Statuto del Comune di Firenze
(Testo risultante dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1206 del 13.11.2000, modificata
dalle Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 359 del 23.04.01, n. 774 del 10.09.01, n. 958 del
18.11.2002, n. 142 del 21.07.2003, n. 616 del 24.11.2003, n. 52 del 19.04.2004, n. 55 del
19.04.2004, n. 56 del 19.04.2004, n. 57 del 19.04.2004, n. 62 del 26.04.2004, n. 35 del 18.04.2005,
n. 98 del 07.11.2005, n. 101 del 14.11.2005 e n. 102 del 14.11.2005 e n. 75 del 10.12.2007)
I N D I C E
TITOLO I
PRINCIPI
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CAPO I - Profili istituzionali
art. 1 - Autonomia comunale
art. 2 - Territorio, sede, stemma
art. 3 - Principio di Sussidiarietà
art. 4 - Partecipazione e informazione
art. 5 - Pari opportunità
art. 6 - Diritti di cittadinanza
art. 7 - Potestà regolamentare
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CAPO II - Finalità
art. 8 - Solidarietà internazionale
art. 9 - Cultura
art. 10 - Istruzione
art. 11 - Territorio e ambiente
art. 12 - Politiche sociali e sanitarie
art. 13 - Economia e lavoro
art. 14 - Tutela del contribuente
art. 14 bis - Tutela del consumatore e degli utenti
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TITOLO II
GLI ORGANI DEL COMUNE:
IL CONSIGLIO COMUNALE
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art. 15 - Consiglio comunale
art. 16 - Presidente del Consiglio
art. 17 - Vice Presidenti
art. 18 - Ufficio di Presidenza
art. 19 - Durata del mandato e revoca del Presidente e dei Vice Presidenti
art. 20 - Programmazione consiliare
art. 21 - Pubblicità delle sedute e votazioni
art. 22 - Regolamenti statutari
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art. 23 - Consigliere comunale
art. 24 - Pubblicità delle spese elettorali
art. 25 - Dimissioni e decadenza
art. 26 - Gruppi consiliari
art. 27 - Commissioni consiliari permanenti
art. 28 - Commissioni d’indagine e speciali
art. 29 - Uffici del Consiglio
art. 30 - Pubblicità della situazione economica ed associativa dei Consiglieri
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TITOLO III
GLI ORGANI DEL COMUNE:
GIUNTA E SINDACO
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CAPO I - La Giunta
art. 31 - La Giunta
art. 32 - Funzionamento della Giunta
art. 33 - Pubblicità della situazione economica ed associativa del Sindaco e degli
Assessori
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CAPO II - Il Sindaco
art. 34 - Il Sindaco
art. 35 - Rappresentanza dell’ente
art. 36 - Vice Sindaco
art. 37 - Linee programmatiche
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TITOLO IV
IL DECENTRAMENTO
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art. 38 - Quartiere
art. 39 - Il Consiglio di quartiere
art. 40 - Sistema elettorale
art. 41 - Consigliere di quartiere
art. 42 - Scioglimento del Consiglio
art. 43 - Il Presidente
art. 44 - Competenze del Presidente
art. 45 - Conferenza del decentramento
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art. 46 - Gruppi Consiliari
art. 47 - Commissioni permanenti e Collegio di presidenza
art. 48 - Funzioni di iniziativa e vigilanza
art. 49 - Funzioni consultive
art. 50 - Servizi di base e funzioni delegate
art. 51 - Personale
art. 52 - Risorse finanziarie
art. 53 - Atti e provvedimenti
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TITOLO V
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI,
DIRIGENZA, PERSONALE
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CAPO I - Organizzazione degli uffici
art. 54 - Principi di organizzazione
art. 55 - Personale e dotazione organica
art. 56 - Direttore generale
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CAPO II - Il Segretario generale
art. 57 - Il Segretario generale
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CAPO III - Dirigenza
art. 58 - Dirigenti
art. 59 - Conferimento responsabilità dirigenziale
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TITOLO VI
ORDINAMENTO DEI SERVIZI
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CAPO I - Caratteristiche generali
art. 60 - I servizi pubblici locali
art. 61 - Gestione dei servizi
art. 62 - Controllo della gestione dei servizi
art. 63 - Scelta delle forme gestionali dei servizi pubblici
art. 64 - Carta dei servizi pubblici
art. 65 - Commissione consiliare permanente di controllo
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CAPO II - Le modalità e l’assetto di gestione
art. 66 - Istituzione
art. 67 - Ordinamento, funzionamento e contabilità delle istituzioni
art. 68 - Azienda speciale
art. 69 - Consorzi
art. 70 - Convenzioni
art. 71 - Società per azioni e a responsabilità limitata
art. 72 - Società collegate e controllate
art. 73 - Concessioni a terzi
art. 73
bis - Finanza di progetto
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CAPO III - Nomine degli amministratori
art. 74 - Designazione e requisiti
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TITOLO VII
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
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CAPO I - Il procedimento
art. 75 - Principi procedurali
art. 76 - Svolgimento
art. 77 - Partecipazione
art. 78 - Accordi
art. 79 - Responsabile
art. 80 - Procedure interne
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CAPO II - Efficacia, pubblicità, accesso agli atti
art. 81 - Efficacia degli atti amministrativi
art. 82 - Pubblicità degli atti e dell’attività comunale
art. 83 - Ufficio per le relazioni con il pubblico
art. 84 - Accesso agli atti
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CAPO III - Il Difensore civico
art. 85 - Caratteristiche generali
art. 86 - Funzioni
art. 87 - Obbligo di risposta
art. 88 - Poteri di conciliazione
art. 89 - Poteri nei confronti degli uffici
art. 90 - Informazione
art. 91 - Ufficio del Difensore civico
art. 92 - Posizione giuridica
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TITOLO VIII
LA PARTECIPAZIONE
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CAPO I - Partecipazione individuale e collettiva
art. 93 - Diritti individuali
art. 94 - Libere forme associative
art. 95 - Volontariato
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CAPO II - Organismi di partecipazione
art. 96 - Le Consulte
art. 97 - Consiglio delle donne (abrogato)
art. 97
bis - Consiglio delle cittadine e dei cittadini stranieri ed apolidi
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CAPO III - Iniziativa, consultazioni popolari e referendum
art. 98 - Istanza
art. 99 - Proposte e petizioni
art. 100 - Consultazioni
art. 101 - Referendum consultivo
art. 102 - Limiti e materie
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TITOLO IX
NORME TRANSITORIE
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art. 103 - Norme in vigore
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art. 104 - Attuazione dello Statuto
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TITOLO I°
PRINCIPI
CAPO I
Profili istituzionali
art. 1
(Autonomia comunale)
- Il Comune di Firenze è l’Ente autonomo rappresentativo della comunità cittadina.
- Il Comune di Firenze fonda la propria azione sui principi e valori della Costituzione italiana
ed esercita tutte le funzioni non attribuite espressamente dall’ordinamento ad altri enti,
disciplina la propria organizzazione nell’ambito dei principi fissati dalle leggi e dallo
Statuto.
- La gestione dei servizi e le attività amministrative sono informate al metodo della
programmazione ricercando la cooperazione con la Regione e gli altri enti locali.
- Il Comune di Firenze ha autonomia normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché impositiva
e finanziaria nell’ambito dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza
locale.
art. 2
(Territorio, sede, stemma)
- Sono elementi costitutivi del Comune di Firenze il territorio e la comunità.
- La sede del Comune è Palazzo Vecchio.
- Lo stemma del Comune di Firenze raffigura un giglio aperto di colore rosso in campo bianco come
descritto nel Decreto di riconoscimento del 25 luglio 1929. Le modalità d’uso dello stemma e del
gonfalone e la loro riproduzione sono disciplinate con norme regolamentari.
art. 3
(Principio di Sussidiarietà)
- Il Comune svolge le proprie funzioni di interesse pubblico secondo il principio di
sussidiarietà, anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’a
utonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
art. 4
(Partecipazione e informazione)
- Il Comune di Firenze attua e sperimenta un sistema di relazioni partecipate su materie scelte
dell'Amministrazione riguardanti la città e l'ambito territoriale metropolitano, ritenute di
particolare rilievo ed interesse per la cittadinanza e per un'effettiva partecipazione
popolare.
- Tale sistema partecipativo dovrà consentire l'individuazione di forme di coinvolgimento più
incisive, con particolare riferimento ai cittadini singoli o associati, oltre alle rappresentanze
delle diverse realtà socio-economiche della città, con criteri di attuazione della
rappresentatività, anche articolata in funzione delle materie in discussione.
- Nel rispetto del dettato costituzionale riconosce e valorizza il ruolo di confronto, di
proposta e di contrattazione dei sindacati dei lavoratori.
- Il Comune di Firenze, oltre a ricercare un'effettiva e responsabilizzata partecipazione per il
raggiungimento di soluzioni ottimali, con la più ampia condivisione possibile, garantisce
un'efficace, completa e imparziale informazione sull'operato e le scelte dell'Amministrazione,
anche attraverso sistemi di comunicazione con i cittadini.
- Il Comune organizza i propri uffici con il fine della massima efficienza amministrative e del
costante adeguamento alle esigenze del cittadino.
art. 5
(Pari opportunità)
- Il Comune attua condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell’esercizio delle funzioni
istituzionali e nella gestione dei pubblici servizi.
- Il Comune promuove la presenza paritetica dei due sessi nella Giunta, nell’Ufficio di
Presidenza del Consiglio comunale, nelle Commissioni consiliari e di quartiere, nelle
rappresentanze del Comune negli enti partecipati.
- Il Comune è impegnato per creare le condizioni di pari opportunità nello svolgimento della vita
sociale in tutti i suoi aspetti.
- Al fine di dare piena attuazione ai principi contenuti nel presente articolo, viene istituita
la Commissione Consiliare Permanente Pari Opportunità.
art. 6
(Diritti di cittadinanza)
- Il Comune informa la sua attività ai valori della partecipazione e della solidarietà e
garantisce il diritto di pari dignità nella società e nel lavoro, operando per impedire qualsiasi
forma di discriminazione legata al genere, all'orientamento sessuale, all'etnia, alla lingua, alla
religione e all'handicap.
- Garantisce e valorizza il diritto della persona, in forma singola o associata, a concorrere
all'indirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attività dell'amministrazione locale. A tal
fine assicura la partecipazione dei cittadini alla gestione dei servizi.
- Sono titolari individuali dei diritti di iniziativa, partecipazione, accesso ed informazione,
salvo diversa esplicita disposizione di legge, Statuto, regolamento:
- i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Firenze;
- i cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno
di età;
- i cittadini italiani, stranieri, apolidi, maggiorenni ancorché non residenti ma che nel Comune
esercitano la propria prevalente attività di lavoro e di studio.
art. 7
(Potestà regolamentare)
- I regolamenti, atti normativi approvati dal Consiglio comunale, disciplinano le materie ad esso
rinviate dalla legge e dal presente Statuto.
