Regolamento
per la concessione del suolo, del sottosuolo e delle infrastrutture municipali
per la sistemazione degli impianti tecnologici
(Deliberazione Consiglio
Comunale n. 532 del 02.07.2001)
ART. 1
Oggetto del Regolamento
-
Il presente regolamento, in
base alle linee guida di cui alla Direttiva P.C.M. 3 marzo 1999 "Razionale
sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici", disciplina criteri
e modalità per la razionalizzazione dell’impiego del suolo e del
sottosuolo in riferimento al complesso dei servizi tecnologici a rete che
richiedono la realizzazione di strutture sotterranee, nonché all'esigenza
di rendere compatibili i relativi interventi con la regolare agibilità
del traffico urbano veicolare e pedonale.
-
Le disposizioni del presente
regolamento sono, pertanto, dirette:
-
ad assicurare la razionalizzazione
degli interventi nel sottosuolo ai fini di cui al comma 1;
-
a prescrivere i modi ed i termini
per l'installazione degli impianti di TLC, in raccordo la posa in opera
di reti o tratti di reti di nuova installazione, nonché con il rifacimento
di quelli esistenti in occasione di interventi di loro riqualificazione
o potenziamento o manutenzione.
-
Le suddette disposizioni, in
ogni caso, sono suscettibili di adeguamento con l'approvazione del Piano
urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) di cui all'art. 3 della
suddetta Direttiva, debitamente redatto su supporto cartografico informatizzato,
che farà parte del piano regolatore generale e che verrà
ad attuarsi in coerenza con gli strumenti di sviluppo urbanistico.
CAPO I
Razionalizzazione degli
interventi nel sottosuolo
ART. 2
Programmazione e pianificazione
degli interventi
-
Il sottosuolo è un bene
e una risorsa di natura pubblica, la cui utilizzazione può essere
autorizzata secondo i criteri della programmazione e della pianificazione
concertata con i soggetti interessati, in modo da consentire l’uso razionale
del sottosuolo e il coordinamento degli interventi per i diversi servizi,
la tutela dell’ambiente naturale e delle risorse idriche in esso contenute,
il contenimento dei disagi per la popolazione e la mobilità urbana.
ART. 3
Principi per la realizzazione
ed il coordinamento degli interventi nel sottosuolo
-
Il Comune rilascia la concessione
per l'esecuzione di interventi concernenti strutture sotterranee destinate
agli impianti tecnologici nel rispetto dei principi di seguito indicati:
-
della concomitanza dei diversi
interventi degli enti ed aziende interessati;
-
della utilizzazione prioritaria,
laddove risultino disponibili o se ne preveda la realizzazione, delle infrastrutture
comunali;
-
della realizzazione, in occasione
degli interventi, di strutture idonee a consentire la allocazione di impianti
tecnologici in relazione alle possibili esigenze future.
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Il Comune coordina l’azione
dei vari operatori in modo sistematico ed organizzato in modo tale che,
salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 6, una volta effettuati gli interventi
di sistemazione completa o di manutenzione, sulla medesima strada, mediante
l’utilizzo delle strutture di cui alla lettera c), dimensionate per le
esigenze riferite, di norma, ad un periodo di 10 anni, non vengano effettuati
ulteriori interventi e conseguenti manomissioni della stessa.
ART. 4
Programmazione e coordinamento
tra operatori. Commissione interdirezionale per il sottosuolo.
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Gli interventi volti a realizzare
nuove infrastrutture che interessino il sottosuolo, ovvero l'uso di infrastrutture
pubbliche esistenti, che, comunque, comportino alterazioni del suolo pubblico,
sono realizzati secondo piani triennali completi
dell’elenco degli interventi relativi al primo
anno. Tali piani sono definiti da una commissione
interdirezionale costituita presso la direzione mobilità con apposito
atto di organizzazione, in modo da garantire la presenza dei responsabili
delle strutture comunali interessate e presieduta dal direttore della medesima
direzione mobilità.
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Nella predisposizione dei suddetti
piani dovrà tenersi conto delle disposizioni di cui agli articoli
5 e 6 della Direttiva P.C.M. 3 marzo 1999 sia per le aree di nuovo insediamento
che per quelle già urbanizzate, in ordine alle tipologie ed agli
interventi ivi indicati.
-
Con provvedimento della stessa
commissione – adottato anche avuto riguardo a quanto previsto dal protocollo
d’intesa "Patto per la città" firmato il 9 aprile 1999 ed approvato
con deliberazione consiliare n. 769/571 del 21 maggio 1999, nonché
dai provvedimenti attuativi dello stesso – sono fissati criteri e modalità
per assicurare il coordinamento fra i diversi operatori nella realizzazione
delle opere, e viene, altresì, indicata la documentazione che deve
essere presentata dagli operatori per richiedere l’inserimento degli interventi
nella programmazione di cui ai commi precedenti.
-
Al fine di realizzare le finalità
di cui al presente articolo e predisporre i suddetti piani e per realizzare
le necessarie sinergie, saranno promossi incontri sistematici con gli enti
e gli operatori interessati per la verifica di quanto previsto alle lettere
a), b), e c) dell’articolo 3 e della relativa copertura finanziaria, anche
attraverso le conferenze di servizio di cui all’articolo 10.
ART. 5
Interventi non previsti
nei piani di programmazione e di coordinamento
-
Per motivate esigenze sopravvenute,
è ammessa la possibilità di realizzare interventi non previsti
nella pianificazione e programmazione di cui all’articolo 4. L’operatore,
in tal caso, è tenuto a presentare domanda allo Sportello Unico
previsto dall’articolo 8, presentando il progetto esecutivo dell’intervento
redatto secondo le prescrizioni indicate dallo Sportello medesimo, nonché
la documentazione prevista, in via ordinaria, dalle disposizioni di cui
all’articolo 8, comma 3. Lo Sportello Unico, nei 60 giorni successivi,
verificata la congruità delle motivazioni addotte, istruisce la
domanda assumendo ogni utile informazione presso gli altri uffici comunali
interessati, e propone, in via tecnica, eventuali modifiche ai percorsi
indicati in relazione alle infrastrutture comunali esistenti, ai problemi
connessi con le strade sensibili di cui al successivo articolo 13, nonché
alle esigenze di coordinamento con altri servizi esistenti sul suolo e
nel sottosuolo.
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Per gli allacciamenti dalla
rete principale di distribuzione all’utilizzatore, lo Sportello unico stabilisce
la documentazione da presentare e le prescrizioni tecniche da osservare
nell’esecuzione dei lavori.
ART. 6
Interventi d’urgenza
-
Gli interventi d’urgenza, necessitati
dall’esigenza di effettuare riparazioni per guasti, vengono eseguiti direttamente
dall’operatore con immediata e contestuale comunicazione, anche a mezzo
fax, telegramma o posta elettronica, dell’inizio dei lavori allo Sportello
Unico e, per le incombenze relative al traffico stradale, al comando di
Polizia municipale. In tali casi l’operatore si assume tutte le responsabilità,
provvedendo alle necessarie cautele del caso per non arrecare danni a persone
o cose.
-
Entro il primo giorno lavorativo
successivo all’inizio dell’occupazione, l’operatore è tenuto, comunque,
a produrre allo Sportello Unico le regolari domande corredate della documentazione
prevista, in via ordinaria, dalle disposizioni di cui all’articolo 8, comma
3, documentando opportunamente i presupposti di imprevedibilità
ed assoluta urgenza.
-
Nel caso in cui, in base alla
documentazione di cui al comma 2, non risultino sussistenti i necessari
presupposti dell’urgenza, l’Amministrazione provvederà, su proposta
dello Sportello Unico, ad irrogare all’operatore, oltre alle sanzioni ed
alle penalità previste dalla normativa vigente, l’indennità
prevista dall’articolo7, comma 3, calcolata in misura tripla.
ART. 7
Occupazione d’urgenza
ed espropriazione delle aree. Indennità di civico ristoro e sua
destinazione.
-
Il provvedimento di concessione
costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità
ed urgenza delle relative opere da realizzare nel sottosuolo, ed autorizza
il soggetto interessato ad occupare le aree occorrenti ed ottenere dal
Comune tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione delle opere
suddette.
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Le aree espropriate entrano
a far parte del patrimonio indisponibile del Comune.
-
Nelle aree di proprietà
del Comune, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente per l'uso o
l'occupazione permanente e temporanea del suolo e del sottosuolo pubblico,
è corrisposta al Comune, ed è comunque a carico degli operatori,
una indennità a titolo di civico ristoro in relazione al complesso
dei maggiori oneri che vengono a gravare sull’ente e dei disagi che si
determinano nei riguardi del regolare svolgimento delle attività
e dei servizi della città in conseguenza della realizzazione delle
opere, determinata secondo i principi, le modalità e i criteri indicati
nell’allegato 1 del presente regolamento.
-
La suddetta indennità
è destinata prioritariamente ad interventi connessi con il miglioramento
delle opere concernenti la mobilità, ivi comprese le infrastrutture
sotterranee, in particolare quelle aventi le finalità di cui al
comma 1 lett. c) dell’articolo 3, e, comunque, per la copertura di oneri
che siano attinenti alla viabilità.
-
In relazione alla suddetta indennità
potrà applicarsi quanto previsto dall’articolo 12.
ART. 8
Sportello Unico per il
sottosuolo
-
Presso la direzione mobilità
opera apposita struttura con funzioni di Sportello Unico per il sottosuolo,
nei riguardi sia degli operatori esterni che delle strutture interne
all’Amministrazione comunale.
-
Per l’esplicazione delle sue
funzioni, la commissione interdirezionale di cui all’articolo 4, comma
1 fa riferimento allo Sportello Unico del sottosuolo.
-
Fermo restando quanto previsto
dagli articoli 5 e 6, le domande di concessione per l’occupazione del suolo
e del sottosuolo pubblico e di infrastrutture comunali devono essere inoltrate
allo Sportello Unico unitamente alla documentazione definita da apposito
provvedimento adottato dalla commissione di cui all’articolo 4 sulla scorta
di quanto previsto dalle disposizioni di cui Capo II del presente regolamento,
che prevede la specifica documentazione per le reti TLC. Lo Sportello Unico,
salvo quanto previsto dall’articolo 17 per l’uso delle infrastrutture comunali
predisposte per il passaggio di reti TLC, rilascia la concessione entro
60 giorni dal ricevimento della domanda, completa della suddetta documentazione,
unitamente al disciplinare predisposto dal Comune in conformità
di quanto previsto dall’allegato 6.
-
Lo Sportello Unico cura il censimento
iniziale inerente il sistema informativo del sottosuolo e provvede al suo
costante aggiornamento secondo la disciplina di cui all’articolo 9.
ART. 9
Censimento del sottosuolo
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In sede di prima applicazione,
tutti i soggetti che dispongono, a qualsiasi titolo, di impianti nel sottosuolo
comunale sono tenuti a presentare allo Sportello Unico, entro 90 giorni
dall’entrata in vigore del presente regolamento, la documentazione degli
impianti esistenti realizzati a partire dal 1 gennaio 1990, secondo le
prescrizioni tecniche contenute nell’allegato 2. Nei 180 giorni successivi,
dovrà essere fornita, secondo le medesime modalità, la documentazione
relativa a tutti i rimanenti impianti.
-
In nessun caso potranno essere
concesse autorizzazioni a posare infrastrutture sotterranee agli operatori
che non abbiano preventivamente presentato la documentazione relativa agli
impianti realizzati. In alternativa, l’operatore, nel presentare la richiesta
di posa di infrastrutture, dovrà dichiarare di non disporre, alla
data della domanda, di impianti nel sottosuolo.
-
Per quanto riguarda, invece,
gli impianti di nuova costruzione, il rilascio della concessione per l’occupazione
del suolo e del sottosuolo pubblico e di infrastrutture comunali è
subordinato alla consegna della documentazione
tecnica degli impianti medesimi, presentata su supporto informatico secondo
le norme tecniche precisate nell’allegato 2 .
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Le infrastrutture inutilizzate
già presenti nel sottosuolo che non
risultino riportate nella
documentazione presentata al Comune sono acquisite al patrimonio comunale.
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Gli operatori di rete mobile
di TLC devono presentare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente
regolamento e comunque prima del rilascio di ulteriori concessioni per
il collegamento alla rete fissa delle Stazioni Radio Base, le notizie relative
all’ubicazione (indirizzo, civico, ecc.) delle stesse installate nel territorio
comunale secondo le seguenti modalità:
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numero delle stazioni radio
base, suddivise per tipologia di rete (TACS GSM DCS), alimentate con portanti
fisici sotterranei di proprietà dello stesso;
-
numero delle stazioni radio
base, suddivise per tipologia di rete (TACS GSM DCS), installate su edifici
di proprietà dell’Amministrazione Comunale;
-
numero delle stazioni radio
base, suddivise per tipologia di rete (TACS GSM DCS), installate su suolo
pubblico del Comune.
-
Il Comune, attraverso lo Sportello
Unico, aggiorna periodicamente la banca dati della cartografia numerica
di base, consegnandone copia, dietro pagamento del corrispettivo determinato
con apposito provvedimento dal Comune stesso, agli operatori che dispongono
di impianti nel sottosuolo. Il Comune, inoltre, attraverso lo Sportello
Unico, determina, in accordo con gli operatori interessati, le opportune
modalità per provvedere all’aggiornamento per via telematica delle
informazioni contenute nella banca dati.
-
Tutti gli operatori che dispongono
di impianti nel sottosuolo sono tenuti a conformare i temi della propria
cartografia numerica di base, a quelli del Comune, segnalando eventualmente
imprecisioni o errori da correggere nella cartografia ufficiale.
ART. 10
Conferenza dei servizi
-
Il Comune, secondo le esigenze
valutate dalla commissione di cui all’articolo 4 e dalla struttura di cui
all’articolo 8, può indire apposite conferenze dei servizi al fine
di assicurare il coordinamento fra i diversi operatori, definire la concomitante
realizzazione di interventi nonché le modalità degli interventi
da effettuare congiuntamente tra Comune ed operatori, scegliere le soluzioni
da adottare per l’ubicazione delle infrastrutture di cui all’articolo 4,
e, in via più generale, per garantire che gli interventi siano programmati
secondo l’esito delle valutazioni di compatibilità con la regolare
agibilità del traffico, con le esigenze della popolazione e delle
attività commerciali delle aree interessate ai lavori.
-
Nel corso della conferenza di
servizi devono essere individuate le eventuali specifiche progettuali,
le modalità di esecuzione delle opere, deve essere promosso l’effettivo
coordinamento tra gli operatori per la contemporanea esecuzione, ove possibile,
dei lavori relativi alle diverse infrastrutture, deve essere individuata
la soluzione operativa più conforme agli strumenti urbanistici in
vigore e devono essere indicati i vincoli di carattere ambientale, urbanistico
e archeologico da rispettare nella fase di programmazione esecutiva delle
opere.
-
In sede di conferenza di servizi
e comunque nell’ambito della procedura di definizione dei piani di programmazione
e di coordinamento di cui all’articolo 4, gli operatori interessati sono
tenuti a sottoscrivere, dietro richiesta del Comune, apposito atto di impegno
relativo all'uso prioritario delle infrastrutture comunali. Tale impegno
vale, comunque, come diritto di prelazione tra più istanze concorrenti
all’uso di tale genere di strutture.
-
Agli operatori che, convocati,
non hanno partecipato, senza giustificato motivo, agli incontri di cui
al comma 4 dell’articolo 4, ed alla conferenza dei servizi, non si applica,
in ogni caso, quanto previsto dall’articolo 5, comma 1.
ART. 11
Definizione delle infrastrutture
comunali. Corrispettivo per l’utilizzo.
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Ai fini del presente regolamento,
per infrastrutture comunali si intendono i cunicoli, le intercapedini,
i canali coperti e scoperti, i cavidotti e, in genere, ogni altra struttura
di proprietà del Comune anche non sotterranea, ancorché affidata
in gestione a soggetti terzi ovvero di società dallo stesso partecipate,
utilizzabile per il passaggio di reti.
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In attuazione del principio
di cui all’articolo 3, comma 1, lett. b) , per il passaggio delle reti
all’interno delle infrastrutture comunali appositamente predisposte, realizzate
o delle quali sia programmata la realizzazione, come pure per l’utilizzo
di infrastrutture comunali comunque idonee per la posa di cavidotti, l’operatore
dovrà versare al Comune apposito corrispettivo per l’uso delle infrastrutture
medesime, così come previsto all’articolo 19.
