ACCERTAMENTO
CON ADESIONE
(Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 2016/278 del 21.12.98, modificato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 151 del 24.03.03)
Titolo I
Principi generali
Art. 1
Contenuto del regolamento
-
Con il presente regolamento
il Comune di Firenze si avvale della facoltà prevista dall’art.
50 della L. 449 del 27 dicembre 1997 che consente ai Comuni, nell’esercizio
della propria potestà regolamentare, di introdurre l’istituto dell’accertamento
con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs
19 giugno 1997 n. 218.
-
Le disposizioni del presente
regolamento si applicano a tutte le entrate tributarie, di competenza della
Direzione Entrate, che di seguito saranno indicate genericamente "tributi"
o "entrate".
Art. 2
Ambito di applicazione
-
Il D.Lgs. 19 giugno 1997 n.
218 che, in attuazione dei principi e dei criteri direttivi indicati nell'art.
3, comma 120, della L. 23 dicembre 1996 n. 662, opera una revisione organica
dell'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente in materia
di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto, viene esteso alle
entrate comunali.
-
L'ambito di applicazione dell'accertamento
con adesione, adeguato a quello della conciliazione giudiziale, non prevede,
in via di principio, cause di inammissibilità e di esclusione.
-
La nuova disciplina dell'accertamento
con adesione attribuisce agli uffici accertatori un ampio margine di azione
e di proposta per definire, in via amministrativa e in contraddittorio
con il contribuente, le pretese tributarie, anche al fine di deflazionare
il contenzioso tributario e anticipare la riscossione dei tributi con conseguenti
concreti risultati positivi dell'azione di accertamento.
Art. 3
Ambito soggettivo
-
L’istituto dell’accertamento
con adesione si applica a tutti i soggetti passivi di tributi comunali.
-
Con riferimento ai tributi per
i quali vi siano più coobbligati, l'accertamento può essere
definito con adesione anche di uno solo degli obbligati.
-
Il fatto che l'accertamento
possa essere definito anche da uno solo degli obbligati, comporta talune
conseguenze, quali:
-
l'ufficio deve inviare l'invito
di cui all'art. 11, comma 1 del D.Lgs 218/97, a tutti i soggetti obbligati,
per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere
le proprie autonome decisioni secondo quanto previsto dall’art.
6 del presente regolamento. La figura del coobbligato si
riscontra sia tra più soggetti obbligati al pagamento di uno stesso
tributo, sia tra più soggetti obbligati al pagamento di tributi
diversi ma al cui assolvimento sono legati ex lege da un vincolo di solidarietà;
-
la definizione chiesta e ottenuta
da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti
di tutti.
Questo si verifica sia nel
caso in cui l'adesione avvenga a seguito dell'invito motivato diretto alle
parti obbligate, sia nel caso in cui questa abbia luogo successivamente
alla notifica dell'avviso di accertamento.
Nel primo caso, peraltro,
l'ufficio non dovrà procedere ad ulteriore attività di accertamento
anche nei confronti degli altri obbligati, in quanto il perfezionamento
dell'adesione comporta, come già detto, il soddisfacimento dell'obbligo
tributario.
Nel secondo caso, e cioè
ove si addivenga all'adesione anche da parte di un solo soggetto coobbligato
successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento, il perfezionamento
di tale atto comporta la perdita di efficacia dell'avviso di accertamento
già notificato.
In tale ipotesi, agli effetti
estintivi dell'obbligazione tributaria, si somma l'ulteriore conseguenza
che gli avvisi di accertamento, notificati anche agli altri coobbligati,
non potranno formare oggetto di impugnativa;
-
la presentazione dell'istanza,
anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti
i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione
delle imposte in pendenza di giudizio per un periodo di 90 giorni (art.
12, comma 2 , D.Lgs. 218/97).
-
L'impugnazione dell'avviso di
accertamento da parte del soggetto che abbia richiesto l'adesione comporta
rinuncia all'istanza.
L'istanza di adesione, pertanto,
da chiunque presentata, ha la funzione di avviare la relativa procedura
nei confronti di tutti i coobbligati, ciascuno dei quali può o meno
accedere all'adesione, anche se gli effetti dell'adesione perfezionata
da uno di essi si ripercuotono su tutti.