- Le contravvenzioni ai regolamenti comunali e alle relative ordinanze sono punite con sanzioni
amministrative la cui entità è stabilita nei regolamenti stessi.
CAPO II
Finalità
art. 8
(Solidarietà internazionale)
- Il Comune favorisce la libertà, la pace e l'incontro fra i popoli. Si impegna per il rispetto,
la dignità e l'accoglienza di ogni essere umano, attiva forme di cooperazione, scambi e gemellaggi
con le città di tutto il mondo.
- Promuove e sostiene iniziative che sviluppano il processo di integrazione europea, persegue gli
intenti della Carta europea dell'autonomia locale e si impegna per la sua attuazione.
- Ricerca, nello spirito di solidarietà ed impegnandosi per offrire opportunità di lavoro ed
accesso alla casa, l'integrazione sociale degli immigrati e garantisce il rispetto dei loro
diritti.
art. 9
(Cultura)
- Il Comune valorizza il patrimonio culturale della città in tutte le sue forme, sostiene la
produzione di nuove espressioni culturali, favorisce iniziative fondate sulla tradizione storica
locale, promuove nel rispetto delle reciproche autonomie la più ampia collaborazione con
l'Università di Firenze e le altre istituzioni culturali.
- Opera per la conservazione e valorizzazione del patrimonio monumentale, artistico,
archivistico, documentale e librario e per garantire alla cittadinanza il diritto alla fruizione ed
alla consultazione di tale patrimonio.
- Provvede ad incentivare occasioni di formazione professionale per il restauro, l'artigianato
artistico, le espressioni culturali.
art. 10
(Istruzione)
- Il Comune opera perché, oltre al superamento di ogni forma di analfabetismo, sia reso effettivo
il diritto allo studio ed alla formazione permanente dei cittadini, concorrendo alla realizzazione
di un sistema educativo che garantisca a tutti ed a tutte le età eguali opportunità di istruzione e
di cultura.
- Riconosce la primarietà degli interventi rivolti alla prima infanzia e, nella propria attività
amministrativa, persegue il fine del pieno accesso delle bambine e dei bambini ai servizi
educativi.
art. 11
(Ambiente, acqua e territorio)
- Il Comune riconosce la tutela dell'ambiente e del paesaggio fra i valori fondamentali della
comunità. A tal fine, nell'ambito delle competenze attribuitegli dalla legge, sostiene interventi e
progetti di recupero ambientale, naturale, di riqualificazione dell'estetica cittadina, adotta
tutte le misure per contrastare e ridurre l'inquinamento atmosferico, acustico, delle acque e
garantire la salubrità dei luoghi di lavoro, opera per l'abbattimento delle barriere
architettoniche, può costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di
trasformazione urbana in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti.
- Il Comune riconosce l'acqua come bene comune dell'umanità, appartenente a tutti gli organismi
viventi. L'accesso all'acqua è un diritto umano e sociale, individuale e collettivo.
- Predispone la costante verifica sulle trasformazioni urbanistiche ed edilizie nel centro
storico prevedendo limiti e vincoli per le modifiche di destinazione d'uso.
- Sottopone a particolare garanzia di conservazione e salvaguardia l'area collinare e le aree di
pertinenza dei fiumi, tutela le aree agricole, le coltivazioni e le alberature.
art. 12
(Politiche sociali e sanitarie)
- Il Comune pone al centro della sua azione amministrativa il riconoscimento e la tutela della
persona umana.
- Concorre a garantire il diritto alla salute e promuove una diffusa educazione sanitaria per
un'efficace opera di prevenzione. Assicura i servizi per l'informazione e l'emergenza
sanitaria.
- Sviluppa un efficiente servizio di assistenza sociale a favore delle categorie più deboli ed
emarginate, riconoscendo pari dignità a tutti i soggetti pubblici, privati e del volontariato
operanti nel settore.
- Si impegna a garantire alla popolazione anziana l'accoglienza ed il sostegno necessario e a
rimuovere particolari situazioni di povertà e di emarginazione.
- Attua una politica di interventi sociali a tutela delle famiglie.
- Opera per assicurare ad ogni cittadino il diritto alla casa. Interviene per il pieno utilizzo
del patrimonio immobiliare e favorisce il mercato delle locazioni.
- Promuove l'attività fisico-motoria e la pratica sportiva quali momenti formativi ed occasioni
di incontro e di espressione della persona assicurando l'accesso agli impianti comunali e collabora
con le associazioni e le società sportive per garantire l'educazione motoria in ogni fascia
d'età.
art. 13
(Economia e lavoro)
- Il Comune favorisce il sistema produttivo locale, valorizza la rete di servizi ed
infrastrutture, promuove iniziative tendenti a sviluppare un sistema di imprese tecnologicamente
avanzate, sostiene l'artigianato e le attività di supporto al turismo, tutela gli esercizi ed i
mestieri tipici, anche con agevolazioni e la definizione di vincoli e prescrizioni
urbanistiche.
- Interviene per offrire opportunità di lavoro e progetti formativi ai cittadini in cerca di
occupazione, agevola l'associazionismo cooperativo e consortile. Favorisce una formazione
professionale adeguata alla rapida evoluzione del sistema produttivo, nonché le esperienze di
lavoro socialmente utili e quelle di inserimento professionale di inabili e portatori di
handicap.
art. 14
(Tutela del contribuente)
- Il Comune riconosce e tutela i principi generali dell'ordinamento tributario stabiliti dalle
disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, essenzialmente in materia di
informazione, conoscenza degli atti, semplificazione e interpello, e rinvia ai regolamenti di
natura tributaria la definizione degli istituti specifici.
art. 14 bis
(Tutela del consumatore e degli utenti)
- Il Comune riconosce e tutela i diritti dei consumatori e degli utenti, cioè di coloro che
utilizzano o acquistano beni o servizi, per scopi non riferibili alla attività imprenditoriale e
professionale eventualmente svolta.
- Interviene, nell'ambito dei propri poteri e delle prerogative consentite dalla legge, per
garantire gli interessi individuali e collettivi dei cittadini utenti e consumatori.
- Opera attraverso l'azione amministrativa, affinché siano applicate ed osservate precise regole
di trasparenza da parte di aziende e enti, di natura pubblica o privata, che svolgono attività di
fornitura di beni e servizi alla pubblica utenza; in particolare sulla semplificazione
dell'informazione, sulla qualità e sul costo finale ed effettivo dei beni e dei servizi.
TITOLO II
Gli organi del Comune: il Consiglio comunale
art. 15
(Consiglio comunale)
- Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del
Comune.
- Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Presidente eletto fra i Consiglieri, escluso
il Sindaco.
- Il Consiglio comunale è altresì convocato, su richiesta del Sindaco, da un quinto dei
Consiglieri comunali, di tre Consigli di quartiere.
- La convocazione dei Consiglieri è effettuata dal Presidente del Consiglio, con le modalità e
nei termini previsti dal Regolamento del Consiglio Comunale e degli altri Organi
Istituzionali.
- La consegna delle convocazioni deve risultare da dichiarazione scritta ed è effettuata dal
personale incaricato dell'Ufficio del Consiglio.
- Il regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali disciplina, tra
l'altro, il funzionamento degli organi consiliari, il loro rapporto con gli altri organi comunali e
con gli organismi di partecipazione, stabilisce la struttura organizzativa degli uffici del
Consiglio, nonché le materie e le funzioni connesse al funzionamento dello stesso Consiglio.
art. 16
(Presidente del Consiglio)
- Il Presidente rappresenta il Consiglio comunale, cura la programmazione dei lavori del
Consiglio, la formazione dell'ordine del giorno delle riunioni, assicura il collegamento politico
istituzionale con il Sindaco ed i Gruppi consiliari, convoca e presiede la Conferenza di
programmazione, sovrintende e coordina l'attività delle Commissioni consiliari, è garante del
rispetto delle norme sul funzionamento del Consiglio.
- Il Presidente del Consiglio è eletto nella seduta di insediamento subito dopo la convalida
degli eletti, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio.
- Nella terza votazione si effettua il ballottaggio a maggioranza semplice fra i due candidati
che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.
- In caso di parità di voti è eletto il candidato più anziano di età.
art. 17
(Vice Presidenti)
- Nella seduta di insediamento il Consiglio comunale elegge due Vice Presidenti con unica
votazione a voto limitato.
- Uno dei due Vice Presidenti, con funzioni di Vice Presidente vicario, è comunque scelto tra i
Consiglieri appartenenti alla minoranza, salvo che ciò non sia già avvenuto per l'elezione del
Presidente del Consiglio. In quest'ultima ipotesi i due Vice Presidenti sono scelti fra i
Consiglieri appartenenti alla maggioranza.
- Sono eletti Vice Presidenti i due Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di
voti.
- In caso di parità di voti sono eletti Vice Presidenti i due candidati più anziani di età.
- I Vice Presidenti, con priorità al Vice Presidente vicario, sostituiscono il Presidente in caso
di sua assenza, impedimento e vacanza. Nel caso di assenza, impedimento o vacanza anche dei Vice
Presidenti, le funzioni di Presidente vengono svolte dal Consigliere anziano.
art. 18
(Ufficio di Presidenza)
- Il Presidente e i Vice Presidenti costituiscono l'Ufficio di Presidenza, nel quale sono
previamente esaminati e discussi gli argomenti di maggiore rilevanza che attengono allo svolgimento
dei compiti di presidenza, secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale e
degli altri organi istituzionali.
art. 19
(Durata del mandato e revoca del Presidente e dei Vice Presidenti)
- Il Presidente ed i Vice Presidenti durano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio
ovvero fino allo scioglimento del Consiglio comunale che li ha eletti.
- Il Presidente ed i Vice Presidenti possono essere revocati nei casi di gravi inadempienze o
violazioni di legge o dello Statuto con mozione motivata approvata con la maggioranza dei 2/3 dei
Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta nella
seduta successiva e la revoca è approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei componenti il
Consiglio comunale.
art. 20
(Programmazione consiliare)
- Il programma dell'attività del Consiglio è periodicamente predisposto dalla Conferenza di
programmazione consiliare, formata dal Presidente del Consiglio comunale, dai Vice Presidenti, dal
Sindaco, dai Capigruppo consiliari, dai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti. In caso
di mancato accordo dispone il Presidente del Consiglio comunale.
- L'ordine dei lavori di ciascuna seduta contenente l'elenco degli atti e le materie da trattare
è formato dal Presidente del Consiglio comunale sulla base delle indicazioni della Conferenza dei
Capigruppo composta dal Presidente, che la presiede, dai Vice Presidente e dai Capigruppo
consiliari. In caso di mancato accordo dispone il Presidente del Consiglio comunale.
art. 21
(Pubblicità delle sedute e votazioni)
- Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica, salvo i casi previsti dalla legge e dal
regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali.
- Il Presidente predispone adeguate forme di pubblicità delle convocazioni del Consiglio e delle
decisioni assunte, di diffusione radio-televisiva delle sedute del Consiglio comunale.
