REGOLAMENTO DELLA CONSULTA
PER LA TUTELA DELLA SALUTE MENTALE
Art. 1
Istituzione, durata e
sede
-
E' istituita la Consulta per
la tutela della salute mentale
-
La Consulta per la tutela della
salute mentale resta in carica due anni prescindendo dalla durata del mandato
amministrativo del Consiglio Comunale.
-
La Consulta ha sede nei locali
del Comune.
Art. 2
Finalità
-
La Consulta per la tutela della
salute mentale è un organismo di partecipazione ed ha per scopo
il perseguimento delle seguenti finalità:
-
-esaminare l'evolversi delle
condizioni di vita, la situazione sociale e le esigenze della popolazione
portatrice di disagio mentale,
-
-partecipazione dei suoi rappresentanti
alla definizione, programmazione ed elaborazione di specifici provvedimenti
di competenza comunale volte a dare risposte adeguate alle esigenze di
tale utenza.
-
La Consulta per la tutela della
salute mentale ha funzioni consultive per l'esame dei provvedimenti in
materia di salute mentale e per la definizione degli obiettivi e degli
strumenti necessari alla loro attuazione. In particolare può esprimere
pareri e presentarne memorie sul contenuto degli atti amministrativi o
regolamentari di sua competenza da adottare o in corso di adozione al fine
di evidenziare esigenze di interesse proprio, può presentare formale
richiesta scritta al Sindaco, Presidente del Consiglio Comunale, alle Commissioni
Consiliari, ai Presidenti dei Consigli di Quartiere, ai Direttori per richiedere
audizioni e promuovere incontri che dovranno essere tenuti entro 30 giorni
dalla richiesta.
-
In relazione alla propria finalità
può svolgere iniziative per la conoscenza dei fenomeni di interesse
della Consulta stessa e proporre al Comune l'organizzazione e la realizzazione
di convegni e seminari sui diversi temi riguardanti la salute mentale.
Art. 3
Composizione
-
Fanno parte della Consulta per
la tutela della salute mentale i rappresentanti degli organismi previsti
dall'art. 99, primo comma, dello Statuto presenti ed operanti sul territorio
del Comune di Firenze e dei Comuni afferenti all'Azienda Sanitaria che
si siano distinti nell'elaborazione e realizzazione di progetti ed iniziative
a favore di soggetti con disagio mentale.
Art. 4
Criteri per l'ammissione
alla Consulta
-
Tutti gli organismi di cui all'articolo
precedente possono far pervenire formale domanda di partecipazione, diretta
al Presidente del Consiglio Comunale, corredata da una documentazione attestante:
-
la propria natura
-
gli scopi
-
l'effettiva operatività
sul territorio,
-
le iniziative intraprese e i
risultati ottenuti.
-
La domanda dovrà contenere,
altresì, l'indicazione della persona designata alla rappresentanza
nella Consulta e del rappresentante supplente. I rappresentanti designati
non devono essere titolari di cariche elettive.
-
L'accoglimento della domanda
verrà determinato dall’Ufficio di Presidenza, previo accertamento
del possesso dei requisiti richiesti, e verrà comunicato al richiedente.
-
Il rappresentante supplente
ha facoltà di intervenire a tutte le sedute della Consulta ma ha
diritto di voto solo in caso di assenza del membro effettivo.
-
Ogni associazione, organizzazione,
istituzione, comitato, categorie o ente può revocare e sostituire
in ogni momento il proprio rappresentante dandone tempestiva comunicazione
al Presidente della Consulta che verificherà la sussistenza del
requisito di cui al precedente comma 2 e provvederà a comunicare
i nuovi nominativi al Presidente del Consiglio comunale.
-
Le disposizioni di cui ai precedenti
commi 1 e 2 si applicano anche alle associazioni, organizzazioni, istituzioni,
comitati, categorie o enti di nuova formazione o che per la prima volta
intendano partecipare alla Consulta.
Art. 5
Insediamento
-
Nella prima riunione della Consulta,
convocata dal Presidente del Consiglio Comunale, si procede all'elezione
del Presidente.
Art. 6
Presidente e Vice Presidente
-
Il Presidente viene eletto a
scrutinio segreto in prima votazione con maggioranza qualificata dei 2/3
dei componenti o in seconda votazione a maggioranza dei presenti.
-
Il Presidente rappresenta laConsulta
per la tutela della salute mentale, forma l'ordine del giorno, convoca
e presiede le riunioni della Consulta, assicura il collegamento con gli
organi istituzionali.
-
Nella stessa seduta o nella
prima seduta utile, su proposta del Presidente, è eletto il Vice
Presidente a maggioranza assoluta dei presenti o in seconda votazione a
maggioranza dei voti espressi.
-
Il Vice Presidente ha funzioni
vicarie e affianca il Presidente nell'organizzazione dell'attività
della Consulta. In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi
viene sostituito dal Vice Presidente.
Art. 7
Segreteria
-
Le funzioni di segreteria e
di supporto tecnico-amministrativo sono assicurate dalla Direzione 18 -
Sicurezza Sociale - U.O. Promozione della Salute.
Art. 8
Convocazione e votazioni
-
La Consulta per la tutela della
salute mentale si riunisce in via ordinaria almeno ogni due mesi e in via
straordinaria se lo richiedono il Sindaco, il Presidente del Consiglio,
nonchè una Commissione Consiliare o almeno tre Associazioni rappresentate.
-
E' convocata con avviso scritto,
a firma del Presidente, da far pervenire ai componenti almeno 5 giorni
prima. La convocazione dovrà contenere il luogo, giorno e ora della
riunione e l'ordine dei lavori da trattare.
-
Il quorum per la validità
delle sedute è stabilito nella metà più uno dei componenti.
Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti, gli astenuti non
si computano fra i votanti.
-
Qualora, per le dimissioni contemporanee
del Presidente o del Vice Presidente, non possa effettuarsi una regolare
convocazione questa viene disposta ai sensi del precedente comma 1.
Art. 9
Comitato di coordinamento
-
La Consulta può eleggere
al suo interno un Comitato di coordinamento a maggioranza assoluta dei
suoi membri.
-
Il Comitato di coordinamento
ha il compito di coadiuvare il Presidente nella formazione dell'ordine
del giorno.
-
Il Comitato di coordinamento
è convocato e presieduto dal Presidente della Consulta.
A
cura dell’Ufficio del Consiglio
18-01-2000