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OGGETTO: D.LGS. 626/94. CORRETTA
APPLICAZIONE NORMATIVA SULL’USO DELLE ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
Facendo seguito alle precedenti nostre note prot. 87 del 30.01.2001, prot. 146 del 20.02.2001 e viste le numerose richieste di chiarimenti pervenute per la corretta applicazione della normativa in oggetto;
viste anche le ulteriori segnalazioni dei Medici Competenti, rilevanti come ancora un certo numero di dipendenti durante la visita medica di controllo, dichiari di non essere realmente esposto al VDT per il numero di ore superiore al limite normativo, contrariamente a quanto dichiarato nell’apposita scheda di analisi del rischio;
riteniamo doveroso ricordare alcuni aspetti forse non del tutto correttamente interpretati: gli artt. 51 – 54 – 55 – 58 del D.Lgs. 626/94, così come modificati dall’art. 21 della L. 29 dicembre 2000, n. 422 ed esplicitati nella Circolare 20 aprile 2001, n.5, del Dipartimento della Funzione Pubblica, pongono i seguenti punti cardine:
L’elusione di tali obblighi è sanzionata, sia per la violazione della sorveglianza sanitaria, sia per il mancato adeguamento delle postazioni, sia della tenuta della formazione, in base all’art.89 del D.Lgs. 626/94
Si ritiene, comunque, che per quanto riguarda gli adempienti legati all’ergonomia delle postazioni lavoro, questi possano essere estesi anche a tutti gli altri lavoratori impegnati al videoterminale, anche se non superano le 20 ore medie di esposizione, rimanendo però prioritario l’intervento mirato ai videoterminalisti.
Effettuare, inoltre, sorveglianza sanitaria e formazione anche a chi non ne avrebbe necessità, perché non realmente esposto, rappresenta un inutile spreco di risorse per l’Amministrazione. Risorse che potrebbero essere indirizzate più proficuamente in altri campi della prevenzione e della sicurezza.
Attualmente la classificazione, o meno, di un dipendente come "videoterminalista" avviene attraverso la dichiarazione del dipendente, resa su un’apposita scheda di rilevazione distribuita da questo Servizio, del tempo di lavoro passato settimanalmente al VDT. Tale dichiarazione viene controfirmata dal Datore di Lavoro o dal dirigente competente. Affinché la suddetta firma rappresenti un’effettiva verifica della mansione, del tipo di lavoro affidato al dipendente e quindi dei tempi di esposizione e non un semplice proforma finalizzato, forse, anche ad "avere una vita medica in più", si sottolinea ancora come l’esposizione al VDT per almeno 20 ore settimanali deve essere sistematica e abituale
Si fa notare che i tempi destinati ad altre attività, seppur trascorsi accanto al VDT acceso (ad esempio per relazioni col pubblico, lettura di testi, scrittura manuale, pause, etc.), non devono essere conteggiati nel monte ore in questione.
A titolo puramente indicativo,
attività al VDT che potrebbero portare facilmente a superare il
limite di legge possono, ad esempio, essere ricondotte all’uso abituale
di programmi Autocad per disegno, di immissione dati, copiatura e scrittura
testi, etc., purché sempre, anche in questi casi, sia controllato
il reale tempo di esposizione.
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DI PREVENZIONE E PROTEZIONE dott. ing. Guido Bianchi |
IL DIRETTORE dott. Adolfo Guadagni |