- Le votazioni hanno luogo con voto palese; avvengono per voto segreto nelle questioni
riguardanti persone e negli altri casi previsti dalla legge e dal regolamento del Consiglio
comunale e degli altri organi istituzionali.
- Il regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali ha facoltà di
disciplinare particolari procedure per l'esame e l'approvazione di proposte di deliberazione aventi
specifiche ed individuate caratteristiche.
art. 22
(Regolamenti statutari)
- Sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio i regolamenti:
- del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali;
- dei Consigli di quartiere;
- per le elezioni dei Consigli di quartiere;
- per i referendum;
- del Consiglio delle cittadine e dei cittadini stranieri ed apolidi;
- del Difensore civico.
art. 23
(Consigliere comunale)
- Il Consigliere comunale assume la carica con la proclamazione degli eletti o con la
deliberazione di surroga.
- Il Consigliere nell'esercizio del potere di iniziativa può formulare interrogazioni,
interpellanze, risoluzioni, mozioni su tutte le attività del Comune e presentare proposte di
deliberazione per le materie di competenza del Consiglio, secondo le modalità stabilite dal
regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali.
- Il Consigliere che abbia un qualsiasi interesse personale diretto o indiretto alle proposte di
deliberazione deve astenersi dal partecipare al dibattito ed alla votazione.
- I Consiglieri comunali hanno diritto alla copia degli atti, dei provvedimenti e dei verbali
degli organi del Comune, dei Consigli di quartiere, delle aziende speciali, dei consorzi, delle
istituzioni e delle società a prevalente capitale pubblico locale cui partecipa il Comune, e, nel
rispetto del segreto d'ufficio, hanno diritto di accesso agli uffici di tali enti.
- Nell'esercizio delle funzioni il Consigliere si avvale della collaborazione degli uffici
comunali.
- Il Consigliere può chiedere che il gettone di presenza venga trasformato in una indennità di
funzione.
- E' istituita la figura del Consigliere straniero aggiunto, eletto con le modalità previste
dall'articolo 97 bis, il quale partecipa alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni
Consiliari con diritto di parola e senza diritto di voto. Il Consigliere straniero aggiunto ha
diritto di iniziativa sugli atti, con le forme e le modalità previste dal regolamento del Consiglio
delle cittadine e dei cittadini stranieri ed apolidi.
art. 24
(Pubblicità delle spese elettorali)
- Il deposito delle liste e delle candidature alle elezioni comunali e circoscrizionali deve
essere accompagnato dalla presentazione di distinti bilanci preventivi di spesa cui le liste ed i
candidati intendono vincolarsi.
- Entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale ciascun candidato e ciascuna lista
deve presentare presso la Segreteria generale il rendiconto delle spese elettorali sostenute.
- I documenti di cui ai precedenti comma sono resi pubblici tramite affissione all'Albo Pretorio
del Comune.
art. 25
(Dimissioni e decadenza)
- Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate per iscritto al Presidente del
Consiglio comunale che ne dispone l'immediata assunzione al protocollo.
- Nell'ipotesi in cui sussistano condizioni per la decadenza di Consiglieri, questa può essere
pronunciata dal Consiglio anche su istanza di un singolo elettore.
- Dopo quattro assenze consecutive, senza giustificato motivo, il Presidente del Consiglio
diffida il Consigliere a presentare le cause giustificative e se quest'ultimo non provvede e
l'assenza persiste per ulteriori due sedute consecutive il Consiglio lo dichiara decaduto.
art. 26
(Gruppi consiliari)
- I Gruppi consiliari sono costituiti da più Consiglieri comunali. Si possono costituire Gruppi
consiliari anche formati da un unico Consigliere nei casi e con le modalità stabilite dal
regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali. Ciascun Gruppo è
rappresentato dal Capogruppo.
- Il Regolamento del Consiglio comunale prevede l'istituzione di un portavoce dell'opposizione
espresso dai Gruppi consiliari della coalizione di minoranza maggiormente rappresentativa e ne
garantisce il funzionamento.
- Il bilancio del Comune prevede per l'attività dei gruppi contributi finalizzati allo
svolgimento dell'attività istituzionale, in relazione alla loro consistenza numerica, nel rispetto
della legge vigente.
- I Gruppi hanno una propria sede e dispongono di locali, attrezzature, servizi e personale
comunale in relazione anche alla loro consistenza numerica.
art. 27
(Commissioni consiliari permanenti)
- Il Consiglio comunale istituisce al suo interno Commissioni permanenti costituite da
Consiglieri. Il regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali disciplina la
composizione, l'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni. La Presidenza delle
Commissioni Affari Istituzionali e Controllo è comunque attribuita alle due minoranze maggiormente
rappresentative.
- Le Commissioni consiliari permanenti nelle materie di propria competenza svolgono nei confronti
del Consiglio attività referente, redigente e di iniziativa su atti e provvedimenti di competenza
del Consiglio. Le Commissioni esprimono parere obbligatorio sugli atti di competenza consiliare
loro sottoposti entro i termini stabiliti dal regolamento.
- Le Commissioni hanno diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli
Assessori, dei Presidenti dei Quartieri, dei dirigenti e funzionari del Comune, degli
amministratori e dirigenti delle istituzioni, delle aziende, delle società a prevalente
partecipazione di capitale pubblico locale, degli enti dipendenti o concessionari nonché dei
rappresentanti del Comune negli organi di amministrazione degli enti con partecipazione comunale
ancorché consortili.
- Il regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali determina le procedure
di lavoro delle Commissioni e prevede l'attribuzione ad esse di personale, sedi, mezzi
adeguati.
art. 28
(Commissioni d'indagine e speciali)
- Il Consiglio comunale con proposta sottoscritta da un quarto dei Consiglieri comunali o
approvata da due Consigli di quartiere, delibera a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati
la costituzione di una commissione d'indagine formata da Consiglieri che rappresentino i Gruppi di
maggioranza e di minoranza consiliari per accertare la regolarità e la correttezza delle attività
amministrative comunali. La Presidenza della commissione è attribuita ai gruppi di minoranza
consiliare.
- Il Consiglio comunale delibera la costituzione di commissioni speciali per l'esame di
particolari questioni o problemi.
- Il regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali stabilisce le modalità
di costituzione e la disciplina delle commissioni d'indagine e speciali.
art. 29
(Uffici del Consiglio)
- Sono istituiti uffici per il supporto e l'organizzazione dell'attività del Consiglio comunale,
cui sovrintende il Presidente dello stesso.
- Il Consiglio comunale ha autonomia organizzativa e funzionale che esercita secondo le modalità
stabilite dal regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali.
- Il Consiglio comunale dispone di propri uffici organizzati in una struttura di massima
dimensione per il supporto organizzativo, informativo, giuridico, amministrativo alle attività
degli organi consiliari e dei Gruppi.
- Gli atti di organizzazione relativi al personale degli uffici del Consiglio sono assunti dal
Sindaco d'intesa con il Presidente del Consiglio comunale; gli incarichi di collaborazione esterna
attinenti all'attività degli uffici del Consiglio sono attribuiti dal Sindaco su proposta del
Presidente del Consiglio comunale.
- Il Consiglio per la propria attività utilizza adeguate risorse previste in apposito capitolo di
bilancio.
art. 30
(Pubblicità della situazione economica ed associativa dei Consiglieri)
- I Consiglieri, al momento dell'elezione o della nomina e per ogni anno del mandato, sono
tenuti, ai sensi della legge, a rendere pubbliche mediante deposito di dichiarazioni e documenti
presso la Presidenza del Consiglio Comunale:
- la propria situazione reddituale e patrimoniale;
- la propria situazione associativa, con l'indicazione della natura e degli scopi delle
associazioni o organizzazioni di appartenenza, con espressa dichiarazione di non appartenenza a
società segrete.
TITOLO III
Gli organi del Comune: Giunta e Sindaco
CAPO I
La Giunta
art. 31
(La Giunta)
- La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore a
sedici (16).
- Possono essere nominati Assessori persone in possesso dei requisiti di compatibilità e di
eleggibilità alla carica di Consigliere comunale. Il Sindaco verifica la presenza dei requisiti di
eleggibilità e compatibilità degli Assessori. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio, nella prima
seduta successiva alle elezioni, della nomina degli Assessori e delle deleghe singolarmente
conferite.
- Le dimissioni degli Assessori sono presentate per iscritto al Sindaco ed hanno efficacia dalla
loro accettazione. L'efficacia è immediata nel caso di dimissioni per motivi di ineleggibilità ed
incompatibilità.
- Della revoca e della sostituzione degli Assessori il Sindaco dà motivata comunicazione al
Consiglio comunale nella prima riunione successiva.
- La Giunta:
- collabora con il Sindaco nell'attuazione del programma di governo e degli indirizzi
politico-amministrativi stabiliti dal Consiglio comunale;
- svolge attività di proposta nei confronti del Consiglio comunale;
- compie tutti gli atti di amministrazione non riservati espressamente dalla legge, dallo Statuto
e dai regolamenti al Sindaco, al Consiglio comunale, agli organi di decentramento, ai dirigenti,
ivi compresa l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto
dei principi generali stabiliti dal Consiglio.
art. 32
(Funzionamento della Giunta)
- La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne definisce l'ordine del giorno e ne dirige
l'attività.
- Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; in caso di parità di
voto prevale il voto del Sindaco o di chi in sua assenza svolge funzioni vicarie.
- Su decisione del Sindaco la Giunta può riunirsi in seduta pubblica.
art. 33
(Pubblicità della situazione economica ed associativa del Sindaco e degli Assessori)
- Al Sindaco ed agli Assessori si applicano le disposizioni stabilite dall'art. 30.
CAPO II
Il Sindaco
art. 34
(Il Sindaco)
- Il Sindaco esercita tutte le funzioni previste dalla legge, dal presente Statuto e dai
regolamenti comunali ed inoltre:
- attua gli indirizzi di politica amministrativa del Consiglio comunale;
- riferisce semestralmente al Consiglio comunale sullo stato di attuazione degli accordi di
programma;
- può attribuire la trattazione di affari e materie a singoli Assessori e delegare ad essi atti
di sua competenza, con potere di avocazione e di riassunzione;
- può delegare la propria partecipazione in rappresentanza del Comune in assemblee di società e
di altri enti partecipati;
- nomina e revoca, con le specifiche procedure previste dalle leggi vigenti, il Direttore
generale ed il Vice Segretario generale;
- può attribuire ai dirigenti anche funzioni non comprese fra quelle degli uffici cui sono
preposti;
- adotta gli atti generali di indirizzo, in ordine allo svolgimento dei compiti, nonché per
l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi attribuiti ai dirigenti;
- può richiedere al Segretario generale, qualora ritenga che atti di competenza dei dirigenti
siano illegittimi, o al Direttore generale qualora ritenga che siano in contrasto con gli obiettivi
e gli indirizzi degli organi elettivi e comunque non corrispondenti agli interessi del Comune, di
provvedere alla sospensione, all'annullamento o alla revoca degli atti medesimi. In questi casi,
quando occorra, i relativi procedimenti sono avocati dal Segretario generale o dal Direttore
generale, o da loro rimessi ad altri dirigenti con specifiche istruzioni;
- adotta i provvedimenti inerenti il rapporto di lavoro dei dirigenti;
- autorizza a resistere in giudizio, fatto salvo quanto previsto all'art. 58, quarto comma del
presente Statuto;
- rilascia autorizzazioni e concessioni quando non sia altrimenti prevista la competenza dei
dirigenti;
- stipula i gemellaggi e i patti di amicizia sulla base di deliberazioni consiliari;
- concede il patrocinio del Comune;
- riferisce al Consiglio comunale sull'attività della Giunta almeno due volte nel corso dell'anno
in coincidenza con l'approvazione del conto consuntivo e la ricognizione sullo stato di attuazione
dei programmi.
