Prot. 12457

Circolare n. 16

A tutti i Direttori

Ai Responsabili degli Uffici Tematici
E di Progetto

A tutti i dipendenti comunali



Considerata l’alta frequenza di procedimenti disciplinari aperti a causa del mancato rispetto di alcune norme in tema di assenze per malattia si ritiene necessaria una maggiore divulgazione delle stesse ed a tal fine si riportano le norme contrattuali vigenti con alcune precisazioni pregando le SS.VV. di leggerla con particolare attenzione e di darne la maggiore diffusione possibile:
 
 

ART. 21
Assenze per malattia

Omissis

8. L'assenza per malattia deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza, salvo comprovato impedimento.
 

9. Il dipendente è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza entro i due giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
 

10. L'amministrazione dispone il controllo della malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, di norma fin dal primo giorno di assenza, attraverso la competente Unità Sanitaria Locale.
 

11. Il dipendente che durante l'assenza , per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.
 

12. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
 

13. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione.

In particolare si precisa che la preventiva comunicazione di cui al comma 13 dell’art. 21 dovrà essere fatta, ai sensi della Circolare n°15 del 5/05/1997 della Direzione Organizzazione, direttamente all’Ufficio Assenze della Direzione suddetta a mezzo telefono o fax ( numeri telefonici 2767236, 7211, 7257, 7233, 7330, 7257, FAX 2767240/7345).

Si ricorda inoltre come una giurisprudenza ormai consolidata confermi la responsabilità del dipendente sussista ogni volta che per indisponibilità e negligenza, questi renda impossibile al medico fiscale la verifica del suo stato di malattia e perciò non soltanto nei casi in cui il lavoratore sia assente senza giustificato motivo nelle fasce orarie di reperibilità, ma anche nei casi in cui lo stesso, benché presente, renda per incuria o comunque per motivi non apprezzabili sul piano giuridico sociale, inattuabile la suddetta visita, nonché nei casi in cui il lavoratore, pur assente per giustificato motivo non fornisca la prova dell’impossibilità, se non a mezzo di notevole disagio e/o grave pregiudizio, di soddisfare le proprie esigenze terapeutiche al di fuori delle fasce orario di reperibilità.

Per maggiore chiarezza riteniamo utile riportare la motivazione della sentenza n. 5000 della Sez. Lav. della Cassazione Civile del 22/05/99, Dossena c. I.N.P.S. : "l'ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo - per la quale l'art. 5, comma quattordicesimo, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito nella legge n. 638 del 1983) prevede la decadenza (in varia misura) del lavoratore medesimo dal diritto al trattamento economico di malattia - non coincide necessariamente con la materiale assenza di quest'ultimo dal domicilio nelle fasce orarie predeterminate, potendo essere integrata da qualsiasi condotta dello stesso lavoratore, pur presente in casa, che sia valsa ad impedire l'esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale. La prova dell'osservanza di tale dovere di diligenza incombe al lavoratore".
 
 

IL DIRETTORE
(Lamberto Tozzi)


 
 

Estensore: V. Giovannini
09-11-2001