TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Campo di applicazione
Il presente regolamento
disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai
sensi della L. 447/95 e della L.R. 89/98.
Al fine di cui al comma
precedente valgono le definizioni indicate dalla L. 447/95 e dai relativi
decreti attuativi.
Art.2
Limiti e definizioni
Con il Piano Comunale di
Classificazione Acustica (P.C.C.A.) il territorio comunale è suddiviso
in zone omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione,
i valori limite di immissione assoluti e differenziali, i valori di attenzione
ed i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14.11.97.
Le attività rumorose
di carattere permanente regolamentate dalle presenti normative sono quelle
attività di carattere aziendale e produttivo con l’esclusione di
quelle di tipo domestico e condominiale, che siano ubicate stabilmente
e che si svolgano con uso di impianti o attrezzature potenzialmente rumorosi.
Le attività rumorose
di carattere temporaneo regolamentate dalle presenti normative sono attività
limitate nel tempo, quali manifestazioni, spettacoli e cantieri, che possono
essere autorizzate in deroga ai limiti di rumorosità definiti dalla
legge 447/95 con le modalità previste dal presente regolamento.
Sono fatte salve le disposizioni
di cui al D.P.C.M. n. 215/99 in merito ai requisiti acustici delle sorgenti
sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo.
Resta altresì salvo
quanto stabilito dal successivo art. 18 per le altre attività rumorose,
non disciplinate dalla L. 447/95, quali piccoli lavori edili effettuati
in proprio, traslochi e comunque qualsiasi altra attività potenzialmente
rumorosa e svolta a fini privati.
Le attività rumorose
di carattere permanente o temporaneo di cui ai successivi Titolo II e III
devono rispettare i limiti di emissione e di immissione previsti dal P.C.C.A.
fino dalla loro attivazione, qualora la medesima avvenga successivamente
all’entrata in vigore del Piano stesso.
Per le attività rumorose
preesistenti all’entrata in vigore del Piano di classificazione Acustica,
i limiti di emissione e di immissione attribuiti alle singole zone sono
vincolanti dalla data di sei mesi dopo l’entrata in vigore del P.C.C.A.,
fatto salvo quanto previsto dall’articolo successivo.
Nelle more dell’entrata
in vigore del P.C.C.A e dell’applicazione dei limiti dallo stesso attribuiti,
si applicano per le singole zone i valori di immissione assoluti e differenziali
previsti dalla delibera del Consiglio Comunale n. 5577/1905 del 20.12.91
in applicazione dell’art. 6 del D.P.C.M. 01.03.91.
Art.3
Piani Aziendali di
Risanamento Acustico
Le imprese che esercitano
attività rumorose di carattere permanente che alla data di entrata
in vigore del P.C.C.A. non rispettino i limiti di emissione o di immissione
dallo stesso introdotti, o che siano tenute a rispettare valori di immissione
assoluti più rigorosi di quelli preesistenti fissati dalla delibera
del Consiglio Comunale n. 5577/1905 del 20.12.91, devono presentare al
Comune, entro sei mesi dall’entrata in vigore del P.C.C.A., apposito Piano
Aziendale di Risanamento Acustico, con le modalità indicate dall’art.
13 della L.R. 89/98 e dalla D.C.R. 77/00.
Il Piano Aziendale di Risanamento
Acustico deve espressamente indicare il termine entro il quale le imprese
prevedono di adeguarsi ai limiti stabiliti. Tale termine non può
comunque essere superiore ai dodici mesi dalla presentazione del Piano
Aziendale di Risanamento Acustico.
La mancata presentazione
del Piano Aziendale di Risanamento Acustico nei termini previsti dal comma
1 comporta l’obbligo di adeguamento ai limiti stabiliti dal P.C.C.A. nei
termini previsti dal medesimo comma 1 e l’applicazione delle sanzioni di
cui ai successivi artt. 20 comma 1 e 21.
