Atti Normativi
DOTAZIONE PARCO ALLOGGI - INTEGRAZIONE
MEDIANTE ALLOGGI DA PRENDERE SUL LIBERO MERCATO
(Deliberazione della Giunta Municipale n. 410/255
del 6/03/98)
LA GIUNTA
VISTA la deliberazione C.C. n.128/11 del 20.01.1997 "Dotazione parco
alloggi - Integrazione mediante alloggi da prendere sul libero mercato
- Modifica alla disciplina vigente" con la quale si stabilisce di reperire
alloggi in locazione -sul mercato privato, da sub-locare a nuclei familiari
colpiti da sfratto, che hanno i requisiti per l'accesso agli alloggi di
edilizia residenziale pubblica;
VISTA inoltre la deliberazione n. 250 del 10.02.1998, con la quale è
stata integrata la deliberazione n. 128/97, precedendo la possibilità
di concedere gli alloggi presi in locazione sul mercato privato anche a
nuclei familiari con problematiche sociali, ricoverati in affittacamere
o in strutture di accoglienza temporanea a parziale o totale carico dell'Amministrazione
Comunale;
RILEVATO che con deliberazione n. 128/97, sono stati approvati quale
parti integranti della stessa, lo schema del contratto di locazione da
stipulare con i proprietari degli immobili (allegato A) e lo schema di
contratto di concessione in uso da stipulare con i nuclei familiari assegnatari
(allegato B) e che in questi è previsto, tra l'altro:
-
che da parte del Comune di Firenze sia prestata al proprietario dell'immobile
adeguata garanzia a mezzo di polizza fidejussoria per eventuali danni,
per mancato pagamento dei consumi e per non tempestiva riconsegna dell'alloggio
-
che da parte del concessionario sia stipulata un ulteriore polizza fidejussoria
a favore del proprietario dell'immobile a garanzia del rispetto di tutte
le obbligazioni derivanti dalla concessione;
CONSIDERATO che per errore materiale con la richiamata deliberazione n.
128/97 erano state previste due polizze fidejussorie, una da parte del
Comune di Firenze ed una da parte dell'inquilino concessionario per garantire
il proprietario dell'immobile per lo stesso rischio;
CONSIDERATO inoltre che il Comune di Firenze non ha necessità
di stipulare alcuna polizza fidejussoria per garantire il proprietario
di un alloggio per i rischi sopra richiamati e che comunque lo stesso proprietario
è già garantito dall'impegno che viene assunto con il contratto
di locazione (vedasi schema allegato A - deliberazione n. 128/97) nel quale
è previsto, in caso di mancata e tempestiva riconsegna dell'immobile
alla scadenza contrattuale e per il caso di inadempimento di altri obblighi
contrattualmente assunti, una penale a carico dell'Amministrazione Comunale
pari al 50% del canone di locazione per i primi sei mesi, e pari al doppio
del canone successivamente;
PRESO ATTO che, in virtù di quanto sopra, l'atto di fidejussione
del Comune di Firenze a favore del proprietario risulta essere superfluo
in quanto la garanzia di cui al precedente punto assolve la stessa funzione
della fidjussione;
CONSIDERATO che i beneficiari degli alloggi in questione sono nuclei
familiari in condizioni economiche disagiate e che questi difficilmente
avrebbero la possibilità di costituire una fidejussione a garanzia
del proprietario o del Comune di Firenze, in quanto gli stessi non hanno
le condizioni per fornire agli Istituti di Credito o Assicurativi, preposti
a rilasciare tali fidejussioni, le garanzie mobiliari o immobiliari richieste.
RITENUTO pertanto, per i motivi su esposti, di abrogare le disposizioni
contenute nella deliberazione n. 128/11 del 20.01.1997 che prevedono la
stipula delle polizze fidejussorie sopra richiamate;
RILEVATO che nello schema (allegato B - deliberazione n. 128/97) è
previsto che gli appartamenti presi in locazione sul mercato privato, siano
concessi in sub-locazione, ai beneficiari per un periodo di sei mesi rinnovabili
e che tale periodo appare limitato in considerazione della durata del contratto
stipulato tra il Comune di Firenze e il proprietario (due anni, eventualmente
rinnovabili per una sola volta) e delle spese che il sub-locatario deve
affrontare per trasloco e allacciamenti utenze;
RITENUTO pertanto opportuno stabilire che la suddetta concessione abbia
la durata di un anno anziché di sei mesi, per evitare ai beneficiari
di detti alloggi, inutili disagi;
VISTO il parere di regolarità tecnica del Dirigente del Servizio
Emergenza Casa;
RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile:
DELIBERA
per i motivi esposti in narrativa:
-
di abrogare le disposizioni contenute nella deliberazione n. 128/11 del
20.01.1997 che prevedono la stipula di polizze di fidejussione a favore
del proprietario degli alloggi presi in locazione sul mercato privato,
a garanzie degli obblighi contrattuali.
-
di modificare il punto quattro della deliberazione n. 128/11 del 20.01.1997,
prevedendo che la durata della concessione in uso degli alloggi ai nuclei
familiari individuati dall'Amministrazione Comunale abbia la durata di
un anno anziché di mesi sei.
-
di modificare gli schemi di contratto (allegato A e B della deliberazione
n. 128/97) adeguando gli stessi alle disposizioni di cui ai precedenti
punti 1 e 2, nonché alle disposizioni normative intervenute successivamente
all'approvazione della predetta deliberazione.
-
di approvare pertanto il nuovo schema di contratto di locazione ad uso
abitativo temporaneo (da stipularsi tra il Comune di Firenze ed i proprietari
degli alloggi) e il nuovo schema di contratto di concessione in uso (da
stipularsi tra l'Amministrazione Comunale e i nuclei familiari beneficiari),
allegati A e B - parti integranti del presente provvedimento.
-
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
ALLEGATI
ALLEGATO A
CONTRATTO DI LOCAZIONE - AD USO ABITATIVO
TEMPORANEO.
Nell'anno _____________ a questo giorno ___________del mese di __________
in Firenze e precisamente nei locali ___________
tra le parti:
Sig. ______________________ C.F. ____________________________ locatore,
e
il Comune di Firenze, in persona di ________________________ non in
proprio, ma quale
Dirigente della Direzione Patrimonio Immobiliare, conduttore:
si conviene e si stipula il seguente contratto di locazione relativo
all'unità immobiliare di proprietà del Sig.
________________________________ che ne garantisce anche la piena ed
immediata disponibilità, posta in Via
_______________________ rappresentata al N.C.E.U. del Comune di Firenze
al Foglio di Mappa n. __________
particella _________ subalterno ___________ composta da n. __________vani,
oltre a cucina e servizi, e meglio risultante
dalla planimetria allegata - (allegato A)
La locazione è regolata dai seguenti patti e condizioni:
-
La durata avuto riguardo alla natura delle esigenze dell'Amministrazione
Comunale, è fissata in anni due a partire dal _______________e con
scadenza al _____________. Alla prima scadenza il contratto si rinnoverà
tacitamente per eguale periodo, salva facoltà del locatore di negare
il rinnovo con lettera raccomandata con preavviso di novanta giorni. Alla
successiva scadenza il contratto cesserà senza necessità
di disdetta alcuna.
-
Stante la specifica natura del presente contratto, il canone di locazione
viene complessivamente stabilito in £. __________________annue, e
sarà pagato in un'unica soluzione entro il primo, nella misura del
75% della variazione accertata dall'ISTAT nell'anno precedente. L'aggiornamento
decorrerà dal mese successivo a quello in cui ne venga fatta richiesta
scritta dal locatore.
-
L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di recedere dal contratto
a mezzo di lettera raccomandata AR in qualsiasi momento, ove vengano a
cessare le ragioni che hanno portato alla stipula del presente contratto,
con il preavviso di un mese.
-
L'amministrazione Comunale si obbliga ad usare la cosa locata per i propri
fini ed in particolare ad utilizzare l'unità immobiliare locata
per la sistemazione abitativa temporanea di un nucleo familiare prescelto
dall'Amministrazione stessa, le cui generalità saranno comunicate
al locatore entro la data di consegna in uso dell'alloggio.
-
L'Amministrazione Comunale si impegna a restituire la cosa locata nelle
condizioni in cui si trova al momento della consegna e risultante dall'allegato
verbale, steso in contraddittorio tra le parti.
-
L'Amministrazione Comunale per il caso di mancata e tempestiva riconsegna
dell'immobile alla scadenza contrattuale si impegna al pagamento di un'indennità
di occupazione, in sostituzione del canone pari a una volta e mezza il
canone di locazione per i primi sei mesi pari al doppio del canone base
di locazione per il periodo successivo.
-
Le spese per i servizi condominiali - se esistenti - faranno carico all'assegnatario.
Ove lo stesso non provveda al pagamento entro trenta giorni dalla documentata
richiesta, provvederà l'Amministrazione Comunale, con diritto di
rivalsa nei confronti dell'assegnatario medesimo.
-
Le spese relative alla stipula del presente contratto ivi comprese - in
particolare quelle relative alla sua registrazione, faranno carico alle
parti nella misura del 50% ciascuna.
-
Per quanto non espressamente previsto le parti richiamano le norme del
Codice Civile in materia di locazioni.
Il consenso su tutte le clausole del presente contratto è stato
prestato da ciascuna parte sul presupposto - condizione essenziale - dell'applicabilità
all'art. 12 L. 392/78 e della disciplina derogatoria di cui alla L. 359/92
Letto, approvato e sottoscritto il_________________
Il locatore _____________________ e il conduttore _____________ai sensi
dell'art.1342 secondo comma, C.C., specificatamente approvano quanto sopra
dichiarato e pattuito in ordine alla validità del contratto nonché
i patti di cui agli artt. 1 - 2 - 6 - 7
|
IL LOCATORE
______________
|
IL CONDUTTORE
__________________
|
ALLEGATO B
CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO - (Sub - Locazione)
da stipulare tra il Comune di Firenze e i singoli nuclei familiari.
Nell'anno_________ a questo giorno _____________del mese di __________
in Firenze, e più precisamente nei locali
____________________ per il presente atto intervengono:
il ___________________________________ non in proprio, ma quale Dirigente
della Direzione Patrimonio Immobiliare,
secondo quanto previsto dall'art.56 dello Statuto del Comune di Firenze
e dell'art. 15 del Regolamento Generale per l'attività
contrattuale del Comune di Firenze, che si conservano in atti, ed il
Sig. _______________________ nato il
___________________________ a ____________________
C.F. ________________________ residente in Firenze, Via _______________________
e convengono quanto segue:
Il Dr. ___________________ in nome e per conto del Comune di Firenze
ed in esecuzione della deliberazione n. 128/11 del
20.01.1997, e successive modificazioni, dà in concessione al
Sig. ____________________________ che accetta con il
consenso del proprio coniuge Sig. _________________________ nato il
______________ a _________________
C.F. ____________________________ l'unità immobiliare posta in
Firenze, Via ________________ per destinarlo a temporanea dimora della
famiglia, in attesa di trovare autonomamente un alloggio, ovvero, se in
possesso dei requisiti E.R.P. di ottenere da parte dell'Amministrazione
Comunale altra sistemazione alloggiativa.
