REGOLAMENTO PER LA TOPONOMASTICA
(Deliberazioni del Consiglio comunale n. 135 del 10.03.2003, n. 3 del 06.02.2006 e n. 93 del 27.10.2008)

 

Art.1
I provvedimenti concernenti la denominazione di aree di circolazione e di luoghi in genere sono adottati della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e del presente regolamento.

Art. 2
L’Amministrazione Comunale per l’adozione dei provvedimenti di cui al precedente articolo si avvale, come organo consultivo, della Commissione Consultiva per la Toponomastica e le Iscrizioni Commemorative.

Art. 3
Nel provvedimento deliberativo di cui all’art. 1 deve essere menzionato il parere espresso dalla Commissione Consultiva per la Toponomastica e le Iscrizioni Commemorative e deve essere motivata l’eventuale decisione in difformità col parere medesimo.

Art. 4
In casi di particolare urgenza, l’Assessore al ramo può chiedere la discussione urgente nella Giunta Comunale su una proposta di deliberazione predisposta dal Servizio Statistica - ufficio toponomastica.

Art. 5
Nell’espressione dei pareri la Commissione Toponomastica deve tutelare la storia toponomastica di Firenze e del suo territorio e curare che le nuove denominazioni rispettino l’identità culturale e civile, antica e moderna, della città, nonché i toponimi tradizionali, storici o formatisi spontaneamente nella tradizione orale.
E’ compito della Commissione suggerire ed indicare all’Amministrazione comunale tutte le modalità toponomastiche diverse dalla normale segnaletica stradale, e regolate da apposita normativa, che riguardino aree di circolazione e luoghi significativi della città.
Il parere della Commissione sulla materia inerente il presente regolamento prevale su altri espressi eventualmente da altri organi, purché non stabiliti per legge.

Art. 6
La Commissione è composta dai consiglieri comunali componenti la Commissione consiliare Cultura, da cinque esperti nominati dal Sindaco e dal Dirigente pro tempore del Servizio Statistica. Il Segretario della Commissione è nominato dal Dirigente tra i dipendenti in servizio presso l’ufficio toponomastica.
I cinque esperti devono, per professione, per incarichi istituzionali, per chiara fama, essere esperti di storia e cultura fiorentina (segnatamente per i periodi dal medioevo ad oggi), di architettura, di topografia fiorentina, di glottologia, di musica, di scienze matematiche fisiche e naturali, di diritto, di scienze umane, di archivistica, o di altra materia la cui conoscenza possa al meglio contribuire ai compiti assegnati alla commissione.
Alle riunioni partecipano, come membri esterni, esperti designati da ogni Quartiere, nei casi che interessano il territorio di un Quartiere.
Non sono membri della Commissione eventuali esperti di argomenti specifici invitati formalmente dal Presidente della Commissione a partecipare a determinate riunioni.
Alle riunioni della Commissione sono invitati permanenti il Sindaco e l’Assessore delegato.

Art. 7
L’Amministrazione Comunale garantisce nel proprio bilancio idonee risorse per far fronte alle esigenze connesse alle attività previste nel presente regolamento.

Art. 8
Ai membri esperti della Commissione è corrisposto un gettone di presenza pari a quello spettante ai membri delle commissioni consiliari.

Art. 9
La Commissione ha la stessa durata del Consiglio Comunale.
La Commissione è insediata dal Sindaco entro 45 giorni dall’insediamento del Consiglio Comunale.
Il Presidente e il Vicepresidente della Commissione sono nominati nella prima seduta, rispettivamente tra i membri esperti nominati dal Sindaco e tra i membri consiglieri comunali.
Per la validità delle sedute delle Commissioni è richiesta la presenza di almeno un terzo dei componenti.
Le Commissioni sono convocate dal Presidente, almeno 15 giorni prima della seduta, salvo i casi di urgenza. La convocazione deve essere inviata presso il domicilio indicato dai componenti, anche per posta elettronica.
In caso di cessazione dalla carica del Presidente per qualsiasi causa, il Vicepresidente provvede alla convocazione della Commissione entro i trenta (30) giorni successivi alla cessazione per l’elezione del nuovo Presidente.

