IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la Legge Regionale 17.05.1999 n.28, recante "Norme sulla disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998" e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento Regionale 26.07.1999 n.4 di attuazione della L.R. n.28/1999 e le Direttive per la programmazione urbanistica commerciale di cui alla L.R. n.28/1999 approvate con Deliberazioni del Consiglio Regionale n.137 del 25.05.1999 e n.233 del 26.07.1999;
PREMESSO che:
-il Comune è tenuto, ai sensi dell’art.6 della Legge Regionale n.28 cit. e delle relative direttive cit., a verificare i propri strumenti di pianificazione urbanistica al fine di accertarne il loro eventuale adeguamento agli indirizzi generali ed ai criteri di programmazione regionale di cui all’art.6 della stessa Legge regionale;
-il Piano di settore del Commercio, ai sensi dell’art.38.2 del vigente P.R.G,. ha lo scopo di localizzare l'insediamento delle attività commerciali in aree idonee a far sì che siano rispettati i principi e gli obiettivi disposti nella legislazione nazionale e regionale e le previsioni del PRG vigente;
-il P.R.G. contiene previsioni specifiche per gli insediamenti commerciali che si sostanziano:
-nelle possibilità di apertura di esercizi commerciali in edifici esistenti
-nella possibilità di insediare nuovi esercizi commerciali nelle zone C
-nella indicazione delle sottozone D3, terziarie e commerciali esistenti
-nella indicazione delle sottozone D4, terziarie e commerciali di nuovo impianto
-nella previsione della distribuzione di carburante nelle zone D3 e D4;
-nelle indicazioni normative specifiche del P.R.G. così composte:
- art.17.3 , relativo agli Edifici di classe 0 nelle zone "A", che possono essere destinati esclusivamente a funzioni compatibili con le tipologie e il carattere originario
- art.18.3, relativo agli Edifici di classe 1 nelle zone "A", che possono essere destinati esclusivamente a funzioni compatibili con le tipologie e il carattere originario
- art.26.6, relativo alle aree a verde privato e di pertinenza, in cui è ammesso lo svolgimento di attività commerciali solo quale estensione di analoghe attività che abbiano sede nell’edificio del quale l’area costituisce pertinenza, compatibilmente con le caratteristiche ambientali e vegetazionali
- art.27, relativo all’elenco dei Negozi di interesse storico, artistico e documentario, in cui non è ammessa la modificazione degli arredi, delle vetrine e delle mostre ed è ammessa la modificazione della destinazione d’uso purchè compatibile con arrredi, vetrine e mostre con l’eccezione dei locali utilizzati da artigianato artistico tradizionale nel perimetro dei viali e delle antiche mura
- art.28, relativo alle zone "B", che sono destinate prevalentemente alla residenza ed ai relativi servizi primari e in cui destinazioni compatibili con la residenza sono ammissibili solo a seguito dell’approvazione dei piani di settore
- art.35.5, relativo alle sottozone C1, di nuovo impianto, in cui sono ammesse la residenza, tutte le destinazioni compatibili con la residenza, ivi comprese le attrezzature commerciali (nel rispetto del Piano del Commercio), le attività direzionali ed amministrative pubbliche e private, le attività alberghiere ed i pubblici esercizi, le attività artigianali e di servizio alla produzione, le attività industriali non inquinanti e/o moleste
- art.36.5, relativo alle sottozone C2, di ristrutturazione urbanistica, in cui le volumetrie devono essere riservate alla funzione residenziale ed ai servizi primari ad essa connessi
- art.37.2, relativo alle sottozone C3, di recupero in corso di attuazione; in cui , limitatamente al Complesso delle Murate, si precisa che esso è soggetto a progetto edilizio unitario ed è destinato ad accogliere attrezzature di interesse urbano-territoriale, residenze speciali, servizi socio-sanitari ed attrezzature sportive, ricreative e culturali, attività commerciali di base ed artigianali di servizio etc
- art.38.2 relativo alle zone "D", in cui le attrezzature commerciali dovranno rispettare le disposizioni del Piano di settore relativo
- art.38.3, per la parte relativa alle sottozone D3 e D4, in cui sono ammesse, fra l’altro, attività commerciali, depositi e relativi servizi e attività artigianali di servizio
