Scheda n° 1
CONTROLLI PRENATALI

Normativa di riferimento
Art. 7 del D.Lgs. 25/11/96 n° 645

Art. 14 del D. Lgs. 151/2001


Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, o accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro.

Iter procedurale:
Per la fruizione di tali permessi le lavoratrici presentano alla segreteria della propria Direzione apposita istanza che successivamente dovranno corredare con la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l’orario di inizio e termine di effettuazione degli esami o della visita specialistica.

Resta inteso che i suddetti permessi coprono il tempo strettamente necessario per l’effettuazione degli esami o delle visite specialistiche richieste, al termine delle quali la dipendente è tenuta a riprendere servizio. Si precisa altresì che nel computo dell’assenza oltre al tempo risultante dalle suddette certificazioni, alla dipendente viene riconosciuto il tempo necessario per la percorrenza dal luogo di lavoro alla struttura sanitaria e viceversa.

Trattamento economico:
Intera retribuzione.


 
Scheda n°2
INTERDIZIONE ANTICIPATA DAL LAVORO RISPETTO AL CONGEDO DI MATERNITA’

Normativa di riferimento:
Art. 17 D. Lgs. N° 151/2001


L’interdizione anticipata dal lavoro per uno o più periodi antecedenti l’inizio dell’astensione obbligatoria per gravidanza può essere disposta dall’Ispettorato del Lavoro con specifico provvedimento.
L’astensione dal lavoro della dipendente decorrerà dalla data del suddetto provvedimento che ne è condizione essenziale.

Iter procedurale:
La dipendente è tenuta a comunicare l’assenza dal servizio al proprio ufficio all’inizio dell’orario di lavoro del primo giorno in cui si verifica.

Nei tre giorni successivi la stessa farà pervenire un certificato medico e copia della ricevuta rilasciata dall’Ispettorato circa la presentazione della richiesta di interdizione anticipata dal lavoro.

L’ufficio di appartenenza della lavoratrice trasmetterà immediatamente al Servizio Amministrazione del Personale tale documentazione nonché, quando ne verrà in possesso, copia del provvedimento di autorizzazione rilasciato dall’Ispettorato del Lavoro.

Trattamento Economico:
Intera retribuzione.

Tale periodo è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità ed alle ferie.



 
Scheda n° 3
CONGEDO DI MATERNITA’/PATERNITA’
(ex astensione obbligatoria)

Normativa di riferimento
Capo III D. Lgs. n°151/2001

Art. 17 C.C.N.L. integr. 14/9/2000

Circ. INPS n° 43/2000, n° 53/2000, n° 109/2000 e n° 133/2000

Circ. INPDAP n° 49/2000

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La durata complessiva del congedo di maternità (c.d. astensione obbligatoria) è fissata in cinque mesi: i due mesi antecedenti la data presunta del parto ed i tre mesi successivi.
In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano comunque i cinque mesi di astensione obbligatoria previsti. Vale a dire che i giorni non goduti prima del parto sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-partum ed il periodo ante-partum, qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlio.

Per avvalersi di tale facoltà la madre è tenuta a rientrare in servizio presentando un certificato medico che attesti la sua idoneità a riprendere il lavoro.

Eventuali giorni di assenza per malattia che intervengano in tale periodo saranno considerati come congedo per maternità computabili nel periodo complessivo spettante.

E’ considerato parto, a tutti gli effetti, l’interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza avvenuta a decorrere dal 180° giorno dall’inizio della gestazione.

Qualora il parto avvenga in data posticipata rispetto a quella presunta, i giorni di astensione goduti in eccedenza non rientrano nel conteggio dei cinque mesi di cui al primo capoverso. Vale a dire che il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto è da considerarsi congedo di maternità ante-partum e non riduce il periodo post-partum.

La lavoratrice è tenuta a presentare entro trenta giorni idonea documentazione attestante la data del parto.

Alla lavoratrice è concessa la possibilità di continuare a lavorare fino all’ottavo mese di gravidanza, in modo da usufruire di un solo mese di astensione prima del parto e di quattro mesi successivamente. Per avvalersi di tale facoltà la lavoratrice dovrà presentare idonee certificazioni rilasciate da un ginecologo del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e dal Medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, nelle quali si attesti che l’esercizio di tale opzione non è di pregiudizio alla salute della lavoratrice stessa e del nascituro. Si sottolinea che le singole Direzioni, oltre ad essere tenute ad una pronta trasmissione della documentazione alla Direzione Organizzazione, in mancanza dei suddetti certificati medici non possono permettere alla lavoratrice di rimanere in servizio al fine di non incorrere nelle responsabilità previste dalla legge.

Eventuali giorni di assenza per malattia intervenuti nel periodo di flessibilità dell’astensione obbligatoria interrompono la flessibilità stessa e sono considerati come giorni di congedo per maternità e, come tali, non verranno calcolati dopo il parto come giorni di congedo ancora da fruire.

Il diritto di astenersi dal lavoro nei primi tre mesi dalla nascita del figlio è esteso al padre lavoratore in caso di morte, di grave infermità o di abbandono della madre, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

Per avvalersi di tale diritto il padre lavoratore è tenuto a documentare le suddette condizioni; nel caso di abbandono è invece sufficiente una dichiarazione dello stesso padre resa ai sensi dell’art.47 della D.P.R. 28/12/2000 n° 445.
 

Iter procedurale:
La dipendente, tramite il proprio ufficio di appartenenza, dovrà presentare istanza al Servizio Amministrazione del Personale, almeno 5 giorni prima dell’inizio dell’assenza, unitamente al certificato medico di gravidanza contenente la data presunta del parto.

La lavoratrice che intende avvalersi dell’opzione di flessibilità dovrà far pervenire al Servizio Amministrazione del Personale, all’inizio del settimo mese di gravidanza, la domanda corredata del certificato rilasciato dal ginecologo, al fine di poter effettuare la visita presso il Servizio di Medicina Preventiva e Sorveglianza Sanitaria.

Nei 30 giorni successivi al parto dovrà essere documentata, nei modi di legge previsti, la nascita del figlio. Entro lo stesso termine, in caso di aborto spontaneo o terapeutico avvenuto dopo il 180° giorno dall’inizio della gestazione, dovrà essere presentato un certificato medico attestante il mese di gravidanza al momento dell’aborto e la data in cui questo si è verificato. In caso di interruzione della gravidanza prima del 180° giorno, le relative assenze sono considerate a tutti gli effetti malattia.

Trattamento economico:
Intera retribuzione per l’intero periodo.

Tale periodo è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità ed alle ferie.

Alle lavoratrici con rapporto di lavoro part-time spetta l’intero periodo (5 mesi) anche per la parte non cadente nel periodo lavorativo.

Alle lavoratrici a tempo determinato spetta una indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione in costanza di rapporto di lavoro.

 
 

3.1. congedo di maternita’ in caso di adozione o di affido

La possibilità di fruire dei tre mesi di astensione dal lavoro di cui all’art. 4 comma 1 – lettera c) della legge 1204/71 è estesa ai genitori adottivi o affidatari, i quali potranno avvalersene alternativamente, a condizione che il bambino/a non abbia superato al momento dell’adozione o dell’affidamento i sei anni di età.
Diversamente da quanto previsto per il padre naturale, l’astensione obbligatoria compete al padre adottivo anche in caso di rinuncia della madre adottiva lavoratrice autonoma o subordinata, oltre che in caso di affidamento esclusivo al padre ed in caso di morte, grave infermità, o abbandono della stessa madre.

In caso di adozione internazionale il diritto suddetto compete, giusto quanto previsto dall’art.39 quater lettera a) della legge n° 184/83, a condizione che si tratti di "minore" e quindi fino al compimento del 18° anno di età.


 
Scheda n° 4
RIPOSI GIORNALIERI
Normativa di riferimento
Capo VI D.Lgs. n°151/2001

Art. 17 c. 10 C.C.N.L. integr. 14/9/2000

Art. 33 legge n° 104/92

Art. 20 legge n° 53/2000

Circ. INPS n° 109/2000


I riposi (c.d per allattamento) possono essere utilizzati entro il primo anno di età del bambino nella misura di due ore al giorno se l’orario di lavoro giornaliero è almeno di 6 ore e di una se l’orario stesso è inferiore a 6 ore.

Il diritto a tali riposi è esteso al padre lavoratore, in alternativa alla madre, nei seguenti casi:

  1. quando i figli siano affidati al solo padre;
  2. in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
  3. quando la madre non sia lavoratrice dipendente;
  4. in caso di morte o di grave infermità della madre;
Tale diritto non è riconosciuto al padre se la madre sta usufruendo dell’astensione obbligatoria o facoltativa.
Unica eccezione è il caso del padre lavoratore che può fruire dei riposi giornalieri anche nei tre mesi post parto quando la madre è libera professionista, lavoratrice autonoma ecc….
Nell’ipotesi della lettera c) è riconosciuto al padre il diritto ai riposi anche quando la madre, lavoratrice, non abbia la qualifica di "dipendente" ma sia comunque una lavoratrice autonoma, libera professionista ecc…; è invece da escludere un diritto del padre ai riposi in questione quando la madre non svolga alcuna attività lavorativa, salvo l’ipotesi che la stessa risulti affetta da grave infermità.

In caso di parto plurimo i periodi di riposo spettanti durante il primo anno di vita del bambino sono raddoppiati e le ore aggiuntive, fermo restando il limite complessivo, possono essere fruite anche dal padre contemporaneamente alla madre.

Le ore aggiuntive (2 ore o 1 ora a seconda dell’orario giornaliero di lavoro) possono essere riconosciute al padre anche durante i periodi di astensione facoltativa della madre.

Iter procedurale:
La dipendente dovrà presentare la richiesta al Servizio Amministrazione del Personale tramite il proprio ufficio di appartenenza.

Nel caso di raddoppio delle ore di allattamento a seguito di parto plurimo, è necessario che venga specificato se i riposi siano fruiti per intero dallo stesso genitore; nel caso la fruizione sia suddivisa tra entrambi i genitori lavoratori dipendenti, è necessaria l’attestazione del datore di lavoro dell’altro genitore circa i periodi di riposo effettuati.

Qualora la richiesta dei riposi sia presentata dal padre lavoratore, è necessaria una dichiarazione di rinuncia ai riposi stessi da parte della madre lavoratrice per il periodo in cui tale beneficio sarà utilizzato dal padre. Nel caso la madre sia lavoratrice dipendente, la suddetta dichiarazione dovrà essere confermata da parte del datore di lavoro della stessa.

Trattamento economico:
Intera retribuzione.

4.1 riposi per genitori adottivi o affidatari

Il diritto ai riposi di cui al punto precedente è esteso anche ai genitori adottivi o affidatari fino al compimento del primo anno di età del bambino.
In caso di adozione o affidamento di bambini, anche non gemelli, entrati in famiglia anche in date diverse, che abbiano ciascuno meno di un anno di età, i genitori adottivi o affidatari hanno diritto al raddoppio delle ore di riposo, analogamente ai genitori naturali, fino al compimento del primo anno di età dei gemelli o, se di età diversa, di uno dei due bambini.

 
4.2. riposi per i genitori di figli minori con handicap in situazione di gravita’
Ai sensi dell’art. 33 della legge 104/92, come modificato dagli artt. 19 e 20 della legge 53/2000, è data ai genitori di figli minori con handicap in situazione di gravità, anche se adottivi o affidatari, la possibilità di fruire, in alternativa al prolungamento dell’astensione facoltativa (oggi detta "congedo parentale"), di riposi orari fino a tre anni di età del bambino, a condizione che questi non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

Il diritto a tali riposi è riconosciuto ad un genitore anche qualora l’altro ne sia escluso (perché, ad esempio, è casalingo/a, non svolge attività lavorativa ecc…).

Le ore giornaliere di riduzione di orario sono da rapportare alla durata dell’orario di lavoro e pertanto, come nel caso dei riposi per allattamento, la riduzione è di 2 ore se l’orario è pari o superiore a 6 ore giornaliere e di 1 ora se l’orario è inferiore a 6 ore.

Fino ad un anno di età i riposi coincidono con quelli dell’art. 10 L. 1204 (allattamento) e sono pertanto soggetti alla disciplina che regola tale istituto. In particolare: se li usa la madre, il padre può utilizzare l’astensione facoltativa. Se invece la madre utilizza l’astensione facoltativa, il padre non può fruire di tali permessi.

In sostanza, quindi, il beneficio è fruibile – in alternativa al prolungamento dell’astensione facoltativa – a partire dal compimento del primo anno ed entro il terzo anno di età del bambino.

In questo periodo gli stessi riposi spettano in maniera alternativa tra i due genitori lavoratori, ma l’utilizzo di questi da parte di un genitore non esclude che l’altro possa godere contemporaneamente della "normale" astensione facoltativa prevista dall’art. 7 della legge 1204/71 eventualmente ancora spettategli.



Scheda n° 5
CONGEDO PARENTALE
(ex astensione facoltativa)

Normativa di riferimento:

Capo V del D.Lgs. 26/3/2001 n° 151
Art. 17 C.C.N.L. integr. 14/9/2000

Art. 6 legge 903/77

Art. 39 quater legge 184/83 (come modificata dalla legge n° 476/98)

Art. 33 legge n° 104/92

Circ. Dip. F.P. n° 14 del 16/11/2000

Circ. INPDAP n° 49/2000

Circ. INPS n° 53/2000 e n° 133/2000

Oggetto: Circ. INPS n° 97/2001

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Il diritto di astenersi dal lavoro (congedo parentale, ex astensione facoltativa) previsto dall’art. 32 del D.Lgs. n°151/2001, è riconosciuto ad entrambi i genitori.

Le nuove disposizioni prevedono inoltre che nei primi otto anni di vita di ciascun bambino i genitori possono astenersi dal lavoro per un periodo complessivo, continuativo o frazionato, di 10 mesi elevabili ad 11 nel caso che il padre, dopo essersi astenuto dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi, anche frazionati, intenda fruire di ulteriori periodi.

Fermo restando il limite complessivo suddetto, il diritto al congedo compete ad entrambi i genitori con i seguenti limiti individuali:

  1. la madre non può comunque superare i 6 mesi di astensione;
  2. per il padre il limite è elevato a 7 mesi solo se la madre non supera i 4 mesi.
Nel caso ci sia un solo genitore, il limite previsto per il congedo in esame è pari a 10 mesi utilizzabili comunque entro l’8° anno di età del bambino.

I suddetti limiti sono raddoppiati in caso di parto gemellare.

Il padre e la madre possono utilizzare il congedo parentale anche contemporaneamente ed il padre la può utilizzare anche durante il periodo di astensione obbligatoria post-partum della madre e durante i periodi nei quali la stessa beneficia dei riposi orari per allattamento previsti dall’art. 39 del D.Lgs. 151/2001.

Il diritto a fruire del congedo in esame compete al padre nel limite stabilito (7 mesi) anche se la madre ne sia esclusa.

I periodi di astensione, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi e non lavorativi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche in caso di fruizione frazionata, laddove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dall’effettivo ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. Al riguardo si precisa che il lavoratore è tenuto a rientrare concretamente sul posto di lavoro e quindi il congedo ordinario o altra legittima forma di assenza non costituiscono "effettivo ritorno al lavoro".

Il periodo di congedo parentale si interrompe solo in caso di malattia del genitore che ne fruisce.

Nei confronti del personale a tempo indeterminato con rapporto di lavoro part-time di tipo non orizzontale il suddetto congedo spetta per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi.

Per il personale a tempo determinato, nel rispetto dei limiti individuali e complessivi previsti per tale congedo, sarà tenuto conto dei periodi eventualmente fruiti prima dell’attuale rapporto di lavoro, e la fruizione del congedo stesso non potrà eccedere la durata del rapporto di lavoro.

Iter procedurale:

Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, la lavoratrice madre o il lavoratore padre devono presentare la relativa domanda al Servizio Amministrazione del Personale, tramite il proprio ufficio di appartenenza, con l’indicazione della durata, almeno 15 giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione; farà fede al riguardo la data di registrazione della domanda presso il protocollo dell’ufficio di appartenenza.

La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni.

Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.

In presenza di particolari e comprovate situazioni che rendano oggettivamente impossibile il rispetto del suddetto termine, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.

Nel caso in cui l’altro genitore sia lavoratore dipendente, è necessario che venga da questi fornita una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 relativa agli eventuali periodi di congedo parentale fruiti ed alla corrispondente retribuzione percepita.

Qualora l’altro genitore sia lavoratore autonomo o non sia lavoratore, il richiedente è tenuto a dichiarare, ai sensi del citato D.P.R. n° 455/2000 e sotto sua responsabilità penale in caso di dichiarazione falsa o mendace, che l’altro non ha diritto a fruire del congedo parentale.

Il personale a tempo determinato, fermi restando gli altri adempimenti procedurali, dovrà allegare alla domanda di congedo parentale una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, attestante gli eventuali periodi di astensione utilizzati in precedenza da entrambi i genitori.

Nel caso in cui il dipendente, nell’anno precedente, abbia percepito un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione, lo stesso è tenuto a presentare una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n° 455/2000 nella quale attesti, sotto sua responsabilità penale, in caso di dichiarazione falsa o mendace, il reddito imponibile percepito nell’anno di riferimento, onde poter fruire del trattamento economico più favorevole previsto dall’art. 15 della legge 1204/71.
 
 
 

Trattamento economico e contributivo:

A) fino al 3° anno di vita del bambino:

un periodo massimo di 6 mesi, (in caso di parto plurimo 6 mesi per ciascun figlio) computato complessivamente tra i due genitori, è così retribuito:

ulteriori periodi:
  1. retribuzione al 30% nell’ipotesi in cui il reddito individuale dell’interessato, determinato secondo i criteri in materia di limiti reddituali per l’integrazione al minimo, sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, e contribuzione figurativa;
  2. nessuna retribuzione, nel caso in cui il reddito individuale sia superiore al limite sopraddetto (art. 15 c. 2 legge 1204/71);


B) dal 3° all’8° anno di vita del bambino:

i periodi di astensione facoltativa usufruiti dopo il 3° anno fino al compimento dell’8° sono retribuiti come ai sopraindicati punti 1) e 2).

Al di fuori dei primi sei mesi di cui al precedente punto A), tutti i restanti periodi di congedo parentale, indipendentemente dal reddito individuale, sono coperti da contribuzione figurativa calcolata attribuendo come valore retributivo il 200 % del valore massimo dell’assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento (art. 15 c. 2 legge 1204/71).

Tutti i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e, tranne il periodo di 30 giorni retribuiti per intero, comportano la riduzione delle ferie e della tredicesima mensilità.

N.B. – Ai fini del calcolo del congedo parentale cui ciascun genitore ha diritto fino all’8° anno di vita del bambino, nel rispetto dei limiti generali ed individuali fissati dalla legge 1204/71, concorrono per intero tutti i periodi in precedenza utilizzati fin dalla nascita del bambino stesso.
 

C) Personale a tempo determinato: stesso trattamento previsto ai punti A) e B).
 
 
 
 

5.1 astensione facoltativa in caso di adozione o di affido
Ai sensi dell’art. 36 – comma 1 del D.Lgs.n° 151/2001 le nuove disposizioni sul congedo parentale trovano applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari.

I limiti, sia individuali che complessivi, nonché tutte le disposizioni e le modalità previste per l’utilizzo del congedo parentale da parte dei genitori naturali sono estese anche ai genitori adottivi o affidatari, con le seguenti precisazioni:

  1. qualora, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età non superiore a 6 anni, il diritto a fruire del congedo parentale può essere esercitato fino al compimento dell’8° anno di età con l’intesa che nei primi tre anni dall’ingresso del bambino nella famiglia, e comunque non oltre il 6° anno di età, spetta, per tale astensione, lo stesso trattamento economico e contributivo previsto in favore dei genitori naturali fino al 3° anno di vita del figlio (artt.36 e 37 T.U);
  2. Qualora invece, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa fra 6 e 12 anni, il diritto ad astenersi dal lavoro può essere esercitato solo nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare. In tale caso il trattamento economico e contributivo è quello previsto in favore dei genitori naturali fino al terzo anno di vita del figlio.
  3. I genitori adottivi di minori stranieri hanno diritto al congedo parentale per il minore che, al momento dell’adozione o dell’affidamento, non abbia superato i dodici anni di età (circolare INPS n°97 del 7/5/01). Per il trattamento economico si applicano i criteri del punto A.

 
5.2. congedo parentale per genitori di figli minori con handicap in situazione di gravità
Fermo restando il diritto a fruire del congedo parentale previsto dall’art. 32 del D.Lgs. 151/2001, l’art. 33 - 1° comma della legge n° 104/92 consente ai genitori, anche adottivi o affidatari, di minore con handicap in situazione di gravità di prolungare l’astensione dal lavoro, con indennità pari al 30% della retribuzione, fino al compimento del 3° anno di età del figlio o della figlia disabile, a condizione che questi non sia ricoverato/a a tempo pieno presso istituti specializzati.

Il prolungamento del congedo parentale alternativo all’utilizzo dei riposi giornalieri retribuiti previsti dal 2° comma dello stesso art. 33, è riconosciuto al genitore lavoratore anche qualora l’altro non ne abbia diritto.

L’autorizzazione a fruire di tale beneficio è subordinata alla presentazione da parte del/la dipendente del verbale di visita medico-legale per l’accertamento dell’handicap, effettuata presso la competente Commissione A.S.L. secondo le disposizioni previste dall’art. 4 della legge n° 104/92, dal quale risulti lo stato di handicap grave del bambino/a interessato.

La possibilità per il singolo genitore di fruire del congedo suddetto decorre dal momento in cui termina virtualmente - e può o meno coincidere con l’avvenuto godimento effettivo – il periodo di congedo parentale allo stesso riconosciuto dall’art. 32 del D.Lgs. 151/2001 (ad es: se la madre è lavoratrice non avente diritto all’astensione facoltativa e, quindi, al suo prolungamento, il padre può fruire del prolungamento dal giorno successivo alla scadenza del proprio periodo "teorico" di astensione – 7 mesi – decorrente dalla fine dell’astensione obbligatoria della madre). (Cfr. Circ. INPS n° 133 del 17.7.2000).

Qualora ambedue i genitori siano lavoratori, non è consentito agli stessi fruire contemporaneamente del prolungamento del congedo parentale; l’utilizzo di tale beneficio da parte di un genitore non esclude invece che l’altro possa godere allo stesso tempo della "normale" astensione ex art.32 D.Lgs. 151/2001, eventualmente ancora spettantegli.

Tali periodi di astensione dal lavoro sono retribuiti al 30%, sono computati nell’anzianità di servizio, comportano la riduzione delle ferie e della 13^ mensilità e sono coperti da contribuzione figurativa.



 
Scheda n° 6
MALATTIA DEL BAMBINO DI ETA’ INFERIORE A OTTO ANNI

Normativa di riferimento
Capo VII del D.Lgs. n°151/2001

Art. 17 C.C.N.L. integr. 14/9/2000

Art. 6 legge n° 903/77

Art. 39 quater legge n° 184/83, come modificato dalla legge n° 476/98

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Ad entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, è riconosciuto il diritto, alternativamente, di astenersi dal lavoro durante le malattie di ciascun figlio fino a tre anni di età senza limiti temporali.

Nell’ambito di tale periodo, giusto quanto previsto dall’art. 17 – 6° comma del C.C.N.L. integrativo del 14.9.2000, sono riconosciuti per ciascun anno 30 giorni di assenza interamente retribuiti, computati complessivamente fra entrambi i genitori. In ogni caso il limite annuale del congedo è riferito non all’anno solare ma ai singoli anni di vita del figlio.

