Regolamenti e Atti normativi
REGOLAMENTO
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
(art. 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)
(Deliberazioni del Consiglio
Comunale n. 2015/279 del 21.12.98, n. 1643/218 del 22.12.99 e n. 6/18 del
05.02.2001)
INDICE
Titolo I - Principi generali
Art. 1 - Oggetto
e finalità del regolamento
Art. 2 - Definizione delle entrate
Art. 3 - Regolamentazione
delle tipologie di entrate
Art. 4 - Determinazione delle
aliquote e delle tariffe
Art. 5 - Agevolazioni, riduzioni
ed esenzioni
Art. 6 - Informazioni al contribuente
Titolo II - Gestione
delle entrate
Art. 7 -Forme di gestione
delle entrate
Art. 8 - Soggetti responsabili delle
entrate
Art. 9 - Attività di verifica
e controllo
Art. 10 - Poteri ispettivi
Art. 11 - Attività di liquidazione
Art. 12 - Attività di accertamento
e rettifica
Art. 13 - Sanzioni tributarie -
principi generali
Art. 14 - Interpello del contribuente
Titolo III - Attività
di riscossione
Art. 15 - Riscossione coattiva
Art. 16 - Attività di riscossione
volontaria
Art. 17 - Dilazione del pagamento
Art. 18 - Rimborso delle somme iscritte
a ruolo riconosciute indebite
Titolo IV - Attività
contenziosa e strumenti deflattivi
Art. 19 - Contenzioso
Art. 20 - Autotutela
Art. 21 - Accertamento con adesione
Titolo V - Disposizioni
finali
Art. 22 - Direttore delle
Entrate
Art. 23 - Norme di rinvio
Titolo I
Principi generali
Art. 1
Oggetto e finalità
del regolamento
-
Il presente regolamento disciplina
le entrate comunali tributarie, ad esclusione dei trasferimenti erariali,
regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalla
legge 8/6/1990 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, dal decreto
legislativo 25/2/1995 n. 77 e successive modificazioni e integrazioni e
dal D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
e in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del decreto
legislativo 15/12/1997 n. 446, nell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997
n. 449 e da ogni altra disposizione di legge in materia.
-
Le disposizioni del regolamento
sono volte ad individuare le entrate tributarie, a dettare principi per
la determinazione delle aliquote dei tributi, delle tariffe, a disciplinare
le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di
contenzioso, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le
forme di gestione.
-
Il presente regolamento si applica
a tutti i tributi comunali, ancorché abrogati alla data della sua
entrata in vigore, ai rapporti ancora in corso indipendentemente alla data
in cui si è realizzato il presupposto del tributo
nel rispetto di quanto previsto al punto 5.
-
Le norme del regolamento sono
finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa
in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità
e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare.
-
Il Comune di Firenze riconosce
e tutela i principi di cui alla Legge 212 del 27 luglio 2000 attuando con
il presente regolamento istituti specifici previsti dalla citata legge.
Art. 2
Definizione delle entrate
-
Costituiscono entrate tributarie
quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione
della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di
pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le
aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi
erariali, regionali e provinciali.
-
L'istituzione del canone per
l'installazione di mezzi pubblicitari comporterà automaticamente
l'esclusione dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.
-
Con il termine di "entrate"
si intendono, nel prosieguo del presente regolamento, esclusivamente quelle
fin qui indicate.
Art. 3
Regolamentazione delle
tipologie di entrate
-
Per ciascun tipo di entrata
il Comune ha la facoltà di adottare, entro il termine di approvazione
del bilancio di previsione, un apposito regolamento che avrà efficacia
a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di approvazione,
se non diversamente disposto con legge statale.
-
I regolamenti adottati per la
disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero
delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro
trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso
termine sono resi pubblici mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
Art. 4
Determinazione delle
aliquote e delle tariffe
-
Le aliquote e le tariffe dei
tributi sono determinate con apposita delibera in misura tale da consentire
il raggiungimento degli equilibri di bilancio. Ove si renda necessario,
le aliquote possono variare in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità.
-
Le aliquote e le tariffe di
cui sopra sono adottate ai sensi degli artt. 42 e 48 del T.U.EE.LL. n.
267 del 18/08/2000, con deliberazione della Giunta Comunale entro i limiti
stabiliti dalla legge per ciascuno di esse e nei termini previsti per l'approvazione
del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.
