REGOLAMENTO DEI MINIALLOGGI
(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6/19 del 31-01-2000)


Art. 1
CLASSIFICAZIONE DELLA STRUTTURA

Il centro socio residenziale di via della Chiesa 66/68 è composto attualmente da n. 18 minialloggi ed è parte integrante del complesso "Albergo Popolare", di proprietà e gestione del Comune di Firenze.
Il Centro offre ospitalità nel seguente modo ad utenti residenti nel Comune di Firenze:
  1. alloggi per portatori di handicap (attualmente in numero di 8), ciascuno di essi destinato ad un soggetto fisico e/o psicofisico, con o senza accompagnatore;
  2. alloggi per utenti marginali (attualmente in numero di 10) ciascuno di essi destinato ad un nucleo composto da due persone appartenenti all’area della marginalità sociale.
Gli alloggi sono concessi in uso temporaneo.
E’ vietata la sub concessione, totale e/o parziale del minialloggio.
Il concessionario ha l’obbligo di occupare stabilmente il minialloggio.
 


Art. 2
CONDIZIONI DI CONCESSIONE

Ciascun minialloggio consiste in un appartamento indipendente, composto da tre locali (cucina, camera e bagno), dotato a cura dell’Amministrazione Comunale del "gruppo cucina": ogni altro arredo è a completo carico dell’assegnatario.
I costi dell’eventuale installazione di TV e telefono, ed i relativi canoni, sono a carico del concessionario.
L’A.C. provvede alla pulizia degli ambienti comuni (corridoi, scale ecc.), ed alla portineria (consegna posta, collegamento citofonico, accesso alla struttura).
Eventuali servizi sociali di assistenza alla persona, di pulizia all’interno dell’alloggio, ecc., sono gestiti direttamente dal SAST competente per residenza, che mantiene in carico l’ospite per la durata del periodo di concessione. Solo eventuali interventi, indifferibili ed urgenti tesi a garantire l’incolumità dell’interessato e di terzi, e/o legati ad un corretto rapporto di convivenza all’interno del complesso Albergo Popolare, saranno effettuati direttamente dal personale in servizio presso l’Albergo: di tali interventi verrà data notizia nel più breve tempo possibile al SAST di competenza per i provvedimenti del caso.
 


Art. 3
CONCESSIONE: ASSEGNAZIONE

La concessione di ciascuno dei minialloggi destinati a soggetti appartenenti all’area della marginalità (di cui al punto b- dell’art. 1), viene effettuata ad un nucleo di due persone, ed è tale nucleo il titolare della concessione stessa.
L’assegnazione della concessione degli attuali 18 minialloggi (e di quelli che eventualmente vengano successivamente realizzati nell’ambito del complesso Albergo Popolare) è valutata dal Gruppo Tecnico Professionale istituito con ordinanza n.6828 del 08.10.98, integrato dal Dirigente del Servizio Residenze e Accoglienza e dal funzionario incaricato della Direzione dell’Albergo Popolare, su proposta del S.A.S.T. competente. Tale G.T.P., così integrato, provvede ad esaminare le richieste pervenute ed a formulare la relativa graduatoria, secondo i criteri ed i punteggi di cui alle delibere del Consiglio Comunale 927/116 del 15.6.98, e della Giunta n. 1692/1354 del 16.10.98.
Per la valutazione della concessione dei minialloggi per portatori di handicap fisico e/o psicofisico (di cui al punto a- dell’art. 1), il Gruppo Tecnico Professionale è ulteriormente integrato da un rappresentante della Consulta Comunale Invalidi e Handicappati.
La concessione è disposta con determinazione del Dirigente del Servizio Residenze ed Accoglienza, previo accertamento del perdurare dei requisiti valutati



Art. 4
CONCESSIONE: DURATA

La concessione viene disposta provvisoriamente per un periodo di sei mesi, al termine del quale il Gruppo Tecnico Professionale, integrato come sopra individuato, valuterà circa la definitiva "concessione temporanea" dell’alloggio alla persona/nucleo interessato, sulla base di idonee relazioni del servizio sociale che ha richiesto l’assegnazione della concessione e del funzionario incaricato della direzione dell’Albergo Popolare.
La concessione ha durata complessiva (inclusiva cioè del periodo di concessione temporanea) di tre anni, ed è rinnovabile.
Al termine di ogni anno di concessione, il S.A.S.T. competente relazionerà idoneamente il Gruppo Tecnico Professionale integrato, circa la necessità di prosecuzione della concessione: nel caso che tale valutazione sia positiva, la concessione proseguirà senza necessità di ulteriori atti da parte dell’A.C., mentre nel caso che sia negativa, il G.T.P. integrato, valuterà circa la necessità di una revoca della concessione stessa.


