REGOLAMENTO
DEI MINIALLOGGI
(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6/19 del 31-01-2000)
Art. 1
CLASSIFICAZIONE DELLA
STRUTTURA
Il centro socio residenziale
di via della Chiesa 66/68 è composto attualmente da n. 18 minialloggi
ed è parte integrante del complesso "Albergo Popolare", di proprietà
e gestione del Comune di Firenze.
Il Centro offre ospitalità
nel seguente modo ad utenti residenti nel Comune di Firenze:
-
alloggi per portatori di handicap
(attualmente in numero di 8), ciascuno di essi destinato ad un soggetto
fisico e/o psicofisico, con o senza accompagnatore;
-
alloggi per utenti marginali
(attualmente in numero di 10) ciascuno di essi destinato ad un nucleo composto
da due persone appartenenti all’area della marginalità sociale.
Gli alloggi sono concessi in
uso temporaneo.
E’ vietata la sub concessione,
totale e/o parziale del minialloggio.
Il concessionario ha l’obbligo
di occupare stabilmente il minialloggio.
Art. 2
CONDIZIONI DI CONCESSIONE
Ciascun minialloggio consiste
in un appartamento indipendente, composto da tre locali (cucina, camera
e bagno), dotato a cura dell’Amministrazione Comunale del "gruppo cucina":
ogni altro arredo è a completo carico dell’assegnatario.
I costi dell’eventuale installazione
di TV e telefono, ed i relativi canoni, sono a carico del concessionario.
L’A.C. provvede alla pulizia
degli ambienti comuni (corridoi, scale ecc.), ed alla portineria (consegna
posta, collegamento citofonico, accesso alla struttura).
Eventuali servizi sociali
di assistenza alla persona, di pulizia all’interno dell’alloggio, ecc.,
sono gestiti direttamente dal SAST competente per residenza, che mantiene
in carico l’ospite per la durata del periodo di concessione. Solo eventuali
interventi, indifferibili ed urgenti tesi a garantire l’incolumità
dell’interessato e di terzi, e/o legati ad un corretto rapporto di convivenza
all’interno del complesso Albergo Popolare, saranno effettuati direttamente
dal personale in servizio presso l’Albergo: di tali interventi verrà
data notizia nel più breve tempo possibile al SAST di competenza
per i provvedimenti del caso.
Art. 3
CONCESSIONE: ASSEGNAZIONE
La concessione di ciascuno dei
minialloggi destinati a soggetti appartenenti all’area della marginalità
(di cui al punto b- dell’art. 1), viene effettuata ad un nucleo di due
persone, ed è tale nucleo il titolare della concessione stessa.
L’assegnazione della concessione
degli attuali 18 minialloggi (e di quelli che eventualmente vengano successivamente
realizzati nell’ambito del complesso Albergo Popolare) è valutata
dal Gruppo Tecnico Professionale istituito con ordinanza n.6828 del 08.10.98,
integrato dal Dirigente del Servizio Residenze e Accoglienza e dal funzionario
incaricato della Direzione dell’Albergo Popolare, su proposta del S.A.S.T.
competente. Tale G.T.P., così integrato, provvede ad esaminare le
richieste pervenute ed a formulare la relativa graduatoria, secondo i criteri
ed i punteggi di cui alle delibere del Consiglio Comunale 927/116 del 15.6.98,
e della Giunta n. 1692/1354 del 16.10.98.
Per la valutazione della
concessione dei minialloggi per portatori di handicap fisico e/o psicofisico
(di cui al punto a- dell’art. 1), il Gruppo Tecnico Professionale è
ulteriormente integrato da un rappresentante della Consulta Comunale Invalidi
e Handicappati.
La concessione è
disposta con determinazione del Dirigente del Servizio Residenze ed Accoglienza,
previo accertamento del perdurare dei requisiti valutati
Art. 4
CONCESSIONE: DURATA
La concessione viene disposta
provvisoriamente per un periodo di sei mesi, al termine del quale il Gruppo
Tecnico Professionale, integrato come sopra individuato, valuterà
circa la definitiva "concessione temporanea" dell’alloggio alla persona/nucleo
interessato, sulla base di idonee relazioni del servizio sociale che ha
richiesto l’assegnazione della concessione e del funzionario incaricato
della direzione dell’Albergo Popolare.
La concessione ha durata
complessiva (inclusiva cioè del periodo di concessione temporanea)
di tre anni, ed è rinnovabile.