Art. 5
Agevolazioni, riduzioni
ed esenzioni
-
Il consiglio comunale provvede
a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede
di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto
conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi
vigenti.
-
Eventuali agevolazioni, riduzioni
o esenzioni stabilite dalla legge, successivamente all'entrata in vigore
dei regolamenti di cui al comma precedente, che non richiedano apposita
disciplina, si intendono direttamente applicabili, salvo che l'ente, con
modifica regolamentare, inserisca espressa esclusione della previsione
di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.
Art. 6
Informazioni al contribuente
-
La direzione entrate darà
pubblicità con modalità idonee di tutti i propri atti che
dispongono sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti tributari
che comportano adempimenti a carico del contribuente.
Titolo II
Gestione delle entrate
Art. 7
Forme di gestione delle
entrate
-
Il Consiglio Comunale determina
la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse
o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività,
anche disgiunte di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo
tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446:
-
gestione diretta dell'ente,
anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 30,
31, 32 del D.Lgs 267/2000;
-
affidamento mediante convenzione
ad azienda speciale di cui all' art. 113 lett . c) del D.Lgs 267/2000.
-
affidamento mediante convenzione
a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente
capitale pubblico locale di cui all'art. 113 lett . e) del D.Lgs 267/2000,
il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo
di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
-
affidamento in concessione mediante
procedura di gara ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 o ai concessionari di cui
al D.Lgs 112 del 13 aprile 1999.
-
La forma di gestione mediante
affidamento non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente e
può essere rinnovata ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma
1, della legge 24/12/1994, n. 724.
-
La forma di gestione prescelta
per entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità.
funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini
in condizione di uguaglianza.
-
Le valutazioni per la scelta
della forma di gestione indicata nel comma precedente debbono risultare
da apposita documentata relazione del Responsabile delle Entrate. Debbono
essere stabilite, altresì, forme di controllo circa il raggiungimento
degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
-
E' esclusa ogni partecipazione
diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro
il quarto grado negli organi di gestione delle aziende nonché delle
società miste costituite o partecipate in conformità alle
disposizioni legislative vigenti.
-
La riscossione volontaria dell’Imposta
Comunale sugli Immobili e della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani
è affidata fino al 2004 al Concessionario del Servizio Riscossione
Tributi.
Art. 8
Soggetti responsabili
delle entrate
-
Sono responsabili delle singole
entrate i funzionari responsabili del tributo
individuati ai sensi degli artt 11, 54, 74 del 507/93 e art. 11 c. 4 del
D.lgs 504/92 , o, per le altre entrate i responsabili del servizio al quale
risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione, le risorse
di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta
dal servizio medesimo.
-
Il responsabile cura tutte le
operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività
istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione,
di accertamento e sanzionatoria.
-
Per tutte le entrate la riscossione
coattiva è affidata al concessionario per la riscossione di cui
al D.Lgs 112/99 e con la procedura di cui
al DPR 602/73.
-
Qualora venga deliberato di
affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del decreto
legislativo n. 446/97 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento
e la riscossione dei tributi, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili
dei singoli servizi e delle attività connesse.
-
Il responsabile appone il visto
di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi.
Art. 9
Attività di verifica
e controllo
-
I responsabili di ciascuna entrata
provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni
e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente
o dell'utente nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le
singole entrate.
-
Nell'esercizio dell'attività
istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n°
241/90, con esclusione delle disposizioni contenute nel Capo III, così
come previsto dall'art. 13, comma 2, della legge medesima.
-
In particolare il responsabile
deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione: utilizzare
in modo razionale le risorse umane e materiali, semplificare le procedure
e ottimizzare i risultati.
-
Il responsabile, nei casi di
incertezza dell'inadempimento, prima di emettere un provvedimento accertativo
o sanzionatorio, invita il contribuente a fornire chiarimenti, nei modi
e nelle forme previste dalle norme relative a ciascuna entrata.
-
Le attività di cui al
presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti
esterni all'ente, ovvero nelle forme associate previste negli artt. 30,
31, 32, del D.Lgs 267/2000, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo
di gestione, in conformità a quanto previsto nell'art. 52, comma
5, lettera b) del decreto legislativo n. 446/97.
-
I controlli vengono effettuati
sulla base dei criteri individuati dalla Giunta comunale in sede di approvazione
del Piano esecutivo di gestione (PEG), ovvero con delibera successiva nella
quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto
agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.
