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La Nazione, 29 novembre 2000

Stricnina ai cani, condannato

E' il presidente dell'azienda agraria dell'Università. "Sentenza storica"



Lo hanno condannato. Franco Pucci, presidente dell'Azienda di Montepaldi, dell'Università di Firenze, per il tribunale è colpevole di aver ucciso due cani con i bocconi avvelenati. La sentenza del giudice, Erminia Bagnoli, è stata salutata da un'ovazione lì, nella piccola aula dell'ex pretura, in piazza San Martino. Le associazioni ambientaliste dichiarano di aver vinto. E' la prima volta, dicono, che un tribunale "fa giustizia contro chi uccide gli animali".
Franco Pucci dovrà pagare un milione di multa. Più un milione ai due proprietari dei cani morti e altri soldi alle associazioni ambientaliste che si sono costituite parte civile. Più, naturalmente, le spese processuali e gli onorari, abbastanza consistenti, degli avvocati avversari e, ovviamente, dei propri.
E c'è dell'altro: la sentenza non è appellabile. Pucci potrà solo ricorrere in Cassazione. Con tempi non brevi e altre spese.
Pucci, secondo l'accusa, non voleva i cani vicino all'allevamento della selvaggina. Per questo, sempre secondo il capo d'imputazione, avrebbe deciso di eliminarli coi "bocconi". A incastrarlo sarebbero stati vari indizi. Ma soprattutto i circa 50 grammi di stricnina trovati nell'Azienda agricola di Montepaldi, a San Casciano, sede del centro di ripopolamento e cattura. La stricnina era in un armadietto a disposizione del Pucci.
Poi tante voci contro di lui. E anche la testimonianza, nell'udienza del 19 ottobre, di Candida Bing e di sua figlia, Anna Calamai. Che giurarono di aver visto Pucci, all'alba di un mattino d'estate dell'86 o dell'87, uccidere un cane con una fucilata.
Il pm Massimo Bonfiglio aveva chiesto una condanna a tre mesi, sostenendo che il caso poteva essere paragonato a un processo indiziario per omicidio, in cui erano chiari sia il movente, sia l'arma del delitto.
Contro il Pucci anche i proprietari dei cani morti, sostenuti dalle associazioni ambientaliste riunite in coordinamento, che si erano costituite parte civile: Ama, Amici della Terra, Lam, Legambiente, Una, Unione amici del cane e del gatto, Verdi, Ambiente e società, Wwf.
Gli avvocati di Pucci hanno sostenuto che non c'erano elementi sufficienti per condannarlo. Anche perché si era scatenata una "dubbia caccia al mostro", mirata "ad avere un colpevole a ogni costo".
Ma gli avvocati delle parti civili (circonstanziate le arringhe di Francesco Bevacqua, Massimiliano Manzo, Eraldo Stefani) hanno insistito sugli indizi. E alla fine hanno detto che "il valore della sentenza è assoluto e senza precedenti perché per la prima volta in Italia, viene riconosciuta la responsabilità penale di un imputato per la morte di animali con bocconi avvelenati".

di Sandro Bennucci

 

 

 

La Repubblica, 29/11/00

Bocconi avvelenati, arriva la prima condanna

Il presidente della zona di ripopolamento dell’azienda di Montepaldi imputato per la morte di due cani

