REGOLAMENTO DEI CONSIGLI DI QUARTIERE
(Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 366 del 10.06.2002, n. 63 del 26.04.2004 e n.36 del 18.04.2005)

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 – Oggetto del Regolamento
Art.2 – Principi
Art.3 – Delimitazione territoriale dei quartieri


TITOLO II - GLI ORGANI POLITICI

Art.4 – Gli organi dei quartieri

Capo I - Il Consiglio di quartiere
Art.5 – Il Consiglio di quartiere: composizione
Art.6 – Funzioni dei Consigli di quartiere
Art.7 – Scioglimento ordinario dei Consigli di Quartiere
Art.8 – Scioglimento anticipato dei Consigli di Quartiere
Art.9 – I Consiglieri di quartiere
Art.10 – Decadenza dalla carica di Consigliere di quartiere
Art.11 – Dimissioni dei Consiglieri di quartiere
Art.12 – Commissioni consiliari permanenti e speciali
Art.13 – Convocazione del Consiglio di quartiere
Art.14 – Sedute del Consiglio di quartiere
Art.15 – Interrogazioni, mozioni, interpellanze e proposte di deliberazione
Art.16 – Verbalizzazione della seduta
Art.17 – Riunioni congiunte dei Consigli di quartiere
Art.18 – Deliberazioni dei Consigli di quartiere

Capo II - Il Presidente del Consiglio di quartiere e Collegio di Presidenza
Art.19 – Presidente e Vice Presidente del Consiglio di quartiere
Art.20 – il Collegio di Presidenza

Capo III - Gruppo e Conferenza dei Capigruppo
Art.21 – Composizione dei gruppi consiliari
Art.22 – Conferenza dei Capigruppo


TITOLO III - RAPPORTI TRA GLI ORGANI POLITICI

Art.23 – Conferenza dei presidenti
Art.24 – La Conferenza del Decentramento
Art.25 – Bilancio dei Quartieri
Art.26 – Partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta


TITOLO IV - LE FUNZIONI

Art.27 – Funzioni consultive
Art.28 – Funzioni di vigilanza
Art.29 – Servizi di base e funzioni delegate
Art.30 – Criteri direttivi ed indirizzi programmatici
Art.31 – Regolamento interno


TITOLO V - GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art.32 – Diritto alla partecipazione e all’informazione
Art.33 – Proposte, istanze e petizioni
Art.34 – Associazioni senza scopo di lucro
Art.35 – Consultazioni


TITOLO VI - IL PERSONALE

Art.36 – Il personale
Art.37 – Il dirigente: competenze e gestione delle risorse finanziarie

 

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Oggetto del regolamento)

  1. In attuazione del Titolo IV dello Statuto, il presente regolamento disciplina il numero, la denominazione, la delimitazione, le procedure per le modifiche territoriali delle circoscrizioni di decentramento e l’esercizio delle loro funzioni.

Art. 2
(Principi)

  1. Le circoscrizioni di decentramento, in cui è diviso il territorio comunale di Firenze, sono denominate quartieri.
  2. Nell’ambito dell’unità del Comune , il Consiglio di Quartiere costituisce un’articolazione dell’Amministrazione e concorre alla formazione dei programmi e degli obiettivi dell’Ente nonché alla loro realizzazione.
  3. Il Comune di Firenze valorizza il Consiglio di quartiere quale organismo di consultazione, di partecipazione, di esercizio delle funzioni delegate, di gestione dei servizi di base, prevedendo le necessarie risorse di personale, strumentali e finanziarie atte ad assicurarne l’autonomia organizzativa e funzionale.
    Nel rispetto dei criteri direttivi e degli indirizzi programmatici, approvati dal Consiglio Comunale, il Consiglio di Quartiere è organismo di governo del territorio.
  4. Il Comune di Firenze riconosce l’autonomia dei quartieri uniformando ai principi del decentramento e della sussidiarietà la propria azione amministrativa.


Art. 3
(Delimitazione territoriale dei quartieri)

  1. 1. Il territorio comunale è suddiviso in quartieri così denominati:
    Quartiere n. 1 - Centro Storico;
    Quartiere n. 2 - Campo di Marte;
    Quartiere n. 3 - Gavinana - Galluzzo;
    Quartiere n. 4 - Isolotto - Legnaia;
    Quartiere n. 5 - Rifredi.
  2. Il numero, la delimitazione territoriale e la denominazione dei quartieri possono essere modificati con atto adottato dal Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi (2/3) dei Consiglieri assegnati, previo parere obbligatorio dei Consigli di quartiere interessati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta nella seduta successiva e l’atto è adottato con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
    La modifica può essere proposta anche dal Consiglio di quartiere con atto adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

TITOLO II
GLI ORGANI POLITICI

Art. 4
(Gli organi dei quartieri)

