
per ottenere il superamento della pronuncia negativa.
- Nella richiesta di cui al comma precedente, da compilarsi su apposita modulistica
disponibile sul sito del SUAP, ovvero presso lo Sportello Unico, devono essere
indicati i seguenti dati:
- dati dell'interessato e dell'impresa;
- gli estremi della domanda rigettata;
- le argomentazioni in base alle quali si ritiene superabile la pronuncia
negativa;
- gli atti che si ritengono emanabili ai fini del punto precedente;
- l'eventuale proposta di accordo integrativo o sostitutivo ai sensi dell'art.
11 della legge 241/1990;
- le date nelle quali l'imprenditore preferisce venga svolta la conferenza
dei servizi.
Le indicazioni di cui ai precedenti punti c), d) e), f) non vincolano in alcun
modo le scelte della struttura e delle altre amministrazioni coinvolte.
- Decorsi inutilmente i termini previsti per il rilascio dei pareri, entro
i successivi cinque giorni, il Responsabile convoca una conferenza di servizi
che si svolge ai sensi dell'articolo 14, e seguenti, della legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
- La convocazione della conferenza è resa pubblica mediante immissione
nelle pagine del sito ed alla stessa possono partecipare, anche presentando
memorie e documenti, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati,
individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti
in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione
del progetto dell'impianto produttivo. I partecipanti alla riunione possono
essere assistiti o rappresentati da tecnici ed esperti di loro fiducia.
- La conferenza dei servizi, alla quale possono essere invitate anche le Amministrazioni
e gli uffici che non hanno espresso parere sfavorevole o che non hanno partecipato
al procedimento, non si svolge nel caso in cui gli uffici interessati abbiano
trasmesso nel termine previsto il proprio parere favorevole sulla base della
proposta di modificazione presentata dall’interessato.
- Degli intervenuti, della documentazione prodotta e degli interventi in sede
di conferenza dei servizi è dato conto nel verbale e/o nell'atto finale.
- I responsabili delle Direzioni o Uffici comunali convocati per la conferenza
devono garantire la partecipazione alla stessa di personale abilitato ad esprimere
definitivamente il parere o l’atto di assenso di competenza.
- La conferenza fissa il termine entro cui pervenire alla decisione.
- Il procedimento si conclude in ogni caso nel termine indicato dal DPR 447/1998
e successive modifiche ed integrazioni.
- Il Responsabile, con la comunicazione di convocazione della conferenza dei
servizi, può indicare un calendario di lavori e di scadenze, anche
per quanto attiene alla presentazione, da parte dell’interessato, della eventuale
documentazione integrativa necessaria.
- La conferenza dei servizi procede all'istruttoria del progetto ai fini della
formazione di un verbale che tiene luogo delle autorizzazioni, dei nulla osta
e dei pareri tecnici, previsti dalle norme vigenti o comunque ritenuti necessari.
- Il verbale recante le determinazioni assunte dalla conferenza di servizi,
che si pronuncia anche sulle osservazioni presentate dai soggetti intervenuti,
tiene luogo del provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento e
viene immediatamente notificato o comunicato, a cura dello Sportello Unico,
al richiedente e/o ai tecnici ed esperti intervenuti in sua vece.
- Decorsi inutilmente i termini, per le opere da sottoporre a valutazione
di impatto ambientale, e comunque nei casi disciplinati dall'articolo 14,
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede ai sensi della legge
7 agosto 1990, n. 241.
- Ai sensi degli artt. 14 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificata
dalla legge 340/2000, il Responsabile può, contestualmente alla richiesta
di parere, convocare la conferenza dei servizi in una data comunque non inferiore
a 15 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Art. 14 - Procedimento mediante autocertificazione
- Il procedimento amministrativo ha inizio presso la competente struttura
con la presentazione, da parte dell'interessato, di un'unica domanda predisposta
su modulistica conforme a quella resa disponibile sul sito, ovvero presso
lo Sportello Unico.
- La domanda deve contenere:
- dati anagrafici dell'interessato;
- dati della ditta/società;
- dati del tecnico incaricato;
- sottoscrizione dell'interessato e/o del tecnico incaricato;
- dichiarazioni (antimafia, autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive
dell'atto di notorietà ecc..) previste dalle vigenti disposizioni
normative al fine dell'inizio dell'attività richiesta;
- documentazione (planimetrie, relazioni tecniche, allegati ecc…) richieste
dalle vigenti disposizioni in relazione alla domanda;
- ove necessario, anche la richiesta della concessione edilizia;
- autocertificazioni, attestanti la conformità dei progetti alle
singole prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia urbanistica,
della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale,
redatte da professionisti abilitati o da società di professionisti
e sottoscritte dai medesimi, unitamente al legale rappresentante dell'impresa.
