Giglio
COMUNE DI FIRENZE

Regolamento 2004 per l'applicazione della
tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 576/42 del 29.2.1996 modificato ed integrato da Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 19 marzo 2001, da Deliberazione n. 150 del 24 marzo 2003 e da Deliberazione n. 7 del 09 febbraio 2004)

Art. 1
Applicazione della tassa

  1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti, di cui al seguente art. 2, è istituita ed applicata nell'intero territorio del Comune di Firenze apposita tassa annuale, con le modalità di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni ed al presente Regolamento.
Art. 2
Definizione dei rifiuti
  1. Sono rifiuti urbani quelli indicati all’art. 7, comma 2°, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni.
  2. Sono rifiuti speciali quelli indicati all’art. 7, comma 3°, dello stesso decreto.
  3. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle lavorazioni e attività previsti all’art. 7, comma 3°, lettere c), d), e), f) del suddetto decreto che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani e siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al punto 1.1.1 lettera a) del n. 1 della deliberazione del comitato interministeriale del 27-07-1984, nonché quelli indicati alla lettera h) dello stesso art. 7 secondo quanto previsto dal D.M. n. 219 del 26-06-2000, da conferire secondo le modalità stabilite per il servizio pubblico di raccolta e smaltimento.
Art. 3
Presupposto della tassa
  1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, fermo restando quanto in seguito disposto dall'art. 11 del presente Regolamento in tema di riduzione delle tariffe, per particolari condizioni di svolgimento del servizio.
  2. Per l'abitazione colonica e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
  3. La tassa è dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati o in multiproprietà.
  4. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo annuale di esercizio del servizio al lordo del costo annuale dello spazzamento. Nella determinazione del costo annuale dovrà essere tenuto di conto dell’applicazione delle riduzioni di cui all’art. 16 bis del presente regolamento.
Art. 4
Soggetti Attivi e Passivi
  1. La tassa è dovuta al Comune di Firenze da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 3 del presente Regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
  2. Per le parti comuni del condominio la tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva o comunque dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio.
  3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti da rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
  4. Per i locali adibiti a civile abitazione affittati con mobilio per periodi non superiori all'anno, nonché per i locali adibiti ad autorimesse private locate a singoli posti auto, la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.
  5. Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residences, affittacamere e simili) la tassa è dovuta da chi gestisce l'attività.
  6. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui si svolgano anche attività economiche e professionali, la tassa è commisurata alle diverse superfici adibite a civile abitazione e/o attività economiche e/o professionali e le tariffe sono quelle delle specifiche categorie di cui all'art. 7 del presente Regolamento.
Art. 5
Commisurazione della tassa
  1. La superficie dei locali è misurata sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso al metro quadrato superiore.
  2. La tassa è commisurata nei termini e con le modalità espressamente previste dal D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.
  3. Le tariffe per ogni categoria e/o sottocategoria omogenea sono determinate secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.
  4. Il criterio di determinazione suddetto ha decorrenza 1.1.1997, ai sensi del quarto comma dell'art. 3 del D.L. n. 32 del 26.01.1996 o delle specifiche successive norme di legge.
  5. Tutte le superfici che compongono un immobile sono tassate con un'unica misura tariffaria, in base all'attività economica svolta dal soggetto passivo.
Art. 6
Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione
  1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
  2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore.
  3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali e aree dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
  4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto tardivamente la denuncia di cessazione dimostri mediante dichiarazione sottoscritta dal proprietario attestante che i locali od aree sono stati rilasciati dall'occupante liberi e vuoti da persone e cose, ovvero dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio. Ai sensi dell’art. 75, comma 2°, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la domanda deve essere presentata a pena di decadenza entro 6 mesi dalla notifica del ruolo.
Art. 7
Classificazione delle categorie dei locali ed aree
  1. Le superfici di cui al precedente art.3 sono classificate agli effetti della commisurazione della tassa, e con riferimento ai coefficienti di produttività previsti all'art. 5 del presente regolamento così come segue:

 
Classi di Attività Coefficiente di Produttività
2) associazioni, circoli, istituzioni, enti di assistenza, istituti religiosi, scuole, biblioteche, musei, caserme, istituti penitenziari  0.3622 
3) cinematografi e teatri  0.4757 
4) autorimesse, autoservizi, autotrasporti, magazzini senza vendita diretta  0.3929 
5) campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  0.3929 
6) ingrosso beni diversi  1.3949 
7) esposizioni, autosaloni  0.5785 
8) alberghi  1.3849 
9) ospedali, case di cura e riposo, cliniche mediche  0.3929 
10) uffici, agenzie, studi professionali, studi medici, studi veterinari, studi di analisi  1.4984 
11) banche ed istituti di credito  1.3949 
12) esercizi commerciali: abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli escluso categoria 14 1.2606 
13) esercizi commerciali: edicola, tabaccaio, farmacia, erboristeria, plurilicenze  1.3949 
14) esercizi commerciali: tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato  0.8884 
15) parrucchiere, estetista e altri servizi alla persona  1.1569 
16) carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista  1.0641 
17) attività industriali  0.9920 
18) attività artigianali  0.9920 
19) ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, birrerie, mense e simili  1.9318 
20) bar, caffè, pasticceria  1.9211 
21) supermercato, esercizi generi alimentari  1.4462 
22) plurilicenze alimentari e miste  1.4462 
23) ortofrutta, pescherie, fiori  1.9211 
24) ipermercato, grandi magazzini  1.4569 
25) discoteche, night club, sale giochi  1.8904 


Art. 8
Accertamento, Riscossione, Rimborsi, Sanzioni, Contenzioso

  1. Per quanto concerne le procedure di accertamento e riscossione, di concessione dei rimborsi e applicazioni delle sanzioni, si applicano le relative disposizioni di cui agli articoli 71, 72, 73, 75 e 76 del D.Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993, e successive modifiche ed integrazioni.

  2. 1 bis. In presenza di contenzioso, procedure concorsuali ed accertamento con adesione, al fine di velocizzare le fasi di riscossione del tributo, è consentito il ricorso alla riscossione spontanea, conformemente a quanto stabilito dall’art.36 della Legge 388 del 23.12.2000.

  3. Per quanto riguarda il contenzioso si applicano le disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 545 e 546 del 31 dicembre 1992, e successive modifiche ed integrazioni.
  4. Oltre ai soggetti a ciò individuati a norma di legge o di Regolamento, anche al personale della Direzione Entrate è conferita la potestà di effettuare sopralluoghi o accessi ed eseguire accertamenti tecnici e non, richiedendo anche l’esibizione dei bollettini di versamento della tassa, previa esibizione dell’apposito tesserino di identificazione. Nell’esercizio di tali funzioni ispettive, al personale sopra specificato sono attribuite le stesse qualifiche e prerogative della Polizia Municipale.
  5. Ai fini di una semplificazione degli adempimenti dei contribuenti per il pagamento del tributo, è facoltà dell’Amministrazione procedere, anche mediante incentivazioni tariffarie, alla riscossione spontanea degli importi dovuti prima dell’emissione dei ruoli esattoriali. In caso di omesso versamento, anche di una sola rata indicata nell’avviso di pagamento, l’intero ammontare iscritto nei ruoli esattoriali è riscuotibile in unica soluzione.
  6. Ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. 507/93 per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 100% per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione è accertata dall'ufficio si applica la sanzione amministrativa pari al 150% del tributo dovuto qualora siano trascorsi i termini di due annualità consecutive per la presentazione della denuncia di nuova utenza o di variazione.
Art. 9
Obbligo di denuncia
  1. I soggetti di cui al precedente art. 4 devono presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali e circoscrizionali, nonché sulla rete civica.
  2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, al recapito di comunicazioni, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
  3. Il contribuente è altresì obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al successivo comma 5; in difetto il Comune provvederà al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dal precedente art. 8.
  4. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente istituito, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.
  5. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui al presente Regolamento sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.
  6. La dichiarazione, sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale, deve essere presentata direttamente al competente ufficio comunale o alle sedi circoscrizionali o agli uffici relazioni con il pubblico (U.R.P.) oppure spedita a mezzo raccomandata del servizio postale, e comunque utilizzando esclusivamente i modelli di cui al comma 1.
  7. L'ufficio comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia, che nel caso di spedizione si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
  8. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali competenti debbono invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.
Art. 10
Tassa giornaliera di smaltimento
  1. E' istituita, a decorrere dal primo gennaio 1995, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la tassa giornaliera di smaltimento da applicarsi nell'intero territorio del Comune di Firenze.
  2. La tassa è dovuta per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
  3. La tassa è commisurata per ciascun metro quadro di superficie comunque occupata o detenuta. L’importo da pagare è arrotondato all’euro. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, nonchè i controlli sulla regolarità di pagamenti, limitatamente ai versamenti dovuti in occasione delle fiere quaresimali, è ammessa la possibilità di corrispondere la suddetta tassa utilizzando lo stesso bollettino di conto corrente previsto per il Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP), previa annotazione sul retro del bollettino della maggiorazione dell'importo versato.
  4. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuiti alla categoria di uso corrispondente, maggiorata di un importo percentuale del 30%.
  5. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel Regolamento sarà applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
  6. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa secondo le modalità di cui all'art. 77, comma 4, del D. Lgs. 507/93.
  7. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
  8. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni, si applicano le norme stabilite dal presente Regolamento per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.
Art. 11
Riduzione di tariffa per particolari condizioni di svolgimento del servizio