- Il Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, coordina e riorganizza
gli orari degli esercizi commerciali, degli uffici e servizi pubblici per armonizzarli alle
esigenze degli utenti, elabora il piano regolatore dei tempi e degli orari di concerto con altri
enti erogatori di servizi pubblici non comunali.
art. 35
(Rappresentanza dell'ente)
- Il Sindaco è legale rappresentante dell'ente.
- L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile a ciascun
dirigente in base a una delega rilasciata dal Sindaco.
- La delega può essere di natura generale: con essa il Sindaco assegna al dirigente delegato
l'esercizio della rappresentanza dell'ente nell'ambito delle competenze degli uffici cui è
preposto, per tutta la durata dell'incarico dirigenziale, in particolare per il compimento dei
seguenti atti:
- rappresentanza in giudizio, per gli atti e le attività di propria competenza, ivi compresa la
possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti;
- stipulazione di convenzioni tra comuni o altri enti per lo svolgimento di funzioni e servizi,
in attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli
organi di governo dell'ente.
art. 36
(Vice Sindaco)
- Il Sindaco nomina fra gli Assessori un Vice Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o
impedimento.
- In caso di assenza o di impedimento anche del Vice Sindaco le funzioni di Sindaco vengono
svolte dall'Assessore più anziano di età.
art. 37
(Linee programmatiche)
- Il Sindaco entro 90 giorni dall'insediamento del Consiglio comunale, presenta al Consiglio le
linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare in corso di mandato, per la
relativa approvazione.
- Le linee programmatiche sono portate a conoscenza dei Consiglieri almeno 10 giorni prima della
discussione in Consiglio.
- Il Sindaco, contestualmente alla discussione del conto consuntivo, presenta al Consiglio la
relazione sullo stato di attuazione delle linee programmatiche.
TITOLO IV
Il Decentramento
art. 38
(Quartiere)
- Il quartiere costituisce la circoscrizione di decentramento in cui è diviso il territorio
comunale di Firenze.
- Il regolamento dei Consigli di quartiere stabilisce la delimitazione, il numero, la
denominazione dei quartieri, le procedure per le modifiche territoriali.
- Il Comune di Firenze valorizza il Consiglio di quartiere come organismo di gestione di servizi
di base, di esercizio delle funzioni delegate, di consultazione, di partecipazione e al tal fine
gli attribuisce autonomia funzionale e organizzativa nelle forme e nei modi previsti dal
regolamento dei Consigli di quartiere.
art. 39
(Il Consiglio di quartiere)
- Il Consiglio di quartiere è eletto a suffragio diretto contestualmente all'elezione del
Consiglio comunale. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale anche i Consigli di
quartiere devono essere contemporaneamente rinnovati. Essi esercitano le proprie funzioni fino alla
proclamazione degli eletti dei nuovi Consigli di quartiere.
- Ciascun Consiglio è composto da un numero di Consiglieri pari alla metà dei Consiglieri che la
legge attribuisce al Consiglio comunale di Firenze.
- La sede del Consiglio di quartiere è costituita dal centro civico, individuato dal Consiglio
comunale sentito il parere del rispettivo Consiglio di quartiere.
art. 40
(Sistema elettorale)
- L'elezione del Consiglio di quartiere si effettua a scrutinio di lista e con sistema
proporzionale con premio di maggioranza secondo quanto stabilito dal regolamento per le elezioni
dei Consigli di quartiere.
- Nessuno può essere candidato in più di due Consigli di quartiere.
art. 41
(Consigliere di quartiere)
- Si applicano ai Consiglieri di quartiere le norme sull'ineleggibilità, incompatibilità e
sospensione dei Consiglieri comunali nonché tutte le altre disposizioni che concernono gli stessi
previste dal presente Statuto.
- La carica di Consigliere di quartiere è incompatibile con quella di Consigliere o Assessore
comunale e di Consigliere di altro quartiere.
art. 42
(Scioglimento del Consiglio)
- I Consigli di quartiere sono sciolti anticipatamente alla loro scadenza ordinaria con ordinanza
del Sindaco:
- per contemporanee dimissioni della maggioranza dei componenti il Consiglio;
- quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi per la mancata
elezione del Presidente entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti ovvero dalla vacanza
della carica o dalla comunicazione al Consiglio delle dimissioni.
- I Consigli di quartiere sono sciolti anticipatamente alla loro scadenza ordinaria con ordinanza
del Sindaco, previa deliberazione conforme assunta dal Consiglio comunale a maggioranza dei due
terzi dei Consiglieri assegnati:
- per gravi e persistenti violazioni di legge o dello Statuto;
- quando si riscontrino gravi irregolarità nella gestione dei servizi loro attribuiti o delegati
e delle risorse ad essi assegnate.
- Qualora, nei casi previsti dal comma 2 del presente articolo, non venga raggiunta la
maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, nella seduta successiva il Consiglio Comunale
ripete la votazione deliberando a maggioranza assoluta.
- Nel caso in cui lo scioglimento del Consiglio di quartiere avvenga dopo che sia trascorso un
periodo maggiore o uguale ai tre quinti del mandato elettorale non si procede al rinnovo di tale
organo. Il Consiglio comunale può decidere, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati,
di procedere all'elezione di un nuovo Consiglio di quartiere.
art. 43
(Il Presidente)
- Il Presidente del Consiglio di quartiere è eletto dal Consiglio a maggioranza assoluta dei
Consiglieri assegnati nella prima riunione successiva alle elezioni. L'elezione deve avvenire entro
sessanta giorni dalla data di proclamazione degli eletti.
- Con le modalità di cui al comma precedente è eletto un Vice Presidente che coadiuva il
Presidente e lo sostituisce in caso di temporanea assenza ed impedimento.
- Il Presidente ed il Vice Presidente possono essere revocati con mozione di sfiducia approvata a
maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
art. 44
(Competenze del Presidente)
- Il Presidente del Consiglio di quartiere:
- rappresenta il Consiglio di quartiere;
- convoca e presiede il Consiglio e ne indirizza e promuove l'attività;
- dà esecuzione, coadiuvato dal Collegio di Presidenza, alle decisioni assunte dal
Consiglio;
- coordina l'attività delle Commissioni di lavoro;
- sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici del Consiglio di quartiere;
- adotta gli atti che non rientrano nelle competenze del Consiglio o dei dirigenti degli uffici
del quartiere;
- esercita le funzioni delegate dal Sindaco;
- partecipa, con diritto di parola alle sedute del Consiglio comunale nei casi previsti dal
Regolamento del Consiglio Comunale e degli altri organi istituzionali e da quello dei Consigli di
quartiere. Può altresì delegare a rappresentarlo un membro del Collegio di Presidenza.
art. 45
(Conferenza del decentramento)
- La Conferenza del decentramento costituisce l'organismo di raccordo delle attività dei
quartieri e di consultazione del Consiglio comunale, della Giunta e del Sindaco per tutte le
materie e questioni riguardanti lo stato del decentramento, con particolare riferimento alla
programmazione dell'attività, alle risorse finanziarie e di personale assegnate ai Consigli di
quartiere. La sua composizione è stabilita dal regolamento del Consiglio comunale e degli altri
organi istituzionali.
art. 46
(Gruppi Consiliari)
- I Gruppi consiliari sono costituiti da uno o più Consiglieri circoscrizionali e ciascun Gruppo
è rappresentato dal Capogruppo.
- La disciplina del funzionamento, delle attività e delle dotazioni dei Gruppi consiliari è
definita dal regolamento dei Consigli di quartiere.
art. 47
(Commissioni Permanenti e Collegio di Presidenza)
- Il Consiglio di quartiere costituisce Commissioni di lavoro permanenti con funzioni consultive
ed istruttorie. Il Consiglio di quartiere con apposito regolamento stabilisce la composizione, il
funzionamento, le materie di competenza delle Commissioni di lavoro permanenti e il loro numero
comunque non superiore a otto, di cui una avente funzioni di controllo e garanzia presieduta da un
rappresentante delle minoranze consiliari. Le commissioni possono avvalersi di soggetti esterni con
particolari competenze ed esperienze nelle materie attribuite.
- Ciascuna Commissione è presieduta da un Consigliere eletto dal Consiglio.
- Il Collegio di Presidenza è organo esecutivo del Consiglio di quartiere con poteri definiti dal
regolamento dei Consigli di quartiere ed è equiparato a tutti gli effetti alle Commissioni
permanenti. Il Collegio di Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente del
Consiglio di quartiere e dai Presidenti delle Commissioni permanenti che facciano parte della
maggioranza consiliare.
art. 48
(Funzioni di iniziativa e vigilanza)
- Il Consiglio di quartiere può presentare ai competenti organi del Comune mozioni,
interpellanze, interrogazioni e proposte di deliberazione in ordine ai servizi comunali di
interesse del quartiere secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento del Consiglio
comunale e degli altri organi istituzionali.
art. 49
(Funzioni consultive)
- Il Consiglio di quartiere secondo le modalità ed i termini previsti dal regolamento dei
Consigli di quartiere esprime pareri obbligatori:
- sui piani urbanistici generali, i piani attuativi, i piani di settore e le varianti
urbanistiche che interessano il territorio dei quartieri;
- sugli schemi di bilancio annuale e pluriennale e sulla proposta di conto consuntivo;
- sulle proposte di regolamenti e deliberazioni che attengono le competenze dei Consigli di
quartiere.
- I pareri dei Consigli di quartiere costituiscono parte integrante dei provvedimenti adottati
dal Consiglio comunale che in caso di difformità devono essere adeguatamente motivati.
art. 50
(Servizi di base e funzioni delegate)
- Il Consiglio di quartiere è competente per la gestione dei servizi di base e dei servizi alla
persona che per caratteristiche tecniche e ragioni di efficienza non richiedano una gestione in
ambiti territoriali più ampi. La gestione di tali servizi è attribuita dal Consiglio comunale con
provvedimento specifico approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
- Il Consiglio comunale con specifico atto deliberativo, su proposta della Giunta, può delegare
ai Consigli di quartiere ulteriori funzioni prevedendo contestualmente le necessarie risorse
finanziarie, di personale, strumentali.