Art. 10
La sede della Commissione è presso gli uffici del Servizio Statistica.
La Commissione si avvale delle prestazioni del Servizio Statistica – ufficio toponomastica e, per quanto necessario, degli altri uffici comunali.
I suddetti uffici sono tenuti a prestare la loro opera, per quanto di competenza, ed a presenziare con il loro Dirigente o delegato ai lavori della commissione quando richiesto.

Art. 11
Criteri informatori per la denominazione di aree di circolazione e di luoghi sono:

  1. che il toponimo, indichi esso persone, località od altro, sia idoneo, sotto ogni aspetto, ad una funzione toponomastica e non sia motivato esclusivamente da fini onorifici;
  2. che prima di ogni attribuzione di nuovo toponimo sia rispettata la toponomastica preesistente nei documenti storici o nella memoria e, per le nuove aree di circolazione, sia verificata l’esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate fra gli abitanti della zona, anche se ciò non avrà valore vincolante per il parere della Commissione;
  3. che i nuovi nomi da assegnare siano strettamente legati alla città ed al suo territorio o di tale rilevanza nazionale o internazionale per cui la scelta della denominazione sia indicativa dell’interesse della comunità fiorentina;
  4. non vengano apportate modifiche di nomi ad aree di circolazione già esistenti, al fine di non variare l’assetto territoriale già valido ai fini toponomastici e storici e non apportare disagi ai cittadini ivi residenti;
  5. nell’esame dei toponimi di cui alla lettera c. sarà data priorità ai nominativi riguardanti le persone decedute che hanno ricoperto la carica di Sindaco della città di Firenze.
  6. al fine al fine di assicurare le condizioni di pari opportunità nell’approvazione di nuovi toponimi sarà garantito il rispetto della proporzione del 50% fra i due generi.

La disposizione di cui al punto d) non è operante nel caso di parziali modifiche a parti di aree di circolazione che successivamente alla prima denominazione abbiano acquisito la caratteristica di area autonoma o che creino problemi di individuazione per i cittadini. Altre deroghe al punto d), che comunque escludano i toponimi di valore storico, dovranno essere ampiamente motivate; è possibile mediante cartelli aggiuntivi, commemorare antiche e popolari denominazioni senza variare la toponomastica attuale.
Nel caso di variazioni dei toponimi ad aree di circolazione esistenti, il Servizio Statistica – Ufficio Toponomastica-, una volta esecutiva la relativa deliberazione informa i cittadini residenti e le attività economiche interessate dando loro tutti gli elementi per tutti gli adeguamenti del caso.
In questo caso l’apposizione delle targhette indicanti i nuovi numeri civici è a carico dell’Amministrazione Comunale in deroga a quanto disposto dalla Legge n°1228 del 24.12.1954 e successivo Regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con Decreto n°223 del 30.5.1989 dal Presidente della Repubblica.

Art. 12
La direzione delle aree di circolazione è: per quelle parallele al fiume Armo, da monte a valle; per quelle trasversali e poste sulle riva destra, dall’Arno verso nord e per quelle poste sulla riva sinistra dall’Arno verso sud.
Per le aree di circolazione tipo piazza dal punto più vicino all’Arno posto a monte, in senso antiorario, per quelle poste sulla riva destra e, in senso orario, per quelle poste sulla riva sinistra.
Salvo quanto disposto dal nuovo codice della strada le targhe toponomastiche dovranno riportare per esteso l’onomastica del toponimo.
Le targhe, all’interno della cerchia dei viali e in alcune zone di particolare pregio paesaggistico, dovranno essere di marmo o ceramica affisse a muro o su palina.

Art. 13
Le aperture poste sulle aree di circolazione sono contraddistinte da numerazione civica nera.
L’attuale numerazione civica rossa resta valida fino ad esaurimento.
I criteri per la numerazione civica delle aperture poste nelle aree di circolazione sono:

  1. nelle tipologie via, viale, ecc. le aperture sono contraddistinte da numerazione civica continua, dispari sul lato sinistro, pari sul lato destro;
  2. nelle tipologie piazza, largo, ecc. la numerazione sarà continua.

