
COMUNE di FIRENZE
ASSESSORATO all'AMBIENTE
Ufficio per i diritti degli animali
REGOLAMENTO
COMUNALE
SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI
Approvato all'unanimità dal Consiglio Comunale di Firenze con deliberazione
n° 285 del 3 maggio 1999
INDICE
|
Titolo I
I PRINCIPI
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- Art. 1 - Profili istituzionali.
- Art. 2 - Valori etici e culturali.
- Art. 3 - Competenze del Sindaco.
- Art. 4 - Tutela degli animali
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| Titolo II
DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE
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- Art. 5 - Definizioni.
- Art. 6 - Ambito di applicazione
- Art. 7 - Esclusioni.
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| Titolo III
DISPOSIZIONI
GENERALI
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- Art. 8 - Detenzione di animali.
- Art. 9 - Maltrattamento di animali.
- Art. 10- Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona
- Art. 11 - Abbandono di animali.
- Art. 12 - Avvelenamento di animali.
- Art. 13 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico,
barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica
- Art. 14 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.
- Art. 15 - Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono
stato di salute o maltrattati
- Art. 16 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure
omaggio.
- Art. 17 - Esposizione di animali
- Art. 18- Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l’utilizzo di
animali
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| Titolo IV
CANI
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- Art. 19 - Attività motoria e rapporti sociali.
- Art. 20 - Divieto di detenzione a catena.
- Art. 21 - Dimensioni dei recinti.
- Art. 22 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.
- Art. 23 - Aree e percorsi destinati ai cani
- Art. 24 - Accesso degli animali negli esercizi pubblici
- Art. 25 - Obbligo di raccolta degli escrementi.
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| Titolo V
GATTI
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- Art. 26 - Definizione termini usati nel presente titolo.
- Art. 27 - Proprietà dei gatti liberi.
- Art. 28 - Compiti dell’Azienda Sanitaria.
- Art. 29 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattai/e.
- Art. 30 - Colonie feline.
- Art. 31 - Alimentazione dei gatti.
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| Titolo VI
VOLATILI
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- Art. 32 - Detenzione di volatili.
- Art. 33 - Dimensioni delle gabbie.
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| Titolo VII
ANIMALI ACQUATICI
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- Art. 34 - Detenzione di specie animali acquatiche.
- Art. 35 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari.
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| Titolo VIII
DISPOSIZIONI FINALI
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- Art. 36 - Sanzioni
- Art. 37 - Vigilanza
- Art. 38 - Inumazione di animali
- Art. 39 - Incompatibilità e abrogazione di norme.
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Titolo I - I PRINCIPI
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Art. 1 - Profili istituzionali.
- Il Comune di Firenze, nell’ambito dei
principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove la
cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento
fondamentale e indispensabile dell’ambiente.
- Il Comune riconosce alle specie
animali non umane diritto ad un’esistenza compatibile con le proprie
caratteristiche biologiche.
- La città di Firenze, comunità
portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela
degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso
tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.
- Al fine di favorire la corretta
convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente,
il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla
conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le
popolazioni animali ivi previste.
- Le modifiche degli assetti del
territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono
legati per la loro esistenza.
Art. 2 - Valori etici e culturali.
- Il Comune di Firenze, in base all’art.
2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni
cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con
l’accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo
della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di
socializzazione, soprattutto nelle fasi dell’infanzia e della vecchiaia.
- Il Comune di Firenze, in base all’art.
7bis del proprio Statuto, opera affinché sia promosso nel sistema educativo
dell’intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all’infanzia, il
rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli
stessi.
- Il Comune di Firenze, in base all’art.
7 del proprio Statuto, valorizza la tradizione e la cultura animalista della
città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla
difesa degli animali.
Art. 3 - Competenze del Sindaco.
- Il Sindaco, sulla base del dettato
degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie
animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
- In particolare, in applicazione della
Legge 11/2/1992 n° 157, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie
di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato
libero nel territorio comunale.
- Il Sindaco, nell’ambito delle leggi
vigenti, esercita il diritto di proprietà verso le specie animali escluse
dall’elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo
stato libero nel territorio del Comune.
- Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo
1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative
alla protezione degli animali, nonché l’attuazione delle disposizioni previste
nel presente regolamento anche mediante l’adozione di specifici provvedimenti
applicativi.