TITOLO II
ATTIVITA’ DI CARATTERE
PERMANENTE
Art. 4
Definizioni
Ai fini del presente regolamento
si definisce attività rumorosa di carattere permanente qualsiasi
attività che non abbia carattere di temporaneità, incluse
le attività temporanee ma ripetitive che abbiano una durata superiore
a 30 giorni per anno.
Nell'ambito delle procedure
di cui ai successivi artt. 5 e 6, per la valutazione della documentazione
e per il rilascio del nulla osta acustico, ove previsto, la Direzione Ambiente
del Comune di Firenze si avvale del supporto tecnico dell'A.R.P.A.T. ai
sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c) e dell'art. 5, commi 1, 2 e 3 della
L.R. 66/95 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 5
Valutazione previsionale
d’impatto acustico e nulla osta acustico
I seguenti soggetti che
intendono richiedere atti abilitanti espressi (Autorizzazione, Concessione,
ecc…) o che presentino Denuncie di inizio attività relative alle
casistiche di cui all’art. 8, comma 2 e comma 4 della L. 447/95:
Art. 6
Valutazione previsionale
di clima acustico
I soggetti che intendono
richiedere atti abilitanti espressi (Autorizzazione, Concessione, ecc…)
o che presentino Denuncie di inizio attività relative alle seguenti
casistiche di cui all’art. 8, comma 3 della L. 447/95:
Art. 7
Definizioni
Ai fini del presente regolamento
si definiscono attività rumorose temporanee quelle che si svolgono
in periodi di tempo limitati e/o legate ad ubicazioni variabili. Fatti
salvi i cantieri edili, stradali e assimilabili di cui alla successiva
Sezione I, sono da escludersi le attività ripetitive che abbiano
una durata superiore a 30 giorni l'anno.
Le attività temporanee
si intendono sempre autorizzate qualora rispettino i limiti di emissione
e di immissione previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 attribuiti alle zone in
cui sono ubicate dal P.C.C.A. e, nelle more dell'entrata in vigore del
P.C.C.A., i valori assoluti e differenziali previsti dalla delibera del
Consiglio Comunale n. 5577/1905 del 20.12.1991 in applicazione dell’art.
6 del DPCM 01.03.91.
Qualora tali attività
possano superare i limiti sopraindicati, in seguito a particolari esigenze
locali o ragioni di pubblica utilità, deve essere richiesta preventiva
autorizzazione in deroga.
Art. 8
Deroghe
Le autorizzazioni in deroga
ai limiti di rumorosità definiti dalla L. 447/95 e dai suoi provvedimenti
attuativi, per quelle attività che non abbiano i requisiti per una
deroga di tipo di semplificato ai sensi del punto 3.3 delle Linee Guidedella
Regione Toscana (parte 3 dell’allegato alla D.C.R. 77/00), sono rilasciate
dalla Direzione Ambiente del Comune di Firenze previo parere della A.S.L.,
qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica
utilità previa domanda da presentarsi nei termini e con le
modalità di seguito indicate.
Presso la Direzione Ambiente
è tenuto il registro delle deroghe rilasciate su ciascuna zona del
territorio comunale, previsto dalla D.C.R. 77/00.
Le domande per ottenere
le autorizzazioni in deroga, redatte utilizzando l’apposita documentazione
allegata al presente regolamento, devono essere presentate almeno 45 giorni
prima dell’inizio dell’attività alla Direzione Ambiente, con le
modalità previste dalle Linee Guida della Regione Toscana
(parte 3 dell’allegato alla D.C.R. 77/00) e dal presente regolamento.
Il termine di 45 giorni
di cui al comma precedente costituisce il termine per la conclusione del
procedimento da parte dell’Amministrazione Comunale, fatta salva l’interruzione
degli stessi a termine di Legge.
Nel caso di attività
temporanee che si svolgano in prossimità di asili, scuole, ospedali
e case di cura le domande di autorizzazione in deroga devono essere comunque
presentate 45 giorni prima dell’inizio dell’attività.
E’ facoltà della
Direzione Ambiente nell’ambito del procedimento di autorizzazione in deroga
richiedere specifici piani di monitoraggio del rumore a carico del richiedente
la medesima autorizzazione.
Art. 9
Deroghe semplificate
Le autorizzazioni in deroga
ai limiti di rumorosità definiti dalla L. 447/95 e dai suoi provvedimenti
attuativi per quelle attività che abbiano i requisiti per una deroga
di tipo di semplificato ai sensi del punto 3.3 delle Linee Guidedella
Regione Toscana (parte 3 dell’allegato alla D.C.R. 77/00), sono rilasciate
dalla Direzione Ambiente del Comune di Firenze previa domanda da presentarsi
nei termini e con le modalità di seguito indicate.
Le richieste di autorizzazione
in deroga semplificate e la relativa documentazione, ove prevista, devono
essere presentate alla Direzione Ambiente almeno 15 giorni prima dell’inizio
dell’attività.
Il termine di 15 giorni
di cui al comma precedente costituisce il termine per la conclusione del
procedimento da parte dell’Amministrazione Comunale, fatta salva l’interruzione
degli stessi a termine di Legge.
Per le autorizzazioni in
deroga semplificate il limite massimo di emissione da non superare è
di 70 dB (A) in orario diurno e 60 dB(A) in orario notturno. Tale limite
si intende fissato in facciata agli edifici, in corrispondenza dei recettori
più disturbati o più vicini. Quando non altrimenti specificato
è sempre implicita la deroga al criterio differenziale.
I cantieri edili per gli
interventi interni sul patrimonio edilizio esistente devono rispettare
il limite di 65 dB(A) misurati all’interno delle abitazioni o dei locali
più vicini.
Le modalità di misura
del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate
dal D.M. 16.3.1998, per un tempo di almeno 30 minuti per i cantieri stradali,
e di 15 minuti per tutte le altre attività.
Sezione I - Cantieri edili, stradali e assimilabili
Art. 10
Impianti e attrezzature
In caso di attivazione di
cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno
essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione
e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al massimo
la rumorosità nell’ambiente circostante e soprattutto nei confronti
di soggetti disturbabili.
Per le attrezzature non
considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali,
dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere
meno rumoroso il loro uso.
Gli avvisatori acustici
potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso
e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.
Art. 11
Emergenze
Ai cantieri edili o stradali
da attivarsi per il ripristino urgente dell’erogazione di servizi pubblici
(linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas,
interventi inderogabili su sistemi viari ecc.) e in situazioni di pericolo
per l’incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l’ambiente
e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi
di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente
regolamento.
Le Imprese e gli Enti che
possono intervenire nei casi sopra citati sono stabiliti dalla Direzione
Mobilità del Comune di Firenze che ne approverà l’elenco
e le modalità d’intervento con provvedimento dirigenziale.
Art. 12
Grandi opere
Ai fini del presente articolo
vengono individuate come grandi opere tutti quegli interventi infrastrutturali,
edilizi e urbanistici, realizzati ai sensi del D.Lgs. 109/94 e successive
modifiche e integrazioni, che si caratterizzano come di interesse cittadino
o che comunque per la loro complessità richiedano un’articolazione
particolare delle autorizzazioni in deroga ai limiti di rumorosità.
Entro il mese di dicembre
di ogni anno la Giunta Comunale, su proposta della direzione competente
alla programmazione dei lavori pubblici, approva l’elenco delle opere da
sottoporre alle procedure di cui al presente articolo per l’anno successivo.
Nei bandi di gara per l’appalto
delle opere di cui al comma precedente dovrà essere inserito l’obbligo
per le imprese aggiudicatarie di ottenere le autorizzazioni in deroga ai
limiti di rumore ai sensi della normativa vigente e del presente regolamento.