L’inizio della numerazione civica farà riferimento ai criteri indicati per le direzioni delle aree di circolazione.
Quando si rende necessario, le aperture su strada potranno essere contraddistinte da un numero con l’aggiunta di un esponente alfabetico.
Le aperture poste all’interno di quelle su strada e non direttamente accessibili, saranno contraddistinte con il numero dell’apertura su strada con l’aggiunta di un esponente numerico.

Art. 14
La Commissione può costituire nel suo seno delle sottocommissioni per casi particolari, per istruzioni pratiche, per studi, per stesura di testi; può incaricare uno dei suoi membri di svolgere incombenze ben definite, può creare dei gruppi di lavoro senza spese per l’Amministrazione, per svolgere lavori ben definiti di interesse toponomastico fiorentino.

Art. 15
La Commissione si pronuncia su:

  1. le richieste generiche di cui all’art. 23 e, se le ritiene ammissibili, da’ incarico al Servizio Statistica - ufficio toponomastica di reperire idonee aree di circolazione, eventualmente formulando indicazioni in proposito;
  2. l’ammissibilità delle richieste specifiche di cui al predetto art. 23 e sulle proposte dell’ufficio toponomastica nell’espletamento del compito di cui al punto a);
  3. la preferenza da accordare fra più toponimi specificamente ammessi o proposti in riferimento ad una stessa area di circolazione e a nomi di nuovi isolati o edifici. La Commissione dovrà prioritariamente esaminare le proposte di toponimo, sia specifiche che generiche, approvate con mozione o risoluzione del Consiglio Comunale.

I toponimi presentati a titolo di richiesta specifica qualora non prescelti, passano fra le richieste generiche e sono trattati alla stessa stregua, inseriti cioè nell’elenco di toponimi idonei per area.
Nei casi di particolare urgenza l’ufficio toponomastica, informato il Presidente della commissione, può ricorrere nella predisposizione di proposte di deliberazione all’elenco dei toponimi approvati senza destinazione specifica.
La competenza circa la tipologia delle aree di circolazione da denominare (se vie, viali, piazze, larghi etc.) è riservata al Servizio Statistica - ufficio toponomastica.
Per ogni toponimo approvato deve essere indicato il luogo o area di circolazione, previa ricerca storica sui toponimi preesistenti, in cui gli stessi potranno trovare applicazione.

Art. 16
Il parere della Commissione in materia di toponomastica è obbligatorio ed è dato di norma a maggioranza. Il parere deve essere unanime:

Art. 17
In tutti i casi in cui la Commissione, pur non avendo accolto la richiesta di denominazione di aree, si esprime nel senso di ritenere opportuna l'apposizione di una iscrizione commemorativa, ferma restando la procedura di cui all’art. 20, Il Servizio Statistica - ufficio toponomastica ne dà comunicazione agli interessati, rendendo loro noto, per estratto, il verbale che reca il predetto parere; il fatto che la Commissione ritenga più opportuna una lapide non obbliga l’Amministrazione a sostenere le spese ed il richiedente dovrà attivarsi in base all’art. 25.

Art. 18
Anche in materia di iscrizioni commemorative, nei casi di cui all’art. 20, il parere della Commissione è obbligatorio. Esso peraltro è vincolante unicamente per quanto attiene al testo delle iscrizioni medesime.

Art. 19
Il parere della Commissione per la Toponomastica è obbligatorio anche in merito alla tutela dei toponimi dei luoghi, rispetto ai quali la commissione si attiene ai toponimi antichi, e della toponomastica orale, sulla base sia di prove documentarie che testimoniali; a tale scopo le denominazioni delle aree di nuova edificazione, ancorché private, dovranno essere sottoposte al parere della Commissione.

Art. 20
La competenza di cui all’art.18 della Commissione Consultiva per la Toponomastica e le Iscrizioni Commemorative, per quanto attiene a queste ultime, si riferisce per materia specificamente a:

La predetta competenza non si limita all’approvazione del testo delle iscrizioni lapidarie, ma si estende anche al luogo della loro apposizione ed alle loro caratteristiche materiali sulla scorta di quanto riferisce in proposito il Servizio Statistica - ufficio toponomastica.