Art. 10
Poteri ispettivi
-
Ai fini dello svolgimento dell'attività
di cui all'articolo precedente gli enti si avvalgono di tutti i poteri
anche ispettivi, previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.
-
Il personale della Direzione
Entrate, specificatamente incaricato in conformità alla vigente
organizzazione comunale ed alle previsioni di legge, è titolare
della potestà di effettuare sopralluoghi o accessi ed eseguire accertamenti
amministrativi e tecnici, richiedendo anche l’esibizione delle autorizzazioni
e/o di ricevute di versamenti. A tale personale, nell’esercizio delle suddette
funzioni ispettive, sono attribuite le stesse qualifiche e prerogative
della Polizia Municipale.
-
Gli accessi e le attività
di controllo di cui al punto 2 nei locali destinati all’esercizio di attività
commerciali professionali artistiche agricole e industriali si svolgono,
salvo casi eccezionali ed urgenti adeguatamente documentati, negli orari
ordinari di esercizio della attività e con modalità tali
da arrecare il minor danno possibile allo svolgimento ordinario della attività.
-
Delle attività di cui
ai punti precedenti viene redatto apposito processo verbale nel quale vengono
annotati anche eventuali rilievi proposti dal contribuente; il verbale
è sottoscritto dal rilevatore e dal contribuente e a questo ultimo
viene rilasciata una copia.
Art. 11
Attività di liquidazione
-
L'attività di liquidazione
delle entrate deve essere svolta nel rispetto dei principi di semplificazione,
pubblicità e trasparenza. L'attività di liquidazione é
svolta dal Comune nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione
indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato
al contribuente apposito atto motivato nel quale debbono essere chiaramente
indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta,
il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine
e le modalità per il pagamento, l'ufficio presso il quale è
possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto,
le modalità il termine e l’organo presso il quale è
possibile proporre ricorso.
-
Il provvedimento di liquidazione,
di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti
stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie
e, in mancanza di previsioni specifiche di legge, si applica il comma precedente.
-
Gli atti di cui al comma precedente
devono essere notificati, anche a mezzo posta mediante raccomandata con
avviso di ricevimento. La notifica potrà essere altresì effettuata
direttamente presso gli uffici della Direzione Entrate tramite personale
appositamente autorizzato.
Art. 12
Attività di accertamento
e rettifica
-
L'attività di accertamento
e rettifica delle entrate tributarie é svolta dal Comune nel rispetto
dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano
i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto
motivato nel quale debbono essere chiaramente
indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta,
il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine
e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per
l'eventuale impugnativa e quant'altro previsto dalle norme in vigore. Deve
inoltre essere indicato l'ufficio presso il quale è possibile ottenere
informazioni complete in merito all'atto.
-
L'atto di accertamento di cui
al comma precedente deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante
raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica potrà essere
altresì effettuata direttamente presso gli uffici della Direzione
Entrate tramite personale appositamente autorizzato.
-
Le attività di accertamento
e di recupero delle somme dovute nel caso di affidamento in concessione
a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità
indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.
Art. 13
Sanzioni tributarie -
Principi generali
-
Per le violazioni delle norme
in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni
amministrative per la violazione delle norme tributarie di cui ai decreti
legislativi n. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997.
-
Non sono irrogate sanzioni né
richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato
a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione, o comunque a seguito
di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione
stessa.
Art. 14
Interpello del contribuente
-
Ciascun contribuente può
inoltrare per iscritto alla Direzione Entrate, che risponde entro centoventi
giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione
delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali qualora vi siano
obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle
stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze
previste dalla disciplina tributaria.
-
La risposta dell'ufficio competente
per materia, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla
questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente.
Qualsiasi atto, anche di imposizione, emanato in difformità dalla
risposta stessa è nullo.
-
Qualora la risposta della Direzione
Entrate non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1
si intende che l’amministrazione concordi con la interpretazione o con
il comportamento prospettato dal richiedente. Limitatamente
alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate
sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto
risposta dall'ufficio entro il termine di cui al comma 1.
-
Nel caso in cui l'istanza di
interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa
questione o questioni analoghe fra loro, l'Amministrazione può rispondere
collettivamente con atto del Direttore delle Entrate, pubblicato all'Albo
Pretorio e diffuso a mezzo stampa e Rete Civica.
