COMUNE DI FIRENZE
ORDINANZA DEL SINDACO
Numero: 2005/01020
Del : 15/12/2005
Esecutiva da: 15/12/2005
Proponenti : Direzione Ambiente


OGGETTO: Attendamento circhi equestri - Osservanza norme per la tutela degli animali


IL SINDACO


Ravvisata la necessita di tutelare le specie animali in conformità ai principi etici e morali della comunità;
Visto l’art. 3 del D.P.R. 31.3.1979 che attribuisce ai Comuni funzione di vigilanza sull’osservanza di Leggi e
Regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico;
Visto l’art. 1 del R.D. n. 611 del 12.06.1913 sulla protezione degli animali;
Visto il T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. n. 1265 de1 27.7.1934;
Visto il D.Lgs. 13 luglio 1994 n. 480 e la Circolare 20.12.1999 n. 559;
Visto il D.P.R n. 320 dell’8.2.1954 “Regolamento di Polizia Veterinaria”;
Vista la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata il 27.1.1978 a Bruxelles su iniziativa
dell’U.N.E.S.C.O;
Visto il D.M. del 31.12.1979 “Convenzione di Washington sul commercio delle specie animali e vegetali in
via di estinzione”;
Vista la L. 503 del 5.5.1981 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna relativa alla conservazione
della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa del 19.9.1979;
Visto la Circolare del Ministero della Sanità n. 29 del 5.11.1990 “Animali selvatici ed esotici in cattività” —
Vigilanza Veterinaria Permanente;
Vista la Legge 14 agosto 1991, n. 281;
Vista la L. 150 del 7.2.1992 che disciplina i reati relativi all’applicazione della Convenzione di Washington,
come modificata dal D.L. n. 2 del 12.1.1993, coordinato con legge di conversione n. 59 del 13.3.1993;
Visto il D.M. 19.4.1996 recante l’elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e
l’incolumità pubblica, di cui e proibita la detenzione
Vista la L.R. Toscana n° 43/95 sulla tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo;
Visto il Regolamento di cui alle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 1224/202 del 22.09.1998 e n. 266
del 19.04.2000 “per la concessione di aree comunali per l'installazione e l'esercizio di singole attrazioni dello
spettacolo viaggiante, dei parchi divertimento non permanenti, dei piccoli complessi di attrazioni, di spettacoli
circensi, dei teatri viaggianti, degli spettacoli acrobatici di auto e moto e dei balli a palchetto”;
Preso atto che la Commissione Scientifica Cites del Ministero dell’ambiente (Servizio Conservazione della
Natura — Autorità Scientifica Cites) ha emanato il 10.5.2000, un documento che reca criteri per il
mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti, ai sensi della L. 150/92 e della L. 426/98;
Vista la L. n. 189 del 20 luglio 2004 che punisce chiunque maltratti gli animali anche contravvenendo alle
loro caratteristiche etologiche;
Visto l’art. 823 del C.C. che attribuisce all’autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del
demanio pubblico;
Considerato che, in attesa dell’emanazione di una apposita regolamentazione sull’utilizzo degli animali nei
circhi e nelle mostre viaggianti, occorre dettare disposizioni sulla detenzione e sulla tenuta degli animali;
Ai sensi dell’art.50 comma 5 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 recante “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”,