- Il Consiglio di quartiere gestisce i servizi attribuiti e le funzioni delegate nel rispetto
degli indirizzi programmatici definiti nella relazione previsionale e programmatica approvata dal
Consiglio comunale.
- Il Consiglio di quartiere favorisce il decentramento dei servizi sul proprio territorio.
art. 51
(Personale)
- Presso ciascun Consiglio di quartiere è costituito un ufficio inquadrato nella struttura
organizzativa del Comune ed affidato alla responsabilità di un dirigente.
- Il dirigente dell'ufficio di quartiere svolge le funzioni di segretario del Consiglio di
quartiere, cura l'istruttoria degli atti sottoposti all'approvazione degli organi del Consiglio di
quartiere, esprime i pareri previsti per legge sulle proposte di deliberazione sottoposte al
Consiglio di quartiere.
art. 52
(Risorse finanziarie)
- Ai Consigli di quartiere per la gestione dei servizi di base sono assegnati degli stanziamenti
secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità.
- Il regolamento di economato stabilisce e disciplina le funzioni di economato da svolgersi
nell'ambito del quartiere.
art. 53
(Atti e provvedimenti)
- Le deliberazioni del Consiglio di quartiere sono pubblicate all'Albo Pretorio comunale ed
all'Albo del centro civico per quindici giorni consecutivi e divengono esecutive nei termini
previsti per le deliberazioni del Consiglio comunale.
- Le deliberazioni del Consiglio di quartiere concernenti la disciplina regolamentare e la
gestione dei servizi di base ed alla persona e dei servizi delegati sono soggette a controllo con
le modalità stabilite dal Regolamento dei consigli di quartiere.
- Le deliberazioni del Consiglio di quartiere devono essere trasmesse, contestualmente alla loro
pubblicazione, al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale.
TITOLO V
Ordinamento degli uffici, dirigenza, personale
CAPO I
Organizzazione degli uffici
art. 54
(Principi di organizzazione)
- Gli uffici del Comune sono articolati ed organizzati in funzione dell'entità e della
complessità dei compiti dell'Ente, per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza, efficacia,
produttività ed in funzione del più ampio decentramento. Gli uffici possono essere coordinati per
progetti e programmi o per funzioni.
- Per l'elaborazione e l'attuazione di particolari programmi e progetti possono essere istituiti
dalla Giunta uffici speciali temporanei.
art. 55
(Personale e dotazione organica)
- La dotazione organica consiste nel programma annuale contenente il numero complessivo delle
unità di lavoro disponibile per lo svolgimento dei compiti attribuiti.
- Il Comune promuove e realizza iniziative dirette alla formazione ed all'aggiornamento
professionale del personale.
art. 56
(Direttore generale)
- Il Sindaco, previa deliberazione della giunta, può nominare un Direttore generale anche al di
fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato secondo i criteri stabiliti dal
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
- Il Direttore generale sovrintende a tutte le attività necessarie ed utili per la realizzazione
del programma di governo della città esercitando i conseguenti poteri di impulso e di controllo.
Spetta al Direttore generale la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi e della
proposta di piano esecutivo di gestione. Al Direttore generale rispondono, nell'esercizio delle
funzioni loro assegnate, i dirigenti comunali ad eccezione del Segretario generale.
CAPO II
Il Segretario Generale
art. 57
(Il Segretario generale)
- Il Segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza
giuridico-amministrativa nei confronti del Consiglio, del Sindaco e della Giunta in ordine alla
conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti. Esercita inoltre
tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti nonché quelle conferitegli dal
Sindaco.
CAPO III
Dirigenza
art. 58
(Dirigenti)
- Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione
degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
- Essi rispondono del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui sono preposti, della
realizzazione dei programmi, del raggiungimento degli obiettivi loro affidati e sono direttamente
responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza
amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.
- Ai sensi dell'art. 107, 2° e 3° comma, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
ad essi spettano tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti
d'indirizzo adottati dai competenti organi di governo dell'Amministrazione.
- In particolare, sono compresi tra i suddetti compiti tutti gli atti di gestione, e, salvo
quanto previsto dall'art. 50, comma 3, e dall'art. 54 del suddetto T.U., tutti gli atti e
provvedimenti amministrativi, tra i quali oltre a quelli di cui al sopracitato art. 107, 3° comma,
lettere f), g), e h), anche gli ordini, le sanzioni amministrative, le occupazioni d'urgenza, gli
espropri e analoghi. Nell'ambito della delega loro conferita dal Sindaco ai sensi dell'art. 35 del
presente Statuto, è altresì compito dei dirigenti, per gli atti e le attività di propria
competenza, disporre la resistenza in giudizio o promuovere azioni legali a tutela
dell'Amministrazione, adottando allo scopo apposita motivata determinazione. In materia di
contenzioso tributario la motivata determinazione è sostituita dall'atto motivato di costituzione
in giudizio e/o promozione dell'azione legale dinanzi alle Commissioni Tributarie, secondo le
modalità previste dai rispettivi regolamenti. Non occorre determinazione preventiva per la
costituzione e resistenza in giudizio nel contenzioso relativo a violazioni del codice della strada
e a violazioni di norme regolamentari, per la cui definizione la rappresentanza
dell'Amministrazione sia stata delegata a funzionari del Corpo di Polizia Municipale ai sensi
dell'art. 23 della L. 24.11.1981 n. 689.
- Per quanto concerne i compiti di cui al precedente comma 4, la cui adozione o rilascio
presupponga accertamenti o valutazioni di carattere discrezionale, le relative modalità e criteri,
se non rilevabili dagli stessi programmi e obiettivi di cui al precedente comma 3, o già
predeterminati da norme contenute nel presente statuto o nei regolamenti adottati dal competente
organo dell'Amministrazione, oppure compiutamente definiti da disposizioni di legge, sono stabiliti
da appositi atti d'indirizzo del Sindaco o Assessore delegato.
- Nel rispetto del principio, attuato con le suddette disposizioni, che spettano ai dirigenti,
che rispondono di quanto indicato nel precedente comma 2, tutti i compiti non ricompresi
espressamente dalla legge e dal presente Statuto tra le funzioni di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo, col regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché, su
proposta del Direttore Generale, col PEG ed eventuali atti integrativi, potranno essere specificati
ulteriormente gli atti di gestione e gli atti e provvedimenti amministrativi di cui ai precedenti
commi, e le relative modalità e criteri, tenendo anche conto dell'assetto organizzativo delle
direzioni, e delle relative responsabilità in ordine alla realizzazione dei programmi ed il
raggiungimento degli obiettivi loro affidati.
- In attesa del loro adeguamento alla normativa di legge e del presente statuto le disposizioni
contenute nei regolamenti che conferiscono agli organi di governo dell'Amministrazione l'adozione
degli atti di gestione e degli atti o provvedimenti amministrativi di cui ai precedenti commi si
intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti. Non sono applicate le norme
contenute nei regolamenti incompatibili con leggi sopravvenute nonché con i principi e le
disposizioni di cui al presente articolo.
- Nei casi d'incompatibilità s'intendono, comunque, direttamente applicabili le disposizioni di
legge e del presente Statuto.
art. 59
(Conferimento responsabilità dirigenziale)
- Gli incarichi di direzione degli uffici sono assegnati dal Sindaco con provvedimento motivato
sulla base di criteri di professionalità, attitudine, esperienza con le modalità stabilite dal
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
- Tali incarichi hanno durata determinata, sono rinnovabili e revocabili in ogni tempo.
- La copertura di posizione di direzione o di alta specializzazione può avvenire mediante
incarichi a persone in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla posizione da
ricoprire.
- I provvedimenti di rinnovo e di revoca devono essere motivati.
- In sede di presentazione del conto consuntivo il Sindaco trasmette al Consiglio una relazione
sullo stato della dirigenza con specifico riferimento, per i diversi uffici, ai risultati
conseguiti nello svolgimento dell'attività ed alle esigenze dei servizi.
TITOLO VI
Ordinamento dei servizi
CAPO I
Caratteristiche generali
art. 60
(I servizi pubblici locali)
- Il Comune nell'ordinamento dei servizi pubblici locali attua modalità di gestione che
rispondono ad obiettivi di accessibilità e di qualità, nonché di autonomia imprenditoriale,
efficienza, efficacia, economicità e redditività. La scelta degli amministratori e dei dirigenti si
fonda sulla professionalità e competenza degli stessi.
- I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle aziende speciali e dei consorzi nonché delle
società di cui al Titolo V, Parte I, del vigente Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali stabiliscono le modalità di indirizzo, di vigilanza e di controllo sulla loro attività
da parte del Comune e di pubblicità degli atti fondamentali relativi alla gestione dei
servizi.
art. 61
(Gestione dei servizi)
- La Giunta presenta all'approvazione del Consiglio la proposta di indirizzi gestionali per ogni
servizio pubblico.
- L'approvazione degli atti fondamentali da parte dei rappresentanti del Comune in enti, aziende,
istituzioni e società è preceduta da una comunicazione preventiva al Consiglio comunale, effettuata
nei termini previsti per l'assegnazione degli affari alle Commissioni consiliari.
- Unitamente al conto consuntivo la Giunta presenta al Consiglio il quadro completo di tutti i
servizi pubblici locali in cui sono indicate le forme gestionali adottate, i risultati economici
ottenuti nell'esercizio precedente, le eventuali proposte di modifica delle forme gestionali.
- Il Consiglio comunale dedica almeno una seduta annuale all'esame dei bilanci consuntivi dei
soggetti gestori dei servizi pubblici locali in relazione agli indirizzi di cui al comma 1.
art. 62
(Controllo della gestione dei servizi)
- Il Consiglio comunale promuove il costante controllo, monitoraggio e valutazione delle attività
degli enti, aziende, istituzioni e società cui partecipa il Comune, al fine di verificare se essa
genera i risultati attesi, e se siano rispettati gli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio ai
sensi dell'art. 74 e gli indirizzi gestionali di cui all'art. 61.
- Gli atti istitutivi e regolamentari degli enti, aziende, istituzioni e società cui partecipa il
Comune debbono comprendere clausole che indichino i tempi e le modalità con cui tali enti sono
tenuti a produrre informazioni ai fini dell'esercizio dei poteri del Consiglio comunale e della
Commissione consiliare di controllo.
- Il Consiglio comunale, su iniziativa della Commissione consiliare di controllo, su proposta di
un quinto dei Consiglieri promuove con specifica deliberazione la verifica dei risultati economici,
sociali e qualitativi di un singolo servizio pubblico locale.
- Entro un tempo determinato non superiore a sei mesi i risultati della verifica sono sottoposti
all'esame del Consiglio.