Art. 4
Ambito oggettivo
-
L’accertamento con adesione
si applica a tutti i tributi di pertinenza della Direzione Entrate e l'ambito
oggettivo può riguardare qualsiasi aspetto dell'accertamento. Ciò
consente un rilevante margine di azione all'Amministrazione e permette
agli uffici di dare un immediato e significativo impulso all’avvio dei
procedimenti di adesione, dando precedenza alle posizioni suscettibili
di apprezzamento valutativo da parte dell’ufficio per le quali gli elementi
di valutazione offerti dal contribuente possono portare ad una più
fondata e ragionevole "misurazione" del presupposto impositivo.
-
Esulano dal campo applicativo
dell'istituto tutte le fattispecie nelle quali l'esistenza dell'obbligazione
tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
-
In sede di contraddittorio gli
uffici dovranno operare, nei casi concreti, una attenta valutazione del
rapporto costi-benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza
degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri
e del rischio di soccombenza di un eventuale contenzioso.
-
Resta fermo, ovviamente, il
ricorso all'autotutela per rimuovere, in tutto o in parte, gli atti di
accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.
Titolo II
Il procedimento
Art. 5
Criteri generali
-
La competenza per la definizione
dell’accertamento con adesione spetta al Direttore delle Entrate o, al
fine di consentire una maggiore snellezza del procedimento, ai Dirigenti
responsabili di ciascun Servizio, su delega del Direttore stesso.
-
Il procedimento farà
carico all’Unità operativa cui corrisponde il tributo interessato
all’accertamento con adesione, la quale, se necessario, provvederà
a richiedere l’intervento di altre Unità Operative (anche estranee
alla Direzione) e ad assicurare il coordinamento delle relative attività.
-
Il procedimento può essere
attivato:
-
d'ufficio, per iniziativa della
Direzione delle Entrate, prima della notifica dell'avviso di accertamento
o di rettifica (art. 5, comma 1 del D.Lgs. 218/97);
-
su istanza del contribuente,
subordinatamente all'avvenuta notifica di un avviso di accertamento o di
rettifica non preceduto dall'invito dell'ufficio nella fase istruttoria
(art. 6 del D.Lgs. 218/97).
-
Inoltre, al contribuente, nei
cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, direttamente
o da terzi incaricati dall'amministrazione comunale, ai sensi della normativa
vigente in materia di tributi locali, è attribuita la facoltà
di richiedere all'ufficio la formulazione di una proposta di accertamento
con l'obiettivo di pervenire alla definizione.
Art. 6
Avvio del procedimento
a iniziativa dell' ufficio
-
L'innesco del procedimento di
adesione da parte della Direzione delle Entrate si realizza attraverso
l'invio al contribuente di uno specifico invito nel quale, per espressa
previsione della norma, devono essere indicati:
-
i periodi d'imposizione suscettibili
di accertamento;
-
il giorno e il luogo della comparizione
per definire l'accertamento con adesione.
-
Tale invito riveste carattere
informativo della possibilità di aderire e sarà comunicato
al contribuente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
-
La mancata risposta all'invito
dell'ufficio non è sanzionabile non essendo obbligatoria la partecipazione
del contribuente al procedimento. Resta salva la facoltà dell'ufficio
di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento o di rettifica.
-
Eventuali motivate richieste
di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data indicata
nell'invito potranno essere prese in considerazione da parte dell'ufficio
interessato
-
Allo scopo di garantire la necessaria
trasparenza dell'azione amministrativa e per consentire al contribuente
una immediata cognizione delle questioni che saranno oggetto del contraddittorio,
nell'invito saranno esplicitati, anche sinteticamente, gli elementi rilevanti
ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio.
-
L'attivazione del procedimento
non riveste carattere di obbligatorietà essendo la stessa in tutti
i casi lasciata alla valutazione della Direzione delle Entrate.
-
La mancata attivazione del procedimento
da parte dell'ufficio lascia, peraltro, aperta al contribuente la possibilità
di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento
qualora riscontri, nello stesso, aspetti che possano portare a un ridimensionamento
della pretesa tributaria.
Art. 7
Avvio del procedimento
a iniziativa del contribuente
-
Ai sensi del comma 2 dell'art.
6 del D.Lgs. 218/97, il contribuente, al quale è stato notificato
un avviso di accertamento o di rettifica non preceduto dall'invito di cui
all'art.6 del presente
Regolamento, può attivare il procedimento di definizione, mediante
la presentazione di una istanza in carta libera di accertamento con adesione.
-
L'istanza del contribuente,
contenente l'indicazione del recapito anche telefonico, deve essere presentata
alla Direzione delle Entrate mediante consegna diretta o a mezzo lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno.
-
L'istanza deve essere presentata
prima dell'impugnazione dell'avviso di accertamento o di rettifica innanzi
alla Commissione tributaria provinciale e l'impugnazione dell'atto comporta
rinuncia all'istanza di accertamento con adesione.
-
Tale disposizione non esclude
dal procedimento con adesione gli altri coobbligati non ricorrenti: da
ciò consegue che, in presenza di adesione da parte di questi ultimi,
il contenzioso intrapreso verrà meno per cessata materia del contendere.
In tale ipotesi l'ufficio dovrà attivarsi per ottenere la relativa
dichiarazione da parte della Commissione tributaria e provvedere a rimborsare
le somme eventualmente versate dal ricorrente in pendenza di giudizio.
-
Per i termini di impugnazione
si deve considerare anche la sospensione feriale, dal 1° agosto al
15 settembre di ogni anno, prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742.
-
La presentazione dell'istanza
da parte del contribuente produce preliminarmente l'effetto di sospendere
i termini per l'impugnazione dell'atto davanti alla Commissione tributaria
provinciale, per un periodo di 90 giorni, decorrenti dalla data di presentazione
dell'istanza.
-
L’eventuale impugnazione dell'avviso
di accertamento o di rettifica determina ex lege la rinuncia all'istanza
di definizione, con conseguente ripresa della decorrenza dei termini già
sospesi, anche ai fini dell' eventuale iscrizione a titolo provvisorio
nei ruoli.
-
La Direzione Entrate, entro
15 giorni dalla ricezione dell'istanza presentata dal contribuente a seguito
della notifica di un avviso di accertamento o di rettifica, formula allo
stesso un invito a comparire da inviarsi con raccomandata A.R. ad un qualsiasi
recapito indicato dallo stesso contribuente nell'istanza di accertamento
con adesione. In tale invito sarà indicato il giorno, l’ora e il
luogo in cui il contribuente o il suo rappresentante (munito di delega)
dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.
-
La formulazione dell'invito
non comporta alcun obbligo di definizione dell'accertamento da parte dell'ufficio,
che dovrà attentamente valutare, caso per caso, l'idoneità
degli elementi forniti dal contribuente a ridimensionare l'accertamento
effettuato.
-
Il perfezionamento della definizione
ha effetto ai soli fini del tributo che ha formato oggetto di accertamento
e determina l'inefficacia dell'avviso di accertamento o di rettifica notificato.
-
Il contribuente, nei cui confronti
siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ai sensi della normativa
vigente in materia di tributi locali, anche a mezzo di terzi incaricati
dal Comune, può chiedere alla Direzione Entrate, con apposita istanza
in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini
dell'eventuale definizione (art. 6, c. 1 D.Lgs 218/97). L'istanza deve
essere inoltrata con le modalità indicate al comma 2 del presente
articolo con riferimento agli specifici periodi nonché ai tributi
interessati dal controllo, relativamente ai quali il contribuente chiede
la formulazione della proposta di accertamento. Prima di attivare il procedimento
di definizione con l'invio al contribuente dell'invito di cui all'art.
5 del D. Lgs 218/97, l’ufficio dovrà esaminare gli elementi contenuti
nell’informativo redatto a seguito degli accessi, ispezioni o verifiche
effettuati nei confronti del contribuente che ha presentato l'istanza,
nonché gli altri eventuali elementi disponibili.
Art. 8
Contraddittorio con
il contribuente
-
La fase del contraddittorio
con il contribuente assume particolare rilevanza ai fini della completezza
dell'intero iter procedimentale dell'accertamento con adesione.
Per ciascun incontro viene
redatta una sintetica verbalizzazione con la quale sarà dato atto,
tra l'altro, della documentazione eventualmente prodotta dal contribuente
e delle motivazioni addotte. Nel verbale sarà altresì precisato
se il contribuente è rappresentato, presso l'ufficio, da un procuratore
generale o speciale, come previsto dall'art. 63 del DPR n. 600 del 1973.
In tal caso copia della procura sarà acquisita agli atti del procedimento.
Art. 9
Conclusione del procedimento
-
Il procedimento di accertamento
con adesione si conclude con la redazione di un atto scritto di definizione
e si perfeziona con il versamento nei modi e nelle forme previste dalla
legge e dai regolamenti.
