Privacy
- Ordinamento
degli uffici e dei servizi comunali: indirizzi in materia di
trattamento dei dati personali esistenti nelle banche dati del
Comune.
(Delibera
G.C. n. 919 del 28.12.2006)
Disposizioni in materia di trattamento
dei dati personali.
ART. 1
Oggetto.
- Il presente atto regolamenta l’ordinamento degli uffici e dei
servizi comunali con riferimento alle specifiche modalità di
attuazione delle disposizioni dettate dal “Codice in
materia di protezione dei dati personali” approvato con D.
Lgs. 30 giugno 2003, n.196, di seguito denominato “Codice”
ed in particolare:
- individua i
compiti del Titolare e dei Responsabili, nonché degli
Incaricati del trattamento dei dati personali esistenti presso gli
uffici comunali;
- disciplina il
trattamento dei dati personali effettuato dall’Amministrazione
comunale nello svolgimento dei propri compiti istituzionali .
ART. 2
Titolare
del trattamento.
- Il
Comune di Firenze è il Titolare del trattamento dei dati
personali gestiti dalle proprie articolazioni organizzative per lo
svolgimento delle relative funzioni istituzionali, ed è
rappresentato, ai fini previsti dal Codice e successive modifiche ed
integrazioni, dal Sindaco pro tempore.
Con Ordinanza n.3596 del 21/05/2001, il Sindaco ha
delegato le relative funzioni al Direttore dell’Ufficio
Segreteria Generale ed Affari Istituzionali, che provvede ad adottare
le misure organizzative e a garantire l’uniformità di
applicazione del Codice, avvalendosi di un ufficio amministrativo in
materia di privacy, individuato nella posizione organizzativa “
Atti di Giunta, Consiglio, Privacy e Accesso” che fornisce
adeguato supporto ai Responsabili. L’ ufficio sopracitato attua
i compiti di cui al precedente comma, anche predisponendo l’opportuna
modulistica.
- Il Titolare del
trattamento, al quale competono le decisioni in ordine alle
finalità, alle modalità del trattamento di dati
personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della
sicurezza, provvede in particolare a:
- designare i
Responsabili del trattamento privacy, ai sensi dell’art. 29
del Codice, nelle persone dei Direttori e/o Dirigenti e dei
Funzionari delle singole strutture in cui si articola
l’organizzazione comunale, che sono preposti al trattamento
dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni
organizzative di loro competenza;
- nominare il
Responsabile della sicurezza dei dati a livello informatico;
- nella situazione
di affidamento all’esterno della gestione di una banca dati,
provvede a nominare Responsabile del trattamento i soggetti pubblici
o privati affidatari di attività e servizi per conto
dell’Amministrazione comunale, in virtù di convenzioni,
di contratti, o di incarichi professionali o altri strumenti
giuridici consentiti dalla legge, per la realizzazione di attività
connesse alle attività istituzionali;
- predisporre
periodicamente apposito elenco aggiornato, concernente
l’individuazione dei Responsabili del trattamento delle
strutture in cui si articola l’organizzazione dell’Ente,
ai sensi dell’art. 13 comma 1 lettera f) del Codice;
- predisporre le
istruzioni operative e le direttive rivolte ai Responsabili del
trattamento di cui all’art. 3 del presente atto;
- effettuare le
notificazioni e le comunicazioni al Garante ai sensi degli artt. 36
e 37 del Codice;
- attivare verifiche
periodiche al fine di garantire la puntuale osservanza delle
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo
relativo alla sicurezza (art.29 comma 5 del Codice)
ART.
3
Responsabile del trattamento.
- I Direttori e/o Dirigenti delle strutture di
massima dimensione in cui si articola l’organizzazione
dell’Ente, sono responsabili del trattamento di tutte le
banche dati personali, esistenti nelle articolazioni organizzative
di loro competenza.
- I Responsabili del
trattamento dei dati che, ai fini della responsabilità
attribuita sono tutti domiciliati presso la sede del Comune di
Firenze, provvedono, per i rispettivi ambiti di competenza, a tutte
le attività previste dalla legge e a tutti i compiti affidati
dal Titolare analiticamente specificati per iscritto (art. 29 comma
4 del Codice) ed in particolare a:
- osservare il
Codice, il Regolamento sul trattamento dei dati sensibili e
giudiziari del Comune di Firenze, i Provvedimenti del Garante per la
protezione dei dati personali, nonché il presente
disciplinare;
- custodire e
controllare i dati personali, oggetto di trattamento, in osservanza
dell’art. 11 del Codice, catalogarli analiticamente e
aggiornarli periodicamente, anche in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle
specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al
minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di
sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale dei
dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non
consentito o non conforme alle finalità della raccolta, ed in
particolare dare ampia e completa applicazione alle misure minime di
sicurezza identificate dal disciplinare tecnico (Allegato B del
Codice);
- assicurare
che i dati verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento
dei fini istituzionali del Titolare/Comune di Firenze e che i
medesimi non devono essere comunicati o resi accessibili a terzi, se
non secondo le modalità concordate con il Titolare, nel
rispetto del Codice;
- distruggere i dati
personali alla cessazione del trattamento degli stessi, provvedendo
alle formalità di legge, dandone comunicazione preventiva al
Titolare;
- individuare con
atto scritto gli Incaricati del trattamento, ai sensi dell’art.30
del Codice, e impartire loro, le istruzioni necessarie per il
corretto, lecito e sicuro trattamento dei dati personali. Si
considera nomina anche la documentata preposizione della persona
fisica ad una unità per la quale è individuato, per
iscritto, l’ambito del trattamento consentito agli addetti
all’unità medesima.