- E' istituito l'Osservatorio sui servizi pubblici locali, quale soggetto di supporto alla Giunta
e al Consiglio comunale nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo sui servizi
pubblici locali, gestiti attraverso istituzioni, aziende speciali, enti strumentali, società di
capitali a partecipazione comunale, consorzi, concessioni a terzi. L'organizzazione e le modalità
operative dell'Osservatorio sono disciplinate con apposito Regolamento.
art. 63
(Scelta delle forme gestionali dei servizi pubblici)
- La costituzione di istituzioni e di aziende speciali, l'adesione a società per azioni e a
responsabilità limitata ed a consorzi è approvata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei
Consiglieri assegnati.
- La stessa maggioranza è richiesta per la trasformazione della forma gestionale di un servizio
pubblico locale, nonché per la sua dismissione.
art. 64
(Carta dei servizi pubblici)
- L'erogazione dei servizi pubblici, anche svolti in regime di concessione, deve ispirarsi ai
principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, tutela delle esigenze degli
utenti e garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia. In base a tali
principi ciascun soggetto erogatore adotta una propria Carta dei servizi.
- La Carta dei servizi individua, rende pubbliche e garantisce le modalità di prestazione del
servizio ed i fattori da cui dipende la sua qualità, prevede i meccanismi di tutela per gli utenti
e le procedure di reclamo, assicura la piena informazione degli utenti, l'adozione e
l'aggiornamento della Carta dei servizi erogati dal Comune direttamente o in regime di
concessione.
- Il Consiglio comunale verifica l'esistenza dei necessari sistemi di monitoraggio sull'effettiva
applicazione delle carte dei servizi, sul rispetto degli standard dei servizi erogati,
sull'adeguata pubblicità agli utenti.
art. 65
(Commissione consiliare permanente di controllo)
- E' costituita la Commissione consiliare di controllo su istituzioni, aziende, consorzi, società
per azioni, enti concessionari, nonché su società, associazioni, fondazioni e comitati cui
partecipa il Comune.
- La Commissione consiliare di controllo esamina il bilancio economico e finanziario e gli altri
atti. Dispone audizioni, convoca gli amministratori designati o nominati dal Comune, esprime parere
su tutti gli atti consiliari che attengono agli enti di cui al comma precedente.
- La Commissione presenta annualmente al Consiglio una relazione sulla propria attività,
evidenziando il rispetto da parte degli enti degli indirizzi adottati dal Comune.
- La Presidenza della commissione è attribuita alla minoranza consiliare, in base alle
disposizioni di cui all'art. 27, 1° comma.
CAPO II
Le modalità e l'assetto di gestione
art. 66
(Istituzione)
- L'istituzione costituisce organismo di gestione di servizi sociali senza rilevanza
imprenditoriale, dotato di autonomia giuridica.
- Il Consiglio comunale con la deliberazione costitutiva dell'istituzione stabilisce il capitale
di dotazione, il patrimonio ed il personale; alla deliberazione è allegato il regolamento per il
funzionamento e la gestione che individua altresì gli atti fondamentali sottoposti all'approvazione
del Consiglio comunale, la costituzione degli organi, le modalità di indirizzo e vigilanza, le
forme di controllo dei risultati di gestione e verifica economico-contabile da parte dei revisori
dei conti.
- La soppressione dell'istituzione è deliberata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei
Consiglieri assegnati.
art. 67
(Ordinamento, funzionamento e contabilità delle istituzioni)
- Gli organi dell'istituzione restano in carica per la durata del Consiglio comunale ed
esercitano le funzioni fino al loro rinnovo.
- Il consiglio di amministrazione, nominato dal Sindaco, è composto da un numero di consiglieri
non superiore a cinque definito dal regolamento dell'istituzione; il consiglio di amministrazione
esercita funzioni di indirizzo e di amministrazione secondo quanto previsto dal regolamento
dell'istituzione. Non possono essere nominati consiglieri di amministrazione dell'istituzione i
Consiglieri e gli Assessori comunali nonché i Consiglieri di quartiere.
- Il presidente è nominato dal Sindaco fra i membri del consiglio di amministrazione.
- Il direttore ha responsabilità sulla gestione amministrativa e può essere dipendente del
Comune, assunto anche con contratto a tempo determinato nominato dal Sindaco sentito il consiglio
di amministrazione dell'istituzione.
- I bilanci delle istituzioni sono presentati alla Giunta che li adotta con propria deliberazione
e li trasmette al Consiglio comunale che li approva entro trenta giorni dalla loro
trasmissione.
art. 68
(Azienda speciale)
- L'azienda speciale costituisce ente strumentale per la gestione dei servizi a rilevanza
economica ed imprenditoriale.
- Lo statuto dell'azienda, approvato dal Consiglio comunale, indica gli atti fondamentali
sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale, tra cui il bilancio annuale cui è allegata una
relazione dove gli organi dell'azienda danno atto del rispetto degli indirizzi adottati dal Comune,
delle cause del mancato raggiungimento degli obiettivi gestionali, degli interventi correttivi
previsti, dell'acquisizione ed alienazione di partecipazioni azionarie.
- Gli organi dell'azienda restano in carica per la durata del Consiglio comunale ed esercitano le
funzioni fino al loro rinnovo.
art. 69
(Consorzi)
- Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi può costituire con altri comuni e
province un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali.
- Il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati lo statuto del
consorzio e la convenzione fra gli enti consorziati ove sono individuati gli atti fondamentali del
consorzio da trasmettere al Consiglio comunale.
art. 70
(Convenzioni)
- Il Consiglio comunale può deliberare apposite convenzioni con altri comuni e province per lo
svolgimento, in modo coordinato e continuativo, di funzioni e servizi determinati.
- Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti
contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
art. 71
(Società per azioni e a responsabilità limitata)
- Il Comune può costituire e partecipare a società per azioni con quote di capitale sociale nei
limiti previsti dalla legislazione vigente, riservandosi quei diritti e quelle prerogative
necessarie a dare prevalenza al ruolo del soggetto pubblico. Ove alla società per azioni
partecipino altri enti locali e la Regione, i reciproci rapporti sono prevalentemente determinati
attraverso specifica convenzione. Il Comune può altresì costituire società a responsabilità
limitata a prevalente capitale pubblico locale o parteciparvi, qualora ciò si renda opportuno in
relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio.
- Sono specificate nell'atto costitutivo e nello statuto della società le forme di controllo,
vigilanza e coordinamento con gli indirizzi e le direttive dell'ente locale a cui la società è
vincolata nella sua azione. Lo statuto stabilisce altresì che il Comune può revocare con atto
motivato in ogni tempo e senza alcuna indennità gli amministratori da esso nominati. Lo statuto
della società dovrà inoltre prevedere che le sostanziali modifiche delle condizioni di adesione
devono essere approvate dal Consiglio comunale.
- L'atto costitutivo e lo statuto della società devono comprendere clausole che stabiliscano
tempi e modalità per la trasmissione al Consiglio comunale di informazioni relative alla propria
attività e garantire il diritto di accesso agli atti ed agli uffici per amministratori comunali e
di quartiere.
- Le società per azioni cui partecipa il Comune sono sottoposte ad obbligo di certificazione del
bilancio.
- Il Comune favorisce attraverso specifiche iniziative la sottoscrizione da parte di cittadini ed
utenti di quote azionarie delle società per azioni che gestiscono servizi pubblici di particolare
interesse sociale.
art. 72
(Società collegate e controllate)
- Le società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale e le
aziende speciali possono, in armonia con i fini statutariamente perseguiti, partecipare
all'istituzione di società di capitali o assumervi partecipazioni.
- Qualora tali società svolgano servizi pubblici locali i relativi statuti dovranno contenere
disposizioni volte a consentire la vigilanza ed il controllo da parte del Comune. In particolare,
tali società saranno tenute a rispettare le disposizioni di cui all'art. 60, nonché dell'art. 71,
commi 3 e 4.
- Le determinazioni di istituire o partecipare a società di capitali dovranno essere oggetto di
specifica approvazione da parte della Giunta, previo parere obbligatorio del Consiglio
comunale.
art. 73
(Concessione a terzi)
- I servizi pubblici sono gestiti con concessione a terzi quando le ragioni tecniche, economiche
o di opportunità sociale siano approfonditamente motivate con analisi dello stato della gestione e
concrete verifiche.
- Le concessioni devono avere una durata commisurata alle spese di investimento richieste al
concessionario da valutarsi attraverso un quadro economico-finanziario certificato.
- Nel relativo capitolato sono disciplinate modalità, procedure, controlli, potere di emanare
direttive, in particolare in materia tariffaria, e loro vincolabilità da parte del Comune, facoltà
di recesso e di riscatto.
art. 73
bis
(Finanza di progetto)
- Con apposito Regolamento sono disciplinate le modalità di partecipazione del Consiglio comunale
ai procedimenti finalizzati all'attuazione di interventi da realizzarsi tramite strumenti di
finanza di progetto.
CAPO III
Nomine degli amministratori
art. 74
(Designazione e requisiti)
- Il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati approva, entro trenta
giorni dal suo insediamento, gli indirizzi generali per la nomina, designazione e revoca dei
rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, società. Tali indirizzi devono
prevedere l'emanazione da parte del Sindaco, prima di procedere ad ogni nomina, di un avviso
pubblico attraverso il quale dare pubblicità alle nomine o designazioni dei rappresentanti negli
enti che intende effettuare.
- Nell'avviso pubblico sono resi noti in particolare i requisiti di studio e di professionalità e
le cause di incompatibilità per l'accesso alle cariche.
TITOLO VII
Procedimento amministrativo
CAPO I
Il procedimento
art. 75
(Principi procedurali)
- Il Comune di Firenze informa l'attività amministrativa a criteri di trasparenza, pubblicità,
partecipazione, collaborazione, semplificazione, economicità, determinando le procedure
amministrative nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
- Con regolamento sul procedimento amministrativo si disciplinano i criteri generali per la
corretta organizzazione e conservazione dei documenti, lo sviluppo del procedimento, la
comunicazione agli interessati, la definizione di termini, la pubblicità, i profili di
responsabilità e quant'altro sia necessario a garantire omogeneità, imparzialità, trasparenza
nell'azione amministrativa.
- Il Sindaco disciplina i singoli procedimenti, individua gli uffici competenti all'istruzione e
definizione degli atti, garantisce i diritti di accesso e d'informazione.
art. 76
(Svolgimento)
- Il procedimento amministrativo si sviluppa attraverso la comunicazione ai soggetti che per
legge devono intervenire ed ai destinatari degli effetti del provvedimento finale, dell'inizio
dello stesso, dell'ufficio e del responsabile, delle modalità per l'accesso agli atti.