-
Redazione dell'atto scritto:
dopo la fase del contraddittorio
o contestualmente, viene redatto in duplice esemplare l'atto di accertamento
con adesione. Tale atto deve essere sottoscritto:
-
dal contribuente o da un suo
procuratore generale o speciale;
-
dal direttore delle Entrate
o da un suo delegato; le deleghe dovranno essere espressamente conferite
ai Dirigenti di ciascun Servizio.
Gli elementi essenziali
dell'atto di definizione sono i seguenti:
-
l'indicazione degli elementi
e la motivazione su cui la definizione si fonda; in particolare dovrà
essere evidenziato quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto
in rettifica dall'ufficio e quanto definito in contraddittorio;
-
la liquidazione del maggior
tributo, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.
-
Perfezionamento della definizione:
Ai fini del perfezionamento
dell'adesione non è sufficiente la sottoscrizione dell'atto scritto
tra le parti interessate, in quanto, come espressamente previsto dall'art.
9 del D.Lgs. 218/97, la definizione si perfeziona con il versamento, entro
venti giorni dalla redazione dell'atto, delle intere somme dovute ovvero,
in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e con
la prestazione della garanzia.
-
Entro dieci giorni dal versamento
dell'intero importo e, in caso di pagamento rateizzato, della prima rata,
il contribuente deve far pervenire, anche tramite un suo incaricato, presso
la Direzione Entrate, la quietanza o l'attestazione di pagamento e, ove
dovuta, la garanzia con l'indicazione del numero delle rate prescelte.
-
L'ufficio, presi in carico i
predetti documenti, rilascia l'esemplare dell'atto di accertamento con
adesione destinato al contribuente.
-
L'insieme del procedimento di
accertamento con adesione sarà assistito da apposita procedura automatizzata
che consentirà di realizzare le singole fasi sopra descritte; in
particolare sarà prevista la predisposizione degli inviti al contraddittorio,
dei relativi verbali e dell'atto di adesione. Dovrà essere assicurato,
a cura dei servizi interessati, il costante monitoraggio delle attività
e dei loro esiti, anche relativamente alle somme riscosse per effetto del
perfezionamento delle definizioni.
-
Nelle more dell'attivazione
della predetta procedura automatizzata, si provvederà a predisporre
i vari atti del procedimento sulla base delle indicazioni e delle precisazioni
contenute nel presente Regolamento.
Titolo III
Effetti della definizione
Art. 10
Effetti tributari
-
i sensi dell'art. 2, comma 3,
del D.Lgs. n. 218/1997, l'accertamento definito con adesione:
-
- non è soggetto a impugnazione
da parte del contribuente;
-
- non è modificabile
o integrabile da parte dell'ufficio, tranne che nelle ipotesi tassativamente
previste dal comma 4 dell'art. 2 del D.Lgs n. 218/97 in ordine ai presupposti
e ai limiti dell'ulteriore attività di accertamento.
-
- comporta la riduzione di alcune
sanzioni;
-
Ai sensi dell'art. 6, comma
4, del citato D.Lgs., qualora l'adesione sia conseguente alla notifica
di un avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento
della definizione.
-
La definizione non produce effetti
sugli esiti dell'attività di controllo formale delle dichiarazioni
originariamente presentate; pertanto le sanzioni scaturenti dall’attività
di liquidazione vengono applicate nella misura ordinaria.
-
Per quanto concerne le altre
sanzioni conseguenti alla definizione dell'accertamento con adesione, occorre
operare una distinzione a seconda che la violazione constatata riguardi:
-
il tributo oggetto dell'adesione;
-
il contenuto della dichiarazione;
-
la mancata, incompleta o non
veritiera risposta alle richieste formulate dall'ufficio.
-
Per le prime due tipologie di
irregolarità la sanzione si applica nella misura di un quarto del
minimo previsto dalla legge; nel terzo caso, invece, non essendoci una
diretta connessione tra la violazione e l'accertamento del tributo, non
trova applicazione alcuna riduzione.
-
Non sono comunque riducibili
le sanzioni irrogate con atto diverso da quello con il quale viene definito
l'accertamento dei tributi.
Art. 11
Effetti extratributari
-
La definizione che consegue
al perfezionamento del procedimento di accertamento con adesione impedisce
l’irrogazione delle sanzioni accessorie di cui all’art. 21 del D.Lgs. 472/97.
