Regolamento per la concessione del suolo, del sottosuolo e delle infrastrutture municipali per la sistemazione degli impianti tecnologici
(Deliberazione Consiglio Comunale n. 532 del 02.07.2001)

ART. 1
Oggetto del Regolamento

  1. Il presente regolamento, in base alle linee guida di cui alla Direttiva P.C.M. 3 marzo 1999 "Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici", disciplina criteri e modalità per la razionalizzazione dell’impiego del suolo e del sottosuolo in riferimento al complesso dei servizi tecnologici a rete che richiedono la realizzazione di strutture sotterranee, nonché all'esigenza di rendere compatibili i relativi interventi con la regolare agibilità del traffico urbano veicolare e pedonale.
  2. Le disposizioni del presente regolamento sono, pertanto, dirette:
    1. ad assicurare la razionalizzazione degli interventi nel sottosuolo ai fini di cui al comma 1;
    2. a prescrivere i modi ed i termini per l'installazione degli impianti di TLC, in raccordo la posa in opera di reti o tratti di reti di nuova installazione, nonché con il rifacimento di quelli esistenti in occasione di interventi di loro riqualificazione o potenziamento o manutenzione.
  3. Le suddette disposizioni, in ogni caso, sono suscettibili di adeguamento con l'approvazione del Piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) di cui all'art. 3 della suddetta Direttiva, debitamente redatto su supporto cartografico informatizzato, che farà parte del piano regolatore generale e che verrà ad attuarsi in coerenza con gli strumenti di sviluppo urbanistico.

CAPO I
Razionalizzazione degli interventi nel sottosuolo

ART. 2
Programmazione e pianificazione degli interventi

  1. Il sottosuolo è un bene e una risorsa di natura pubblica, la cui utilizzazione può essere autorizzata secondo i criteri della programmazione e della pianificazione concertata con i soggetti interessati, in modo da consentire l’uso razionale del sottosuolo e il coordinamento degli interventi per i diversi servizi, la tutela dell’ambiente naturale e delle risorse idriche in esso contenute, il contenimento dei disagi per la popolazione e la mobilità urbana.
ART. 3
Principi per la realizzazione ed il coordinamento degli interventi nel sottosuolo
  1. Il Comune rilascia la concessione per l'esecuzione di interventi concernenti strutture sotterranee destinate agli impianti tecnologici nel rispetto dei principi di seguito indicati:
    1. della concomitanza dei diversi interventi degli enti ed aziende interessati;
    2. della utilizzazione prioritaria, laddove risultino disponibili o se ne preveda la realizzazione, delle infrastrutture comunali;
    3. della realizzazione, in occasione degli interventi, di strutture idonee a consentire la allocazione di impianti tecnologici in relazione alle possibili esigenze future.
  2. Il Comune coordina l’azione dei vari operatori in modo sistematico ed organizzato in modo tale che, salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 6, una volta effettuati gli interventi di sistemazione completa o di manutenzione, sulla medesima strada, mediante l’utilizzo delle strutture di cui alla lettera c), dimensionate per le esigenze riferite, di norma, ad un periodo di 10 anni, non vengano effettuati ulteriori interventi e conseguenti manomissioni della stessa.
ART. 4
Programmazione e coordinamento tra operatori. Commissione interdirezionale per il sottosuolo.
  1. Gli interventi volti a realizzare nuove infrastrutture che interessino il sottosuolo, ovvero l'uso di infrastrutture pubbliche esistenti, che, comunque, comportino alterazioni del suolo pubblico, sono realizzati secondo piani triennali completi dell’elenco degli interventi relativi al primo anno. Tali piani sono definiti da una commissione interdirezionale costituita presso la direzione mobilità con apposito atto di organizzazione, in modo da garantire la presenza dei responsabili delle strutture comunali interessate e presieduta dal direttore della medesima direzione mobilità.
  2. Nella predisposizione dei suddetti piani dovrà tenersi conto delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della Direttiva P.C.M. 3 marzo 1999 sia per le aree di nuovo insediamento che per quelle già urbanizzate, in ordine alle tipologie ed agli interventi ivi indicati.
  3. Con provvedimento della stessa commissione – adottato anche avuto riguardo a quanto previsto dal protocollo d’intesa "Patto per la città" firmato il 9 aprile 1999 ed approvato con deliberazione consiliare n. 769/571 del 21 maggio 1999, nonché dai provvedimenti attuativi dello stesso – sono fissati criteri e modalità per assicurare il coordinamento fra i diversi operatori nella realizzazione delle opere, e viene, altresì, indicata la documentazione che deve essere presentata dagli operatori per richiedere l’inserimento degli interventi nella programmazione di cui ai commi precedenti.
  4. Al fine di realizzare le finalità di cui al presente articolo e predisporre i suddetti piani e per realizzare le necessarie sinergie, saranno promossi incontri sistematici con gli enti e gli operatori interessati per la verifica di quanto previsto alle lettere a), b), e c) dell’articolo 3 e della relativa copertura finanziaria, anche attraverso le conferenze di servizio di cui all’articolo 10.
ART. 5
Interventi non previsti nei piani di programmazione e di coordinamento
  1. Per motivate esigenze sopravvenute, è ammessa la possibilità di realizzare interventi non previsti nella pianificazione e programmazione di cui all’articolo 4. L’operatore, in tal caso, è tenuto a presentare domanda allo Sportello Unico previsto dall’articolo 8, presentando il progetto esecutivo dell’intervento redatto secondo le prescrizioni indicate dallo Sportello medesimo, nonché la documentazione prevista, in via ordinaria, dalle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 3. Lo Sportello Unico, nei 60 giorni successivi, verificata la congruità delle motivazioni addotte, istruisce la domanda assumendo ogni utile informazione presso gli altri uffici comunali interessati, e propone, in via tecnica, eventuali modifiche ai percorsi indicati in relazione alle infrastrutture comunali esistenti, ai problemi connessi con le strade sensibili di cui al successivo articolo 13, nonché alle esigenze di coordinamento con altri servizi esistenti sul suolo e nel sottosuolo.
  2. Per gli allacciamenti dalla rete principale di distribuzione all’utilizzatore, lo Sportello unico stabilisce la documentazione da presentare e le prescrizioni tecniche da osservare nell’esecuzione dei lavori.
ART. 6
Interventi d’urgenza
  1. Gli interventi d’urgenza, necessitati dall’esigenza di effettuare riparazioni per guasti, vengono eseguiti direttamente dall’operatore con immediata e contestuale comunicazione, anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica, dell’inizio dei lavori allo Sportello Unico e, per le incombenze relative al traffico stradale, al comando di Polizia municipale. In tali casi l’operatore si assume tutte le responsabilità, provvedendo alle necessarie cautele del caso per non arrecare danni a persone o cose.
  2. Entro il primo giorno lavorativo successivo all’inizio dell’occupazione, l’operatore è tenuto, comunque, a produrre allo Sportello Unico le regolari domande corredate della documentazione prevista, in via ordinaria, dalle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 3, documentando opportunamente i presupposti di imprevedibilità ed assoluta urgenza.
  3. Nel caso in cui, in base alla documentazione di cui al comma 2, non risultino sussistenti i necessari presupposti dell’urgenza, l’Amministrazione provvederà, su proposta dello Sportello Unico, ad irrogare all’operatore, oltre alle sanzioni ed alle penalità previste dalla normativa vigente, l’indennità prevista dall’articolo7, comma 3, calcolata in misura tripla.
ART. 7
Occupazione d’urgenza ed espropriazione delle aree. Indennità di civico ristoro e sua destinazione.
  1. Il provvedimento di concessione costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle relative opere da realizzare nel sottosuolo, ed autorizza il soggetto interessato ad occupare le aree occorrenti ed ottenere dal Comune tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione delle opere suddette.
  2. Le aree espropriate entrano a far parte del patrimonio indisponibile del Comune.
  3. Nelle aree di proprietà del Comune, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente per l'uso o l'occupazione permanente e temporanea del suolo e del sottosuolo pubblico, è corrisposta al Comune, ed è comunque a carico degli operatori, una indennità a titolo di civico ristoro in relazione al complesso dei maggiori oneri che vengono a gravare sull’ente e dei disagi che si determinano nei riguardi del regolare svolgimento delle attività e dei servizi della città in conseguenza della realizzazione delle opere, determinata secondo i principi, le modalità e i criteri indicati nell’allegato 1 del presente regolamento.
  4. La suddetta indennità è destinata prioritariamente ad interventi connessi con il miglioramento delle opere concernenti la mobilità, ivi comprese le infrastrutture sotterranee, in particolare quelle aventi le finalità di cui al comma 1 lett. c) dell’articolo 3, e, comunque, per la copertura di oneri che siano attinenti alla viabilità.
  5. In relazione alla suddetta indennità potrà applicarsi quanto previsto dall’articolo 12.