-
Nello spirito di uniformare
l'attività degli uffici, le risposte di cui al comma 2 del presente
articolo costituiranno principio guida per il trattamento di identiche
fattispecie.
Titolo III
Attività di riscossione
Art. 15
Riscossione coattiva
-
La riscossione coattiva delle
entrate viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e al
D.Lgs 112/99.
-
I regolamenti delle singole
entrate possono prevedere che la riscossione avvenga mediante ingiunzione
di cui alle disposizioni del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639
nel qual caso le attività necessarie
alla riscossione competono al funzionario responsabile della gestione.
Art. 16
Attività di riscossione
volontaria
-
La riscossione volontaria delle
entrate avviene secondo disposizioni normative e dei singoli regolamenti
attuativi.
-
Il pagamento dei tributi comunali
può essere effettuato con versamento diretto o tramite conto corrente
e accrediti elettronici, in attuazione al principio della semplificazione
e della economicità della riscossione. Con determinazione dirigenziale
saranno stabilite le modalità tecniche di attuazione per ogni singolo
tributo.
-
Le ricevute di versamento rilasciate
a seguito di pagamento di cui al comma 2 hanno valore di dichiarazione
ai sensi dell'art. 50 c. 5 del Decreto Legislativo n. 507 del 13 novembre
1993.
Art. 17
Dilazione del pagamento
- Per le somme iscritte nei ruoli
coattivi o, per la tassa Smaltimento rifiuti Solidi urbani qualora il carico
tributario iscritto a ruolo sia comprensivo di tributi arretrati, il funzionario
responsabile del tributo ai sensi del D.Lgs 507/93 o del D.Lgs 504/92 o il
dirigente responsabile , su richiesta motivata
del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione
di obiettiva difficoltà del contribuente, la ripartizione del pagamento
delle somme iscritte in un numero di rate dipendenti dalla entità della
somma rateizzata, da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal
contribuente e non al totale iscritto a ruolo, così indicate:
fino a € 258,23 nessuna
rateizzazione
da € 258,24 a € 516,46 fino ad un massimo di 6 rate mensili
da € 516,47 a € 2.582,28 fino ad un massimo 12 rate mensili
da € 2.582,29 a € 5.164,57 fino ad un massimo 18 rate mensili
da € 5.164,58 a € 25.822,84 ad un massimo 36 rate mensili
oltre 25.822,85 massimo 60 rate mensili.
- In alternativa a quanto sopra
(tranne che per le prime due fasce) può essere concessa la sospensione
fino a un anno e la successiva rateizzazione per un numero di rate mensili
residue fino al raggiungimento del periodo massimo di rateizzazione della
fascia di appartenenza.
- Se l'importo di cui il contribuente
chiede la rateizzazione è superiore a € 5.164,57 il riconoscimento
del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante
polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo
degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.
- Con atto motivato del responsabile
dell’entrata può essere esclusa la prestazione della garanzia, resta
ferma per la rateazione degli altri crediti la disciplina art. 29 del regolamento
di contabilità;
- La richiesta di rateazione deve
essere presentata a pena di decadenza prima dell'inizio della procedura esecutiva.
- Sarà cura degli uffici
preposti verificare presso il concessionario il mancato inizio della procedura
esecutiva.
- Compete all'insindacabile giudizio
del Funzionario responsabile valutare le motivazioni addotte dal contribuente.
- In caso di mancato pagamento
della prima rata o di due rate, anche non consecutive, il debitore decade
automaticamente dal beneficio della rateazione e l'importo a ruolo è
immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione. Nel caso
sia stata presentata la garanzia di cui ai punti precedenti questa deve essere
quanto prima incassata. Il carico non potrà usufruire di altre rateizzazioni.
- Le rate scadono l'ultimo giorno
del mese
- Sulle somme il cui pagamento
è stato rateizzato o sospeso si applicano gli interessi al tasso indicato
all'art. 21 comma 1 del DPR 602/73 modificato. Gli interessi devono essere
applicati dalla data di scadenza del termine di pagamento, se l'istanza è
stata presentata prima di tale data, dalla data di presentazione dell'istanza
in caso contrario. In tale ultima ipotesi tra la data di scadenza del termine
di pagamento e quello di presentazione dell'istanza il contribuente è
soggetto all'applicazione a cura del concessionario degli interessi di mora.
- L'importo delle singole rate
è arrotondato per difetto o per eccesso ai cinquanta centesimi o all'unità
di euro più vicina.