I periodi di assenza per malattia del figlio durante i primi tre anni di vita comprendono anche gli eventuali giorni festivi o non lavorativi che ricadano all’interno dei periodi stessi.

Ad entrambi i genitori, in caso di malattia di figli in età compresa fra i 3 e gli 8 anni, è consentito astenersi dal lavoro, sempre in modo alternativo, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno per ciascun figlio.

Per il personale a tempo determinato il diritto a tale congedo è subordinato alla mancata fruizione del congedo medesimo durante l’anno di riferimento presso altro datore di lavoro, da documentarsi per mezzo di una dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445.

La malattia del bambino che comporta il ricovero ospedaliero, debitamente documentato, interrompe, a richiesta, l’eventuale fruizione delle ferie in godimento da parte del genitore.
 

Iter procedurale:
Ai fini della fruizione di tali congedi la lavoratrice o il lavoratore, previa comunicazione telefonica, sono tenuti a presentare al proprio ufficio, per il successivo inoltro al Servizio Amministrazione del Personale, una specifica richiesta corredata dal certificato medico rilasciato da un pediatra del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, comprovante la malattia del bambino, unitamente ad una dichiarazione, rilasciata ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, attestanti che l’altro genitore, se anch’esso lavoratore dipendente, non è assente dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo oppure dichiarare la diversa situazione lavorativa del coniuge. 

Retribuzione e contribuzione:
Durante le malattie che dovessero verificarsi nei primi tre anni di vita del bambino spettano complessivamente ai genitori, per ciascun anno, trenta giorni di assenza retribuita, anche in presenza di parti gemellari.

Ulteriori assenze allo stesso titolo, eccedenti il suddetto limite, sono senza assegni ma sono computate nell’anzianità di servizio.

Anche se per tali assenze non è corrisposta la retribuzione, resta valido il diritto alla contribuzione figurativa fino al 3° anno di vita del bambino.

Lo stesso trattamento economico e normativo è previsto per il personale a tempo determinato.

Successivamente al terzo anno e fino al compimento dell’ottavo anno di età, in caso di malattia del bambino, ciascun genitore ha diritto, per ciascun figlio, a cinque giorni lavorativi all’anno di permesso senza assegni ugualmente utili ai fini dell’anzianità di servizio. Per il personale a tempo determinato tale diritto è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di notorietà circa il congedo già utilizzato allo stesso titolo nell’anno di riferimento.

Per le assenze relative a tale periodo, dai 3 agli 8 anni del bambino, il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto ad una copertura contributiva ridotta, così come previsto per l’astensione facoltativa, calcolata attribuendo come valore retributivo il 200% del valore massimo dell’assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento.

Tutte le assenze per malattia del figlio sono computate nell’anzianità di servizio e, ad eccezione dei periodi nei quali è corrisposta l’intera retribuzione, comportano la riduzione delle ferie e della tredicesima mensilità.
 

6.1. congedi per malattia del bambino in caso di adozione o di affido
Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro durante tutte le malattie del bambino di età non superiore a sei anni.

Per le malattie che si verifichino nei primi tre anni dalla data di ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il sesto anno di età dello stesso, spettano complessivamente ai genitori, per ciascun anno, trenta giorni di assenza retribuita.

Ulteriori assenze nello stesso periodo sono senza assegni ma sono computate nell’anzianità di servizio.

Fermo restando quanto sopra, gli stessi genitori hanno diritto ad astenersi dal lavoro anche durante le malattie che dovessero verificarsi successivamente, fino al compimento dell’8° anno di età, nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore.

Qualora all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa fra sei e dodici anni, il congedo per malattia del bambino è fruibile nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore.

In ogni caso le assenze per malattia del bambino oltre il 6° anno di età, nel limite previsto di 5 giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore, sono senza assegni ma sono computate nell’anzianità di servizio.

Per quanto riguarda le modalità e le condizioni per l’esercizio dei suddetti diritti si richiama quanto già detto in precedenza per le medesime assenze dei genitori naturali.

6.2. congedi per malattia o assistenza ai figli minorenni con handicap in situazione di gravita’ Il prolungamento dell’astensione facoltativa o l’utilizzo dei riposi giornalieri fino al compimento del 3° anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità non impedisce ai genitori, anche se adottivi o affidatari, di fruire nello stesso periodo dei permessi in caso di malattia del bambino (cfr. art. 33 – comma 4 legge 104/92), nei limiti e con le modalità previste ai precedenti punti 6. e 6.1 rispettivamente per i genitori naturali e per i genitori adottivi.

Dal 3° all’8° anno gli stessi genitori hanno diritto, oltre al congedo individuale di 5 giorni all’anno senza assegni per la malattia del bambino, ad un permesso retribuito di tre giorni mensili utilizzabili complessivamente fra i genitori, come previsto dall’art. 33 – comma 3 della citata legge n° 104/92.

Lo stesso permesso di 3 giorni mensili può essere utilizzato fino al compimento del 18° anno di età del figlio, prescindendo da qualsiasi altra condizione diversa dal perdurare dell’handicap grave.

Oltre i 18 anni, tale permesso spetta ad uno dei genitori solo a condizione che vi sia convivenza oppure assistenza continuativa ed esclusiva.

Per quanto riguarda l’aspetto retributivo e contributivo dei permessi per le malattie fino al compimento di otto anni di età si richiama quanto previsto al precedente punto 6.


 
Scheda n° 7
MALATTIA

Normativa di riferimento
Art. 21 C.C.N.L. 6/7/95 come integrato dall’art. 10 del C.C.N.L. integr. 14/9/2000

Art. 10 C.C.N.L. integr. 14/9/2000


Il dipendente a tempo indeterminato, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi, calcolato computando anche tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l’ultimo episodio morboso in corso.

Superato tale periodo, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere consentito di assentarsi per ulteriori 18 mesi in casi particolarmente gravi, previa richiesta dello stesso dipendente di essere sottoposto a visita medica, tramite la ASL competente per territorio, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi lavoro.

Al termine dei suddetti periodi l’Amministrazione procederà come previsto dall’art. 21 – comma 4 del C.C.N.L 14/9/2000.

L’Amministrazione può disporre, attraverso l’ASL competente per territorio, il controllo della malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, fin dal primo giorno di assenza.

Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare all’indirizzo comunicato all’Amministrazione in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00.

Qualora il dipendente, durante le suddette fasce di reperibilità, debba allontanarsi dall’indirizzo comunicato per effettuare visite mediche, per prestazioni o accertamenti specialistici, nonché per altri giustificati motivi che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione al Servizio Amministrazione del Personale – Ufficio Assenze Tel. 055 2767236 - 7257 - 7235 - 7212 - 7280 - 7233 - 7222 - 7339 o tramite fax, tutti i giorni anche non lavorativi, ai numeri 055 2767240 - 7231.

Le ferie in godimento possono essere interrotte in caso di malattia dello stesso dipendente, adeguatamente documentata, che si sia protratta per più di 3 giorni o che abbia dato luogo a ricovero ospedaliero.

A tale riguardo il dipendente è tenuto a darne tempestiva comunicazione (a mezzo telefono, telegramma, certificato ecc…) alla segreteria della Direzione di appartenenza, anche nel caso di soggiorno all’estero, precisando l’indirizzo ove può essere reperito, al fine di consentire all’Amministrazione di effettuare eventuali controlli.

L’effetto sospensivo delle ferie decorrerà dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione da parte della Direzione competente, a condizione che ciò avvenga entro le ore 10 antimeridiane; qualora la comunicazione pervenga oltre tale ora, la sospensione delle ferie decorrerà dal giorno successivo (salvo il caso di ricovero ospedaliero).

Non è possibile concedere un periodo di malattia per l’effettuazione di cure termali, a meno che le stesse non si configurino come cura immediatamente indispensabile e non procrastinabile, nell’ambito di una malattia già in atto, da effettuarsi rigorosamente nel periodo di assenza per malattia certificata.

Allo scopo di favorirne la riabilitazione e il recupero, ai dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stato accertato, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture, è riconosciuto il diritto alla conservazione del posto per l’intera durata del progetto di recupero, con il trattamento previsto dall’art. 21 – comma 7 del C.C.N.L. 6/7/95 per i primi 18 mesi di malattia nel triennio di comporto; eventuali periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti.

Il dipendente è tenuto a riprendere servizio nei 15 giorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero.

Agli stessi dipendenti è inoltre riconosciuto, in alternativa, il diritto a permessi retribuiti nel limite massimo di due ore giornaliere, per tutta la durata del progetto.

In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili (come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS), sono esclusi dal computo dei giorni di malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza derivanti dalle citate terapie.

Il dipendente che intende avvalersi di tale beneficio dovrà presentare una adeguata certificazione medica rilasciata dalla competente A.S.L. o struttura Convenzionata, da cui, risulti che l’assenza dal servizio sia dovuta ad una condizione morbosa assimilabile ad una patologia grave che ha richiesto o richiede il ricorso di terapie salvavita.

In tali giornate il dipendente ha diritto all’intera retribuzione.

Si ricorda, inoltre, che in nessun caso è ammesso il frazionamento delle giornate di malattia.

Per quanto attiene le assenze per motivi di salute di breve durata o, comunque, inferiori o pari all’intero orario di lavoro, il dipendente che abbia necessità di assentarsi temporaneamente dal servizio per effettuare accertamenti diagnostici, cure fisiche, visite specialistiche, cure odontoiatriche e interventi analoghi, potrà fruire dei permessi per eventi e cause particolari, con paga (con riferimento alla scheda n° 20), previa documentazione in merito al motivo dell’assenza e al relativo orario. Pertanto tali assenze dovranno essere incluse nei permessi retribuiti previsti dall’art. 19 del vigente C.C.N.L. (3 giorni nell’anno solare per motivi personali), fruibili anche frazionati per un massimo di 18 ore annue. Qualora venga raggiunta la quota massima prevista dalla suddetta norma, le successive assenze dovranno essere regolarizzate con il recupero delle ore fino ad un massimo di 36 annue, come disposto dall’art. 15 del D.P.R. 268/87.

Analogamente sarà proceduto nel caso in cui un dipendente, dopo essere entrato regolarmente in servizio, debba allontanarsi per sopraggiunti motivi di salute, a condizione che lo stesso produca un certificato medico a copertura di tale assenza; diversamente, l’assenza medesima sarà considerata per motivi personali e, come tale, soggetta all’obbligo del recupero o della relativa trattenuta di retribuzione.

Iter procedurale:
Il dipendente che non possa presentarsi in servizio per malattia deve darne comunicazione alla segreteria della direzione di appartenenza all’inizio dell’orario di lavoro del primo giorno di assenza, salvo comprovato impedimento, precisando l’indirizzo ove può essere reperito.

Lo stesso obbligo vige in caso di prosecuzione della malattia.

Qualora, per eccezionali e motivate esigenze, si verifichi la necessità di dover cambiare indirizzo durante il periodo di malattia, il dipendente è tenuto a darne preventiva comunicazione al Servizio Amministrazione del Personale Ufficio Assenze per mezzo telefono, nei soli giorni lavorativi, al n° 055/2767236 o tramite fax, tutti i giorni anche non lavorativi, ai numeri 055/2767240 – 345.

Il dipendente è tenuto a recapitare o a spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla segreteria della propria Direzione il certificato medico di giustificazione dell’assenza entro i due giorni successivi all’inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Le segreterie delle Direzioni controllano il rispetto dei suddetti termini, segnalando a chi di dovere eventuali inadempienze, e, dopo averne verificata la formale correttezza, trasmettono tempestivamente al Servizio Amministrazione del Personale – Ufficio Assenze i certificati medici, avendo cura di evidenziare su ciascun certificato il nominativo del dipendente cui lo stesso è riferito.

Il certificato medico può essere redatto sia su moduli INPS che su carta intestata del medico curante o del medico specialista della patologia in corso.

In caso di ricovero ospedaliero, è sufficiente la certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria.

In caso di malattia iniziata all’estero, ad esempio durante il periodo di ferie, il certificato medico redatto da un medico o da una struttura sanitaria è direttamente valido se trattasi di paesi appartenenti all’Unione Europea. Nei casi di malattia avvenuta in paesi extracomunitari tale certificazione deve essere legalizzata, con relativa traduzione in lingua italiana se trattasi di lingue non europee, dall’autorità consolare territorialmente competente. In caso di impossibilità del dipendente ad effettuare tale legalizzazione l’Amministrazione accetterà temporaneamente la documentazione, riservandosi di accertare ed eventualmente rifiutare successivamente una certificazione che risultasse rilasciata da soggetti non abilitati.

La malattia, a meno che non sia diversamente indicato sul certificato medico, decorre dalla data di rilascio del certificato e, in caso di prosecuzione, dovrà essere documentata entro i due giorni successivi alla scadenza del precedente certificato.

Nel caso in cui l’assenza per malattia sia causata da colpa di un terzo (ad es. per incidente stradale), il dipendente è tenuto a darne tempestiva notizia al Servizio Trattamento Economico della Direzione Organizzazione, utilizzando l’apposito modulo, fornendo i dati della compagnia di assicurazione del terzo, onde consentire all’Amministrazione di procedere ad eventuali azioni di rivalsa nei confronti della stessa compagnia.

Il dipendente provvederà altresì ad informare la compagnia assicurativa circa il diritto di rivalsa da parte dell’Amministrazione e si asterrà da effettuare transazioni che comprendano le competenze ad esso corrisposte dall’Amministrazione comunale durante il periodo di assenza.

L’accertata inosservanza di quanto sopra sarà motivo di attivazione di un procedimento disciplinare nei confronti del dipendente inadempiente e dell’automatico recupero delle somme allo stesso corrisposte dall’Amministrazione per il periodo di assenza.

N.B. Si richiama l’attenzione del personale addetto alle segreterie delle varie Direzioni sulla necessità di procedere ad un riscontro su eventuali inosservanze od irregolarità nelle certificazioni mediche presentate dai dipendenti a giustificazione delle assenze e sull’obbligo di svolgere tutti gli adempimenti in materia con la massima riservatezza, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 675/96 ("Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali").

Trattamento Economico:
In relazione al triennio di riferimento, calcolato partendo a ritroso dall’inizio dell’ultimo episodio morboso, nel periodo di conservazione del posto spetta la seguente retribuzione:

Quanto sopra può comportare che allo stesso dipendente, durante un periodo di malattia, possa essere attribuito, alla concorrenza di uno dei suddetti scaglioni, un diverso trattamento economico.

I periodi di assenza per malattia, salvo quelli non retribuiti, non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Nel caso in cui l’assenza per malattia sia dovuta a colpa di terzi, il dipendente percepisce comunque la retribuzione nei limiti stabiliti dall’art. 21 del C.C.N.L. 6/7/95, fatta salva la facoltà di rivalsa da parte dell’Amministrazione nei confronti del terzo responsabile.

Al personale a tempo determinato si applica il trattamento economico previsto dall’art. 16 – comma 6 del C.C.N.L. 6/7/95.

Il personale a tempo indeterminato con rapporto di lavoro part-time non orizzontale ha diritto alla conservazione del posto per un periodo proporzionale a quello lavorativo, da calcolarsi con il seguente criterio:

156 giorni lavorativi se X = a 2 (78 x 2 = 156 gg.)
234 giorni lavorativi se X = a 3 (78 x 3 = 234 gg.)

312 giorni lavorativi se X = a 4 (78 x 4 = 312 gg.)

 
- in caso di part-time articolato in settimane, la conservazione del posto sarà per:
390 giorni lavorativi, in caso di orario settimanale su cinque giorni

468 giorni lavorativi, in caso di orario settimanale su sei giorni;

- in caso di part-time articolato in periodi superiori alla settimana la conservazione del posto è calcolata in base ai periodi lavorati, rapportati a mesi, con la seguente proporzione:
18 : 36 = X : N (ove N = mesi di lavoro nel triennio).

- In quest’ultima ipotesi i giorni corrispondenti non sono giorni lavorativi ma giorni di calendario, in analogia a quanto previsto per il personale full-time.

Gli scaglioni di retribuzione durante il periodo di conservazione del posto sono determinati con il criterio stabilito dall’art. 21 comma 7 del C.C.N.L. 6/7/95.


Scheda n° 8
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE DOVUTE A CAUSA DI SERVIZIO

Normativa di riferimento
Artt. 21 e 22 del C.C.N.L. del 6/7/95

Art. 10 bis del C.C.N.L. 14/9/2000


In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per il periodo complessivo già previsto per la malattia dall’art. 21- commi 1 e 2 del C.C.N.L. 6/7/95 (18 mesi + 18 mesi), ma senza decurtazione della retribuzione.

Qualora l’assenza dovesse protrarsi oltre tale limite e nel caso in cui il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro, ma non alle mansioni del profilo di appartenenza, l’Ente, compatibilmente con la disponibilità in pianta organica, può utilizzarlo in mansioni equivalenti a quelle del profilo, rivestito nell’ambito della stessa categoria, oppure, previo consenso del dipendente stesso, anche in mansioni proprie del profilo professionale riconducibile alla categoria inferiore, come previsto dall’art. 4 comma 4 della Legge n. 68/99.

Nel caso in cui un dipendente risultasse al momento dell’assunzione non disabile e acquisisca in un secondo momento, per infortunio sul lavoro o malattia dovuta a causa di servizio, eventuali disabilità, trova applicazione l’art. 1, comma 7, della Legge n. 68/99 come disposto dall’art. 10 – bis del C.C.N.L. integrativo del 14.09.2000.

Fermo restando quanto previsto dalle norme contrattuali di riferimento, per l’ulteriore periodo di assenza dal servizio non spetta alcuna retribuzione.

Iter procedurale:
Il dipendente che incorra in infortunio sul lavoro o infortunio "in itinere" è tenuto a darne immediata comunicazione alla segreteria della propria Direzione, producendo allo stesso tempo il certificato del Pronto Soccorso o del proprio medico.

Le certificazioni mediche dovranno essere sempre in originale e, in caso di prolungamento dell’infortunio, i periodi certificati dovranno susseguirsi cronologicamente senza soluzione di continuità, a meno che la scadenza del certificato coincida con un giorno festivo.

Restano immutati gli adempimenti previsti a carico delle Direzioni, sia per la denuncia di ogni infortunio all’I.N.A.I.L. ed alla Autorità di Pubblica Sicurezza, sia per quanto concerne l’invio dei certificati relativi all’eventuale prolungamento dell’infortunio medesimo.

Dopo un periodo di assenza per infortunio il dipendente, al suo rientro in servizio, dovrà presentare un certificato medico attestante la chiusura dell’infortunio medesimo.

Trattamento economico:
Nell’ambito dei 36 mesi per i quali è prevista la conservazione del posto, durante le assenze dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia dipendente da causa di servizio spetta l’intera retribuzione di cui all’art. 21 – comma 7, lettera a) del C.C.N.L. 6/7/95 comprensiva del trattamento economico accessorio come determinato dalla tabella n° 1 allegata allo stesso C.C.N.L.

Qualora l’assenza per infortunio si prolunghi oltre il suddetto limite, al dipendente non spetta alcuna retribuzione.


 
Scheda n° 9
ASPETTATIVA PER SERVIZIO MILITARE


Normativa di riferimento:
Art. 9 C.C.N.L. integr. 14/9/2000



Il lavoratore chiamato ad adempiere gli obblighi di leva o richiamato alle armi per qualunque esigenza delle Forze Armate, nonché colui che effettua l’arruolamento volontario per anticipare il servizio militare obbligatorio, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per tutta la durata del servizio militare, senza percepire la retribuzione.

Agli obiettori di coscienza che prestano servizio civile si applica la stessa disciplina.

Tale periodo di aspettativa produce sul rapporto di lavoro tutti gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.

Per il personale a tempo determinato la conservazione del posto cesserà con la scadenza del contratto individuale di lavoro.

Il lavoratore deve riprendere servizio entro 15 giorni dal congedo o dall’invio in licenza illimitata in attesa di congedo; alla scadenza di tale termine il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto all’indennità di preavviso da parte del dipendente, salvo che non sussistano comprovati motivi di impedimento che lo stesso dipendente è tenuto a documentare.

Iter procedurale:
Il lavoratore deve presentare istanza, tramite la propria Direzione, alla Direzione Organizzazione, unitamente copia del provvedimento dell’autorità Militare indicante la data di inizio del servizio militare o del periodo di richiamo.

Al rientro in servizio il dipendente è tenuto a presentare alla stessa Direzione Organizzazione copia del congedo o altra certificazione dell’Autorità Militare dalla quale risulti la durata del servizio e la data in cui lo stesso è terminato.

Trattamento economico:
Durante l’assenza per servizio militare o per servizio sostitutivo civile non spetta alcuna retribuzione.

Al dipendente richiamato alle armi l’Amministrazione comunale corrisponderà l’eventuale differenza tra il trattamento economico erogato dall’Amministrazione militare e quello di base in godimento presso l’Amministrazione stessa.



Scheda n° 10
ASPETTATIVA PER MOTIVI PERSONALI

normativa di riferimento
Art. 11, 14 e 21 del C.C.N.L. integr. 14/9/2000


Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta, può essere concessa, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, un’aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di 12 mesi in un triennio, da fruirsi al massimo in due periodi.

Tali periodi non sono presi in considerazione ai fini del calcolo per la determinazione del triennio di riferimento.

Il dipendente non può fruire di due periodi di aspettativa (salvo che non si tratti di proroga), anche se richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno sei mesi di servizio attivo.

Il suddetto divieto non si applica nei casi previsti dagli artt. 14 e 21 – comma 2 del C.C.N.L. 14/9/2000 nonché in eventuali altri casi espressamente previsti da norme contrattuali o di legge.

L’amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare il dipendente a riprendere servizio nel termine appositamente fissato.

Il dipendente, per le stesse motivazioni, può riprendere servizio di propria iniziativa, dandone preventiva comunicazione al Dirigente del proprio ufficio.

Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine stabilito per il rientro anticipato.

I dipendenti i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado ovvero i conviventi stabili che si trovino in situazioni di tossicodipendenza o di alcolismo cronico, accertate da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, e che abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero possono fruire di aspettativa per motivi di famiglia per l’intera durata del progetto.

Del relativo periodo non si tiene conto ai fini del divieto di cumulo delle aspettative previsto dall’art. 14 del C.C.N.L. 14/9/2000.

Il grado di parentela e la stabile convivenza saranno documentati dal dipendente nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Iter procedurale:

L’istanza, motivata e documentata, deve essere presentata alla Direzione Organizzazione, tramite la Direzione di appartenenza, almeno una settimana prima dell’inizio dell’assenza, previo nulla-osta del dirigente di riferimento circa la concedibilità dell’aspettativa in base alle esigenze organizzative o di servizio.

In caso di richiesta legata all’assistenza di un parente o del convivente sottoposti a progetto terapeutico di recupero, nella domanda va dichiarato lo stato di parentela dell’assistito, e la stessa va corredata di idonea certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria competente nonché, qualora si tratti di convivente, di autocertificazione sullo stato di famiglia anagrafica, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445.

Trattamento economico:

Durante i periodi di aspettativa non spetta alcuna retribuzione. Gli stessi periodi interrompono l’anzianità di servizio a tutti gli effetti e non sono utili ai fini della maturazione delle ferie.



Scheda n° 11
ASPETTATIVA PER DOTTORATO DI RICERCA O BORSA DI STUDIO


Normativa di riferimento
Artt. 12 e 14 C.C.N.L. integr. 14/9/2000
Art. 2 legge 13/8/84 n° 476 per il dottorato di ricerca
Art 5 legge 30/11/89 n° 398 per le borse di studio
Art. 52 comma 57 L. 448/2001


Il dipendente a tempo indeterminato ammesso ai corsi di dottorato di ricerca ai sensi della legge n° 476/84, oppure che usufruisca delle borse di studio di cui alla legge n° 398/89, è collocato, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa di studio.

Il periodo di aspettativa è utile ai fini della progressione in carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Il dipendente in caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio o di rinunzia a questa, può chiedere di conservare il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione di appartenenza. In tal caso, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro non può cessare per volontà del dipendente nei due anni successivi, pena la restituzione degli importi corrisposti.

Iter procedurale:

Il dipendente interessato dovrà presentare istanza alla Direzione organizzazione tramite la Direzione di appartenenza, unitamente a copia della certificazione rilasciata dall’Università o dall’istituto di istruzione universitario attestante l’ammissione al corso o il conferimento della borsa di studio e la loro durata.

Durante il periodo di aspettativa il dipendente avrà cura di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenuta rispetto alla situazione iniziale ed al rientro in servizio presenterà idonea certificazione attestante la frequenza ai corsi o la regolare fruizione della borsa di studio per tutta la durata dell’aspettativa.



Scheda n° 12
ASPETTATIVE NELL’AMBITO DELLA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO


Normativa di riferimento
Artt. 21, 31, 32 e 33 legge 26.2.87 n° 49 e successive modifiche.


I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai quali sia stata riconosciuta la qualifica di "volontario" in servizio civile ai sensi dell’art. 31 della legge n° 49/87, con la registrazione del relativo contratto presso la Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo, hanno diritto al collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del contratto stesso stabilita in almeno due anni.

Il periodo di tempo trascorso in aspettativa come "volontario" è computato per intero ai fini della progressione della carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza.

Il diritto al collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente il cui coniuge sia in servizio di cooperazione come volontario.

A tale forma di aspettativa non si applica il divieto di cumulo previsto dall’art. 14 del C.C.N.L integrativo del 19.9.2000.

Il dipendente al quale venga riconosciuta la qualifica di "cooperante" di cui all’art. 32 della stessa legge n° 49/87, con registrazione del contratto, di durata inferiore a due anni, presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, può chiedere il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.

A questo tipo di aspettativa si applica la stessa disciplina prevista per l’aspettativa per motivi personali, ivi compreso il divieto di cumulo stabilito dall’art. 14 del C.C.N.L. integrativo 14.9.2000.

Iter procedurale:

Gli interessati inoltrano specifica richiesta alla Direzione Organizzazione tramite la Direzione di appartenenza, allegando idonea documentazione, rilasciata dalle organizzazioni governative o non governative con le quali viene stipulato il contratto di cooperazione, dalla quale risulti la qualifica che verrà attribuita e la durata prevista.

Le domande di aspettativa inoltrate dai "cooperanti" dovranno essere corredate anche del nulla-osta, per quanto attiene la compatibilità con le esigenze di servizio, da parte del Dirigente dell’ufficio di appartenenza.



Scheda n° 13
ASPETTATIVA PER RICONGIUNGIMENTO AL CONIUGE CHE PRESTA SERVIZIO ALL’ESTERO


Normativa di riferimento
Art. 13 C.C.N.L. integr. 14.9.2000

Artt. 1,2,3,4 L.26 del 11.02.1980


Il dipendente il cui coniuge presti servizio all’estero, può chiedere il collocamento in aspettativa senza assegni che può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l’ha originata.

L’aspettativa può essere revocata in qualunque momento, per motivate ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all’estero del/la dipendente che l’ha richiesta.

A tale aspettativa, che produce gli stessi effetti giuridici ed economici di quella per motivi personali, si applica il divieto di cumulo di cui all’art. 14 del C.C.N.L. integr. 14.9.2000.


 
Scheda n° 14
ASPETTATIVA PER AMMINISTRATORI LOCALI

Normativa di riferimento
Artt. 77 e 81 D.Lgs. 18.8.2000 n° 267


I dipendenti chiamati a svolgere funzioni di amministratori locali, quali i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento, possono chiedere di essere collocati in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato.

Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

A tale forma di aspettativa non si applica il divieto di cumulo previsto dall’art. 14 del C.C.N.L. integrativo 14.9.2000.

Iter procedurale:

Il dipendente interessato all’aspettativa è tenuto a presentare istanza alla Direzione Organizzazione, tramite la Direzione di appartenenza, unitamente a copia del provvedimento di nomina o di elezione.
Alla scadenza del mandato o al termine della legislatura il dipendente riprenderà immediatamente servizio presso il proprio ufficio.

Trattamento economico e previdenziale:

Durante l’aspettativa non viene corrisposta alcuna retribuzione.
L’aspetto relativo agli oneri previdenziali per il periodo di aspettativa è disciplinato per alcune categorie di amministratori dall’art. 86 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267.


 
Scheda n° 15
ALTRE ASPETTATIVE PREVISTE DA DISPOSIZIONI DI LEGGE

Normativa di riferimento
Art. 13 C.C.N.L. integr. 14.9.2000


Oltre alle forme di aspettativa prese in esame dal C.C.N.L. vi sono altre aspettative disciplinate da specifiche disposizioni di legge, quali:

Per tali forme di aspettativa, e per eventuali altre non espressamente citate, occorre fare riferimento, sia per gli aspetti giuridici che per quelli economici, alle specifiche disposizioni di legge dalle quali sono disciplinate.
Per quanto riguarda l’iter procedurale per la richiesta di tali aspettative si richiamano le disposizioni generali comuni a tutte le forme di aspettativa precedentemente prese in esame.


 

Scheda n° 16
PERMESSI PER AMMINISTRATORI LOCALI

Normativa di riferimento
Art. 79 D. Lgs 18.8.2000 n° 267


A) I lavoratori dipendenti componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli.
Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i suddetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata successiva.

Tale permesso non spetta agli "assessori esterni" in quanto l’attività svolta dagli stessi nell’ambito delle sedute del consiglio comunale rientra nei compiti necessari all’espletamento del mandato, per l’adempimento dei quali possono essere previsti i permessi specificamente previsti dal successivo punto C)

B) I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata.
Tale diritto di assentarsi comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e per rientrare al posto di lavoro.

C) Oltre ai permessi relativi alla partecipazione alle riunioni degli organi e dei consigli di cui fanno parte, i componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

D) I lavoratori dipendenti di cui ai precedenti punti A), B) e C) hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l’espletamento del mandato.

Iter procedurale:

Il dipendente che intende avvalersi del diritto a fruire dei suddetti permessi è tenuto in primo luogo a fornire alla Direzione Organizzazione idonea documentazione che attesti la carica pubblica ricoperta.

Per la fruizione dei singoli permessi, lo stesso dipendente è tenuto a preavvisare la propria Direzione ed a presentare, al rientro in servizio, la certificazione dell’ente, comprovante l’oggetto e la durata dell’assenza.

Le segreterie delle Direzioni interessate, dopo aver verificato di volta in volta la congruità della documentazione presentata dal dipendente a supporto dell’assenza, provvederà mensilmente ad inoltrare alla Direzione Organizzazione – Ufficio Assenze - i giustificativi attinenti i permessi fruiti dai dipendenti, unitamente ad un prospetto nel quale sia stata indicata, per ciascun dipendente interessato, la durata effettiva dell’assenza dall’ufficio riferita ad ogni permesso utilizzato.

Trattamento economico e previdenziale:

I permessi di cui ai punti A), B) e C) sono interamente retribuiti.
I permessi di cui al punto D) sono senza assegni e sono soggetti a contribuzione figurativa.


 
Scheda n° 17
PERMESSI PER GRAVE INFERMITA’

Normativa di riferimento
art. 4 – c. 1 legge n° 53/2000
Decreto ministeriale n° 278 del 21.7.2000.

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I lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado (genitori, coniuge, figli, nonno/a e nipote in linea retta) anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica a condizione che la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice sia anagraficamente dimostrabile.(1)
Il suddetto permesso, previo nulla osta del Dirigente dell’Ufficio di appartenenza, può essere fruito anche ad ore nel limite complessivo di 18 ore annuali.
I tre giorni di permesso all’anno per grave infermità, coincidenti solo con giorni lavorativi, con esclusione di quelli non lavorativi e di quelli festivi, devono essere utilizzati in via continuativa o frazionata, entro sette giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici strettamente connessi a tale stato.
Il personale con contratto a termine ha diritto, in misura proporzionale alla durata del contratto medesimo, ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno (ex art. 4 – comma 1 legge n°53/2000) in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice sia anagraficamente dimostrabile.
Al personale con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale spettano i permessi suddetti in misura proporzionale in ragione della ridotta prestazione lavorativa.

Iter procedurale:
Per fruire del permesso il dipendente dovrà informare preventivamente il proprio ufficio con una specifica richiesta precisando l’evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali esso sarà utilizzato. Tale richiesta dovrà essere immediatamente trasmessa alla Direzione Organizzazione da parte della segreteria della Direzione di appartenenza.
La grave infermità dovrà essere opportunamente documentata dal dipendente mediante produzione di apposito certificato medico non autocertificabile - rilasciato dal medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta o dalla struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.
Tale certificato dovrà riportare la dicitura grave infermità oppure, l’ indicazione espressa di una delle patologie previste dal D.M. 278 del 2000.
Ai sensi dell’art. 2 del decreto sopra citato per grave infermità si intende:
- patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
- patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
- patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche sopra specificate o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.
La certificazione dovrà essere presentata alla segreteria della propria Direzione nei cinque giorni successivi alla data di utilizzazione di detti permessi. Dovrà essere indicato anche il grado di parentela con il familiare e, nel caso la grave infermità riguardi il convivente, occorre che venga prodotta una dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia anagrafica. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui sopra nei termini prescritti non si potrà procedere alla concessione del permesso retribuito richiesto.
Le segreterie trasmetteranno immediatamente alla Direzione Organizzazione la documentazione prevista, operando con la massima riservatezza, nel rispetto della legge n. 675/96 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".

Trattamento economico:
Intera retribuzione.

La dimostrabilità risulta dalla presenza del convivente nello stesso stato di famiglia del richiedente.


 

Scheda n° 18
CONGEDI PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI


Normativa di riferimento
Art. 4 - c. 2 legge n° 53/2000 e art. 42 comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001;
Art. 18 - c. 1 C.C.N.L. integr. 14.9.2000;
Decreto ministeriale n° 278 del 21.7.2000;
Circolare I.N.P.S. N°138 del 10/07/2001
Corte Costituzionale N° 233 del 16/06/2005
Corte Costituzionale N° 158 del 08/05/2007


La lavoratrice e il lavoratore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono richiedere un periodo di congedo per gravi e documentati motivi attinenti la situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all'art. 433 del codice civile ("persone obbligate agli alimenti") anche se non conviventi, nonché di portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.

Il congedo può essere utilizzato per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni nell'arco della vita lavorativa.

Il limite dei due anni si computa secondo il calendario comune, calcolando i giorni festivi e non lavorativi compresi nel periodo di congedo; le frazioni di congedo inferiori al mese si sommano tra di loro e si considera raggiunto il mese quando la somma delle frazioni corrisponde a trenta giorni.

