Regolamento generale per l'attività contrattuale
Deliberazione del Consiglio comunale n. 455 del 26/4/99, modificata con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 101 del 18.03.2002, n. 227 del 19.09.2002, n. 557 del 07.07.2003, n.17 del 08.03.2004, n.28 del 11.04.2005, n.82 del 12.10.2009 e n. 44 del 18/10/2010

Indice

Tit. I DISPOSIZIONI GENERALI (artt. 1-15
Tit. II COMPETENZE E PROCEDIMENTO (artt. 16-26
Tit. III METODI E PROCEDURE NEI CONTRATTI D'APPALTO (artt. 27-41
Tit. IV DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'APPALTO DI OPERE PUBBLICHE (artt. 42-49
Tit. V DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN ORDINE ALLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI (artt. 50-51
Tit. VI ALTRI METODI E PROCEDURE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI E PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI (artt. 52-56
Tit. VII ACQUISTO, ALIENAZIONE E LOCAZIONE (artt. 57-73
Tit. VIII DISPOSIZIONI FINALI (artt. 74-76)


TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione

  1. Il presente Regolamento disciplina l'attività contrattuale del Comune; non si applica alle concessioni, alle convenzioni urbanistiche, alle convenzioni con cooperative sociali ed all'attività relativa all'Edilizia Residenziale Pubblica.
  2. Per gli incarichi professionali è adottato Regolamento speciale anche con riferimento alle procedure.
Art. 2 Principi informatori
  1. L'attività contrattuale del Comune, in tutte le sue fasi, persegue gli obiettivi della correttezza, trasparenza ed efficacia, anche attraverso una adeguata programmazione.
  2. Il Comune dispone idonei mezzi per l'informazione, l'accesso e la partecipazione dei cittadini; il diritto di accesso è disciplinato con apposito regolamento (delibera Consiglio Comunale del 17.11.97 n. 43).
  3. Il Comune garantisce adeguata pubblicità delle procedure contrattuali.
Art. 3 Forma dei contratti
  1. I contratti conseguenti a procedure di licitazione privata ed asta pubblica sono stipulati nella forma di atto pubblico amministrativo, o di atto pubblico su consenso delle parti; i contratti preceduti da appalto concorso possono essere anche stipulati per scrittura privata con atto bilaterale contestuale.
  2. I contratti preceduti da trattativa privata possono essere stipulati con scrittura privata. In particolare essa può assumere le seguenti forme:
    1. con atto separato di obbligazione costituito da lettera-offerta, sottoscritta dall'aggiudicatario ed accettata;
    2. per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio;
    3. per mezzo di obbligazione sottoscritta in calce al capitolato o disciplinare.
  3. I contratti di locazione possono essere stipulati per scrittura privata.
  4. Tutti i contratti di importo inferiore a € 50.000 possono essere stipulati per scrittura privata.
Art. 4 Divieto di cessione
  1. Il contratto stipulato con il Comune può essere ceduto solo nei casi previsti dalla legge.
  2. Al di fuori di tali casi ed in assenza di disciplina contrattuale di autorizzazione o di divieto, l’Amministrazione Comunale può consentire alla cessione solo con adeguata motivazione sulla opportunità di deroga nel caso concreto al generale divieto di cui al co. 1.
Art. 5 Subappalto
  1. Il subappalto è ammesso solamente nei casi previsti dalla legge e con le modalità e le limitazioni ivi stabilite. Ove consentito l'Amministrazione può escludere il subappalto, prevedendo tale esclusione nel bando di gara.
Art. 6 Durata e rinnovo
  1. Nei contratti stipulati dal Comune devono essere stabiliti i termini di esecuzione delle rispettive prestazioni e deve essere determinata la durata del rapporto contrattuale.
  2. E' vietata la conclusione di contratti contenenti clausole di rinnovo tacito salvo nei casi in cui è prevista dalla legge.
  3. I contratti possono prevedere clausole di rinnovo espresso. A tal fine l'organo competente, non oltre i tre mesi precedenti la scadenza, accerta la sussistenza di ragioni di convenienza alla rinnovazione e, previa decisione motivata, comunica alla controparte la volontà di rinnovare il contratto.
  4. I contratti per la fornitura di beni e servizi, che abbiano durata non inferiore all'anno, possono prevedere l'obbligo del fornitore di proseguire la medesima prestazione a richiesta del Comune ed alle medesime condizioni, per un periodo massimo di norma non superiore a 90 giorni.
  5. Per i contratti aventi durata inferiore all'anno può essere previsto il medesimo obbligo del fornitore per un periodo proporzionalmente ridotto.
Art. 7 Inadempimento
  1. Qualora gli inadempimenti non siano tali da comportare inaccettabilità della prestazione, il Comune può decidere che il contraente a sue spese corregga la prestazione stessa, ne elimini eventuali vizi e difformità, ovvero che vi sia la riduzione proporzionale del corrispettivo.
  2. Sono fatte salve le altre facoltà previste dalla legge in caso di inadempimento dell'altro contraente.
  3. Qualora il contratto stabilisca penalità per il mancato o l'inesatto adempimento, nonché per la ritardata esecuzione delle prestazioni, deve essere prevista la risarcibilità dell'eventuale danno ulteriore.
  4. L'applicazione della penale è di competenza del Dirigente avente responsabilità di procedura per il contratto di cui trattasi, su segnalazione dell'Ufficio che cura l'esecuzione del contratto, ove diverso, previa comunicazione alla Giunta.
  5. Per le opere pubbliche si applicano le disposizioni di legge.
Art. 8 Clausola compromissoria
  1. E' ammesso il ricorso all'arbitrato solo in casi speciali congruamente motivati ed espressamente disciplinati nel capitolato.
Art. 9 Prezzi
  1. I contratti devono prevedere prezzi invariabili, salvo che per i beni o le prestazioni il cui prezzo sia determinato per legge o per atto amministrativo e fermo restando quanto previsto dal successivo comma.
  2. E' consentita la conclusione di contratti nei quali il corrispettivo sia determinato con indicazione del ribasso, fisso ed invariabile, rispetto ai prezzi di listino risultanti da apposite pubblicazioni.
  3. Per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa deve essere prevista una clausola di revisione dei prezzi dopo il dodicesimo mese dall'inizio dell'esecuzione o dopo il sedicesimo mese dalla conclusione del contratto. La clausola deve prevedere che, qualora dalle rilevazioni ISTAT, ai sensi dell'art. 6 comma 6 della L. 537/93 sostituito dall'art. 44 della L. 724/94, risulti una variazione nel periodo considerato superiore al 10%, si provvede a variare i prezzi, per le prestazioni ancora da eseguire, in misura pari alla eccedenza di variazione rispetto alla percentuale suddetta. La revisione in aumento non può essere prevista o applicata per quelle prestazioni il cui corrispettivo sia stato corrisposto anticipatamente entro, rispettivamente, il dodicesimo o sedicesimo mese. La revisione non può essere applicata a favore della parte a cui sia imputabile il ritardo nella esecuzione.
Art. 10 Variazione dei contratti in corso di esecuzione
  1. I contratti devono contenere una clausola che preveda che qualora nel corso della esecuzione degli stessi si renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazione, il contraente è tenuto ad assoggettarvisi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto, sempre che le relative variazioni siano complessivamente contenute entro il quinto dell'importo contrattuale e non siano tali da alterare la natura della prestazione originaria.
  2. I contratti possono prevedere l'assoggettamento del contraente a variazioni anche oltre il limite del quinto agli stessi prezzi, patti e condizioni.
Art. 11 - Contratti aperti .
  1. E' consentita la conclusione di contratti in cui sia lasciata all'Amministrazione la successiva determinazione quantitativa delle prestazioni.
  2. Tali contratti devono comunque stabilire il prezzo unitario dei beni e servizi che il contraente, su richiesta dell'Amministrazione, è tenuto a prestare, anche in forma di ribasso sui listini risultanti da apposite pubblicazioni.
Art. 12 - Accordi quadro e mercato elettronico
  1. Al fine di razionalizzare l’acquisto di beni e servizi, nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria e nazionale, il Comune può concludere accordi quadro con uno o più operatori economici.
  2. Il Comune istituisce ,a norma dell’art. 11 del D.P.R 101 del 4 aprile 2002,un mercato elettronico, al quale sono abilitati fornitori di beni e servizi per le diverse categorie merceologiche, di cui possono avvalersi le unità ordinanti per effettuare acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario.
Art. 13 - Cauzioni definitive
  1. Coloro che contraggono obbligazioni con il Comune sono tenuti a prestare cauzione per l'adempimento, secondo l'importanza e il contenuto di tali obbligazioni, in denaro od in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno di deposito della cauzione, ovvero mediante fideiussione bancaria o con polizza assicurativa che prevedano espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale.
  2. Per l'appalto di opere pubbliche la misura e le modalità della cauzione definitiva sono fissate per legge.
  3. Per le forniture di beni e di servizi la misura della cauzione definitiva è, di norma, non inferiore al 5% dell'importo netto dell'appalto, salve speciali condizioni previste dalla legge o dal capitolato per particolari contratti e categorie di contraenti.
  4. Lo svincolo della cauzione definitiva è disposto, se necessario, con provvedimento dirigenziale.
Art. 14 - Spese contrattuali.
  1. Ogni spesa connessa al contratto, compresi gli oneri fiscali, è sopportata dalle parti contraenti secondo quanto previsto dalle leggi o dalle consuetudini, salvo che, per esplicita convenzione, esse siano poste a carico di una delle parti.
  2. L'Amministrazione indicherà al contraente l'importo delle spese del contratto e degli oneri fiscali a suo carico, salvo conguaglio, nonché il termine entro il quale effettuare il relativo versamento.
  3. Verrà effettuata debita rendicontazione delle spese sostenute.
Art. 15 - Avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati
  1. Per l’acquisto di beni e servizi, anche di valori pari o superiori alla soglia comunitaria, il Comune può inserire nei propri capitolati, ove possibile, a norma dell’art. 20 L. 52/96, condizioni di esecuzione del contratto con l’impiego di soggetti svantaggiati con specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo.
  2. Nei capitolati relativi ai LL.PP., il Comune può inserire raccomandazioni agli appaltatori tendenti ad incentivare l’avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.



TITOLO II
COMPETENZE E PROCEDIMENTO

Art. 16 - Programmi ed atti fondamentali

  1. Il Consiglio Comunale adotta i programmi ed i necessari atti fondamentali per le opere pubbliche, gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, la gestione del patrimonio immobiliare, ivi compresi i capitolati generali.
Art. 17 - Programmazione dell'attività contrattuale
  1. Contestualmente alla definizione del Piano Esecutivo di Gestione i dirigenti programmano l'attività contrattuale per il relativo esercizio finanziario.
  2. Sulla base della ricognizione dei bisogni da soddisfare, i responsabili dei singoli servizi predispongono il programma delle prestazioni da acquisire mediante attività contrattuale. Nel programma sono inoltre indicate le eventuali alienazioni di beni immobili, nonché le cessioni di diritti di uso e le permute di beni a cui si ritenga opportuno procedere.
Art. 18 - Determinazione a contrattare
  1. La volontà dell’Amministrazione di provvedere mediante contratto deve essere espressa con apposito atto da definire determinazione.
  2. Mediante le determinazioni a contrattare devono essere specificati:
    1. il fine che s’intende perseguire con il contratto;
    2. l’oggetto del contratto e la sua forma;
    3. le clausole ritenute essenziali e l’eventuale capitolato speciale;
    4. la procedura ed i criteri di scelta del contraente.
  3. L’atto deve essere congruamente motivato con particolare riguardo a quanto previsto dalla lettera d) del precedente comma. La necessità del ricorso alla trattativa privata dovrà essere espressamente manifestata con adeguata motivazione delle condizioni di eccezionalità.
  4. Le determinazioni a contrattare sono adottate dai Responsabili interessati, nell’ambito delle rispettive responsabilità di budget o di procedura, sulla base delle indicazioni fornite dal programma di cui al precedente articolo.
  5. I progetti di opere pubbliche ed i piani di acquisto di beni durevoli sono approvati con deliberazione della Giunta.
  6. I capitolati per forniture e servizi sono approvati dall’ufficio cui nel PEG è attribuita la responsabilità di budget per la relativa spesa.
Art. 19 - Cauzioni provvisorie
  1. Per l'appalto di opere pubbliche la misura, le modalità ed il contenuto della cauzione provvisoria sono fissati per legge.
  2. La cauzione provvisoria per la partecipazione alle gare per la fornitura di beni e servizi, da versare nell'importo e con le modalità indicate dal bando di gara o dalla lettera d'invito, è fissata di norma nella misura del 3% salvo casi particolari da specificare nel capitolato.
Art. 20 - Documentazione antimafia
  1. Prima della stipulazione del contratto, ove ne ricorrano i presupposti, dovranno essere eseguiti gli accertamenti prescritti dalla legislazione antimafia.
  2. I contratti di cui alle lettere a), b) e c) del comma secondo dell'art. 3 sono sottoposti alla condizione sospensiva dell'acquisizione della certificazione antimafia, ove prescritta.
Art. 21 - Aggiudicazione e conclusione dei contratti
  1. Con atto dell'Amministrazione vengono specificati i casi in cui l'aggiudicazione sia di competenza della Giunta.
  2. Il vincolo contrattuale sorge al momento dell'aggiudicazione solo qualora sia previsto espressamente dal bando di gara che il verbale tenga luogo di contratto. In caso contrario, all'aggiudicazione dovrà seguire la stipula del contratto.
  3. Si provvede alla stipulazione del contratto qualora dopo l'aggiudicazione siano necessari adempimenti o produzione di documenti ovvero sia opportuna una ricognizione dei patti contrattuali risultati dalle procedure esperite, oppure sia indispensabile una loro specificazione. A tal fine, l'Amministrazione invita il contraente a produrre la documentazione necessaria per la stipula dell'atto entro il termine comunicato di volta in volta e comunque non inferiore a 10 gg.; qualora il contraente non adempia nel termine assegnato, l'Amministrazione può revocare l'aggiudicazione ed incamerare la cauzione; quanto sopra sarà fatto risultare dalla lettera di invito.
  4. L'Impresa risultata aggiudicataria resta comunque vincolata alla propria offerta per il periodo indicato nella lettera d'invito.
  5. L'Amministrazione può provvedere, anche al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, alla scelta di un diverso contraente in base alle risultanze delle procedure già esperite, valutata l'economicità.
Art. 22 - Stipulazione
  1. I Dirigenti rappresentano il Comune per la stipulazione di tutti i contratti.
  2. Alla stipulazione dei contratti provvedono i Dirigenti degli Uffici cui compete la responsabilità di procedura.
Art. 23 - Ufficiale rogante
  1. I contratti per atto pubblico amministrativo sono rogati dal Segretario Comunale o chi ne fa le veci.
  2. Ai sensi di legge, il Segretario Comunale osserva i principi e le norme che disciplinano l'attività notarile e conserva sotto la sua personale responsabilità, il repertorio e gli originali dei contratti in ordine progressivo di repertorio.
Art. 24 - Diritti di segreteria
  1. I contratti repertoriati del Comune sono soggetti obbligatoriamente al pagamento dei diritti di segreteria.
  2. L'Ufficio che cura la predisposizione dell'atto contrattuale determina l'ammontare dei diritti di segreteria quando dovuti.
Art. 25 - Imposta di bollo, registrazione, trascrizione
  1. I contratti del Comune sono assoggettati all'imposta di bollo ed all'onere ed all'imposta di registrazione secondo le disposizioni di legge, nonché alla trascrizione per quanto riguarda gli atti ad essa assoggettati.
  2. Tutti i contratti di appalto stipulati per atto pubblico e per atto pubblico amministrativo, o per scrittura privata, sono assoggettati a registrazione secondo le disposizioni di legge.
  3. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la richiesta di registrazione e la trascrizione oltre i termini di legge.
  4. L'Ufficio Contratti provvede, a richiesta degli Uffici interessati, a registrare i contratti per scrittura privata.
  5. I contratti per scrittura privata soggetti ad IVA sono registrati solo in caso d'uso, ai sensi della normativa vigente.
Art. 26 - Responsabile del procedimento contrattuale
  1. Il dirigente responsabile di budget, interessato al contratto, nomina, per ciascun contratto, un responsabile del relativo procedimento, preposto a seguire l’intero iter del procedimento contrattuale, anche nelle fasi che eventualmente debbano svolgersi in uffici diversi o fuori dell’Amministrazione comunale, il quale provvede affinché la formazione ed esecuzione del contratto avvengano regolarmente e nel modo più rapido, nel rispetto delle norme sulla pubblicità e delle altre regole procedurali. A tal fine, il responsabile cura i rapporti con i soggetti interessati, compreso il responsabile di procedimento, di cui al comma 4 in modo da garantire la loro partecipazione ed informazione, e tiene i necessari rapporti con tutti gli organi che intervengono nella formazione ed esecuzione del contratto.
  2. Il responsabile riferisce immediatamente, all’organo che lo ha nominato, sulle circostanze che determinino, o facciano temere, il verificarsi di irregolarità o rallentamenti, facendo proposte per il loro superamento ovvero segnalando le iniziative assunte a tal fine.
  3. Il responsabile, qualora non sia preposto anche allo svolgimento dell’attività di controllo, segnala all’organo a ciò preposto tutti gli elementi rilevanti al fine di poter valutare l’esattezza, correttezza e puntualità con cui sono stati adempiuti gli obblighi contrattuali.
  4. Il Servizio Appalti e Contratti nomina al proprio interno un Responsabile del procedimento per l'espletamento delle procedure contrattuali; così pure l'eventuale responsabile di procedura.
  5. Per i lavori pubblici resta ferma la figura del Responsabile Unico del procedimento prevista per legge.

TITOLO III

METODI E PROCEDURE NEI CONTRATTI D’APPALTO

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 27 - Scelta del contraente

  1. I procedimenti con cui il Comune individua l’impresa aggiudicataria sono disciplinati dalle leggi dello Stato che prevedono le seguenti modalità:
    1. Procedure aperte, in cui ogni impresa interessata può presentare offerta: pubblici incanti (o asta pubblica);
    2. Procedure ristrette, in cui sono accoglibili soltanto le offerte delle imprese invitate dall’Amministrazione previa prequalifica a seguito di pubblicazione di bando: licitazione privata e appalto concorso;
    3. Procedure negoziate, in cui le amministrazioni consultano le imprese di propria scelta previa o meno pubblicazione di bando o avviso e negoziano con una o più di esse i termini del contratto: trattativa privata.


