REGOLAMENTO CAMPI SOSTA NOMADI PODERACCIO E OLMATELLO

Deliberazione del Consiglio comunale n. 843/97 del 5.05.1997
(Revoca Deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 3193/481del 9.11.92 , 2739/365 del 27.09.93)



ART.1 DESTINATARI

Sono ospitati nei campi dell'Amministrazione i Rom cittadini italiani, cittadini di Paesi della C.E.E. e extra comunitari.

TIPOLOGIA DEI CAMPI

Art. 2 INDIVIDUAZIONE

I campi oggetto del presente Regolamento sono quelli denominati Poderaccio e Olmatello.


ART.3 AREA RESIDENZIALE

Ad ogni assegnatario sarà messa a disposizione una piazzola delimitata e provvista di acqua, di allacciamenti elettrici e dei relativi misuratori di consumi. Ogni piazzola sarà contraddistinta da un numero e costituirà il domicilio di ogni assegnatario.
L'assegnatario è responsabile della piazzola e della sua corretta utilizzazione.
Laddove sia assegnata, da parte dell'A.C., una struttura ad un nucleo familiare, l'assegnatario dovrà provvedere alla buona manutenzione dell'alloggio e della piazzola, e ad eseguire a proprie spese le eventuali riparazioni ai danni causati alla struttura dal proprio nucleo familiare.
Il consumo dell'acqua e della luce delle singole piazzole sarà a carico del capofamiglia assegnatario, ripartito secondo i criteri stabiliti dal Comitato di Gestione.


ART. 4 AREA SERVIZI

Tutti i campi sono dotati di servizi igienici e sanitari comuni.


ART. 5 AREA SANITARIA

Ogni campo è dotato di apposita struttura sede di un Presidio Sanitario, in gestione all'Azienda U.S.L., per le attività relative a vaccinazioni, visite pediatriche, ecc... Il Presidio potrà essere utilizzato anche da Associazioni di volontariato o dal privato-sociale, che, autorizzate dal Comitato di Gestione, svolgeranno opera di natura sanitaria all'interno del campo.


ART. 6 AREA SOCIALE

Ogni campo è dotato di apposita struttura sede di un Centro Sociale dove svolgono la loro attività le Assistenti Sociali competenti per territorio. Il Centro è a disposizione, su autorizzazione del Comitato di Gestione, delle famiglie che vivono nel campo e di tutti coloro che svolgono attività a favore della popolazione del campo.


ART. 7 AREA PARCHEGGIO

All'interno del campo un'apposita area è destinata al parcheggio delle auto che potranno accedere, a passo d'uomo, alla zona residenziale solo al momento dell'arrivo e della partenza o in caso di specifica autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale (invalidi, ecc...). A questa area sono estese le norme vigenti del Codice della Strada.

GESTIONE

ART. 8 CRITERI GENERALI

L'Amministrazione Comunale fissa le linee programmatiche degli interventi all'interno dei Campi in relazione alle attività socioculturali, educative, di formazione ed inserimento lavorativo. Il Comitato di Gestione cura l'applicazione del Regolamento all'interno dei campi, verifica il funzionamento delle diverse attrezzature e coordina le attività sopra indicate.


ART. 9 COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato di Gestione di ciascun Campo sosta è composto :


La Segreteria del Comitato di Gestione è affidata al rappresentante del competente ufficio del Consiglio di Quartiere che cura la convocazione del Comitato e redige i verbali delle riunioni.
Le decisioni del Comitato di Gestione vengono prese a maggioranza ; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.


ART. 10 SCOPI E ATTIVITA' DEL COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato di Gestione collabora attivamente con il Settore Funzionale 30 per la gestione della vita del Campo; a questo scopo si riunisce di norma una volta al mese presso il Centro sociale del Campo, per tutti gli adempimenti di cui al presente Regolamento. In caso di urgenza il Presidente del Comitato di Gestione, anche su richiesta dei singoli membri, convoca il Comitato.
Il Comitato di Gestione stabilisce norme e criteri per tutto ciò che attiene al rispetto del Regolamento e propone all'Amministazione Comunale le sanzioni di cui al presente Regolamento.
Il Comitato di Gestione, nell'ambito delle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale, favorisce e promuove:
Predispone altresì una relazione consuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente, entro il mese di Febbraio, con riferimento alle spese e ai risultati raggiunti.
Il Comitato di Gestione può, in qualsiasi momento inviare proposte e suggerimenti al Sindaco.


ART. 11 VIGILANZA IGIENICO - SANITARIA PREVENZIONE E TUTELA DELLA SALUTE

Sarà compito della U.S.L., che svolgerà tutte le attività, anche all'interno del Campo la vigilanza igienico-sanitaria, la prevenzione e la tutela della salute.


ART. 12 SERVIZI DEL SETTORE FUNZIONALE 30 SICUREZZA SOCIALE

Il S.F. 30 Sicurezza Sociale raccorda l'attività dei Comitati di Gestione e coordina l'attività dei Servizi Sociali che intervengono nei Campi.


ART. 13 SERVIZIO DI PORTIERATO

ll servizio di portierato del campo nomadi rappresenta il raccordo tecnico tra il campo e il Comitato di Gestione.
Tale servizio dovrà:
Il servizio di Portierato dovrà controllare che la presenza degli ospiti avvenga nel rispetto di quanto previsto dall'art.15 del presente Regolamento e, ove lo ritenga necessario, controllare i documenti degli ospiti di cui all'art.15 e dei visitatori.


ART. 14 NUOVE PRESENZE AI CAMPI

Le nuove presenze ai campi sono subordinate alla disponibilità delle piazzole ivi presenti.
Non può essere riammesso al campo un nucleo familiare che è stato allontanato in precedenza dall'A.C., o che ha spontaneamente abbandonato il campo per un periodo superiore a mesi 3, fatta eccezione per i casi concordati con il Comitato di Gestione e comunicati all'Amministrazione Comunale.

Non sarà riammesso altresì chi non avrà provveduto a rimborsare l'Amministrazione Comunale per eventuali danni o sanzioni amministrative di cui al presente Regolamento.
Il capo famiglia dovrà redigere domanda di ammissione su un apposito modulo fornito dal personale di portierato del campo, indirizzato al Presidente del Comitato di Gestione.
La domanda dovrà essere inoltrata, entro 24 ore dall'accesso al campo, al Presidente del Comitato di Gestione per il parere di competenza ed al S.F.30 Sicurezza Sociale che dovrà provvedere, tempestivamente, alla verifica presso gli Uffici competenti dei requisiti dichiarati.
Il S.F.30 Sicurezza Sociale provvederà ad informare gli interessati dell'ammissione al campo da parte del Presidente del Comitato di Gestione; quest'ultimo ne informerà il Comitato di Gestione alla prima riunione.
Per ciascun membro del nucleo familiare ammesso al campo, è rilasciata, a cura del Quartiere competente e predisposta dall'Amministrazione Comunale, una tessera munita di fotografia, nella quale sono indicati i dati anagrafici dell'intestatario e la composizione del proprio nucleo familiare. Tale tessera è valida esclusivamente per l'accesso al campo .
E' altresi rilasciata specifica autorizzazione alla sosta per i veicoli di proprietà dei nuclei familiari ammessi, nel numero massimo di due.
I veicoli non marcianti saranno comunque rimossi.
Non saranno ammessi i veicoli degli ospiti.
La tessera di accesso al campo e l'autorizzazione alla sosta dovranno essere restituiti all'atto dell'allontanamento definitivo dal campo.
La tessera e l'autorizzazione vengono rilasciati utilizzando i modelli di cui agli allegati rispettivamente "A" e "B" che formano parte integrante del presente provvedimento .
I richiedenti non ammessi dovranno allontanarsi dal campo, pena le sanzioni di legge.


ART.15 OSPITI

Gli ospiti possono essere accolti solo nella struttura alloggiativa dell'assegnatario ospitante.
La permanenza oltre il 7° giorno deve essere autorizzata dal Presidente del Comitato di Gestione che stabilirà, con provvedimento motivato, il tempo massimo di permanenza, dandone comunicazione al Comitato di Gestione alla prima riunione.
Coloro che non adempieranno a tale disposizione saranno allontanati dal Campo a cura del corpo di Polizia Municipale e all'assegnatario ospitante sarà comminata una sanzione amministrativa secondo quanto stabilito nel primo comma dell'art.19 del presente Regolamento.


ART 16 DISMISSIONI

Il Portierato del Campo è tenuto a segnalare tempestivamente al S.F. 30 Sicurezza Sociale le partenze e ad annotarle sull'apposito registro.
Delle partenze sarà informato il Comitato di Gestione.


ART 17 AUTORIZZAZIONI

Le eventuali richieste di autorizzazioni particolari non previste dal presente Regolamento, devono essere rivolte al Comitato di Gestione che ne darà informazione al S.F. 30 Sicurezza Sociale, anche per il tramite del Portierato, dei Servizi Sociali o delle Associazioni di Volontariato.
Le feste e le cerimonie che possono protrarsi oltre le 23.00 devono essere autorizzate dal Comitato di Gestione che detterà di volta in volta norme specifiche.


ART.18 DIVIETI

E' fatto divieto di :
Le strutture abusive saranno immediatamente demolite da parte dell'A.C. con ordinanza del Sindaco.


ART.19 SANZIONI

Ogni danno alle diverse strutture del campo dovrà essere risarcito dal responsabile, oltre al pagamento di una sanzione amministrativa da £. 50.000. a £.500.000. L'entità della sanzione è proposta al Sindaco dal Comitato di Gestione. Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato commina la sanzione stessa.
Coloro che provocano danni intenzionali alle strutture del campo o si rendono responsabili di atti vandalici, dopo 3 richiami scritti da parte del Comitato di Gestione, oltre alle sanzioni di Legge, perderanno il diritto di risiedere al campo.

Nel caso in cui il danno sia stato causato da minori, la responsabilità sarà dei genitori secondo il disposto dell'art. 2048 del Codice Civile.
Per coloro che contravvengono alle Leggi dello Stato per fatti di rilevanza penale il Comitato di Gestione propone all'Amministrazione Comunale provvedimenti che possono arrivare sino all'allontanamento dal campo.
Sono tassativamente vietati schiamazzi o rumori molesti specialmente nella fascia oraria 23.00 - 6.00. Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalla legge.
E' fatto divieto tenere cani non vaccinati e non iscritti all'anagrafe canina, secondo le norme vigenti. Ai trasgressori, dopo un richiamo scritto, sarà comminata una sanzione amministrativa secondo quanto stabilito al primo comma del presente
articolo.


ART.20 RESIDENZA

L'accettazione e la permanenza dei Rom presso il Campo da diritto alla residenza, nel rispetto della normativa vigente.


ART.21 DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento viene tradotto in lingua Romané e l'edizione bilingue viene distribuita ai Rom autorizzati e a coloro che ne fanno richiesta.


ART.22 NORMA TRANSITORIA

L'Amministrazione Comunale provvederà ad adeguare i campi al presente Regolamento.