Art. 4 - Tutela degli animali.
- Il Comune riconosce validità etica e
morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e
della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
- Il Comune, in base alla L. 281/91 ed
alla L.R. 43/95, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione,
condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro
abbandono.
- Il Comune si adopera altresì a
diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite
agli animali dalle leggi dello Stato.
- Il Comune condanna e persegue ogni
manifestazione di maltrattamento verso gli animali.
Titolo II -
DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE
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Art. 5 - Definizioni
- La definizione generica di animale,
quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica
a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 14 agosto
1991 n° 281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in
qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
- La definizione generica di animale si
applica inoltre, nell’interesse della comunità locale, nazionale e
internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati,
fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti,
in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel
Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall’art. 826 del
Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157.
Art. 6 - Ambito di applicazione.
- Le norme di cui al presente
regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano,
stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Firenze.
- Le norme previste dai successivi
articoli 8, 9 e 10 (detenzione di animali, maltrattamento di animali e
cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona) devono comunque
considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al comma 1 del
precedente articolo 5.
Art. 7- Esclusioni.
- Le norme di cui al presente
regolamento non si applicano:
- a) alle attività economiche inerenti
l’allevamento di animali o ad esso connesse;
- b) alle attività di studio e
sperimentazione inerenti anche la vivisezione;
- c) alle specie selvatiche di
vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche
disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l’esercizio
della caccia e della pesca;
- d) alla detenzione di volatili ad
uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e
per gli effetti della normativa vigente sulla caccia.
- e) alle attività di disinfestazione
e derattizzazione.
Titolo III - DISPOSIZIONI
GENERALI
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Art. 8 - Detenzione di animali.
- Chi tiene un animale dovrà averne cura
e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
- Gli animali, di proprietà o tenuti a
qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni
qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
- I proprietari, o detentori a qualsiasi
titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la
razza alla quale appartengono.
- A tutti gli animali di proprietà, o
tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità
di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro
caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
- E’ vietato tenere cani ed altri
animali all’esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia
dovrà essere adeguata alle dimensioni dell’animale, sufficientemente
coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su
tre lati ed essere rialzata da terra e al di sopra dovrà essere disposta
un’adeguata tettoia; non dovrà, infine, essere umida, né posta in luoghi
soggetti a ristagni d’acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi
per la salute dell’animale.
Art. 9 - Maltrattamento di animali.
- E’ vietato mettere in atto qualsiasi
maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che
contrasti con le vigenti disposizioni.
- E’ vietato tenere gli animali in spazi
angusti e/o privi dell’acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori
climatici tali da nuocere alla loro salute.
- E’ vietato tenere animali in
isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato
di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
- E’ vietato tenere animali in terrazze
o balconi per più di otto ore giornaliere, isolarli in rimesse o cantine
oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all’interno
dell’appartamento.
- E’ vietato detenere animali in gabbia
ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di
uccelli e piccoli roditori.
- E’ vietato addestrare animali
ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti
(angusti o poveri di stimoli) che impediscono all’animale di manifestare i
comportamenti tipici della specie.
- E’ vietato ricorrere all’addestramento
di animali appartenenti a specie selvatiche.
- E’ vietato utilizzare animali per il
pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a
scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
- Viene vietata su tutto il territorio
comunale la vendita di animali colorati artificialmente.
- E’ vietato trasportare o detenere
animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori delle
auto.
- E’ vietato trasportare animali in
condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni
fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la
stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
- E’ vietato condurre animali a
guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.
Art. 10 - Cattura, detenzione e commercio
di fauna selvatica autoctona.
- E’ fatto divieto sul territorio
comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie
appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi
vigenti che disciplinano l’esercizio della caccia, della pesca e delle
normative sanitarie.
- In particolare sono sottoposte a
speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione,
tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che
di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la
sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive
degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.
Art. 11 - Abbandono di animali.
- E’ severamente vietato abbandonare
qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla
fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale,
compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
- E’ fatta salva la liberazione in
ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona
provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.
Art. 12 - Avvelenamento di animali.
- E’ severamente proibito a chiunque
spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il
territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai
quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e
disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non
interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
- I medici veterinari, privati o
operanti all’interno dell’Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare
all’Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a
conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno
usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
- Qualora si verificassero casi di
avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e
cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e
dell’ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell’attività
venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate.