- Le esigenze di celerità che impediscono la comunicazione dell'inizio della fase procedimentale
devono essere adeguatamente motivate dal responsabile del procedimento che si assume la
responsabilità della mancata comunicazione, evidenziando il fine pubblico che rischia di essere
pregiudicato.
art. 77
(Partecipazione)
- Chiunque vi abbia interesse, anche di mero fatto, nonché i portatori di interessi diffusi
costituiti in associazioni o comitati, possono presentare memorie, proposte, anche di modifica di
atti in corso di definizione, ottenendo valutazione con risposta motivata, ove pertinente
all'oggetto del procedimento.
art. 78
(Accordi)
- Il Comune può concludere accordi aventi ad oggetto l'esercizio di potestà amministrative e le
prestazioni corrispettive di persone fisiche e giuridiche col fine di raggiungere obiettivi di
interesse pubblico.
art. 79
(Responsabile)
- Il responsabile del procedimento è determinato per ciascun atto di competenza comunale in
conformità alla legge, allo Statuto, ai regolamenti, alle disposizioni sul procedimento ed è
comunque individuabile sino alla designazione del funzionario preposto al procedimento, nel
dirigente responsabile del servizio o, in mancanza, direttamente del settore funzionale, sotto la
cui competenza ricade l'istruzione procedimentale.
- Il responsabile del procedimento assolve gli obblighi da esso derivanti per il rispetto dei
termini, garantendo la partecipazione dei soggetti interessati; l'inadempimento è soggetto alle
forme di responsabilità previste dalle norme vigenti, salvo condizioni di particolare e
giustificato motivo.
art. 80
(Procedure interne)
- Il regolamento sul procedimento disciplina la procedura di esame e consegna delle comunicazioni
in arrivo e partenza e tutte le fasi conseguenti.
- L'esame delle domande e la trattazione degli affari sono svolti secondo l'ordine cronologico di
presentazione, quando il procedimento sia attivato da soggetti privati.
- Nei casi in cui si imponga un ordine particolare nella trattazione degli affari o si richiedano
procedure d'urgenza, si provvede ad esplicita disciplina stabilita dal responsabile del
procedimento in base ai principi posti dal regolamento sul procedimento.
- L'Amministrazione comunale promuove iniziative specifiche per agevolare l'espletamento di
pratiche amministrative, favorendo l'apertura degli uffici al pubblico in punti decentrati,
promuovendo iniziative a favore degli utenti in collaborazione con gli altri enti pubblici operanti
sul territorio e prevedendo disposizioni normative ed organizzative per l'applicazione diffusa
dell'autocertificazione.
CAPO II
Efficacia, pubblicità, accesso agli atti
art. 81
(Efficacia degli atti amministrativi)
- L'ordinanza del Sindaco è immediatamente esecutiva ed affissa per cinque giorni all'Albo
Pretorio del Comune.
- Il Sindaco può sospendere in ogni momento l'efficacia delle ordinanze proprie o delegate.
- Le determinazioni dei dirigenti, dotate di numerazione unica progressiva, sono immediatamente
esecutive, pubblicate per cinque giorni all'Albo Pretorio del Comune e raccolte in un unico
archivio cui è garantita la piena accessibilità.
art. 82
(Pubblicità degli atti e dell'attività comunale)
- Tutti gli atti sono pubblici. Il Comune individua le misure idonee per favorirne la diffusione
e la conoscenza, cura la raccolta aggiornata ed accessibile al pubblico dei regolamenti comunali e
degli atti normativi adottati dagli enti, istituzioni, aziende, consorzi, società a partecipazione
comunale.
- Nella sede del Comune sono riservati idonei spazi per la collocazione dell'Albo Pretorio, ove
vengono pubblicati atti, provvedimenti ed avvisi secondo le previsioni di legge, Statuto,
regolamento.
- La pubblicità è inoltre assicurata con l'inserimento nella rete civica del comune degli atti di
cui ai commi precedenti. Nella rete civica sono inseriti obbligatoriamente i regolamenti, le
deliberazioni, le ordinanze, le determinazioni dirigenziali e gli atti di iniziativa dei
Consiglieri.
art. 83
(Ufficio per le relazioni con il pubblico)
- L'ufficio per le relazioni con il pubblico cura la raccolta e l'aggiornamento costante delle
disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti e ne garantisce la facile conoscenza a tutti
gli interessati, assicura la pubblicizzazione dei servizi resi dall'Amministrazione in modo diretto
o indiretto, la conoscenza dei diritti e dei doveri degli utenti della struttura pubblica.
- L'ufficio ha il compito di fornire chiarimenti sull'iter seguito da provvedimenti e pratiche
amministrative, individuando e comunicando il nominativo del responsabile del procedimento e quanto
possa essere utile al cittadino per l'esercizio dei propri diritti.
art. 84
(Accesso agli atti)
- Chiunque vi abbia interesse, anche di mero fatto, può accedere agli atti ed ai documenti
amministrativi del Comune e, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione,
ad eccezione di quanto previsto dalla legge e norme regolamentari, o per effetto di una motivata e
temporanea dichiarazione del Sindaco. Le modalità generali di esercizio del diritto di accesso sono
stabilite dal regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi.
- Le istituzioni, le aziende, i consorzi, gli enti a partecipazione comunale, le società a
prevalente capitale pubblico locale, i concessionari di pubblici servizi, rilasciano ai cittadini
copia degli atti deliberati dai loro organi sulla base di specifica richiesta scritta presentata
all'ufficio per le relazioni con il pubblico.
- I documenti dell'Archivio Storico del Comune sono consultabili secondo le modalità previste dal
regolamento.
CAPO III
Il Difensore civico
art. 85
(Caratteristiche generali)
- E' istituito il Difensore civico del Comune di Firenze, eletto a scrutinio segreto dal
Consiglio Comunale con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale
maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta nella seduta successiva ed il Difensore
civico è eletto con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
- Il Difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica
amministrazione, si attiva per eliminare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi
dell'Amministrazione, sia di propria iniziativa, che a domanda di singoli ed associazioni anche su
comunicazione orale.
- Il Difensore civico quale promotore di equità può intervenire presso l'Amministrazione per
suggerire, nell'adozione di un atto, la soluzione più conforme nell'interesse del cittadino.
- Il Difensore civico esercita inoltre tutte le altre competenze ad esso attribuite dalla legge e
dai regolamenti consiliari.
- Il Difensore civico deve essere persona di riconosciuto prestigio morale e professionale,
dotata di provata competenza ed esperienza in discipline giuridico-amministrative, in grado di
assicurare imparzialità ed indipendenza di giudizio. I requisiti, le condizioni di incompatibilità,
ineleggibilità, di decadenza sono stabilite da apposito regolamento.
- La durata del mandato è di tre anni e può essere riconfermato solo per un secondo mandato.
art. 86
(Funzioni)
- Il Difensore civico esercita le sue funzioni in relazione all'attività degli uffici del Comune
di Firenze, dei Consigli di quartiere, degli enti dipendenti, delle società a partecipazione
comunale, dei concessionari di pubblici servizi, dei consorzi pubblici.
- Egli accerta lo stato dei fatti prospettato dai cittadini ed utenti, con facoltà di verificare
con i dirigenti o responsabili d'ufficio interessati per competenza la veridicità di inadempienze,
illegittimità, fatti a lui prospettati, accedendo agli uffici interessati, ottenendo copia di atti
o documenti senza il limite del segreto d'ufficio.
art. 87
(Obbligo di risposta)
- Qualsiasi richiesta o sollecitazione del Difensore civico anche se non accolta impone l'obbligo
della risposta motivata da parte dei responsabili dei servizi ed uffici, entro congruo termine non
superiore a trenta giorni dal ricevimento.
- La richiesta del Difensore civico costituisce provvedimento legalmente emesso da autorità per
ragioni di giustizia; il responsabile del servizio o dell'ufficio competente che omette risposta o
la rende in modo palesemente insufficiente è sottoposto alle sanzioni ed alla responsabilità
previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
art. 88
(Poteri di conciliazione)
- Quando le richieste si riferiscono alla produzione di atti amministrativi il Difensore civico
può convocare il responsabile dell'ufficio per l'esame congiunto dello stato del procedimento o
informarsi della relativa istruttoria al fine di assicurare un corretto sviluppo delle procedure e
della definizione dell'atto, nella salvaguardia del rispetto delle esigenze del cittadino.
- Il mancato accoglimento da parte del responsabile del servizio o dell'ufficio competente di
eventuali proposte avanzate dal Difensore civico è comunicato al Sindaco che esprimerà la propria
valutazione entro 30 giorni.
- Il Difensore civico può svolgere funzioni di diretta sollecitazione agli organi comunali
competenti per il riesame di atti già emanati nel caso si ravvisino dubbi di legittimità sul
provvedimento là dove sia richiesto da singoli o associazioni portatrici di interessi diffusi.
art. 89
(Poteri nei confronti degli uffici)
- Il Difensore civico, con idonea motivazione, può denunciare all'Amministrazione comunale, che
si pronuncerà nei termini di cui all'art. 87, comma 1, le cause delle inefficienze dei servizi e
degli uffici prospettando la sostituzione dei responsabili se si riscontrano negligenze ed
inidoneità gravi e reiterate.
- Quando ricorrono i casi indicati dalla legge il Difensore civico può proporre agli organi
competenti l'apertura del procedimento a carico del personale di fronte alla Commissione di
disciplina del Comune e degli enti dipendenti.
- Nei casi di violazione di legge in cui emergono profili di responsabilità penale al Difensore
civico compete l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria.
art. 90
(Informazione)
- Il Difensore civico entro il 28 febbraio di ogni anno presenta al Sindaco e al Presidente del
Consiglio comunale, che la trasmette ai Consiglieri, la relazione riepilogativa dell'attività
svolta evidenziando i casi di disfunzioni ed omissioni e formulando specifiche proposte in
merito.
- Entro 45 giorni il Presidente iscrive all'ordine del giorno del Consiglio Comunale la relazione
annuale per l'illustrazione da parte del Difensore civico e la conseguente discussione.
- In casi di particolare importanza o urgenza, il Difensore civico può inoltrare una relazione al
Presidente del Consiglio comunale che la trasmette alle Commissioni consiliari competenti.
- Il Difensore civico può inviare note e richiedere audizioni alle Commissioni consiliari, al
Consiglio comunale, alla Giunta, al Sindaco, ai Consigli di quartiere, agli organi degli enti cui
il Comune partecipa.
art. 91
(Ufficio del Difensore civico)
- Il Difensore civico, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale di proprio ufficio, composto
da personale comunale. E' prevista la possibilità, per le più dirette mansioni di collaborazione,
del ricorso a personale esterno assunto con contratto a tempo determinato pubblico o privato, come
la stipula di convenzioni a termine per la previsione di collaborazioni esterne per la natura di
alta specializzazione e contenuto di professionalità inerente la particolare funzione.
- L'organizzazione dell'ufficio del Difensore civico è definita con regolamento istitutivo
approvato dal Consiglio; la proposta alla Giunta dei nominativi dei collaboratori esterni è
formulata dallo stesso Difensore civico.
art. 92
(Posizione giuridica)
- Il Difensore civico esercita l'attività in piena libertà ed indipendenza.
- Il regolamento individua le forme di collaborazione con il Difensore civico della Regione di
cui sono fatte salve le competenze; si prevedono possibilità di collaborazione mediante convenzioni
con tutte le amministrazioni pubbliche.