La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni nei contenitori viciniori, in tale zona la tassa è dovuta:

a) in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 500 mt.
b) in misura pari al 30% della tariffa, se la suddetta distanza supera 500 mt. e fino a 1000 mt.
c) in misura pari al 20% della tariffa, per distanze superiori ai 1000 mt.
  1. Le condizioni previste dai comma 4 e 6 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constatare mediante diffida scritta al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed alla Direzione Entrate. Dalla data in cui è pervenuta la diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana, qualora lo stesso non provveda nel termine di giorni 15 dalla data suddetta a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.
Art. 12
Riduzioni di tariffa per particolari condizioni di uso
  1. La tariffa unitaria adottata per ciascuna categoria:
    1. nel caso di abitazioni con unico occupante è ridotta del 20%;
    2. nel caso di locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, è ridotta del 20%;
    3. nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale, è ridotta del 30%.
  2. Le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.
     
Art. 13
Agevolazioni
  1. Ai sensi dell’art 67 punto 1 del D.Lgs. 15/11/93, n. 507, le aree scoperte delle stazioni di rifornimento carburanti assolvono la tassa smaltimento rifiuti nella misura del 20% di detta superficie scoperta.
  2. In attuazione dell’art. 67 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, è consentita una ulteriore riduzione del 30% della tariffa unitaria della tassa smaltimento rifiuti nei confronti dei contribuenti che occupino una abitazione non di lusso (A1), sia essa in proprietà od usufrutto o locazione, adibita ad abitazione principale e a condizione che oltre ad essere unici occupanti abbiano un reddito derivante esclusivamente da pensione non superiore a Euro 6.197,48= lordi annui con riferimento all’anno precedente a quello della domanda. L’interessato non dovrà avere altri redditi oltre quello dell’immobile. Il contribuente inoltre, non dovrà essere proprietario di altri immobili su tutto il territorio nazionale. Il limite di Euro 6.197,48= lordi annui viene annualmente aggiornato secondo le variazioni dell’indice ISTAT.
  3. Le condizioni di cui sopra dovranno essere documentate da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge n. 15/68.
  4. I contribuenti che si trovano nelle condizioni sopraindicate dovranno presentare apposita domanda entro il 30 giugno e tale domanda di riduzione sarà valida a partire dall’anno dell’avvenuta richiesta. Rimane comunque l’obbligo di comunicare qualsiasi variazione di nucleo familiare o di reddito atta a far perdere il diritto all’agevolazione. In caso di mancata comunicazione l’Amministrazione Comunale provvederà a recuperare la tassa dovuta con l’applicazione delle eventuali sanzioni previste dalle norme vigenti.
  5. I titolari di esercizi commerciali ed artigianali ubicati in piazze, strade ed aree di mercato coperte precluse al traffico veicolare o pedonale per lavori pubblici di durata superiore a sei mesi, beneficiano di una agevolazione in misura pari al 50% dell’importo annuale dovuto. L’agevolazione è applicabile limitatamente ai luoghi ove i lavori sono stati effettivamente eseguiti. I soggetti interessati potranno avvalersi della suddetta agevolazione previa presentazione di apposita istanza alla Direzione Entrate secondo l’apposito modello predisposto, ed entro un anno dal termine finale dei lavori, volta ad ottenere o il rimborso della tassa già interamente corrisposta oppure la riduzione della stessa se non ancora versata. La produzione dell’apposito modello debitamente compilato è condizione indispensabile per poter fruire dell’agevolazione. La Direzione Entrate consentirà l’agevolazione previa comunicazione da parte della Direzione Tecnica di volta in volta competente per i lavori, relativamente all’esatta indicazione delle strade o aree ove i lavori sono effettuati, della natura pubblica degli stessi, della loro effettiva durata che deve risultare superiore a sei mesi. Nel caso che il periodo di interruzione interessi due distinte annualità di imposta, l’anno da considerare per l’agevolazione sarà quello ove l’interruzione sarà temporalmente superiore.