- vigilare e
controllare il trattamento svolto dagli Incaricati medesimi;
- osservare
il dettato dell’art. 13 “Informativa” del
Codice;
- garantire
l’esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli
articoli 7-10 del Codice ed evadere tempestivamente i reclami dei
medesimi;
- informare
prontamente il Titolare, di ogni questione rilevante ai sensi del
Codice (es.: richieste del Garante, esiti di ispezioni delle
Autorità, richieste degli interessati etc.);
- Nell’ipotesi
di affidamento a terzi di servizi che implichino il trattamento dei
dati personali, il trattamento dei dati personali acquisiti
nell’ambito dell’attività del Comune o forniti
dagli interessati, può essere effettuato da:
- società,
enti o consorzi, che per conto del Comune forniscono specifici
servizi, o che svolgono attività connesse, strumentali o di
supporto a quelle del Comune, ovvero attività necessarie
all’esecuzione delle prestazioni e dei servizi imposti da
leggi, regolamenti, norme comunitarie o che vengono attivati al fine
di soddisfare bisogni e richieste dei cittadini;
- soggetti ai quali
la comunicazione dei dati personali risulti necessaria per lo
svolgimento delle attività loro affidate dal Comune;
- soggetti a cui la
facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da
disposizioni di legge o di regolamento.
- Nell’ambito
delle funzioni istituzionali del Comune, rientrano anche le funzioni
svolte, per delega governativa, per legge regionale o per
convenzione, da soggetti pubblici o privati, nonché i servizi
erogati da istituti di credito che operano come tesoriere ed
esattore comunale;
- Nei casi di cui al
comma precedente, e nella situazione di affidamento esterno della
gestione del trattamento dei dati, il concessionario o affidatario
del servizio per conto dell’Amministrazione comunale,
(mediante convenzione, protocollo d’intesa, contratto o
incarico professionale o altri strumenti giuridici consentiti dalla
legge), Responsabile ai sensi del Codice, assume la veste di
Responsabile del trattamento dei dati delle banche per tutta la
durata del rapporto convenzionale ed è assoggettato a tutti i
compiti previsti dal presente articolo. Il concessionario o
affidatario si obbliga ad accettare la nomina di un proprio
referente da parte del Comune, come Responsabile del trattamento
dei dati personali, in esecuzione della
convenzione/contratto/incarico. In mancanza dell’indicazione
di tale nominativo in sede di stipula dell’atto, si intende
Responsabile Privacy il legale rappresentante del
concessionario/affidatario.
ART. 4
Responsabile
della Direzione Sistemi Informativi.
- Il
Responsabile della Sicurezza dei dati a livello informatico, è
individuato nel Direttore pro tempore della Direzione Sistemi
Informativi con i seguenti compiti:
- provvedere, in
relazione alle conoscenze acquisite in base al processo tecnico,
alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del
trattamento, ad adottare e ad aggiornare le idonee e preventive
misure di sicurezza per i dati informatici;
- evadere le
richieste in materia di sicurezza dati, avanzate dai Responsabili;
- impartire ai
Responsabili del trattamento dati personali le necessarie istruzioni
operative per la sicurezza delle banche dati;
- curare il
coordinamento di tutte le operazioni relative alla sicurezza dati
personali informatizzati;
- provvedere
a prevenire i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale,
nonché l’accesso non autorizzato o il trattamento non
consentito o non conforme alla finalità della raccolta, così
come previsto dall’art. 31 “Obblighi di sicurezza“
e dall’allegato B del Codice e successive modifiche ed
integrazioni;
- aggiornare entro
il 31 marzo di ogni anno, con provvedimento amministrativo, il
Documento Programmatico sulla Sicurezza (D.P.S.) come evidenziato
nell’Allegato B del Codice e successive modifiche ed
integrazioni.
ART. 5
Incaricati
del trattamento.
- Il Responsabile
del trattamento dei dati procede per iscritto alla individuazione,
all’interno della sua struttura operativa, a nominare il
personale dipendente “Incaricato” per l’espletamento
di tutte le operazioni di trattamento dei dati.
- Gli Incaricati
effettuano tutte le operazioni di trattamento dei dati con le
modalità di cui all’art.30 del Codice, e successive
modifiche ed integrazioni e nel rispetto delle istruzioni e
direttive impartite per iscritto dal Responsabile che prevedono:
ART. 6
Consenso
dell’interessato.