ART. 12
Costruzione diretta delle
infrastrutture comunali a cura degli operatori
-
Per le finalità di cui
al presente regolamento, ed in particolare quelle di cui al comma 1 lett.
c) dell’articolo 3, gli operatori, a scomputo dell’indennità di
cui all’articolo 7 e sino a concorrenza della stessa, sono tenuti, qualora
richiesto dal Comune in sede di procedimento di autorizzazione alla esecuzione
degli interventi concernenti impianti nel sottosuolo, alla posa in opera
di infrastrutture comunali che risultino ricomprese nella programmazione
di cui all’articolo 4.
-
Per tale posa in opera l’operatore
interessato è tenuto a predisporre, a propria cura, la relativa
progettazione a mezzo di professionista in possesso dei requisiti di idoneità,
incaricato dall’operatore stesso previo assenso dell’Amministrazione comunale,
con tipologie, caratteristiche e quantità concordate con il Comune.
Il progetto esecutivo è presentato non oltre 30 giorni dalla richiesta
del Comune per l’approvazione da parte del Comune stesso. Lo scomputo è
calcolato in base ai costi strettamente riferibili ai maggiori lavori derivanti
dalla realizzazione delle infrastrutture, secondo tabelle approvate dalla
Giunta comunale.
-
Le infrastrutture, di proprietà
esclusiva del Comune, possono essere concesse ad altri operatori, a titolo
oneroso, così come previsto all’articolo 11 comma 2, nel rispetto
dei principi di cui all’articolo 2 del D.P.R. 318 del 19 settembre 1997,
ovvero utilizzati per proprie esigenze.
Art. 13
Strade sensibili
-
Gli interventi da effettuare
nelle strade cosiddette "sensibili", già individuate ai sensi del
regolamento viario approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.
155/86 del 15 febbraio 1999, nonché di quelle successivamente individuate
agli stessi fini, devono essere realizzati nel rispetto delle particolari
prescrizioni in funzione delle specifiche caratteristiche di tale viabilità.
Lungo tali strade, sono prioritariamente favorite soluzioni di condivisione
di infrastrutture sotterranee, condivisione di scavi, esecuzioni di minitrincee
e posa di tubi nel sottosuolo mediante perforazioni teleguidate.
-
Per quanto riguarda l’uso comune
di reti o l’accesso a reti esistenti di cui all’articolo 12, secondo e
terzo comma del D.P.R. 318 del 19 settembre 1997, il Comune si riserva
di attivare l’intervento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Art. 14
Modifiche delle infrastrutture
comunali
-
In caso di modifiche delle infrastrutture
comunali, al fine di consentire i necessari interventi atti ad evitare
disturbi e interruzioni ai servizi, l’Amministrazione comunale deve darne
notizia agli operatori con lettera raccomandata a/r, con un preavviso di
90 giorni per modifiche che non comportano spostamenti di percorso, e di
180 giorni in caso diverso.
-
La comunicazione scritta deve
contenere una breve descrizione dei lavori da eseguire e dei tempi previsti.
-
Le modifiche alle infrastrutture
comunali devono essere previste solo per validi motivi e qualora non risulti
praticabile alcuna altra soluzione alternativa. Nell’effettuare gli spostamenti
di percorso, il Comune ha cura di garantire le esigenze degli operatori,
tenendo anche conto degli eventuali suggerimenti da loro presentati per
limitare i disagi.
-
Le spese sostenute dagli operatori
per le proprie opere in conseguenza delle modifiche
alle infrastrutture comunali, restano a loro carico.
Capo II
Reti di telecomunicazioni:
criteri e modalità per la concessione dell'uso del suolo, del sottosuolo
e delle infrastrutture comunali
Art. 15
Principi per il rilascio
della concessione e soggetti aventi titolo
-
L’uso del suolo, del sottosuolo
pubblico e delle infrastrutture comunali per l’installazione e l’esercizio
delle reti di telecomunicazione è subordinato al rilascio di apposita
concessione come previsto dall’articolo 4, comma 3 della L. 249 del 31
luglio 1997, nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità
e non discriminazione fra i soggetti richiedenti, nonché in base
di quelli di cui agli articoli 2 e 3 del Capo I del presente regolamento.
-
Possono richiedere la concessione
i titolari delle licenze e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo
4, primo e secondo comma, della L. 249 del 31 Luglio 1997; i concessionari
del servizio pubblico nel caso previsto al settimo comma del medesimo articolo
4 della L. 249 del 31 Luglio 1997; in generale, tutti coloro che ne hanno
diritto.
Art. 16
Uso prioritario delle
infrastrutture comunali.
-
Nel rispetto del principio di
cui all’articolo 3, comma 1, lett. b) e c), il Comune, nello svolgimento
dell’attività di programmazione e pianificazione di cui all’articolo
4, individua le infrastrutture comunali da utilizzare prioritariamente
per l’installazione e l’esercizio di reti TLC. L’uso di tali infrastrutture
è, comunque, obbligatorio per l’operatore tutte le volte che il
Comune disponga di dotti e di cunicoli appositamente costituiti o ne abbia
prevista la realizzazione.
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L’operatore interessato, prima
di richiedere la concessione dell’uso del suolo e del sottosuolo pubblico
ai sensi dell’articolo 17, chiede allo Sportello Unico una verifica preventiva
circa la sussistenza dei presupposti che comportano l’uso prioritario o
obbligatorio delle infrastrutture comunali, senza che ciò pregiudichi
la definizione dell’eventuale successivo procedimento autorizzatorio.
Art. 17
Concessione dell’uso
del suolo e sottosuolo mediante utilizzo di infrastrutture già predisposte
per il passaggio di reti TLC o da realizzare direttamente da parte del
Comune.
-
Nel caso di uso di infrastrutture
comunali già predisposte per il passaggio di reti TLC, o da realizzare
da parte del Comune, l’operatore interessato presenta allo Sportello Unico
apposita domanda con i contenuti prescritti dall’allegato 3 del presente
regolamento. Lo Sportello Unico verifica la compatibilità tecnica
della richiesta con le infrastrutture comunali esistenti, e con la programmazione
di cui all’articolo 4, nonché la conformità della medesima
con la normativa vigente. Entro 30 giorni dalla richiesta, il Comune concede
l’uso delle proprie infrastrutture esistenti o il nulla osta all’uso di
quelle da realizzare da parte del Comune. Nel caso siano stati necessari
chiarimenti o integrazioni alla documentazione presentata, il termine di
30 giorni decorre dalla presentazione da parte dell’operatore dei documenti
integrativi richiesti.
-
L’inizio dei lavori d’installazione,
o l’uso delle infrastrutture comunali, è subordinato alla stipula
della convenzione avente i contenuti indicati dall’allegato 4.
-
Nel caso di infrastrutture di
cui il Comune abbia prevista la realizzazione diretta, si osserva quanto
previsto al punto 2 dell’allegato 3.
-
Nel caso di uso di infrastrutture
comunali non predisposte per il passaggio di reti TLC, si osserva, per
quanto concerne la posa di cavidotti da parte degli operatori quanto prescritto
dall’articolo 18 per l’uso del suolo e del sottosuolo senza utilizzo di
infrastrutture comunali.
-
L’Amministrazione si riserva
di non concedere l’uso di condutture comunali libere se queste sono riservate
all’Amministrazione comunale per i propri usi.
Art. 18
Uso del suolo e del sottosuolo
senza utilizzo di infrastrutture comunali
-
Nel caso in cui non vi siano
infrastrutture comunali, come definite nel precedente articolo 11, utilizzabili
per il passaggio di reti, ed il Comune non
abbia previsto, o programmato, di realizzare direttamente gli interventi,
l’operatore interessato, per ottenere dal Comune la concessione all’uso
del suolo o del sottosuolo pubblico, presenta allo Sportello Unico apposita
domanda di concessione secondo le modalità di cui all’allegato 5.
-
Lo Sportello Unico, verificata
la completezza della documentazione e la compatibilità dell’intervento
con la pianificazione di cui al Capo I del presente regolamento, rilascia
la concessione entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, con le prescrizioni
indicate nell’allegato 6. E’ fatto salvo, comunque, quanto previsto dall’articolo
12.
-
Qualora una strada sia interessata
dall’intervento concomitante di più operatori, lo Sportello Unico
nominerà, con oneri da ripartirsi tra gli operatori concomitanti,
un coordinatore, che potrà essere un soggetto terzo o uno degli
operatori, destinato a svolgere il ruolo di referente unico verso l’Amministrazione
per tutte le incombenze procedurali, economiche, di progettazione e costruzione
previste dal presente regolamento.