Art. 12
Esercizio dell'ulteriore
attività accertatrice
-
Il perfezionamento dell'atto
di adesione comporta, in via generale, la definizione dei rapporti tributari
che hanno formato oggetto del procedimento.
-
L'intervenuta definizione non
esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad
accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti
parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile
sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né
dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso dell'ufficio
alla data medesima.
-
Titolo IV
Versamenti
Art. 13
Modalità di
versamento delle somme dovute
-
Il versamento delle somme dovute
per effetto dell'accertamento con adesione deve essere eseguito entro venti
giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, nelle forme
di versamento previste per ciascun tributo da leggi e regolamenti.
-
In caso di mancato pagamento,
entro i termini di scadenza, il contribuente perderà i
benefici acquisiti.
-
E’ ammessa, inoltre, la possibilità
di corrispondere le somme dovute anche ratealmente, in un massimo di otto
rate trimestrali di pari importo, ovvero di dodici rate trimestrali se
le somme dovute siano superiori a Euro 51.645,69. In tal caso, il contribuente
è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'art.
38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, per il periodo di rateazione, aumentato
di un anno.
Art. 14
Pagamenti rateali
e prestazione della garanzia
-
Nei casi di opzione per il pagamento
rateale delle somme, il contribuente deve versare entro 20 giorni dalla
data di redazione dell'atto di accertamento con adesione l'importo della
prima rata.
-
La rateazione del versamento
richiede il rilascio di una garanzia consistente in fideiussione bancaria
o polizza assicurativa fideiussoria.
-
Il giorno di pagamento della
prima rata costituisce la data di riferimento per il computo trimestrale
del termine relativo al pagamento delle rate successive e per l'individuazione
del tasso vigente degli interessi legali.
-
Sugli importi delle rate successive
alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dal giorno
successivo a quello di perfezionamento dell'atto di adesione e fino alla
data di scadenza di ciascuna rata.
-
Gli interessi legali, computati
su base giornaliera, vanno versati cumulativamente all'importo dell'imposta
dovuta.
-
La garanzia deve essere intestata
al direttore della Direzione delle Entrate del Comune di Firenze. Il contribuente
deve far pervenire la documentazione relativa alla garanzia alla Direzione
delle Entrate presso L’Unità operativa che ha redatto l'atto di
accertamento con adesione entro dieci giorni dal versamento della prima
rata.
-
La garanzia va prestata per
l'importo rateizzato, maggiorato degli interessi legali dovuti fino al
termine della rateazione, e deve garantire il credito per un anno oltre
la scadenza dell'ultima rata. Il mancato pagamento anche di una sola rata
autorizza l'Ente ad escutere la garanzia per l'intero debito residuo, previo
ricalcolo degli interessi dovuti. In tal caso la Direzione delle Entrate
, con lettera motivata a mezzo raccomandata A.R., inviata per conoscenza
anche al contribuente, richiede all'ente che ha prestato la garanzia di
pagare tutto il debito residuo. L'ente in questione, entro trenta giorni
dalla data di ricevimento della richiesta di escussione della garanzia,
effettua il versamento dell'intera somma dovuta direttamente alla Tesoreria
Comunale, indicando le generalità del contribuente per conto del
quale effettua il versamento.
-
Titolo V
Conciliazione giudiziale
Art. 15
Ambito di applicazione
-
Ai sensi dell'art. 48, del D.Lgs.
546/92, possono formare oggetto dell'accordo conciliativo tutte le controversie
tributarie, purché si trovino nella fase processuale del primo grado
del giudizio, cioè pendenti, al momento dell'accordo, dinanzi alle
Commissioni tributarie provinciali. L'accordo non può intervenire
oltre la prima udienza.
Art. 16
Procedimento e modalità
di pagamento delle somme dovute
in dipendenza dell'accordo
conciliativo
-
La conciliazione avviene seguendo
la procedura di cui all'art. 48 del D.Lgs 546/92.
-
Condizione indispensabile per
il perfezionamento dell'accordo conciliativo è il pagamento, nel
termine prescritto, delle somme dovute in relazione all'accordo stesso,
che potranno essere versate, oltre che in un'unica soluzione, anche in
forma rateale.