Le autorizzazioni in deroga
rilasciate dalla Direzione Ambiente, previo parere dell’A.S.L., per le
grandi opere sono suddivise in due fasi distinte:
Art. 14
Deroghe semplificate
con dichiarazione sostitutiva di atto notorio
I cantieri edili che rispettino
le condizioni di cui al punto 3.2 delle Linee Guida della Regione
Toscana (parte 3 dell’allegato alla D.C.R. 77/00) e che abbiano una
durata inferiore ai 5 giorni devono presentare una comunicazione alla Direzione
Ambiente All. n. 2 da conservare in
copia presso il cantiere e che sostituisce l’autorizzazione in deroga.
Sezione II - Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto
Art. 15
Autorizzazioni
Per spettacoli e manifestazioni
a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto che si svolgano
per più di 3 giorni e che si collochino al di fuori delle aree destinate
a tali attività nel piano di classificazione acustica, occorre presentare
richiesta di autorizzazione in deroga semplificata ai sensi del punto 3.2.3
delle Linee Guida della Regione Toscana (parte 3 dell’allegato
alla D.C.R. 77/00), utilizzando la modulistica allegata al presente regolamento
All. n. 5 e almeno 15 giorni prima
dell’inizio dell’attività.
Nel caso dette attività
non abbiano i requisiti per una deroga semplificata la richiesta di autorizzazione
dovrà essere presentata ai sensi del punto 3.3 delle Linee Guida
della Regione Toscana (parte 3 dell’allegato alla D.C.R. 77/00), utilizzando
la modulistica allegata al presente regolamento All. n. 6 e almeno 45 giorni prima l’inizio dell’attività.
Gli spettacoli e manifestazioni
a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto che rispettino
le condizioni di cui al punto 3.2 delle Linee Guida della Regione Toscana
(parte 3 dell’allegato alla D.C.R. 77/00) e che abbiano una durata inferiore
ai 3 giorni devono presentare una comunicazione alla Direzione Ambiente
(All. n. 4) da conservare in copia nel
luogo dove si tiene l’iniziativa e che sostituisce l’autorizzazione in
deroga. Le iniziative di cui al presente comma sono sempre autorizzate
in deroga, a seguito di tale comunicazione, a condizione che la durata
non concorra al superamento del limite di 30 giorni nel corso dell’anno
solare (anche riferito a sorgenti ed eventi diversi tra loro), previsto
dal punto 3.2.3. delle Linee Guida della Regione Toscana (parte
3 dell’allegato alla D.C.R. 77/00).
TITOLO IV
ALTRE ATTIVITA’ RUMOROSE
Art. 16
Macchine da giardino
L’uso di macchine e impianti
rumorosi per l’esecuzione dei lavori di giardinaggio è consentito
nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e
dalle ore 15.00 alle ore 20.00. Il sabato e i giorni festivi dalle ore
9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00.
Le macchine e gli impianti
in uso per l’esecuzione dei lavori di giardinaggio devono essere tali da
ridurre l’inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi
livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive
comunitarie recepite dalla normativa nazionale, in vigore da più
di tre anni.
Art. 17
Allarmi acustici
Per l’emissioni sonore provenienti
da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento,
ma la durata di tali emissioni non può superare i 15 minuti totali
di attivazione (comprensivi della pause tra emissioni intermittenti generate
dal medesimo evento), sia nel periodo di riferimento diurno che notturno.
Art. 18
Altre attività
L’esercizio di tutte le
altre attività rumorose o potenzialmente rumorosa, non disciplinate
dalla L. 447/95, quali piccoli lavori edili effettuati in proprio, traslochi
e comunque svolte a fini privati, potrà essere effettuato soltanto:
TITOLO V
CONTROLLI, SISTEMA
SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 19
Controlli
Le attività di controllo
circa il rispetto della normativa vigente in materia di rumore e del presente
regolamento sono di competenza della Direzione Ambiente del Comune di Firenze,
del Corpo di Polizia Municipale e dell’A.R.P.A.T..
A tale proposito:
Art. 20
Sanzioni
Il mancato rispetto del
presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste
dall’art. 10 della L. 447/1995 e dall’art. 17 della L.R. 89/98.