Per gravi motivi si intendono:

  1. le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone sopra indicate;
  2. le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza delle persone sopra indicate;
  3. le situazioni di grave disagio personale, a esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;
  4. le situazioni, riferite agli stessi soggetti ad esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie:
    1. patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
    2. patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
    3. patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
    4. patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche sopra specificate o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà

Poiché la durata del congedo è riferita all'intera vita lavorativa, il personale neo assunto presso il Comune di Firenze, che abbia prestato attività lavorativa presso altro soggetto pubblico o privato, nonché il personale trasferito per mobilità presso lo stesso Comune, è tenuto a presentare alla Direzione Organizzazione un attestato del precedente datore di lavoro circa gli eventuali periodi di congedo già utilizzati, onde rendere possibile la quantificazione del residuo diritto di ciascuno al congedo medesimo.

Per quanto riguarda il personale a termine il datore di lavoro può negare il congedo per incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto, ovvero quando il rapporto è stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi della normativa suddetta.

Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, ma non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
Nell'ambito di tale congedo va ricompreso anche quello per assistenza ad un soggetto con handicap in situazione di gravità, previsto dall'art. 42, comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001.

La suddetta norma stabilisce infatti che la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, oppure, “non siano scomparsi, ma siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio handicappato, perché totalmente inabili e in possesso dei requisiti” per l’indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili, uno dei fratelli o delle sorelle o il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4 - comma 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'art. 33 - commi 1,2 e 3 della predetta legge n.104/92 per l'assistenza del figlio o al coniuge, hanno diritto a fruire del congedo di cui all'art. 42- comma 5 del Decreto Legislativo n. 151/2001 entro 60 giorni dalla richiesta.

Durante il periodo di congedo richiesto a tale titolo il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa.

Il medesimo congedo, fruito alternativamente da entrambi i genitori, anche adottivi, non può superare la durata complessiva di due anni e, come detto in precedenza, è computato nel limite massimo individuale di due anni nell'arco della vita lavorativa posto dall'art. 4 - comma 2 della stessa legge n° 53/2000 per i permessi "per gravi e documentati motivi familiari".

Durante i periodi nei quali viene fruito tale congedo decadono i benefici di cui all'art. 33 della legge n° 104/92, fatte salve le disposizioni previste dai commi 5 e 6 del medesimo articolo. .

Iter procedurale:
Il dipendente interessato presenta la richiesta di congedo motivata e con la documentazione del caso al proprio ufficio.

Il Responsabile della Direzione di appartenenza del richiedente trasmetterà tempestivamente alla Direzione Organizzazione la richiesta medesima esprimendo al riguardo un parere sulla concedibilità del congedo in relazione alle esigenze organizzative e di servizio dell'ufficio. La Direzione Organizzazione entro dieci giorni dalla richiesta dovrà esprimersi sulla stessa e comunicarne l'esito al dipendente.

Eventuali pareri negativi circa la concessione del congedo o eventuali proposte di rinvio o di dilazione dello stesso dovranno essere motivati. Su richiesta del dipendente la domanda sarà riesaminata nei successivi venti giorni.

Il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto a rientrare in servizio anche prima del termine del congedo, dandone preventiva comunicazione al proprio ufficio ed alla Direzione Organizzazione.

Gli stessi lavoratori sono tenuti a riprendere servizio quando siano venute meno le motivazioni che avevano dato origine alla richiesta del congedo.

Trattamento economico:
Il congedo non è retribuito e non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto ovvero al versamento dei relativi contributi calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

Qualora il congedo sia fruito ai sensi dell'art. 42 - comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001 per l'assistenza ad un figlio o fratello/sorella disabile grave o al coniuge, il lavoratore o la lavoratrice hanno diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione per tutta la durata dell'assenza che, in tal caso, è invece computata nell'anzianità di servizio ed è coperta da contribuzione figurativa
.


 
Scheda n° 19
PERMESSO PER LUTTO

Normativa di riferimento

Art. 4 – comma 1 della legge n° 53/2000;
Art. 19 C.C.N.L. 6.7.95;

Art. 18 C.C.N.L. integr. 14.9.2000;

Decreto ministeriale n° 278 del 21.7.2000.

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Le lavoratrici ed i lavoratori a tempo indeterminato hanno diritto ad un permesso retribuito in ragione di tre giorni consecutivi per evento in caso di decesso del coniuge (anche legalmente separato), di un parente entro il secondo grado (genitori, figli, fratelli, sorelle, nonni e nipoti in linea retta) o di un affine entro il primo grado (suoceri, generi, nuore), anche se non conviventi, nonché del convivente (a condizione che la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice sia anagraficamente dimostrabile (°)).
I permessi per lutto spettano per intero anche al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale in quanto l’assenza viene riconosciuta in relazione a ciascun evento luttuoso.

Il personale con contratto a termine ha diritto, in misura proporzionale alla durata del contratto medesimo, ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno (ex art. 4 – comma 1 legge n°53/2000) in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice sia anagraficamente dimostrabile (°).

L’utilizzo di tale permesso è consentito nell’ambito dei 7 giorni immediatamente successivi all’evento.

 

Iter Procedurale:
L’interessato, tramite la Direzione di appartenenza, inoltra la richiesta alla Direzione Organizzazione entro cinque giorni successivi alla data di utilizzazione del permesso medesimo, unitamente all’autocertificazione del decesso di genitori, coniuge e figli ed alla dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n° 445 per il decesso di altri parenti, di affini o del convivente.

 

Trattamento economico:
Intera retribuzione.


(°) - Con questo si intende che il convivente dovrà risultare nello stesso stato di famiglia del richiedente.



Scheda n° 20
PERMESSI PER EVENTI E CAUSE PARTICOLARI

Normativa di riferimento
art. 19 C.C.N.L. 6/7/95

art. 6 – 7 e 18 C.C.N.L. integr. 14/9/2000

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Al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi, a richiesta, permessi retribuiti per i seguenti motivi debitamente documentati:

- partecipazione a concorsi o esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: 8 giorni all’anno;   - matrimonio: 15 giorni in occasione dello stesso;

- per particolari motivi personali o familiari debitamente documentati, compresa la nascita di figli: 3 giorni lavorativi all’anno. Tali permessi potranno essere fruiti anche ad ore nel limite complessivo di 18 ore annuali. Tali ore potranno essere utilizzate anche per l’effettuazione di visite specialistiche, terapie mediche o accertamenti clinici e diagnostici non effettuabili in orari diversi da quello di lavoro. A giustificazione di tale tipo di assenza il lavoratore è tenuto a presentare alla segreteria della propria direzione una documentazione nella quale dovrà essere indicato l’orario di inizio e di fine della visita o terapia. Nel computo dell’assenza oltre al tempo risultante dalle suddette certificazioni, al dipendente viene riconosciuto il tempo necessario per la percorrenza dal luogo di lavoro alla struttura sanitaria e viceversa.

Al personale con rapporto di lavoro part-time di tipo verticale il permesso per matrimonio spetta per intero solo nei periodi coincidenti con la prestazione lavorativa.
Gli otto giorni all’anno per la partecipazione a concorsi o esami e i tre giorni per particolari motivi personali o familiari spettano al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale in misura proporzionale rispetto alla percentuale di prestazione lavorativa.

Il personale con contratto a termine ha diritto al congedo per matrimonio limitatamente al periodo ricadente nella durata del contratto.
Inoltre, allo stesso personale possono essere concessi permessi non retribuiti, per motivate esigenze, fino ad un massimo di 15 giorni complessivi.

Iter procedurale:

Per fruire del permesso il dipendente dovrà informare preventivamente il proprio ufficio con una specifica richiesta precisando il motivo del permesso e la decorrenza.

Tale richiesta dovrà essere immediatamente trasmessa alla Direzione Organizzazione da parte della segreteria della Direzione di appartenenza.

Nel caso specifico del permesso per particolari motivi familiari e personali, qualora venga preso ad ore, non sarà necessario comunicare alla Direzione Organizzazione la singola richiesta. La Segreteria di appartenenza è invece tenuta ad inviare alla Direzione Organizzazione le richieste riguardanti l’intera giornata lavorativa avendo cura di indicare le ore già eventualmente usufruite dal dipendente.

Qualsiasi richiesta di permesso dovrà essere opportunamente documentata dal dipendente nei cinque giorni successivi alla data di utilizzazione presentando i giustificativi del caso alla segreteria della propria Direzione. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui sopra nei termini prescritti non si potrà procedere alla concessione del permesso retribuito richiesto.

Le segreterie trasmetteranno immediatamente alla Direzione Organizzazione la documentazione prevista, operando con la massima riservatezza, nel rispetto della legge n. 675/96 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".

Trattamento economico:

Intera retribuzione.
Nessuna retribuzione al personale con contratto a termine durante i 15 giorni di congedo per motivate esigenze previste dall’art. 7 – comma 10 del C.C.N.L. 14/9/2000, i quali, peraltro interrompono l’anzianità di servizio e non sono utili ai fini della maturazione delle ferie.


 
Scheda n° 21
PERMESSO PER CITAZIONE IN TRIBUNALE

Pur in assenza di una normativa specifica al riguardo, considerata l’obbligatorietà della testimonianza in caso di citazione, al dipendente citato come teste in tribunale viene concesso il permesso di assentarsi dal servizio, senza perdere la retribuzione, per il tempo necessario a rendere la testimonianza richiesta.

Al rientro in servizio il dipendente è tenuto a presentare una certificazione rilasciata dall’autorità giudiziaria dalla quale risulti il tempo in cui lo stesso è rimasto a disposizione della suddetta autorità.

Qualora la convocazione come teste sia in una località la cui lontananza non consente al dipendente di rientrare in servizio al termine dell’udienza, il permesso viene concesso per l’intera giornata.

Se, per lo stesso motivo, non fosse possibile raggiungere la località indicata nello stesso giorno dell’udienza, il dipendente potrà richiedere di fruire, qualora ne abbia ancora disponibilità, di uno dei tre giorni di permesso per motivi personali previsti dall’art. 19 del C.C.N.L. 6/7/95 o di un giorno di ferie.

Si precisa altresì che:

Iter procedurale:
Il dipendente è tenuto ad avvisare preventivamente la segreteria della propria Direzione ed a presentare copia dell’atto di citazione.

Qualora il permesso riguardi l’intera giornata il giorno successivo il dipendente dovrà inoltrare apposita richiesta alla Direzione Organizzazione allegando copia dell’atto di citazione.

In ogni caso, al rientro in servizio, dovrà essere presentata la certificazione rilasciata dall’autorità giudiziaria con l’indicazione dell’orario di presenza.

Le segreterie delle Direzioni verificheranno se, in base alla documentazione presentata dal dipendente, l’assenza sia o meno da considerarsi retribuita.

Trattamento economico:
Intera retribuzione.


 
Scheda n° 22
PERMESSO PER DONAZIONE SANGUE E MIDOLLO OSSEO

Normativa di riferimento
Art. 1 della legge 13/7/67 n° 584 come modificato dall’art. 13 della legge 4/5/90 n° 107

D.M. 8/4/1968

Legge 4/5/90 n° 107

Art. 5 legge 6/3/2001 n° 52


I lavoratori donatori di sangue e di emocomponenti hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l’intera giornata.

Donazione di midollo osseo:

I donatori di midollo osseo con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto a permessi retribuiti per il tempo occorrente all’espletamento dei seguenti atti:

a) prelievo finalizzato all’individuazione dei dati genetici;
b) prelievi necessari all’approfondimento della compatibilità con i pazienti in attesa di trapianto;

c) accertamento dell’idoneità alla donazione, ai sensi dell’art. 3 della legge 4 maggio 1990, n° 107.

Il donatore ha altresì diritto a conservare la normale retribuzione per le giornate di degenza necessarie al prelievo di sangue midollare, eseguito in regime di ospedalizzazione, e per quelle successive alla donazione, per il completo ripristino del suo stato fisico, secondo quanto certificato dall’equipe medica che ha effettuato il prelievo di midollo osseo. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell’art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155. A tal fine, al datore di lavoro sono certificati, a cura dei servizi che hanno reso le prestazioni sanitarie, l’accesso e le pratiche inerenti alla procedura di donazione cui è stato sottoposto il dipendente donatore di midollo osseo.