ART. 8
Sportello Unico per il sottosuolo

  1. Presso la direzione mobilità opera apposita struttura con funzioni di Sportello Unico per il sottosuolo, nei riguardi sia degli operatori esterni che delle strutture interne all’Amministrazione comunale.
  2. Per l’esplicazione delle sue funzioni, la commissione interdirezionale di cui all’articolo 4, comma 1 fa riferimento allo Sportello Unico del sottosuolo.
  3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 5 e 6, le domande di concessione per l’occupazione del suolo e del sottosuolo pubblico e di infrastrutture comunali devono essere inoltrate allo Sportello Unico unitamente alla documentazione definita da apposito provvedimento adottato dalla commissione di cui all’articolo 4 sulla scorta di quanto previsto dalle disposizioni di cui Capo II del presente regolamento, che prevede la specifica documentazione per le reti TLC. Lo Sportello Unico, salvo quanto previsto dall’articolo 17 per l’uso delle infrastrutture comunali predisposte per il passaggio di reti TLC, rilascia la concessione entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, completa della suddetta documentazione, unitamente al disciplinare predisposto dal Comune in conformità di quanto previsto dall’allegato 6.
  4. Lo Sportello Unico cura il censimento iniziale inerente il sistema informativo del sottosuolo e provvede al suo costante aggiornamento secondo la disciplina di cui all’articolo 9.
ART. 9
Censimento del sottosuolo
  1. In sede di prima applicazione, tutti i soggetti che dispongono, a qualsiasi titolo, di impianti nel sottosuolo comunale sono tenuti a presentare allo Sportello Unico, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, la documentazione degli impianti esistenti realizzati a partire dal 1 gennaio 1990, secondo le prescrizioni tecniche contenute nell’allegato 2. Nei 180 giorni successivi, dovrà essere fornita, secondo le medesime modalità, la documentazione relativa a tutti i rimanenti impianti.
  2. In nessun caso potranno essere concesse autorizzazioni a posare infrastrutture sotterranee agli operatori che non abbiano preventivamente presentato la documentazione relativa agli impianti realizzati. In alternativa, l’operatore, nel presentare la richiesta di posa di infrastrutture, dovrà dichiarare di non disporre, alla data della domanda, di impianti nel sottosuolo.
  3. Per quanto riguarda, invece, gli impianti di nuova costruzione, il rilascio della concessione per l’occupazione del suolo e del sottosuolo pubblico e di infrastrutture comunali è subordinato alla consegna della documentazione tecnica degli impianti medesimi, presentata su supporto informatico secondo le norme tecniche precisate nell’allegato 2 .
  4. Le infrastrutture inutilizzate già presenti nel sottosuolo che non

  5. risultino riportate nella documentazione presentata al Comune sono acquisite al patrimonio comunale.
  6. Gli operatori di rete mobile di TLC devono presentare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento e comunque prima del rilascio di ulteriori concessioni per il collegamento alla rete fissa delle Stazioni Radio Base, le notizie relative all’ubicazione (indirizzo, civico, ecc.) delle stesse installate nel territorio comunale secondo le seguenti modalità:
    1. numero delle stazioni radio base, suddivise per tipologia di rete (TACS GSM DCS), alimentate con portanti fisici sotterranei di proprietà dello stesso;
    2. numero delle stazioni radio base, suddivise per tipologia di rete (TACS GSM DCS), installate su edifici di proprietà dell’Amministrazione Comunale;
    3. numero delle stazioni radio base, suddivise per tipologia di rete (TACS GSM DCS), installate su suolo pubblico del Comune.
  7. Il Comune, attraverso lo Sportello Unico, aggiorna periodicamente la banca dati della cartografia numerica di base, consegnandone copia, dietro pagamento del corrispettivo determinato con apposito provvedimento dal Comune stesso, agli operatori che dispongono di impianti nel sottosuolo. Il Comune, inoltre, attraverso lo Sportello Unico, determina, in accordo con gli operatori interessati, le opportune modalità per provvedere all’aggiornamento per via telematica delle informazioni contenute nella banca dati.
  8. Tutti gli operatori che dispongono di impianti nel sottosuolo sono tenuti a conformare i temi della propria cartografia numerica di base, a quelli del Comune, segnalando eventualmente imprecisioni o errori da correggere nella cartografia ufficiale.
ART. 10
Conferenza dei servizi
  1. Il Comune, secondo le esigenze valutate dalla commissione di cui all’articolo 4 e dalla struttura di cui all’articolo 8, può indire apposite conferenze dei servizi al fine di assicurare il coordinamento fra i diversi operatori, definire la concomitante realizzazione di interventi nonché le modalità degli interventi da effettuare congiuntamente tra Comune ed operatori, scegliere le soluzioni da adottare per l’ubicazione delle infrastrutture di cui all’articolo 4, e, in via più generale, per garantire che gli interventi siano programmati secondo l’esito delle valutazioni di compatibilità con la regolare agibilità del traffico, con le esigenze della popolazione e delle attività commerciali delle aree interessate ai lavori.
  2. Nel corso della conferenza di servizi devono essere individuate le eventuali specifiche progettuali, le modalità di esecuzione delle opere, deve essere promosso l’effettivo coordinamento tra gli operatori per la contemporanea esecuzione, ove possibile, dei lavori relativi alle diverse infrastrutture, deve essere individuata la soluzione operativa più conforme agli strumenti urbanistici in vigore e devono essere indicati i vincoli di carattere ambientale, urbanistico e archeologico da rispettare nella fase di programmazione esecutiva delle opere.
  3. In sede di conferenza di servizi e comunque nell’ambito della procedura di definizione dei piani di programmazione e di coordinamento di cui all’articolo 4, gli operatori interessati sono tenuti a sottoscrivere, dietro richiesta del Comune, apposito atto di impegno relativo all'uso prioritario delle infrastrutture comunali. Tale impegno vale, comunque, come diritto di prelazione tra più istanze concorrenti all’uso di tale genere di strutture.
  4. Agli operatori che, convocati, non hanno partecipato, senza giustificato motivo, agli incontri di cui al comma 4 dell’articolo 4, ed alla conferenza dei servizi, non si applica, in ogni caso, quanto previsto dall’articolo 5, comma 1.
ART. 11
Definizione delle infrastrutture comunali. Corrispettivo per l’utilizzo.
  1. Ai fini del presente regolamento, per infrastrutture comunali si intendono i cunicoli, le intercapedini, i canali coperti e scoperti, i cavidotti e, in genere, ogni altra struttura di proprietà del Comune anche non sotterranea, ancorché affidata in gestione a soggetti terzi ovvero di società dallo stesso partecipate, utilizzabile per il passaggio di reti.
  2. In attuazione del principio di cui all’articolo 3, comma 1, lett. b) , per il passaggio delle reti all’interno delle infrastrutture comunali appositamente predisposte, realizzate o delle quali sia programmata la realizzazione, come pure per l’utilizzo di infrastrutture comunali comunque idonee per la posa di cavidotti, l’operatore dovrà versare al Comune apposito corrispettivo per l’uso delle infrastrutture medesime, così come previsto all’articolo 19.
ART. 12
Costruzione diretta delle infrastrutture comunali a cura degli operatori
  1. Per le finalità di cui al presente regolamento, ed in particolare quelle di cui al comma 1 lett. c) dell’articolo 3, gli operatori, a scomputo dell’indennità di cui all’articolo 7 e sino a concorrenza della stessa, sono tenuti, qualora richiesto dal Comune in sede di procedimento di autorizzazione alla esecuzione degli interventi concernenti impianti nel sottosuolo, alla posa in opera di infrastrutture comunali che risultino ricomprese nella programmazione di cui all’articolo 4.
  2. Per tale posa in opera l’operatore interessato è tenuto a predisporre, a propria cura, la relativa progettazione a mezzo di professionista in possesso dei requisiti di idoneità, incaricato dall’operatore stesso previo assenso dell’Amministrazione comunale, con tipologie, caratteristiche e quantità concordate con il Comune. Il progetto esecutivo è presentato non oltre 30 giorni dalla richiesta del Comune per l’approvazione da parte del Comune stesso. Lo scomputo è calcolato in base ai costi strettamente riferibili ai maggiori lavori derivanti dalla realizzazione delle infrastrutture, secondo tabelle approvate dalla Giunta comunale.
  3. Le infrastrutture, di proprietà esclusiva del Comune, possono essere concesse ad altri operatori, a titolo oneroso, così come previsto all’articolo 11 comma 2, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 2 del D.P.R. 318 del 19 settembre 1997, ovvero utilizzati per proprie esigenze.
Art. 13
Strade sensibili
  1. Gli interventi da effettuare nelle strade cosiddette "sensibili", già individuate ai sensi del regolamento viario approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 155/86 del 15 febbraio 1999, nonché di quelle successivamente individuate agli stessi fini, devono essere realizzati nel rispetto delle particolari prescrizioni in funzione delle specifiche caratteristiche di tale viabilità. Lungo tali strade, sono prioritariamente favorite soluzioni di condivisione di infrastrutture sotterranee, condivisione di scavi, esecuzioni di minitrincee e posa di tubi nel sottosuolo mediante perforazioni teleguidate.
  2. Per quanto riguarda l’uso comune di reti o l’accesso a reti esistenti di cui all’articolo 12, secondo e terzo comma del D.P.R. 318 del 19 settembre 1997, il Comune si riserva di attivare l’intervento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Art. 14
Modifiche delle infrastrutture comunali
  1. In caso di modifiche delle infrastrutture comunali, al fine di consentire i necessari interventi atti ad evitare disturbi e interruzioni ai servizi, l’Amministrazione comunale deve darne notizia agli operatori con lettera raccomandata a/r, con un preavviso di 90 giorni per modifiche che non comportano spostamenti di percorso, e di 180 giorni in caso diverso.
  2. La comunicazione scritta deve contenere una breve descrizione dei lavori da eseguire e dei tempi previsti.
  3. Le modifiche alle infrastrutture comunali devono essere previste solo per validi motivi e qualora non risulti praticabile alcuna altra soluzione alternativa. Nell’effettuare gli spostamenti di percorso, il Comune ha cura di garantire le esigenze degli operatori, tenendo anche conto degli eventuali suggerimenti da loro presentati per limitare i disagi.
  4. Le spese sostenute dagli operatori per le proprie opere in conseguenza delle modifiche alle infrastrutture comunali, restano a loro carico.

Capo II
Reti di telecomunicazioni: criteri e modalità per la concessione dell'uso del suolo, del sottosuolo e delle infrastrutture comunali

Art. 15
Principi per il rilascio della concessione e soggetti aventi titolo

  1. L’uso del suolo, del sottosuolo pubblico e delle infrastrutture comunali per l’installazione e l’esercizio delle reti di telecomunicazione è subordinato al rilascio di apposita concessione come previsto dall’articolo 4, comma 3 della L. 249 del 31 luglio 1997, nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e non discriminazione fra i soggetti richiedenti, nonché in base di quelli di cui agli articoli 2 e 3 del Capo I del presente regolamento.
  2. Possono richiedere la concessione i titolari delle licenze e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 4, primo e secondo comma, della L. 249 del 31 Luglio 1997; i concessionari del servizio pubblico nel caso previsto al settimo comma del medesimo articolo 4 della L. 249 del 31 Luglio 1997; in generale, tutti coloro che ne hanno diritto.
Art. 16
Uso prioritario delle infrastrutture comunali.
  1. Nel rispetto del principio di cui all’articolo 3, comma 1, lett. b) e c), il Comune, nello svolgimento dell’attività di programmazione e pianificazione di cui all’articolo 4, individua le infrastrutture comunali da utilizzare prioritariamente per l’installazione e l’esercizio di reti TLC. L’uso di tali infrastrutture è, comunque, obbligatorio per l’operatore tutte le volte che il Comune disponga di dotti e di cunicoli appositamente costituiti o ne abbia prevista la realizzazione.
  2. L’operatore interessato, prima di richiedere la concessione dell’uso del suolo e del sottosuolo pubblico ai sensi dell’articolo 17, chiede allo Sportello Unico una verifica preventiva circa la sussistenza dei presupposti che comportano l’uso prioritario o obbligatorio delle infrastrutture comunali, senza che ciò pregiudichi la definizione dell’eventuale successivo procedimento autorizzatorio.
Art. 17
Concessione dell’uso del suolo e sottosuolo mediante utilizzo di infrastrutture già predisposte per il passaggio di reti TLC o da realizzare direttamente da parte del Comune.
  1. Nel caso di uso di infrastrutture comunali già predisposte per il passaggio di reti TLC, o da realizzare da parte del Comune, l’operatore interessato presenta allo Sportello Unico apposita domanda con i contenuti prescritti dall’allegato 3 del presente regolamento. Lo Sportello Unico verifica la compatibilità tecnica della richiesta con le infrastrutture comunali esistenti, e con la programmazione di cui all’articolo 4, nonché la conformità della medesima con la normativa vigente. Entro 30 giorni dalla richiesta, il Comune concede l’uso delle proprie infrastrutture esistenti o il nulla osta all’uso di quelle da realizzare da parte del Comune. Nel caso siano stati necessari chiarimenti o integrazioni alla documentazione presentata, il termine di 30 giorni decorre dalla presentazione da parte dell’operatore dei documenti integrativi richiesti.
  2. L’inizio dei lavori d’installazione, o l’uso delle infrastrutture comunali, è subordinato alla stipula della convenzione avente i contenuti indicati dall’allegato 4.
  3. Nel caso di infrastrutture di cui il Comune abbia prevista la realizzazione diretta, si osserva quanto previsto al punto 2 dell’allegato 3.
  4. Nel caso di uso di infrastrutture comunali non predisposte per il passaggio di reti TLC, si osserva, per quanto concerne la posa di cavidotti da parte degli operatori quanto prescritto dall’articolo 18 per l’uso del suolo e del sottosuolo senza utilizzo di infrastrutture comunali.
  5. L’Amministrazione si riserva di non concedere l’uso di condutture comunali libere se queste sono riservate all’Amministrazione comunale per i propri usi.
Art. 18
Uso del suolo e del sottosuolo senza utilizzo di infrastrutture comunali
  1. Nel caso in cui non vi siano infrastrutture comunali, come definite nel precedente articolo 11, utilizzabili per il passaggio di reti, ed il Comune non abbia previsto, o programmato, di realizzare direttamente gli interventi, l’operatore interessato, per ottenere dal Comune la concessione all’uso del suolo o del sottosuolo pubblico, presenta allo Sportello Unico apposita domanda di concessione secondo le modalità di cui all’allegato 5.
  2. Lo Sportello Unico, verificata la completezza della documentazione e la compatibilità dell’intervento con la pianificazione di cui al Capo I del presente regolamento, rilascia la concessione entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, con le prescrizioni indicate nell’allegato 6. E’ fatto salvo, comunque, quanto previsto dall’articolo 12.
  3. Qualora una strada sia interessata dall’intervento concomitante di più operatori, lo Sportello Unico nominerà, con oneri da ripartirsi tra gli operatori concomitanti, un coordinatore, che potrà essere un soggetto terzo o uno degli operatori, destinato a svolgere il ruolo di referente unico verso l’Amministrazione per tutte le incombenze procedurali, economiche, di progettazione e costruzione previste dal presente regolamento.
Art. 19
Corrispettivi
  1. Costituisce corrispettivo per il rilascio della concessione d’uso del suolo, del sottosuolo pubblico e delle infrastrutture comunali non predisposte per il passaggio delle reti TLC:
    1. quanto previsto dalla normativa vigente per l'uso o l'occupazione, permanente e temporanea, del suolo e del sottosuolo pubblico, comprese le spese di sopralluogo e di istruttoria;
    2. l'indennità di cui al precedente art. 7 comma 3.
  2. L’importo di cui al comma 1, lett. b), dovrà, in ogni caso, essere versato al momento del rilascio della concessione, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12.
  3. Qualora l’operatore utilizzi un’infrastruttura comunale predisposta per il passaggio delle reti TLC, dovrà corrispondere, oltre a quanto dovuto ai sensi della vigente normativa per l’occupazione del sottosuolo pubblico, un canone annuo d’uso forfettario al metro/tubo calcolato secondo i criteri previsti dall’allegato 7. La prima quota di canone, pari a tre annualità anticipate, deve essere versata entro 10 giorni dal collaudo e comunque prima di usare l’impianto. Successivamente il canone rivalutato e le quote di rivalutazione dovranno essere versate entro il 31 gennaio di ogni anno.
  4. Qualora, invece, l’operatore utilizzi un’infrastruttura comunale non predisposta per il passaggio delle reti TLC, il suddetto canone è ridotto del 40 per cento. In tali casi, per gli interventi di posa dei cavidotti di proprietà dell’operatore che comportino alterazioni del suolo o del sottosuolo, è comunque dovuta l'indennità di cui al comma 1, lett. b).
  5. Ai sensi dell’art. 47, comma 4 del D.Lgs. 507/1993, qualora il Comune provveda direttamente alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio di condutture, cavi ed impianti, può imporre un contributo una tantum alle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare, complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime.