Art. 5
CANONE DI CONCESSIONE

Il canone mensile di concessione di ciascun alloggio viene stabilito dall’Amministrazione Comunale con proprio specifico atto.



Art. 6
ASSENZE

Assenze prolungate, rilevate e segnalate dal Funzionario Responsabile dell’Albergo Popolare, comportano la revoca della concessione (disposta con le modalità di cui all’art.15)
Non sono comunque motivi di revoca della concessione le seguenti assenze:
  1. per ricovero in presidi ospedalieri o per trattamenti terapeutici;
  2. per vacanze per un periodo massimo di un mese;

  3. brevi assenze comunicate preventivamente alla Direzione.

Art.7
ACCESSO

L’accesso dei concessionari e dei loro visitatori ai minialloggi è regolato da specifiche Disposizioni Interne dell’Albergo Popolare formulate fra l’altro con la finalità di garantire la sicurezza dell’intero complesso di via della Chiesa e disposte dal Dirigente del Servizio Residenze ed Accoglienza.
 


Art.8
OSPITALITA’ PRESSO L’ALLOGGIO

Eventuali ospitalità notturne non sono di norma consentite; deroghe in particolari circostanze e per motivate necessità possono essere consentite dal funzionario incaricato della direzione dell’A.P..


Art. 9
ACCOMPAGNATORI PER PORTATORI DI HANDICAP

Il concessionario comunica alla Direzione dell’A.P. la presenza di un accompagnatore presso il minialloggio, nei casi di handicap o impedimento fisico che richiedano un supporto per l’espletamento delle proprie necessità quotidiane, così come previsto all’art. 1. Il concessionario sceglie personalmente tale accompagnatore, che deve comunque presentare caratteristiche di buona condotta e rispettare il presente regolamento, oltre a fornire i propri elementi di identificazione alla Direzione dell’A.P.. L’accompagnatore deve svolgere funzioni di assistenza alla persona che giustifichino la sua presenza continuativa nella struttura.
 



Art. 10
NORME COMPORTAMENTALI

I concessionari devono tenere un comportamento adeguato alla vita comunitaria, nella stretta osservanza delle norme in materia di ordine pubblico; in particolare all’interno dell’alloggio è proibito introdurre sostanze stupefacenti, armi proprie ed improprie.
I concessionari sono tenuti a mantenere l’alloggio nelle condizioni igienico- sanitarie in cui è stato consegnato.
E’ fatto esplicito divieto di:
  1. introdurre materiale infiammabile e usare fornelli a combustibile;
  2. gettare oggetti dalle finestre;
  3. fare abuso di alcool;
  4. giocare d’azzardo;
  5. introdurre animali senza il consenso scritto della Direzione dell’Albergo Popolare;
  6. danneggiare mobilia, attrezzature ecc. dell’Amministrazione Comunale;
  7. trascurare la pulizia dell’apposito segnalatore antincendio;
  8. lasciare oggetti fuori dall’alloggio;
  9. produrre rumori molesti;
  10. apportare modifiche strutturali e murarie all’alloggio.
Eventuali spese derivanti dalla violazione di quanto sopra indicato, saranno addebitate ai concessionari, come quelle derivanti dai danni dovuti al cattivo uso di quanto in dotazione, sia all’alloggio sia alla struttura in genere.
La Direzione dell’Albergo Popolare interviene qualora il comportamento del concessionario o dell’accompagnatore risulti scorretto o pericoloso, assumendo le eventuali iniziative urgenti e improcrastinabili, e relazionando sulle circostanze il Gruppo Tecnico Professionale integrato (di cui al precedente art. 3), per l'adozione di eventuali provvedimenti di revoca della concessione.


Art. 11
MANUTENZIONI

La manutenzione straordinaria dei locali e degli impianti in dotazione dei minialloggi, compete all’Amministrazione Comunale.
La manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti e degli arredi, incluso il "blocco cucina", spetta ai concessionari.
I concessionari arredano autonomamente l’alloggio: con la sottoscrizione dell’atto di concessione si impegnano anche a ritirare il proprio arredamento in caso di decadenza e/o revoca della concessione, entro 30 gg. dalla stessa, ed autorizzano l’Amministrazione Comunale ad asportare ed alienare e/o distruggere tale arredamento una volta scaduto senza esito tale termine.