Iter procedurale:
Il dipendente interessato alla donazione del sangue preavvisa la segreteria della propria Direzione e produce, al rientro in servizio, la certificazione comprovante l’avvenuta donazione.

Tale certificazione sarà trasmessa, a cura della stessa segreteria, alla Direzione Organizzazione.

Il dipendente che intende fruire dei permessi per la donazione del midollo osseo è tenuto a preavvisare la segreteria della propria Direzione ed a produrre le certificazioni che gli verranno rilasciate dalla struttura sanitaria nella quale avviene il prelievo.

Trattamento economico:
Intera retribuzione


 
Scheda n° 23
PERMESSI PER ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE

Normativa di riferimento
art. 9 del D.P.R. 08/02/2001 n° 194


I volontari aderenti ad organizzazioni di volontariato inserite nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 3 impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui al comma 2 dell’articolo 1, anche su richiesta del Sindaco o di altre autorità di protezione civile competenti, nonché autorizzate dall’Agenzia, hanno diritto, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell’anno, a:

a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale;
c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall’art. 4 della legge 11/8/91 n° 266 e successivi decreti ministeriali di attuazione.

In occasione di eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza nazionale, su autorizzazione dell’Agenzia, i limiti massimi possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni all’anno.

Agli aderenti alle organizzazioni di volontariato impegnati in attività di pianificazione, di simulazione di emergenza, e di formazione teorico-pratica, e autorizzate preventivamente dall’Agenzia, i suddetti benefici spettano per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell’anno.

Le disposizioni si applicano anche nel caso di iniziative ed attività, svolte all’estero, purchè preventivamente autorizzate dall’Agenzia.

Iter procedurale:

Il dipendente interessato, tramite la segreteria della Direzione di appartenenza, presenta con congruo anticipo la richiesta di congedo alla Direzione Organizzazione, allegando la documentazione del caso dalla quale risultino gli elementi che danno titolo al congedo medesimo.
Al rientro in servizio il dipendente presenterà un attestato, rilasciato dall’associazione di volontariato cui aderisce, dal quale risulti il periodo di impiego. Tale attestato dovrà pervenire alla Direzione Organizzazione, onde consentire agli uffici competenti di richiedere al Dipartimento per la protezione civile il rimborso della somma corrisposta al dipendente stesso per gli emolumenti relativi nel periodo di congedo.

Trattamento economico:
Intera retribuzione


 
Scheda n° 24
PERMESSI PER PORTATORI DI HANDICAP IN STATO DI GRAVITA’


Norme di riferimento
Artt. 3 e 33 della legge 5/2/92 n° 104 (come modificata e integrata dalla legge 8/3/2000 n° 53)

Art. 19 – comma 6 del C.C.N.L. 6/7/95

Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. F.P. n° 14 del 15/11/2000

Circolare I.N.P.S. n° 133 del 17/7/2000


Ai dipendenti riconosciuti portatori di handicap in situazione di gravità dall’apposita Commissione Medico-legale costituita ai sensi dell’art. 4 della legge n° 104/92 presso la ASL di competenza, sono concessi 3 giorni mensili di permesso retribuito o, in alternativa, 2 ore di permesso giornaliero retribuito. Tale permesso è ridotto ad un’ora soltanto quando l’orario giornaliero di lavoro effettivo è inferiore a 6 ore.

L’autorizzazione a fruire di detto permesso è subordinata al riconoscimento dello stato di gravità dell’handicap da parte della competente ASL.

Qualora nel verbale di accertamento dell’handicap non sia previsto alcun accertamento di revisione, il dipendente potrà beneficiare dei permessi fino al termine del rapporto di lavoro, oppure fino a quando non presenti istanza di revoca.

Qualora invece sia previsto un accertamento di revisione, il dipendente sarà autorizzato a fruire dei permessi fino alla data prevista per la revisione.

Dopo tale data, nelle more del nuovo accertamento, il dipendente potrà continuare temporaneamente a fruire dei permessi purché presenti una "certificazione provvisoria" redatta da un medico in servizio presso la ASL di competenza, specialista nella patologia denunciata, attestante la persistenza della gravità dell’handicap.

Iter procedurale:

Il dipendente deve presentare istanza alla Direzione Organizzazione, con l’indicazione del tipo di permesso (mensile o giornaliero) scelto, unitamente a copia del verbale rilasciato dall’apposita commissione presso la ASL di competenza.

Qualora nel verbale sia previsto l’accertamento di revisione dell’handicap, il dipendente, dopo essersi sottoposto a vista alla scadenza stabilita, avrà cura di trasmettere alla Direzione Organizzazione l’esito del nuovo accertamento.


 
Scheda n° 25
PERMESSI PER ASSISTERE FAMILIARI PORTATORI DI HANDICAP IN STATO DI GRAVITA’

Normativa di riferimento
Artt. 3 e 33 della legge 5/2/92 n° 104 (come modificata e integrata dalla legge n° 53/2000);

Art. 20 della legge 8/3/2000 n° 53;

Art. 19 – comma 6 e art. 20 del C.C.N.L. 6/7/95;

Circolare Presidenza Consiglio Ministri – Dipartimento F.P. n° 14 del 16/11/2000;


Circolare I.N.P.S. n° 37/1999
Circolare I.N.P.S. n° 133 del 17/7/2000;

Circolare I.N.P.S. n° 138 del 10/07/2001


I dipendenti che assistono un parente o un affine entro il 3° grado con handicap in situazione di gravità, purché non ricoverato a tempo pieno, hanno diritto a 3 giorni di permesso mensile retribuito, fruibili anche ad ore per un massimo di 18 ore mensili.

Condizione primaria per la fruizione di tali permessi è che la persona da assistere sia stata riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità da parte dell’apposita Commissione medico-legale costitutita presso la ASL competente.

Qualora nel verbale di accertamento dell’handicap sia previsto un accertamento di revisione, il dipendente potrà fruire del permesso fino alla data prevista per la revisione.

Dopo tale data, nelle more del nuovo accertamento cui dovrà essere sottoposto il familiare, il dipendente potrà continuare temporaneamente a beneficiare dei permessi purché presenti una "certificazione provvisoria" redatta da un medico in servizio presso la ASL di competenza, specialista nella patologia denunciata, attestante la persistenza della gravità dell’handicap nella persona da assistere; sarà poi cura del dipendente trasmettere alla Direzione Organizzazione l’esito del nuovo accertamento.

In caso di contratto di lavoro part-time verticale, con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese, il numero dei giorni di permesso spettanti va ridimensionato proporzionalmente.

Assistenza a figli minori di età compresa fra 3 e 18 anni:

Assistenza a figli maggiorenni non conviventi:
Il diritto ai permessi è riconosciuto al genitore qualora ricorrano i requisiti della continuità ed esclusività dell’assistenza.

Assistenza a figli maggiorenni conviventi:
Il diritto spetta al genitore richiedente, oltre che nel caso in cui l’altro genitore non lavori, anche nel caso in cui siano presenti nella famiglia altri soggetti non lavoratori in grado di prestare assistenza al disabile.

Assistenza al coniuge, a parenti o affini entro il 3° grado, anche se non conviventi:
Il diritto ai permessi è riconosciuto ai familiari lavoratori di persone con handicap in situazione di gravità, anche se non conviventi, a condizione che l’assistenza sia continuativa ed esclusiva, requisiti che devono sussistere contemporaneamente:

La "continuità" consiste nell’effettiva assistenza del soggetto handicappato, per le sue necessità quotidiane, da parte del lavoratore, genitore o parente del soggetto stesso, per il quale vengono richiesti i giorni di permesso.

Pertanto la continuità di assistenza non è individuabile nei casi di oggettiva lontananza delle abitazioni, lontananza da considerare non necessariamente in senso spaziale, ma anche soltanto semplicemente temporale.

La "esclusività" va intesa nel senso che il lavoratore richiedente i permessi deve essere l’unico soggetto che presta assistenza alla persona handicappata: la esclusività stessa non può perciò considerarsi realizzata quando il soggetto handicappato non convivente con il lavoratore richiedente, risulta convivere, a sua volta, in un nucleo familiare in cui sono presenti lavoratori che beneficiano dei permessi per questo handicappato, ovvero soggetti non lavoratori in grado di assisterlo. Se il lavoratore richiedente i permessi è convivente con la persona handicappata, non devono essere presenti nella famiglia altri soggetti che possono fornire assistenza.

Nel caso esistano altri soggetti non lavoratori, conviventi con la persona handicappata, che però si trovino nell’impossibilità di prestare assistenza alla persona stessa per uno o più dei motivi sottoindicati, al lavoratore (convivente o meno) può essere concessa la fruizione dei permessi mensili, sempre che risulti essere l’unica persona in famiglia in grado di prestare assistenza:

Inoltre, solo nel caso di genitori di handicappati, si considerano le motivazioni sotto indicate come “motivi obiettivamente rilevanti” che impediscono al genitore non lavoratore di assistere il figlio:

Iter procedurale:
Il dipendente interessato ai permessi deve presentare istanza alla Direzione Organizzazione, con l’indicazione del familiare da assistere, unitamente a:

Si precisa che il dipendente non potrà prescindere, salvo i casi di comprovato impedimento, da un’attività di pianificazione con il proprio dirigente delle assenze relative a tali permessi.

Trattamento economico:
Intera retribuzione


 
Scheda n° 26
CONGEDI PER LA FORMAZIONE

Normativa di riferimento
art. 5 della legge n°53 del 8/3/2000

art. 16 C.C.N.L. integr. del 14/9/2000


Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso lo stesso ente, possono essere concessi a richiesta, salvo comprovate esigenze di servizio, congedi per la formazione, per un periodo non superiore a 11 mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa, nella misura percentuale annua complessiva del 10% del personale delle diverse categorie in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al 31 dicembre di ciascun anno.

I lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista.

Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dall’Amministrazione.

Tale domanda deve essere presentata almeno sessanta giorni prima dell’inizio delle attività formative.

L’ente può non concedere i congedi formativi di cui sopra quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) il periodo previsto di assenza superi la durata di 11 mesi consecutivi;
b) non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarità e la funzionalità dei servizi.

Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso, l’ente può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi.

Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione.

Tale periodo non è computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi.

Una grave e documentata infermità (vedi patologie di cui all’art. 2 del D.P.C.M. 21/7/2000 n° 238) intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia stata data tempestiva comunicazione scritta all’Amministrazione, dà luogo a interruzione del congedo medesimo.

Iter procedurale:
Il dipendente interessato dovrà presentare istanza alla Direzione di appartenenza; prima che questa venga trasmessa alla direzione Organizzazione per l’atto conclusivo, il dirigente di riferimento dovrà esprimere una valutazione sulla concedibilità del congedo in relazione alle esigenze organizzative o di servizio dell’ufficio cui il richiedente è assegnato.

Trattamento economico:
Non retribuito.

 


Scheda n° 27
DIRITTO ALLO STUDIO

 

Normativa di riferimento
 

Normativa di riferimento
Art. 15 C.C.N.L. integr. 14/9/2000

Verbale di accordo AC-RSU del 18 febbraio 2008

 

1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi – in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione – permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore.

2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami. "I permessi di studio comprendono anche il tempo necessario (che dovrà essere autocertificato dal dipendente) per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi o di sostenimento dell’esame e per l’eventuale rientro in servizio."

3. Il personale interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.

4. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, per la concessione dei permessi si rispetta il seguente ordine di priorità:

  1. dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, che abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
  2. dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);
  3. dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).

5. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 4, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.

6. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 4 e 5 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età.