Art. 13 - Attraversamento di animali,
rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e
cartellonistica.
- Nei punti delle sedi stradali dove sia
stato rilevato un frequente attraversamento di animali, dovranno essere
installati, a cura degli uffici competenti, degli idonei rallentatori di
traffico.
- In dette zone dovrà essere installata
anche apposita cartellonistica per segnalare l’attraversamento di animali che
dovrà indicare, con apposita figura stilizzata, la specie di volta in volta
interessata ai singoli attraversamenti.
- Nel caso in cui sia richiesto per le
caratteristiche delle specie interessate all’attraversamento, sarà necessario
predisporre appositi attraversamenti sotterranei atti a facilitare il
passaggio di tali animali sotto la strada e contemporaneamente barriere
antiattraversamento stradale per impedire l’accesso degli stessi sulla
carreggiata.
- La cartellonistica di cui al comma 2
del presente articolo dovrà essere installata anche nei luoghi dove si
verificano gli attraversamenti di cui al comma precedente.
Art. 14 - Accesso degli animali sui
servizi di trasporto pubblico.
- E’ consentito l’accesso degli animali
su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Firenze.
- L’animale dovrà in ogni caso essere
accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è
obbligatorio l’uso del guinzaglio e della museruola.
- Il proprietario, o detentore a
qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà
aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli
altri passeggeri o alla vettura.
- Non potranno essere trasportati sui
mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di
comprovata pericolosità.
- Nel caso specifico del trasporto
pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite
preventiva comunicazione telefonica, di rifiutare il trasporto di animali di
grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli
cani, sono ammessi al trasporto.
Art. 15 - Divieto di accattonaggio con
cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati.
- E’ fatto assoluto divieto di utilizzare animali con cuccioli lattanti o
cuccioli da svezzare, animali non in buono stato di salute o comunque
costretti in evidenti condizioni di maltrattamento, per la pratica
dell’accattonaggio.
- Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a
cura degli organi di vigilanza e quelli domestici ricoverati presso il Canile
Municipale.
Art. 16 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.
- E’ fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire
animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in
omaggio a qualsiasi titolo.
- La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni
animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte al registro del volontariato
o degli enti giuridici) nell’ambito delle iniziative a scopo di adozione.
- Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione,
viene disposta la chiusura o la sospensione dell’attività per l’intera
giornata, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa di cui al
presente regolamento.
Art. 17 - Esposizione di animali.
- E’ fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di esporre al pubblico,
per più di due ore giornaliere, animali in gabbie, recinti, vetrine o con
altre modalità (ad esclusione dei volatili, di cui al successivo comma 3).
- Gli animali in esposizione, detenuti all’interno o all’esterno
dell’esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre
riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo.
- L’esposizione di volatili all’esterno o all’interno degli esercizi
commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano
riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed
acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni
del successivo art. 33 del presente regolamento.
- Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o
l’esposizione di animali, hanno l’obbligo di tenere gli stessi in esposizione
per non più di cinque ore giornaliere, protetti dal sole e dalle intemperie,
fornendo loro il cibo e l’acqua necessari; nel caso che l’attività riguardi i
volatili valgono anche le disposizioni di cui al successivo art. 33 relativo
alle dimensioni delle gabbie.
- Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al
comma 4 del presente articolo, viene disposta la chiusura o la sospensione
dell’attività per l’intera giornata, oltre all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al presente regolamento.
Art. 18 - Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l’utilizzo di
animali.
E’ vietata, su tutto il territorio comunale, qualsiasi forma di
spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato, effettuato a scopo di
lucro, che contempli, in maniera totale oppure parziale, l’utilizzo di
animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche.
E’ vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali
finalizzata alle attività di cui al presente articolo.
Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di
cui al comma 1 del presente articolo, nel caso si tratti di forme di
spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la chiusura o la
sospensione dell’attività per l’intera giornata, oltre all’applicazione della
sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
(Abrogato con sentenza del Tribunale
Amministrativo Regionale Toscano n° 1689 del 26.11.2001)
Titolo IV - CANI
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Art. 19 - Attività motoria e rapporti
sociali.
- Chi tiene un cane dovrà provvedere a
consentirgli, ogni giorno, l’opportuna attività motoria.
- I cani tenuti in appartamento devono
poter effettuare regolari uscite giornaliere.
