REGOLAMENTO DELLA CONSULTA
PER LA TUTELA DELLA SALUTE MENTALE

 

Art. 1
Istituzione, durata e sede

  1. E' istituita la Consulta per la tutela della salute mentale
  2. La Consulta per la tutela della salute mentale resta in carica due anni prescindendo dalla durata del mandato amministrativo del Consiglio Comunale.
  3. La Consulta ha sede nei locali del Comune.


Art. 2
Finalità
  1. La Consulta per la tutela della salute mentale è un organismo di partecipazione ed ha per scopo il perseguimento delle seguenti finalità:
  2. La Consulta per la tutela della salute mentale ha funzioni consultive per l'esame dei provvedimenti in materia di salute mentale e per la definizione degli obiettivi e degli strumenti necessari alla loro attuazione. In particolare può esprimere pareri e presentarne memorie sul contenuto degli atti amministrativi o regolamentari di sua competenza da adottare o in corso di adozione al fine di evidenziare esigenze di interesse proprio, può presentare formale richiesta scritta al Sindaco, Presidente del Consiglio Comunale, alle Commissioni Consiliari, ai Presidenti dei Consigli di Quartiere, ai Direttori per richiedere audizioni e promuovere incontri che dovranno essere tenuti entro 30 giorni dalla richiesta.
  3. In relazione alla propria finalità può svolgere iniziative per la conoscenza dei fenomeni di interesse della Consulta stessa e proporre al Comune l'organizzazione e la realizzazione di convegni e seminari sui diversi temi riguardanti la salute mentale.


Art. 3
Composizione
  1. Fanno parte della Consulta per la tutela della salute mentale i rappresentanti degli organismi previsti dall'art. 99, primo comma, dello Statuto presenti ed operanti sul territorio del Comune di Firenze e dei Comuni afferenti all'Azienda Sanitaria che si siano distinti nell'elaborazione e realizzazione di progetti ed iniziative a favore di soggetti con disagio mentale.


Art. 4
Criteri per l'ammissione alla Consulta
  1. Tutti gli organismi di cui all'articolo precedente possono far pervenire formale domanda di partecipazione, diretta al Presidente del Consiglio Comunale, corredata da una documentazione attestante:
    1. la propria natura
    2. gli scopi
    3. l'effettiva operatività sul territorio,
    4. le iniziative intraprese e i risultati ottenuti.
  2. La domanda dovrà contenere, altresì, l'indicazione della persona designata alla rappresentanza nella Consulta e del rappresentante supplente. I rappresentanti designati non devono essere titolari di cariche elettive.
  3. L'accoglimento della domanda verrà determinato dall’Ufficio di Presidenza, previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti, e verrà comunicato al richiedente.
  4. Il rappresentante supplente ha facoltà di intervenire a tutte le sedute della Consulta ma ha diritto di voto solo in caso di assenza del membro effettivo.
  5. Ogni associazione, organizzazione, istituzione, comitato, categorie o ente può revocare e sostituire in ogni momento il proprio rappresentante dandone tempestiva comunicazione al Presidente della Consulta che verificherà la sussistenza del requisito di cui al precedente comma 2 e provvederà a comunicare i nuovi nominativi al Presidente del Consiglio comunale.
  6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano anche alle associazioni, organizzazioni, istituzioni, comitati, categorie o enti di nuova formazione o che per la prima volta intendano partecipare alla Consulta.


Art. 5
Insediamento

  1. Nella prima riunione della Consulta, convocata dal Presidente del Consiglio Comunale, si procede all'elezione del Presidente.


Art. 6
Presidente e Vice Presidente

  1. Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto in prima votazione con maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti o in seconda votazione a maggioranza dei presenti.
  2. Il Presidente rappresenta laConsulta per la tutela della salute mentale, forma l'ordine del giorno, convoca e presiede le riunioni della Consulta, assicura il collegamento con gli organi istituzionali.
  3. Nella stessa seduta o nella prima seduta utile, su proposta del Presidente, è eletto il Vice Presidente a maggioranza assoluta dei presenti o in seconda votazione a maggioranza dei voti espressi.
  4. Il Vice Presidente ha funzioni vicarie e affianca il Presidente nell'organizzazione dell'attività della Consulta. In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi viene sostituito dal Vice Presidente.


Art. 7
Segreteria
  1. Le funzioni di segreteria e di supporto tecnico-amministrativo sono assicurate dalla Direzione 18 - Sicurezza Sociale - U.O. Promozione della Salute.


Art. 8
Convocazione e votazioni

  1. La Consulta per la tutela della salute mentale si riunisce in via ordinaria almeno ogni due mesi e in via straordinaria se lo richiedono il Sindaco, il Presidente del Consiglio, nonchè una Commissione Consiliare o almeno tre Associazioni rappresentate.
  2. E' convocata con avviso scritto, a firma del Presidente, da far pervenire ai componenti almeno 5 giorni prima. La convocazione dovrà contenere il luogo, giorno e ora della riunione e l'ordine dei lavori da trattare.
  3. Il quorum per la validità delle sedute è stabilito nella metà più uno dei componenti. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti, gli astenuti non si computano fra i votanti.
  4. Qualora, per le dimissioni contemporanee del Presidente o del Vice Presidente, non possa effettuarsi una regolare convocazione questa viene disposta ai sensi del precedente comma 1.


Art. 9
Comitato di coordinamento
  1. La Consulta può eleggere al suo interno un Comitato di coordinamento a maggioranza assoluta dei suoi membri.
  2. Il Comitato di coordinamento ha il compito di coadiuvare il Presidente nella formazione dell'ordine del giorno.
  3. Il Comitato di coordinamento è convocato e presieduto dal Presidente della Consulta.


A cura dell’Ufficio del Consiglio
18-01-2000