- Il regolamento istitutivo determina il trattamento economico, comunque non inferiore a quanto
stabilito per gli Assessori comunali.
TITOLO VIII
La partecipazione
CAPO I
Partecipazione individuale e collettiva
art. 93
(Diritti individuali)
- Il Comune di Firenze considera la tutela dei diritti della persona principio fondamentale della
propria azione e ne favorisce l'esercizio.
art. 94
(Libere forme associative)
- Il Comune favorisce le libere forme associative senza scopo di lucro che operano in ogni sfera
socialmente significativa, si adopera per migliorare la loro azione, garantisce la loro
informazione sulle materie di specifico interesse.
- Il Comune rende pubblici i criteri e le procedure di assegnazione alle libere forme associative
di contributi economici e mezzi strumentali, di sedi e spazi pubblici.
- È pubblicato nella rete civica comunale, con scadenza annuale, l'elenco delle libere forme
associative che hanno ottenuto agevolazioni o hanno usufruito di beni del Comune, nonché di quelle
che hanno fatto richiesta.
art. 95
(Volontariato)
- Il Comune favorisce e sostiene l'apporto fondamentale delle organizzazioni di volontariato al
conseguimento delle finalità pubbliche, sviluppa l'integrazione di attività nell'erogazione dei
servizi, privilegia le iniziative che consentono più elevati livelli di socialità, solidarietà,
crescita civile, promuove la formazione e l'aggiornamento dei volontari, incentiva la nascita di
nuove occasioni di volontariato.
- E' garantito, nel rispetto delle leggi, l'apporto di volontari in forma individuale ed
associata a finalità istituzionali del Comune previo accertamento delle capacità operative ed
adeguata formazione.
- Il Sindaco presenta annualmente al Consiglio comunale una relazione sull'apporto del
volontariato allo svolgimento dell'attività del Comune, contenente l'indicazione dei rapporti
convenzionali, delle iniziative di collaborazione, degli indirizzi programmatici, dei dati
quantitativi sul coinvolgimento dei volontari e dell'utenza.
CAPO II
Organismi di partecipazione
art. 96
(Le Consulte)
- Le Consulte sono organismi di partecipazione ove sono rappresentate libere forme associative,
organizzazioni di volontariato, categorie professionali ed economiche, organizzazioni sindacali,
enti, istituzioni.
- Il Consiglio comunale istituisce le Consulte con specifica deliberazione, stabilendone la
composizione, le modalità di elezione del Presidente e degli altri eventuali organi da parte della
Consulta stessa, le procedure di convocazione e di voto.
- Il Sindaco ed il Consiglio comunale possono convocare specifiche riunioni delle Consulte per
l'esame di provvedimenti nelle materie di loro competenza e per la definizione degli obiettivi e
degli strumenti necessari al loro perseguimento.
art. 97
(Consiglio delle donne)
abrogato
art. 97
bis
(Consiglio delle cittadine e dei cittadini stranieri ed apolidi)
- Il Comune di Firenze istituisce il Consiglio delle cittadine e dei cittadini stranieri che
provengono da Stati non appartenenti all'Unione Europea o Apolidi che risiedono nella città di
Firenze.
- Il Consiglio delle cittadine e dei cittadini stranieri ed apolidi, quale organo consultivo
della Giunta e del Consiglio Comunale, costituisce il punto di riferimento per l'esercizio da parte
dei soggetti di cui al comma precedente dei diritti di partecipazione, di accesso e di
informazione.
- Il Consiglio delle cittadine e dei cittadini stranieri ed apolidi elegge nel proprio seno un
Presidente il quale partecipa alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari in
qualità di Consigliere straniero aggiunto.
- Il Consiglio Comunale disciplina con regolamento le elezioni, la composizione, gli atti da
sottoporre a parere preventivo obbligatorio, le forme di partecipazione del Presidente al Consiglio
Comunale ed alle Commissioni Consiliari nonché gli atti di iniziativa e le relative modalità di
presentazione alla Giunta ed al Consiglio Comunale.
- Il Consiglio delle cittadine e dei cittadini stranieri ed apolidi, per le finalità previste dai
commi precedenti e dall'apposito Regolamento, è rappresentato in ciascuno dei Consigli di Quartiere
del Comune di Firenze da un proprio membro effettivo in qualità di consigliere straniero
aggiunto.
CAPO III
Iniziativa, consultazioni popolari e referendum
art. 98
(Istanza)
- L'istanza costituisce formale richiesta scritta, formulata da soggetti singoli o associati,
rivolta al Consiglio comunale, alla Giunta, ai dirigenti per sollecitare audizioni, presentare
memorie sul contenuto di atti amministrativi o normativi da adottare od in corso di adozione da
parte degli organi competenti, al fine di evidenziare esigenze di interesse comune. All'istanza
viene data risposta motivata entro 30 giorni dalla presentazione.
art. 99
(Proposte e petizioni)
- Duecentocinquanta soggetti titolari del diritto di iniziativa e di partecipazione possono, con
atto scritto e sottoscritto, esporre problemi e chiedere al Sindaco l'adozione di provvedimenti,
ovvero presentare al Sindaco od al Consiglio comunale proposte di adozioni di provvedimenti. Le
petizioni e le proposte devono indicare tre sottoscrittori che possono essere uditi dal Sindaco o
dagli organi collegiali competenti.
- Il regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali stabilisce le modalità
di sottoscrizione ed i criteri di esame delle petizioni e delle proposte prevedendo comunque, entro
45 giorni dalla presentazione, una risposta motivata in cui si dà atto degli atti consequenziali
assunti ovvero dell'impossibilità a provvedere.
- Il Comune garantisce un adeguato supporto ai soggetti proponenti, anche ai fini della loro
predisposizione.
art. 100
(Consultazioni)
- Il Comune favorisce il più ampio coinvolgimento della comunità alle scelte amministrative e
promuove forme di consultazione popolare per avere una maggiore conoscenza degli orientamenti che
maturano nella realtà sociale, economica, civile, anche utilizzando strumenti statistici.
- Le consultazioni possono consistere in sondaggi di opinione, distribuzione e raccolta di
questionari, verifiche a campione, consultazioni di settore per categorie professionali o utenti di
servizi. Possono essere delimitate a zone specifiche della città, o particolari fasce della
popolazione.
- Le consultazioni possono essere proposte da almeno 7.500 soggetti maggiorenni residenti nel
Comune.
- Le modalità delle consultazioni sono disciplinate dal regolamento.
- Il Presidente del Consiglio comunale promuove la discussione in Consiglio sui risultati della
consultazione o sui dati acquisiti entro due mesi dalla loro comunicazione.
- Le consultazioni possono essere proposte anche da almeno 5.000 soggetti maggiorenni residenti
in un Quartiere su materie di competenza del Quartiere o di interesse per la popolazione ivi
residente. Le modalità delle consultazioni sono disciplinate dal regolamento di cui al comma
4.
art. 101
(Referendum consultivo)
- Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco su iniziativa popolare, quale consultazione
inerente le scelte dell'Amministrazione in relazione ad indirizzi e decisioni che riguardano la
vita della città ed il suo sviluppo. Può essere sottoposta a referendum la richiesta di revoca o
modifica di singole deliberazioni già assunte.
- La proposta di referendum è articolata in unica domanda formulata in modo breve, chiaro, tale
da lasciare obiettiva libertà di opzione.
- Il risultato del referendum consultivo è discusso dal Consiglio comunale entro trenta giorni
dall'ufficiale comunicazione dell'esito, quando vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi
diritto ed abbia ottenuto la maggioranza dei voti espressi.
- Il referendum consultivo è proposto da almeno 10.000 soggetti residenti maggiorenni anche se
non forniti di cittadinanza italiana, con sottoscrizione nell'arco di quattro mesi. L'ammissibilità
dei quesiti da sottoporre a referendum è stabilita dal collegio di tre esperti nominati dal
Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Il giudizio degli esperti deve
essere espresso prima dell'inizio della raccolta delle firme. Il Consiglio comunale a maggioranza
dei due terzi può pronunciarsi difformemente da una decisione non unanime degli esperti.
- Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i residenti maggiorenni, anche se non forniti
di cittadinanza italiana.
- Il regolamento sul referendum disciplina le procedure per lo svolgimento della
consultazione.
art. 102
(Limiti e materie)
- Nel corso dell'anno può essere indetta un'unica giornata di votazione per lo svolgimento di
referendum consultivi. Il regolamento sul referendum disciplina le priorità ed i criteri di scelta
nel caso di iniziative referendarie superiori al numero massimo ammissibile ogni anno da esso
stabilito.
- I referendum non possono essere indetti su materie di non esclusiva competenza locale e su
questioni attinenti:
- elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
- il personale comunale o di enti, aziende, istituzioni dipendenti e società a partecipazione
comunale;
- lo Statuto ed i regolamenti che disciplinano il funzionamento degli organi comunali;
- provvedimenti inerenti il bilancio, la contabilità, l'assunzione di mutui, l'emissione di
prestiti e l'applicazione di tributi e tariffe.
- oggetti già sottoposti a referendum negli ultimi cinque anni.
TITOLO IX
Norme transitorie
art. 103
(Norme in vigore)
- I regolamenti richiamati dal presente Statuto integrano l'efficacia costitutiva dello stesso. I
principi statutari che rinviano per la disciplina di dettaglio a norme regolamentari sono comunque
immediatamente applicabili.
- Per quanto compatibili con le disposizioni statutarie continuano a rimanere in vigore le
disposizioni regolamentari precedenti. Le norme dei regolamenti comunali in contrasto con il
presente Statuto sono da considerarsi prive di ogni effetto.
art. 104
(Attuazione dello Statuto)
- E' istituita la Commissione consiliare permanente per gli affari istituzionali. Ad essa è
attribuito il compito di verificare lo stato di attuazione dello Statuto, predisporre e coordinare
la stesura dei regolamenti che hanno rilievo statutario, sovrintendere alla concreta
predisposizione delle misure organizzative e dei provvedimenti per l'attuazione degli istituti
richiamati dallo Statuto, proporre modifiche o integrazioni dello Statuto e misure organizzative e
provvedimenti necessari per una sua funzionale attuazione.
- Ciascun Consigliere comunale può proporre modifiche statutarie, su cui si esprime
preventivamente la Commissione consiliare permanente per gli affari istituzionali.
- Le proposte di modifica dello Statuto possono essere proposte al Consiglio comunale da soggetti
titolari dei diritti di cittadinanza se fatte proprie dalla Commissione consiliare permanente per
gli affari istituzionali.
- Ogni anno il Presidente della Commissione consiliare permanente per gli affari istituzionali
presenta al Consiglio una specifica relazione sullo stato di attuazione dello Statuto.
- La Presidenza della commissione è attribuita alla minoranza consiliare, in base alle
disposizioni di cui all'art.27, 1° comma.
In formato PDF
Pagina a cura dell'Ufficio del Consiglio
Data di verifica/aggiornamento: 08-03-2006