Art. 19
Corrispettivi
-
Costituisce corrispettivo per
il rilascio della concessione d’uso del suolo, del sottosuolo pubblico
e delle infrastrutture comunali non predisposte per il passaggio delle
reti TLC:
-
quanto previsto dalla normativa
vigente per l'uso o l'occupazione, permanente e temporanea, del suolo e
del sottosuolo pubblico, comprese le spese di sopralluogo e di istruttoria;
-
l'indennità di cui al
precedente art. 7 comma 3.
-
L’importo di cui al comma 1,
lett. b), dovrà, in ogni caso, essere versato al momento del rilascio
della concessione, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12.
-
Qualora l’operatore utilizzi
un’infrastruttura comunale predisposta per il passaggio delle reti TLC,
dovrà corrispondere, oltre a quanto dovuto ai sensi della vigente
normativa per l’occupazione del sottosuolo pubblico, un canone annuo d’uso
forfettario al metro/tubo calcolato secondo i criteri previsti dall’allegato
7. La prima quota di canone, pari a tre annualità anticipate, deve
essere versata entro 10 giorni dal collaudo e comunque prima di usare l’impianto.
Successivamente il canone rivalutato e le quote di rivalutazione dovranno
essere versate entro il 31 gennaio di ogni anno.
-
Qualora, invece, l’operatore
utilizzi un’infrastruttura comunale non predisposta per il passaggio delle
reti TLC, il suddetto canone è ridotto del 40 per cento. In tali
casi, per gli interventi di posa dei cavidotti di proprietà dell’operatore
che comportino alterazioni del suolo o del sottosuolo, è comunque
dovuta l'indennità di cui al comma 1, lett. b).
-
Ai sensi dell’art. 47, comma
4 del D.Lgs. 507/1993, qualora il Comune provveda direttamente alla costruzione
di gallerie sotterranee per il passaggio di condutture, cavi ed impianti,
può imporre un contributo una tantum alle spese di costruzione delle
gallerie, che non può superare, complessivamente, nel massimo, il
50 per cento delle spese medesime.
Capo III
Gestione delle infrastrutture
sotterranee. Sanzioni. Norma transitoria.
Art. 20
Sanzioni
-
Per le violazioni alle disposizioni
del presente regolamento, si applicano le sanzioni previste dalla normativa
vigente, con particolare riguardo al D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992, Nuovo
codice della strada.
-
Ferme restando tali sanzioni,
il Comune potrà imporre lo spostamento degli impianti entro un congruo
termine, trascorso inutilmente il quale potrà disporre la revoca
della concessione e
la rimozione o il rifacimento dell’impianto a spese dei titolari stessi.
Art. 21
Realizzazione e gestione
delle infrastrutture sotterranee comunali predisposte per il passaggio
delle reti TLC.
-
Per l’attività di progettazione,
realizzazione e gestione dei manufatti interrati da concedere in uso, il
Comune può fare ricorso, mediante l’adozione dei necessari provvedimenti,
a soggetti appositamente individuati ovvero costituiti, nel rispetto della
normativa vigente in materia.
-
La scelta della forma di gestione
di tali attività è effettuata sulla scorta di apposita analisi
economico-finanziaria in funzione della più efficace ed economica
realizzazione delle stesse attività in riferimento agli obbiettivi
perseguiti con il presente regolamento.
Art. 22
Norma transitoria
-
Per i procedimenti relativi
alla posa di reti di TLC pendenti alla data di approvazione del presente
regolamento, le cui richieste siano state presentate entro il 1 giugno
2001, la concessione del suolo e del sottosuolo pubblico, nelle more della
redazione dei piani di cui all’articolo 4, è rilasciata secondo
la disciplina del regolamento stesso, previo adeguamento della documentazione
di cui all’articolo 18 e secondo un piano programma definito con deliberazione
della Giunta comunale previa istruttoria della commissione di cui all’articolo
4.
-
Tali concessioni sono rilasciate
esclusivamente per la posa in opera dei cavi necessari per la contestuale
realizzazione delle reti per le quali sono presentate le domande. Eventuali
cavi o canali che, all’atto del collaudo, risultino non occupati, sono
resi disponibili per l’utilizzazione da parte del Comune, ivi compreso
le infrastrutture accessorie. E’ fatto salvo quanto prescritto per le reti
dorsali di transito prive di diramazioni nel territorio comunale realizzate
dai titolari della licenza prevista dall’articolo 4 comma 3 della legge
249 del 31 luglio 1997.
-
E’ fatta, comunque, salva la
facoltà prevista dall’articolo 12 del regolamento.
-
Sono esclusi dalla normativa
i lavori degli appalti di rifacimento delle reti relative ai servizi idrici
già affidati alla data di entrata in vigore del regolamento che
saranno trasferiti al nuovo soggetto gestore ai sensi della normativa di
settore.
ALLEGATO N. 1
Principi, modalità
e criteri per la determinazione dell’indennità di civico ristoro
prevista dall’art. 7, comma 3 del regolamento.
1. Principi a fondamento
dell’indennità di civico ristoro
L’indennità a titolo
di civico ristoro di cui all’articolo 7, comma 3 del regolamento concerne
il complesso dei maggiori oneri che vengono a gravare sul Comune quale
ente esponenziale della collettività, nonché dei disagi che
si determinano nei riguardi del regolare svolgimento delle attività
e dei servizi della città in conseguenza, diretta o, comunque, collegata
alla realizzazione delle opere, oneri e disagi che, invece, devono essere
sopportati e, quindi, restare a carico dell’operatore in relazione alla
propria attività e ai benefici e vantaggi che ne riceve.
Tale indennità, oltre
che nascere dall’esigenza di esentare il Comune, e quindi la collettività,
dai suddetti maggiori oneri a seguito della realizzazione delle opere,
ha anche la finalità, come si rileva dal contesto delle norme del
regolamento e dalla destinazione delle somme, di contribuire alla razionalizzazione
degli interventi nel sottosuolo, secondo le linee guida di cui alla Direttiva
P.C.M. 3 marzo 1999, in modo da contenere i disagi per la popolazione,
l’ambiente e la mobilità, promovendo scelte d’intervento che non
comportino, in prospettiva, la diminuzione della fluidità del traffico
per i ripetuti lavori interessanti le strade urbane.
2. Determinazione dell’indennità
di civico ristoro.
Per la determinazione di
tali maggiori oneri, si fa riferimento alle sottoindicate circostanze,
a cui sono riconducibili:
-
degrado permanente subito dalle
fondazioni e dalle pavimentazioni stradali a seguito delle manomissioni
e dei necessari interventi manutentivi;
-
degrado dell’apparato radicale
delle essenze arboree ed arbustive poste nell’area interessata ai lavori,
qualora i lavori di scavo interferiscano con le aree di sviluppo degli
apparati radicali di essenze vegetali;
-
oneri, o spese, oltre che per
il controllo della regolare esecuzione dei lavori, per garantire, in occasione
della realizzazione degli interventi, la corretta gestione della viabilità
urbana, per limitare i disagi arrecati alla popolazione ed alle attività
commerciali e produttive nelle aree interessate ai lavori e nelle aree
limitrofe, per le deviazioni dei percorsi di linea e, comunque, per consentire
la regolare agibilità e fluidità del traffico;
I) Per quanto concerne
il degrado del corpo stradale conseguente all’esecuzione dei lavori, l’importo
dell’indennità deve essere commisurato in rapporto alla tipologia
dei lavori ed alle caratteristiche del corpo stradale oggetto dei lavori
medesimi, pervenendo alla individuazione del costo medio degli interventi
sul quale applicare la quota percentuale necessaria per i maggiori oneri
di manutenzione.
II) Per quanto concerne
il degrado dell’apparato radicale delle essenze arboree ed arbustive poste
nelle aree interessate dallo scavo, devono essere individuate classi omogenee
di essenze, indicando, per ogni classe, la distanza dalla base del fusto
entro la quale non sono consentiti, di regola, lavori di scavo.
Deve essere, inoltre, individuata,
per ogni classe, la distanza dalla base del fusto entro la quale è
invece consentito effettuare lavori di scavo, anche se esclusivamente in
caso di assoluta necessità e secondo le prescrizioni dettate dal
Comune.
Facendo riferimento ad ipotesi
in cui i lavori di scavo vengano effettuati entro le distanze di rispetto
sopra individuate, e assumendo che sia dovuta, per ogni pianta interessata,
un’indennità il cui importo è differenziato in funzione del
valore delle essenze arboree, dovrà indicarsi un’indennità
media determinata in relazione alle maggiori spese poste a carico del Comune,
derivanti dalla maggiore necessità di successivi interventi di monitoraggio,
controllo e manutenzione, finalizzati a preservare la funzionalità
vegetativa e la sicurezza delle piante, in conseguenza all’interferenza
dei lavori di scavo con l’area interessata dagli apparati radicali.
III) Per quanto riguarda
il punto c), deve tenersi conto:
-
dell’aumento delle prestazioni
richieste
-
al corpo di Polizia municipale,
per assicurare, in rapporto ai tempi medi di esecuzione degli interventi,
le variazioni alla mobilità, la sicurezza e la vigilanza idonee
a garantire il massimo di fluidità del traffico;
-
alla direzione mobilità,
per le attività di vigilanza e di controllo di competenza;
-
dell’aumento del numero di chilometri
percorsi dal servizio di trasporto pubblico a seguito di cantierizzazioni;
-
dell’impiego di personale per
l’attività di informazione sulle deviazioni (materiale informativo
da affiggere alle paline interessate, sistemazioni di indicatori di fermata
provvisoria);
-
di una quota compensativa a
fronte degli effetti negativi sulle attività economiche e sulla
popolazione che richiedono interventi successivi del Comune di recupero
e sviluppo.
La somma forfetaria individuata
in relazione ai punti I)-II)-III) è dovuta anche nel caso di apertura
di scavi in tutto o in parte corrispondenti a ripristini preesistenti.
3. Modalità
Il Comune, con apposito provvedimento,
definisce una somma forfettaria nel rispetto dei criteri sopra indicati.
La somma così definita
è aggiornata al primo gennaio di ogni anno. L’aggiornamento avviene
in base alla variazione percentuale che, secondo l’indice accertato dall’ISTAT
e relativo al prezzo al consumo per le famiglie di operai ed impiegati,
si verificherà ogni anno.
ALLEGATO N. 2
Documentazione relativa
al censimento del sottosuolo (art. 9 del regolamento)
A - Banca dati della cartografia
numerica di base
1. Il Comune costituisce
una banca dati della cartografia di base del territorio comunale, contenente
i seguenti temi:
-
Gli edifici e le loro dividenti
-
I marciapiedi
-
Le aree stradali e gli assi
strada
-
I numeri civici e le corrispondenti
aperture
-
Le aree omogenee di PRG
-
I confini delle particelle catastali
-
Le aree verdi e le alberature
di pertinenza comunale
2. Gli elementi sopra elencati
saranno localizzati sul territorio con un errore non superiore a 30 cm,
ad eccezione dei numeri civici, che saranno posizionati in corrispondenza
alla mezzeria della relativa apertura, con un errore non superiore a 1,5
mt.
3. A tutti gli operatori
che presenteranno la documentazione dei propri impianti, in ottemperanza
a quanto prescritto nell’art. 9 del regolamento, il Comune consegnerà,
dietro pagamento del corrispettivo determinato dal Comune stesso con apposito
provvedimento , una copia della banca dati della cartografia numerica di
base, nei seguenti formati:
-
Shape file
-
DGN
-
DXF
B - Aggiornamento del sistema
informativo del sottosuolo
1. Ai sensi dell’articolo
9 del regolamento, la documentazione relativa agli impianti esistenti,
così come la documentazione relativa agli impianti di nuova costruzione,
deve essere presentata dagli operatori su supporto informatico secondo
uno dei seguenti formati:
-
DWG
-
DXF
-
DGN
-
Shape file
2. La documentazione presentata
dagli operatori per gli impianti di nuova costruzione deve riportare, sovrapposta
alla cartografia di base del Comune:
-
la posizione e la sezione di
tutte le modifiche e/o nuove condutture da inserire nel sottosuolo, indicata
con un errore di localizzazione non superiore a 30 cm;
-
la profondità delle condutture
di cui sopra, indicata con un errore non superiore a 20 cm;
-
l’ubicazione dei componenti
speciali e quant’altro necessario per determinare le caratteristiche fisiche
della rete (giunti, opere di protezione, eccetera);
-
il contenuto delle condutture,
tratta per tratta;
-
la posizione e la dimensione
di tutti i pozzetti, nuovi o modificati, indicata con un errore di localizzazione
non superiore a 30 cm;
-
la data a partire dalla quale
la conduttura sarà operativa;
-
l’indicazione delle eventuali
condutture dismesse;
-
la ragione sociale dell’azienda/ente
giuridicamente proprietaria dell’impianto.
Il formato di dettaglio delle
tabelle informative è comunicato dallo Sportello Unico agli operatori
interessati mediante una specifica circolare.
I temi di fondo presenti
nello stralcio, una volta ricevuta la banca dati del Comune, devono essere
quelli della cartografia ufficiale.
3. Lo Sportello Unico, successivamente
al rilascio della concessione per l’esecuzione dei lavori, provvederà
ad aggiornare con i nuovi elaborati la banca dati del sistema informativo
del sottosuolo.
C - Riservatezza e salvaguardia
delle informazioni
-
Il Comune si impegna a mantenere
riservate e custodire diligentemente, in conformità con il D.P.R.
n. 318 del 28 luglio 1999, tutte le informazioni riguardanti gli impianti
nel sottosuolo, ricevute dai vari operatori, e ad utilizzarle unicamente
ai fini della programmazione degli interventi e della pianificazione del
territorio.
-
I dati riguardanti gli impianti
del sottosuolo possono essere divulgati dal Comune per fini attinenti la
sicurezza, l’ordine pubblico e la protezione civile.
-
La banca dati della cartografia
di base di cui al precedente punto A non può essere divulgata a
terze parti, nemmeno a titolo gratuito, dagli operatori che ne ricevono
copia se non previo consenso scritto del Comune. Il predetto consenso potrà
essere rilasciato solo a fronte di una motivata richiesta e per esigenze
connesse alle attività dell’operatore di progettazione e realizzazione
degli impianti.
-
I dati contenuti nella cartografia
di base possono essere divulgati dal Comune, ancorché contenenti
informazioni che provengono dai sistemi informativi degli operatori.
-
Il Comune si riserva di divulgare
agli operatori e a tutti i soggetti che necessitano di intervenire nel
sottosuolo, dietro pagamento del corrispettivo fissato dal Comune stesso
con apposito provvedimento, tutte le informazioni sulla disposizione degli
impianti preesistenti nell’area oggetto dell’intervento.
ALLEGATO N. 3
Contenuto della domanda di
concessione d’uso delle infrastrutture comunali predisposte per il passaggio
delle reti TLC (art. 17 comma 1 del regolamento) o di cui il Comune abbia
previsto la realizzazione (art. 17 comma 3 del regolamento).
-
La domanda di concessione presentata
dall’operatore deve contenere:
-
denominazione, identità
giuridica e sede legale del richiedente;
-
titolarità del richiedente;
-
informazioni sulla rete che
il richiedente intende installare e/o integrare;
-
programma di installazione della
rete e/o degli interventi integrativi alla rete già esistente;
-
estensione geografica iniziale
della rete (con allegate dettagliate informazioni grafiche), secondo quanto
prescritto dall’allegato 2 del regolamento;
-
programma triennale di eventuale
espansione geografica della rete (con allegate dettagliate informazioni
grafiche) secondo quanto prescritto dall’allegato 2 del regolamento;
-
interconnessioni con i tratti
di rete già esistenti;
-
informazioni sulla tipologia
di infrastrutture che intende posare nelle gallerie, cunicoli praticabili
e non (numero di tubi, cassette, cavi, ecc., tipologia di posa, esistenza
di altre reti o infrastrutture, ecc.);
-
impegno dell’operatore a presentare,
al momento della stipula della convenzione di cui all’articolo 16, comma
4 del regolamento polizza fideiussoria rilasciata a garanzia dei pagamenti
dei canoni da compagnie di assicurazione, istituti bancari o istituti autorizzati
all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi dell’articolo 107
del D.Lgs. 385/1993. La fideiussione deve prevedere espressamente l’obbligo
di pagamento a favore del Comune di Firenze entro 15 giorni dalla richiesta
avanzata dallo stesso Comune; deve prevedere, altresì, la rinuncia
alla preventiva escussione del debitore principale;
-
impegno dell’operatore a stipulare
idonea polizza assicurativa volta a garantire il risarcimento per tutti
i danni subiti da persone e cose, con particolare riguardo ad eventuali
danni arrecati agli impianti tecnologici collocati nel sottosuolo o derivanti
dall’uso degli stessi.
-
Nel caso in cui il Comune abbia
rilasciato il nulla osta di cui al 1° comma dell’articolo 17, i richiedenti,
se non già fatto in sede di programmazione, concordano con il Comune
i tempi della realizzazione e prenotano l’uso delle infrastrutture mediante
presentazione di atto unilaterale d’obbligo con cui si impegnano a stipulare
la convenzione prevista per l’utilizzo delle infrastrutture comunali predisposte
per il passaggio di reti TLC di cui all’allegato 4.
ALLEGATO N. 4
Contenuti della convenzione
di concessione d’uso delle infrastrutture comunali predisposte per il passaggio
delle reti TLC; prescrizioni d’uso di tali infrastrutture (art. 17 comma
2 del regolamento).
-
La convenzione di concessione
d’uso delle infrastrutture comunali predisposte per il passaggio delle
reti TLC stipulata tra il Comune e l’operatore disciplina:
-
il programma di installazione
della rete e degli interventi integrativi alla rete già esistente;
-
l’estensione geografica iniziale
(con allegate dettagliate informazioni grafiche), secondo le norme prescritte
dall’allegato 2 del regolamento;
-
il programma triennale di eventuale
espansione geografica della rete;
-
la durata della convenzione,
che non potrà essere inferiore a 10 anni, né riferita a meno
di 2 tubi;
-
la trasferibilità della
convenzione a favore di soggetti che avessero a subentrare all’operatore
nella titolarità della licenza;
-
l’importo dei canoni annui per
l’uso dei cavidotti e le modalità di aggiornamento e rivalutazione
dei canoni secondo quanto previsto dal successivo allegato 7;
-
le modalità di pagamento
dei canoni in conformità di quanto previsto dall’articolo 19 comma
3 del regolamento;
-
le garanzie fideiussorie di
cui alla lett. i) dell’allegato 3;
-
le garanzie per il risarcimento
per danni a persone e cose. A tal fine, l’operatore deve presentare documentazione
attestante il possesso di idonea copertura assicurativa volta a garantire
il risarcimento per tutti i danni subiti da persone e cose, con particolare
riguardo ad eventuali danni arrecati agli impianti tecnologici collocati
nel sottosuolo o derivanti dall’uso degli stessi. L’importo del massimale
di polizza viene stabilito di volta in volta dalla direzione mobilità
del Comune in relazione all’entità dei rischi collegati all’intervento
di posa delle reti TLC ed all’uso dell’infrastruttura stessa, e, comunque,
non può essere inferiore ad 1 miliardo di lire. La polizza deve
contenere in allegato una dichiarazione del concessionario con la quale
viene stabilito il vincolo del concessionario a risarcire gli eventuali
danni oltre l’importo del massimale assicurato;
-
disciplina del servizio di pronto
intervento;
-
programmi di manutenzione della
rete;
-
casi di risoluzione della convenzione;
-
le penali previste in caso di
inadempimento, fermo restando l’obbligo del risarcimento dell’eventuale
maggior danno.
-
La convenzione, inoltre, contiene
le prescrizioni cui l’operatore deve attenersi nell’uso delle infrastrutture
comunali, specificando che:
-
l’uso include l’accesso e l’uso
dei pozzetti di ispezione, al fine di inserire cavi in tubazioni libere,
mantenerli e ripararli. L’operatore è autorizzato ad accedere alle
infrastrutture comunali per eventuali controlli o manutenzioni dei propri
cavi;
-
l’infrastruttura deve essere
resa disponibile all’operatore in condizioni di utilizzabilità e,
in analoghe condizioni, restituita al Comune. Alla scadenza della concessione
e, comunque, in ogni caso in cui termini l’utilizzazione delle infrastrutture
comunali l’operatore dovrà, entro 60 giorni, liberarle di ogni cosa
di sua proprietà e ripristinare la situazione preesistente, salvo
diverso accordo. Ogni costo relativo resta a suo carico;
-
oltre alla costruzione e manutenzione
della propria rete, restano a carico dell’operatore tutte le eventuali
ulteriori spese conseguenti o necessarie alla realizzazione della stessa
all’interno della infrastruttura comunale;
-
sia il Comune che l’operatore
sono obbligati ad effettuare tutti gli interventi di manutenzione necessari
per le parti di propria competenza, con scadenze adeguate;
-
eventuali danni all’altra parte,
provocati da interventi di posa, sostituzione e manutenzione, sono prontamente
riparati a spese di chi ha causato tali danni;
-
al termine del lavoro di posa
da parte dell’operatore, le parti effettuano un’ispezione congiunta il
cui verbale, redatto e sottoscritto in contraddittorio tra le parti interessate,
è conservato come documento di riferimento;
-
l’operatore, in ogni momento,
può sostituire o modificare le proprie installazioni, previa comunicazione
della relativa documentazione tecnica allo Sportello Unico di cui all’art.
8 del regolamento per l’aggiornamento della banca dati di cui all’articolo
9 del medesimo regolamento;
-
ciascun operatore deve:
-
tenere un registro delle date
e dei nomi tecnici che accedono alle infrastrutture e delle operazioni
da questi svolte;
-
comunicare allo Sportello Unico
tutti gli interventi effettuati sulle infrastrutture comunali;
-
utilizzare solo personale con
adeguate competenze;
-
usare strumenti adatti per l’apertura
dei pozzetti,
-
prima di iniziare l’intervento,
definire con lo Sportello Unico in modo univoco i punti di entrata e di
uscita della rete e la disponibilità richiesta. Terminato l’intervento
i pozzetti devono essere lasciati puliti;
-
disporre di un servizio di pronto
intervento continuato;
-
consentire al Comune l’accesso
in ogni momento ai pozzetti di ispezione ed a tutte le altre parti di infrastrutture
comunali dall’operatore utilizzate;
-
fornire allo Sportello Unico
in sede di presentazione del progetto esecutivo, e, successivamente a seguito
di eventuali variazioni, la documentazione sui cavi posati e sui loro percorsi
al fine dell’implementazione della banca dati di cui all’art. 9 del regolamento.
ALLEGATO N. 5
Contenuti della domanda
di concessione dell’uso del suolo pubblico, del sottosuolo pubblico senza
l’utilizzo di infrastrutture comunali (articolo 18 del regolamento).