Capo III
Gestione delle infrastrutture sotterranee. Sanzioni. Norma transitoria.

Art. 20
Sanzioni

  1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente, con particolare riguardo al D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992, Nuovo codice della strada.
  2. Ferme restando tali sanzioni, il Comune potrà imporre lo spostamento degli impianti entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale potrà disporre la revoca della concessione e la rimozione o il rifacimento dell’impianto a spese dei titolari stessi.


Art. 21
Realizzazione e gestione delle infrastrutture sotterranee comunali predisposte per il passaggio delle reti TLC.

  1. Per l’attività di progettazione, realizzazione e gestione dei manufatti interrati da concedere in uso, il Comune può fare ricorso, mediante l’adozione dei necessari provvedimenti, a soggetti appositamente individuati ovvero costituiti, nel rispetto della normativa vigente in materia.
  2. La scelta della forma di gestione di tali attività è effettuata sulla scorta di apposita analisi economico-finanziaria in funzione della più efficace ed economica realizzazione delle stesse attività in riferimento agli obbiettivi perseguiti con il presente regolamento.


Art. 22
Norma transitoria

  1. Per i procedimenti relativi alla posa di reti di TLC pendenti alla data di approvazione del presente regolamento, le cui richieste siano state presentate entro il 1 giugno 2001, la concessione del suolo e del sottosuolo pubblico, nelle more della redazione dei piani di cui all’articolo 4, è rilasciata secondo la disciplina del regolamento stesso, previo adeguamento della documentazione di cui all’articolo 18 e secondo un piano programma definito con deliberazione della Giunta comunale previa istruttoria della commissione di cui all’articolo 4.
  2. Tali concessioni sono rilasciate esclusivamente per la posa in opera dei cavi necessari per la contestuale realizzazione delle reti per le quali sono presentate le domande. Eventuali cavi o canali che, all’atto del collaudo, risultino non occupati, sono resi disponibili per l’utilizzazione da parte del Comune, ivi compreso le infrastrutture accessorie. E’ fatto salvo quanto prescritto per le reti dorsali di transito prive di diramazioni nel territorio comunale realizzate dai titolari della licenza prevista dall’articolo 4 comma 3 della legge 249 del 31 luglio 1997.
  3. E’ fatta, comunque, salva la facoltà prevista dall’articolo 12 del regolamento.
  4. Sono esclusi dalla normativa i lavori degli appalti di rifacimento delle reti relative ai servizi idrici già affidati alla data di entrata in vigore del regolamento che saranno trasferiti al nuovo soggetto gestore ai sensi della normativa di settore.



 


ALLEGATO N. 1
Principi, modalità e criteri per la determinazione dell’indennità di civico ristoro prevista dall’art. 7, comma 3 del regolamento.


 
 

1. Principi a fondamento dell’indennità di civico ristoro

L’indennità a titolo di civico ristoro di cui all’articolo 7, comma 3 del regolamento concerne il complesso dei maggiori oneri che vengono a gravare sul Comune quale ente esponenziale della collettività, nonché dei disagi che si determinano nei riguardi del regolare svolgimento delle attività e dei servizi della città in conseguenza, diretta o, comunque, collegata alla realizzazione delle opere, oneri e disagi che, invece, devono essere sopportati e, quindi, restare a carico dell’operatore in relazione alla propria attività e ai benefici e vantaggi che ne riceve.
Tale indennità, oltre che nascere dall’esigenza di esentare il Comune, e quindi la collettività, dai suddetti maggiori oneri a seguito della realizzazione delle opere, ha anche la finalità, come si rileva dal contesto delle norme del regolamento e dalla destinazione delle somme, di contribuire alla razionalizzazione degli interventi nel sottosuolo, secondo le linee guida di cui alla Direttiva P.C.M. 3 marzo 1999, in modo da contenere i disagi per la popolazione, l’ambiente e la mobilità, promovendo scelte d’intervento che non comportino, in prospettiva, la diminuzione della fluidità del traffico per i ripetuti lavori interessanti le strade urbane.
 