ORDINA


1. Sul territorio del Comune di Firenze è consentito l’attendamento esclusivamente ai circhi ed alle mostre
viaggianti che rispettino i criteri per la detenzione di animali domestici e selvatici di cui al documento
elaborato dalla Commissione Scientifica Cites del Ministero dell’Ambiente in data 10.5.2000, come di seguito
indicati:
Elefanti: ricoveri coperti che garantiscano almeno 15 mq. di posta individuale, almeno 15 gradi centigradi di
temperatura ambiente, forniti di lettiera in paglia secca, su superfici facili da asciugare e dotare di un
adeguato drenaggio di acqua e urine. Deve sempre essere loro garantita la possibilità di sdraiarsi su di un
lato. Catene rivestite di materiale morbido, ed utilizzate solo durante il trasporto. Devono avere la possibilità
di fare il bagno o, in alternativa. di avere docciature. Deve essere loro garantito libero accesso ad un’area
esterna delle dimensioni di almeno 400 mq. fino a 4 esemplari ampliata di 100 mq. per ogni individuo di più.
Presenza di tronchi per lo sfregamento e rami per il gioco.
Grandi felini (leone, tigre, leopardo, giaguaro): ricovero di almeno 15 mq. per un esemplare ampliato di 8
mq. per individuò in più, con altezza minima di 2,5 metri. Non più di 4 animali per gabbia. Possibilità di
sottrarsi alla vista. Presenza di tavole di altezze differenti e pali per lo sfregamento e affilatura delle unghie.
Possibilità di accesso a struttura esterna, con fondo in terreno naturale, di almeno 80 mq per 1- 4 esemplari,
fornita di pali, palloni, legni sospesi od altre strutture per il gioco. Per giaguari e tigri possibilità dì sguazzare
nell’acqua. Per giaguari e leopardi possibilità di arrampicarsi.
Si rammenta che il leopardo non può essere utilizzato in spettacoli combinati con leoni e tigri, suoi potenziali
nemici.
Zebra, Camelidi (cammello, dromedario, vigogna, guanaco, alpaca e lama): ricoveri di 12 mq per ogni
individuo, forniti di lettiera in paglia e di oggetti per stimolare l’interesse degli animali. Per la zebra almeno 12
gradi centigradi di temperatura ambiente. Spazio esterno di 150 mq. fino a 3 esemplari, ampliato di 25 mq.
per capo in più. Possibilità di separazione in caso di incompatibilità di specie o di sesso (ad esempio per i
maschi adulti). Gli animali non devono essere legati a pali. Se lo spazio esterno è unico deve esserne
garantito l’utilizzo a ogni esemplare per almeno 8 ore al giorno.
Possibilità di accesso ad area protetta dal vento e dalle intemperie.
Bisonti, Bufali ed altri bovidi: ricoveri di 25 mq. per animale. Spazio esterno di 250 mq. fino a 3 esemplari,
ampliato a 50 mq. per ogni capo in più. Gli animali non devono essere legati a pali.
Struzzo ed altri ratiti: recinti di almeno 250 mq. fino q 3 capi, ampliati di 50 mq. per capo in più. Possibilità
di accesso a tettoia o stalla di 6 mq. per un capo, di 12 mq. da due capì in su.
2. Nel rispetto del disposto di. cui all’art. 6 comma 4 della Legge 150/1992, è, altresì, fatto obbligo ai circhi,
nonché alle mostre viaggianti, attendati sul territorio del Comune di Firenze, di:
• assicurare che ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca
l’entrata di persone non autorizzate ed eviti il rischio di fuga degli animali;
• disporre dì un piano di emergenza in caso di fuga degli animali appartenenti alle specie pericolose per la
salute e l’incolumità pubblica:
• assicurare l’assistenza veterinaria agli animali al Seguito;
• non mantenere vicine specie fra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età per
gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda-predatore;
3. E’ consentita l’esposizione degli animali di cui al precedente articolo 1) a condizione che gli stessi siano
esposti esclusivamente all’interno delle strutture e dei ricoveri loro destinati ed assicurando l’impossibilità di
contatto fisico diretto tra pubblico ed animali, purché sia garantita in ogni momento la presenza di una
adeguata distanza di sicurezza.
4. La struttura che fa domanda presso il Comune di occupazione di suolo pubblico o autorizzazione di
pubblico spettacolo per attività circense deve allegare alla domanda:
a) documentazione che consenta di identificare in modo univoco e non sostituibile il circo, il rappresentante
legale ed il gestore/gestori delle attività che vi si svolgono;
b) elenco completo e aggiornato indicante le specie e il numero degli esemplari autorizzati ad essere ospitati
e/o trasportati;
c) dichiarazione che attesta che nessun animale è stato prelevato in natura;
d) dichiarazione che attesta la capacità di assicurare l’assistenza veterinaria oppure dichiarazione del
nominativo del medico veterinario che assicura l’assistenza veterinaria;
e) planimetria con data e firma;
f) piano di emergenza in caso di fuga di animali pericolosi;
g) dichiarazione di rispetto dei criteri per la detenzione degli animali di cui al documento elaborato dalla
Commissione Scientifica “Cites” del Ministero dell’Ambiente in data 10 maggio 2000;


DISPONE


· che fatte salve eventuali normative speciali e qualora il fatto non costituisca illecito penale, le
violazioni alla presente ordinanza saranno accertate dalla Polizia Municipale, dalle Guardie Zoofile
dell’Ente Nazionale Protezione Animali, dal Corpo Forestale dello Stato, da tutti gli agenti di Polizia
Giudiziaria e chiunque altro spetti.
· che le violazioni di cui ai precedenti punti 1 e 3 comportano l’applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria, ai sensi dell’art. 7 bis del vigente TU.E.L. di cui al D.Lgs 267/2000,
nonché l’adozione di misure di autotutela da parte dell’Amministrazione commisurate alla gravità
delle infrazione riscontrate. L’Organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è
individuato ai sensi dell’art. 17 della L. 689/1981;
· che nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni della presente ordinanza viene
disposta inoltre la chiusura o la sospensione dell’attività per tre giorni consecutivi, dei quali almeno
uno festivo;
· che la mancata osservanza dei parametri della Commissione Scientifica Cites di cui alla presente
ordinanza, comporta il divieto di attendamento sul territorio comunale per i cinque anni successivi
all’accertamento dell’infrazione;
· che la domanda, previa richiesta di completamento da effettuare ai sensi dell’art. 6 della L 24l/90, è
respinta in caso di documentazione insufficiente o mancante. Per le dichiarazioni mendaci si seguirà
la procedura di legge;
· che l’entrata in vigore della presente Ordinanza è fissata al 1° febbraio 2006.
 

IL SINDACO
Firenze, lì 15/12/2005
 

Assessore
Claudio Del Lungo

 

Nota tecnica di commento:

L'ordinanza, che si rifà a quella promulgata dal Sindaco di Roma Veltroni, si differenzia dalla stessa per due importanti modifiche riguardanti le sanzioni. Mentre quella di Roma infatti si limitava ad applicare la sanzione amministrativa per i contravventori, Firenze inserisce due sanzioni accessorie: la chiusura per tre giorni, dei quali uno festivo, per i contravventori al testo dell'ordinanza in generale (esclusi i parametri Cites) e il divieto di attendamento per cinque anni per i circhi che non osservassero i parametri Cites.