Art. 12
CAUZIONE

Per ciascun minialloggio i concessionari dovranno versare, con le modalità che verranno indicate dalla Segreteria dell’Albergo Popolare, un deposito cauzionale stabilito con proprio atto dall’A.C. che sarà eventualmente utilizzato a copertura delle spese sostenute per danni e/o lavori che si rendessero necessari in conseguenza dell’incuria degli ospiti nella gestione dell’alloggio e degli spazi comuni, oltre che per quanto derivante dalla violazione delle norme comportamentali previste dall’art. 10.
La Segreteria dell’Albergo Popolare provvede alla verifica della consistenza del deposito cauzionale, e comunica agli interessati l’eventuale necessità di reintegro.
Il mancato versamento della cauzione e/o del reintegro richiesti sono motivi di revoca della concessione stessa.
Il deposito cauzionale viene restituito al concessionario al momento del definitivo allontanamento dello stesso dalla struttura.


Art. 13
DIREZIONE

Il compito di soprintendere ai rapporti con i concessionari, al funzionamento dei servizi inerenti i minialloggi, incluso il personale relativo, compete al funzionario incaricato della direzione dell’A.P.
Alla Direzione sono riservati eventuali controlli per verificare la corretta tenuta degli alloggi.


Art. 14
TUTELA DELLA SALUTE E DELL’IGIENE

L’assistenza sanitaria viene erogata dai medici di fiducia dei concessionari e dai presidi sanitari territoriali.
I concessionari dei minialloggi devono attenersi, a livello di igiene personale e di pulizia dei locali, al rispetto del presente regolamento e delle norme sanitarie previste nel contesto di vita comunitaria.
 


Art. 15
DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

La morte del concessionario di uno degli alloggi riservati ai portatori di handicap, o di uno dei due componenti il nucleo concessionario di uno degli altri alloggi, comporta la decadenza dalla concessione. La decadenza è automatica, e non necessita di alcun atto da parte dell’A.C..
Sono motivo di revoca della concessione, le seguenti circostanze:
  1. allontanamento ingiustificato dall’alloggio (art. 5);
  2. gravi violazioni delle norme comportamentali (art. 10);
  3. venire meno delle motivazioni e/o dei requisiti previsti per la concessione dell’alloggio (art. 3);
  4. morosità (almeno due mensilità consecutive);

  5. mancato versamento del deposito cauzionale e/o del reintegro dello stesso (art. 12).
Le segnalazioni in merito alle elencate circostanze, vengono trasmesse al Gruppo Tecnico Professionale, integrato come indicato per la valutazione delle ammissioni (art. 2), che valuta circa l’eventuale revoca delle concessioni.
La revoca viene disposta con determinazione del Dirigente del Servizio Residenze ed Accoglienza.
Poiché gli alloggi di cui al punto b- dell’art. 1 vengono concessi a nuclei composti da due persone:
  1. la morte di una di loro comporta la decadenza della concessione;
  2. la revoca anche se disposta a causa di una sola delle persone componenti il nucleo, è relativa alla concessione stessa, e quindi operativa anche nei confronti dell’altro componente.
In entrambi i casi sopra citati (sub a- e b-), tale ospite ha tempo 30 gg. per accettare un nuovo coabitante proposto dal servizio sociale competente, e formare con lui un nuovo nucleo al quale venga assegnata una nuova concessione per l’alloggio: diversamente, a seguito dell’intervenuta revoca, deve lasciare libero l’alloggio; i concessionari di cui al punto b- dell’art. 1, prendono visione di tale condizione e la sottoscrivono per accettazione al momento della firma dell’atto di concessione.
In caso di decadenza e di revoca (e, nelle circostanze previste, successivamente al termine di 30 gg. di cui al punto precedente), il concessionario e l’accompagnatore previsto all’art.9 devono lasciare completamente libero il minialloggio entro 15 gg.
 
 

Art. 16
NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni in materia emesse dallo Stato e dalla Regione Toscana


Art. 17
DIFFUSIONE

Copia del presente regolamento è distribuita ad ogni concessionario al momento della concessione, unitamente a copia dell’atto di concessione.
 


Art. 18
DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Nei confronti dei concessionari dei minialloggi, presenti in struttura alla data di esecutività del presente regolamento, viene disposto un nuovo atto di concessione, redatto ai sensi del presente regolamento.



08-03-2000