Art. 28 - Utilizzazione delle procedure aperte

  1. Si provvede mediante procedure aperte qualora sussistano elementi che ne facciano presumere la maggior convenienza e non risulti opportuna una separata e preventiva valutazione dei requisiti soggettivi di coloro che potrebbero partecipare alla procedura.
  2. Le procedure aperte si svolgono previa pubblicazione del bando di gara.
Art. 29 - Utilizzazione delle procedure ristrette.
  1. Si provvede mediante procedure ristrette qualora non ricorrano i presupposti della procedura di cui al precedente articolo.
  2. Le procedure ristrette si svolgono previa pubblicazione del bando di gara e successiva scelta dei soggetti da invitare alla procedura. Per gli appalti di opere pubbliche, il bando viene redatto d’intesa tra l’Ufficio Contratti e la Direzione competente, al fine di salvaguardare le necessarie peculiarità dei vari appalti ed evitare le eventuali difformità nelle clausole generali del bando; alla pubblicazione del bando provvede l’Ufficio Contratti.
  3. La pubblicazione in Rete Civica sostituisce ogni altra forma di pubblicazione non obbligatoria per legge, anche ai sensi dell’art. 6 comma 4 del DPR 18.4.94 n. 573.
  4. La lettera d’invito viene redatta secondo le modalità di cui al successivo art. 33.
Art. 30 - Appalto concorso
  1. Si procede mediante appalto concorso quando alle Ditte partecipanti venga richiesta la predisposizione di un progetto.
Art. 31 - Procedura negoziata
  1. Per gli appalti di lavori pubblici la procedura negoziata è ammessa esclusivamente nei casi previsti dall’art.24 della legge 11 febbraio 1994 n.109 ( e successive modifiche). All’appalto di beni e servizi si può provvedere mediante procedura negoziata ove consentito dalla vigente normativa, in casi eccezionali e motivati; nello specifico:
      1. art. 7 D.Lgsl.17 marzo 1995 n. 157 attuazione della direttiva CEE in materia di appalti pubblici di servizi
      2. art. 9 D. Lgsl.24 luglio 1992 n. 358,T.U. delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture in attuazione della direttiva CEE
      3. per gli acquisti di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario, nonché per i servizi non ricompresi nell’allegato 1 del D.Lgsl. 157/95, oltre che nei casi di cui ai precedenti punti a e b, nei casi contemplati dalla normativa nazionale sulla contabilità dello Stato, in particolare art. 41 R.D. n. 827 del 23 maggio 1924.
  2. La procedura negoziata può espletarsi in forma concorrenziale o non concorrenziale.
  3. In generale, si procede mediante procedura non concorrenziale allorché la prestazione idonea a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione può essere resa soltanto da un soggetto determinato, nonché quando l'eccezionale urgenza sia motivatamente incompatibile anche col tempo necessario per l'esperimento della procedura concorrenziale.
  4. In particolare, l’impossibilità di ottenere altrimenti un’idonea prestazione deve risultare in considerazione del suo oggetto o delle modalità, anche di tempo e di luogo, di esecuzione, ovvero del coerente inserimento della prestazione da acquisire nella precedente attività contrattuale dell’ente o in rapporti contrattuali in corso.
  5. Al di fuori dei casi di cui ai punti 3 e 4 si ricorre alla procedura negoziata in forma concorrenziale.
Art. 32 - Norme comuni alle procedure con bando
  1. L’Amministrazione rende noto l’avvio della procedura di scelta del contraente mediante pubblicazione di apposito bando. Tutti i bandi e avvisi sono pubblicati in Rete Civica.
  2. La pubblicità dei bandi di gara per le opere pubbliche avviene nelle forme di legge.
  3. Per le forniture di beni e servizi sopra la soglia C.E. per le quali sono dettate dalla legge le disposizioni per la pubblicità, la pubblicazione avviene con le forme di legge. Per quelle per le quali la legge non detta le forme per la pubblicazione, la pubblicità avviene mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e, ove opportuno, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su almeno due quotidiani di interesse nazionale.
  4. La pubblicità in Rete Civica equivale alla pubblicazione sul Bollettino ai sensi dell’art. 6 comma 47 del DPR del 18.4.94 n. 573.
  5. Il bando è l’atto fondamentale che, in conformità ed in attuazione della decisione di contrattare, pone le regole di svolgimento della procedura. Il bando specifica gli elementi utili per l’individuazione del contenuto del contratto, stabilisce requisiti, modalità e tempi per la partecipazione alla procedura ed indica il Responsabile del procedimento contrattuale.
  6. Per le procedure negoziate con bando sono adottati bandi semplificati, anche nella forma di avvisi ed inserzioni secondo gli usi del commercio. Le domande di partecipazione alla procedura debbono essere presentate all'Amministrazione in forma scritta nelle modalità di volta in volta indicate.
  7. Qualora non sia prevista apposita Commissione, il Dirigente Responsabile di procedura, con le eventuali collaborazioni necessarie, è competente a decidere sull’ammissione ed esclusione delle imprese che hanno richiesto di essere invitate, sulla base di quanto disposto per legge e contenuto nel bando di gara. I relativi provvedimenti, debitamente motivati, sono adottati con determinazione contenente, altresì , il numero delle imprese da invitare ma senza l’allegazione del relativo elenco, che resta segreto fino al momento della gara.
  8. Nel bando di gara deve essere prevista la possibilità di ricorrere al sostituto dell’aggiudicatario.
Art. 33 - Contenuto della lettera d’invito
  1. Salvo quanto espressamente indicato di volta in volta ed oltre a quanto già indicato nel bando di gara, la lettera d’invito contiene:
    1. il giorno, l’ora ed il luogo di svolgimento della gara;
    2. il sistema di gara;
    3. le modalità di formulazione e presentazione delle offerte;
    4. i documenti da allegare all’offerta;
    5. l’importo, le modalità di presentazione e la data di scadenza della cauzione provvisoria;
    6. il luogo in cui è possibile prendere visione del Capitolato speciale d’appalto e dei relativi elaborati.
Art. 34 - Modalità di presentazione delle offerte e documentazione
  1. Le offerte dovranno essere presentate secondo le modalità indicate nel bando e nella lettera d’invito i quali indicheranno altresì gli elementi richiesti a pena di esclusione e quelli che potranno essere integrati.
Art. 35 - Procedure di aggiudicazione
  1. Il seggio di gara è composto dal Presidente e da 2 testimoni. Il verbale di gara può essere redatto dal Segretario Generale o da uno dei testimoni con funzioni di segretario.
  2. Le operazioni di gara possono altresì essere svolte da apposita commissione all’uopo nominata.
  3. E’ ammessa la possibilità che le operazioni di gara si svolgano in fasi successive e separate ove si rendano necessarie complesse verifiche dei documenti presentati ovvero del contenuto delle offerte.
  4. Le sedute di gara possono essere sospese ove ritenuto necessario dal Presidente; in particolare, per la valutazione dell’ammissibilità delle offerte.
  5. Nelle gare da aggiudicare con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa nonché nell’appalto concorso, nel giorno ed ora fissati nella lettera d’invito il Presidente della gara procede pubblicamente all’apertura dei plichi contenenti la documentazione richiesta, di cui è redatto apposito verbale, e l’aggiudicazione, ove non possa essere contestuale è rinviata alla conclusione delle operazioni di valutazione.
  6. Il termine di cui all’art. 10 comma 1 quater della legge 109/94 è perentorio.
  7. Per i lavori pubblici le offerte anomale, ove non automaticamente escluse, vengono valutate a cura del Responsabile del Procedimento. Si farà luogo all’aggiudicazione definitiva con determinazione del Responsabile Unico del procedimento, a seguito della comunicazione del Presidente di gara.
  8. Per le forniture di beni e servizi le offerte anomale vengono valutate d’intesa tra gli Uffici interessati ed il Dirigente responsabile di procedura provvederà ad aggiudicare con determinazione.
Art. 36 - Composizione delle Commissioni di valutazione
  1. La nomina delle Commissioni di valutazione deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.
  2. Le Commissioni di appalto-concorso per l’appalto di lavori pubblici sono disciplinate per legge.
  3. Le Commissioni di appalto-concorso per l’appalto di beni e servizi sono presiedute dal Dirigente responsabile di procedura o da un suo delegato.
  4. Le Commissione sono composte, in modo da garantire in ogni caso il numero dispari di componenti, da:
    1. Presidente o suo delegato;
    2. Dirigente o Funzionario del Servizio cui è destinata la specifica fornitura o suo delegato;
    3. Dirigente o Funzionario da scegliersi in relazione al tipo di fornitura o suo delegato;
    4. Uno o più esperti anche esterni scelti in relazione alla fornitura oggetto dell’appalto.
  5. Le Commissioni per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose vengono di volta in volta nominate prevedendo la partecipazione di rappresentanti delle Direzioni responsabili di budget e di procedura, nonché, se necessario, di membri esperti anche esterni.
  6. Le decisioni delle Commissioni di cui ai commi 3 e 4 vengono assunte con la presenza di tutti i componenti o delegati. Nel caso in cui venga a mancare un componente o suo delegato questo viene sostituito con le stesse modalità di nomina del sostituito.
  7. La Commissione può affidare a sottocommissioni l’istruttoria delle offerte.
Art. 37 - Forme della procedura negoziata
  1. La procedura negoziata è caratterizzata dalla libertà delle forme che il Responsabile può scegliere in funzione della specificità dell’oggetto dell’appalto, della tipologia delle imprese interessate, dell’urgenza del lavoro, della fornitura o del servizio e di ogni altro elemento caratterizzante l’appalto.
Art. 38 - Invito alle procedure negoziate concorrenziali
  1. L’invito a partecipare a procedure negoziate concorrenziali può essere diramato con qualsiasi mezzo utile quali:

  2. lettera, telecopia, telegramma, telefono e sistemi telematici nei limiti in cui sono consentiti.
  3. L’invito a partecipare a procedure negoziate concorrenziali deve essere esteso ad un congruo numero di imprese nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.
  4. Devono comunque essere invitate alla gara ufficiosa almeno cinque imprese. Ove l’Ufficio proponente non sia a conoscenza di un tale numero di imprese per il tipo di lavori, di servizio o di fornitura, di ciò deve essere dato atto e devono essere comunque invitate alla gara ufficiosa almeno due imprese.
Art. 39 - Modalità di svolgimento delle procedure concorrenziali
  1. Gli appalti sono affidati all’impresa che, su parere motivato del Responsabile dell’Ufficio, ha formulato l’offerta da ritenere più vantaggiosa, considerati gli elementi di volta in volta utilizzabili, da indicare nell’invito di cui all’articolo precedente, quali: il prezzo, il termine di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, la garanzia, l’assistenza tecnica, il servizio successivo.
Art. 40 - Competenze
  1. Per gli appalti di opere pubbliche da effettuare mediante procedura negoziata, gli Uffici competenti provvedono all’espletamento della trattativa privata nonché alla preparazione e redazione dei provvedimenti di affidamento.
  2. Per le forniture e i servizi gli atti e le procedure come disciplinate nei precedenti articoli sono espletate dal Servizio avente responsabilità di procedura.
Art. 41 - Procedure telematiche.
  1. Per l’acquisto di Beni e Servizi possono essere utilizzate procedure telematiche.
  2. Di volta in volta l’Amministrazione ne valuterà l’opportunità e la convenienza.
  3. Eventuali spese relative all'uso del programma informatico potranno essere poste a carico degli aggiudicatari.


TITOLO IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'APPALTO DI OPERE PUBBLICHE

Art. 42 - Programmazione dei LL.PP.

