UFFICIO
PER I DIRITTI DEGLI ANIMALI
CANI: DISTURBO ALLA QUIETE PUBBLICA
| Per la Corte se e' uno solo a lamentarsi non si turba la quiete pubblica | ||
| Il cane puo' disturbare il vicino di casa | ||
| (Cassazione 1394/2000) | ||
| È inutile querelare il vicino di casa per disturbo alla quiete pubblica se il suo cane abbaia in continuazione: se gli ululati non disturbano "una pluralità di persone", ma solo il vicino, "il fatto non sussiste". Questo è in sostanza il principio affermato dalla Prima Sezione Penale delle Corte di Cassazione, che ha annullato – perché "il fatto non sussiste" – la condanna per disturbo alla quiete pubblica inflitta dalla Corte di Appello di Bologna al proprietario di un cane che con i suoi ululati turbava la tranquillità dei vicini di casa. La Suprema Corte rileva infatti che il cane incriminato disturbava un solo nucleo familiare, quello del vicino di casa del suo proprietario, mentre l’art.659 del codice penale tutela "la pubblica tranquillità" e, pur non essendo richiesto che il disturbo sia stato effettivamente recato ad una pluralità di persone, "è necessario tuttavia che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone". (6 marzo 2000) | ||
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LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE
SEZIONE I PENALE (…) ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da B. P. avverso la sentenza del 17/05/1999 della Corte di Appello di Bologna. Svolgimento del processo Con sentenza in data 17.5.99 la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Pretore di Reggio Emilia del 28.10.97 determinava in lire 300.000 di ammenda la pena inflitta a B. P. per il reato di cui all'art.659, comma 1, c.p. [1], ascrittogli "perché, non impedendo gli strepiti e l’abbaiare di un cane detenuto presso la propria abitazione, disturbava il riposo e le occupazioni delle persone dimoranti nei pressi ed in particolare di C. T. e dei suoi familiari. In Reggio Emilia fino al 18.7.1995". La Corte di Appello, su richiesta dell’appellante, eliminava, altresì, la sospensione condizionale della pena concessa dal giudice di primo grado e confermava nel resto la sentenza impugnata anche nella parte relativa alla condanna dell’imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile che era stato liquidato in complessive lire 3.046.650. Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per cassazione il B., tramite il difensore, deducendo: a) la sostanziale elusione del disposto di cui all’art.84 Legge 869/81 [2] che prevede che l’imputato sia informato della possibilità di procedere ad oblazione [3] fin dal momento della comunicazione giudiziaria, essendo assolutamente insufficiente alla scopo, secondo il ricorrente, il laconico e generico inciso contenuto nel decreto di citazione a giudizio con il quale si avvertiva che "qualora ne ricorrano i presupposti, l’imputato potrà presentare domanda di oblazione"; b) la mancata assunzione di una prova decisiva da parte della Corte di merito che non aveva accolto la richiesta di rinnovazione della istruzione dibattimentale per verificare da una parte che il cane dell’imputato abbaiava per rispondere all’abbaiare di altro cane appartenente alla parte offesa e dall’altra che il cane del B. nonostante accertamenti e controlli esperiti nell’arco di 50 giorni non aveva creato disturbo alla quiete pubblica, come risultava da una relazione dei vigili urbani di Reggio Emilia del 13.9.96; c) la violazione dell’art.659, comma 1, c.p., che richiede per la sua configurabilità che i rumori, gli schiamazzi e gli strepiti abbiano attitudine a propagarsi disturbando così più persone ed incidendo sulla pubblica tranquillità. Motivi della decisione L’ultimo motivo di ricorso, di carattere assorbente, appare meritevole di accoglimento. Proprio con riferimento al latrato notturno dei cani, questa Corte ha avuto modo di affermare che ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’art.659, comma 1, c.p., è necessario che i lamentati rumori abbiano attitudine a propagarsi ed a costituire quindi un disturbo per una potenziale pluralità di persone, ancorché non tutte siano state poi disturbate. Infatti l’interesse specifico tutelato dalla norma è quello della pubblica tranquillità e pur non essendo richiesto, trattandosi di reato di pericolo, che il disturbo sia stato effettivamente recato a duna pluralità di persone, è necessario tuttavia che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone (v. Cass. Sez.I 6.3.97 n.3000). Tale situazione non ricorre nel caso di specie, poiché l’abbaiare del cane dell’imputato ha recato disturbo soltanto ai vicini di casa, né altrimenti poteva essere, trattandosi di abitazione, secondo le testimonianze assunte, distante da altri edifici. Il comportamento omissivo dell’imputato integra tutt’al più un mero illecito civile e non pure una violazione penalmente sanzionabile e, dunque, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. Il carattere assorbente del motivo di ricorso testé accolto esime dall’esame delle rimanenti doglianze. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Roma, 9 dicembre 1999. Depositata in Cancelleria il 4 febbraio 2000.
