REGOLAMENTO DEL COMITATO PARI OPPORTUNITÀ
(Delibera di Giunta n. 133 del 14.3.2006)

ART.1

  1. Il Comune di Firenze, per l’attuazione dei principi di parità ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, nella logica dell’integrazione dal punto di vista di genere nelle politiche governative (mainstreaming) e per rimuovere i comportamenti discriminatori per sesso ed ogni altro ostacolo che limiti di fatto l’uguaglianza tra le donne e gli uomini nell’accesso al lavoro e sul lavoro, nonché la loro valorizzazione professionale e di carriera, ha istituito il Comitato d’Ente per le Pari Opportunità.
  2. Il Comitato ha sede presso il Comune.
  ART. 2
  1. Al Comitato sono riconosciute tutte le funzioni attribuite da leggi o normative di carattere europeo, nazionale, regionale, comunale o da accordi sindacali.
    Il Comitato in particolare:
    1. svolge, con specifico riferimento alla realtà dell’Ente, attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità nel mondo del lavoro previsti dalla normativa vigente, anche alla luce dell’evoluzione della legislazione italiana ed europea in materia;
    2. individua i fattori che ostacolano l’effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro proponendo iniziative dirette al loro superamento nonchè allo sviluppo e al riconoscimento professionale;
    3. promuove interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l’assenza per maternità ed a salvaguardarne la professionalità;
    4. in ottemperanza del "Codice di condotta a tutela della dignità delle lavoratrici e i lavoratori del Comune di Firenze" (D.G. n. 2004/G/00219) propone iniziative dirette a prevenire forme di molestie (sessuali, morali e psicologiche) nei luoghi di lavoro e formula proposte alla Consigliera di Fiducia (risoluzione del Parlamento Europeo A3/0043/94 dell’11/2/94) qualora riceva segnalazioni di molestie o discriminazioni;
    5. propone modifiche al "Codice di condotta a tutela della dignità delle lavoratrici e i lavoratori del Comune di Firenze" qualora lo ritenga opportuno;
    6. formula piani di azioni positive a favore delle lavoratrici promovendo indagini conoscitive, ricerche ed analisi statistiche atte a rilevare le situazioni di debolezza nei confronti delle lavoratrici e proponendo le misure necessarie a consentire la effettiva parità fra lavoratori e lavoratrici;
    7. formula proposte in merito a: accesso all’impiego, organizzazione degli uffici, corsi di formazione, orari di servizio e di lavoro, attribuzione di incarichi, progressione di carriera ed equilibrio della presenza femminile nei centri decisionali.
  2. Il Comitato predispone, entro il 31 ottobre di ogni anno, una relazione, trasmessa al Sindaco, al Consiglio Comunale e alla Direzione Organizzazione sull’attività svolta e sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici e i lavoratori dell’Ente.
  3. Il Comitato pubblicizza periodicamente tra i lavoratori e le lavoratrici il lavoro svolto ed i risultati emersi.
  ART. 3
  1. L’Amministrazione Comunale assicura al Comitato adeguata e tempestiva informazione sull’andamento della contrattazione decentrata e su ogni altro argomento che il Comitato ritenga utile per lo svolgimento della propria attività. Le proposte formulate dal Comitato atte a creare effettive condizioni di parità, secondo quanto previsto dall’art.19, comma 5 e 6 del C.C.N.L. 1998-2001, sono trasmesse dallo stesso ai soggetti della contrattazione i quali, esaminate le proposte, comunicano le decisioni assunte.
  2. In occasione del rinnovo della contrattazione decentrata il Comitato sottopone alle parti le proprie raccomandazioni e valutazioni formulando inoltre proposte sulle materie di propria competenza.
  3. Il Comitato ha diritto di accesso ai documenti dell’Amministrazione Comunale attinenti le materie di propria competenza.
  ART.4
  1. Il Comitato per le pari opportunità è composto:
  2. La nomina delle/dei componenti è effettuata con Ordinanza del Sindaco.
  3. Il Comitato elegge a maggioranza una/un Vicepresidente con funzioni di sostituzione della Presidente in caso di assenza o impedimento. In queste circostanze la/il Vicepresidente coordina le attività del CPO e ne assicura il regolare svolgimento, a tal fine, in accordo con .le decisioni prese dal CPO ed in sua rappresentanza, attiva e mantiene i contatti con rappresentati sia dell’Ente che di altri organismi esterni, promuove e partecipa a incontri e aggiorna la Presidente sull’andamento delle attività.
  4. oltre al caso di cui sopra, alla Vice Presidente possono essere delegati compiti specifici da parte della Presidente e del Comitato stesso.

ART. 5

  1. Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica quattro anni.
  2. Il Comitato uscente continua a svolgere le proprie funzioni fino all’insediamento del nuovo Comitato.
  3. Le/i componenti che non partecipano, senza giustificazione, a più di tre riunioni consecutive, decadono dalla nomina.
  4. Le/i componenti dimissionari o decaduti sono sostituiti previa indicazione degli organismi designati. Le/i nuovi componenti rimangono in carica fino alla scadenza del Comitato.
  ART. 6
  1. Il Comitato si riunisce di norma una volta al mese e comunque con cadenze da esso stabilite.
  2. Il Comitato è convocato su iniziativa della/del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno tre componenti.
  3. La convocazione ordinaria è effettuata per iscritto almeno sette giorni prima della riunione e contiene l’ordine del giorno predisposto a cura della/del Presidente, tenendo conto delle proposte delle/degli altri componenti.
  4. La convocazione straordinaria viene effettuata per fax o e-mail almeno un giorno prima della riunione.
  5. Le riunioni sono valide quando è presente un terzo delle/dei componenti.
  6. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi dalle/dai presenti.
  7. Il Comitato, per l’attività istruttoria, può operare in gruppi o commissioni di lavoro.
  8. L’attività svolta dalle/dai componenti del Comitato è da considerarsi, a tutti gli effetti, orario di lavoro.
  9. Rientra nelle attività del Comitato la partecipazione a corsi, seminari e convegni su temi attinenti le proprie competenze.
  ART. 7
  1. Per l’espletamento delle proprie funzioni il Comitato può avvalersi della collaborazione di esperti interni ed esterni anche mediante la costituzione di gruppi di lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
  2. Il Comitato utilizza il capitolo, appositamente istituito nel bilancio annuale del Comune, all’interno del PEG della Direzione Organizzazione, ed altri capitoli idonei a finanziare le iniziative promosse, nonché eventuali fondi messi a disposizione dalla Regione, dallo Stato, o dalla Comunità Europea.
  3. L’ Amministrazione Comunale fornisce al Comitato tutti gli atti, le informazioni, la documentazione occorrenti per lo svolgimento dei propri compiti.
  4. L’Amministrazione Comunale assicura il buon funzionamento del Comitato con apposito ufficio, dotato di adeguato personale, e assicurando le condizioni e le attrezzature necessarie per la realizzazione delle finalità del Comitato.

Pagina a cura di Alida Magherini
Data di verifica/aggiornamento: 17-08-2006

 

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