REGOLAMENTO PER L'ACCOGLIENZA DI ANZIANI PRESSO
STRUTTURE RESIDENZIALI

Deliberazione del Consiglio comunale n. 19/4 del 18.1.99 e n. 652/144 del 3.5.99 modificate dalle Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 553/95 del 5.6.2000, n. 1271 del 20.12.2001 e n. 130 del 21 dicembre 2004


Art. 1 - Oggetto del regolamento.

Il presente regolamento disciplina le norme per l'ammissione di cittadini residenti in Strutture Residenziali sia pubbliche che private per le quali sia stata stipulata apposita Convenzione fra l'Amministrazione Comunale di Firenze, l'Azienda Sanitaria di Firenze e il Legale Rappresentante della Struttura.
 
 

Art. 2 - Individuazione dei cittadini assistibili.

L'intervento oggetto del presente regolamento può essere stabilito nei confronti di cittadini residenti nel Comune di Firenze che, in seguito a fatti morbosi, situazioni di grave disagio e a processi di invecchiamento, non sono in grado di provvedere a se stessi, se non con l'aiuto totale o parziale di altre persone.

Per tali soggetti, quando il mantenimento presso la propria abitazione non sia possibile neanche con il supporto dell'Assistenza Domiciliare, dei Centri Diurni, della Tele-Assistenza o di sussidi economici, può essere disposta l'ammissione nelle Strutture Residenziali per Anziani, dopo aver espletato gli adempimenti previsti dal Regolamento per gli interventi di Assistenza Sociale approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 108/94.
 
 

Art. 3 - Definizione della Retta

L’importo della retta giornaliera relativa alla prestazione erogata è stabilito con atto deliberativo degli organi competenti dell’Amministrazione Comunale e dell’Azienda Sanitaria di Firenze, ciascuno per la parte di propria competenza. Tale importo, composto dalla Quota Sociale, nonché dalla Quota Sanitaria per i non autosufficienti, sarà diversificato in base alle due diverse tipologie di utenza (autosufficienti e non autosufficienti) e ai servizi garantiti da ciascun Istituto, così come rilevati da apposita indagine a cura della Direzione Sicurezza Sociale del Comune di Firenze e dell’Azienda Sanitaria di Firenze.

Per le Strutture Residenziali ubicate all’esterno del territorio comunale, l’Amministrazione Comunale farà riferimento alla retta stabilita dal Comune o dall’Azienda Sanitaria territorialmente competente fino al livello massimo erogato dal Comune di Firenze alle Strutture situate nel territorio fiorentino; nel caso che non esistano indicazioni riguardo alla retta da parte degli enti suddetti, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di raggiungere un accordo per proprio conto con la Direzione degli Istituti in questione per quanto attiene alla Quota Sociale giornaliera.
 
 

Art. 4 - Natura e finalità dell’intervento economico integrativo comunale.

Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti i cittadini dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, l’Amministrazione Comunale garantisce un intervento economico a favore di coloro che, ospitati in una delle Strutture Residenziali di cui all’art. 1, non risultano in grado di provvedere alla copertura integrale della Quota Sociale della retta di ospitalità giornaliera.

Tale intervento economico, finalizzato alla copertura parziale o totale della Quota Sociale giornaliera, si configura come una prestazione sociale agevolata di cui all’art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 109/98, erogata in modo diversificato in relazione alla situazione economica effettiva degli utenti e dei relativi nuclei familiari.

L’intervento economico è versato dall’Amministrazione Comunale direttamente a favore della Struttura Residenziale ospitante in deduzione della Quota Sociale giornaliera a carico dell’assistito.
 


Art. 5 - Criteri generali per la determinazione dell’intervento economico integrativo comunale

L’intervento economico integrativo concesso dall’Amministrazione Comunale agli utenti, al fine della copertura della Quota Sociale della retta giornaliera di ospitalità, è determinato sulla base dei seguenti principi:

a) gradualità dell’intervento secondo criteri di equità e solidarietà in relazione alla situazione economica effettiva dell’utente, del suo nucleo familiare ristretto nonché del nucleo familiare dei figli;

b) adozione di metodologie di valutazione della situazione economica imparziali e trasparenti;

c) definizione di procedure semplificate per la richiesta dell’intervento da parte dei cittadini, mediante uso di dichiarazione sostitutiva e del supporto operativo dell’Amministrazione Comunale, attraverso un sistema informatico per la gestione dei dati e delle procedure.

L’Amministrazione Comunale concede l’intervento economico integrativo qualora la situazione economica dell’utente, del nucleo familiare convenzionale ristretto e dei nuclei familiari dei figli, esaminati in modo separato e successivo, non consentano la copertura integrale della Quota Sociale giornaliera a carico dell’assistito; tale intervento economico integrativo è erogato nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Qualora anche un solo tenuto agli alimenti non dimostri la possibilità di coprire l’integrale quota sociale con la capacità contributiva del proprio nucleo familiare, attraverso la presentazione della dichiarazione sostitutiva, l’utente non avrà diritto alla concessione dell’intervento economico integrativo. Nei casi di urgenza, per i quali non sono attivabili progetti alternativi al ricovero, verrà comunque provveduto all’inserimento del cittadino con compartecipazione del Comune di Firenze al pagamento della quota sociale. Tale erogazione sarà considerata come anticipazione con conseguente obbligo di reintegrazione da parte dell’utente di quanto calcolato a suo carico una volta completato il redditometro.

Le modalità di valutazione della situazione economica e di determinazione dell’intervento economico integrativo sono definite dall’Allegato al presente Regolamento.


Art. - 6 La definizione di nucleo familiare convenzionale ristretto
e di nucleo familiare dei figli

Al fine di tenere adeguatamente conto della effettiva situazione economica degli utenti, nel rispetto della normativa del Codice Civile e ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 109/98, si procede alla definizione del nucleo familiare convenzionale ristretto e dei nuclei familiari dei figli.

Il nucleo familiare convenzionale ristretto è composto dal coniuge, nonché da tutti coloro che, anche non legati da vincoli di parentela, risultano a carico loro o dell’utente ai fini Irpef. Il coniuge dell’utente fa sempre parte del nucleo familiare convenzionale ristretto, ad eccezione dei casi in cui sussista atto di separazione legale o di divorzio.

I nuclei familiari dei figli, considerati ai fini della quantificazione dell’eventuale intervento integrativo, sono quelli di cui fanno parte i figli, gli eventuali generi e nuore ed i relativi familiari a carico ai fini Irpef. Non fanno parte del nucleo familiare dei figli i generi e le nuore nel caso in cui sussista atto di separazione legale o di divorzio, nonché i generi e le nuore vedovi dei figli dell’utente.
 
 

Art. - 7 Indicatore della situazione economica

L’indicatore della situazione economica dell’utente, del nucleo familiare convenzionale ristretto e dei nuclei familiari dei figli è definito sulla base dei criteri unificati previsti dal decreto legislativo n. 109/98, nonché con modalità integrative di valutazione fissate dall’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 3, comma 1 del decreto medesimo, con particolare riguardo al concorso delle componenti patrimoniali mobiliari e immobiliari, alla deduzione dell’Irpef netta ed alla considerazione di alcune tipologie di reddito non imponibili ai fini Irpef.

La specifica definizione delle componenti e delle modalità di calcolo dell’indicatore della situazione economica è contenuta nell’Allegato del presente Regolamento.
 
 

Art. - 8 Misura e limite dell’intervento economico integrativo comunale

La misura dell'intervento economico integrativo, concesso dall'Amministrazione Comunale, è stabilita in base alla differenza esistente tra il valore della Quota Sociale della retta di ospitalità giornaliera e la capacità di provvedere alla sua copertura integrale.

In assenza di coniuge o persone a carico dell'utente la capacità dello stesso di provvedere alla copertura della Quota Sociale è pari al valore aggregato del reddito e del patrimonio valutabili, così come quantificati nell'allegato. Nel caso in cui l'utente sia coniugato o abbia soggetti a carico, il suo reddito e il suo patrimonio vengono valutati congiuntamente a quelli del nucleo familiare ristretto.

L'indicatore della situazione economica è calcolato come rapporto tra la combinazione del reddito e del patrimonio e il parametro relativo alla scala di equivalenza (tabella 1-Allegato).

La capacità di provvedere alla copertura della Quota Sociale da parte del nucleo ristretto e del nucleo familiare dei figli è pari alla sommatoria di quanto ottenuto moltiplicando l'indicatore della loro situazione economica per il coefficiente contributivo, determinato dall'Amministrazione Comunale nella misura dell'80%.

Il nucleo ristretto viene coinvolto nel calcolo della capacità solo per la parte eventualmente residuale della Quota Sociale non coperta dall'utente. Tutti i nuclei familiari dei figli, formati dai figli e dalle persone a carico, sono coinvolti nel caso in cui il calcolo effettuato per l'utente e il nucleo convenzionale ristretto non evidenzi la possibilità di garantire l'integrale copertura della Quota Sociale e solo per la parte che residua della stessa. Tutti i nuclei familiari dei figli, integrati da generi e nuore e dalle persone a carico, sono coinvolti nel caso in cui l'utente, nucleo ristretto e nuclei familiari dei figli, non garantiscono l'integrale copertura della Quota Sociale e solo per la parte che residua della stessa.

Nel caso di donazioni l'utente è tenuto a dichiarare, relativamente all'ultimo quinquennio, le donazioni effettuate, con esclusione di quelle in favore del coniuge. L'importo di tali donazioni concorre, fino allo scadere dei cinque anni previsti, per la definizione dell'Indicatore della situazione economica di cui all'art. 5 del Regolamento.

Il limite massimo dell'intervento economico integrativo concesso dall'Amministrazione Comunale è costituito dall'ammontare della Quota Sociale della retta di ospitalità giornaliera, definita all'art. 3 del presente Regolamento.

In situazioni di particolare disagio socio-economico che non trovino piena traduzione nella procedura standard di determinazione dell'intervento economico integrativo comunale, il cittadino anziano e/o adulto disabile, da istituzionalizzare in strutture sia residenziali che semiresidenziali, può presentare, al Servizio Sociale territorialmente competente, istanza rivolta al Dirigente del "Servizio Risorse ed Amministrazione", con richiesta di incremento di tale intervento economico integrativo. Il Servizio Sociale darà avvio all'istruttoria esprimendo parere positivo o negativo sull'istanza stessa e provvederà, successivamente, al suo inoltro all'ufficio incaricato.

Sulle richieste inoltrate si esprime un'apposita Commissione, così composta:

All'inizio di ciascuna riunione i componenti la Commissione provvederanno a nominare il Presidente di turno tra i membri presenti.
Per la regolarità della seduta occorre la presenza della maggioranza dei componenti (almeno tre).

La Commissione, sui casi esaminati, relativi anche ad eventuali riconoscimenti di proroghe di assenza per ricoveri ospedalieri e rientri in famiglia, esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, a maggioranza dei membri presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Il relativo parere viene trasmesso al Dirigente "Servizio risorse ed Amministrazione" il quale, con determinazione, può concedere un incremento dell'intervento economico integrativo, nei limiti di un budget complessivo annualmente definito nel Piano Esecutivo di Gestione.

L'intervento economico supplementare ha validità temporale non superiore all'anno solare.
 
 

Art. – 9 Procedure applicative

La richiesta di fruizione dell’intervento economico integrativo comunale può essere presentata dall’assistito, da colui che ne esercita legalmente la tutela o da un membro dei nuclei familiari ristretti o dei figli, avvalendosi della dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 e successive integrazioni e modificazioni. In caso di accertata incapacità dell’assistito e in mancanza dei soggetti suddetti, la richiesta di fruizione dell’intervento economico integrativo comunale sarà curata dall’assistente sociale che lo ha in carico e che contemporaneamente provvederà a richiedere alle autorità competenti la nomina del tutore.

La dichiarazione sostitutiva riguardante i dati e le informazioni relative al calcolo dell’Indicatore della situazione economica del nucleo familiare ristretto può essere presentata da uno dei suoi membri anche per gli altri.

Nel caso dei nuclei familiari dei figli la dichiarazione sostitutiva deve essere invece presentata da ciascuno dei suoi componenti per sé e per il proprio nucleo familiare. E’ possibile che tale dichiarazione sostitutiva sia presentata anche per i membri di altri nuclei familiari dei figli sulla base di una specifica delega. Nei casi in cui i membri del nucleo familiare dei figli risiedano in comuni situati al di fuori della provincia di Firenze, è consentito, ai sensi dell’art. 4, comma 3 del decreto legislativo n. 109/98, che la dichiarazione sostitutiva venga sottoscritta presso i comuni o i centri autorizzati di assistenza fiscale previsti dalla legge n. 413/91 e inviata al Centro sociale territorialmente competente.

Il richiedente ed i membri del nucleo familiare ristretto e dei nuclei familiari dei figli nella presentazione della dichiarazione sostitutiva dichiarano altresì di avere conoscenza che nel caso di corresponsione dell’intervento integrativo possono essere effettuati, ai sensi dell’articolo successivo e dell’art. 4 comma 8 del decreto legislativo n. 109/98, controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare.
 
 

Art. - 10 Controlli

Ai fini dell’accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate, l’Amministrazione Comunale, tramite la Direzione Entrate, ai sensi dell’art. 4, comma 7 del decreto legislativo n. 109/98, effettua controlli anche a campione che interessano annualmente almeno il 20% dei beneficiari dell’intervento economico integrativo comunale e comunque un numero di utenti non inferiore a 200, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione. A tal fine, ai sensi del decreto legge n. 103/91, si utilizza la convenzione esistente tra l’Amministrazione Comunale e il Ministero delle Finanze. Tale convenzione è finalizzata a consentire l’accesso alle informazioni dell’Anagrafe Tributaria.

La Direzione Entrate comunica alla Direzione Sicurezza Sociale i nominativi di coloro che hanno rilasciato dichiarazioni non veritiere. In tali casi l’Amministrazione Comunale segnala d’ufficio il fatto all’Autorità Giudiziaria. Inoltra la rideterminazione dell’entità dell’intervento economico integrativo e al recupero delle somme anticipate, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese, nonché all’applicazione di una sanzione amministrativa pari al doppio della somma da recuperare e nei limiti previsti dalla normativa vigente. Il recupero delle somme e le sanzioni amministrative sono poste a carico dei membri dei nuclei familiari convenzionali ristretto e dei figli responsabili delle dichiarazioni non veritiere.

La Direzione Entrate presenta annualmente all’Amministrazione Comunale una relazione complessiva sugli esiti dei controlli.

Ai sensi dell’art. 4, comma 8 del decreto legislativo n. 109/98, l’Amministrazione Comunale comunica al Ministero delle Finanze i nominativi dei beneficiari dell’intervento economico integrativo e dei membri dei relativi nuclei familiari, ai fini del controllo sostanziale da parte della Guardia di Finanza della loro posizione reddituale e patrimoniale. Tale comunicazione avviene secondo le modalità definite dal Ministero delle Finanze nella direttiva annuale per la programmazione dell’attività di accertamento.
 
 

Art. - 11 Norma transitoria.

Le nuove modalità previste dal presente Regolamento devono essere applicate a tutti gli assistiti attualmente istituzionalizzati o da istituzionalizzare, con decorrenza dal 01/02/2002.
 
 

Art. - 12 Formazione della Lista di Attesa

L’ammissione all’intervento, dietro richiesta dell’interessato o di un suo familiare, è proposta dal Servizio Sociale Territorialmente competente.

L’organo decisionale di cui al Regolamento per gli interventi di Assistenza Sociale, valutata la proposta, assume le decisioni opportune e invia, su apposita modulistica, tali decisioni alla Direzione 18 "Sicurezza Sociale".

L’Assistente Sociale che segue il caso specifico può segnalare tre Residenze, secondo l’ordine preferenziale espresso dall’assistito e dai familiari.

La modulistica come sopra predisposta sarà esaminata da una specifica commissione composta da un rappresentante della Direzione 18 "Sicurezza Sociale" che funge da coordinatore, un rappresentante nominato da ciascun Servizio Sociale Territoriale, nell’ambito del personale avente qualifica di "Istruttore Direttivo Assistente Sociale".

La commissione determinerà il punteggio riferito a ciascun futuro utente.

Sulla base di detto punteggio l’Ufficio incaricato dalla Direzione 18 "Sicurezza Sociale" provvederà a stilare una lista di attesa distinta fra Autosufficienti e Non Autosufficienti.

Nel caso in cui più utenti, sulla base dei criteri stabiliti, abbiano ottenuto lo stesso punteggio, si provvederà al loro inserimento in graduatoria tenendo conto della data di presentazione della domanda di ricovero.

Per i casi di particolari urgenza si potrà addivenire all’immissione in Struttura di utenti, da parte della Direzione 18 "Sicurezza Sociale", sulla base di segnalazione motivata del Servizio Sociale Territorialmente competente, indipendentemente dalla graduatoria in atto, salvo ratifica da parte della commissione alla prima riunione successiva all’inserimento.

La commissione si riunirà periodicamente per l’aggiornamento della lista e comunque tutte le volte che si renderà necessario in relazione all’approssimarsi dell’esaurimento della medesima.

La graduatoria sarà consultabile dagli aventi diritto durante l’orario di apertura degli Uffici.
 
 

Art. – 13 Comunicazione della disponibilità di posti letto.
L’ufficio incaricato, nel momento in cui la Direzione di una Struttura darà notizia della disponibilità di uno o più posti convenzionati, avrà cura di darne comunicazione all’interessato il cui nominativo compare al primo posto della lista di attesa o ai suoi familiari, attraverso i recapiti telefonici da questi indicati al momento della presentazione della domanda; in caso di risposta negativa da parte dell’interessato o di un suo familiare, l’Ufficio provvederà a interpellare il nominativo che occupa la posizione immediatamente successiva.

In caso di rifiuto di colui per il quale era stato richiesto un inserimento con urgenza, quest’ultima viene persa ed il nominativo troverà una nuova posizione nella Lista in base alle regole disciplinate dal precedente art. 12.

Qualora gli utenti abbiano già espresso tre risposte negative questi saranno considerati decaduti dal diritto precedentemente acquisito e la relativa pratica sarà restituita al Centro Sociale di competenza.
 
 

Art. - 14 Ammissione nella struttura.

In caso di risposta affermativa da parte dell'interessato o di un suo familiare alla proposta di inserimento, la Direzione 18 "Sicurezza Sociale" ne dà immediata comunicazione alla Struttura interessata, che potrà così consentire l'accoglienza dell'assistito nel minor tempo possibile.

Nel giorno dell'avvenuta ammissione, la Direzione della Struttura ne dà notizia all'Ufficio competente della Direzione 18 "Sicurezza Sociale", che emette conseguentemente "impegnativa nominativa", che conterrà la data dell'ammissione, la ripartizione degli oneri fra il Comune, l'assistito ed, in caso di non autosufficienza, l’Azienda Sanitaria.

Dell'avvenuta ammissione viene informato il Servizio Sociale Territoriale.




ALLEGATO
DEFINIZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA


Art. 1
(La definizione del reddito)

Il reddito dei componenti i nuclei familiari convenzionali ristretto e dei nuclei familiari dei figli è valutato con riferimento alla situazione dell'anno precedente a quello di presentazione della richiesta dell'intervento economico integrativo comunale o sua revisione.

Alla sua formazione concorrono quindi le seguenti fonti di entrata:

* Reddito complessivo ai fini Irpef
Si prende in considerazione quanto risulta in sede di dichiarazione dei redditi o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali.

* Altre entrate
Concorrono alla formazione della situazione economica anche categorie di entrate diverse da quelle considerate, anche se non imponibili Irpef, quali rendite, indennità (fra cui quella di accompagnamento), sussidi, assegni di mantenimento, ivi compresi gli emolumenti arretrati. Sono invece escluse le somme percepite a titolo di pensione, assegno o indennità concessa per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro, di servizio. Sono altresì esclusi gli assegni di accompagnamento concessi al coniuge ed ai figli disabili gravi.

* Redditi disponibili all'estero
I redditi percepiti all'estero sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dello stesso anno, determinato con decreto del Ministro delle Finanze, ai sensi del decreto legge n. 167/90, articolo 4, comma 6, convertito con modificazioni dalla legge n. 227/90. Per tali redditi, ove non inseriti nella dichiarazione dei redditi in Italia, non è possibile avvalersi della presentazione di dichiarazione sostitutiva solo se percepiti in Stati non appartenenti all’Unione Europea, ma è necessario esibire la relativa documentazione.

Il reddito valutabile dell'utente è ottenuto sommando le diverse entrate e detraendo:

Nel caso in cui l'utente sia coniugato o abbia soggetti a carico, il suo reddito è valutato congiuntamente a quello del nucleo familiare convenzionale ristretto. In tal caso il reddito complessivo è ottenuto sommando il reddito dell'utente, come sopra definito, e le entrate dei componenti il nucleo; dalla somma così ottenuta si detraggono: Per quanto concerne il nucleo familiare dei figli, il reddito complessivo è ottenuto detraendo dalla somma delle entrate dei suoi componenti:
Tab. 1 - La scala di equivalenza
1 componente
1,00
2 componenti
1,57
3 componenti
2,04
4 componenti
2,46
5 componenti
2,85

Per ogni componente in più +0,35

Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori.

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3, comma 3 della legge n. 104/92, o di invalidità superiore al 66%.

Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.
 
 
 
 

Art. 2
(La definizione del patrimonio)
Il patrimonio dell'utente, dei membri del nucleo familiare convenzionale ristretto e di quelli dei nuclei familiari dei figli è costituito dalla componente immobiliare e mobiliare ed è valutato con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della richiesta dell'intervento economico integrativo comunale.

Non sono prese in considerazione le componenti patrimoniali che sono impiegate direttamente nell'attività di impresa individuale, di lavoro autonomo e di impresa agricola o di allevamento.

Alla formazione del patrimonio concorrono quindi le seguenti grandezze:

* Patrimonio immobiliare

a) abitazione destinata alla residenza
La residenza occupata in via esclusiva dall'assistito concorre alla definizione del patrimonio, fatta eccezione per i primi sei mesi dalla data della prima valutazione della sua situazione economica. Non concorre, invece, qualora sia occupata, oltreché dall’assistito, dal coniuge o dal convivente more uxorio o da fratello e/o sorella o da altri componenti del nucleo familiare ristretto e/o dei figli, purché la convivenza risalga ad almeno un anno precedente alla data di presentazione della domanda per la concessione dell’intervento economico integrativo.
Per il nucleo familiare ristretto la residenza concorre alla definizione del patrimonio solo nel caso di abitazioni non occupate effettivamente da un componente del nucleo, diverso dall'assistito.
Per i nuclei familiari dei figli la residenza non concorre alla definizione dell'Indicatore della situazione economica in termini di patrimonio.

b) altri fabbricati oltre la residenza e terreni edificabili.
Per gli altri edifici e i suoli edificabili si prende in considerazione il valore catastale, così come è stato definito per l'anno precedente quello di presentazione della domanda ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).
Relativamente al patrimonio immobiliare vanno tenuti presenti i seguenti aspetti:

  1. gli immobili di proprietà dati in comodato sono ricondotti nell'ambito del patrimonio familiare e sono valutati sulla base del loro valore imponibile ai fini ICI;
  2. nel caso di immobili frazionati tra più proprietari e con l'esclusione delle multiproprietà, se il valore complessivo dei frazionamenti facente riferimento alla singola persona è inferiore a 15 milioni di lire, questo non viene considerato ai fini della valutazione delle situazioni economiche.
c) terreni agricoli non destinati all'uso dell'impresa agricola, non direttamente coltivati, non gestiti in economia da imprenditori agricoli a titolo principale. Per questi si prende in considerazione il valore dell'imponibile definito ai fini ICI.

d) gli immobili gravati da diritto reale sono ricondotti nell’ambito del patrimonio familiare.

e) dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare si detrae: l’ammontare del debito residuo relativo alla quota capitale al 31.12 dell’anno precedente, per mutui contratti per l’acquisto o la ristrutturazione di tutti gli immobili di proprietà.

Ai sensi della Del. C.C. n. 128/11 del 20/01/1997 "Dotazione Parco Alloggi. Integrazione mediante alloggi da prendere sul libero mercato. Modifica della disciplina vigente" e successive modifiche, l’assistito ed i soggetti coinvolti possono mettere a disposizione del Comune di Firenze, mediante stipulazione di contratto con le regole del cosiddetto "Comune Garante", l’immobile di proprietà affinché venga utilizzato per la soddisfazione delle esigenze alloggiative dello stesso Ente.

In questo caso, in base alla procedura regolamentata, l’interessato riceverà:

  1. il versamento di un anno di locazione anticipata;
  2. il rimborso della somma pagata a titolo di I.C.I.;
  3. la garanzia della liberazione dell’immobile al termine del contratto;
  4. l’aumento pari a £. 5.000 giornaliere dell’intervento economico integrativo comunale.


* Patrimonio mobiliare
La valutazione del patrimonio comprende anche l'importo complessivo dei depositi bancari, dei titoli di Stato, delle obbligazioni, dei fondi di investimento e delle partecipazioni finanziarie.

a) depositi bancari e postali, titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi ed assimilati.
Si prende in considerazione il valore nominale delle consistenze al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

b) fondi di investimento, quote di OICVM e SICAV
Si prende in considerazione la consistenza delle quote possedute al 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della domanda, valutata secondo l'ultima quotazione della Borsa Valori di Milano dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

c) partecipazioni in società di capitale.
Per le società quotate in borsa la valutazione avviene con riferimento alla consistenza delle azioni possedute al 31 dicembre dell’anno di presentazione della domanda secondo l’ultima quotazione della Borsa valori di Milano di tale anno; per le società non quotate la valutazione avviene moltiplicando il valore del patrimonio netto, che risulta dall’ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda, per la quota di partecipazione.

d) partecipazioni in società di persone, in associazione tra persone e assimilate (ad eccezione dell’impresa familiare).
Si prendono in considerazione solo se la società o associazione è tenuta, dalla normativa fiscale, alla redazione del bilancio di esercizio, anche per opzione. In tal caso, la valutazione avviene moltiplicando il valore del patrimonio netto, che risulta dall’ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda, per la quota di partecipazione.
 

* Patrimoni disponibili all'estero
I patrimoni disponibili all'estero sono valutati solo nel caso di fabbricati ad uso abitativo, che sono considerati sulla base del valore convenzionale di 1 milione a metro quadro.
 

Il patrimonio valutabile dell’utente è costituito dalla somma delle grandezze precedentemente indicate, al netto di una franchigia di 5 milioni. L’importo così determinato concorre nella misura del 20% oltre la franchigia.

Per il nucleo familiare ristretto, il patrimonio valutabile ai fini della determinazione dell'Indicatore della situazione economica è quantificato secondo le seguenti modalità: dalla somma dei valori del patrimonio di tutti i componenti diversi dall’utente si detrae una franchigia complessiva di 50 milioni di lire. Il patrimonio concorre nella misura del 20% oltre la franchigia.

Relativamente al nucleo familiare dei figli, per ogni componente considerato si somma al suo patrimonio quello dei soggetti a carico. Il valore così ottenuto viene abbattuto di una franchigia di 100 milioni di lire e concorre alla determinazione dell'Indicatore della situazione economica nella misura del 20%.
 
 

Art. 3
(L'Indicatore della situazione economica)

L'Indicatore della situazione economica viene formulato raffrontando congiuntamente la situazione della famiglia con il reddito e il patrimonio, così come definiti agli artt. 1 e 2.

Qualora, durante il periodo considerato, la consistenza del reddito, di cui all’art. 1, o del patrimonio, di cui all’art. 2, dovesse subire delle modificazioni, in positivo o in negativo, l’indicatore della situazione economica dovrà essere riconsiderato su richiesta dell’interessato.

Ne deriva che, in qualsiasi momento venga percepita l’indennità di accompagnamento o altro beneficio economico conseguente al riconoscimento di invalidità civile, questi dovranno essere immediatamente comunicati e dichiarati al Centro Sociale unitamente all’ammontare degli arretrati maturati, al fine di rivedere l’indicatore della situazione economica. Nel caso in cui non avvenga tale comunicazione, sarà provveduto d’ufficio.

Per una data consistenza del nucleo familiare, la contribuzione è dovuta quando il reddito o il patrimonio valutabili della famiglia, presi singolarmente, sono pari o superano i valori di reddito garantito riportati rispettivamente nelle tabb. 2 e 3 per il nucleo familiare convenzionale ristretto e nelle tabb. 4 e 5 per i nuclei familiari dei figli.

All’assistito viene garantita una quota annua necessaria per le esigenze personali dello stesso pari a £. 3.600.000 (£. 300.000 mensili), sia per i soggetti non autosufficienti che per quelli autosufficienti.

Per il nucleo ristretto il reddito garantito corrisponde a:

· una quota annua, necessaria per il mantenimento dei componenti il nucleo diversi dall'utente, pari a £. 12.000.000, moltiplicato per il valore della scala di equivalenza (definita dalla tab. 1 ai sensi del decreto legislativo n. 109/98) corrispondente alle caratteristiche del nucleo stesso, senza considerare l'utente.

L’ammontare eccedente il reddito garantito serve per la copertura della Quota Sociale. Per il nucleo ristretto del solo utente l’intero importo oltre il reddito garantito deve coprire la Quota Sociale. Per il nucleo ristretto formato da più componenti, l’80% dell’eccedenza oltre il garantito serve per coprire la Quota Sociale.

Tab. 2 - Nucleo ristretto - utente autosufficiente e non autosufficiente: valori limite di riferimento per il reddito con patrimonio inferiore alla franchigia. Quota Sociale annua = 36.500.000 (18.850,68).

Componenti
del nucleo familiare
Scala di equivalenza
Livello a partire dal quale è dovuta la contribuzione
(reddito garantito)
- Nucleo ristretto -
Livello a partire dal quale è dovuta la Quota Sociale intera
- Nucleo ristretto -
utente
1
3.600.000
€ 1.859,24
40.100.000 
€ 20.709,92
+1 componente
1
12.000.000 + 3.600.000
€ 8.056,73
61.225.000 
€ 31.620,07 
+2 componenti
1,57
18.840.000 + 3.600.000 
€ 11.589,29
68.065.000 
€ 35.152,64 
+3 componenti
2,04
24.480.000 + 3.600.000 
€ 14.502,11
73.705.000 
€ 38.065,46 
+4 componenti
2,46
29.520.000 + 3.600.000 
€ 17.105,05
78.745.000 
€ 40.668,40 
+5 componenti
2,85
34.200.000 + 3.600.000 
€ 19.522,07
83.425.000 
€ 43.085,42 

 

Tab. 3 - Nucleo ristretto: valori limite di riferimento per il patrimonio totale in assenza di reddito
Componenti
del nucleo familiare
 
Livello a partire dal quale è dovuta la contribuzione
(corrispondente al reddito garantito)
- Nucleo ristretto -
Livello a partire dal quale è dovuta la Quota Sociale intera
- Nucleo ristretto -
utente
 
23.000.000
€ 1.859,24
205.500.000
€ 106.131,89
+1 componente
 
133.000.000
€ 68.688,77
361.125.000 
€ 186.505,50 
+2 componenti
 
167.200.000
€ 86.351,59
395.325.000 
€ 204.168,32 
+3 componenti
 
195.400.000
€ 100.915,68
423.525.000 
€ 218.732,41 
+4 componenti
 
220.600.000 
€ 113.930,39
448.725.000 
€ 231.747,12 
+5 componenti
 
244.000.000 
€ 126.015,48
472.125.000 
€ 243.832,21 

Per i nuclei familiari dei figli il reddito garantito corrisponde a:

· una quota annua, necessaria per il mantenimento dei componenti il nucleo, pari a £. 18.000.000, moltiplicato per il valore della scala di equivalenza (definita dalla tab. 1 ai sensi del decreto legislativo n. 109/98) corrispondente alla numerosità e alle caratteristiche del nucleo stesso.

Tab. 4 - Nucleo familiare dei figli: valori limite di riferimento per il reddito con patrimonio inferiore alla franchigia. Quota sociale annua = 36.500.000, il cui importo deve essere coperto nella misura massima dell’80% del reddito eccedente il reddito garantito

Componenti
del nucleo familiare
Scala di equivalenza
Livello a partire dal quale è dovuta la contribuzione
(reddito garantito)
- Nucleo collegato -
Livello a partire dal quale è dovuta la Quota Sociale intera
- Nucleo collegato -
1 componente
1
18.000.000 
€ 9.296,22
63.625.000 
€ 32.859,57
2 componenti
1,57
28.260.000 
€ 14.595,07
73.885.000 
€ 38.158,42
3 componenti
2,04
36.720.000 
€ 18.964,30
82.345.000 
€ 42.527,64
4 componenti
2,46
44.280.000 
€ 22.868,71
89.905.000 
€ 46.432,06
5 componenti
2,85
51.300.000 
€ 26.494,24
96.925.000 
€ 50.057,58

 

Tab. 5 - Nucleo familiare dei figli: valori limite di riferimento per il patrimonio totale in assenza di reddito
Componenti
del nucleo familiare
 
Livello a partire dal quale è dovuta la contribuzione
(corrispondente al reddito garantito)
- Nucleo collegato -
Livello a partire dal quale è dovuta la Quota Sociale intera
- Nucleo collegato -
1 componente
 
190.000.000 
€ 98.126,81
418.125.000 
€ 215.943,54
2 componenti
 
241.300.000 
€ 124.621,05
469.425.000 
€ 242.437,78
3 componenti
 
283.600.000 
€ 146.467,18
511.725.000 
€ 264.283,91
4 componenti
 
321.400.000 
€ 165.989,25
549.525.000 
€ 283.805,98
5 componenti
 
356.500.000 
€ 184.116,88 
584.625.000 
€ 301.933,61

I valori di reddito riferiti alle diverse consistenze del nucleo familiare sono stati calcolati in base alla scala di equivalenza di cui alla tab. 1. Per ogni componente oltre il quinto si applicano 0,35 punti in più.

I livelli minimi di patrimonio totale sono definiti nelle tabb. 3 e 5 sulla base dei criteri riportati all’art. 2 del presente Regolamento e il loro valore equivale a quello dei livelli di reddito riportati nelle tabb. 2 e 4 per le diverse consistenze del nucleo familiare.

Se il reddito e il patrimonio, presi singolarmente, sono superiori ai minimi indicati nelle tabb. 2 e 3 per il nucleo ristretto e nelle tabb. 4 e 5 per il nucleo familiare dei figli, il giudizio sulla condizione economica è definito come combinazione dei valori normalizzati dei loro rispettivi importi valutabili.


Pagina a cura di Alessandra Occhiuzzi
Data di verifica/aggiornamento: 10-01-2005

 

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