- L'autocertificazione non può riguardare:
- procedimento di valutazione di impatto ambientale;
- le procedure relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose;
- le procedure relative al controllo e alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento;
- le altre materie per le quali non è consentita dalle vigenti disposizioni
normative la autocertificazione, nonché le ipotesi per le quali la
normativa comunitaria prevede la necessità di una apposita autorizzazione.
- A seguito della presentazione della domanda la struttura dà inizio
all’eventuale procedimento per il rilascio della concessione edilizia.
- Ferma restando la necessità della acquisizione della autorizzazione
nelle materie per cui non e' consentita l'autocertificazione, nel caso di
impianti a struttura semplice, individuati secondo i criteri stabiliti dalla
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 248 del 21/9/1999 e successive modificazioni,
la realizzazione del progetto si intende autorizzata se la struttura, entro
quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda di cui all'articolo precedente,
non comunica il proprio motivato dissenso ovvero non convoca l'impresa per
l'audizione.
- La realizzazione dell'opera è comunque subordinata al rilascio della
concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa vigente.
- Decorsi inutilmente i termini per il formarsi del silenzio-assenso, la realizzazione
del progetto si intende autorizzata in conformità alle autocertificazioni
prodotte, nonché alle prescrizioni contenute nei titoli autorizzatori,
ove necessari, previamente acquisiti.
- L'impresa è tenuta a comunicare alla struttura l'inizio dei lavori
per la realizzazione dell'impianto.
Articolo 15 – Fase antecedente l’avvio del procedimento
- Il SUAP, su richiesta degli interessati, si pronuncia sulla conformità,
allo stato degli atti in possesso del SUAP, di progetti preliminari con i
vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica
entro novanta giorni, ai sensi dell’art. 3 comma 3 del D.P.R. 447/98 come
modificato dal D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.
- Può essere indetto a cura del responsabile del procedimento un incontro
pre-istruttorio con tutti i referenti interni ed esterni all’amministrazione
comunale, al fine di chiarire, anche alla presenza dell’interessato, gli adempimenti
previsti dal procedimento, le eventuali problematiche emerse nella fase precedente
all’avvio del procedimento.
- In entrambi i casi i risultati delle attività pre-istruttorie non
pregiudicano in alcun modo la definizione dell’eventuale successivo procedimento
amministrativo.
Articolo 16 – Procedimento Unico
- I procedimenti disciplinati dal presente regolamento iniziano con la presentazione
della domanda unica utilizzando l’apposita modulistica distribuita dal Suap
o reperibile in rete, direttamente dall'interessato o da parte di persona
o associazione di sua fiducia, anche mediante posta, fax o e-mail, compatibilmente
con le tecnologie a disposizione e nel rispetto della vigente normativa in
materia di istanze alla Pubblica Amministrazione. Alla stessa sono allegati
i modelli di domanda, comunicazione o denuncia di inizio attività nonché
la relativa documentazione prevista per l’attivazione dei vari sub-procedimenti.
La domanda, in regola con le norme sull’imposta di bollo e con gli altri adempimenti
connessi al pagamento di tasse e/o contributi e le altre disposizioni in materia
di diritti di istruttoria e/o di segreteria, è presentata in triplice
copia ( salva la produzione di un numero superiore di copie previste dalla
vigente normativa in relazione a specifici procedimenti) direttamente allo
Sportello Unico completa delle dichiarazioni e della documentazione prescritta.
- La domanda, immediatamente protocollata dall'ufficio, è immessa nell'archivio
informatico. Fino alla costituzione dell’apposito archivio informatico, l’archiviazione
avverrà in forma cartacea e con supporto informatico comunque finalizzato
a rendere conoscibili a chiunque ne abbia interesse lo stato di avanzamento
dell’iter procedurale o dell’esito finale delle domande di autorizzazione
presentate.
- Da tale data decorre il termine per la conclusione del procedimento, che
dovrà essere comunicato dall'ufficio al richiedente.
- Il SUAP effettua immediatamente un esame formale inerente la completezza
e la coerenza della documentazione e delle certificazioni presentate che ha
i seguenti esiti:
- Ove la domanda sia priva di elementi essenziali, eventualmente anche nella
documentazione da allegare, o non siano individuabili i procedimenti amministrativi
attivati l'ufficio comunica all’interessato la interruzione dei termini
fino alla regolare integrazione della stessa; il termine del procedimento
decorre in tali casi ex novo.
- in caso di esito positivo dell’esame, l'ufficio invia entro 5 giorni lavorativi
copia dell'istanza corredata dalle specifiche documentazioni agli uffici
ed amministrazioni competenti per la relativa istruttoria, invitandoli a
far pervenire gli atti di consenso, ovvero i pareri negativi, entro i termini
previsti dalla normativa e dal protocollo d’intesa vigente. Per gli uffici
interni all’amministrazione saranno predisposti congiuntamente specifici
verbali di regolamentazione delle procedure al fine di contemperare le diverse
esigenze organizzative e la necessità di rispettare i tempi stabiliti
dalla normativa vigente.
- Gli uffici competenti per l'istruttoria, qualora riscontrino una carenza
nella documentazione, non rilevata nel corso dell’istruttoria formale effettuata
dal SUAP, la segnalano a quest’ultimo entro 20 giorni dalla data di ricezione
della documentazione di cui sopra.
- Il SUAP provvede entro 3 giorni a richiedere specifica integrazione anche
tramite telefax; in tal caso i termini del procedimento sono sospesi dalla
data di invio della richiesta sino alla presentazione della documentazione
integrativa.
- Ove occorrano chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali
o al rispetto delle normative amministrative e tecniche di settore o qualora
il progetto si riveli di particolare complessità ovvero si rendano
necessarie modifiche al progetto o il Comune intenda proporre una diversa
localizzazione dell'impianto, nell'ambito delle aree individuate ai sensi
dell'articolo 2 del DPR 447/1998, il responsabile del procedimento può
convocare il soggetto richiedente in conferenza dei servizi istruttoria, per
una audizione in contraddittorio di cui viene redatto apposito verbale.
- Qualora, al termine dell'audizione, sia raggiunto un accordo sulle caratteristiche
dell'impianto, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
il relativo verbale vincola le parti secondo quanto previsto dall'art. 6 del
Decreto.
- La data di efficacia del provvedimento unico sarà indicata di volta
in volta nella parte dispositiva del provvedimento stesso, tenuto conto del
coordinamento dei tempi previsti dalle discipline di settore degli endo-procedimenti.
- Sono fatte salve le norme in materia di diritto alla privacy, alla privativa
industriale e quelle che limitano il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Articolo 17 - Collaudo
- Il responsabile unico del procedimento fissa la data del collaudo, chiedendo
preventivamente la disponibilità dei tecnici operanti presso le altre
Direzioni e Uffici.
- Le Direzioni e Uffici si impegnano a garantire la partecipazione dei propri
tecnici ai collaudi, se esplicitamente richiesta dal responsabile unico del
procedimento.
Articolo 18 - Controllo sulle dichiarazioni inizio attività ed
autocertificazioni
- Gli uffici competenti per materia provvedono ad effettuare i controlli ritenuti
necessari sulle autocertificazioni, sulle comunicazioni inizio attività
secondo criteri prefissati in via generale in base alle caratteristiche delle
singole fattispecie di atto ed al relativo contenuto. Ciascuna Direzione o
ciascun Ente provvede a stabilire le modalità e l’entità di
tali controlli.
- Quando l'istruttoria comprende l'acquisizione di autocertificazioni prodotte
dall'interessato o da altri soggetti in sua vece, la falsità delle
stesse, oltre a comportare responsabilità penali personali, rappresenta
causa ostativa al rilascio del provvedimento finale, ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445.
Articolo 19 - Tariffe
- I servizi resi dallo Sportello Unico sono soggetti al pagamento di spese
o diritti determinati ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari
e disciplinati dall' art. 10 del D.P.R. 447/98 come modificato dal D.P.R.
7 dicembre 2000, n. 440.
Articolo 20 - Pubblicità del regolamento
- Al presente regolamento deve essere assicurata ampia pubblicità.
- Copia dello stesso deve inoltre essere sempre tenuta a disposizione del
pubblico, anche per via telematica, affinché chiunque ne possa prendere
visione o estrarre copia.
Articolo 21 - Rinvio alle norme generali
- Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio
alla normativa vigente in materia di Sportello Unico per le Attività'
Produttive, alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni,
alle Leggi 127/97 e 191/98, al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 nonché al Regolamento comunale sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi.
Articolo 22 – Norma transitoria
- Il Suap si attiva secondo i criteri di gradualità parallelamente
all’attivazione e allo sviluppo di un apposito programma informatico.
Sono oggetto della prima fase di avvio dello Suap i procedimenti autorizzatori
per le attività produttive già collocati presso il servizio di
polizia amministrativa-attività produttive della Direzione Sviluppo Economico.
La giunta approva all’unanimità, e sempre all’unanimità dichiara
immediatamente eseguibile il presente provvedimento
Pagina a cura di Laura Achenza
Data di verifica/aggiornamento: 07-01-2002