  1. Il Consiglio approva il Piano triennale degli investimenti e l'elenco annuale delle OO.PP.
Art. 43 - Accordi di programma e conferenze di servizi
  1. Al fine di accelerare le procedure in materia di appalti di LL.PP., l'Amministrazione utilizza gli strumenti degli accordi di programma e delle conferenze dei servizi come previsti dalla normativa vigente.
  2. Per l'attuazione degli obiettivi definiti nel PEG, il Responsabile del procedimento, a norma della legislazione sui lavori pubblici, è autorizzato a convocare le conferenze dei servizi ed a rappresentare l'Amministrazione sottoscrivendo con pieni poteri gli atti conseguenti.
Art. 44 - Avvio dell'attività negoziale
  1. Per l'avvio dell'attività negoziale è necessaria l'approvazione del progetto esecutivo, salvo i casi in cui la legge ritiene sufficiente il progetto preliminare o definitivo.
Art. 45 - Redazione dei progetti
  1. La predisposizione dei progetti preliminari è di norma svolta delle strutture tecniche ed amministrative del Comune.
  2. Il Comune promuove ogni forma d'interazione strutturale al fine di conseguire la più qualificata partecipazione nella elaborazione dei progetti e degli altri atti oggetto d'incarichi.
  3. Il Direttore Generale assicura il coordinamento fra Responsabili che, ancorché appartenenti a più Direzioni o Servizi, sono tenuti a fornire gli apporti tecnici, amministrativi e giuridici nella elaborazione dei progetti.
Art. 46 - Incarichi esterni di progettazione
  1. Gli incarichi attinenti alla progettazione possono essere affidati a soggetti esterni all'Amministrazione esclusivamente nei casi e con l'osservanza delle norme stabilite dalla legislazione vigente in materia.
  2. Il Regolamento per gli incarichi professionali può prevedere ulteriori norme per quanto non disciplinato da detta legislazione di riferimento.
Art. 47 - Associazioni temporanee di imprese nei lavori pubblici
  1. Le imprese riunite possono partecipare come ATI di tipo orizzontale o di tipo verticale, ovvero anche di tipo misto se previsto nel bando, nei limiti consentiti dalla legge in relazione alla tipologia delle opere indicate nel bando di gara.
  2. L'ATI invitata alla gara può presentare offerta nello stesso assetto o anche associando ulteriori imprese mandanti.
  3. Dopo lo svolgimento della gara, l'ATI aggiudicataria non può cambiare la propria composizione se non nei modi e con i limiti indicati dalla legge.
  4. La capogruppo, in aggiunta ai lavori della categoria prevalente, può eseguire anche quelli della categoria scorporabile.
Art. 48 - Finanziamento delle opere pubbliche
  1. Nel caso in cui il progetto esecutivo di un'opera pubblica preveda che la stessa sia finanziata con mutuo da assumersi con la Cassa DD.PP. o un Istituto di Credito ordinario, il bando di gara e la lettera d'invito dovranno specificare che la stipula del contratto potrà avvenire solo e subordinatamente all'effettiva concessione del mutuo.
Art. 49 - Ulteriori garanzie per gli appalti di opere pubbliche
  1. Quando l'opera pubblica è finanziata in tutto o in parte con contributi dello Stato o di altri Enti pubblici e questi prevedano la non concessione o la restituzione del contributo nei casi in cui l'opera non venga realizzata nei termini indicati dallo stesso ente erogatore, il bando di gara dovrà contenere una clausola che tuteli il Comune per la mancata corresponsione o la restituzione del contributo.
  2. Il bando di gara stabilirà la misura della cauzione da prestarsi da parte dell'impresa aggiudicataria dell'appalto dell'opera pubblica con le modalità di cui all'art. 13 comma 1, tenendo conto delle direttive fornite dall'Amministrazione.
  3. Nel caso in cui la cauzione sia prestata con fideiussione bancaria o assicurativa deve essere espressamente prevista la rinuncia all'obbligo della preventiva escussione del debitore principale.
  4. E' sempre dovuta la cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo netto dell'appalto, o nella misura comunque dovuta per legge.



TITOLO V
DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN ORDINE ALLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI

Art. 50 - Programmazione

  1. Onde razionalizzare e contenere la spesa per acquisto di beni e servizi, assicurando, nel contempo, il monitoraggio dei consumi, viene adottata una tempestiva programmazione degli acquisti. Le procedure di scelta del contraente sono strettamente correlate all’attività programmatoria, che consente, attraverso adeguati strumenti di pianificazione, l’individuazione delle modalità di affidamento che meglio perseguono obiettivi di razionalizzazione ed economicità.
Art. 51 - Principi di economicità
  1. Al fine di realizzare l’acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato sono utilizzate adeguate forme di pubblicità delle procedure di appalto e criteri di scelta del contraente tali da incentivare il confronto concorrenziale. Onde valutare la congruità dei prezzi dei beni e dei servizi da acquistare ed al fine di realizzare tali acquisizioni alle migliori condizioni, deve essere esperita ogni opportuna indagine di mercato, sulla base delle rilevazioni disponibili ed in mancanza con ogni altro mezzo utile, ivi comprese eventuali gare meramente esplorative. In tale ricerca possono essere acquisiti i prezzi delle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.a. – Centrale acquisti del Ministero dell’Economia.

TITOLO VI
ALTRI METODI E PROCEDURE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI E PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

CAPO I
Contratti per l’esecuzione di lavori in economia

Art. 52 - Ambito di applicazione

  1. Per l’attività contrattuale che sia connessa alla esecuzione di lavori in economia si prescinde dalla adozione della determinazione a contrattare di cui al precedente art. 16, qualora si tratti di:
    1. Contratti di fornitura di beni e servizi necessari alla realizzazione di lavori in amministrazione diretta, nel limite di spese di 50.000 Euro;
    2. Contratti di cottimo nei casi e nei limiti di importo previsti dalle vigenti disposizioni;
  2. Agli effetti del precedente comma, per lavori in amministrazione diretta si intendono quelli che l’Amministrazione Comunale esegue direttamente mediante proprio personale; per contratti di cottimo si intendono quelli con i quali si affida a ditte esterne la esecuzione dei lavori in economia.
Art. 53 - Contratti di cottimo
  1. Il contratto di cottimo deve contenere:
    1. l’elenco dei lavori e delle somministrazioni;
    2. i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l’importo di quelle a corpo;
    3. le condizioni di esecuzione;
    4. il termine di ultimazione dei lavori;
    5. le modalità di pagamento;
    6. le penalità in caso di ritardo ed il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista.
Art. 54 - Scelta del contraente e forma del contratto
  1. Alla scelta del contraente si perviene interpellando almeno 5 imprese. E’ consentita comunque la trattativa con una sola ditta nei casi di urgenza.
  2. Ai fini dell’applicazione del precedente comma per casi di urgenza si devono intendere quelli per i quali ogni ritardo nella loro risoluzione può comportare una possibile conseguente pericolosità per la incolumità o salute pubblica o quelli dalla cui immediata risoluzione risulti conveniente risparmio a fronte dei lavori altrimenti necessari.
  3. Alla scelta del contraente provvede il responsabile del procedimento così come individuato e previsto dall’art. 16 del presente regolamento;
  4. I contratti di importo superiore a 10.000 ECU sono conclusi per scrittura privata, mediante atto bilaterale contestuale; quelli di importo inferiore si possono concludere anche mediante le forme degli usi commerciali vigenti.
Art. 55 - Esigenze di somma urgenza
  1. Si prescinde dal limite di importo di cui al precedente art.52 comma 1 qualora i contratti di fornitura di beni e servizi per la realizzazione dei lavori in amministrazione diretta o i contratti di cottimo si rendano necessari per provvedere alle esigenze di rimuovere situazioni di improrogabile urgenza.
CAPO II
Acquisto di forniture e servizi in economia

Art. 56 - Modalità

  1. Ai sensi dell’art.99 del Regolamento di contabilità per i contratti necessari per gli acquisti di beni forniture e servizi di non rilevante ammontare è istituito il servizio di economato che provvede nei limiti e con le modalità del Regolamento Economale.
  2. I medesimi contratti possono essere conclusi dagli altri Servizi presso i quali siano istituiti appositi fondi economali con limiti e modalità del relativo regolamento.
  3. È attribuita ai diversi responsabili, Dirigenti o soggetti cui sono attribuite responsabilità gestionali ai sensi del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, l'acquisizione in economia di beni e servizi secondo la disciplina contenuta nell'apposito regolamento delle spese in economia approvato con Delibera n° 326 del 05/05/03.