  1. Gli organi dei quartieri sono:


CAPO I
Il Consiglio di quartiere

Art. 5
(Il Consiglio di quartiere: composizione)

  1. Il Consiglio di quartiere è composto da ventitre (23) membri.
  2. I Consigli di quartiere sono eletti contestualmente al Consiglio comunale con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento sull’elezione dei Consigli di quartiere.
  3. La prima seduta del Consiglio di quartiere deve essere convocata entro il termine perentorio di trenta (30) giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di trenta (30) giorni dalla convocazione.
  4. La prima seduta è convocata dal Consigliere anziano che la presiede fino alla nomina del Presidente. In caso di mancata convocazione nei termini provvede il Sindaco.
  5. Nella prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio esamina la condizione di eleggibilità ed incompatibilità degli eletti.

 

Art. 6
(Funzioni dei Consigli di quartiere)

  1. I Consigli di quartiere esercitano le seguenti funzioni istituzionali:
    1. convalidano gli eletti;
    2. provvedono alla elezione e alle eventuali nomine e designazione di propria competenza;
    3. deliberano il regolamento interno per il proprio funzionamento di cui al successivo articolo 31;
    4. definiscono, nel rispetto dei criteri direttivi ed indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Comunale, i criteri e gli indirizzi per la gestione dei servizi sul territorio;
    5. partecipano alla programmazione comunale per quanto attiene all’ambito del quartiere;
    6. deliberano il riparto delle risorse finanziarie complessivamente assegnate sui capitoli di bilancio di propria competenza;
    7. approvano le proposte di progetti concernenti opere pubbliche di competenza del quartiere;
    8. formulano proposte di provvedimenti al Consiglio Comunale ed alla Giunta;
    9. presentano mozioni, interrogazioni ed interpellanze;
    10. esprimono pareri su questioni di interesse circoscrizionale richiesti nei casi e con le modalità previste dallo Statuto e dal presente regolamento;

Art. 7
(Scioglimento ordinario dei Consigli di Quartiere)

  1. Lo scioglimento per qualsiasi causa del Consiglio comunale comporta, automaticamente, lo scioglimento dei Consigli di quartiere, che continuano ad esercitare le loro funzioni fino al rinnovo.
  2. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, i Consigli di quartiere possono adottare solo gli atti per i quali la legge, lo Statuto o norme regolamentari prevedano termini perentori, nonché gli atti urgenti ed improrogabili.


Art. 8
(Scioglimento anticipato dei Consigli di Quartiere)

  1. Lo scioglimento anticipato dei Consigli di quartiere avviene nei casi e con le modalità previste dallo Statuto.
  2. La deliberazione di scioglimento anticipato dei Consigli di quartiere deve essere preceduta da formale diffida ad adempiere salvo nel caso di decadenza o contemporanee dimissioni della maggioranza dei componenti il Consiglio.
  3. Il Consiglio comunale delibera l’atto con il quale si diffida il Consiglio di quartiere a rimuovere le irregolarità, le omissioni e le violazioni entro un congruo termine, comunque non superiore a trenta (30) giorni. Trascorso tale termine, qualora il Consiglio di quartiere non abbia provveduto, si procede allo scioglimento con le modalità stabilite dallo Statuto.
  4. Per l’indizione delle elezioni suppletive si applicano le disposizioni previste dal regolamento per l’elezione dei Consigli di quartiere.
  5. Fino all’insediamento del nuovo Consiglio ed alla elezione del Presidente le funzioni dei disciolti organi dei quartieri sono esercitate da un Commissario ad Acta nominato dal Sindaco , scelto di norma tra i Dirigenti del Comune.


Art. 9
(I Consiglieri di quartiere)

  1. I Consiglieri di quartiere entrano in carica immediatamente dopo la proclamazione degli eletti e in caso di surroga, dopo l’adozione della relativa deliberazione da parte del Consiglio di quartiere. Le cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione, previste dalla legge per i Consiglieri comunali, si applicano anche ai Consiglieri circoscrizionali. E’ inoltre causa di incompatibilità l’elezione in Consiglio comunale o la nomina ad Assessore comunale.
  2. I Consiglieri di quartiere esercitano l’iniziativa per tutte le deliberazioni di competenza del Consiglio. Ciascun consigliere ha il diritto di accesso agli atti amministrativi con le stesse modalità previste per i Consiglieri Comunali dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali.
  3. Ai Consiglieri di quartiere si applicano le disposizioni sulla pubblicità della propria condizione reddituale e patrimoniale, sulla situazione associativa e sulle spese elettorali, già previste per i Consiglieri comunali dalla legge e dallo Statuto.
  4. In rappresentanza del Consiglio delle cittadine e dei cittadini stranieri ed apolidi del Comune di Firenze, è istituita la figura del Consigliere Straniero aggiunto in ciascuno dei Consigli di Quartiere del Comune.
  5. Il Consigliere Straniero aggiunto:
    1. è rappresentato da un membro effettivo del Consiglio degli stranieri appositamente delegato;
    2. partecipa alle sedute del Consiglio di Quartiere con facoltà di parola, ma senza diritto di voto. A tale scopo è inviata al Consiglio delle cittadine e dei cittadini stranieri ed apolidi del Comune di Firenze la convocazione del Consiglio di Quartiere con relativo ordine del giorno, nonché riservato un posto nella Sala Consiliare;
    3. in caso di impedimento può essere sostituito da un Consigliere supplente, nominato contestualmente dal Consiglio degli Stranieri;
    4. per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Quartiere percepisce il gettone di presenza nella misura prevista per i consiglieri di quartiere;
    5. esercita gli stessi diritti di iniziativa previsti dal presente regolamento spettanti ai consiglieri di quartiere.


