REGOLAMENTO
DEL COMITATO PARI OPPORTUNITÀ
(Delibera
di Giunta n. 133 del 14.3.2006)
ART.1
- Il Comune di Firenze,
per l’attuazione dei principi di parità ed uguaglianza di opportunità
tra lavoratori e lavoratrici, nella logica dell’integrazione dal punto di
vista di genere nelle politiche governative (mainstreaming) e per rimuovere
i comportamenti discriminatori per sesso ed ogni altro ostacolo che limiti
di fatto l’uguaglianza tra le donne e gli uomini nell’accesso al lavoro
e sul lavoro, nonché la loro valorizzazione professionale e di carriera,
ha istituito il Comitato d’Ente per le Pari Opportunità.
- Il Comitato ha sede
presso il Comune.
ART. 2
- Al Comitato sono riconosciute
tutte le funzioni attribuite da leggi o normative di carattere europeo, nazionale,
regionale, comunale o da accordi sindacali.
Il Comitato in particolare:
- svolge, con specifico
riferimento alla realtà dell’Ente, attività di studio, ricerca
e promozione sui principi di parità nel mondo del lavoro previsti dalla
normativa vigente, anche alla luce dell’evoluzione della legislazione italiana
ed europea in materia;
- individua i fattori che
ostacolano l’effettiva parità di opportunità tra donne e uomini
nel lavoro proponendo iniziative dirette al loro superamento nonchè
allo sviluppo e al riconoscimento professionale;
- promuove interventi idonei
a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l’assenza per maternità
ed a salvaguardarne la professionalità;
- in ottemperanza del "Codice
di condotta a tutela della dignità delle lavoratrici e i lavoratori
del Comune di Firenze" (D.G. n. 2004/G/00219) propone iniziative dirette
a prevenire forme di molestie (sessuali, morali e psicologiche) nei luoghi
di lavoro e formula proposte alla Consigliera di Fiducia (risoluzione del
Parlamento Europeo A3/0043/94 dell’11/2/94) qualora riceva segnalazioni di
molestie o discriminazioni;
- propone modifiche al
"Codice di condotta a tutela della dignità delle lavoratrici e
i lavoratori del Comune di Firenze" qualora lo ritenga opportuno;
- formula piani di azioni
positive a favore delle lavoratrici promovendo indagini conoscitive, ricerche
ed analisi statistiche atte a rilevare le situazioni di debolezza nei confronti
delle lavoratrici e proponendo le misure necessarie a consentire la effettiva
parità fra lavoratori e lavoratrici;
- formula proposte in merito
a: accesso all’impiego, organizzazione degli uffici, corsi di formazione,
orari di servizio e di lavoro, attribuzione di incarichi, progressione di
carriera ed equilibrio della presenza femminile nei centri decisionali.
-
Il Comitato predispone,
entro il 31 ottobre di ogni anno, una relazione, trasmessa al Sindaco, al
Consiglio Comunale e alla Direzione Organizzazione sull’attività
svolta e sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici e i
lavoratori dell’Ente.
- Il Comitato pubblicizza
periodicamente tra i lavoratori e le lavoratrici il lavoro svolto ed i risultati
emersi.
ART. 3
- L’Amministrazione Comunale
assicura al Comitato adeguata e tempestiva informazione sull’andamento della
contrattazione decentrata e su ogni altro argomento che il Comitato ritenga
utile per lo svolgimento della propria attività. Le proposte formulate
dal Comitato atte a creare effettive condizioni di parità, secondo
quanto previsto dall’art.19, comma 5 e 6 del C.C.N.L. 1998-2001, sono trasmesse
dallo stesso ai soggetti della contrattazione i quali, esaminate le proposte,
comunicano le decisioni assunte.
- In occasione del rinnovo
della contrattazione decentrata il Comitato sottopone alle parti le proprie
raccomandazioni e valutazioni formulando inoltre proposte sulle materie
di propria competenza.
- Il Comitato ha diritto
di accesso ai documenti dell’Amministrazione Comunale attinenti le materie
di propria competenza.