 

2. Determinazione dell’indennità di civico ristoro.

Per la determinazione di tali maggiori oneri, si fa riferimento alle sottoindicate circostanze, a cui sono riconducibili:

  1. degrado permanente subito dalle fondazioni e dalle pavimentazioni stradali a seguito delle manomissioni e dei necessari interventi manutentivi;
  2. degrado dell’apparato radicale delle essenze arboree ed arbustive poste nell’area interessata ai lavori, qualora i lavori di scavo interferiscano con le aree di sviluppo degli apparati radicali di essenze vegetali;
  3. oneri, o spese, oltre che per il controllo della regolare esecuzione dei lavori, per garantire, in occasione della realizzazione degli interventi, la corretta gestione della viabilità urbana, per limitare i disagi arrecati alla popolazione ed alle attività commerciali e produttive nelle aree interessate ai lavori e nelle aree limitrofe, per le deviazioni dei percorsi di linea e, comunque, per consentire la regolare agibilità e fluidità del traffico;
I) Per quanto concerne il degrado del corpo stradale conseguente all’esecuzione dei lavori, l’importo dell’indennità deve essere commisurato in rapporto alla tipologia dei lavori ed alle caratteristiche del corpo stradale oggetto dei lavori medesimi, pervenendo alla individuazione del costo medio degli interventi sul quale applicare la quota percentuale necessaria per i maggiori oneri di manutenzione.
II) Per quanto concerne il degrado dell’apparato radicale delle essenze arboree ed arbustive poste nelle aree interessate dallo scavo, devono essere individuate classi omogenee di essenze, indicando, per ogni classe, la distanza dalla base del fusto entro la quale non sono consentiti, di regola, lavori di scavo.
Deve essere, inoltre, individuata, per ogni classe, la distanza dalla base del fusto entro la quale è invece consentito effettuare lavori di scavo, anche se esclusivamente in caso di assoluta necessità e secondo le prescrizioni dettate dal Comune.
Facendo riferimento ad ipotesi in cui i lavori di scavo vengano effettuati entro le distanze di rispetto sopra individuate, e assumendo che sia dovuta, per ogni pianta interessata, un’indennità il cui importo è differenziato in funzione del valore delle essenze arboree, dovrà indicarsi un’indennità media determinata in relazione alle maggiori spese poste a carico del Comune, derivanti dalla maggiore necessità di successivi interventi di monitoraggio, controllo e manutenzione, finalizzati a preservare la funzionalità vegetativa e la sicurezza delle piante, in conseguenza all’interferenza dei lavori di scavo con l’area interessata dagli apparati radicali.
III) Per quanto riguarda il punto c), deve tenersi conto:
  1. dell’aumento delle prestazioni richieste
  2. dell’aumento del numero di chilometri percorsi dal servizio di trasporto pubblico a seguito di cantierizzazioni;
  3. dell’impiego di personale per l’attività di informazione sulle deviazioni (materiale informativo da affiggere alle paline interessate, sistemazioni di indicatori di fermata provvisoria);
  4. di una quota compensativa a fronte degli effetti negativi sulle attività economiche e sulla popolazione che richiedono interventi successivi del Comune di recupero e sviluppo.
La somma forfetaria individuata in relazione ai punti I)-II)-III) è dovuta anche nel caso di apertura di scavi in tutto o in parte corrispondenti a ripristini preesistenti.
 

3. Modalità

Il Comune, con apposito provvedimento, definisce una somma forfettaria nel rispetto dei criteri sopra indicati.

La somma così definita è aggiornata al primo gennaio di ogni anno. L’aggiornamento avviene in base alla variazione percentuale che, secondo l’indice accertato dall’ISTAT e relativo al prezzo al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, si verificherà ogni anno.
 


ALLEGATO N. 2
Documentazione relativa al censimento del sottosuolo (art. 9 del regolamento)



A - Banca dati della cartografia numerica di base

1. Il Comune costituisce una banca dati della cartografia di base del territorio comunale, contenente i seguenti temi:

  1. Gli edifici e le loro dividenti
  2. I marciapiedi
  3. Le aree stradali e gli assi strada
  4. I numeri civici e le corrispondenti aperture
  5. Le aree omogenee di PRG
  6. I confini delle particelle catastali
  7. Le aree verdi e le alberature di pertinenza comunale
2. Gli elementi sopra elencati saranno localizzati sul territorio con un errore non superiore a 30 cm, ad eccezione dei numeri civici, che saranno posizionati in corrispondenza alla mezzeria della relativa apertura, con un errore non superiore a 1,5 mt.

3. A tutti gli operatori che presenteranno la documentazione dei propri impianti, in ottemperanza a quanto prescritto nell’art. 9 del regolamento, il Comune consegnerà, dietro pagamento del corrispettivo determinato dal Comune stesso con apposito provvedimento , una copia della banca dati della cartografia numerica di base, nei seguenti formati:

  1. Shape file
  2. DGN
  3. DXF

B - Aggiornamento del sistema informativo del sottosuolo

1. Ai sensi dell’articolo 9 del regolamento, la documentazione relativa agli impianti esistenti, così come la documentazione relativa agli impianti di nuova costruzione, deve essere presentata dagli operatori su supporto informatico secondo uno dei seguenti formati:

  1. DWG
  2. DXF
  3. DGN
  4. Shape file
2. La documentazione presentata dagli operatori per gli impianti di nuova costruzione deve riportare, sovrapposta alla cartografia di base del Comune:
  1. la posizione e la sezione di tutte le modifiche e/o nuove condutture da inserire nel sottosuolo, indicata con un errore di localizzazione non superiore a 30 cm;
  2. la profondità delle condutture di cui sopra, indicata con un errore non superiore a 20 cm;
  3. l’ubicazione dei componenti speciali e quant’altro necessario per determinare le caratteristiche fisiche della rete (giunti, opere di protezione, eccetera);
  4. il contenuto delle condutture, tratta per tratta;
  5. la posizione e la dimensione di tutti i pozzetti, nuovi o modificati, indicata con un errore di localizzazione non superiore a 30 cm;
  6. la data a partire dalla quale la conduttura sarà operativa;
  7. l’indicazione delle eventuali condutture dismesse;
  8. la ragione sociale dell’azienda/ente giuridicamente proprietaria dell’impianto.
Il formato di dettaglio delle tabelle informative è comunicato dallo Sportello Unico agli operatori interessati mediante una specifica circolare.
I temi di fondo presenti nello stralcio, una volta ricevuta la banca dati del Comune, devono essere quelli della cartografia ufficiale.

3. Lo Sportello Unico, successivamente al rilascio della concessione per l’esecuzione dei lavori, provvederà ad aggiornare con i nuovi elaborati la banca dati del sistema informativo del sottosuolo.
 

C - Riservatezza e salvaguardia delle informazioni

  1. Il Comune si impegna a mantenere riservate e custodire diligentemente, in conformità con il D.P.R. n. 318 del 28 luglio 1999, tutte le informazioni riguardanti gli impianti nel sottosuolo, ricevute dai vari operatori, e ad utilizzarle unicamente ai fini della programmazione degli interventi e della pianificazione del territorio.
  2. I dati riguardanti gli impianti del sottosuolo possono essere divulgati dal Comune per fini attinenti la sicurezza, l’ordine pubblico e la protezione civile.
  3. La banca dati della cartografia di base di cui al precedente punto A non può essere divulgata a terze parti, nemmeno a titolo gratuito, dagli operatori che ne ricevono copia se non previo consenso scritto del Comune. Il predetto consenso potrà essere rilasciato solo a fronte di una motivata richiesta e per esigenze connesse alle attività dell’operatore di progettazione e realizzazione degli impianti.
  4. I dati contenuti nella cartografia di base possono essere divulgati dal Comune, ancorché contenenti informazioni che provengono dai sistemi informativi degli operatori.
  5. Il Comune si riserva di divulgare agli operatori e a tutti i soggetti che necessitano di intervenire nel sottosuolo, dietro pagamento del corrispettivo fissato dal Comune stesso con apposito provvedimento, tutte le informazioni sulla disposizione degli impianti preesistenti nell’area oggetto dell’intervento.