Art. 10
(Decadenza dalla carica di consigliere di quartiere)

  1. I Consiglieri di quartiere decadono dalla carica:
    1. per insorte condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità;
    2. a seguito di dimissioni.
    3. dopo quattro (4) assenze consecutive alle sedute del Consiglio, senza giustificato motivo.
  2. Nell’ipotesi di cui alla lettera a) del precedente comma, il Consiglio di quartiere verifica la sussistenza di eventuali cause di decadenza che, se accertate, sono immediatamente contestate al Consigliere interessato, il quale ha dieci (10) giorni di tempo per formulare le proprie osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o incompatibilità.
  3. Qualora il Consigliere non provveda a rimuovere la causa di decadenza, il Consiglio di quartiere delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, sulla proposta di decadenza entro dieci (10) giorni dalla ricezione delle osservazioni, o dalla scadenza del termine entro cui le stesse avrebbero dovuto essere presentate. Al Consigliere dichiarato decaduto dalla carica subentra il primo dei non eletti nella sua stessa lista.
  4. Le cause di decadenza possono essere rilevate anche da ogni elettore del quartiere.
  5. In caso di inerzia od inadempimento del Consiglio di quartiere, provvede il Consiglio comunale.
  6. Nell’ipotesi di cui alla lettera c) del precedente comma 1. il Presidente del Consiglio diffida il Consigliere a presentare le cause giustificative e se quest’ultimo non provvede e l’assenza persiste per ulteriori due (2) sedute consecutive il Consiglio lo dichiara decaduto.
  7. I Consiglieri di quartiere sono sospesi dalla carica nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente per i Consiglieri comunali.


Art. 11
(Dimissioni dei Consiglieri di quartiere)

  1. Le dimissioni dalla carica di consigliere di quartiere sono presentate, per iscritto, al Presidente e sono immediatamente assunte al Protocollo del Quartiere. Le dimissioni non necessitano di presa d’atto, sono irrevocabili e immediatamente efficaci.
  2. La surrogazione dei consiglieri dimissionari deve avvenire entro e non oltre dieci (10) giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. In caso di inerzia o inadempimento del Consiglio di quartiere provvede il Consiglio comunale.


Art. 12
(Commissioni consiliari permanenti e speciali
)

  1. 1. Il Consiglio di quartiere istituisce al suo interno Commissioni consiliari permanenti costituite da Consiglieri, con funzioni consultive ed istruttorie. Le commissioni possono avvalersi di soggetti esterni con particolari competenze ed esperienze nelle materie attribuite.
  2. 2. Ciascuna Commissione consiliare è presieduta da un Consigliere eletto dal Consiglio, con la stessa deliberazione viene eletto il Vice Presidente.
    L’elezione del Presidente e del Vice Presidente avviene con un'unica votazione a scrutinio segreto. Ogni componente può esprimere una unica preferenza per un solo candidato.
    I candidati che ottengono più voti vengono eletti Presidente e Vice Presidente. Il Presidente della Commissione consiliare permanente Garanzia e Regolamento è eletto dai consiglieri che facciano parte delle minoranze consiliari, il Vice Presidente dai consiglieri che facciano parte della maggioranza consiliare.
  3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento o vacanza ad esclusione che nel Collegio di Presidenza; collabora con il Presidente nell’assicurare il buon andamento dei lavori della commissione e, in particolare, alla formazione dell’ordine del giorno.
  4. La revoca del Presidente e del Vice Presidente delle commissioni è deliberata con le stesse modalità prevista per la loro elezione.
  5. Ciascun consigliere può partecipare alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti diverse da quelle di cui è componente senza diritto di voto.
  6. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Alle sedute delle Commissioni possono essere chiamati a partecipare dipendenti del Comune, delle Aziende speciali, delle Istituzioni e di altri enti dipendenti dall’amministrazione. Alle sedute delle Commissioni può partecipare con diritto di parola e di replica il primo firmatario delle istanze o proposte di iniziativa popolare iscritte all’ordine del giorno.
  7. I gruppi consiliari possono designare propri uditori per partecipare alle sedute delle Commissioni nelle quali non sono rappresentati, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Commissione.
  8. Ciascun Consiglio di quartiere disciplina con apposito regolamento la composizione, il funzionamento, le materie di competenze delle Commissioni di lavoro permanenti, nonché il loro numero, entro il limite fissato dallo Statuto.
  9. 9. Il Consiglio di quartiere può istituire delle Commissioni speciali con compiti istruttori e propositivi per l’approfondimento di particolari questioni e problemi. La Commissione speciale si compone da un minimo di tre (3) ad un massimo di cinque (5) consiglieri compreso il Presidente. Con la deliberazione istitutiva viene eletto il Presidente ed i componenti della Commissione nonché precisati compiti, criteri di svolgimento dei lavori e tempi di conclusione. La durata della Commissione non può, in ogni caso, superare i centoventi (120) giorni, prorogabile con apposita delibera per una sola volta e per un periodo analogo o inferiore. Fino al termine previsto per la conclusione dei lavori, fissato dalla delibera istitutiva o di proroga, non può essere istituita un’altra Commissione speciale.


