Circolare n. 16
A tutti i Direttori
Ai Responsabili degli Uffici
Tematici
E di Progetto
A tutti i dipendenti comunali
Considerata l’alta frequenza
di procedimenti disciplinari aperti a causa del mancato rispetto di alcune
norme in tema di assenze per malattia si ritiene necessaria una maggiore
divulgazione delle stesse ed a tal fine si riportano le norme contrattuali
vigenti con alcune precisazioni pregando le SS.VV. di leggerla con particolare
attenzione e di darne la maggiore diffusione possibile:
ART. 21
Assenze per malattia
Omissis
8. L'assenza per malattia
deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque
all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica,
anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza, salvo comprovato
impedimento.
9. Il dipendente è
tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
il certificato medico di giustificazione dell'assenza entro i due giorni
successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della
stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato
al primo giorno lavorativo successivo.
10. L'amministrazione dispone
il controllo della malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge,
di norma fin dal primo giorno di assenza, attraverso la competente Unità
Sanitaria Locale.
11. Il dipendente che durante
l'assenza , per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di
residenza, deve darne tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo
dove può essere reperito.
12. Il dipendente assente
per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante
ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato
all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo,
dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
13. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione.
In particolare si precisa che la preventiva comunicazione di cui al comma 13 dell’art. 21 dovrà essere fatta, ai sensi della Circolare n°15 del 5/05/1997 della Direzione Organizzazione, direttamente all’Ufficio Assenze della Direzione suddetta a mezzo telefono o fax ( numeri telefonici 2767236, 7211, 7257, 7233, 7330, 7257, FAX 2767240/7345).
Si ricorda inoltre come una giurisprudenza ormai consolidata confermi la responsabilità del dipendente sussista ogni volta che per indisponibilità e negligenza, questi renda impossibile al medico fiscale la verifica del suo stato di malattia e perciò non soltanto nei casi in cui il lavoratore sia assente senza giustificato motivo nelle fasce orarie di reperibilità, ma anche nei casi in cui lo stesso, benché presente, renda per incuria o comunque per motivi non apprezzabili sul piano giuridico sociale, inattuabile la suddetta visita, nonché nei casi in cui il lavoratore, pur assente per giustificato motivo non fornisca la prova dell’impossibilità, se non a mezzo di notevole disagio e/o grave pregiudizio, di soddisfare le proprie esigenze terapeutiche al di fuori delle fasce orario di reperibilità.
Per maggiore chiarezza riteniamo
utile riportare la motivazione della sentenza n. 5000 della Sez. Lav. della
Cassazione Civile del 22/05/99, Dossena c. I.N.P.S. : "l'ingiustificata
assenza del lavoratore alla visita di controllo - per la quale l'art. 5,
comma quattordicesimo, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito nella
legge n. 638 del 1983) prevede la decadenza (in varia misura) del lavoratore
medesimo dal diritto al trattamento economico di malattia - non coincide
necessariamente con la materiale assenza di quest'ultimo dal domicilio
nelle fasce orarie predeterminate, potendo essere integrata da qualsiasi
condotta dello stesso lavoratore, pur presente in casa, che sia valsa ad
impedire l'esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o
altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale. La prova dell'osservanza
di tale dovere di diligenza incombe al lavoratore".
IL DIRETTORE
(Lamberto Tozzi)
Estensore: V. Giovannini
09-11-2001