Al termine di ogni anno
di concessione, il S.A.S.T. competente relazionerà idoneamente il
Gruppo Tecnico Professionale integrato, circa la necessità di prosecuzione
della concessione: nel caso che tale valutazione sia positiva, la concessione
proseguirà senza necessità di ulteriori atti da parte dell’A.C.,
mentre nel caso che sia negativa, il G.T.P. integrato, valuterà
circa la necessità di una revoca della concessione stessa.
Art. 5
CANONE DI CONCESSIONE
Il canone mensile di concessione
di ciascun alloggio viene stabilito dall’Amministrazione Comunale con proprio
specifico atto.
Art. 6
ASSENZE
Assenze prolungate, rilevate
e segnalate dal Funzionario Responsabile dell’Albergo Popolare, comportano
la revoca della concessione (disposta con le modalità di cui all’art.15)
Non sono comunque motivi
di revoca della concessione le seguenti assenze:
-
per ricovero in presidi ospedalieri
o per trattamenti terapeutici;
-
per vacanze per un periodo massimo
di un mese;
brevi assenze comunicate
preventivamente alla Direzione.
Art.7
ACCESSO
L’accesso dei concessionari
e dei loro visitatori ai minialloggi è regolato da specifiche Disposizioni
Interne dell’Albergo Popolare formulate fra l’altro con la finalità
di garantire la sicurezza dell’intero complesso di via della Chiesa e disposte
dal Dirigente del Servizio Residenze ed Accoglienza.
Art.8
OSPITALITA’ PRESSO L’ALLOGGIO
Eventuali ospitalità
notturne non sono di norma consentite; deroghe in particolari circostanze
e per motivate necessità possono essere consentite dal funzionario
incaricato della direzione dell’A.P..
Art. 9
ACCOMPAGNATORI PER PORTATORI
DI HANDICAP
Il concessionario comunica alla
Direzione dell’A.P. la presenza di un accompagnatore presso il minialloggio,
nei casi di handicap o impedimento fisico che richiedano un supporto per
l’espletamento delle proprie necessità quotidiane, così come
previsto all’art. 1. Il concessionario sceglie personalmente tale accompagnatore,
che deve comunque presentare caratteristiche di buona condotta e rispettare
il presente regolamento, oltre a fornire i propri elementi di identificazione
alla Direzione dell’A.P.. L’accompagnatore deve svolgere funzioni di assistenza
alla persona che giustifichino la sua presenza continuativa nella struttura.
Art. 10
NORME COMPORTAMENTALI
I concessionari devono tenere
un comportamento adeguato alla vita comunitaria, nella stretta osservanza
delle norme in materia di ordine pubblico; in particolare all’interno dell’alloggio
è proibito introdurre sostanze stupefacenti, armi proprie ed improprie.
I concessionari sono tenuti
a mantenere l’alloggio nelle condizioni igienico- sanitarie in cui è
stato consegnato.
E’ fatto esplicito divieto
di:
-
introdurre materiale infiammabile
e usare fornelli a combustibile;
-
gettare oggetti dalle finestre;
-
fare abuso di alcool;
-
giocare d’azzardo;
-
introdurre animali senza il
consenso scritto della Direzione dell’Albergo Popolare;
-
danneggiare mobilia, attrezzature
ecc. dell’Amministrazione Comunale;
-
trascurare la pulizia dell’apposito
segnalatore antincendio;
-
lasciare oggetti fuori dall’alloggio;
-
produrre rumori molesti;
-
apportare modifiche strutturali
e murarie all’alloggio.
Eventuali spese derivanti dalla
violazione di quanto sopra indicato, saranno addebitate ai concessionari,
come quelle derivanti dai danni dovuti al cattivo uso di quanto in dotazione,
sia all’alloggio sia alla struttura in genere.
La Direzione dell’Albergo
Popolare interviene qualora il comportamento del concessionario o dell’accompagnatore
risulti scorretto o pericoloso, assumendo le eventuali iniziative urgenti
e improcrastinabili, e relazionando sulle circostanze il Gruppo Tecnico
Professionale integrato (di cui al precedente art. 3), per l'adozione di
eventuali provvedimenti di revoca della concessione.
Art. 11
MANUTENZIONI
La manutenzione straordinaria
dei locali e degli impianti in dotazione dei minialloggi, compete all’Amministrazione
Comunale.
La manutenzione ordinaria
dei locali, degli impianti e degli arredi, incluso il "blocco cucina",
spetta ai concessionari.
I concessionari arredano
autonomamente l’alloggio: con la sottoscrizione dell’atto di concessione
si impegnano anche a ritirare il proprio arredamento in caso di decadenza
e/o revoca della concessione, entro 30 gg. dalla stessa, ed autorizzano
l’Amministrazione Comunale ad asportare ed alienare e/o distruggere tale
arredamento una volta scaduto senza esito tale termine.