Il mancato rispetto delle
norme di cui all’art. 16, all' art. 17, e all’art. 18 del presente regolamento
è soggetto alle sanzioni previste dall’art. 7/bis della L. 267/00,
con le seguenti modalità:
| Uso di macchine e impianti rumorosi per l’esecuzione dei lavori di giardinaggio fuori dagli orari consenti dall’art. 16, comma 1 | Min.25
max. 75 Euro se in orario diurno (6.00 -22.00);
Min. 50 max. 150 Euro se in orario notturno(22.00 – 6.00) |
| Uso di macchine e impianti rumorosi per l’esecuzione dei lavori di giardinaggio non conformi alle disposizioni dell’art. 16 comma 2 | Min. 25 max. 75 Euro |
| Utilizzo di allarmi acustici oltre la durata consentita dall’art.17 | Min. 25 max. 75 Euro |
| Esercizio di attività rumorose di cui all’art. 18 fuori dagli orari e dai giorni consentiti | Min. 50 max. 150 Euro |
Art. 21
Sospensione delle
attività
Le autorità competenti
- A.R.P.A.T. e Corpo di Polizia Municipale – nel caso in cui verifichino,
tramite apposite misurazioni, il mancato rispetto dei valori limite di
immissione di cui al D.P.C.M. 14.11.1997 o dei limiti stabiliti con le
autorizzazioni in deroga, oltre a comminare le sanzioni previste dalla
legge e dal presente regolamento, provvederanno a trasmettere il risultato
di dette misurazioni alla Direzione Ambiente che emanerà o proporrà
i provvedimenti consequenziali.
In particolare il titolare
dell’attività sanzionata verrà diffidato dal proseguire l’attività
senza rispettare i limiti di legge e a comunicare alla Direzione Ambiente
quali provvedimenti abbia posto in essere per ottenere tale obiettivo.
Qualora a seguito della
diffida di cui al comma precedente l’attività continui a superare
i valori limite di immissione di cui al D.P.C.M. 14.11.1997 o dei limiti
concessi in deroga ai sensi della normativa vigente e del presente regolamento,
l’Amministrazione Comunale oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi
e dal presente regolamento, potrà disporre la sospensione dell’attività
rumorosa e/o della licenza o autorizzazione all’esercizio fino all’avvenuto
adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.
In particolare, la dimostrazione
di aver effettuato interventi tali da garantire il rispetto di limiti fissati
dalla normativa, dovrà avvenire con la presentazione della documentazione
di seguito elencata:
Art. 22
Istanze e segnalazioni
di disturbo
Per segnalare situazioni
di disturbo legate all’inquinamento acustico i cittadini singoli o associati
possono rivolgersi alla Direzione Ambiente del Comune di Firenze (allegato
n. 8).
Art. 23
Abrogazione di norme
Sono abrogati gli artt.
79 e 90 del regolamento di Polizia Municipale.
Art. 24
Allegati
Gli allegati al presente
regolamento sono da considerarsi modelli indicativi ed esplicativi per
la presentazione della documentazione richiesta e non costituiscono parte
integrante al presente atto. La loro modifica è sempre possibile
con atto dirigenziale.
Art. 25
Norma transitoria
La Direzione Ambiente del
Comune di Firenze ha facoltà di introdurre una procedura sperimentale
per la durata di anni 3, con l’obiettivo, fin dall’estate 2004, di integrare
efficacemente quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente regolamento
in materia di prescrizioni, procedure e criteri per il rilascio di autorizzazioni
in deroga ai limiti previsti dalle norme in materia di inquinamento acustico
per attività temporanee di pubblico spettacolo.
Tale procedura, da approvarsi
con atto dirigenziale, dopo un’attenta valutazione da un punto di vista
acustico dei luoghi maggiormente soggetti ad ospitare queste attività,
dovrà per ciascuno di questi luoghi individuare prescrizioni e criteri
di utilizzo generali tali da garantire la massima riduzione possibile del
disturbo alla cittadinanza.
Il consiglio comunale procederà
alla verifica della sperimentazione integrando, se del caso, il presente
regolamento con le procedure di cui ai commi precedenti.