- I cani custoditi in recinto devono
poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste
qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da
quella minima richiesta dal successivo art. 21.
Art. 20 - Divieto di detenzione a catena.
- E’ vietato detenere cani legati o a
catena. E’ permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell’arco
della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 4 metri a scorrere su
di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 4 e di altezza metri 2 dal
terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle
estremità.
Art. 21 - Dimensioni dei recinti.
- Per i cani custoditi in recinto la
superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 15; ogni
recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro
cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento
minimo di superficie di metri quadrati 6.
Art. 22 - Accesso ai giardini, parchi ed
aree pubbliche.
- Ai cani accompagnati dal proprietario
o da altro detentore è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso
pubblico compresi i giardini e i parchi.
- E’ fatto obbligo di utilizzare il
guinzaglio e, ove sia necessario, anche la apposita museruola qualora gli
animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori.
- E’ vietato l’accesso ai cani
in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per
bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con
appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani
all’esterno delle stesse.
Art. 23 - Aree e percorsi destinati ai
cani.
- Nell’ambito di giardini, parchi ed
altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante
appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle
opportune attrezzature.
- Negli spazi a loro destinati, i cani
possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola,
sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni
alle piante o alle strutture presenti.
Art. 24 - Accesso negli esercizi
pubblici.
- I cani, accompagnati dal padrone o
detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal
comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel
territorio del Comune di Firenze salvo quelli per cui è previsto il divieto a
norma delle norme esistenti.
- I proprietari, o detentori a qualsiasi
titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo
usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e
che non creino disturbo o danno alcuno.
- Viene concessa la facoltà di non
ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che, presentata
documentata comunicazione al Sindaco, predispongano appositi ed adeguati
strumenti di accoglienza, atti alla custodia degli animali durante la
permanenza dei proprietari all’interno dell’esercizio stesso.
Art. 25 - Obbligo di raccolta degli
escrementi.
- I proprietari o detentori a qualsiasi
titolo degli animali, hanno l’obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti
dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di
igiene e decoro del luogo.
- L’obbligo di cui al presente articolo
sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino
o altro) dell’intero territorio comunale.
- I proprietari e/o detentori di cani con l’esclusione di animali per guida
non vedenti e da essi accompagnati che si trovano su area pubblica o di uso
pubblico hanno l’obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o
altro apposito strumento per una igienica raccolta o rimozione degli
escrementi prodotti da questi ultimi atto a ripristinare l’igiene del luogo.
Titolo V - GATTI
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Art. 26 - Definizione dei termini
usati nel presente titolo.
- Per "gatto libero" si intende un
animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
- Per "colonia felina" si intende un
gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso
luogo.
- La persona che si occupa della cura e
del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaio"
o "gattaia".
Art. 27 - Proprietà dei gatti liberi.
- I gatti liberi che vivono nel
territorio comunale appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato.
Art. 28 - Compiti dell’Azienda Sanitaria.
- L’Azienda Sanitaria provvede, in
collaborazione con il Comune ed in base alla normativa vigente, alla cura e
sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito all’interno della
colonia di provenienza.
- La cattura dei gatti liberi, per la
cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dall’Azienda Sanitaria,
in collaborazione con il Comune e le associazioni di volontariato, che
dai/dalle gattai/e o da personale appositamente incaricato
dall’Amministrazione Comunale.
Art. 29 - Cura delle colonie feline da
parte dei/delle gattai/e.
- Il Comune riconosce l’attività
benemerita dei cittadini che, come gattai/e, si adoperano per la cura ed il
sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove corsi di formazione in
collaborazione con l’Azienda Sanitaria; a seguito della frequentazione dei
suddetti corsi verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento.
- Al gattaio/a deve essere permesso
l’accesso, al fine dell’alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area
di proprietà pubblica dell’intero territorio comunale.
- L’accesso dei/delle gattai/e a zone di
proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.
Art. 30 - Colonie feline.
- Le colonie feline sono tutelate dal
Comune di Firenze che, nel caso di episodi di maltrattamento, si
riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili
secondo quanto disposto dal I° comma dell’articolo 638 del Codice Penale.
- Le colonie feline che vivono
all’interno del territorio comunale sono censite dal Comune in collaborazione
con l’Azienda Sanitaria, le associazioni ed i singoli cittadini. Tale
censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei
gatti che delle loro condizioni di salute.