Art. 12
CAUZIONE
Per ciascun minialloggio i concessionari
dovranno versare, con le modalità che verranno indicate dalla Segreteria
dell’Albergo Popolare, un deposito cauzionale stabilito con proprio atto
dall’A.C. che sarà eventualmente utilizzato a copertura delle spese
sostenute per danni e/o lavori che si rendessero necessari in conseguenza
dell’incuria degli ospiti nella gestione dell’alloggio e degli spazi comuni,
oltre che per quanto derivante dalla violazione delle norme comportamentali
previste dall’art. 10.
La Segreteria dell’Albergo
Popolare provvede alla verifica della consistenza del deposito cauzionale,
e comunica agli interessati l’eventuale necessità di reintegro.
Il mancato versamento della
cauzione e/o del reintegro richiesti sono motivi di revoca della concessione
stessa.
Il deposito cauzionale viene
restituito al concessionario al momento del definitivo allontanamento dello
stesso dalla struttura.
Art. 13
DIREZIONE
Il compito di soprintendere
ai rapporti con i concessionari, al funzionamento dei servizi inerenti
i minialloggi, incluso il personale relativo, compete al funzionario incaricato
della direzione dell’A.P.
Alla Direzione sono riservati
eventuali controlli per verificare la corretta tenuta degli alloggi.
Art. 14
TUTELA DELLA SALUTE E
DELL’IGIENE
L’assistenza sanitaria viene
erogata dai medici di fiducia dei concessionari e dai presidi sanitari
territoriali.
I concessionari dei minialloggi
devono attenersi, a livello di igiene personale e di pulizia dei locali,
al rispetto del presente regolamento e delle norme sanitarie previste nel
contesto di vita comunitaria.
Art. 15
DECADENZA E REVOCA DELLA
CONCESSIONE
La morte del concessionario
di uno degli alloggi riservati ai portatori di handicap, o di uno dei due
componenti il nucleo concessionario di uno degli altri alloggi, comporta
la decadenza dalla concessione. La decadenza è automatica, e non
necessita di alcun atto da parte dell’A.C..
Sono motivo di revoca della
concessione, le seguenti circostanze:
-
allontanamento ingiustificato
dall’alloggio (art. 5);
-
gravi violazioni delle norme
comportamentali (art. 10);
-
venire meno delle motivazioni
e/o dei requisiti previsti per la concessione dell’alloggio (art. 3);
-
morosità (almeno due
mensilità consecutive);
mancato versamento del deposito
cauzionale e/o del reintegro dello stesso (art. 12).
Le segnalazioni in merito alle
elencate circostanze, vengono trasmesse al Gruppo Tecnico Professionale,
integrato come indicato per la valutazione delle ammissioni (art. 2), che
valuta circa l’eventuale revoca delle concessioni.
La revoca viene disposta
con determinazione del Dirigente del Servizio Residenze ed Accoglienza.
Poiché gli alloggi
di cui al punto b- dell’art. 1 vengono concessi a nuclei composti da due
persone:
-
la morte di una di loro comporta
la decadenza della concessione;
-
la revoca anche se disposta
a causa di una sola delle persone componenti il nucleo, è relativa
alla concessione stessa, e quindi operativa anche nei confronti dell’altro
componente.
In entrambi i casi sopra citati
(sub a- e b-), tale ospite ha tempo 30 gg. per accettare un nuovo coabitante
proposto dal servizio sociale competente, e formare con lui un nuovo nucleo
al quale venga assegnata una nuova concessione per l’alloggio: diversamente,
a seguito dell’intervenuta revoca, deve lasciare libero l’alloggio; i concessionari
di cui al punto b- dell’art. 1, prendono visione di tale condizione e la
sottoscrivono per accettazione al momento della firma dell’atto di concessione.
In caso di decadenza e di
revoca (e, nelle circostanze previste, successivamente al termine di 30
gg. di cui al punto precedente), il concessionario e l’accompagnatore previsto
all’art.9 devono lasciare completamente libero il minialloggio entro 15
gg.
Art. 16
NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto dal
presente regolamento, valgono le disposizioni in materia emesse dallo Stato
e dalla Regione Toscana
Art. 17
DIFFUSIONE
Copia del presente regolamento
è distribuita ad ogni concessionario al momento della concessione,
unitamente a copia dell’atto di concessione.
Art. 18
DISPOSIZIONE TRANSITORIA
Nei confronti dei concessionari
dei minialloggi, presenti in struttura alla data di esecutività
del presente regolamento, viene disposto un nuovo atto di concessione,
redatto ai sensi del presente regolamento.
08-03-2000