Il Comune, in quanto soggetto
pubblico, ai sensi dell’art.18 comma 4 del Codice, non deve
chiedere il consenso dell’interessato al trattamento dei dati
personali, purché il trattamento medesimo sia conforme ai
fini istituzionali dell’Ente.
Al di fuori di tale ipotesi non
può essere richiesto il consenso per ulteriori trattamenti.
ART. 7
Informativa.
- L’interessato
deve essere preventivamente informato, oralmente o per iscritto,
circa:
- le finalità
e le modalità della raccolta dei dati personali;
- le conseguenze di
un eventuale rifiuto di rispondere;
- i soggetti o le
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati e l’eventuale ambito di diffusione dei dati stessi;
- i diritti di cui
all’art.7 del Codice ;
- gli estremi
identificativi del Titolare e del Responsabile del trattamento.
ART. 8
Trattamento
dei dati personali da parte di Amministratori e Difensore Civico,
Nucleo di Valutazione
- I soggetti
sopracitati, sono legittimati al trattamento dei dati esclusivamente
nell’esercizio delle funzioni istituzionali cui sono preposti.
ART.
9
Comunicazione e diffusione dei dati personali comuni.
- La comunicazione
dei dati personali comuni, ovvero diversi da quelli sensibili e
giudiziari, all’interno del Comune, per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali e nell’ambito delle specifiche
competenze, non è soggetta a limitazioni, salvo quelle
espressamente previste da leggi e regolamenti.
- Il Responsabile,
valutato il caso, può decidere di adottare le misure
necessarie alla tutela della riservatezza degli interessati.
- La comunicazione
dei dati personali comuni, ovvero diversi da quelli sensibili e
giudiziari, ad altri soggetti pubblici, è ammessa qualora
sia prevista da norma di legge e di regolamento. In mancanza di tale
norma la comunicazione è ammessa quando è comunque
necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali in
osservanza dell’art.19 c.2 del Codice e può essere
iniziata se è decorso il termine di cui all’art.39,
comma 2 del D. lgs. 196/03 (quarantacinque giorni dal ricevimento
della comunicazione al Garante dell’intenzione di effettuare
l’operazione) e non è stata adottata la determinazione
negativa, ivi indicata, da parte del Garante. Se la determinazione
negativa del Garante perviene dopo quarantacinque giorni, il Comune
interrompe la comunicazione eventualmente iniziata.
- La comunicazione
da parte di un soggetto pubblico a privati o a Enti pubblici
economici è ammessa unicamente quando è prevista da
una norma di legge o di regolamento (art.19 comma 3 del Codice).
- La diffusione dei
dati personali comuni da parte dell’Amministrazione, cioè
il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in
qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione, avviene esclusivamente per le finalità
perseguite dall’Amministrazione, in osservanza del Codice.
ART. 10
Dati
sensibili e giudiziari
- Per
quanto concerne il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e
delle operazioni eseguibili da parte del Comune di Firenze nello
svolgimento delle sue funzioni istituzionali, si rinvia alle
disposizioni di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 118 del
19 dicembre 2005 avente ad oggetto: “Regolamento per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari del Comune di Firenze”
e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 11
Accesso ai
documenti amministrativi.
- Per quanto
concerne i rapporti tra accesso ai documenti amministrati ed
esigenze di tutela della riservatezza, fermo restando il
disposto dell’art.59 del Codice Privacy e del D.P.R. 12 aprile
2006 n.184, si rinvia all’apposito regolamento sull’accesso.
ART.
12
Videosorveglianza
- Il Comune, nel
trattare i dati personali raccolti nell’esercizio
dell’attività di videosorveglianza, osserva il dettato
del Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati
personali del 29 aprile 2004.
- L’installazione
degli impianti di videosorveglianza è lecita solo se
proporzionata agli scopi istituzionalmente perseguiti
dall’Amministrazione ed è fondata su presupposti di
proporzionalità, liceità e necessità; le
finalità perseguite dall’Amministrazione devono essere
determinate e di propria pertinenza.
- Le finalità
di sicurezza pubblica, prevenzione ed accertamento dei reati
competono in via esclusiva ad organi giudiziari o a forze armate o
di polizia.
- L’installazione
di impianti di videosorveglianza, viene adeguatamente pubblicizzata
tramite l’informativa che deve essere chiaramente visibile ed
indicare chi effettua la rilevazione delle immagini e per quali
scopi.
- L’eventuale
conservazione delle immagini deve essere limitata ad un massimo di
24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in
relazione ad indagini.
ART. 13
Norma
finale
Il presente disciplinare entra
in vigore a far data dal 1° gennaio 2007.
- Per tutto quanto
non espressamente disciplinato con le presenti disposizioni, si
applicano le disposizioni di cui al D. lgs.196/03, Codice Privacy e
successive modifiche ed integrazioni.