Art. 1
Il Comune di Firenze può concedere in uso a soggetti pubblici e privati, nel Palagio di Parte Guelfa, le seguenti Sale:
Art. 2
La gestione della concessione
di uso delle Sale è affidata all’Ufficio per la Valorizzazione delle
Tradizioni Popolari Fiorentine - Calcio Storico.
Le richieste per ottenere
la concessione delle Sale, devono essere indirizzate al Sindaco o all’Assessore
dell’Ufficio per la Valorizzazione delle Tradizioni Popolari Fiorentine
e devono pervenire almeno 15 giorni prima della data della manifestazione.
Nelle richieste debbono
essere ampiamente illustrati l’oggetto del tema o del programma della manifestazione.
Le richieste debbono inoltre
indicare chiaramente:
Art. 3
La concessione delle Sale
è subordinata alle esigenze operative e organizzative dell’Ufficio
per la Valorizzazione delle Tradizioni Popolari Fiorentine e del Calcio
Storico.
In occasione dell’annuale
Torneo di Calcio in Costume le Sale vengono chiuse perché occupate
dai costumi, dalle armi e dai materiali e oggetti di equipaggiamento dei
calcianti e dei figuranti; il periodo di chiusura va dall’ottavo giorno
antecedente la prima partita in calendario fino all’ottavo giorno successivo
alla partita di finale.
Altri giorni di chiusura
delle Sale sono in concomitanza di feste e cerimonie, alcune delle quali
ormai fisse nel programma annuale, quali la Festa di Sant’Anna del 26 luglio,
la Festa di Santa Reparata dell’8 ottobre, la cerimonia degli auguri che
cade solitamente nei giorni dal 15 al 20 dicembre e la cerimonia degli
omaggi al Cardinale, al Prefetto e al Sindaco del 24 dicembre.
Art. 4
Le Sale vengono concesse
nelle condizioni di funzionalità in cui normalmente si trovano.
Le sale sono prive di impianto di riscaldamento.
Può essere consentito
l’uso delle Sale anche per drinks o cocktails, esclusivamente nell’ambito
delle manifestazioni previste dal presente disciplinare, purché,
in considerazione del valore storico-culturale, monumentale ed architettonico
degli ambienti, non si richieda il riscaldamento o la cottura di cibi.
Nel caso in cui per lo svolgimento
delle manifestazioni occorreranno servizi particolari quali addobbi floreali,
strumenti musicali, lavagne luminose, proiettori, schermi, traduzione simultanea
ecc., i concessionari provvederanno in proprio, previa autorizzazione dell’Ufficio,
gestore delle Sale.
Art. 5
Le Sale debbono essere usate
dal concessionario in modo corretto e scrupoloso onde evitare ogni possibile
danno agli impianti, alle attrezzature, alle cose, all’ambiente in generale.
E’ vietato appendere quadri o pannelli alle pareti. E’ vietato comunque
qualsiasi intervento che in qualche modo alteri la monumentalità
delle Sale medesime e possa recare nocumento al patrimonio storico-artistico
ivi conservato.
Ogni qualvolta si renda
opportuno l’uso di arredi o impianti diversi da quelli di corredo, i concessionari
provvederanno in proprio, previa autorizzazione dell’Ufficio gestore delle
Sale, che talvolta potrà richiedere pure il parere del Servizio
Tecnico Belle Arti.
Le Sale, al termine della
concessione, debbono essere riconsegnate libere e nelle stesse condizioni
nelle quali erano state prese in consegna.
L’Ufficio gestore non risponde
delle cose eventualmente lasciate nelle Sale, né degli oggetti e
delle opere esposte in occasione di mostre o rassegne.
Art. 6
La concessione delle Sale
può avere la durata massima di 14 giorni, inclusi i giorni necessari
per l’allestimento e il disallestimento.
Art. 7
Al termine di ogni manifestazione
il concessionario dovrà provvedere alla pulizia degli ambienti e
in particolare alla pulizia dei pavimenti.
Quando la durata della manifestazione
è uguale o superiore ai 7 giorni, come nel caso di rassegne o di
mostre, il concessionario dovrà far provvedere, da ditta specialistica
del settore, al lavaggio mediante macchina a spazzole morbide con sapone
neutro e trattamento finale con cera liquida per cotto, così come
preteso dal Servizio Tecnico Belle Arti.
Art. 8
Le Sale sono concesse a titolo
gratuito per le manifestazioni indette, promosse, organizzate e realizzate
direttamente, dal Comune e dai suoi organi istituzionali; oltre che per
le necessità del Calcio Storico e per le manifestazioni promosse
dall’Ufficio per la Valorizzazione delle Tradizioni Popolari Fiorentine.
Art. 9
Le Sale possono essere concesse a tutti gli altri richiedenti, soggetti pubblici e privati, Enti morali, Associazioni culturali e scientifiche, secondo la disponibilità degli ambienti, alle seguenti condizioni:
Art. 10
Per la concessione delle
Sale, nel caso di più richieste, di persone o Enti diversi, pubblici
o privati, per lo stesso giorno, per lo stesso periodo, fatte salve le
esigenze e necessità del Calcio Storico, hanno priorità l’Ufficio
del Sindaco e la Direzione Cultura.
Art. 11
L’accesso dei partecipanti
e dei visitatori alle manifestazioni nelle Sale del Palagio di Parte Guelfa
è dalla Piazzetta di Parte Guelfa, 1.
Le opere, gli oggetti, gli
strumenti ed i materiali necessari per le manifestazioni debbono essere
trasportati usufruendo dell’ingresso posto in Via del Capaccio, 1.
Nel caso di evenienze impreviste
o di emergenze, l’evacuazione delle persone presenti nelle Sale, potrà
avvenire da entrambi gli ingressi di Piazzetta di Parte Guelfa e di Via
del Capaccio, a quest’ultimo si accede dalla porta posta in fondo al Salone
Brunelleschi, la stessa che porta al locale servizi igienici.
Art. 12
Le tariffe e gli oneri a carico dei concessionari di cui all’Art. 9 rimarranno invariati per due anni, fino al 31/12/2001; verranno poi aggiornati dall’1/1/2002 in base alla variazione ISTAT del costo della vita, registrato nel biennio.
Art. 13
I concessionari, prima dell’utilizzo
delle Sale, dovranno sottoscrivere l’atto di accettazione, qui accluso
al disciplinare.