- art.41.1 e 41.2 relativo ad aree destinate ad attività terziarie e commerciali che, in quanto già urbanizzate non comportano la necessità di intervento mediante P.U.E. ma si attuano per intervento edilizio diretto salvo che per interventi di ristrutturazione urbanistica U2 e di nuova edificazione a seguito di demolizione di edifici esistenti, previa approvazione di apposito P.U.E.;
- art.42 relativo alle sottozone D4 terziarie e commerciali di nuovo impianto ove il PRG si attua mediante P.U.E. secondo le indicazioni riportate nelle planimetrie del P.R.G.;
- art.42 bis punto 4 relativo agli impianti di distribuzione di carburanti in alcune tipologie si prevede la possibilità di annesse attività commerciali (zona 3);
- art.44.4 relativo alle strutture per lo spettacolo ricadenti in sottozona C1, C2 e D4 nel cui ambito e’ ammesso l’esercizio di attività commerciale al dettaglio, che possono essere consentite, previa esplicita deroga, nelle sale cinematografiche dismesse;
- art.53.4 lett. f) relativo ai parcheggi di interesse generale dove sono ammissibili servizi complementari (attività commerciali);
- art.56.3 relativo alla sottozona G2 – aree per attrezzature civili di interesse comune ove e’ ammissibile la realizzazione di attrezzature commerciali al minimo per una superficie non superiore del 25% a quella complessiva di un eventuale centro civico unitario;
PRESO ATTO che il PRG, al cui interno sono contenute le linee di sviluppo e di distribuzione sul territorio urbano delle attività commerciali, è completato, quale strumento di pianificazione:
-dal Piano della distribuzione delle Funzioni strategiche, adottato quale piano attuativo (ex art.69 L.R.n.39/1994) con delibera del C.C. n.45/99 nel quale si prevede, fra le funzioni strategiche oggetto della pianificazione urbanistica, uno specifico raggruppamento (indicato con l’acronimo COMM), opportunamente distribuito nel quadro degli ambiti territoriali di riferimento (caposaldi e nodi);
-da Piani attuativi alcuni dei quali comprendono già previsioni funzionali di natura commerciale; ovvero previsioni che possono svilupparsi operativamente tramite l'insediamento di attività commerciali;
CONSIDERATO quindi come sia necessario, in attuazione di quanto sopra previsto dall’art.6 della L.R. n.28/99 cit.:
- la specificazione di tali previsioni funzionali in modo da individuare, nell’ambito dei Piani Attuativi dotati di specifiche e compatibili previsioni:
- la potenziale inseribilità delle Medie Strutture di vendita fatto salvo il rispetto delle condizioni, dei parametri e dei requisiti stabiliti dalla legge regionale e dalle relative Direttive;
- la eventuale inseribilità delle Grandi Strutture di vendita e le eventuali precisazioni di quantità e di superficie, fatto salvo il rispetto delle condizioni, dei parametri, delle procedure e dei requisiti stabiliti dalla legge regionale e dalle relative Direttive
- la verifica degli strumenti urbanistici che, ai sensi delle Direttive per la programmazione urbanistica commerciale della Regione cit., deve contenere:
- la attuazione dei criteri generali della programmazione urbanistica commerciale (art.2), con particolare riferimento al necessario riequilibrio funzionale, agli effetti sull'ambiente urbano, sui tempi e sugli orari, alla integrazione e riqualificazione socio-economica-territoriale dei tessuti urbani esistenti;
- l’introduzione di rapporti congrui sia con la distribuzione attuale delle attività che rispetto ad un quadro complessivo ed equilibrato riferito all'intera aggregazione urbana effettiva, contribuendo, cioè, alla formazione di una rete di poli fra loro funzionalmente integrati (art.4 comma III) mediante integrazioni intermodali di trasporto che facilitino l’ accessibilità per merci e persone (art.4 comma III lett. a)) e specificamente orientate a ridurre la mobilità impropriamente indotta e le esigenze di mobilità della città di Firenze (art.4 comma III, lett. d) ed e));
- la attuazione dei criteri relativi alla localizzazione delle aree idonee da destinare alle diverse tipologie commerciali all'interno degli insediamenti (art. 3), concretizzabile, nel caso specifico, principalmente:
- nel riequilibrio funzionale del "centro storico" e dei borghi storici
- nel privilegiare la tutela e lo sviluppo degli esercizi di vicinato
- nel privilegiare le strutture di carattere rionale che hanno un’utenza di carattere prevalentemente pedonale;
- nella valorizzazione o introduzione di "nuove centralità urbane" di PRG anche tramite Programmi Integrati per la rivitalizzazione della rete distributiva nella garanzia dell'accessibilità e dell'adeguamento dei parcheggi e dei servizi di trasporto con particolare riferimento a raccordi con la viabilità pubblica capaci di garantire la massima accessibilità (art.5 II comma) ed a spazi per parcheggi per la sosta stanziale e per la sosta di relazione in quantità adeguata;
- nella localizzazione delle aree totalmente e parzialmente pedonali;-nella individuazione dei parcheggi di cui al Piano Pluriennale dei Parcheggi e delle ulteriori quote per la sosta di relazione, differenziate per le diverse tipologie di vendita; nel riordino del traffico veicolare e del complesso dei servizi di trasporto pubblico;
- l’adeguamento agli obiettivi fondamentali consistenti nella garanzia di una misurata ed organica distribuzione spaziale delle funzioni commerciali (verificata globalmente e in relazione al piano delle funzioni ed, ove possibile, al piano di indirizzo e regolazione degli orari), nella creazione di luoghi centrali di aggregazione anche nei tessuti diversi dal centro storico, nella opportuna valorizzazione di porzioni di tessuto urbano, storico e non, che sono da considerare "caposaldi" di funzioni aggreganti ovvero che risultano essere anche poli di attrazione turistica da dotare di servizi idonei;
- l'adeguamento all'obiettivo della tutela dei caratteri storici degli insediamenti e della salvaguardia del tessuto edilizio ed urbanistico esistente, unitamente all'introduzione della garanzia che le tipologie di attività siano qualitativamente rapportate ai caratteri storici, architettonici e urbanistici esistenti o da evidenziare o ripristinare;
- l’adeguamento normativo relativo alla compatibilità degli esercizi con gli ambienti storici, alla realizzazione dei raccordi viari, ai parcheggi, alle barriere architettoniche ed all'arredo urbano;
RITENUTO OPPORTUNO prevedere per le motivazioni indicate nella relazione allegato a) che gli atti urbanistici attuativi o ad essi assimilabili assunti dall’Amministrazione, esauriscano la previsione di localizzazione di nuovi insediamenti di Medie Strutture di vendita e di Grandi Strutture di vendita nel complesso del territorio comunale (cfr. all. E), salve quelle che potranno essere ulteriormente previste nell’ambito dei Programmi Integrati per la Rivitalizzazione della rete distributiva e salva la previsione, tramite successiva variante al PRG vigente, di una Media Struttura di vendita a servizio del nucleo urbano del Galluzzo, nonché eventuali strutture collegate alla realizzazione dei progetti di cui agli artt, 37 bis e seguenti della legge 109/94;
Preso atto altresì che per la zona di S. Lorenzo a Greve dove il P.R.G. prevede già zona commerciale (D4), a seguito dell’approvazione del PRU fuori ambito di cui alla D.C.C. n. 2224 del 23.12.98 si procedeva alla predisposizione di un atto di pianificazione per adeguare le previsioni di PRG rispetto ai contenuti della suddetta delibera e nel rispetto delle specifiche prescrizioni poste dal Consiglio alla lett. B punto 3 della delibera
RITENUTO INOLTRE OPPORTUNO, al fine di favorire processi di qualificazione del tessuto urbano e commerciale esistente:
- consentire insediamenti di Medie Strutture di Vendita di carattere rionale derivanti dall’ampliamento degli esercizi di vicinato esistenti, per lo stesso settore merceologico, ad esclusione del settore alimentare, fino al limite massimo di 500 mq., purchè ciò avvenga all’interno di edifici preesistenti alla data di entrata in vigore del presente piano ed a condizione che siano verificati gli standard di parcheggi e verde alberato previsti dalla normativa urbanistico-commerciale di cui all’allegato c) e che l’intervento sia ammissibile ai sensi dei vigenti strumenti urbanistici;
- prevedere una specifica disciplina relativa agli esercizi di vicinato nelle porzioni spiccatamente di carattere commerciale del centro storico e dei centri storici minori (cfr. allegato C Disciplina di urbanistica commerciale art.1) nonché una specifica disciplina relativa ai Programmi Integrati di Rivitalizzazione (PIR) (vedi allegato C Disciplina di urbanistica commerciale art.2);
DATO ATTO:
- che il presente provvedimento, ferme restando le previsioni degli strumenti urbanistici (generali e attuativi) vigenti, si configura quale Piano di Settore del Commercio previsto dagli artt. 38/2 e 69 delle Norme di Attuazione del PRG vigente, nonché dall’Atto di indirizzo per i piani di settore approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 663/99 e, pertanto, non costituisce variante agli stessi;
- che con separato e contemporaneo provvedimento viene adeguato il regolamento di polizia municipale ai sensi dell’art. 6, comma 5, del D.Lgl. n. 114/1998 e dell’art. 6, comma 1; della legge regionale n. 28/1999;
RITENUTO per le motivazioni sopra esposte, di prevedere nel piano di settore la disciplina relativa:
- alla tutela commerciale del centro storico e dei centri storici minori, individuando, come da planimetria allegata (all. D), il territorio urbano di riferimento che è sottoposto alla normativa di cui all’allegato C Disciplina di urbanistica commerciale art.1;
- ai programmi integrati per la rivitalizzazione della rete distributiva, da progettare ed attuare in ciascuno degli ambiti elencati e rappresentati nella allegata planimetria (allegato D) che sono sottoposti alla normativa di cui all’allegato C) Disciplina di urbanistica commerciale art.2;
- ai centri commerciali così come disposto dall’art.4 comma I lett .g) del D.lgs. n.114/98 cit.;
CONSIDERATI ALTRESI':
- il vigente Piano Regolatore Generale, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n.385/1997 e con Delib. CC di presa d’atto n.141 del 9.02.1998 (Burt 25.02.1998)
- i vigenti strumenti urbanistici attuativi ovvero strumenti e progetti a questi assimilabili al solo fine della pianificazione di settore del commercio;
- il Piano Urbano del Traffico approvato con Delib. CC n.155/1986;
- il Piano Urbano dei Parcheggi approvato con Delib.CC 5693/1989;
- l'Atto di Indirizzo del Consiglio Comunale sulle funzioni della città, integrativo del PRG come da prescrizione della Regione, approvato con Delib.CC n.633/1998;
- il Piano delle Funzioni strategiche , redatto ai sensi della Legge Regionale n.39/1994, adottato con Delib.CC n.45/1999;
- il Piano di indirizzo e regolazione degli orari di cui alla L.R. n.38/1998, è in corso di sperimentazione preliminare come da nota dell’Ufficio del Sindaco (allegato F)
Esperita la concertazione e sentite le Organizzazioni di categoria del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del commercio e le associazioni dei consumatori e ritenuto opportuno stabilire la istituzione di un apposito tavolo di concertazione con gli stessi soggetti ai fini dell'attuazione delle previsioni insediative previste nell’elaborato e) della presente delibera, nonchè per l’esame di eventuali successive varianti della stessa;
Preso atto del parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art.53 della L. n.142/1990 e successive modificazioni e integrazioni;
DELIBERA
- ai sensi dell’art.6 (Obblighi dei Comuni) della Legge Regionale 17 maggio 1999 n.28 e successive modifiche ed integrazioni (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114);
- ai sensi dell’art.1 (Disposizioni generali), comma quarto, delle Direttive per la programmazione urbanistica commerciale di cui alla legge regionale 17 maggio 1999 n.28;
- ai sensi dell’art.38.2 delle N.T.A. del vigente P.R.G.;
e per i motivi espressi in narrativa:
- di dare atto che i vigenti strumenti urbanistici, generali e attuativi, sono già adeguati agli indirizzi generali ed ai criteri di programmazione urbanistica commerciale, stabiliti dalla Legge regionale richiamata e dalle relative Direttive, in quanto contengono gli indirizzi concernenti la localizzazione delle aree da destinare alle Medie e Grandi Strutture di vendita;
- di approvare il Piano di settore del Commercio su aree private in sede fissa, costituito dai seguenti elaborati: