CONVITTO "VITTORIO EMANUELE
II" PER NON VEDENTI E IPOVEDENTI E RELATIVI SERVIZI - APPROVAZIONE
REGOLAMENTO
(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4344/418
del 5/10/1992 e modifica Deliberazione del Consiglio Comunale n. 280/314
del 19/9/1994)
IL CONSIGLIO
PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta Regionale n. 6409 del 20/06/79, la Regione Toscana ha affidato al Comune di Firenze la gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Istituto Nazionale per Ciechi "Vittorio Emanuele II" di Firenze, ad eccezione dei locali e delle attrezzature utilizzate per la stamperia nazionale Braille;
PRECISATO che la gestione di tale patrimonio era finalizzata "per l'esercizio delle funzioni dell'Ente soppresso che assicurava una serie di interventi di assistenza scolastica e sociale, anche in forma Convittuale ai non vedenti frequentanti le allora scuole elementari, medie e l'Istituto Professionale di Stato per la Industria e l'Artigianato per Ciechi";
CONSIDERATO che il Comune di Firenze, con atto della Giunta Municipale n. 3948/2798 del 29/08/19, ha assunto la gestione di detto patrimonio e del Convitto residenziale per ciechi, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale sopracitata "mediante l'utilizzo di tale patrimonio e della struttura di ospitalità", considerati complessivamente strumentali all'esercizio delle funzioni di assistenza scolastica e di assistenza sociale attribuite direttamente al Comune ai sensi del DPR n. 616/77;
RILEVATO che il Comune intende perseguire tali finalità alla luce delle leggi 142/90 e 104/92 potenziando i servizi afferenti al diritto allo studio per disabili visivi, offrendo da un lato occasioni ed opportunità educative in continuità ed in coerenza con l'azione della scuola ad alunni scritti nelle scuole fiorentine di ogni ordine e grado; dall'altro spazi residenziali per disabili visivi non residenti nel Comune di Firenze iscritti a scuole medie superiori di secondo grado od a corsi di formazione professionale regionali gestiti dalla Provincia;
RITENUTO a tal fine di dover approvare uno specifico Regolamento per tali attività ed interventi;
PRECISATO che gli spazi residenziali del Convitto Vittorio Emanuele II, considerate le particolari necessità degli allievi disabili visivi ivi ospitati, nonché i requisiti richiesti dal Regolamento/tipo, approvato con risoluzione del Consiglio Regionale del 20/03/1990 per comunità di minori, necessitano dell'ampliamento degli ambienti attualmente occupati, onde rendere la struttura Convittuale conforme alle norme di sicurezza ed idonea all'ottenimento delle autorizzazioni prescritte per legge per strutture similari;
RILEVATO che con atto deliberativo della G.M. n. 4121/2869 del 25/06/81, avente per oggetto "Ex INC Vittorio Emanuele II - Assegnazione locali", la sede centrale dell'ex INC, posta in Via Nicolodi, 2, veniva suddivisa tra varie istituzioni , riservando al Convitto Vittorio Emanuele II quota parte dei locali posti ai piani seminterrato-terreno e primo piano come indicato nelle planimetrie allegate al suddetto atto deliberativo;
PRESO ATTO della relazione del Gruppo di lavoro ex INC istituito con Ordinanza del Sindaco n. 1850 dell'08/06/91 allegata alla presente, dalla quale si evince, tra l'altro, che "l'attuale collocazione dell'ISEF (Istituto Superiore di Educazione Fisica) comporta servitù di passaggio, promiscuità di ingressi per il Convitto Vittorio Emanuele II, con possibile compromissione per l’ottenimento del nulla osta prevenzione incendi (punto 4 della relazione), nonché il rispetto di tutti gli adempimenti di legge in materia antinfortunistica ed abbattimento delle barriere architettoniche;
RILEVATO, altresì, che tale relazione afferma che l'attività del Convitto è stata costretta in spazi limitati e non bene ubicati (pagina 8 della relazione);
RITENUTO, quindi, urgente, alla luce del punto 9 della su citata Deliberazione della G.M. 4121 del 25/06/81, riesaminare la concessione di ambienti che creano attualmente rilevanti compromissioni all’ottenimento dell'autorizzazione al funzionamento della struttura di ospitalità, stante le disposizioni sui requisiti di idoneità delle Comunità per minori, come più sopra affermato e, di conseguenza, ritardi all'approvazione del Regolamento del Convitto Vittorio Emanuele II;
CONSIDERATO che per ottemperare ai requisiti di cui sopra, si rende necessario l'ampliamento degli ambienti attualmente riservati al Convitto attraverso l'accorpamento dei locali posti al primo piano del lato sinistro dello scalone centrale dello ingresso dell’ex INC, come da planimetrie allegate e facenti parte integrante del presente provvedimento;
PRECISATO che tali ambienti sono attualmente occupati dagli Uffici Amministrativi dell'ISEF, istituto non dipendente dall'Amministrazione comunale e nei cui confronti nulla è dovuto per legge, a seguito di concessione di detti locali, con atto deliberativo 1561 del 28/02/80;
PRECISATO, altresì, che da tempo tale concessione è scaduta e si presenta da parte dell'A.C. l'esigenza di rientrare in possesso della quota parte dei locali posti al primo piano alla sinistra dello scalone centrale ed a suo tempo concessi all'ISEF, al fine di poter ospitare con dignità allievi minorenni e maggiorenni disabili visivi verso i quali l'Amministrazione comunale ha obblighi assunti ed in virtù dell'accettazione dei quali ha ottenuto in gestione il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell 'ex INC disciolto, compresa la sede di via Nicolodi , 2;
DATO ATTO come con delibera Consiliare 111/XIII del 29/12/1980, l’allora C.d.Q. 13 proponeva all'Amministrazione Comunale per la scelta della sede del Consiglio e del Centro Civico i locali dell'Ex Istituto Nazionale Ciechi posti al piano terreno dell'edificio e per le sedute del Consiglio di Quartiere il locale posto al primo piano dell'Istituto Vittorio Emanuele II nella parte centrale dello scalone (SALONE);
PRECISATO altresì, che nella più volte menzionata delibera 4121/2861 del 25/6/1981 si legge che: "venivano confermati al C.d.Q. 13 per la sede del Centro Civico i locali posti al piano terreno e indicati nella planimetria allegata al summenzionato provvedimento (che si allega) con colorazione celeste ad esclusione dei locali segnati con barratura in rosso che rimanevano al Convitto V.E.II e che i locali delineati con colore rosso erano riservati a Servizi Sociali per non vedenti che il Comune riterrà opportuno istituire e definire con successivi provvedimenti" (compreso il menzionato SALONE utilizzato dal C.d.Q.13 per le riunioni del Consiglio);
PRESO ATTO che al punto 9 della suddetta deliberazione si stabilisce che l'Amministrazione Comunale si riserva, per tutte le concessioni contemplate nel provvedimento, di riesaminarle per eventuali varianti motivate da nuove esigenze o da particolari necessità che possano prospettarsi sia al concedente che al concessionario;
RITENUTO pertanto che il suddetto ex C.d.Q. 13 (ora C.d.Q. 2) dovrà restituire il locale del SALONE peraltro "non avuto mai in assegnazione" e destinato dalla già menzionata delibera 4121/2861 del 25/6/1981 a servizi in favore dei disabili della vista, per consentire al Servizio Interventi a favore dei Disabili del Sett. Funz. Attività Scolastiche, di effettuare corsi, seminari, tavole rotonde e congressi rivolti alla sensibilizzazione sui problemi dei ciechi e alla divulgazione di nuove tecnologie per il superamento di tale disabilita’, anche in considerazione del fatto che sono venute a decadere le motivazioni per cui il suddetto ex C.d.Q. 13 (ora C.d.Q. 2 ) ne ha ottenuto l’utilizzo avendo una propria sede nella Villa Arrivabene;
ATTESO che per il funzionamento della struttura Convittuale saranno utilizzati i Cap. 14900 Artt. 1-2-3- e 4, 15000 Artt. 1-2-3-4-5-6-7 e 8 e il Cap. 15002 per le quote d'ammortamento dei beni patrimoniali e che pertanto nella descrizione di tali Cap. non dovrà più comparire la dizione "Ex Istituto Nazionale Ciechi V.Emanuele II", ma bensì "Convitto V. Emanuele II per Ciechi ed Ipovedenti (Ex I.N.C.), come previsto dalla delibera 244/747 del 3/6/91 relativa al riassetto dei Servizi ed Uffici Comunali;
ATTESO, inoltre, che il Servizio di residenzialità del Convitto V.E.II, è classificato tra i Servizi pubblici, a domanda individuale e pertanto soggetto alla normativa di legge per tale tipo di Servizi (rilevanti agli effetti I.V.A.) e che le relative entrate saranno iscritte al Cap. 8700 del Bilancio di Previsione delle entrate e delle spese relative all'anno finanziario in corso;
PRESO ATTO che i Consigli di Quartiere non hanno espresso in merito il parere richiesto dalla Giunta Comunale nella seduta del 23/7/1992, nei termini, ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento per il decentramento Comunale;
RITENUTO, inoltre, di attivare appositi Conti Correnti in cui versare i proventi dei Corsi e della mensa, da richiedere all'Ufficio competente delle Poste e Telegrafi a partire dall'anno scolastico 1993/94;
PRESO ATTO dei pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, nonché alla sua legittimità ai sensi e per gli effetti della legge 8/6/90 n°142;
D E L I B E R A
per quanto esposto in narrativa:
1 - di confermare che quota parte della struttura in via Nicolodi 2 (ex I.N.C.) è adibita a spazi residenziali (Convitto) per disabili visivi non residenti nel Comune di Firenze iscritti a Scuole Medie Superiori di secondo grado e Corsi di Formazione Professionale Regionali gestiti dalla Provincia per ciechi ed ipovedenti e relative attività corsuali;
2 - di assegnare al predetto Convitto residenziale Vittorio Emanuele II, gli spazi di cui all'allegata planimetria n°2, facente parte integrante del presente provvedimento, contrassegnati con barratura in rosso;
3 - di assegnare i locali contrassegnati con le lettere A - B - C - nella suddetta planimetria n°2, facente parte integrante del presente provvedimento, ad attività in favore di studenti non vedenti ed ipovedenti residenti e non nel predetto Convitto, nonché ad altri ciechi secondo le modalità previste nella delibera 156/39 dell'11/02/1991 e contemplate negli Artt. 15 e 16 del Regolamento più sotto riportato;
4 - di dare atto che tale Servizio è classificato tra i Servizi pubblici a domanda individuale e pertanto soggetto alle normative di legge per tali Servizi (rilevanti agli effetti I.V.A.);
5 - di dare atto che le spese di funzionamento del Convitto faranno capo ai Capitoli 14900 Artt. 1 - 2 - 3 e 4, 15000 Artt. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 e 8, 15002 per le quote di ammortamento di beni patrimoniali e 8700 per le relative entrate e che pertanto nella descrizione dei predetti Capitoli dovrà essere sostituita la vecchia dizione "Ex Istituto Nazionale Ciechi V.Emanuele II", con la nuova dizione di "Convitto V. Emanuele II per Ciechi e Ipovedenti (Ex. I.N.C.)", come previsto dalla delibera n° 244/747 del 3/6/1991 relativa al riassetto dei Servizi ed Uffici Comunali;
6 - di approvare il REGOLAMENTO PER IL.FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA CONVITTUALE, delle sue attività ed interventi di seguito riportato:
REGOLAMENTO
CONVITTO "VITTORIO EMANUELE II"
Premessa
Il Convitto Vittorio Emanuele II, è una struttura di Servizi funzioni amministrative ad esso assegnate dagli artt. 25 e 42 del DPR 616/77, nonché dalle Leggi Regionali nn. 26/80 e 53/81.
Con tale Servizio il Comune di Firenze intende offrire:
a) spazi educativi strutturati, atti a favorire l'autonomia personale dei giovani non vedenti od ipovedenti minorenni e maggiorenni di ambo i sessi, che abbiano necessità di soggiornare fuori della propria famiglia per motivi di studio dopo la scuola dell'obbligo, iscritti all'IPSIA per ciechi "A.Nicolodi" o a corsi di Formazione Professionale Regionali;
b) attività corsuali residenziali/semiresidenziali per non vedenti od ipovedenti mirate all'acquisizione di capacità di autonomia ed autogestione;
c) ausili e sussidi tiflotecnici e tiflodidattici, atti ad assicurare l'apprendimento scolastico ed extrascolastico ad alcuni alunni non vedenti od ipovedenti iscritti nelle scuole fiorentine di ogni ordine e grado.
A) SPAZI EDUCATIVI CONVITTUALI
- ART. 1 - PRINCIPI GENERALI
Il Comune di Firenze assicura agli allievi disabili visivi, che abbiano necessità di soggiornare fuori della propria famiglia per motivi di studio (ad esclusione della frequenza della scuola dell'obbligo), spazi educativi convittuali, tenuto conto dell'età dell'alunno, delle richieste della famiglia, del grado di autonomia acquisita, della possibilità di recezione della struttura del Convitto.
Gli allievi/e minorenni vengono ospitati nella struttura posta in via Nicolodi n. 2, ove viene garantita l'assistenza di personale qualificato, camere a due o tre letti, con posti studio individuali, locali collettivi per il pranzo, il soggiorno, le attività ricreative, oltre servizi generali.
Gli ambienti notturni ed i servizi igienici per gli alunni e per le alunne, sono posti in spazi separati.
Il numero degli allievi/e minorenni ospitati, non potrà essere superiore alle 30 unità.
Gli allievi/e maggiorenni, fatto salvo quanto previsto dal primo comma del presente articolo, nel caso di indisponibilità di posti letto nella struttura convittuale di via Nicololodi n. 2, potranno essere ospitati in strutture cittadine convenzionate (alberghi, pensioni), o in altre strutture scelte dall'Amministrazione comunale.
Il Comune di Firenze svolgerà - nei confronti di tali strutture - costante attività di controllo e verifica per tramite del personale educativo della struttura convittuale.
Gli allievi maggiorenni, a prescindere dalla sistemazione adottata, consumeranno il pranzo nella sala a ciò destinata della struttura convittuale e sarà loro assicurata la partecipazione a tutte le attività e proposte educative poste in atto per gli alunni minorenni (corsi di mobilità e di orientamento, optacon, utilizzo di ausili e strumenti didattici, attività sportive, gite etc…).
Il numero massimo di allievi maggiorenni, comunque ospitati, non potrà superare il numero di 30.
- ART. 2 - a) NORME DI AMMISSIONE
Al Convitto Vittorio Emanuele II sono ammessi alunni/e non vedenti ed ipovedenti di ambo i sessi residenti fuori Firenze, regolarmente iscritti all'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato per Ciechi "A. Nicolodi", o iscritti a corsi di formazione professionale promossi dalla Regione Toscana, che usufruiscono per la prima volta di benefici previsti dalla normativa vigente per il conseguimento di una qualifica professionale.
Gli studenti che abbiano già usufruito di tali benefici, potranno essere ammessi previa attestazione - da parte della USL di residenza del soggetto - di accertate condizioni di salute che impediscano allo stesso lo svolgimento della professione per la quale sia stato qualificato con precedente diploma.
I/le richiedenti l'ammissione dovranno avere - a refrazione corretta - visus in entrambi gli occhi, o nell'occhio superstite, non superiore ad 1/10 di quello normale. L'Amministrazione, nel caso di visus superiore ad 1/10, è subordinata a certificazione rilasciata da specialisti della USL di provenienza attestante gravi malattie degli organi della vista a carattere progressivo.
L'ammissione di allievi/e con visus superiore ad 1/10 - con minorazione visiva accertata dalla Commissione prevista dalla Legge 104/92, regolarmente iscritti all’IPSIA "A. Nicolodi" ed a corsi di formazione professionali - potrà venire accolta nel limiti dei posti disponibili.
L'Amministrazione comunale, si riserva la facoltà di effettuare
controlli sulle condizioni visive degli allievi/e tramite i Servizi specialistici
delle UU.SS.LL. fiorentine.
b) MODALITA' DI AMMISSIONE - RIAMMISSIONE
Le domande di ammissione, complete del foglio notizie individuale, della relazione medica e delle certificazioni richieste, dovranno pervenire alla Segreteria del Convitto entro e non oltre il 20 Giugno, se l’alunno richiedente è minorenne, oppure entro il 15 Luglio, se maggiorenne, precedenti l'inizio dell'anno scolastico.
Alla domanda dovrà essere, inoltre, allegata copia della lettera raccomandata (e della relativa ricevuta) con la quale l’interessato o chi ne ha la rappresentanza, chiede all'Ente preposto all'assistenza l'assunzione di impegno al pagamento della retta.
Le domande di ammissione si intendono valide unicamente per il primo anno scolastico di frequenza.
Per ogni anno scolastico successivo, dovrà essere presentata una domanda di riammissione che dovrà pervenire alla Segreteria del Convitto entro il 31 Luglio precedente l'inizio del nuovo anno scolastico.
Alla domanda di riammissione, il richiedente dovrà allegare un nuovo certificato medico oculistico rilasciato da uno specialista della USL di provenienza e copia della lettera raccomandata (e della relativa ricevuta) con la quale chiede all’Ente preposto all’assistenza, l’assunzione di impegno al pagamento della retta convittuale.
c) ESCLUSIONI
1) Non potranno essere ammessi o, se accolti, rimanere in Convitto i richiedenti o gli allievi che:
a) siano affetti da malattie che costituiscono rischio sanitario per la comunità;2) I provvedimenti di allontanamento relativi alle lettere a) e b) del presente articolo, verranno adottati dall'Amministrazione Comunale sulla base di accertamenti effettuati presso gli Organi Sanitari della USL e dietro loro parere motivato. Quelli relativi alle lettere c) e d) verranno adottati dal Dirigente del Servizio di concerto con il Dirigente del Settore Funzionale di riferimento sulla base di un rapporto scritto e documentato dal Responsabile del Convitto, sentiti gli animatori/educatori.
b) versino comunque in condizioni psicofisiche non compatibili con la vita comunitaria;
c) contravvengano a quanto disposto nel presente Regolamento;
d) non frequentino senza valida giustificazione consecutivamente la scuola per una settimana o rechino grave disagio allo svolgimento della vita convittuale.
- ART. 3 - RETTA ANNUALE
1) L'ammontare della retta annuale, viene stabilito con atto deliberativo
dell'Amministrazione Comunale di Firenze nel rispetto delle leggi finanziarie
vigenti.
La prima rata dovrà essere pagata anticipatamente prima dell'ingresso
dell'allievo in Convitto.
2) Le ulteriori due rate dovranno essere pagate anticipatamente con
le seguenti modalità:
- per gli allievi che terminano gli studi entro il mese di Aprile:
seconda rata entro e non oltre il 31 Dicembre; terza rata entro e non oltre
il mese di Febbraio;
- per gli allievi che terminano gli studi entro il mese di Giugno:
seconda rata entro e non oltre il 31 Gennaio; terza rata entro il mese
di Marzo.
In caso di ritardato pagamento, verranno applicati gli interessi legali.
3) Non sono consentite riduzioni di retta nei riguardi di coloro che,
per qualsiasi motivo indipendente dalla volontà dell'Amministrazione
comunale, entrino in Convitto fino a 20 giorni dopo l'inizio dell'anno
scolastico e ne escano fino a 20 giorni prima della fine dell'anno scolastico.
Nell'ipotesi di ritiro dell'allievo per motivi personali, sarà
addebitata all'Ente di assistenza l'intera retta del mese in cui l'allievo
si ritira.
4) Nella retta sono compresi:
- vitto, alloggio, biancheria da camera e da bagno;
- attività culturali, sportive e ricreative programmate ed organizzate
dal Convitto e dall'Amministrazione Comunale;
- contributo mensile erogato agli allievi regolarmente frequentanti
per piccole spese personali e di lavanderia;
- contributo erogato agli allievi della seconda e terza classe di massofisioterapia
per il periodo di tirocinio pratico ospedaliero effettuato fuori dell'Istituto.
- ART. 4 - RESPONSABILE
Il Convitto Vittorio Emanuele II, è diretto da un responsabile con qualifica di funzionario dipendente di ruolo del Comune di Firenze, da reperire tra i dipendenti comunali aventi i requisiti richiesti per la conduzione di strutture educative per minori, con specifica esperienza nel campo pedagogico e nella gestione di Comunità minorili.
Il funzionario responsabile del Convitto, su indicazione del Dirigente del Servizio a cui afferisce la struttura dovrà:
a) tenere i rapporti con l'Amministrazione e con gli Enti che sostengono l'onere delle rette;
b) coordinare l'attività degli operatori della struttura;
c) promuovere il lavoro di équipe per la formulazione ed aggiornamento del progetto educativo individuale assicurando l'apporto degli operatori esterni comunque interessati all'allievo;
d) predisporre, con la collaborazione degli Animatori/educatori, il progetto educativo generale della struttura, organizzare periodici momenti di verifica e di aggiornamento;
e) promuovere progetti di formazione ed aggiornamento del personale ed adottare le opportune iniziative per la loro realizzazione;
f) controllare che siano tenuti aggiornati , dagli operatori, il registro delle presenze e le cartelle personali;
g) comunicare agli Enti ed ai genitori che provvedono alla erogazione delle rette, l'avvenuta ammissione degli allievi e l'eventuale dimissione degli stessi;
h) coordinare e controllare la gestione della struttura nelle sue diverse attività e curare il buon andamento della vita comunitaria, nel rispetto delle leggi nazionali, regionali e dei regolamenti comunali vigenti.
- ART. 5 - PERSONALE
Il personale della struttura, considerate le particolari necessità degli allievi/e non vedenti ed ipovedenti ospiti, dovrà possedere capacità educative ed espletare le funzioni previste dai singoli profili professionali in modo integrato.
A tal fine, nel monte ore complessivo annuale, dovrà essere stabilito, all'inizio di ogni anno scolastico, un numero di ore da dedicare ad attività di aggiornamento professionale e di lavoro di gruppo non inferiore a tre ore mensili per ogni singolo profilo professionale.
Il personale assegnato a tempo pieno alla struttura, dovrà essere costituito dalle seguenti qualifiche e profili professionali:
a) addetti all 'assistenza all 'infanzia ed handicappati e/o addetti ai servizi di anticamera, informazione, manutenzione e pulizie (III Q.F.);La quantificazione del personale necessario dovrà tener conto del progetto educativo generale proprio della struttura, delle specifiche problematiche dei minori accolti, nonché dei tempi di attività della struttura (24 ore giornaliere per l'intero anno scolastico comprese le domeniche e le festività infrasettimanali).
b) operatori ai servizi sociali (IV Q.F.);
c) aiuto operatori cucinieri (IV Q.F.);
d) operatori cucinieri (V Q.F.);
e) animatori/educatori (VI Q.F.);
f) addetto amministrativo (V Q.F.);
g) tecnico amministrativo (VII Q.F.);
h) operatore fuochista (V Q.F.).
La struttura convittuale potrà, altresì, avvalersi di
personale volontario esterno per particolari attività (sportive,
musicali etc...) o per interventi di aiuto personale previsti dall'art.
della legge 104/92.
- ART. 6 - PROGRAMMA EDUCATIVO
Il Responsabile della struttura e gli Animatori/educatori all'inizio di ogni anno scolastico, elaboreranno un progetto educativo avente come finalità il pieno sviluppo della personalità degli ospiti, il potenziamento delle capacità di autonomia ed autogestione, la crescita sociale e culturale, l’integrazione nel tessuto sociale fiorentino.
La rappresentanza degli allievi/e, eletta all’inizio di ogni anno scolastico, partecipa alla realizzazione delle attività programmate nel progetto educativo fornendo al responsabile della struttura ed agli animatori/educatori eventuali proposte e suggerimenti.
Per ogni allievo/a sarà redatto, collegialmente - dal Responsabile della struttura, dagli animatori/educatori e dal dirigente del Servizio di riferimento - un Piano educativo/formativo individuale, che avrà lo scopo di evidenziare gli interventi da porre in atto per assicurare all’allievo un pieno sviluppo dell proprie potenzialità ed un recupero di eventuali ritardi dovuti alla specifica disabilità visiva.
Tale piano, aggiornato mensilmente dagli animatori/educatori, sarà
da considerare strumento costante per la verifica della azione educativa
posta in atto per il singolo allievo.
- ART. 7 - SVOLGIMENTO DELLA VITA QUOTIDIANA
a) NORME GENERALI
1) Fatte salve particolari esigenze connesse ad eventuale mutamento
dell'orario di inizio e fine delle lezioni scolastiche, la vita convittuale
ha il seguente svolgimento:
| - ore 7.00 / 8.15 | inizio della giornata e prima colazione; |
| - ore 8.15 / 13.45 | scuola; |
| - ore 13.45 | pranzo (nei giorni festivi il pranzo è, di norma, anticipato alle ore 12.30); |
| - ore 14.30/ 19.00 | fino all'ora di cena gli allievi sono impegnati e seguiti in attività programmate di studio e/o del tempo libero; |
| - ore 19.00 | cena; |
| - ore 19.30/ 21.30 | attività del tempo libero; |
| - ore 23.00 | chiusura. |
Il Convitto chiude alle ore 23.00, salvo eventuali estensioni dell'orario previste dalla programmazione educativa.
b) NORME PARTICOLARI
Durante l'orario scolastico agli allievi non è consentito l'accesso alle camere, se non in casi di necessità e previa autorizzazione dell'Animatore/educatore di turno.
Qualora la scuola sia chiusa per sciopero del personale od altri motivi, i convittori restano affidati al personale di turno. In tale evenienza, il Responsabile del Convitto può richiedere l'intervento di altri animatori.
Gli allievi maggiorenni esterni che intendono rimanere in Convitto dopo
il pranzo, sono tenuti all’osservanza degli orari e delle disposizioni
vigenti per gli allievi minorenni.
- ART. 8 - VITTO E DISPOSIZIONI RELATIVE
1) Il vitto viene somministrato sulla base di apposite tabelle dietetiche
e, nell'ambito del menù del giorno, è uguale per tutti gli
allievi del Convitto.
Sono ammesse variazioni al menù predisposto dal Servizio Dietetico
della USL di Zona solo per comprovati motivi di salute.
2) Il Tecnico amministrativo incaricato del Servizio mensa del Convitto,
controllerà la qualità dei prodotti e l'osservanza delle
norme igieniche nei locali cucina e mensa e le norme di sicurezza, ferme
restando le competenze del Responsabile del Convitto.
- ART. 9 - LIBERA USCITA DI ALUNNI MINORENNI
Al fine di favorire l'autonomia personale dei giovani non vedenti ed ipovedenti, il Responsabile e gli Animatori/educatori della struttura convittuale, dovranno stimolare la loro partecipazione ad attività esterne (sportive, culturali, del tempo libero etc.... ), favorire le visite a parenti ed amici residenti in città od in Comuni limitrofi.
Gli allievi potranno, altresì, uscire senza accompagnatori per acquisti in città in orario che verrà definito all'inizio dell'anno scolastico e per un monte ore settimanale stabilito per ogni singolo allievo. A tal fine i genitori degli allievi minorenni o chi ne fa le veci dovranno, al momento dell'iscrizione, compilare la scheda A3 allegata. L'autorizzazione a partecipare alle attività ed alle uscite di cui sopra, dovrà essere rilasciata da chi esercita la potestà ed autenticata a norma di legge.
Nel caso di uscita senza accompagnamento, l'autorizzazione dovrà espressamente prevedere l'assunzione - da parte del rappresentante dell'allievo/a - di ogni responsabilità che possa derivare sia nei confronti dell'allievo/a che di terzi, ivi compresa l'Amministrazione comunale di Firenze ed il completo discarico di quest'ultima.
Gli Animatori/educatori, dovranno gestire l'autorizzazione delle uscite
senza accompagnamento, concordando con l'allievo tempi e modi, segnalando
al Responsabile della struttura ed ai genitori, o a chi ne fa le veci,
eventuali abusi .
- ART.10 - NORME DI VITA COMUNITARIA
1) Gli allievi del Convitto Vittorio Emanuele II, sono tenuti ad osservare
le norme e le disposizioni del presente Regolamento. Compito del personale
tutto, ed in primo luogo degli Animatori/educatori, sarà far comprendere
che le norme e le disposizioni che regolano la vita comunitaria, sono parte
integrante del progetto educativo - formativo.
Sarà dovere del Responsabile della struttura presentare agli
allievi/e ed ai loro genitori, all'inizio di ogni anno scolastico, le disposizioni
generali e particolari che dovranno regolare la vita di ogni giorno all'interno
ed all'esterno della struttura, ponendo in risalto la funzione formativa
più che coercitiva delle medesime.
2) Nei casi di inosservanza di disposizioni o norme da parte di allievi minorenni o maggiorenni, sarà dovere del personale, al momento in servizio, riprendere l'allievo e portare a conoscenza dell'animatore/educatore di riferimento l'accaduto, al fine di una presa in carico del problema da parte del medesimo.
3) Nei casi di seria o ripetuta inosservanza di disposizioni o di trasgressioni
di norme di corretta e civile convivenza all’interno o all’esterno della
struttura convittuale, il Responsabile della struttura, a cui l'episodio
dovrà essere riferito per scritto dal personale al momento presente,
dovrà contestare all'allievo l'episodio causa di inosservanza o
trasgressione.
Nei confronti dell'allievo, fatto salvo il dovere pedagogico/educativo
di cercare ogni possibile azione non coercitiva, potrà essere adottata
una delle seguenti decisioni:
- richiamo scritto;Il provvedimento, sottoscritto dal Dirigente del Servizio, sentito il Responsabile della struttura e gli animatori/educatori, dovrà essere tempestivamente comunicato ai genitori dell'alunno o a chi ne cura la rappresentanza, con invito formale ad un colloquio con il Responsabile della struttura.
- allontanamento temporaneo fino ad un massimo di 15 giorni ;
- allontanamento definitivo dalla struttura (Per tale decisione la procedura è quella indicata nell'Art. 2 Punto 2 lettera c) e d)).
4) I provvedimenti adottati dal Responsabile della struttura e dal Dirigente
del Servizio della struttura di riferimento, con la relativa documentazione,
verranno inseriti nella cartella personale dell'allievo interessato e saranno
comunicati all'Ente preposto all 'assistenza del medesimo.
- ART. 11 - ASSEMBLEE
Gli allievi minorenni e maggiorenni, hanno diritto a riunirsi in assemblea nei locali del Convitto una volta al mese. Tale assemblea dovrà tenersi in orario pomeridiano, dovrà essere autorizzata dal Responsabile del Convitto e concordata almeno tre giorni prima della data richiesta. Sarà cura degli allievi stilare un regolamento per il funzionamento dell’assemblea stessa. Su richiesta degli stessi, potrà essere prevista la presenza degli animatori, degli operatori ai servizi sociali, o di altro personale, del Responsabile del Convitto, nonché del Dirigente del Servizio.
Gli allievi eleggono propri rappresentanti, maggiorenni o minorenni, uno per classe frequentata, che parteciperanno alla realizzazione delle attività programmatiche nel progetto educativo di cui all'art.6, suggerendo e proponendo al Responsabile della struttura iniziative diverse.
Il Responsabile del Convitto ed il Dirigente Responsabile del Servizio, convocano una volta al mese l'assemblea degli allievi per discutere dei problemi del Convitto, delle attività culturali, sportive e del tempo libero.
A tale assemblea dovranno partecipare gli animatori/educatori.
- ART. 12 - CARTELLA PERSONALE
Per ogni allievo, dovrà essere tenuta una cartella formata dalle seguenti sezioni:
a) Amministrativa - per la documentazione anagrafica, per gli atti dell'Ente locale relativa all' impegnativa per la retta, ammissione, eventuale ritiro, etc…;Detta documentazione dovrà essere prodotta al Responsabile del Convitto al momento dell'ingresso dell'allievo. Sarà raccolta in distinti fascicoli e costantemente aggiornata dagli operatori che - a diverso titolo - seguono il ragazzo, ed infine custodita e tutelata con carattere di riservatezza e segretezza.b) Sociale e psicologica - per le eventuali relazioni prodotte dal servizio, dalla USL di provenienza etc...;
c) Educativa - per la documentazione del lavoro educativo completo (progetto educativo, verifica individuale del progetto), frequenza alle attività, risultati scolastici;
d) Sanitaria - contenente la documentazione relativa ad accertamenti sanitari oculistici e quant'altro può occorrere al medico curante od agli specialisti che dovranno seguire il ragazzo, rilasciati dalla USL di provenienza.
- ART. 13 - ACCERTAMENTI SANITARI
1) La struttura convittuale è tenuta a sorvegliare lo stato di salute degli allievi affidati, provvedendo tempestivamente ad attivare - al caso - i servizi della USL competente per territorio.
2) Per quanto di propria competenza, la struttura è tenuta ad osservare le prescrizioni - riguardanti gli accertamenti sanitari - previste dal Protocollo approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 489 del 15 Dicembre '87.
3) Qualora ve ne sia l’esigenza, potrà essere segnalata la necessità di accertamenti sanitari, sia al momento dell'ammissione che nel corso della frequenza.
4) Il personale che opera nel Servizio, dovrà essere in possesso
della tessera sanitaria (se richiesta dal proprio profilo professionale).
- ART. 14 - TUTELA ASSICURATIVA
L'Amministrazione comunale stipula apposite polizze assicurative idonee
a coprire i rischi da infortunio o da danni subiti o provocati dagli allievi,
dal personale e dai volontari all’interno ed all'esterno del Servizio.
- ART. 15 - B) CORSI ED ATTIVITA’
Il Convitto Vittorio Emanuele II, offre attività corsuali per non vedenti ed ipovedenti relativi all’uso di strumenti tiflotecnici e tiflodidattici, nonché corsi mirati all’autonomia ed all’autogestione (orientamento - mobilità, autonomia - domestica etc...). Possono prendervi parte:
a) Allievi del Convitto;Per gli utenti di cui al punto a) e b) il servizio è gratuito, in quanto rientra nell’ambito degli interventi di cui alla Legge Regionale n. 53/81.
b) Studenti ciechi inseriti nelle scuole fiorentine;
c) Ciechi già inseriti nel mondo del lavoro;
d) Studenti ciechi e non, purché residenti nel territorio regionale.
Per gli utenti di cui al punto c) e d), saranno stabilite annualmente le tariffe, secondo le modalità previste per i servizi a domanda individuale.
Alle attività ludiche e ricreative del Convitto, possono partecipare - compatibilmente con le esigenze del servizio e su richiesta degli interessati - gli studenti non vedenti esterni iscritti alla scuola Ipsia - Nicolodi, allo scopo di rafforzare il processo di integrazione educativa fra gli allievi e gli studenti esterni, di potenziare il campo delle esperienze atte a favorire la socializzazione e facilitare l'instaurarsi di rapporti di collaborazione ed amicizia.
Gli allievi disabili visivi, potranno partecipare alle gite di istruzione
promosse dal Convitto per gli allievi ospiti del medesimo, compatibilmente
con i posti disponibili e qualora ciò non comporti aggravi di spesa.
- ART. 16 - C) AUSILI E SUSSIDI TIFLOTECNICI E TIFLODIDATTICI
Gli ausili ed i sussidi tiflotecnici e tiflodidattici in possesso del Convitto e dell'Ausilioteca, potranno essere utilizzati gratuitamente - oltre che dagli allievi ospiti - anche da allievi non vedenti ed ipovedenti iscritti nelle scuole fiorentine di ogni ordine e grado.
A tal fine, nel Piano educativo individualizzato di tali allievi, dovranno essere previste le attività extrascolastiche di utilizzo di tali ausili o sussidi didattici. Le insegnanti curriculari specializzate e l'allievo, avranno libero accesso all'uso di tali strumenti od ausili, compatibilmente con le esigenze della vita convittuale.
Per gli allievi non vedenti od ipovedenti non residenti nel Comune di
Firenze, l'Amministrazione comunale provvederà - all’inizio di ogni
anno scolastico - a stabilire il costo di accesso per la fruizione di tali
ausili.
- ART. 17 - ALTRE DISPOSIZIONI
Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento si rimanda alle normative statali e regionali e ai regolamenti comunali vigenti.
7 - di dare atto che il presente provvedimento ha decorrenza immediata
per quanto concerne l'applicazione del Regolamento generale della struttura
e l'assegnazione dei locali con la precisazione che per quanto riguarda
le norme di cui all'art.3 punto 1 e 2 del Regolamento medesimo verranno
applicate a partire dall'anno scolastico 1993/94.