TITOLO VII
COMPRAVENDITA, LOCAZIONE E CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI

Art. 57 - Acquisto di beni immobili

  1. Si possono acquistare sul mercato immobiliare gli immobili necessari alle finalità del Comune, accertata la congruità del prezzo. I beni da acquistare dovranno essere liberi da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli.
  2.  La congruità del prezzo del bene da acquistare deve essere valutata dalla Commissione Valutazioni Immobiliari presso la Direzione Patrimonio Immobiliare.
  3. All’acquisto di beni immobili si procede mediante procedura di evidenza pubblica, se compatibile con l’oggetto del contratto. Resta salva la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata diretta nel caso in cui la predetta procedura ad evidenza pubblica dia esito negativo.
  4. Le offerte pervenute saranno valutate da apposita commissione tecnica nominata dal Responsabile del procedimento.

Art. 58 - Modalità di alienazione degli immobili

  1. La Giunta presenta all’approvazione del Consiglio, l’elenco dei beni comunali per i quali si intendono avviare le procedure di alienazione.
  2. Si procede alla vendita mediante asta pubblica, salvo i casi previsti nel successivo articolo 62.
  3. Il prezzo a base d’asta viene stabilito dalla commissione Valutazioni Immobiliari presso la Direzione Patrimonio Immobiliare che stima il più probabile valore di mercato. 
  4. L’avviso d’asta è pubblicato all’Albo Pretorio ed sul sito istituzionale del Comune almeno 30 giorni prima di quello fissato per la gara.
  5. Possono essere previste altre adeguate forme di pubblicità sui quotidiani di interesse nazionale e locale, nonché ogni altra forma ritenuta opportuna.
  6. L’avviso deve indicare:
    1. il responsabile del procedimento
    2. il luogo, il giorno e l’ora e le modalità di svolgimento della gara stessa;
    3. il bene oggetto d’asta;
    4. il prezzo a base d’asta;
    5. i termini e le modalità per la presentazione delle offerte, le modalità di aggiudicazione e quelle per il pagamento del prezzo definitivo;
    6. l’ ufficio comunale presso il quale far pervenire l’offerta;          

Art. 59 - Partecipazione alla gara

  1. L’ asta viene effettuata con il metodo delle offerte segrete al rialzo.
  2. L’offerta segreta, in plico sigillato controfirmato sui lembi di chiusura, redatta in carta legale, dovrà pervenire nei termini specificati nell’avviso di gara.
  3. Dovrà essere costituita, quale condizione per la partecipazione, cauzione nei termini previsti dall’avviso di asta.
  4. La cauzione a garanzia della stipula del contratto viene indicata nell’avviso d’asta e determinata come segue:
  5. • in misura pari al 10% del prezzo a base d’asta e comunque non superiore a euro 20.000,00 per gli immobili con prezzo a base d’asta fino a euro 500.000,00;
    • In misura pari al 7% del prezzo a base d’asta e comunque non superiore a euro 50.000,00 per gli immobili con prezzo a base d’asta compreso tra euro 500.001,00 edeuro1.000.000,00;
    • in misura pari al 5% del prezzo a base d’asta e comunque non superiore a euro 200.000,00 per gli immobili con prezzo a base d’asta compreso tra euro 1.000.001,00 ed euro 6.000.000,00;
    • in misura pari al 5% del prezzo a base d’asta e comunque non superiore a euro 500.000,00 per gli immobili con prezzo a base d’asta compreso tra euro 6.000.001,00 ed euro 10.000.000,00;
    • per gli immobili con prezzo a base d’asta superiore ad euro 10.000.000,00 la cauzione sarà pari ad euro 500.000,00 più il 2% per l’importo eccedente ad euro 10.000.000,00.
  6. Qualora non sia versata in tesoreria, la cauzione può essere costituita anche da fideiussione bancaria o assicurativa, con l’espressa previsione della rinuncia al beneficio dell’escussione del debitore principale.
  7. La cauzione sarà incamerata dal Comune, qualora l’aggiudicatario rinunci a stipulare il contratto o non si presenti alla stipula nei tempi previsti dai successivi articoli 63 e 64;
  8. La cauzione sarà svincolata per i concorrenti non aggiudicatari e per gli aggiudicatari degli immobili sui quali venga esercitato il diritto di prelazione di cui all’art. 60, entro il termine di 30 giorni dall’esperimento della gara o dall’esercizio del diritto di prelazione.
  9. L’asta si terrà nel luogo nel giorno ed ora specificati nell’avviso d’asta e chiunque vi abbia interesse sarà ammesso a parteciparvi ed assistere alla apertura dei plichi contenenti le offerte segrete nonché alle operazioni di redazione del relativo verbale.
  10. L’asta sarà considerata valida anche in presenza di una sola offerta. Le offerte per essere valide debbono essere di importo pari o superiore al prezzo di base d’asta indicato nel bando.
  11. Con specifico verbale sarà dichiarata l’aggiudicazione provvisoria al concorrente che ha presentato la maggiore offerta. Nel caso in cui  quest’ultima sia stata presentata da due o più concorrenti presenti,  si procede nella medesima seduta ad una licitazione fra essi soli, con offerte segrete da presentare in plico sigillato entro il termine assegnato dal presidente del seggio di gara. Il soggetto che risulta migliore offerente è dichiarato aggiudicatario. Si procede alla licitazione anche nel caso in cui sia presente uno soltanto di coloro che presentarono offerte uguali. Ove nessuno di coloro, che fecero offerte uguali, sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l'offerta, si procede con estrazione a sorte per decidere chi debba essere l'aggiudicatario.
  12. Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Sono immediatamente vincolanti per l’offerente, mentre l’accettazione del Comune consegue solo al provvedimento di aggiudicazione definitiva. 
  13. L’aggiudicazione non tiene luogo del contratto.
  14. Il bando può prevedere che l’asta si svolga con un metodo che consenta rilanci successivi.

Art. 60 - Diritto di prelazione

  1. E’ riconosciuto il diritto di prelazione ai locatari e concessionari dei singoli beni in vendita, anche nel caso in cui il rapporto contrattuale sia già scaduto, che non abbiano situazioni di morosità nei confronti del Comune relative al pagamento dei canoni o delle indennità di occupazione e degli oneri accessori, o altre situazioni di inadempimento contrattuale.
  2. Il diritto di prelazione non si applica sulle singole unità o porzioni immobiliari nel caso in cui queste facciano parte di un fabbricato o di un  complesso immobiliare, anche  locato o concesso a più soggetti, ma che viene venduto in blocco.
  3. Il diritto di prelazione di cui al precedente comma 1 viene esercitato previa notifica dell’offerta da parte del Comune. Entro 60 gg. dalla notifica, l’interessato deve a sua volta notificare al Comune l’accettazione, con allegata la prova dell’avvenuta costituzione della garanzia di cui al precedente art. 59.4.

Art. 61 – Aste deserte

  1. Nel caso in cui la prima asta vada deserta la Commissione Valutazioni Immobiliari valuta se vi siano i presupposti per procedere ad una nuova stima del bene.

Art. 62 - Vendita con procedura negoziata diretta

  1.  Si può procedere alla vendita con procedura negoziata diretta, in ogni caso per un prezzo non inferiore al valore di mercato stimato dalla Commissione Valutazioni Immobiliari, nei seguenti casi:
  2. Nei casi previsti dai precedenti punti e), f), g) del comma 1 il dirigente competente adotta provvedimento amministrativo con cui si manifesta la volontà di procedere con la procedura negoziata diretta. Il provvedimento viene pubblicato all’albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale del Comune.
  3. Nei casi previsti dai precedenti punti e), f), g) del comma 1 l’offerta irrevocabile di acquisto da parte del proponente  deve essere presentata formalmente, su carta legale. L’accettazione dell’offerta da parte del Comune consegue solo al provvedimento di aggiudicazione definitiva, che non può comunque intervenire prima di quarantacinque giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui al precedente comma 2.
  4. Nel caso in cui risultino più soggetti interessati all’acquisto il bene viene aggiudicato al maggior offerente.

Art. 63 - Stipulazione dell’atto

  1. La stipulazione dell’atto deve avvenire entro 4 mesi dall’aggiudicazione definitiva. Tutte le spese relative e consequenziali all’atto stesso fanno capo all’aggiudicatario.
  2. Il pagamento del prezzo deve avvenire in unica soluzione, ed al  momento del rogito deve essere esibita quietanza originale rilasciata dal Tesoriere Comunale. Non è prevista la possibilità di dilazioni di pagamento.

Art. 64- Proroga dei termini

  1. Il termine di quattro mesi, fissato per la stipula dell’atto di compravendita, potrà essere prorogato una sola volta e per non più di tre mesi se l’acquirente abbia presentato richiesta di mutuo e questo non sia stato ancora erogato per cause indipendenti dalla volontà del soggetto.

Art. 65 – Revoca dell’aggiudicazione

  1. Qualora la stipulazione del contratto non avvenga nei termini stabiliti per fatto dell’interessato o non vengano rispettate le condizioni di vendita, l’atto con cui si dispone l’aggiudicazione viene revocato e la cauzione versata è trattenuta dall’Amministrazione Comunale.

Art. 66 - Locazione da terzi

  1. Si possono acquisire in locazione immobili necessari alle finalità del Comune mediante procedura di evidenza pubblica.
  2. Si procede con procedura negoziata diretta nel caso in cui la  procedura di evidenza pubblica dia esito negativo.
  3. La congruità del canone del bene da locare deve essere valutata dalla Commissione Valutazioni Immobiliari.
  4. Le offerte pervenute sono valutate da una commissione tecnica nominata dal responsabile del procedimento.

Art. 67– Locazione a terzi

  1. La locazione di immobili del patrimonio disponibile del Comune, a canoni di mercato, ha luogo tramite procedura di evidenza pubblica, con avviso da pubblicare all’albo pretorio  e sul sito istituzionale del Comune.
  2. Alla scadenza del contratto di locazione è escluso il rinnovo tacito oltre i termini di legge. Il contratto sarà rinegoziato con il conduttore purché questi risulti essere in regola con il pagamento dei canoni e dei relativi oneri accessori ed accetti le nuove condizioni determinate dall’Amministrazione Comunale.
  3. La locazione di immobili ad organismi senza fini di lucro è disciplinata da apposito Regolamento.
  4. Si ricorre alla procedura negoziata diretta  per la locazione di immobili di modesto valore locativo (fino a euro 3.500 annui).

Art. 68 – Concessioni di beni immobili

  1. Per le concessioni di beni immobili, sia attive che passive, si applicano le disposizioni sulle locazioni di cui agli articoli precedenti

Art. 69 – Immobili di Edilizia Residenziale Pubblica

  1. Agli immobili del patrimonio di edilizia residenziale pubblica si applica la normativa di settore.
Art. 70 - Ripetizione dell’asta - ABROGATO

Art. 71 - Agevolazioni del credito ABROGATO

Art. 72 - Locazione da terzi di immobili non abitativi ABROGATO

Art. 73 - Locazioni immobili non abitativi – scelta del conduttore ABROGATO


TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 74 - Adeguamento e revisione

  1. Dopo un anno dalla sua entrata in vigore il presente Regolamento sarà assoggettato a revisione per la verifica della sua effettiva corrispondenza alle esigenze della correttezza, efficienza e economicità dell'azione amministrativa.
Art. 75 - Contratti dei Consigli di Circoscrizione
  1. Le norme del presente Regolamento si applicano anche ai contratti dei Consigli di Circoscrizione.
Art. 76 - Abrogazione di norme
  1. Sono abrogati i seguenti Regolamenti:
    1. Regolamento generale per l’attività contrattuale (deliberazione Consiglio Comunale n. 1280/146 del 1992);
    2. Regolamento per gli appalti e per le forniture a trattativa privata (deliberazioni del Consiglio Comunale n. 224/145 e n. 4481/409 del 1992);
    3. Regolamento per l’alienazione di beni immobili di proprietà del Comune di Firenze (deliberazione Consiglio Comunale n. 3520/267 del 1997);
    4. Regolamento per l’esecuzione dei lavori e per le provviste in economia (Commissario Prefettizio con delibere del 9.5.1914 e 17.6.1914 e sanzionato dalla GPA in seduta dell’8.7.1914 n. 24505).


Data di verifica/aggiornamento: 14-04-2005