Determinazione
indennità risarcitoria
per
opere abusive su aree sottoposte a vincolo L. 1497/39.
(Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 125/40 del 23-02-1998, modificata con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 1359/168 del 11-12-2000)
IL CONSIGLIO
OMISSIS
D E L I B E R A
1) di applicare l’indennità
risarcitoria di cui all'art. 15 della legge 26 settembre 1939 n. 1497 per
opere abusive nelle aree sottoposte alle disposizioni della stessa legge
1497/39, del Decreto Legge 312/85, convertito con modificazioni dalla Legge
n. 431/85, oggetto di condono edilizio sia ai sensi della legge 28 febbraio
1985 n. 47 che della legge 23 dicembre 1994 n. 724, sia che la concessione
o autorizzazione siano già state rilasciate, sia che siano ancora
da rilasciare;
2) di escludere, così
come peraltro previsto dall’art. 1 del Decreto Ministeriale 26 settembre
1997 più volte richiamato, gli interventi realizzati abusivamente
nelle aree di cui sopra per opere interne e per interventi di cui al comma
12 dell’art. 82 del D.P.R. n. 616/77, integrato dalla legge n. 431/85;
3) di stabilire che l’indennità risarcitoria, in presenza di condono da rilasciare o già rilasciato, per le violazioni sopra richiamate è determinata in via definitiva in base ai criteri, termini e modalità di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del Decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 26.09.97, individuando convenzionalmente la rendita catastale su cui calcolare l’indennità medesima in proporzione alla superficie dell’opera oggetto di abuso secondo la seguente formula:
RENDITA CATASTALE TOTALE
DEFINITIVA
X
---------------------------------------------------------------
= ---------------------------------------------
SUPERFICIE TOTALE DOPO L’ABUSO
SUPERF. DELL’OPERA ABUSIVA
ove X è la rendita su cui calcolare l’indennità.
Le superfici suddette sono
computate con gli stessi criteri determinati dalle vigenti disposizioni
di legge per l’accatastamento.
4) di adottare i minimi previsti dal comma 2 dell’art. 3 del più volte citato Decreto Ministeriale per le tipologie di abuso, di cui alla tabella allegata alla Legge 28.02.85 n. 47, secondo gli importi riportati nella presente deliberazione, per la 4 in L. 750.000, per la 5 e 6 in L. 500.000, per la 7 in L. 300.000 e stabilire, altresì, i seguenti minimi:
5) di avvalersi, nella
determinazione dell’indennità di cui all’ art. 3 del più
volte citato Decreto Ministeriale, della facoltà concessa al comma
2 dello stesso articolo di determinare l’incremento dell’aliquota per la
determinazione del profitto nelle percentuali massime riportate in detto
comma, pari a:
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| Non
conforme alle
norme di tutela |
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| Conforme
alle
norme di tutela |
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6) di stabilire, altresì, relativamente agli abusi edilizi in tipologia 1, 2 e 3, che nel caso in cui la rendita catastale non sia definitiva:
7) di stabilire che,
qualora l’Amministrazione ritenga, in caso di diniego della domanda di
sanatoria per opere abusivamente realizzate nelle aree più volte
richiamate, che sia interesse pubblico non provvedere alla demolizione
ma, come previsto espressamente dal primo comma art. 15 della legge 1497/39
al ... "pagamento di un’indennità equivalente alla maggior somma
fra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante la commessa trasgressione",
l’indennità medesima venga applicata non con i criteri di cui al
punto 3), ma mediante specifica stima redatta dai competenti Uffici Comunali
che tenga conto di quanto espressamente previsto dalla legge sopra richiamata
e dall’art. 2 del D.M. 26/9/1997, e il cui importo da assolvere non sia
comunque inferiore a quanto per analoga fattispecie stabilito per l’indennità
risarcitoria dovuta in caso di rilascio di concessione o autorizzazione
in sanatoria;
8) di stabilire, altresì,
che per l’indennità risarcitoria di cui al presente atto, per importi
superiori a L. 500.000, è concessa, su espressa domanda del debitore,
la rateizzazione in cinque rate trimestrali di pari importo con l’applicazione,
per gli importi rateizzati successivi alla prima rata, dell’ interesse
legale rapportato a mese;
9) di stabilire, anche in
relazione a quanto previsto agli artt. 1 commi 9, e 49 della Legge 27.12.97
n. 449 e art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, che la concessione o autorizzazione
in sanatoria è rilasciata a totale pagamento dell’oblazione, degli
oneri concessori e dell’indennità risarcitoria, se dovuti; e che
la medesima, anche se gli importi di cui alle obbligazioni suddette sono
rateizzati, è rilasciata a totale pagamento di quanto dovuto;
10) di stabilire che il pagamento dell’importo dovuto deve essere corrisposto entro il terzo mese successivo alla data della notifica. Il mancato pagamento di quanto richiesto e/o dovuto o di rate non corrisposte alle scadenze previste, comporterà la riscossione coattiva a mezzo ruolo.