Regolamento per la concessione di suolo pubblico per l'attività di pittore ritrattista.
(Deliberazione C.C. n.39 del 19 giugno 2006)

ART. 1
OGGETTO E FINALITA’ DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l’esercizio dell’attività di pittore/ritrattista su suolo pubblico nel Comune di Firenze, con l’obbiettivo di valorizzare luoghi di particolare interesse della città con la presenza di attività artistiche qualificate. L’esercizio dell’attività di pittore/ritrattista prevede l’esposizione e la commercializzazione esclusivamente di opere di diretta produzione del titolare della concessione di suolo pubblico.

ART. 2
INDIVIDUAZIONE AREE E POSTAZIONI

2.1 Sul territorio del Comune di Firenze il suolo pubblico per esercitare l’attività di pittore/ritrattista può essere concesso con le modalità di cui al successivo art. 4 esclusivamente nelle aree e nelle postazioni individuate dalla Giunta con apposita delibera, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle condizioni ambientali, nonché dei pareri espressi dalle competenti Direzioni Comunali e dai Consigli di Quartiere, nel rispetto del Decreto Legislativo 41/2004.

2.2 Ai giovani pittori ritrattisti di cui al successivo art. 5, comma 2, è riservato il 10%, arrotondato per eccesso, del numero delle postazioni individuate dalla Giunta.

ART. 3
AMPIEZZA DELLA POSTAZIONE

L’area di massimo ingombro di ciascuna postazione è di mq. 2,00 (mt. 1 x mt. 2) e deve contenere gli strumenti e le attrezzature strettamente necessarie allo svolgimento dell’attività di pittore/ritrattista.

ART. 4
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DELLE POSTAZIONI

4.1 Le postazioni individuate dalla Giunta sono assegnate a seguito di procedure ad evidenza pubblica attivate con due appositi e distinti bandi:

  1. Bando destinato all’ordinaria attività di pittore/ritrattista.
  2. Bando destinato all’attività di giovani pittori/ritrattisti.

4.2 Le graduatorie di ciascun bando, predisposte sulla base di quanto disposto dai successivi articoli, hanno validità biennale.

ART. 5
REQUISITI PER L’ACCESSO

5.1 Chiunque intenda ottenere la concessione del suolo pubblico per l’attività ordinaria di pittore/ritrattista di cui all’art. 4 comma 1 lettera A) deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del bando. Il venire meno degli stessi nel periodo di validità della graduatoria determina la decadenza dalla eventuale concessione rilasciata, e/o dalla collocazione nella graduatoria.

5.2 Chiunque intenda ottenere la concessione del suolo per l’attività di giovane pittore/ritrattista di cui all’art. 4 comma 1 lettera B) deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.

Il compimento del 26° anno nel biennio di validità della graduatoria relativa al bando di cui al presente comma non determina la revoca della eventuale concessione rilasciata, e/o la collocazione nella graduatoria.

Il venire meno dei rimanenti requisiti nel periodo di validità della graduatoria determina la decadenza dalla eventuale concessione rilasciata, e/o dalla collocazione nella graduatoria.

5.3 Ciascun candidato può presentare istanza di partecipazione ad uno solo dei due bandi, pena l’esclusione da entrambi.

5.4 Ciascun candidato deve indicare nell’istanza, pena l’esclusione dalla graduatoria, l’ordine di preferenza tra tutte le postazioni individuate dalla Giunta e riportate nel bando.

 ART. 6
FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE A SEGUITO DEI BANDI PUBBLICI

6.1 La graduatoria relativa al bando per l’attività ordinaria di pittore/ritrattista di cui all’art. 4 comma 1 lettera A) è predisposta attribuendo i seguenti punteggi:

L’anzianità viene accertata d’ufficio.

6.2 La graduatoria relativa al bando per l’attività d giovane pittore/ritrattista di cui all’art. 4 comma 1 lettera B) è predisposta dalla Commissione di cui al successivo articolo sulla base di una prova pratica le cui modalità di svolgimento sono stabilite dalla commissione stessa e rese pubbliche nell’apposito bando.

6.3 In entrambe le graduatorie, nel caso di collocazione nella stessa posizione, viene data precedenza al candidato più giovane di età.

6.4 Non saranno collocati in graduatoria coloro che nel biennio precedente abbiano violato il divieto a commercializzare opere di non diretta produzione, o non abbiano superato positivamente il controllo a campione di cui all’art. 7.3.

ART. 7
COMMISSIONE ESAMINATRICE

7.1 E’ istituita una apposita Commissione esaminatrice composta da n. 3 membri individuati dal Direttore dello Sviluppo Economico nella seguente maniera:

7.2 La Commissione resta in carica 4 anni dalla sua prima convocazione da parte del Direttore dello Sviluppo Economico e opera con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

7.3 La Commissione ha i seguenti compiti:

  1. Per i partecipanti al bando di concorso per l’attività ordinaria di pittore/ritrattista di cui all’art. 4 comma 1 lettera A), la Commissione, accerta attraverso verifiche effettuate a campione sul posto di lavoro, che l’artista sia in grado di riprodurre le opere esposte e oggetto di vendita. In caso di espressa valutazione negativa la concessione è oggetto di revoca.La Commissione inoltre su richiesta degli organi di controllo accerta che le opere esposte e oggetto di vendita siano di esclusiva produzione dell’artista. In caso di esito negativo della verifica la concessione è oggetto di revoca.
  2. Per i partecipanti al bando per l‘attività di giovane pittore/ritrattista di cui all’art. 4 comma 1 lettera B), la Commissione:

ART. 8
ASSEGNAZIONE DELLE POSTAZIONI

8.1 L’Amministrazione dopo l’approvazione, con apposita determinazione dirigenziale, delle graduatorie di cui all’art. 6 procede all’assegnazione delle postazioni individuate dalla Giunta, riservando il 10%, arrotondato per eccesso, ai giovani pittori/ritrattisti secondo il seguente ordine: