Allegato alla Deliberazione 2/2000
Disciplinare per la concessione in uso degli ambienti monumentali del Palagio di Parte
Guelfa
(Salone Brunelleschi- Sala del Caminetto - Sala dei Drappeggi)
Art.1
Il Comune di Firenze può concedere in uso a soggetti pubblici e privati, nel Palagio di
Parte Guelfa, le seguenti Sale:
- Salone Brunelleschi
- Sala del Caminetto
- Sala dei Drappeggi
per manifestazioni artistiche;, culturali e scientifiche, quali incontri, conferenze,
convegni, seminari, rassegne e mostre di rilevanza cittadina, nazionale e anche internazionale.
Le Sale non vengono concesse per attività commerciali.
La Sala dei Drappeggi non viene concessa da sola ma soltanto se abbinata ad una o ad entrambe
delle Sale Brunelleschi e del Caminetto.
Art. 2
La gestione della concessione di uso delle Sale è affidata all’Ufficio per la Valorizzazione
dette Tradizioni Popolari Fiorentine Calcio Storico.
Le richieste per ottenere la concessione delle Sale, devono essere indirizzate al Sindaco o
all’Assessore dell’Ufficio per la Valorizzazione delle Tradizioni Popolari Fiorentine e devono
pervenire almeno 15 giorni prima della data della manifestazione.
Nelle richieste debbono essere ampiamente illustrati l’oggetto del tema o del programma della
manifestazione.
Le richieste debbono inoltre indicare chiaramente;
- la Sala richiesta;
- la durata della manifestazione;
- il giorno e l’orario di inizio; nel caso di più giorni, il periodo da....... al ........
inclusi i giorni necessari per l’allestimento e disallestimento.
L’Assessore, valuterà la richiesta per il rilascio o meno 4efla concessione di uso delle Sale
il diniego dovrà essere debitamente motivato.
Art. 3
La concessione delle Sale è subordinata alle esigenze operative e organizzative dell’U
fficio per la Valorizzazione delle Tradizioni Popolari Fiorentine e del Calciò Storico.
In occasione dell'annuale Torneo di Calcio in Costume te Sale vengono chiuse perché occupate
dai costumi, dalle armi e dai materiali e oggetti di equipaggiamento dei calcianti e dei figuranti
il periodo di chiusura va dall’ottavo giorno antecedente la prima partita in calendario fino all’o
ttavo giorno successivo alla partita di finale.
Altri giorni di chiusura dette Sale sono in concomitanza di feste e cerimonie, alcune delle
quali ormai fisse nel programma annuale, quali la Festa di Sant’Anna del 26 Luglio, la Festa di
Santa Reparata dell’8 ottobre, la cerimonia degli auguri che cade solitamente nei giorni dal 15 al
20 dicembre e la cerimonia degli om2lggi al Cardinale! al Prefetto e al Sindaco’ del 24
dicembre.
Art. 4
Le Sale vengono concesse nelle condizioni di funzionalità in cui normalmente si trovano. Le sale
sono prive di impianto di riscaldamento.
Può essere consentito l’uso delle Sale anche per drinks o cocktails, esclusivamente nell’a
mbito delle manifestazioni previste dal presente disciplinare, purché, in considerazione del valore
storico-culturale, monumentale ed architettonico degli ambienti, non si richieda il riscaldamento o
la cottura di cibi.
Nel caso in cui per lo svolgimento delle manifestazioni occorreranno servizi particolari
quali addobbi floreali, strumenti musicali, lavagne luminose, proiettori, schermi, traduzione
simultanea ecc., i concessionari provvederanno in proprio, previa autorizzazione dell’Ufficio,
gestore delle Sale.
Art. 5
Le Sale debbono essere usate dal concessionario in modo corretto e scrupoloso onde evitare
ogni possibile danna agli impianti, alle attrezzature, alle cose, all’ambiente in generale. E’
vietato appendere quadri o pannelli alle pareti. E’ vietato comunque qualsiasi intervento che in
qualche modo alteri la monumentalità delle Sale medesime e possa recare nocumento al patrimonio
storico-artistico ivi conservato.
Ogni qualvolta si renda opportuno l’uso di arredi o impianti diversi da quelli di corredo, i
concessionari provvederanno in proprio, previa autorizzazione dell’ufficio gestore delle Sale, che
talvolta potrà richiedere pure il parere del Servizio Tecnico Belle Arti
Le Sale, al termine della concessione, debbono essere riconsegnate libere e nelle stesse
condizioni nelle quali e ano state prese in consegna.
L’Ufficio gestore non risponde delle cose eventualmente lasciate nelle Sale, nè degli oggetti
e delle opere esposte in occasione di mostre o rassegne
Art. 6
La concessione delle Sale può avere la durata massima di 14 giorni, inclusi i giorni necessari
per l’allestimento e il disallestimento.
Art. 7
Al termine di ogni manifestazione il concessionario dovrà provvedere alla pulizia degli
ambienti e in particolare alla pulizia dei pavimenti.
Quando la durata della manifestazione è uguale o superiore ai 7 giorni come nel caso di
rassegne o di mostre, il concessionario dovrà far provvedere, da ditta specializzata del settore,
al lavaggio mediante macchina a spazzole morbide con sapone neutro e trattamento finale con cera
liquida per cotto, così come preteso dal Servizio Tecnico Belle Arti.
Art. 8
Le Sale sono concesse a titolo gratuito per le manifestazioni indette, promosse, organizzate e
realizzate direttamente dal Comune e dai suoi organi istituzionali; oltre che per le necessità del
Calcio Storico e per le manifestazioni promosse dall’Ufficio per la Valorizzazione delle Tradizioni
Popolari Fiorentine.
Art.9
Le Sale possono essere concesse a tutti gli altri richiedenti, soggetti pubblici e privati,
Enti morali, Associazioni culturali e scientifiche, secondo la disponibilità degli ambienti, alle
seguenti condizioni:
- rimborso per spese generali, usura beni mobili ed arredi e consumi utenze nella misura di £.
300.000 giornaliere per La Sala Brunelleschi, £. 200.000 perla Sala del Caminetto e £. 100.000
giornaliere per la Sala dei Drappeggi, da versate alla tesoreria Comunale prima dell’utilizzazione
delle Sale.
Tali tariffe si applicano per la concessione delle Sale a soggetti privati, mentre i soggetti
pubblici, gli Enti morali, le Associazioni culturali e scientifiche e di volontariato, usufruiranno
delle tariffe agevolate fissate in £ 150.000. in £. 100.000 ed in i. 5&000 giornaliere,
rispettivamente per le Sale Brunelleschi, Caminetto e Drappeggi;
- compenso all’addetto all’apertura, alla sorveglianza ed alla chiusura delle Sale nella misura
di £. 80.000 per il primo giorno e per i festivi e di E 50.000 per gli altri giorni feriali, al
tardo della ritenuta d’acconto del 20% servizio espletato - per mancanza di personale dipendente ma
anche per ragioni di convenienza - dal volontariato, tramite persone di fiducia e di provata
esperienza, scelte tra i figuranti ed i veterani del Calcio Storico Fiorentino;
- allestimento e disallestimento delle Sale;
- pulizia dei pavimenti e dei locali delle Sale al termine della concessione, da effettuarsi, da
ditte specialistiche del settore;
- assunzione di qualsiasi tipo di responsabilità per eventuali danni a persone e cose, in
particolare alle persone visitatrici o partecipanti alle manifestazioni, nonché per danni alla
struttura immobiliare ed agli arredi pertinenti delle Sale, mediante sottoscrizione di polizza
assicurativa con massimali fissati di volta in volta in rapporto alla durata ed al tipo di
manifestazione, oggetto della concessione, a partire da un minimo di £. 300.000.000 quando la
manifestazione ha la durata di un solo giorno e da un minimo di £. 500.000.000 quando la
manifestazione ha la durata di 7 giorni ed oltre;
L’onere di cui al punto b) del presente articolo grava sui richiedenti di cui all’art. 8),
ancorché la concessione dell’uso delle sale per gli stessi sia a titolo gratuito.
I richiedenti che, nell’ambito delle manifestazioni organizzate usufruiscono delle Sale anche
per drinks o cocktails, come previsto dall’art. 4 del presente atto, dovranno, in aggiunta agli
oneri di cui sopra, versare alla Tesoreria Comunale la somma di £. 200.000.—.
Gli oneri di cui sopra si intendono comprensivi dell’IVA 20% e di altri eventuali oneri
accessori,, dovranno essere sopportati dai soggetti concessionari mediante versamento effettuato in
unica soluzione ancorché le cerimonie e manifestazioni richieste abbiano ottenuto il patrocinio del
Comune
Art. 10
Per la concessione delle Sale, nel caso dì più richieste, di persone o Enti diversi, pubblici o
privati per lo stesso giorno, per lo stesso periodo, fatte salve le esigenze e necessità del Caldo
Storia hanno priorità l'Ufficio del Sindaco e la Direzione Cultura.
Art. 11
L’accesso dei partecipanti e dei visitatori alle manifestazioni nelle Sale de! alagio di
Parte Guelfa dalla Piazzetta di Parte Guelfa, 1.
Le opere, gli oggetti, gli strumenti ed i materiali necessari per le manifestazioni debbono
essere trasportati usufruendo dell’ingresso posto in Via del Capaccio, 1.
Nel caso di evenienze impreviste o di emergenze, l’evacuazione delle persone presenti nelle
Sale potrà avvenire da entrambi gli ingressi di Piazzetta di Parte Guelfa e di Via del Capaccio,
quest’ultimo si accede dalla porta posta in fluido al Salone Brunelleschi, la stessa che porta ai
locali servizi igienici..
Art. 12
Le tariffe e gli oneri a carico dei concessionari di cui all’Ari 9 rimarranno invariati per
due anni 1k al 31/12/2001; verranno poi aggiornati dall’ 1/1/2002 in base alla variazione ISTAT del
costo del vita, registrato nel biennio.
Art. 13
I concessionari, prima dell’utilizzo delle Sale, dovranno sottoscrivere l’atto di
accettazione, accluso al disciplinare.
L’Ufficio per la Valorizzazione delle Tradizioni Popolari Fiorentine
ATTO Dl ACCETTAZIONE
Il/la sottoscritt
Residente in
Telefono
codice fiscale
in rappresentanza
e in qualità di concessionario
DICHIARA
- di aver preso visione del disciplinare attinente la concessione della Sala
per la manifestazione ..... . ..
che avrà luogo . .
e di accettano incondizionatamente;
- si impegna a rispettare le condizioni di cui all’articolo 9, relative all’assunzione degli
oneri previsti per la concessione delle Sale del Palagio di Parte Guelfa.
- si impegna in particolare a versare alla Tesoreria Comunale, la somma, a titolo di rimborso
spese generali, di cui al comma a) dell’art. 9, prima dell’inizio della manifestazione;
Il/La sottoscritto infine si assume ogni e qualsiasi responsabilità in merito
allo svolgimento della manifestazione e cautela l’Amministrazione Comunale con la sottoscrizione di
polizza assicurativa di cui al comma e) deIl’art. 9.
IL CONCESSIONARIO
Palagio di Parte Guelfa, li