1. La domanda di concessione
dell’uso del suolo pubblico, del sottosuolo pubblico deve essere presentata
corredata dalla seguente documentazione:
-
progetto esecutivo di ogni intervento
che s’intende realizzare, sia di nuova costruzione di impianto o di infrastruttura,
sia di rinnovo o manutenzione di impianto o di infrastruttura esistente,
corredato di tutti i disegni necessari (planimetrie in adatta scala, particolari
dei manufatti, etc). Il progetto esecutivo ed i suoi allegati, ivi compresa
una relazione tecnica sulle modalità di esecuzione dei lavori, devono
contenere in dettaglio tutte le informazioni concernenti lo scavo e l’ingombro
delle infrastrutture (dotti e apparecchiature) da posare nel sottosuolo,
tutte le informazioni relative ai sottoservizi esistenti e le informazioni
dettagliate circa l’espansione geografica della rete ed il numero di tubi
e di cavi a fibre ottiche di cui si richiede l’installazione. La documentazione
cartografica di progetto, i relativi particolari di posa, l’ubicazione
dei sottoservizi esistenti, ecc., devono essere presentati su supporto
cartaceo in duplice copia e su supporto informatico secondo le prescrizioni
tecniche di cui all’allegato 2;
-
(nel caso di utilizzo di infrastrutture
comunali non predisposte per il passaggio di reti TLC, articolo 17 comma
4)
progettazione esecutiva
delle infrastrutture da posare nei cunicoli o gallerie del Comune corredata
di tutti i disegni necessari (sezioni e particolari della galleria o cunicolo
con riportato l’esatta ubicazione della nuova infrastruttura da posare
e dei servizi esistenti con le distanze e le sezioni dagli stessi e fra
gli stessi). La documentazione cartografica di progetto, i relativi particolari
di posa, l’ubicazione dei sottoservizi esistenti, ecc., devono essere presentati
su supporto cartaceo in duplice copia e su supporto informatico secondo
le prescrizioni tecniche di cui all’allegato 2;
-
impegno del richiedente a versare
al Comune, in aggiunta a quanto previsto dalla normativa vigente in tema
di occupazione del suolo pubblico, comprese le spese di istruttoria e sopralluogo,
l'indennità di cui all'art. 7 del regolamento, o, in alternativa,
se richiesto dal Comune, a presentare, non oltre 30 giorni dalla richiesta
del Comune, il progetto esecutivo delle eventuali infrastrutture comunali
da realizzare a scomputo di tale indennità, con tipologie, caratteristiche
e quantità da concordare tra il Comune medesimo e l’operatore ai
sensi dell'art. 12 del regolamento . Tale progetto, corredato dei disegni
necessari (planimetrie in adatta scala, particolari dei manufatti, etc),
dovrà essere presentato su supporto cartaceo in duplice copia e
su supporto informatico secondo le prescrizioni tecniche di cui all’allegato
2. Nel caso di interventi concomitanti, ferma restando la responsabilità
solidale per la corresponsione, nell'istanza sono indicate le quote di
riparto;
-
impegno del richiedente all’acquisizione
dei pareri, nullaosta o autorizzazioni comunque denominate delle altre
autorità competenti, diverse dal Comune, che si rendono necessari
in relazione alle previsioni del progetto esecutivo;
-
indicazione della durata prevista
dei lavori;
-
impegno dell’operatore a presentare,
al momento del rilascio della concessione, polizza fideiussoria a garanzia
della regolare esecuzione dei lavori per consentirne l’eventuale esecuzione
d’ufficio, nonché per eventuali penalità e danni a beni Comunali,
ivi comprese tutte le essenze arboree ed arbustive interessante. La fideiussione
da prestare dovrà essere rilasciata da compagnie di assicurazione,
istituti bancari o istituti autorizzati all’esercizio dell’attività
bancaria ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 385/1993. La fideiussione
deve prevedere espressamente l’obbligo di pagamento a favore del Comune
di Firenze entro 15 giorni dalla richiesta avanzata dallo stesso Comune;
deve prevedere, altresì, la rinuncia alla preventiva escussione
del debitore principale;
-
impegno dell’operatore a stipulare
idonea polizza assicurativa volta a garantire il risarcimento per tutti
i danni subiti da persone e cose;
-
indicazione dell’estensione
e delle dimensioni d’ingombro del cantiere,
-
indicazione degli enti concessionari
di pubblici servizi e dei soggetti privati, che utilizzano gli spazi soprastanti
e sottostanti il suolo stradale, ai quali il richiedente ha contemporaneamente
segnalato l’intervento da eseguire, con dichiarazione di assunzione di
ogni responsabilità nei confronti di altri enti concessionari di
pubblici servizi o privati non interpellati;
-
eventuali accordi preventivi,
stipulati con i soggetti di cui alla lettera precedente, al fine di garantire
la compatibilità del posizionamento delle nuove opere con gli altri
sottoservizi presenti, fermo restando il rispetto delle prescrizioni tecniche
che disciplinano la materia;
-
la documentazione informatizzata
di cui all’art. 9 del regolamento;
-
elenco e generalità degli
operatori concomitanti;
-
dichiarazione di disponibilità
a posare le proprie reti di TLC in pozzetti e/o maxipozzetti comuni con
altri operatori di telecomunicazioni.
Ad integrazione di quanto sopra
previsto, alla domanda di concessione dovrà essere allegata la eventuale
ulteriore documentazione necessaria a giudizio della commissione di cui
all'art. 4 del regolamento.
ALLEGATO N. 6
Contenuti della concessione
dell’uso del suolo pubblico, del sottosuolo pubblico di cui all’articolo
18 del regolamento, e disciplinare tecnico di cui all’articolo 8, comma
3 del regolamento.
-
La concessione
all’uso del suolo, del sottosuolo pubblico disciplina:
-
la durata della concessione,
che deve coincidere con la durata della concessione di cui all’art. 4 della
L. 31.7.1997, n. 249 e comunque non può essere superiore a 29 anni
come previsto dall’articolo 27 comma 5 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile
1992, Nuovo codice della strada;
-
la trasferibilità della
concessione a favore dei soggetti che subentrino all’operatore nella titolarità
della licenza di cui alla lettera che precede;
-
l’eventuale obbligazione di
provvedere alla realizzazione diretta delle infrastrutture comunali ai
sensi dell’articolo 12 del regolamento;
-
le garanzie fideiussorie di
cui all’allegato 5, lett. f). Le fideiussioni saranno svincolate entro
2 mesi dal rilascio della certificazione di collaudo di cui al presente
allegato 6, punto 2, lett. q).
-
le garanzie per il risarcimento
per danni a persone e cose. A tal fine, l’operatore deve presentare documentazione
attestante il possesso di idonea copertura assicurativa volta a garantire
il risarcimento per tutti i danni subiti dalle persone e dalle cose con
riferimento ai lavori da eseguire, con particolare riguardo ad eventuali
danni arrecati agli impianti tecnologici collocati nel sottosuolo o derivanti
dall’uso degli stessi. L’importo del massimale di polizza verrà
stabilito di volta in volta dalla direzione mobilità del Comune
in relazione all’importanza dei lavori da eseguire. La polizza deve contenere
in allegato una dichiarazione del concessionario con la quale viene stabilito
il vincolo del concessionario a risarcire gli eventuali danni oltre l’importo
del massimale assicurato;
-
i casi di risoluzione del rapporto
di concessione in presenza di inadempimenti del concessionario;
-
fermo restando l'obbligo del
risarcimento dell'eventuale maggior danno, le penali previste in caso di
inadempimento, con particolare riguardo ai ritardi ed alle difformità
nell'esecuzione dei lavori ;
-
disciplina del servizio di pronto
intervento;
-
inoltre, a fronte delle singole
autorizzazioni per tratte funzionali in cui viene suddiviso l’intervento,
dovranno essere indicati:
-
il computo delle superfici per
l’occupazione del suolo pubblico, in conformità di quanto previsto
dalla normativa vigente, con particolare riguardo all’attuale "Regolamento
comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche";
-
la data di inizio e di ultimazione
degli eventuali lavori e del relativo ingombro della sede stradale;
-
i periodi di limitazione o deviazione
del traffico stradale.
Ad integrazione di quanto
sopra previsto, l’atto di concessione può contenere le ulteriori
prescrizioni necessitate, a giudizio della commissione di cui all'art.
4 del regolamento, dalla specificità del progetto presentato.
2. Contenuto del disciplinare
tecnico per l’esecuzione degli interventi, da allegare alla concessione
Nell’esecuzione degli interventi
gli operatori dovranno attenersi, oltre a quanto previsto dal Nuovo Codice
della Strada ed a quanto previsto dal protocollo d'intesa "Patto per la
Città" approvato con deliberazione consiliare n. 769/571 del 21.5.1999
nonché dai relativi provvedimenti attuativi, alle prescrizioni contenute
nel disciplinare tecnico rilasciato unitamente alla concessione, con il
quale si definiscono le modalità di esecuzione delle opere, le norme
tecniche da osservarsi, le modalità di svolgimento dei controlli,
delle ispezioni e del collaudo, con particolare riguardo ai lavori di ripristino
sia per quanto riguarda i materiali e le tecnologie da impiegare nelle
strade sensibili, che per quanto riguarda la segnaletica stradale da realizzare
a fine lavori.
Tale disciplinare contiene
le seguenti prescrizioni:
-
le strade di accesso alle proprietà
ed il traffico locale non devono essere interrotte più dello stretto
indispensabile al lavoro di costruzione. Gli abitanti degli edifici con
accesso dalle strade interessate devono essere informati dall’operatore
con adeguato preavviso sull’inizio lavori;
-
l’operatore è obbligato
ad eseguire i lavori in modo da minimizzare l’impatto sul traffico ed assicurare
una costante attenzione alla sicurezza;
-
nel rispetto della normativa
vigente e con le modalità da questa stabilite, sul cantiere deve
essere esposto un cartello indicante le date di inizio e fine lavoro, i
motivi del lavoro, il committente e l’indicazione ed il recapito telefonico
della persona responsabile da poter eventualmente contattare;
-
il verde urbano, di regola,
non deve essere danneggiato dalla costruzione di infrastrutture dell’operatore.
Questi deve comunque garantire che sia possibile la futura ripiantumazione.
Ogni lavoro effettuato in aree piantumate deve essere eseguito, conformemente
a quanto stabilito dal vigente "Regolamento per la tutela del patrimonio
arboreo ed arbustivo della città", secondo le specifiche tecniche
indicate dalla competente direzione comunale, comunicate all’operatore
tramite lo Sportello Unico;
-
il drenaggio dei pozzetti, ove
necessario e previsto, deve essere concordato con la direzione mobilità,
tramite lo Sportello Unico;
-
il riempimento delle trincee
di scavo e il ripristino della superficie stradale deve essere eseguito
a perfetta regola d’arte secondo le specifiche condizioni previste di volta
in volta nei vari tratti di strada dallo Sportello Unico. I chiusini per
la copertura dei pozzetti devono essere installati su apposito anello portachiusino
in cemento armato senza inframmissione di legni, mattoni, scaglie di mattoni,
ecc., e devono risultare a perfetto livello stradale e così mantenuti.
In caso di necessità di modifiche, queste devono essere concordate
con la competente direzione mobilità tramite lo Sportello Unico;
-
le infrastrutture devono essere
eseguite a regola d’arte, dove possibile senza scavo. In ogni caso massima
attenzione deve essere posta a non interferire con reti tecnologiche esistenti
o già predisposte e adottando tecnologie che alterino il meno possibile
le condizioni delle strade e delle aree comunali;
-
le singole tratte di strada,
così come definite nel progetto esecutivo approvato, non devono
essere disselciate per più di tre giorni, sempre che non vi siano
soluzioni tecniche che evitino di disselciare le strade. Ogni eventuale
eccezione deve essere preventivamente concordata con lo Sportello Unico.
In ogni caso l’operatore deve garantire che il tratto di strada interessato
sia il più corto possibile;
-
al fine di non disseminare le
sedi stradali di pozzetti e chiusini, nella costruzione di cavidotti per
più operatori di telecomunicazioni si dovranno posare pozzetti e/o
maxipozzetti per un uso in comune della posa e giunzione dei cavi;
-
non si dovranno posare ulteriori
pozzetti o maxipozzetti in adiacenza a pozzetti, maxipozzetti e/o camerette
esistenti dello stesso operatore;
-
ogni eventuale costo connesso
alla posa, manutenzione e rinnovo di infrastrutture dell’operatore è
a carico dell’operatore medesimo. In ogni caso i costi per l’adattamento
delle reti dell’Amministrazione o la riparazione di danni causati al suolo
pubblico dovuti all’attività dell’operatore sono a carico dell’operatore;
-
in caso di modifiche o di altri
interventi relativi alle infrastrutture comunali, che richiedano adattamenti
o variazioni delle infrastrutture di reti di servizi dell’operatore posate
nelle vicinanze, questi avvengono a cura e a carico dello stesso;
-
durante la costruzione delle
opere devono essere rispettate tutte le norme applicabili in materia di
uso di suolo pubblico. In particolare, ai sensi dell’art. 9 Direttiva P.C.M.
3 marzo 1999, qualora i lavori interessino i marciapiedi e le altre pertinenze
stradali, dovrà essere garantita, per quanto possibile, la fruibilità
degli spazi anche alle persone affette da ridotta o impedita capacità
motoria. Dovranno pertanto essere osservate le prescrizioni di cui agli
artt. 4 e 5 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, tramite la predisposizione
di adeguate transennature e il ripristino della continuità dei passi
carrai con appositi accorgimenti. Il Comune dovrà verificare, in
sede di approvazione del progetto esecutivo, se tali adempimenti siano
o meno previsti;
-
ai fini della verifica dell’impatto
delle opere sull’ambiente sono fatte salve le disposizioni del D.P.R. 12
aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art.
4 comma 1 della L. 22 febbraio 1994 n. 146 concernete disposizioni in materia
di valutazione di impatto ambientale), nelle ipotesi in cui gli interventi
in materia di servizi a rete coincidano con i progetti di infrastrutture
di cui al punto 7 dell’allegato b) al richiamato Decreto, inclusi nell’elenco
delle tipologie progettuali soggette a detta valutazione;
-
al termine dei lavori di costruzione:
-
l’operatore si impegna ad effettuare
il collaudo delle opere eseguite mediante personale abilitato e, quando
espressamente richiesto dalle norme di legge e da regolamenti, tramite
professionisti iscritti ad albo professionale. Il professionista o tecnico
incaricato dovrà provvedere alla verifica dei lavori con particolare
riferimento alle fasi di riempimento, stesa di sottofondi, ripristino provvisorio,
valutando successivamente il ripristino definitivo, previa acquisizione
di campioni sui lavori svolti;
-
entro tre mesi dal termine delle
opere, il professionista o tecnico incaricato rilascerà certificazione
della perfetta esecuzione delle opere e della piena rispondenza alle prescrizioni
del Comune. L’operatore rimane responsabile, secondo quanto previsto dalla
vigente normativa, nei confronti del Comune e di terzi per eventuali danni,
anche se rilevati dopo che l’opera sia stata collaudata. Gli oneri relativi
al costo delle verifiche, certificazioni delle prove tecnologiche necessarie
per la valutazione della esecuzione dei lavori, sono a totale carico degli
operatori;
-
l’operatore deve misurare ogni
parte della propria infrastruttura posata in infrastrutture comunali o
nel sottosuolo pubblico e registrare le misure su planimetrie predisposte
per questo scopo in versione informatizzata, secondo le norme prescritte
nell’allegato 2, entro 30 giorni dal completamento dell’infrastruttura
o di una parte di essa; tale documentazione, stampata e firmata dall’operatore,
deve essere consegnata allo Sportello Unico sia in forma cartacea che su
supporto informatico.
Ad integrazione di quanto sopra
previsto, il disciplinare tecnico può contenere le ulteriori prescrizioni
necessitate, a giudizio della Commissione di cui all'art. 4 del regolamento,
dalla specificità del progetto presentato.
3. Qualora in sede
di esecuzione dei lavori dovesse risultare necessario apportare al progetto
esecutivo, variazioni in corso d’opera che non alterino, a giudizio dello
Sportello Unico, i dati fondamentali del progetto, tali variazioni possono
essere eseguite e il progetto modificato deve essere trasmesso allo Sportello
Unico a fine lavori.
ALLEGATO 7
Criteri per il calcolo
del canone per l’uso di infrastrutture comunali predisposte per il passaggio
delle reti TLC (art. 19 comma 3 del regolamento).
1. L’importo del canone annuo
a metro/tubo dovuto dagli operatori per l’utilizzo delle infrastrutture
di proprietà comunale è determinato dal Comune con apposito
provvedimento della Giunta, in modo da garantire la redditività
della concessione in uso a fronte degli oneri sostenuti per la realizzazione
e gestione, con riferimento ai seguenti costi per la costruzione nonché
per la manutenzione e la gestione delle infrastrutture comunali:
-
investimento, costituito dal
costo diretto di costruzione preventivato secondo i prezzi di mercato,
con aggiunta degli ulteriori seguenti oneri:
-
indennità di ristoro;
-
costo dell’ingegneria (studi
di fattibilità, progettazione preliminare, definitiva, ed esecutiva,
piani sicurezza, coordinamenti in fase istruttoria, richiesta autorizzazioni,
direzione e contabilità lavori, coordinamento sicurezza nella fase
di esecuzione, collaudi ecc.);
-
rata annua di ammortamento dell’investimento;
-
oneri finanziari;
-
oneri di manutenzione e gestione.
2. Il canone annuo per metro/tubo
viene determinato in riferimento al periodo non inferiore all'ammortamento,
applicando quote percentuali sugli elementi di costo, fra cui devono essere,
comunque, considerati i seguenti:
-
costo di realizzazione;
-
manutenzione ordinaria e pronto
intervento;
-
ammortamento;
-
oneri finanziari ;
-
oneri di gestione.
3. Dopo il primo anno
il canone è soggetto a rivalutazione in base alle variazioni dell’indice
ISTAT.
4. La quota riferita all'ammortamento
deve essere corrisposta soltanto per il periodo stesso di ammortamento
considerato; pertanto il canone annuo rivalutato, di cui ai precedenti
punti 1 e 2, viene ridotto della quota di ammortamento scaduto tale periodo.
5. E’ a carico degli operatori
qualunque altra tassa, quota, imposta presente e futura, prevista dalla
legge.