Art. 21
Il Servizio statistica – ufficio toponomastica deve garantire il collegamento fra la Commissione, gli altri organi comunali e uffici comunali per la realizzazione di tutto ciò che è ritenuto opportuno. Ogni settore comunale che predisponga atti o provvedimenti che abbiano conseguenze toponomastiche, è tenuto ad inviare copia degli stessi all’ufficio predetto.

Art. 22
Gli atti attuativi delle previsioni di Piano Regolatore Generale, sue varianti o piani particolareggiati che riguardino nuove edificazioni nonché aree di circolazione in fieri o in corso di modifica del tracciato, devono essere trasmesse, unitamente alla cartografia tecnica relativa, al Servizio Statistica - Ufficio Toponomastica, affinché si predisponga alla denominazione di dette aree anche previa ricerca storica, sopralluogo e consultazione dei documenti e di chiunque conservi la memoria sulla toponomastica dei luoghi interessati.
Le risultanze dell’attività della Commissione Toponomastica saranno, oltre che inserite nella proposta di delibera di denominazione, comunicate ufficialmente alla Commissione Edilizia e ai cittadini direttamente interessati a cura del Servizio statistica – ufficio toponomastica.

Art. 23
Le richieste di denominazione, per qualsiasi tipo di area di circolazione, possono essere avanzate da ciascun membro della Commissione Toponomastica, Consiglieri Comunali, Consigli di Quartiere, Enti pubblici o privati, Associazioni a carattere nazionale o locale, partiti politici, istituti, circoli, organizzazioni sindacali, comitati e almeno 50 cittadini.
Le richieste medesime possono essere generiche, ossia con la sola indicazione del toponimo, lasciando al Comune di determinare a quale area di circolazione attribuirlo, oppure specifiche se comprensive di tale determinazione.
In ambedue i casi, chiunque avanzi proposte di denominazione deve presentare, oltre alla richiesta, anche una esauriente relazione che spieghi i motivi per cui si vuole intitolare un’area e illustri gli elementi che avvalorano l’accoglimento dell’istanza tenendo sempre presenti i criteri di cui all’art. 11.
Le presentazioni di tali istanze non fanno sorgere nei confronti del cittadino alcun diritto tutelato dalla legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni; la commissione può richiedere supplementi di documentazione o rigettare in toto la richiesta che non può essere discussa nuovamente per almeno tre anni successivi al rigetto.

Art. 24
L’Amministrazione sente il parere della Commissione Consultiva per la Toponomastica e le Iscrizioni Commemorative anche circa la denominazione di scuole, impianti sportivi, giardini, edifici, lottizzazioni e, in generale, località, strutture e aree diverse da quelle di circolazione pubblica.

Art. 25
Chi propone le iscrizioni lapidarie deve accludere nella richiesta l’autorizzazione scritta del proprietario dell’immobile e l’autorizzazione, per gli immobili sottoposti ai vincoli storico paesaggistici, alla Sovrintendenza ai Monumenti e garantire la copertura finanziaria per la predisposizione e messa in opera, nonché la stretta osservanza dei dettati della Commissione per quanto attiene al testo.

Art. 26
In ogni caso l’approvazione della Commissione non sostituisce altre autorizzazioni o permessi comunali, quando questi siano necessari per altro titolo e per altre norme.

Art. 27
Nel caso in cui la Commissione ravvisi l’opportunità di ricordare in modo particolare personaggi o avvenimenti legati fisicamente a edifici particolari la stessa ha facoltà di raccomandare all’Amministrazione l’apposizione di determinate iscrizioni lapidarie a spese del Comune.

Art. 28
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia ed alle istruzioni dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

Art. 29
In via transitoria, fino alla pubblicazione della nuova edizione dello Stradario Storico Amministrativo, resta insediata l’apposita Sottocommissione nominata prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, integrata con ulteriori componenti, secondo le determinazioni che saranno assunte dalla Commissione.
Il Servizio Statistica – ufficio toponomastica deve provvedere, anche in relazione ai toponimi approvati precedentemente all’entrata in vigore del presente regolamento, ad individuare e proporre alla Commissione la migliore localizzazione territoriale delle denominazioni approvate, secondo i criteri del presente regolamento.