-
Il versamento di quanto dovuto
deve essere effettuato con le stesse modalità e negli stessi termini
previsti dal presente regolamento per l'accertamento con adesione, tenuto
conto che il termine di venti giorni decorre dalla data di redazione del
processo verbale di conciliazione oppure, nell'ipotesi di conciliazione
fuori udienza, da quella della comunicazione del decreto presidenziale
di estinzione.
Titolo VI
Disposizioni finali e
transitorie
Art. 17
Disposizioni finali
-
Il presente regolamento entra
in vigore a decorrere dal primo gennaio 1999.
-
Per quanto non previsto dal
presente regolamento si applicano le disposizioni di legge se ed in quanto
compatibili con i tributi comunali.
Allegato 1
POLIZZA FIDEIUSSORIA A
GARANZIA DELLA RATEAZIONE DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI ACCERTAMENTO
CON ADESIONE O DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE O PER OMESSA IMPUGNAZIONE
(D.Lgs. 19 giugno 1997,
n. 218)
PREMESSO
- che la ditta ...............,
con sede in ....., codice fiscale n. ......., partita Iva .........................
(in seguito denominata "Contraente"), a seguito di accertamento con adesione
o di conciliazione giudiziale o per omessa impugnazione di avviso di accertamento
o di liquidazione è debitrice nei confronti dell'Amministrazione
finanziaria di Euro. ......... (Euro ....................);
- che le somme dovute possono
essere versate ratealmente, in un massimo di 8 rate trimestrali di pari
importo ovvero in un massimo di 12 rate trimestrali di pari importo se
le somme dovute superano lire 100 milioni;
-
- che l'importo della prima
rata deve essere versato entro 20 giorni dalla data di redazione dell'atto
di accertamento o del processo verbale di conciliazione o entro 60 giorni
dalla data di notifica dell'avviso di accertamento o di liquidazione nel
caso di omessa
impugnazione, e che lo stesso
versamento è stato effettuato il .........;
- che sull'importo delle rate
successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati
nella misura vigente alla data di
perfezionamento dell'accertamento
con adesione o della conciliazione giudiziale o dell' eseguito pagamento
della prima rata nel caso di omessa impugnazione di avviso di accertamento
o di liquidazione;
- che per il versamento di
tali somme, pari alle singole rate successive alla prima e ai relativi
interessi di rateazione, il Contraente è tenuto a prestare garanzia,
anche a mezzo polizza fideiussoria, per l'intero periodo di rateazione
del detto importo aumentato di un anno;
CIO` PREMESSO
-
La Società ..................................
(in seguito denominata "Società …"), autorizzata all'esercizio del
ramo cauzione con decreto/provvedimento del .........., pubblicato nella
G.U. n. ...... del ......., e quindi in regola con il disposto della L.
10 giugno 1982, n. 348, domiciliata in ....... , con la presente polizza
si costituisce fideiussore del Contraente
- il quale accetta per sé
e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente
tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore
dell'Amministrazione finanziaria, alle condizioni che seguono, per il pagamento
degli importi sotto specificati e per il periodo di rateazione aumentato
di un anno:
a) somme dovute dal Contraente
Euro ...........
b) rata versata in contanti
Euro ...........
c) sub totale (a - b) (esposizione
del Contraente) Euro ...........
d) interessi complessivi
di rateazione Euro ...........
e) totale (importo massimo
complessivo garantito) Euro ...........
da versare in ulteriori n.
............ rate trimestrali, con scadenza la prima il .......... e l'ultima
il ..........
LIQUIDAZIONE DEL PREMIO
Premio Totale
...............................
Ai fini della determinazione
del premio, la presente polizza ha durata dal .......... al ...........
-
Fatto in quattro esemplari ad
un solo effetto, in ................... il .................... il
pagamento dell'importo di Euro ............ dovuto alla firma della presente
polizza, è stato effettuato per mani del sottoscritto oggi ...............
alle ore .......... in ............
L'agente o esattore
CONDIZIONI GENERALI
A) Condizioni che regolano
il rapporto tra la Società e l'Amministrazione finanziaria
Art. 1 - Oggetto della garanzia
- La Società garantisce all'Amministrazione finanziaria, per il
periodo di tempo indicato all'art. 2 e fino alla concorrenza dell'importo
massimo complessivo garantito, la regolare corresponsione alle singole
scadenze delle rate dovute dal Contraente ai sensi di quanto previsto in
premessa e comprensive dei rispettivi interessi.
