IL CONSIGLIO Rilevato che l'Amm.ne Com.le, nell'ambito della normativa di cui all'art. 381, 5°
comma, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada emanato con D.P.R. 495/92, ha
elaborato un proprio regolamento ai fini della concessione, ai disabili versanti in
particolari condizioni d'invalidità, di spazi-sosta individuali per gli autoveicoli al
servizio degli stessi; Viste le Delib. di C.C.
n. 609/94 e n.
148/95 relative all'approvazione e successiva
modifica del regolamento sopracitato; Atteso che la Commissione Consultiva invalidi, istituita con delib. G.M. n. 1450/94 ha
formulato, come da verbale della riunione del 20.6.95, una proposta diretta ad estendere
l'ambito di applicazione del predetto regolamento previa ulteriore modifica dell'art. 2,
in modo da coprire una più vasta gamma di situazioni di grave bisogno, frequentemente
evidenziatesi durante l'attività di consulenza svolta dalla Commissione ed il cui
apprezzamento è stato invece precluso dall'attuale formulazione dell'art. 2; Ritenuto quindi di aderire, secondo del resto l'opinione comune già espressa dal S.F.
e dall'Assessorato competenti, alla proposta in questione così riformulando l'art. 2 del
regolamento comunale approvato con
Delib. n. 609/94 e già modificato con Delib. n.
148/95; ART. 2 "Coloro che presentino una grave infermità agli arti inferiori o altra patologia
che limiti gravemente o impedisca la deambulazione autonoma." Preso atto che ai sensi dell'art. 42 dello Statuto, è stato richiesto il parere dei
Consigli di Quartiere. Considerato che i Consigli di Quartiere, in ordine alla richiesta di cui sopra, si sono
espressi nel seguente modo: - C.D.Q. nn. 3 e 5 non hanno fatto pervenire pareri; Acquisiti, a norma dell'art. 53 della L. n. 142/90, i pareri relativi alla legittimità
e regolarità tecnica del presente provvedimento; Visto l'art. 32 della Legge n.142/90; DELIBERA 1) di riformulare, come segue, stanti le motivazioni di cui in narrativa, l'art. 2 del
regolamento comunale concernente gli spazi - sosta "personalizzati per
invalidi", approvato con
delib n. 609/94 e già modificato con
delib. n. 148/95: ART. 2 Coloro che presentino una grave infermità agli arti inferiori altra patologia che
limiti gravemente o impedisca la deambulazione autonoma.
CONCESSIONARI
- C.D.Q. n. 1, 2 e 4 hanno espresso parere favorevole;
CONCESSIONARI