La concessione è regolata dai seguenti patti e condizioni:
-
La presente concessione avrà la durata di anni uno, rinnovabile
per una sola volta, nel caso di mancato reperimento di una diversa soluzione
alloggiativa. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità
di richiedere la riconsegna dell'alloggio in qualunque momento, per la
perdita dei requisiti di cui all'art. 5 della L.R.T.96/96, ovvero per violazione
di una qualunque delle disposizioni di questa concessione ovvero per sopravvenute
necessità dell'Amministrazione stessa, tramite ordinanza del Sindaco
ed entro trenta giorni dal ricevimento di tale atto, l'alloggio dovrà
essere riconsegnato libero da persone e cose, senza che il concessionario
possa vantare alcuna pretesa o titolo.
L'atto del Sindaco che dispone il rilascio dell'immobile costituirà
ai sensi dei vigente art.34 della L.R.T. 96/96, titolo esecutivo non soggetto
a graduazioni e proroghe.
-
Il canone di concessione definito, secondo quanto previsto dalla deliberazione
n. 128/11 del 20.01.1997 e successive modificazioni, risultante dal prospetto
allegato, viene stabilito complessivamente in £. _______________
mensili e sarà pagato entro la scadenza indicata nel bollettino
che sarà inviato dall'ATER.
-
L'unità immobiliare è concessa esclusivamente per uso di
abitazione e non potrà essere destinata, anche parzialmente, a qualsiasi
altro uso. E' vietata la sublocazione sia totale che parziale dell'alloggio.
-
Il Concessionario ha l'obbligo di occupare stabilmente l'alloggio entro
cinque giorni dalla consegna e di continuare ad abitarlo stabilmente per
la durata della concessione.
-
Dell'unità immobiliare è compilato lo stato di consistenza
in contraddittorio fra le parti. Il concessionario si obbliga a non eseguire
lavori, anche se di ordinaria manutenzione, senza apposita autorizzazione
del Comune di Firenze.
-
Il Comune di Firenze ha il diritto di eseguire, a mezzo dei suoi funzionari
ed agenti, in qualunque momento, tutte quelle ispezioni e verifiche che
riterrà necessarie per accertare lo stato di manutenzione dell'unità
immobiliare e l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.
-
Il Concessionario è in ogni caso responsabile di tutti i danni che
potessero derivare all'unità immobiliare dall'uso al quale è
adibita e dovrà rilevare indenne il Comune di Firenze da ogni e
qualsiasi responsabilità per ogni eventuale danno a terzi, in dipendenza
dell'uso dell'unità immobiliare.
-
Oltre al canone di concessione sopra indicato il Concessionario è
tenuto a sostenere le spese relative alla fornitura di energia elettrica,
di acqua, di gas nonché delle eventuali spese condominiali.
-
Il Concessionario deve servirsi dell'unità immobiliare a lui concessa
con la diligenza del buon padre di famiglia.
-
Il Concessionario assumerà a suo carico gli oneri, danni e pretese
risarcitorie
che il Comune di Firenze dovesse essere obbligato a pagare al proprietario
dell'unità immobiliare a seguito del mancato tempestivo rilascio
dell'alloggio.
-
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla vigente normativa
in materia.
|
IL CONCEDENTE
________________
|
IL CONCESSIONARIO
_______________________
|
ALLEGATO C
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO TEMPORANEO.
Nell'anno ___________ a, questo giorno ____________ del mese di ____________
in Firenze e precisamente nei locali
________________________________
tra le parti:
Sig. ____________________ C.F. ___________________________locatore,
e,
il Comune di Firenze, in persona di _________________ non in proprio,
ma quale Dirigente della Direzione Patrimonio Immobiliare, conduttore:
si conviene e si stipula il seguente contratto di locazione relativo
all'unità immobiliare di proprietà del Sig.
__________________ che ne garantisce anche la piena ed immediata disponibilità,
posta in Via _____________________
rappresentata al N.C.E.U. del Comune di Firenze al Foglio di Mappa n
_______ particella ___________ subalterno
__________ composta da n ___ vani, oltre a cucina e servizi, e meglio
risultante dalla planimetria allegata (allegato A).