Art. 13
(Convocazione del Consiglio di quartiere)

  1. Il Presidente convoca il Consiglio di quartiere di propria iniziativa, oppure su richiesta del Sindaco, di almeno un quinto dei consiglieri circoscrizionali o di cento (100) elettori del quartiere entro venti (20) giorni dalla richiesta stessa. Decorso tale termine se il Presidente non ha adempiuto provvede il Vice Presidente; se anche il Vice Presidente non adempie provvede il Consigliere anziano.
  2. La convocazione è effettuata mediante avviso contenente l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno, recapitato al domicilio eletto dei Consiglieri almeno tre (3) giorni prima della riunione, salvo i casi d’urgenza, nei quali dovrà pervenire almeno ventiquattro (24) ore prima della seduta.
  3. Le modalità di consegna delle convocazioni del Consiglio sono disciplinate dal regolamento interno.
  4. La convocazione può essere anche trasmessa tramite strumenti informatici o mezzi telematici in grado di attestare con data ed orario l’avvenuta ricezione dell’avviso di convocazione.
  5. Gli avvisi di convocazione del Consiglio sono affissi all’Albo pretorio comunale e all’Albo del centro civico, inseriti in rete civica e trasmessi al Sindaco, all’Assessore competente e al Presidente del Consiglio comunale.

Art. 14
(Sedute del Consiglio di quartiere)

  1. Le sedute del Consiglio di quartiere sono pubbliche e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente o del Vice Presidente le sedute sono presiedute dal consigliere anziano.
  2. Il Consiglio di quartiere si riunisce in seduta segreta nei casi previsti dal Regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali.
  3. Il Consiglio di quartiere si riunisce validamente in prima convocazione quando è presente almeno la maggioranza dei Consiglieri assegnati. Qualora si faccia ricorso alla seduta in seconda convocazione per la validità della stessa è sufficiente la presenza di almeno sette (7) Consiglieri. La seduta in seconda convocazione non può svolgersi validamente prima delle ventiquattro (24) ore successive alla seduta in prima convocazione.
  4. Non concorrono a determinare il numero fissato per la validità delle sedute coloro che si assentano prima della votazione, o che hanno l’obbligo di allontanarsi per conflitto di interessi o per altre ragioni.
  5. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti.
  6. Il Consiglio di quartiere può riunirsi, validamente, anche in luogo diverso dal centro civico.
  7. Delle sedute dei Consigli di quartiere è data informazione ai cittadini.

Art. 15
(Interrogazioni, mozioni, interpellanze e proposte di deliberazione)

  1. I Consiglieri possono presentare al Presidente del Consiglio di quartiere interrogazioni, mozioni e interpellanze su argomenti che interessano l’attività del quartiere e la vita della comunità.
  2. Le interrogazioni, le mozioni e le interpellanze proposte sono iscritte all’ordine del giorno del Consiglio di quartiere di norma nella seduta immediatamente successiva alla data di presentazione e sono illustrate dal primo firmatario. Possono essere svolte anche sotto forma di question time.
  3. Il Consiglio di quartiere, anche su iniziativa dei Consiglieri, può presentare mozioni, interrogazioni, interpellanze e proposte di deliberazioni, con le modalità e i termini previsti dal Regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali.
  4. Gli uffici comunali sono tenuti a collaborare con i Consigli di quartiere ed a trasmettere loro tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dell’attività propositiva.

Art. 16
(Verbalizzazione della seduta)

  1. Di ogni seduta il segretario è tenuto a redigere un verbale nel quale vengono riportati: giorno, ora e luogo della seduta, ordine del giorno, i nominativi dei Consiglieri presenti ed assenti, gli argomenti trattati, gli atti istruiti, il numero dei voti resi su ogni proposta, i nominativi degli astenuti e dei contrari, nonché il resoconto sintetico della seduta.
  2. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario e sono approvati di regola nella seduta successiva.
  3. I verbali approvati sono depositati presso la segreteria del quartiere a disposizione dei Consiglieri.

Art. 17
(Riunioni congiunte dei Consigli di quartiere)

  1. Due o più Consigli di quartiere, d’intesa fra i Presidenti, possono riunirsi congiuntamente, sotto la presidenza del Presidente nella cui circoscrizione si tiene la riunione, tutte le volte che si tratti di affrontare questioni d’interesse comune.
  2. Delle riunioni congiunte è redatto contestualmente apposito verbale, di norma a cura del segretario del Consiglio il cui Presidente presiede la riunione ed è sottoscritto da entrambi i Presidenti.


Art. 18
(Deliberazioni dei Consigli di quartiere)

  1. Le proposte di deliberazione dei Consigli di quartiere sono corredate dai pareri previsti dalla legge vigente.
  2. Le deliberazioni adottate dai Consigli di quartiere sono pubblicate all’Albo Pretorio comunale, all’Albo del centro civico ed inserite in rete civica. Contestualmente alla pubblicazione, le deliberazioni dei Consigli di quartiere devono essere trasmesse al Sindaco ed al Presidente del Consiglio comunale.
  3. Le deliberazioni dei Consigli di quartiere restano affisse all’Albo Pretorio comunale ed all’Albo del centro civico per quindici (15) giorni consecutivi e diventano esecutive decorso il decimo giorno dalla data di inizio della loro pubblicazione.
  4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.


CAPO II
Il Presidente del Consiglio di quartiere e Collegio di Presidenza

Art. 19
(Presidente e Vice Presidente del Consiglio di quartiere)

  1. Il Presidente del Consiglio di quartiere è eletto, nella prima riunione successiva alle elezioni del Consiglio, nel termine e con le modalità previste dallo Statuto.
  2. Con le modalità di cui al comma precedente è eletto il Vice Presidente che coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di temporanea assenza o impedimento. Il Presidente o il Vice Presidente esercitano le funzioni previste dallo Statuto. Il Vice Presidente svolge, altresì, le funzioni delegategli dal Presidente.
  3. Il Presidente ed il Vice Presidente possono essere revocati con mozione di sfiducia approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. La proposta di revoca deve essere motivata e sottoscritta da almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri. La proposta di revoca viene messa in discussione non prima di tre ( 3 ) giorni e non oltre dieci (10) giorni dalla sua presentazione. Essa è votata per appello nominale.
    Se la proposta di revoca viene approvata, il Consiglio è convocato entro dieci (10 ) giorni per la elezione del nuovo Presidente o Vice presidente.
  4. Nel caso di assenza, impedimento o vacanza anche del Vice Presidente le funzioni del Presidente vengono svolte dal Consigliere anziano.


Art. 20
(Il Collegio di Presidenza)

  1. Il Collegio di Presidenza è organo esecutivo del Consiglio di quartiere.
  2. Il Collegio di Presidenza è composto dal Presidente del Consiglio di quartiere che lo convoca e lo presiede, dal Vice Presidente del Consiglio di quartiere e dai Presidenti delle Commissioni permanenti che facciano parte della maggioranza consiliare.
  3. Il Collegio di Presidenza ha compiti di coordinamento e di organizzazione dell’attività di competenza del Consiglio di quartiere e delle Commissioni, in particolare:
    1. verifica lo stato di attuazione dei lavori del Consiglio e delle Commissioni.
    2. definisce gli argomenti da porre all’attenzione della Conferenza dei Capigruppo per la formulazione dell’ordine del giorno del Consiglio;
    3. sottopone al Consiglio la proposta di schema di bilancio preventivo del quartiere e le relative indicazioni programmatiche;
    4. cura la proposta di PEG relativa al quartiere;
    5. propone al Consiglio l’adozione degli atti di indirizzo.
  4. Il Collegio di Presidenza si riunisce in base ad un calendario stabilito dal Presidente del Consiglio di quartiere. Alle riunioni presenzia il dirigente dell’Ufficio di quartiere o un suo delegato che ne assicura la verbalizzazione.


CAPO III
Gruppo e Conferenza dei Capigruppo

Art. 21
(Composizione dei gruppi consiliari)

  1. Tutti i Consiglieri devono appartenere ad un gruppo consiliare.
  2. Entro tre (3) giorni dalla prima seduta, ogni Consigliere è tenuto ad indicare al Presidente il gruppo del quale intende far parte.
  3. Ciascun gruppo comunica al Presidente la propria denominazione ed il proprio Capogruppo. In caso di mancata nomina del Capogruppo è considerato tale il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti appartenente al gruppo stesso.
  4. I Consiglieri che intendono aderire ad un altro gruppo, diverso da quello per il quale sono stati eletti, ne danno comunicazione al Presidente in forma scritta, sottoscritta per accettazione dal Capogruppo cui intendono aderire.
  5. Il Presidente sentita la Conferenza dei Capigruppo, dispone le misure organizzative necessarie alla migliore utilizzazione degli spazi, delle attrezzature e risorse strumentali, umane e finanziarie necessarie per i gruppi.

 

Art. 22
(Conferenza dei Capigruppo)

  1. La Conferenza dei Capigruppo è composta dal Presidente del Consiglio di quartiere, che la convoca e la presiede, dal Vice Presidente e dai Capigruppo consiliari. I Capigruppo possono farsi rappresentare da altro consigliere appartenente al Gruppo.
  2. La Conferenza concorda con il Presidente la programmazione del calendario delle sedute consiliari, nonché l’ordine del giorno delle sedute e le modalità di svolgimento delle stesse. In caso di mancato accordo dispone il Presidente.
  3. La Conferenza dei capigruppo è equiparata a tutti gli effetti alle commissioni consiliari permanenti.
  4. Le sedute della Conferenza sono valide se sono presenti i Capigruppo che rappresentano almeno un terzo dei componenti del Consiglio di quartiere.
  5. La conferenza è convocata ordinariamente prima di ciascuna seduta del Consiglio.
    Le riunioni sono convocate con almeno ventiquattro (24) ore di anticipo. La convocazione della Conferenza può avvenire anche attraverso la programmazione di riunioni periodiche. In casi di particolare urgenza Il Presidente del Consiglio di quartiere può convocare con breve anticipo la Conferenza dei Capigruppo immediatamente prima dell’ora prevista per la riunione del Consiglio di quartiere e la può riunire in qualsiasi momento della seduta del Consiglio sospendendo la seduta stessa.

 

TITOLO III
RAPPORTI TRA GLI ORGANI POLITICI

Art. 23
(Conferenza dei Presidenti)

  1. La conferenza dei Presidenti è composta da tutti i Presidenti dei Consigli di Quartiere. E’ organismo di coordinamento orizzontale e di reciproca informazione e consultazione sulle attività e sulle problematiche di interesse comune.
  2. Il Sindaco o suo delegato convoca la seduta di insediamento della Conferenza, nella quale viene concordata la rotazione per lo svolgimento delle funzioni di Presidente. La Conferenza è successivamente convocata dal Presidente di turno di norma con cadenza bimestrale.
  3. Le funzioni di segreteria della Conferenza sono svolte dal Direttore del Decentramento o suo delegato.
  4. La Conferenza può:

 

Art. 24
(La Conferenza del Decentramento)

  1. La Conferenza del decentramento costituisce organismo di raccordo delle attività dei quartieri, nonché organo di consultazione del Consiglio Comunale, della Giunta e del Sindaco per tutte le questioni riguardanti il decentramento, con particolare riferimento alla programmazione dell’attività, alle risorse finanziarie e di personale assegnate ai Consigli di quartiere.
  2. La composizione della Conferenza del decentramento è stabilita dal regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali.
  3. La Conferenza del decentramento si riunisce, di norma, con cadenza trimestrale.
  4. Le sedute della Conferenza del decentramento sono valide con la presenza, oltre che del Presidente del Consiglio comunale, o di un Vice Presidente del Consiglio comunale, del Sindaco o dell’Assessore delegato, di almeno tre (3) Presidenti dei Consigli di quartiere o loro delegati. Alle riunioni presenzia il Direttore dell’Ufficio Area Metropolitana e Decentramento o un suo sostituto che ne assicura la verbalizzazione.


Art. 25
(Bilancio dei Quartieri)

  1. La Conferenza dei Presidenti, prima della formazione dello schema di bilancio, elabora un documento indirizzato al Consiglio Comunale ed alla Giunta contenente le priorità e le richieste delle risorse necessarie per la gestione dei servizi e delle funzioni delegate per l’anno successivo.
  2. La Giunta trasmette a ciascun quartiere la proposta di stanziamento previsto nello schema di bilancio. Il Collegio di Presidenza dopo aver valutato la proposta della Giunta la sottopone all’esame del Consiglio di quartiere con la ripartizione fra i servizi e le funzioni di competenza.
  3. Il Presidente del quartiere trasmette alla Giunta le eventuali osservazioni o richieste di modifiche con il programma finanziario di dettaglio proposte dal Consiglio di quartiere prima della definitiva approvazione dello schema di bilancio.