NOTE:
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CANI e GATTI in CONDOMINIO
Il divieto di tenere un animale nel proprio appartamento può essere valido solo se contenuto in un regolamento "contrattuale", registrato cioè assieme alla costruzione della casa. Detti casi sono peraltro rarissimi. Nella stragrande maggioranza dei casi, dove vige il solo regolamento condominiale, non può essere proibito di tenere un animale, come testimonia la giurisprudenza oramai consolidata.
Sentenza del 24-3-1972 n. 899 della Sezione II della Corte di Cassazione
"È inesistente il divieto giuridico di tenere cani in condominio. Il regolamento condominiale che contenga una norma contraria è limitativo del diritto di proprietà, quindi giuridicamente nullo. L’assemblea condominale non può deliberarlo".
Cass.
civ., sez. II, 04-12-1993, n. 12028
"Il divieto di tenere negli appartamenti i comuni animali domestici non
può essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali, approvati
dalla maggioranza dei partecipanti, non potendo detti regolamenti
importare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà
dei condomini sulle porzioni del fabbricato appartenenti ad essi
individualmente in esclusiva, sicché in difetto di un'approvazione
unanime le disposizioni anzidette sono inefficaci anche con riguardo a
quei condomini che abbiano concorso con il loro voto favorevole alla
relativa approvazione".
CANI e GATTI in ASCENSORE
Nello specifico dell'accesso sull'ascensore, anche qui bisogna distinguere fra regolamento 'contrattuale' cioè inserito nell'atto di vendita dell'immobile (ripeto, sono casi rarissimi) o normale regolamento condominiale.
In un regolamento contrattuale possono essere previsti dei limiti agli usi delle parti comuni come l'ascensore, ma tali limiti devono essere chiaramente espressi nell'atto di acquisto dell'immobile.
Cass. 20 luglio 2009, n.16832
"le restrizioni alle facoltà inerenti alla proprietà esclusiva, contenute nel regolamento di condominio di natura contrattuale, devono essere formulate in modo espresso o comunque non equivoco in modo da non lasciare alcun margine d'incertezza sul contenuto e la portata delle relative disposizioni."
Nel normale regolamento di condominio, l'assemblea può inserire norme che disciplinino l'accesso all'ascensore (ad esempio far salire gli animali quando non ci sono altre persone, oppure disporre che non sia lasciato sporco), ma non può vietarne del tutto l'uso, anche se per determinati periodi di tempo (non può, ad esempio, stabilire fasce orarie per l'accesso con gli animali). Sono da considerarsi nulle, infatti, tutte quelle clausole che pur riguardando solamente le cose comuni comportino, di fatto, una restrizione del godimento della propria abitazione. Si pensi infatti ad esempio alle difficoltà di un anziano che, proprietario di un appartamento ad un piano alto, non possa utilizzare l'ascensore se accompagnato dal cane.
(Cass. 9 maggio 1977 n.1791.)
L'assemblea del condominio di un edificio ha il potere di disciplinare, e, eventualmente, nel concorso di giustificate ragioni ed interessi comuni, di ridurre l'uso della cosa comune da parte dei singoli partecipanti, ma non anche quello di sopprimere totalmente l'uso medesimo, ancorché limitatamente a determinati periodi di tempo.
Maurizio Naldini
Pagina a cura di:
Dott. Maurizio Naldini
Data di verifica/aggiornamento :
giovedì 17 dicembre 2009

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