Art. 2 - Durata della garanzia
- La garanzia prestata con la presente polizza a favore dell'Amministrazione
finanziaria ha validità dalla data in cui è stato effettuato
il versamento della prima rata indicato in premessa - cioè dal ..........
- e per l'intero periodo della rateazione, aumentato di un anno.
Decorso il termine di cui
al comma precedente, la garanzia cessa automaticamente ad ogni effetto.
Art. 3 - Avviso di sinistro
- Pagamento - Qualora il Contraente non abbia effettuato il pagamento anche
di una sola rata, l'Amministrazione finanziaria, con lettera motivata raccomandata
A.R., inviata per conoscenza anche al Contraente, può richiedere
alla Società il versamento di tutta la residua somma dovuta - previo
ricalcolo degli interessi di cui in premessa eventualmente non maturati
- e la Società provvederà, senza eccezioni, al pagamento
entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
Art. 4 - Rinuncia alla preventiva
escussione - La Società rinuncia espressamente al beneficio della
preventiva escussione del Contraente di cui all'art. 1944 del codice civile.
Art. 5 - Surrogazione - La
Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Amministrazione
finanziaria in tutti i diritti, ragioni ed azioni di questo verso il Contraente,
i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
L'Amministrazione finanziaria
faciliterà le azioni di recupero, fornendo alla Società tutti
gli elementi utili in suo possesso.
Art. 6 - Rinvio - Per tutto
quanto non espressamente regolato dalla presente polizza e dalle sue eventuali
appendici, si applicano le disposizioni di legge in materia di contratti
di assicurazione e di fideiussione, alle quali le parti integralmente si
riportano.
Art. 7 - Forma delle comunicazioni
alla Società - Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla
Società in dipendenza della presente polizza devono essere fatti
per mezzo di lettera raccomandata indirizzata alla Direzione generale della
Società o alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
Art. 8 - Foro competente
- In caso di controversie fra la Società e l'Amministrazione finanziaria
è competente esclusivamente l'Autorità giudiziaria del luogo
ove ha sede l'Amministrazione finanziaria stessa.
B) Condizioni generali che
regolano il rapporto tra la Società e il Contraente
Art. 9 - Premio - Il premio
indicato in polizza è dovuto in via anticipata e in unica soluzione.
In caso di minor durata il premio versato resta integralmente acquisito
alla Società.
Art. 10 - Rivalsa - Il Contraente
e i suoi successori e aventi causa si obbligano a rimborsare alla Società,
a semplice richiesta, quanto dalla stessa pagato all'Amministrazione finanziaria,
oltre alle tasse, bolli, diritti di quietanza e interessi, rinunciando
fino da ora a ogni eventuale eccezione in ordine all'effettivo pagamento,
comprese le eccezioni di cui all'art. 1952 del codice civile.
Art. 11 - Rivalsa delle spese
di recupero - Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà
sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla
presente polizza sono a carico del Contraente.
Art. 12 - Controgaranzia
- Nei casi previsti dall'art. 1953 del codice civile, la Società
può pretendere che il Contraente provveda a costituire in pegno
contanti o titoli ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento
dell'azione di regresso.
Art. 13 - Imposte e tasse
- Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti per legge,
presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza e agli
atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento
ne sia stato anticipato
dalla Società.
Art. 14 - Rinvio - Per tutto
quanto non espressamente regolato dalla presente polizza e dalle sue eventuali
appendici, si applicano le disposizioni di legge in materia di contratti
di assicurazione e di fideiussione, alle quali le parti integralmente si
riportano.
Art. 15 - Forma delle comunicazioni
alla Società - Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla
Società in dipendenza della presente polizza devono essere fatti
per mezzo di lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società
o alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
Art. 16 - Foro competente
- In caso di controversie fra la Società e il Contraente è
competente esclusivamente l'Autorità giudiziaria del luogo ove ha
sede la Direzione della Società.
Il Contraente La Società
...................... ..........................
Agli effetti degli artt.
1341 e 1342 del codice civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificamente
le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:
Art. 10 - (Rinuncia ad apporre
eccezioni, comprese quelle di cui all'art. 1952 del codice civile).
Art. 12 - (Facoltà
della Società di chiedere una controgaranzia).
Art. 16 - (Deroga alla competenza
territoriale).
-
Il Contraente
............................
A cura dell'Ufficio del Consiglio
31-03-2003