Art. 26
(Partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta)

  1. Il Presidente del Consiglio di Quartiere, o suo delegato, partecipa con diritto di parola alle sedute:
    1. del Consiglio Comunale o della Giunta nei casi previsti dai rispettivi regolamenti;
    2. del Consiglio comunale e della Giunta nelle quali sono trattati argomenti riguardanti il territorio e la popolazione del Quartiere su autorizzazione del Presidente del Consiglio Comunale o del Sindaco.
  2. Qualora gli argomenti trattati riguardino due o più quartieri, la Conferenza dei Presidenti o i Presidenti interessati designano il Presidente delegato ad intervenire.
  3. Ai Presidenti dei Consigli di quartiere è trasmesso l’ordine del giorno del consiglio Comunale e della Giunta.

 

TITOLO IV
LE FUNZIONI

Art. 27
(Funzioni consultive)

  1. Il Presidente del Consiglio comunale richiede il parere obbligatorio ai Consigli di quartiere nei casi previsti dallo Statuto.
  2. Il Presidente del Consiglio comunale ed il Sindaco possono inoltre richiedere, fuori dai casi previsti dal comma precedente, ai Consigli di quartiere un parere quando lo ritengono opportuno in relazione al contenuto dell’atto, non incidendo sui termini previsti dal Regolamento del consiglio comunale e degli altri organi istituzionali.
  3. I Consigli di quartiere devono esprimere il parere, di cui al precedente comma 1, entro il termine di quindici (15) giorni dal ricevimento della richiesta, che in caso di motivata urgenza possono essere ridotti a otto (8). Ai Consigli di quartiere può essere concessa per una sola volta una proroga del termine di ulteriori dieci (10) giorni su richiesta motivata.
  4. I pareri resi dai Consigli di quartiere costituiscono parte integrante dei provvedimenti adottati dal Consiglio comunale che in caso di difformità devono essere adeguatamente motivati. Il Consiglio comunale può prescindere dal parere dandone atto nella deliberazione quando i Consigli di quartiere non si sono pronunciati entro il termine di cui al precedente comma.
  5. Oltre che al Presidente del Consiglio comunale, i Consigli di quartiere trasmettono copia dei pareri al Sindaco e all’Assessore competente.


Art. 28
(Funzioni di vigilanza)

  1. Ciascun Consiglio di quartiere vigila sui servizi e le attività comunali d’interesse proprio mediante:
    1. l’acquisizione di informazioni, valutazioni ed opinioni degli utenti dei servizi interessati e degli operatori addetti ai servizi e dei rispettivi dirigenti, tramite colloqui, segnalazioni, sondaggi di opinioni e questionari;
    2. la segnalazione, a cura del Presidente del Consiglio di quartiere, al dirigente competente delle irregolarità o disfunzioni eventualmente rilevate.
  2. In ciascun ambito territoriale, le attività di cui al comma precedente sono svolte dalle Commissioni competenti per materia.

 

Art. 29
(Servizi di base e funzioni delegate)

  1. Il Consiglio comunale attribuisce ai Consigli di quartiere, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, la gestione dei servizi di base ed alla persona con le modalità previste dallo Statuto.
  2. Il Consiglio comunale può delegare ai Consigli di quartiere funzioni ulteriori rispetto a quelle di cui al comma precedente.
  3.  Gli atti deliberativi con cui il Consiglio comunale delega ai quartieri le ulteriori funzioni devono:
    1. specificare quali funzioni e strutture vengono delegate;
    2. contenere direttive e criteri orientativi per l’esercizio della delega, conformemente agli indirizzi programmatici definiti nella relazione previsionale e programmatica approvata dal Consiglio comunale;
    3. indicare le risorse finanziarie , strumentali e di personale che vengono trasferite ai quartieri nonché i tempi di attuazione della delega;
    4. indicare i provvedimenti conseguenti all’eventuale mancato adempimento delle funzioni delegate.
  4. I Consigli di quartiere relazionano periodicamente in Consiglio comunale sullo stato di attuazione delle deleghe attribuite.
  5. I servizi di base e le funzioni delegate attribuite ai quartieri possono essere in qualunque momento, con adeguata motivazione, sospese o revocate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, previa diffida ad adempiere in caso di inerzia.
  6. I servizi di base e le funzioni delegate attribuite ai quartieri sono indicate nell’elenco allegato al presente regolamento. In caso di variazione l’elenco sarà automaticamente aggiornato senza necessità di specifica revisione del Regolamento stesso.