Art. 14
Variazioni di superfici tassabili

  1. Le variazioni delle superfici tassabili di cui ai precedenti articoli sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.
Art. 15
Esclusioni oggettive della tassa
  1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
  2. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
  3. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
Art 16
Riduzioni di superficie
  1. Per le superfici di seguito elencate poiché risulta difficile determinare la superficie sulla quale si producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione riducendo la superficie dei locali adibiti ad attività produttiva o di lavorazione delle percentuali sottoindicate (con esclusione pertanto dei locali od aree adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producano detti rifiuti). La detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l’interessato sia iscritto all’Albo degli artigiani e dimostri lo smaltimento a propria cura e spese, allegando idonea documentazione.
     
    ATTIVITA’  PERCENTUALE DI DETASSAZIONE 
    falegnamerie (senza verniciatura)  10% 
    falegnamerie (con verniciatura)  30% 
    autocarrozzerie  60% 
    autofficine meccaniche, gommisti 50% 
    officine metalmeccaniche  50% 
    autofficine di elettrauto  20% 
    lavanderie  10% 
    verniciatura  70% 
    galvanotecnici e trattamento metalli  80% 
    Fonderie  80% 
    laboratori odontotecnici  5% 
    marmista  80% 
    laboratori litotipografici  50% 
    laboratorio vetri e specchi  50% 
    qualsiasi altra attività non prevista nell’elenco e che risulti nella condizione di cui al presente articolo:  20% 

     
Art. 16 bis
Altre riduzioni
  1. Al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, i produttori che vi hanno proceduto possono accedere ad una riduzione annua della tariffa applicata.
  2. Il soggetto produttore dei rifiuti che provvede al recupero o riciclo degli stessi, per poter accedere alla riduzione tariffaria, deve presentare alla fine del termine di applicazione della tariffa nel quale il recupero è avvenuto, e comunque non successivamente al 20 gennaio dell’anno successivo, una domanda che contenga copia del formulario di identificazione o, in assenza, altro documento, ai sensi art. 10, 3° comma, lett. b) ed art. 49, 14° comma del D.Lgs. 22/1997, controfirmato dai soggetti autorizzati al recupero, il periodo durante il quale ha avuto luogo la suddetta operazione, la quantità dei rifiuti avviati al recupero ed il totale della superficie.
  3. La riduzione è calcolata come percentuale sul tributo ed è pari alla metà dell’incidenza del peso dei rifiuti recuperati sul totale della produzione, stimata in base ai coefficienti di produzione di rifiuti adottati dall'Amministrazione Comunale relativamente a ciascuna categoria di appartenenza e comunque non superiore al 10% del tributo dovuto sull’intera superficie.
  4. La determinazione a consuntivo della riduzione spettante, comporta lo sgravio o il rimborso dell’eccedenza della tassa iscritta nel ruolo di carico con riferimento alla annualità cui si riferisce il recupero.
  5. La riduzione ha effetto esclusivamente per le attività di recupero avviate a partire dall’anno 2003.
Art. 17
Rinvio
  1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento in materia di Entrate Tributarie, nonché le vigenti norme in materia.
Art. 18
Disposizioni finali e transitorie
  1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento sono immediatamente applicabili ad eccezione di quelle previste in attuazione degli articoli del D. Lgs. 507/93:

  2. a) art. 59 - comma 2 secondo periodo -, art. 66 - commi 3 - 4 - 5 - 6 -, art. 72 - commi 4 - 5 - 6 -, che hanno decorrenza dall'1.1.95;
    b) art. 63 - commi 2 - 3 e 4 -, art. 64 - comma 2 secondo periodo - e art. 66 - commi 1 e 2 -, che hanno decorrenza dall'1.1.97.
  3. In sede di prima applicazione del presente Regolamento le denunce di cui all'art. 9, ivi comprese le denunce integrative o modificative di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione nonché l'elenco di cui al comma 9 del precedente art. 9, sono presentate entro il 30 settembre 1994 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni richieste, a decorrere dall'anno 1995.
  4. Fino all'entrata in vigore dei criteri di commisurazione della tassa previsti dall'art. 65 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, da adottarsi entro il 31.10.96 ai sensi dell'art. 3 - comma 4 - del D.L. n. 32/96, o dalle specifiche, successive, norme di legge, la tassa è commisurata alla superficie complessiva dei locali ed aree scoperte ed all'uso cui i medesimi vengono destinati mediante l'applicazione di una tariffa unitaria per metro quadrato, differenziata per categorie.
Art. 19
Abrogazioni
  1. Sono abrogate tutte quelle norme regolamentari o di livello inferiore di qualsiasi altra natura in contrasto con il presente Regolamento.
Art. 20
Norma finale
  1. Le norme del presente Regolamento decorrono dal 1° gennaio 2004.

Pagina a cura del Servizio TARSU
Data di verifica/aggiornamento: 01-03-2004

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