La locazione è regolata dai seguenti patti e condizioni:
-
La durata, avuto riguardo alla natura delle esigenze dell'Amministrazione
Comunale è fissata in anni due a partire dal _________________e.
con scadenza al _________ periodo, salva facoltà del locatore di
negare il rinnovo con lettera raccomandata con preavviso di novanta giorni.
Alla successiva scadenza il contratto cesserà senza necessità
di disdetta alcuna.
-
Stante la specifica natura del presente contratto, il canone di locazione
viene complessivamente stabilito in £. _______________ annue, e sarà
pagato in un'unica soluzione entro il primo mese dell'anno contrattuale.
Il canone medesimo sarà aggiornato. ogni anno, successivo al primo,
nella misura del 75% della variazione accertata dall'ISTAT nell'anno precedente.
L'aggiornamento decorrerà dal mese successivo a quello in cui ne
venga fatta richiesta scritta dal locatore.
-
L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di recedere dal contratto
a mezzo di lettera raccomandata AR in qualsiasi momento, ove vengano a
cessare le ragioni che hanno portato alla stipula del presente contratto,
con il preavviso di un mese.
-
L'Amministrazione Comunale si obbliga ad usare la cosa locata per i propri
fini ed in particolare ad utilizzare l'unità immobiliare locata
per la sistemazione abitativa temporanea di un nucleo familiare prescelto
dall'Amministrazione stessa, le cui generalità saranno comunicate
al locatore entro la data di consegna in uso dell'alloggio.
-
L'Amministrazione Comunale si impegna a restituire la cosa locata nelle
condizioni in cui si trova al momento della consegna e risultante dall'allegato
verbale, steso in contraddittorio tra le parti.
-
L'Amministrazione Comunale per il caso di mancata e tempestiva riconsegna
dell'immobile - alla scadenza contrattuale si impegna al pagamento di un'indennità
di occupazione, in sostituzione del canone, pari a una volta e mezza il
canone di locazione per i primi sei mesi, pari al doppio del canone base
di locazione per il periodo successivo.
-
Le spese per i servizi condominiali - se esistenti - faranno carico all'assegnatario.
Ove lo stesso non provveda al pagamento entro trenta giorni dalla documentata
richiesta, provvederà l'Amministrazione Comunale, con diritto di
rivalsa nei confronti dell'assegnatario medesimo.
-
Le spese relative alla stipula del presente contratto ivi comprese - in
particolare quelle relative alla sua registrazione, faranno carico alle
parti nella misura del 50% ciascuna.
-
Per quanto non espressamente previsto le parti richiamano le norme del
Codice Civile in materia di locazioni.
Il consenso su tutte le clausole del presente contratto è stato
prestato da ciascuna parte sul presupposto - condizione essenziale - dell'applicabilità
all'art. 12 L. 392/78 e della disciplina derogatoria di cui alla L. 359/92.
Letto, approvato e sottoscritto il _______________________
Il locatore ______________________ e il conduttore ________________
ai sensi dell'art.1342 secondo comma, C.C., specificatamente approvano
quanto sopra dichiarato e pattuito in ordine alla validità del contratto
nonché i patti di cui agli artt. 1 - 2 - 6 - 7
|
IL LOCATORE
_______________
|
IL CONDUTTORE
_____________________
|
CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO - (Sub-Locazione)
da stipulare tra il Comune di Firenze e i singoli nuclei familiari.