 

Art. 30
(Criteri direttivi ed indirizzi programmatici)

  1. L’esercizio delle funzioni delegate e la gestione dei servizi di base da parte dei Consigli di quartiere avviene in conformità ai criteri direttivi ed indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Comunale entro 6 (sei) mesi dal suo insediamento nel rispetto delle linee programmatiche approvate.
  2. I criteri direttivi, finalizzati a definire ambito e modalità uniformi di esercizio delle deleghe e gli indirizzi programmatici, finalizzati ad assicurare una gestione dei servizi di base omogenea per livelli quali quantitativi e diffusione sul territorio, hanno validità ed efficacia per l’intero mandato, salvo eventuali modifiche da parte del Consiglio comunale.
  3. Nel rispetto dei criteri direttivi ed indirizzi programmatici i Consigli di quartiere hanno piena autonomia organizzativa e funzionale.


Art. 31
(Regolamento interno)

  1. Ciascun Consiglio di quartiere approva un regolamento interno in attuazione e nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dal presente regolamento.
  2. Il regolamento interno disciplina in particolare:
    1. lo svolgimento e le modalità di convocazione delle sedute del Consiglio di quartiere;
    2. la nomina, composizione e funzionamento delle Commissioni di lavoro permanenti e degli altri organi del quartiere, ai sensi del precedente art. 12;
    3. le modalità dell’uso del centro civico e degli altri locali del Consiglio di Quartiere, garantendo pieno accesso e fruibilità a tutti i cittadini.
  3. La proposta di deliberazione riguardante il Regolamento interno deve essere trasmessa al Presidente del Consiglio comunale che provvede ad inviarla alla Commissione consiliare permanente per gli Affari Istituzionali al fine di verificare il rispetto dello Statuto e del presente regolamento.

 

TITOLO V
GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Art. 32
(Diritto alla partecipazione e all’informazione)

  1. I quartieri assicurano ai propri cittadini, singoli o associati, la più ampia facoltà di partecipare alle proprie attività, nonché all’esercizio delle funzioni attribuite dallo Statuto e dal presente regolamento.
  2. I quartieri garantiscono il più ampio diritto di informazione e di accesso ad atti e documenti con le modalità stabilite dal vigente regolamento comunale sull’accesso agli atti e documenti amministrativi.
  3. Tutte le direzioni del Comune di Firenze comunicano ogni informazione utile all’esercizio delle funzioni deliberative, consultive, propositive e di vigilanza.


Art. 33
(Proposte, istanze e petizioni)

  1. L’istanza costituisce formale richiesta scritta formulata da soggetti singoli o associati rivolta al Consiglio di quartiere ed ai dirigenti per sollecitare audizioni o presentare memorie su atti da adottare o in corso di adozione. All’istanza deve essere data risposta motivata entro trenta (30) giorni dalla presentazione.
  2. Cento soggetti titolari del diritto di iniziativa e di partecipazione possono presentare per iscritto proposte di atti deliberativi o petizioni dove espongono problemi, o richiedono l’adozione di deliberazioni di competenza dei Consigli di quartiere.
  3. Le istanze, le proposte e le petizioni devono essere presentate in carta libera alla segreteria della Presidenza del Consiglio di quartiere con l’indicazione dei soggetti sottoscrittori referenti.
  4. Alle proposte e alle petizioni deve essere data risposta motivata entro quarantacinque ( 45 ) giorni dalla presentazione.

 

Art. 34
(Associazioni senza scopo di lucro)

  1. Nell’ambito dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, i Consigli di quartiere favoriscono e valorizzano le associazioni senza scopo di lucro che perseguono finalità sociali, culturali, sportive, ambientali ed, in genere, pubbliche.

 

Art. 35
(Consultazioni)

  1. Ciascun Consiglio di quartiere, sulle materie ad esso attribuite, può realizzare consultazioni popolari nelle forme e secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali.

TITOLO VI
IL PERSONALE

Art. 36
(Il personale)

  1. Presso ciascun Consiglio di quartiere è costituito un Ufficio inquadrato nella struttura organizzativa del Comune.
  2. Il personale assegnato all’Ufficio di quartiere è posto alle dipendenze di un dirigente che provvede alla sua più efficace organizzazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento.


Art. 37
(Il dirigente: competenze e gestione delle risorse finanziarie)

  1. In attuazione dello Statuto comunale e del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, la responsabilità gestionale dell’Ufficio e dei servizi del quartiere è affidata, con provvedimento del Sindaco, ad un dirigente, sentito il Presidente del Consiglio di quartiere.
  2. Per il conseguimento degli obiettivi assegnati il dirigente gode di autonomia nell’organizzazione degli uffici di quartiere, nella gestione delle risorse finanziarie e nell’uso dei beni strumentali assegnati al quartiere.
  3. Il Sindaco valuta i risultati dell’attività del dirigente, sentito il Presidente del Consiglio di quartiere.

Allegato


Pagina a cura dell'Ufficio del Consiglio
Data di verifica/aggiornamento: 09-10-2009

 

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