7. Qualora vi siano ancora disponibilità nell’ambito del 3% sono ammessi al beneficio nel seguente ordine di priorità:

1. i dipendenti che devono sostenere la sola discussione della tesi per la prima laurea;
2. i dipendenti che studiano per il conseguimento del secondo diploma;
3. i dipendenti che studiano per il conseguimento della seconda laurea;
4. coloro che abbiano ottenuto il beneficio negli anni precedenti a l’ultimo frequentato ma durante uno o più di questi non ne abbiano mai fruito;

7 bis.

"I permessi di cui ai commi 1 e 2 possono essere concessi, comunque salvaguardando le prioritarie esigenze di servizio previa valutazione del Dirigente l’Ufficio di appartenenza, anche per le seguenti attività, nella misura massima a fianco di ciascuna indicata:

a) accesso e contatti con segreterie didattiche per informazioni e disbrigo pratiche:

 

max 6 ore complessive

b) ricerche, assistenza e rapporti con docenti, preparazione compiti, elaborati ed interrogazioni prima del sostenimento di un esame universitario:

 

max 24 ore, usufruibili nei 15 giorni antecedenti la data di ciascun esame

c) ricerche, assistenza e rapporti con docenti, preparazione compiti, elaborati ed interrogazioni prima del sostenimento dell’esame di laurea o di titolo post-universitario:

 

max 48 ore, usufruibili nei 45 giorni antecedenti la data dell’esame

d) ricerche, assistenza e rapporti con docenti, preparazione compiti, elaborati ed interrogazioni finalizzati alla promozione all’anno successivo e prima del sostenimento dell’esame finale per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo e secondo grado:

 

max 72 ore, anche frazionabili, usufruibili nei 45 giorni antecedenti la data dell’esame oppure antecedenti la conclusione del primo e del secondo quadrimestre.

     

Le attività di cui al punto a) sono di regola certificate con attestazione delle segreterie didattiche e quelle di cui ai punti b), c) e d) con la presentazione dell’attestato di avvenuto sostenimento dell’/degli esame/i, anche con esito negativo, o del titolo di studio rilasciato dall’Istituto o dall’Università interessati, o l’ammissione o non ammissione all’anno successivo. E’ comunque ammessa apposita autocertificazione da parte del dipendente.

8. "Per la concessione e fruizione dei suddetti permessi i dipendenti interessati debbono presentare:

a. PRIMA DELL’INIZIO DEI CORSI, il certificato d’iscrizione oppure apposita autocertificazione di regolare avvenuta iscrizione.

La domanda deve inoltre esser corredata da un piano di massima annuale di fruizione dei permessi in relazione ai prevedibili impegni connessi al corso di studio prescelto, al fine di permetterne una programmazione che contemperi e salvaguardi adeguatamente l’interesse generale al corretto funzionamento dei pubblici servizi e quello dei singoli dipendenti a poter concretamente accrescere il proprio patrimonio culturale e professionale.

b. DURANTE I CORSI (secondo la cadenza concertata con il Dirigente l’Ufficio di appartenenza) ED AL LORO TERMINE, l’attestato di partecipazione ai corsi stessi o, laddove in particolare si incontrino difficoltà per il suo rilascio da parte degli Istituti e delle Università, tenuto conto che spesso la frequenza non è obbligatoria, apposita autocertificazione in merito.

c. DOPO OGNI ESAME OPPURE DOPO LO/GLI ESAME/I FINALE/I, attestazione del loro sostenimento, anche se con esito negativo, e del conseguimento del titolo di studio o apposita autocertificazione in merito.

In mancanza delle predette attestazioni/certificazioni o autocertificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali."

 

9. Il dipendente nell’utilizzo delle 150 ore non potrà prescindere da una pianificazione con il Dirigente l’Ufficio di appartenenza delle assenze relative a tali permessi, a tal fine dovrà predisporre col proprio responsabile un calendario dei permessi relativi alle 150 ore con cadenza mensile. Il permesso potrà essere negato, anche solo parzialmente, per esigenze di servizio.

9 bis. "Le autocertificazioni (concernenti l’iscrizione ai corsi, la partecipazione ai corsi stessi, il sostenimento degli esami, il conseguimento del titolo di studio, l’accesso e rapporti con le segreterie didattiche per informazioni e disbrigo di pratiche nonché il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi o di sostenimento dell’esame e per l’eventuale rientro in servizio) sono rese dai dipendenti mediante dichiarazione sostitutiva sotto la propria piena responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 nella quale devono essere con la massima chiarezza indicati i motivi della fruizione dei permessi con relative date ed orari nonché l’Istituto o l’Università e le sedi delle segreterie didattiche, di svolgimento dei corsi e di sostenimento degli esami, al fine di consentire il controllo della veridicità della dichiarazione stessa, ai sensi dell’art.71 del DPR 445/2000, che potrà riguardare tutti i dipendenti interessati, da parte dell’Ufficio di appartenenza e della Direzione Organizzazione.

Qualora sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dipendente decadrà dal beneficio ottenuto ed il permesso già concesso verrà immediatamente convertito in aspettativa non retribuita, ferma restando la segnalazione in ordine alla responsabilità penale del dipendente stesso per dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 del DPR 445/2000) ed a quella disciplinare."

10. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel precedente comma 2 il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 19, comma 1, primo alinea del C.C.N.L. del 6/7/95.

11. Il periodo minimo dei permessi per studio non può essere inferiore ad un’ora.

12. I dirigenti non autorizzeranno la fruizione dei suddetti permessi nei periodi di ordinaria chiusura delle scuole (chiusura estiva, vacanze natalizie e pasquali) e delle università.

13. In caso di contratto di lavoro part-time le 150 ore vanno proporzionate in ragione dell’impegno lavorativo ridotto.

14. Il personale che non intenda fruire del beneficio, o che comunque senza idonea giustificazione non frequenti i corsi, è tenuto a darne tempestiva comunicazione. La rinuncia ai permessi consentirà al personale in lista di subentrare al beneficio.

15. Sono esclusi dalla fruizione del beneficio delle 150 ore i dipendenti assunti con contratti a tempo determinato.

16. Il beneficio delle 150 ore potrà essere concesso per un numero di anni pari alla durata legale di ciascun corso di studi e, da parte degli studenti universitari, potrà essere utilizzato entro un numero di anni consecutivi pari al doppio di quelli previsti per il corso cui ciascuno è iscritto. Diversamente i lavoratori studenti universitari che abbiano ottenuto il passaggio ad un nuovo corso conservano il loro diritto al beneficio delle 150 ore per la durata legale dello stesso.

Iter procedurale:
Le domande di concessione dei permessi di 150 ore dovranno essere presentate alla Direzione Organizzazione, con il visto del dirigente del proprio servizio di appartenenza, entro e non oltre il 15 novembre. Ai fini della tempestività della domanda si considera la data di acquisizione del protocollo della stessa da parte della direzione Organizzazione o la data di spedizione della raccomandata.

Il dipendente, una volta ottenuta l’autorizzazione alla fruizione del diritto allo studio, è tenuto a richiedere il permesso con congruo anticipo al proprio responsabile, presentando domanda redatta sul modulo ad hoc presente in rete civica http://www.comune.firenze.it/modulistica/organizzazione/modulistica.htm.

A) Corsi di scuola di istruzione primaria e secondaria:
L’utilizzo delle ore non potrà essere autorizzato durante i mesi di luglio (salvo per esami di maturità), agosto e prima metà di settembre.
Alla domanda deve essere allegato il certificato di iscrizione alla scuola o all’istituto che si intende frequentare. Al termine dell’anno scolastico il dipendente dovrà presentare un certificato di frequenza.

B) Corsi universitari:
Le domande devono essere corredate dal certificato di iscrizione all’anno universitario in corso.
Coloro che risultano iscritti al 1° anno di corso potranno iniziare ad utilizzare le 150 ore dal momento del rilascio dell’autorizzazione da parte della Direzione Organizzazione. Sarà cura delle singole Segreterie controllare che per tale anno il dipendente non superi il tetto massimo di 150 ore.
Gli iscritti ad anni di corso successivi al primo dovranno allegare oltre al certificato di frequenza e al certificato degli esami sostenuti il piano di studio dell’anno a cui sono iscritti.
Qualora il dipendente debba sostenere l’esame di laurea nella ultima sessione utile, notoriamente ricadente nell’anno solare successivo a quello dell’iscrizione, e non abbia utilizzato tutte le 150 ore, potrà utilizzare le rimanenti ore studio senza dover iscriversi al successivo anno accademico, producendo in seguito l’attestazione del sostenimento del relativo esame, altrimenti le ulteriori ore utilizzate saranno considerate come aspettativa per motivi personali.
Il sostenimento di almeno 2 esami o dell’esame di laurea, dei quali si richiede idonea documentazione, nell’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) costituisce presupposto per la fruizione delle ore studio. Qualora nell’anno solare di riferimento venga sostenuto un solo esame o nel caso della sola discussione della tesi, le ore studio verranno ridotte proporzionalmente (75 ore).

C) Corsi professionali e post-universitari:
I permessi sono concedibili per la frequenza (1° gennaio – 31 dicembre) ai corsi di qualificazione professionale e post-universitari adeguatamente documentati.
Qualora gli stessi corsi abbiano una durata inferiore a quella annuale le 150 ore saranno proporzionalmente ridotte.



 Scheda n° 28
ASSENZE PER FUNZIONI ELETTORALI

 

Normativa di riferimento
D.P.R. 30/03/57 n° 361

L. 29/01/92 n°69

Art. 39 del CCNL 14/09/2000

Art. 16 del CCNL 05/10/2001


  1. Al personale impegnato presso i seggi in veste di presidente, segretario, scrutatore e rappresentante di lista spettano:
    • il riposo compensativo della domenica.
    • Il riposo del lunedì, qualora le operazioni si protraggano oltre la mezzanotte della domenica, essendo considerato tale giorno come già lavorato.
    • un ulteriore giorno di riposo compensativo per il sabato, nel caso si tratti di dipendenti soggetti ad orario settimanale di lavoro istituzionalmente articolato su cinque giorni per i quali il sabato sia considerato non lavorativo.
  2. Il personale chiamato allo svolgimento dello straordinario elettorale ha diritto ad un riposo compensativo corrispondente alle ore prestate durante il giorno di riposo settimanale (domenica). Tale riposo non potrà superare la durata convenzionale della giornata lavorativa ordinaria ( 6 ore) anche qualora le ore di lavoro straordinario effettivamente rese siano quantitativamente maggiori.

Scheda n° 29
EX CONGEDO STRAORDINARIO

Il congedo straordinario concesso dal Comune di Firenze, senza retribuzione, nella misura di trenta giorni all’anno, è soppresso in quanto non previsto da alcuna delle disposizioni normative vigenti.

L’attuale panorama normativo offre istituti sostitutivi dello stesso quali ad esempio l’aspettativa per motivi personali (artt. 11, 14 e 21 del CCNL Int. del 14/09/00), i permessi per grave infermità (art. 4 c.1 L. 53/00), i congedi per gravi motivi familiari (art. 4 c.2, L. 53/00), i congedi per la formazione (art. 5 L. 53/00).

Resta comunque inteso che, qualora il dipendente non possa recarsi sul posto di lavoro per motivi imprevedibili ed urgenti, debitamente documentati, e abbia usufruito di tutti i congedi e permessi previsti dalla normativa vigente, quali ad esempio il permesso per eventi e cause particolari (art. 19 del CCNL 6/7/1995), l’aspettativa per motivi personali (artt. 11, 14 e 21 del CCNL Int. del 14/09/00), il permesso per grave infermità (art. 4 c.1 L. 53/00), il congedo per gravi motivi familiari (art. 4 c.2, L. 53/00), il congedo per la formazione (art. 5 L. 53/00), i permessi brevi (art. 20 del CCNL 6/7/1995) o altrimenti il congedo ordinario, alla relativa assenza conseguirà la sola decurtazione dovuta alla mancata prestazione lavorativa.


Pagina a cura di Alida Magherini
Data di verifica/aggiornamento: 12-09-2006

 

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