- I provvedimenti di rateazione
devono essere disposti in tre copie una per l'ufficio, una per il contribuente
e una per il concessionario della riscossione.
- Tale norma si applica a tutti
i tributi comunali compresi nel presente regolamento anche se non espressamente
previsto nel regolamento del singolo tributo
Art. 18
Rimborso delle somme
iscritte a ruolo riconosciute indebite
-
I rimborsi delle somme iscritte
a ruolo e riconosciute indebite, di cui all'art. 26 del DLgs 112/99, vengono
effettuati con le seguenti modalità: quanto alla Tassa Smaltimento
Rifiuti Solidi Urbani dal concessionario entro 60 gg dal ricevimento delle
disposizioni di sgravio da parte dell'ufficio competente; quanto agli altri
tributi iscritti a ruolo provvede direttamente il Comune con i tempi e
i modi previsti dalla legge e dai propri regolamenti.
Titolo IV
Attività contenziosa
e strumenti deflattivi
Art. 19
Contenzioso
-
In materia di entrate tributarie,
ai fini dello svolgimento delle procedure di contenzioso ai sensi del D.Lgs
546/92, nell’ambito della delega conferitagli dal Sindaco ai sensi dello
Statuto del Comune di Firenze, in merito all’abilitazione ad agire, resistere
e rappresentare l’Ente in giudizio, il Dirigente del Servizio Contenzioso
della Direzione Entrate, esaminata l’idonea istruttoria del funzionario
responsabile del tributo interessato, o del dirigente competente, dispone
la resistenza in giudizio o promuove azioni legali a tutela della amministrazione.
Della partecipazione alle udienze può incaricare personale direttivo
della Direzione Entrate.
-
Ai fini dello svolgimento dell'attività
di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l'ente può stipulare
con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva,
per singola entrata o più entrate o anche per singole fattispecie,
di particolare rilevanza giuridica ed economica, purché siano rispettati
i tariffari minimi di legge e previo provvedimento motivato del funzionario
responsabile della gestione.
Art. 20
Autotutela
-
Il Comune con provvedimento
del funzionario responsabile al quale compete la gestione dell'entrata,
può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto
illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
-
In pendenza di giudizio il funzionario,
sentito il Dirigente del Servizio Contenzioso, prima di attivarsi per l'annullamento
di un provvedimento, dovrà procedere all'analisi seguenti fattori:
-
grado di probabilità
di soccombenza dell'amministrazione, con conseguente condanna dell'ente
al rimborso delle spese di giudizio, tenuto conto anche della giurisprudenza
consolidata nella materia;
-
valore della lite;
-
costi amministrativi connessi
alla difesa del Comune.
-
Al fine di favorire la massima
collaborazione con i soggetti passivi, qualora il provvedimento sia divenuto
definitivo, il funzionario, anche in assenza di istanza di parte, può
procedere in tutto o in parte all'annullamento del medesimo nei casi di
palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
-
doppia imposizione;
-
errore di persona;
-
prova di pagamenti regolarmente
eseguiti;
-
errore di calcolo nella liquidazione
dell'imposta;
-
sussistenza dei requisiti per
la fruizione di regimi agevolativi.
-
errore sul presupposto del tributo.
-
Non si procede all'annullamento
per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole
al Comune, salvo che il giudicato riguardi esclusivamente motivi di ordine
formale (inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità
ecc.)
Art. 21
Accertamento con adesione
-
Si applicano, per le entrate
tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D.Lgs. 218/97 in
materia di accertamento con adesione per i tributi erariali, la cui applicazione
ai tributi locali é estesa per effetto dell'art. 50 della legge
n. 449/97 e le norme in vigore contenute nell'apposito regolamento.
Titolo V
Disposizioni finali
Art. 22
Direttore delle Entrate
-
Al Direttore delle entrate compete
ogni attività di sovraintendenza e coordinamento dell’attività
dei funzionari responsabili delle entrate e dei dirigenti titolari delle
competenze di cui al presente regolamento, li sostituisce secondo le modalità
vigenti in caso di assenza, ed è titolare di potere sostitutivo
in caso di loro inerzia con le modalità e nei termini di cui all’art.
13 del regolamento degli uffici e dei servizi.
Art. 23
Norme di rinvio
-
Per quanto non previsto dal
presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.
Pagina a cura di Silvia Chillà
Data di verifica/aggiornamento: 21-12-2001