- Le colonie di gatti liberi non possono
essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti
potranno essere effettuati in collaborazione con la competente Unità Operativa
Sanità Animale dell’Azienda Sanitaria di Firenze ed esclusivamente per
comprovate e documentate esigenze sanitarie.
Art. 31 - Alimentazione dei gatti.
- I/le gattai/e potranno, previa
autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale, rivolgersi alle mense
delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare
all’alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento
alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.
- I/le gattai/e sono obbligati a
rispettare le norme per l’igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di
alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati
dopo ogni pasto.
Titolo VI - VOLATILI
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Art. 32 - Detenzione di volatili.
- I volatili, per quanto riguarda le
specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
- Per i volatili detenuti in gabbia, le
stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i
contenitori dell’acqua e del cibo all’interno della gabbia dovranno essere
sempre riforniti.
Art. 33 - Dimensioni delle gabbie.
- Al fine di garantire lo svolgimento
delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili,
sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li
accolgono:
- a) per uno, e fino a due esemplari
adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di
tre, rispetto alla misura dell’apertura alare del volatile più grande;
- b) per ogni esemplare in più le
sudette dimensioni devono essere aumentate del 30%.
- Le disposizioni di cui al presente
articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario
o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.
Titolo VII - ANIMALI ACQUATICI
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Art. 34 - Detenzione di specie animali
acquatiche.
- 1. Gli animali acquatici appartenenti
a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmentein coppia.
Art. 35 - Dimensioni e caratteristiche
degli acquari.
- Il volume dell’acquario non dovrà
essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli
animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a
30 litri d’acqua.
- E’ vietato l’utilizzo di acquari
sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
- In ogni acquario devono essere
garantiti il ricambio, la depurazione e l’ossigenazione dell’acqua, le cui
caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle
esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
Titolo VIII - DISPOSIZIONI FINALI
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Art. 36 - Sanzioni.
- Ai sensi del capo 1° della
Legge 24/11/1981 n° 689, per le contravvenzioni alle norme di cui al presente
Regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative, fatte salve in
ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia:
- Per l’inosservanza delle norme di cui agli articoli 8, 9, 10,
11, 12(comma 1), 17, 18, 19, 20, 21 e 32 (comma 2), si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da £. 333.000 (Euro 171,98) a £.
1.000.000 (Euro 516,45).
- Per l’inosservanza delle norme di cui agli articoli 12(comma
2), 31(comma 1), 33 e 35, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da £. 250.000 (Euro 129,11) a £. 750.000 (Euro
387,34).
- Per l’inosservanza delle norme di cui agli articoli 14, 15, 16
e 24 (comma 1), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da £. 150.000 (Euro 77,46) a £. 450.000 (Euro 232,40).
- Per le inosservanze agli articoli 22 (comma 2), 24 (comma 2),
31 (comma 2), 32 (comma 1) e 34, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da £. 25.000 (Euro 12,91) a £. 75.000 (Euro 38,73).
- Per l’inosservanza della norma di cui all’art. 25, primo
comma, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di
una somma da Euro 40 a Euro 75. Per l’inosservanza della norma di cui
all’art. 25, terzo comma, si applica la sanzione amministrativa consistente
nel pagamento di una somma da Euro 12 a Euro 40.
Art. 37 - Vigilanza.
- Sono incaricati di far rispettare il
presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, le
Guardie Zoofile Volontarie dell’Ente Nazionale Protezione Animali, le Guardie
Ambientali Volontarie.
Art. 38 - Inumazione di animali.
- E’ consentita l’inumazione, in aree
preventivamente autorizzate dall’autorità sanitaria e a tale scopo destinate e
controllate, di animali di proprietà deceduti, previa acquisizione di un
certificato medico veterinario che esplicitamente ne consenta l’esecuzione.
Art. 39 - Incompatibilità ed abrogazione
di norme.
- Dalla data di entrata in vigore del
presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili
eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.
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Ufficio per i diritti degli animali
Firenze, Via
Benedetto Fortini 37
Tel.
055-26.25.332-40-41 -
fax
055-26.25.303
e-mail
diritti.animali@comune.fi.it
Pagina a cura di:
Dott. Maurizio Naldini
Data di verifica/aggiornamento :
martedì 13 marzo 2007