ALLEGATO N. 3

Contenuto della domanda di concessione d’uso delle infrastrutture comunali predisposte per il passaggio delle reti TLC (art. 17 comma 1 del regolamento) o di cui il Comune abbia previsto la realizzazione (art. 17 comma 3 del regolamento).

  1. La domanda di concessione presentata dall’operatore deve contenere:
  1. denominazione, identità giuridica e sede legale del richiedente;
  2. titolarità del richiedente;
  3. informazioni sulla rete che il richiedente intende installare e/o integrare;
  4. programma di installazione della rete e/o degli interventi integrativi alla rete già esistente;
  5. estensione geografica iniziale della rete (con allegate dettagliate informazioni grafiche), secondo quanto prescritto dall’allegato 2 del regolamento;
  6. programma triennale di eventuale espansione geografica della rete (con allegate dettagliate informazioni grafiche) secondo quanto prescritto dall’allegato 2 del regolamento;
  7. interconnessioni con i tratti di rete già esistenti;
  8. informazioni sulla tipologia di infrastrutture che intende posare nelle gallerie, cunicoli praticabili e non (numero di tubi, cassette, cavi, ecc., tipologia di posa, esistenza di altre reti o infrastrutture, ecc.);
  9. impegno dell’operatore a presentare, al momento della stipula della convenzione di cui all’articolo 16, comma 4 del regolamento polizza fideiussoria rilasciata a garanzia dei pagamenti dei canoni da compagnie di assicurazione, istituti bancari o istituti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 385/1993. La fideiussione deve prevedere espressamente l’obbligo di pagamento a favore del Comune di Firenze entro 15 giorni dalla richiesta avanzata dallo stesso Comune; deve prevedere, altresì, la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale;
  10. impegno dell’operatore a stipulare idonea polizza assicurativa volta a garantire il risarcimento per tutti i danni subiti da persone e cose, con particolare riguardo ad eventuali danni arrecati agli impianti tecnologici collocati nel sottosuolo o derivanti dall’uso degli stessi.
  1. Nel caso in cui il Comune abbia rilasciato il nulla osta di cui al 1° comma dell’articolo 17, i richiedenti, se non già fatto in sede di programmazione, concordano con il Comune i tempi della realizzazione e prenotano l’uso delle infrastrutture mediante presentazione di atto unilaterale d’obbligo con cui si impegnano a stipulare la convenzione prevista per l’utilizzo delle infrastrutture comunali predisposte per il passaggio di reti TLC di cui all’allegato 4.



ALLEGATO N. 4
Contenuti della convenzione di concessione d’uso delle infrastrutture comunali predisposte per il passaggio delle reti TLC; prescrizioni d’uso di tali infrastrutture (art. 17 comma 2 del regolamento).

  1. La convenzione di concessione d’uso delle infrastrutture comunali predisposte per il passaggio delle reti TLC stipulata tra il Comune e l’operatore disciplina:
    1. il programma di installazione della rete e degli interventi integrativi alla rete già esistente;
    2. l’estensione geografica iniziale (con allegate dettagliate informazioni grafiche), secondo le norme prescritte dall’allegato 2 del regolamento;
    3. il programma triennale di eventuale espansione geografica della rete;
    4. la durata della convenzione, che non potrà essere inferiore a 10 anni, né riferita a meno di 2 tubi;
    5. la trasferibilità della convenzione a favore di soggetti che avessero a subentrare all’operatore nella titolarità della licenza;
    6. l’importo dei canoni annui per l’uso dei cavidotti e le modalità di aggiornamento e rivalutazione dei canoni secondo quanto previsto dal successivo allegato 7;
    7. le modalità di pagamento dei canoni in conformità di quanto previsto dall’articolo 19 comma 3 del regolamento;
    8. le garanzie fideiussorie di cui alla lett. i) dell’allegato 3;
    9. le garanzie per il risarcimento per danni a persone e cose. A tal fine, l’operatore deve presentare documentazione attestante il possesso di idonea copertura assicurativa volta a garantire il risarcimento per tutti i danni subiti da persone e cose, con particolare riguardo ad eventuali danni arrecati agli impianti tecnologici collocati nel sottosuolo o derivanti dall’uso degli stessi. L’importo del massimale di polizza viene stabilito di volta in volta dalla direzione mobilità del Comune in relazione all’entità dei rischi collegati all’intervento di posa delle reti TLC ed all’uso dell’infrastruttura stessa, e, comunque, non può essere inferiore ad 1 miliardo di lire. La polizza deve contenere in allegato una dichiarazione del concessionario con la quale viene stabilito il vincolo del concessionario a risarcire gli eventuali danni oltre l’importo del massimale assicurato;
    10. disciplina del servizio di pronto intervento;
    11. programmi di manutenzione della rete;
    12. casi di risoluzione della convenzione;
    13. le penali previste in caso di inadempimento, fermo restando l’obbligo del risarcimento dell’eventuale maggior danno.
  2. La convenzione, inoltre, contiene le prescrizioni cui l’operatore deve attenersi nell’uso delle infrastrutture comunali, specificando che:
  1. l’uso include l’accesso e l’uso dei pozzetti di ispezione, al fine di inserire cavi in tubazioni libere, mantenerli e ripararli. L’operatore è autorizzato ad accedere alle infrastrutture comunali per eventuali controlli o manutenzioni dei propri cavi;
  2. l’infrastruttura deve essere resa disponibile all’operatore in condizioni di utilizzabilità e, in analoghe condizioni, restituita al Comune. Alla scadenza della concessione e, comunque, in ogni caso in cui termini l’utilizzazione delle infrastrutture comunali l’operatore dovrà, entro 60 giorni, liberarle di ogni cosa di sua proprietà e ripristinare la situazione preesistente, salvo diverso accordo. Ogni costo relativo resta a suo carico;
  3. oltre alla costruzione e manutenzione della propria rete, restano a carico dell’operatore tutte le eventuali ulteriori spese conseguenti o necessarie alla realizzazione della stessa all’interno della infrastruttura comunale;
  4. sia il Comune che l’operatore sono obbligati ad effettuare tutti gli interventi di manutenzione necessari per le parti di propria competenza, con scadenze adeguate;
  5. eventuali danni all’altra parte, provocati da interventi di posa, sostituzione e manutenzione, sono prontamente riparati a spese di chi ha causato tali danni;
  6. al termine del lavoro di posa da parte dell’operatore, le parti effettuano un’ispezione congiunta il cui verbale, redatto e sottoscritto in contraddittorio tra le parti interessate, è conservato come documento di riferimento;
  7. l’operatore, in ogni momento, può sostituire o modificare le proprie installazioni, previa comunicazione della relativa documentazione tecnica allo Sportello Unico di cui all’art. 8 del regolamento per l’aggiornamento della banca dati di cui all’articolo 9 del medesimo regolamento;
  8. ciascun operatore deve:

ALLEGATO N. 5
Contenuti della domanda di concessione dell’uso del suolo pubblico, del sottosuolo pubblico senza l’utilizzo di infrastrutture comunali (articolo 18 del regolamento).