Nell'anno ____________ a questo giorno _________ del mese di __________
in Firenze, e più precisamente nei locali
________________________ per il presente atto intervengono:
il ______________________ non in proprio, ma quale Dirigente della Direzione
Patrimonio Immobiliare, secondo quanto previsto dall'art.56 dello Statuto
del Comune di Firenze e dell'art. 15 del Regolamento Generale per l'attività
contrattuale del
Comune di Firenze, che si conservano in atti, ed il Sig. ____________
nato il _____________ a ____________
C.F. ___________________ residente in Firenze, Via ________________________
e convengono quanto segue:
Il Dr. ___________________ in nome e per conto del Comune di Firenze
ed in esecuzione della deliberazione n. 128/11 del
20.01.1997, e successive modificazioni, dà in concessione al
Sig. ________________ che accetta con il consenso del proprio
coniuge Sig. ________________ nato il ________ a._____________________
C.F. __________________________ l'unità immobiliare posta in
Firenze, Via _____________ per destinarlo a temporanea
dimora della famiglia in attesa di trovare autonomamente un alloggio,
ovvero, se in possesso dei requisiti da parte dell'Amministratore Comunale
altra sistemazione alloggiativa.
La concessione è regolata dai seguenti patti e condizioni:
-
La presente con cessione avrà la durata di anni uno, rinnovabile
per una sola volta, nel caso di mancato reperimento di una diversa soluzione
alloggiativa. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità
di richiedere la riconsegna dell'alloggio in qualunque momento, per la
perdita dei requisiti di cui all'art. 5 della L.R.T.96/96, ovvero per violazione
di una qualunque delle disposizioni di questa concessione ovvero per sopravvenute
necessità dell'Amministrazione stessa, tramite ordinanza del Sindaco
ed entro trenta giorni dal ricevimento di tale atto, l'alloggio dovrà
essere riconsegnato libero da persone e cose, senza che il concessionario
possa vantare alcuna pretesa o titolo.
L'atto del Sindaco che dispone il rilascio dell'immobile costituirà
ai sensi del vigente art.34 della L.R.T. 96/96, titolo esecutivo non soggetto
a graduazioni e proroghe.
-
Il canone di concessione definito, secondo quanto previsto dalla deliberazione
n. 128/11 del 20.01.1997 e successive modificazioni, risultante dal prospetto
allegato, viene stabilito complessivamente in £ ____________ mensili
e sarà pagato entro la scadenza indicata nel bollettino che sarà
inviato dall'ATER.
-
L'unità immobiliare è concessa esclusivamente per uso di
abitazione e non potrà essere destinata, anche parzialmente, a qualsiasi
altro uso. E' vietata la sublocazione sia totale che parziale dell'alloggio.
-
Il Concessionario ha l'obbligo di occupare stabilmente l'alloggio entro
cinque giorni dalla consegna e di continuare ad abitarlo stabilmente per
la durata della concessione.
-
Dell'unità immobiliare è compilato lo stato di consistenza
in contraddittorio fra le parti. Il concessionario si obbliga a non eseguire
lavori, anche se di ordinaria manutenzione, senza apposita autorizzazione
del Comune di Firenze.
-
Il Comune di Firenze ha il diritto di eseguire, a mezzo dei suoi funzionari
ed agenti, in qualunque momento, tutte quelle ispezioni e verifiche che
riterrà necessarie per accertare lo stato di manutenzione dell'unità
immobiliare e l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.
-
Il Concessionario è in ogni caso responsabile di tutti i danni che
potessero derivare all'unità immobiliare dall'uso al quale è
adibita e dovrà rilevare indenne il Comune di Firenze da ogni e
qualsiasi responsabilità per ogni eventuale danno a terzi, in dipendenza
dell'uso dell'unità immobiliare.
-
Oltre al canone di concessione sopra indicato il Concessionario è
tenuto a sostenere le spese relative alla fornitura di energia elettrica,
di acqua, di gas nonché delle eventuali spese condominiali.
-
Il Concessionario deve servirsi dell'unità immobiliare a lui concessa
con la diligenza del buon padre di famiglia.
-
Il Concessionario assumerà a suo carico gli oneri, danni e pretese
risarcitorie che il Comune di Firenze dovesse essere obbligato a pagare
al proprietario dell'unità immobiliare a seguito del mancato tempestivo
rilascio dell'alloggio.
-
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla vigente normativa
in materia.
|
IL CONCEDENTE
__________________
|
IL CONCESSIONARIO
______________________
|