ART.4
- Il Comitato per le
pari opportunità è composto:
- da una Presidente,
nominata dal Sindaco, sentito il Comitato per le Pari Opportunità,
scelta tra le rappresentanti dell’Ente o altrimenti individuata in una figura
esterna idonea per competenze;
- da componenti designate/i
dal sindacato, nonché dai rispettivi supplenti per i casi di assenza
prolungata dei titolari, una/o per ogni organizzazione sindacale maggiormente
rappresentativa e/o che abbia rappresentanti nella RSU, che comunque abbiano
una specifica motivazione, preparazione od esperienza nelle materie attinenti
alle problematiche delle pari opportunità;
- da componenti designate/i
dalla Amministrazione, nonché da supplenti per i casi di assenza
prolungata dei titolari, in numero equivalente a quelle/i designate/i dalle
organizzazioni sindacali, appartenenti alle varie Direzioni, che abbiano
specifica motivazione, preparazione od esperienza nelle materie attinenti
alle problematiche delle pari opportunità e/o che abbiano funzioni
di responsabilità nella struttura e/o nella gestione delle risorse
umane.
- La nomina delle/dei
componenti è effettuata con Ordinanza del Sindaco.
- Il Comitato elegge
a maggioranza una/un Vicepresidente con funzioni di sostituzione della Presidente
in caso di assenza o impedimento. In queste circostanze la/il Vicepresidente
coordina le attività del CPO e ne assicura il regolare svolgimento,
a tal fine, in accordo con .le decisioni prese dal CPO ed in sua rappresentanza,
attiva e mantiene i contatti con rappresentati sia dell’Ente che di altri
organismi esterni, promuove e partecipa a incontri e aggiorna la Presidente
sull’andamento delle attività.
- oltre al caso di cui sopra,
alla Vice Presidente possono essere delegati compiti specifici da parte della
Presidente e del Comitato stesso.
ART. 5
- Il Comitato per le
pari opportunità rimane in carica quattro anni.
- Il Comitato uscente
continua a svolgere le proprie funzioni fino all’insediamento del nuovo
Comitato.
- Le/i componenti che
non partecipano, senza giustificazione, a più di tre riunioni consecutive,
decadono dalla nomina.
- Le/i componenti dimissionari
o decaduti sono sostituiti previa indicazione degli organismi designati.
Le/i nuovi componenti rimangono in carica fino alla scadenza del Comitato.
ART. 6
- Il Comitato si riunisce
di norma una volta al mese e comunque con cadenze da esso stabilite.
- Il Comitato è
convocato su iniziativa della/del Presidente o quando ne facciano richiesta
almeno tre componenti.
- La convocazione ordinaria
è effettuata per iscritto almeno sette giorni prima della riunione
e contiene l’ordine del giorno predisposto a cura della/del Presidente,
tenendo conto delle proposte delle/degli altri componenti.
- La convocazione straordinaria
viene effettuata per fax o e-mail almeno un giorno prima della riunione.
- Le riunioni sono valide
quando è presente un terzo delle/dei componenti.
- Le decisioni sono assunte
a maggioranza dei voti espressi dalle/dai presenti.
- Il Comitato, per l’attività
istruttoria, può operare in gruppi o commissioni di lavoro.
- L’attività svolta
dalle/dai componenti del Comitato è da considerarsi, a tutti gli
effetti, orario di lavoro.
- Rientra nelle attività
del Comitato la partecipazione a corsi, seminari e convegni su temi attinenti
le proprie competenze.
ART. 7
- Per l’espletamento delle
proprie funzioni il Comitato può avvalersi della collaborazione di
esperti interni ed esterni anche mediante la costituzione di gruppi di lavoro,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- Il Comitato utilizza
il capitolo, appositamente istituito nel bilancio annuale del Comune, all’interno
del PEG della Direzione Organizzazione, ed altri capitoli idonei a finanziare
le iniziative promosse, nonché eventuali fondi messi a disposizione
dalla Regione, dallo Stato, o dalla Comunità Europea.
- L’ Amministrazione Comunale
fornisce al Comitato tutti gli atti, le informazioni, la documentazione occorrenti
per lo svolgimento dei propri compiti.
- L’Amministrazione Comunale
assicura il buon funzionamento del Comitato con apposito ufficio, dotato di
adeguato personale, e assicurando le condizioni e le attrezzature necessarie
per la realizzazione delle finalità del Comitato.
Pagina a cura di Alida Magherini
Data di verifica/aggiornamento: 17-08-2006