1. La domanda di concessione dell’uso del suolo pubblico, del sottosuolo pubblico deve essere presentata corredata dalla seguente documentazione:

  1. progetto esecutivo di ogni intervento che s’intende realizzare, sia di nuova costruzione di impianto o di infrastruttura, sia di rinnovo o manutenzione di impianto o di infrastruttura esistente, corredato di tutti i disegni necessari (planimetrie in adatta scala, particolari dei manufatti, etc). Il progetto esecutivo ed i suoi allegati, ivi compresa una relazione tecnica sulle modalità di esecuzione dei lavori, devono contenere in dettaglio tutte le informazioni concernenti lo scavo e l’ingombro delle infrastrutture (dotti e apparecchiature) da posare nel sottosuolo, tutte le informazioni relative ai sottoservizi esistenti e le informazioni dettagliate circa l’espansione geografica della rete ed il numero di tubi e di cavi a fibre ottiche di cui si richiede l’installazione. La documentazione cartografica di progetto, i relativi particolari di posa, l’ubicazione dei sottoservizi esistenti, ecc., devono essere presentati su supporto cartaceo in duplice copia e su supporto informatico secondo le prescrizioni tecniche di cui all’allegato 2;
  2. (nel caso di utilizzo di infrastrutture comunali non predisposte per il passaggio di reti TLC, articolo 17 comma 4)

  3. progettazione esecutiva delle infrastrutture da posare nei cunicoli o gallerie del Comune corredata di tutti i disegni necessari (sezioni e particolari della galleria o cunicolo con riportato l’esatta ubicazione della nuova infrastruttura da posare e dei servizi esistenti con le distanze e le sezioni dagli stessi e fra gli stessi). La documentazione cartografica di progetto, i relativi particolari di posa, l’ubicazione dei sottoservizi esistenti, ecc., devono essere presentati su supporto cartaceo in duplice copia e su supporto informatico secondo le prescrizioni tecniche di cui all’allegato 2;
  4. impegno del richiedente a versare al Comune, in aggiunta a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di occupazione del suolo pubblico, comprese le spese di istruttoria e sopralluogo, l'indennità di cui all'art. 7 del regolamento, o, in alternativa, se richiesto dal Comune, a presentare, non oltre 30 giorni dalla richiesta del Comune, il progetto esecutivo delle eventuali infrastrutture comunali da realizzare a scomputo di tale indennità, con tipologie, caratteristiche e quantità da concordare tra il Comune medesimo e l’operatore ai sensi dell'art. 12 del regolamento . Tale progetto, corredato dei disegni necessari (planimetrie in adatta scala, particolari dei manufatti, etc), dovrà essere presentato su supporto cartaceo in duplice copia e su supporto informatico secondo le prescrizioni tecniche di cui all’allegato 2. Nel caso di interventi concomitanti, ferma restando la responsabilità solidale per la corresponsione, nell'istanza sono indicate le quote di riparto;
  5. impegno del richiedente all’acquisizione dei pareri, nullaosta o autorizzazioni comunque denominate delle altre autorità competenti, diverse dal Comune, che si rendono necessari in relazione alle previsioni del progetto esecutivo;
  6. indicazione della durata prevista dei lavori;
  7. impegno dell’operatore a presentare, al momento del rilascio della concessione, polizza fideiussoria a garanzia della regolare esecuzione dei lavori per consentirne l’eventuale esecuzione d’ufficio, nonché per eventuali penalità e danni a beni Comunali, ivi comprese tutte le essenze arboree ed arbustive interessante. La fideiussione da prestare dovrà essere rilasciata da compagnie di assicurazione, istituti bancari o istituti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 385/1993. La fideiussione deve prevedere espressamente l’obbligo di pagamento a favore del Comune di Firenze entro 15 giorni dalla richiesta avanzata dallo stesso Comune; deve prevedere, altresì, la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale;
  8. impegno dell’operatore a stipulare idonea polizza assicurativa volta a garantire il risarcimento per tutti i danni subiti da persone e cose;
  9. indicazione dell’estensione e delle dimensioni d’ingombro del cantiere,
  10. indicazione degli enti concessionari di pubblici servizi e dei soggetti privati, che utilizzano gli spazi soprastanti e sottostanti il suolo stradale, ai quali il richiedente ha contemporaneamente segnalato l’intervento da eseguire, con dichiarazione di assunzione di ogni responsabilità nei confronti di altri enti concessionari di pubblici servizi o privati non interpellati;
  11. eventuali accordi preventivi, stipulati con i soggetti di cui alla lettera precedente, al fine di garantire la compatibilità del posizionamento delle nuove opere con gli altri sottoservizi presenti, fermo restando il rispetto delle prescrizioni tecniche che disciplinano la materia;
  12. la documentazione informatizzata di cui all’art. 9 del regolamento;
  13. elenco e generalità degli operatori concomitanti;
  14. dichiarazione di disponibilità a posare le proprie reti di TLC in pozzetti e/o maxipozzetti comuni con altri operatori di telecomunicazioni.
Ad integrazione di quanto sopra previsto, alla domanda di concessione dovrà essere allegata la eventuale ulteriore documentazione necessaria a giudizio della commissione di cui all'art. 4 del regolamento.


ALLEGATO N. 6
Contenuti della concessione dell’uso del suolo pubblico, del sottosuolo pubblico di cui all’articolo 18 del regolamento, e disciplinare tecnico di cui all’articolo 8, comma 3 del regolamento.

  1. La concessione all’uso del suolo, del sottosuolo pubblico disciplina:
    1. la durata della concessione, che deve coincidere con la durata della concessione di cui all’art. 4 della L. 31.7.1997, n. 249 e comunque non può essere superiore a 29 anni come previsto dall’articolo 27 comma 5 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, Nuovo codice della strada;
    2. la trasferibilità della concessione a favore dei soggetti che subentrino all’operatore nella titolarità della licenza di cui alla lettera che precede;
    3. l’eventuale obbligazione di provvedere alla realizzazione diretta delle infrastrutture comunali ai sensi dell’articolo 12 del regolamento;
    4. le garanzie fideiussorie di cui all’allegato 5, lett. f). Le fideiussioni saranno svincolate entro 2 mesi dal rilascio della certificazione di collaudo di cui al presente allegato 6, punto 2, lett. q).
    5. le garanzie per il risarcimento per danni a persone e cose. A tal fine, l’operatore deve presentare documentazione attestante il possesso di idonea copertura assicurativa volta a garantire il risarcimento per tutti i danni subiti dalle persone e dalle cose con riferimento ai lavori da eseguire, con particolare riguardo ad eventuali danni arrecati agli impianti tecnologici collocati nel sottosuolo o derivanti dall’uso degli stessi. L’importo del massimale di polizza verrà stabilito di volta in volta dalla direzione mobilità del Comune in relazione all’importanza dei lavori da eseguire. La polizza deve contenere in allegato una dichiarazione del concessionario con la quale viene stabilito il vincolo del concessionario a risarcire gli eventuali danni oltre l’importo del massimale assicurato;
    6. i casi di risoluzione del rapporto di concessione in presenza di inadempimenti del concessionario;
    7. fermo restando l'obbligo del risarcimento dell'eventuale maggior danno, le penali previste in caso di inadempimento, con particolare riguardo ai ritardi ed alle difformità nell'esecuzione dei lavori ;
    8. disciplina del servizio di pronto intervento;
    9. inoltre, a fronte delle singole autorizzazioni per tratte funzionali in cui viene suddiviso l’intervento, dovranno essere indicati:
Ad integrazione di quanto sopra previsto, l’atto di concessione può contenere le ulteriori prescrizioni necessitate, a giudizio della commissione di cui all'art. 4 del regolamento, dalla specificità del progetto presentato.
 

2. Contenuto del disciplinare tecnico per l’esecuzione degli interventi, da allegare alla concessione
Nell’esecuzione degli interventi gli operatori dovranno attenersi, oltre a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada ed a quanto previsto dal protocollo d'intesa "Patto per la Città" approvato con deliberazione consiliare n. 769/571 del 21.5.1999 nonché dai relativi provvedimenti attuativi, alle prescrizioni contenute nel disciplinare tecnico rilasciato unitamente alla concessione, con il quale si definiscono le modalità di esecuzione delle opere, le norme tecniche da osservarsi, le modalità di svolgimento dei controlli, delle ispezioni e del collaudo, con particolare riguardo ai lavori di ripristino sia per quanto riguarda i materiali e le tecnologie da impiegare nelle strade sensibili, che per quanto riguarda la segnaletica stradale da realizzare a fine lavori.

Tale disciplinare contiene le seguenti prescrizioni:

  1. le strade di accesso alle proprietà ed il traffico locale non devono essere interrotte più dello stretto indispensabile al lavoro di costruzione. Gli abitanti degli edifici con accesso dalle strade interessate devono essere informati dall’operatore con adeguato preavviso sull’inizio lavori;
  2. l’operatore è obbligato ad eseguire i lavori in modo da minimizzare l’impatto sul traffico ed assicurare una costante attenzione alla sicurezza;
  3. nel rispetto della normativa vigente e con le modalità da questa stabilite, sul cantiere deve essere esposto un cartello indicante le date di inizio e fine lavoro, i motivi del lavoro, il committente e l’indicazione ed il recapito telefonico della persona responsabile da poter eventualmente contattare;
  4. il verde urbano, di regola, non deve essere danneggiato dalla costruzione di infrastrutture dell’operatore. Questi deve comunque garantire che sia possibile la futura ripiantumazione. Ogni lavoro effettuato in aree piantumate deve essere eseguito, conformemente a quanto stabilito dal vigente "Regolamento per la tutela del patrimonio arboreo ed arbustivo della città", secondo le specifiche tecniche indicate dalla competente direzione comunale, comunicate all’operatore tramite lo Sportello Unico;
  5. il drenaggio dei pozzetti, ove necessario e previsto, deve essere concordato con la direzione mobilità, tramite lo Sportello Unico;
  6. il riempimento delle trincee di scavo e il ripristino della superficie stradale deve essere eseguito a perfetta regola d’arte secondo le specifiche condizioni previste di volta in volta nei vari tratti di strada dallo Sportello Unico. I chiusini per la copertura dei pozzetti devono essere installati su apposito anello portachiusino in cemento armato senza inframmissione di legni, mattoni, scaglie di mattoni, ecc., e devono risultare a perfetto livello stradale e così mantenuti. In caso di necessità di modifiche, queste devono essere concordate con la competente direzione mobilità tramite lo Sportello Unico;
  7. le infrastrutture devono essere eseguite a regola d’arte, dove possibile senza scavo. In ogni caso massima attenzione deve essere posta a non interferire con reti tecnologiche esistenti o già predisposte e adottando tecnologie che alterino il meno possibile le condizioni delle strade e delle aree comunali;
  8. le singole tratte di strada, così come definite nel progetto esecutivo approvato, non devono essere disselciate per più di tre giorni, sempre che non vi siano soluzioni tecniche che evitino di disselciare le strade. Ogni eventuale eccezione deve essere preventivamente concordata con lo Sportello Unico. In ogni caso l’operatore deve garantire che il tratto di strada interessato sia il più corto possibile;
  9. al fine di non disseminare le sedi stradali di pozzetti e chiusini, nella costruzione di cavidotti per più operatori di telecomunicazioni si dovranno posare pozzetti e/o maxipozzetti per un uso in comune della posa e giunzione dei cavi;
  10. non si dovranno posare ulteriori pozzetti o maxipozzetti in adiacenza a pozzetti, maxipozzetti e/o camerette esistenti dello stesso operatore;
  11. ogni eventuale costo connesso alla posa, manutenzione e rinnovo di infrastrutture dell’operatore è a carico dell’operatore medesimo. In ogni caso i costi per l’adattamento delle reti dell’Amministrazione o la riparazione di danni causati al suolo pubblico dovuti all’attività dell’operatore sono a carico dell’operatore;
  12. in caso di modifiche o di altri interventi relativi alle infrastrutture comunali, che richiedano adattamenti o variazioni delle infrastrutture di reti di servizi dell’operatore posate nelle vicinanze, questi avvengono a cura e a carico dello stesso;
  13. durante la costruzione delle opere devono essere rispettate tutte le norme applicabili in materia di uso di suolo pubblico. In particolare, ai sensi dell’art. 9 Direttiva P.C.M. 3 marzo 1999, qualora i lavori interessino i marciapiedi e le altre pertinenze stradali, dovrà essere garantita, per quanto possibile, la fruibilità degli spazi anche alle persone affette da ridotta o impedita capacità motoria. Dovranno pertanto essere osservate le prescrizioni di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, tramite la predisposizione di adeguate transennature e il ripristino della continuità dei passi carrai con appositi accorgimenti. Il Comune dovrà verificare, in sede di approvazione del progetto esecutivo, se tali adempimenti siano o meno previsti;
  14. ai fini della verifica dell’impatto delle opere sull’ambiente sono fatte salve le disposizioni del D.P.R. 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 4 comma 1 della L. 22 febbraio 1994 n. 146 concernete disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale), nelle ipotesi in cui gli interventi in materia di servizi a rete coincidano con i progetti di infrastrutture di cui al punto 7 dell’allegato b) al richiamato Decreto, inclusi nell’elenco delle tipologie progettuali soggette a detta valutazione;
  15. al termine dei lavori di costruzione:
Ad integrazione di quanto sopra previsto, il disciplinare tecnico può contenere le ulteriori prescrizioni necessitate, a giudizio della Commissione di cui all'art. 4 del regolamento, dalla specificità del progetto presentato.
3. Qualora in sede di esecuzione dei lavori dovesse risultare necessario apportare al progetto esecutivo, variazioni in corso d’opera che non alterino, a giudizio dello Sportello Unico, i dati fondamentali del progetto, tali variazioni possono essere eseguite e il progetto modificato deve essere trasmesso allo Sportello Unico a fine lavori.



ALLEGATO 7
Criteri per il calcolo del canone per l’uso di infrastrutture comunali predisposte per il passaggio delle reti TLC (art. 19 comma 3 del regolamento).

1. L’importo del canone annuo a metro/tubo dovuto dagli operatori per l’utilizzo delle infrastrutture di proprietà comunale è determinato dal Comune con apposito provvedimento della Giunta, in modo da garantire la redditività della concessione in uso a fronte degli oneri sostenuti per la realizzazione e gestione, con riferimento ai seguenti costi per la costruzione nonché per la manutenzione e la gestione delle infrastrutture comunali:

  1. investimento, costituito dal costo diretto di costruzione preventivato secondo i prezzi di mercato, con aggiunta degli ulteriori seguenti oneri:
  2. rata annua di ammortamento dell’investimento;
  3. oneri finanziari;
  4. oneri di manutenzione e gestione.
2. Il canone annuo per metro/tubo viene determinato in riferimento al periodo non inferiore all'ammortamento, applicando quote percentuali sugli elementi di costo, fra cui devono essere, comunque, considerati i seguenti:
  1. costo di realizzazione;
  2. manutenzione ordinaria e pronto intervento;
  3. ammortamento;
  4. oneri finanziari ;
  5. oneri di gestione.


3. Dopo il primo anno il canone è soggetto a rivalutazione in base alle variazioni dell’indice ISTAT.

4. La quota riferita all'ammortamento deve essere corrisposta soltanto per il periodo stesso di ammortamento considerato; pertanto il canone annuo rivalutato, di cui ai precedenti punti 1 e 2, viene ridotto della quota di ammortamento scaduto tale periodo.

5. E’ a carico degli operatori qualunque altra tassa, quota, imposta presente e futura, prevista dalla legge.