COLPEVOLE dell’uccisione di due cani, un pastore tedesco e un doberman. Colpevole della tentata uccisione di un Siberian Husky. Colpevole di aver gettato nei boschi polpette avvelenate. Si è chiuso con una condanna il processo contro Franco Pucci, 65 anni, di San Casciano Val di Pesa, presidente della zona di ripopolamento e cattura dell’azienda di Montepaldi, incaricato dall’università di Firenze dell’allevamento dei fagiani e del controllo dei daini. Quando il giudice Erminia Bagnoli ha letto la sentenza nella piccola aula del tribunale è esplosa la gioia degli ambientalisti che non hanno perduto una sola udienza. E’ la prima sentenza di condanna in un processo per i bocconi avvelenati, che ogni anno fanno strage di cani e di gatti (108 i decessi nel ‘99 in provincia di Firenze, 112 nei primi 9 mesi del 2000).
In apertura di udienza gli avvocati Santarlasci e Mariani, i difensori di Pucci, avevano sottolineato il rischio — di fronte al dramma dei cani avvelenati — di scambiare meri sospetti per indizi e di andare a caccia di un colpevole ad ogni costo, di un untore. Ma il giudice ha ritenuto che gli indizi e le testimonianze raccolte contro Franco Pucci fossero sufficienti per ritenerlo responsabile della crudele pratica delle polpette avvelenate.
Pucci è stato condannato ad un milione di multa, al risarcimento dei danni nei confronti dei proprietari dei cani uccisi, della Provincia di Firenze e di tutte le associazioni ambientaliste che si erano costituite parte civile con gli avvocati Bevacqua, Baglini, Stefani, Manzo, (Lega antivivisezionista, Unione Natura e Animali, Amici della Terra, Wwf Toscana, Legambiente, Verdi ambiente e società, Amici del cane e del gatto, Amici del mondo animale), nonchè al pagamento delle spese processuali (oltre venti milioni). Il giudice ha disposto inoltre la trasmissione degli atti all’autorità amministrativi per l’irrogazione delle sanzioni per la detenzione non autorizzata di stricnina, di cui ha ordinato la confisca e la distruzione. La stricnina (50 grammi di veleno sufficienti per uccidere circa 1000 uomini e 3000 cani) fu trovata dalla polizia provinciale nell’aprile ‘98 in un locale utilizzato da Pucci, all’interno della struttura universitaria dove si trovavano le incubatrici delle uova di fagiano.

 

 

 

TESTO DELLA SENTENZA:

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI FIRENZE

 

In composizione monocratica

 

Visti gli artt. 533, 535 cpp

dichiara PUCCI FRANCO colpevole dei reati di cui agli artt. 638, 56 e 633 e 674 c.p., limitatamente alla uccisione di un pastore tedesco di proprietà della signora Bing, di un dobermann di proprietà della signora Bessi e della tentata uccisione di un husky di proprietà della signora Passeri, avvenuti per continuazione, e lo condanna alla pena di £. 1.000.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 240 c.p.

ordina la confisca e la distruzione delle sostanze in sequestro.

Visto l'art. 529 cpp

dichiara non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine del reato di cui all'art. 638 c.p., in relazione alla uccisione di due daini femmine di proprietà dell'azienda agricola di Montepaldi, perché l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela.

Visto l'art. 530 cpp

assolve l'imputato del reato di cui agli artt. 21 lett. U) e 30 lett. H), l.n. 157/92, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, ai sensi dell'art. 1, D.l.vo n. 507/99, disponendo la trasmissione di copia degli atti all'Autorità amministrativa per l'irrogazione.

Visti gli artt. 538 e ss. cpp.

condanna l'imputato al risarcimento danni nei confronti delle costituite parti civili BASSI LAURA, BING CANDIDA, "Unione amici del cane e del gatto", "Amici del mondo animale", "Lega antivivisezionista nazionale", Uomo natura animali", Provincia di Firenze, Sergio Gatteschi - "Amici della terra", WWF, "Legambiente Toscana", Guido Pollice - "Verdi ambiente società", danni da liquidarsi in separato giudizio, assegnando alle sole Bessi Laura e Bing Candida la somma di £. 1.000.000 ciascuna a titolo di provvigione immediatamente esecutiva da computare nella liquidazione definitiva, ed al pagamento delle spese processuali in favore delle costituite parti civili, che liquida nel seguente modo:

- £. 2.000.000 in favore dell'avv. Mauceri, di cui £. 1.920.000 per onorari;

- £. 2.000.000 in favore dell'avv. Alessandro Tarducci, di cui £. 1.920.000 per onorari;

- £. 2.000.000 in favore dell'avv. Rosa Vignali, di cui £. 1.920.000 per onorari;

- £. 2.000.000 in favore dell'avv. Eraldo Stefani, di cui £. 1.920.000 per onorari;

- £. 2.000.000 in favore dell'avv. Duccio Baglini, di cui £. 1.920.000 per onorari;

-£. 6.000.000 in favore dell'avv. Francesco Bevacqua, di cui £. 5.400.000 per diritti e onorari, per tutti spese comprese, oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge.

 

Così deciso in Firenze il 28 novembre 2000.

 

 

 

 

 

Pagina a cura di: Maurizio Naldini
Data di verifica - aggiornamento: 26 gennaio 2001

 

 

 

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