Atti Normativi

CAMPI SPORTIVI – APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL LORO ESERCIZIO
(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3887/456/C del 05/10/1962)
 

IL CONSIGLIO

Visto il rapporto n. 255/2s di prot. in data 31 luglio 1962, con il quale la Div. Giardini fa presente che nel territorio Comunale di Firenze esistono, fra l'altro, i seguenti Complessi Sportivi di proprietà Comunale;

- del Galluzzo, situato in via P. Gianfigliazzi, n.25, concesso in affitto, fino al 30 giugno 1961, alla Soc. "AUDACE", con deliberazione Commissariale, n.4166, in data 20 settembre 1960;

- di Rifredi, situato in via Panciatichi, concesso in affitto, fino al 30 giugno 1961, all'Unione Sportiva Rifredi, con deliberazione Commissariale n. 4165, in data 20 settembre 1960;

- di via Antonio del Pollaiuolo, concesso in affitto, fino al 30 giugno 1961, all'Unione Sportiva "Reman Audace" con deliberazione Commissariale n.4164, 21 settembre 1960;

Atteso che nel decorso anno l'Amministrazione Comunale, allo scopo di disciplinare l'uso dei Complessi suddetti, a beneficio di tutte le Società Sportive delle rispettive Zone, stabilì di assumere in proprio la gestione dei Complessi stessi;

Visto come nell'anno 1961 l'Amministrazione Comunale non abbia rinnovato, con le Società concessionarie, i relativi contratti di affitto, con scadenza 30 giugno 1961, ed abbia invece inviato, in data 24 aprile 1962, regolare atto di disdetta;

Ritenuto opportuno disciplinare, con apposito Regolamento, l’uso dei vari Impianti Sportivi da parte delle Società interessate;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 1285/1076 in data 27 marzo 1962, divenuta esecutiva in ordine all'art.3 della legge 9 giugno 1947, n. 530, con la quale veniva stabilito di nominare una apposita Commissione composta di Funzionari del Comune, Tecnici esterni ed esperti particolarmente qualificati, con lo specifico incarico di studiare e redigere un apposito Regolamento per la gestione e l'esercizio dei vari Complessi Sportivi di proprietà comunale;

Visto lo schema di Regolamento elaborato, con particolari criteri sportivi dalla Commissione suddetta, e con l'intendimento di soddisfare le legittime aspirazioni di tutte le Società cittadine;

Ritenuto opportuno approvare lo schema di Regolamento elaborato dalla Commissione stessa;

DELIBERA

1) - di approvare il seguente:



 

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEI VARI COMPLESSI SPORTIVI COMUNALI DI PROPRIETÀ COMUNALE
 
 

TITOLO 1°

Gestione, modalità e tariffe per la concessione dei vari complessi Sportivi:

ART. 1°

- La gestione dei Complessi Sportivi di proprietà del Comune di Firenze, compresi quelli fino ad ora concessi in affitto, e per i quali l'Amministrazione decida con delibera di Giunta di non procedere al rinnovo dell'affitto stesso, è assunta direttamente dal Comune;
Essa avrà inizio mano a mano che sarà stata riottenuta la disponibilità dei singoli Complessi;
Il relativo servizio sarà alle dipendenze dell'Assessorato ai Giardini, Sport e Turismo e verrà effettuato dalla Div. Giardini e Passeggi Pubblici, secondo le norme del presente Regolamento, ferme restando le eventuali competenze di altri uffici comunali;

ART. 2

- I Complessi Sportivi, a giudizio dell’Amministrazione Comunale, saranno concessi dando la preferenza a Società Sportive regolarmente costituite, affiliate alle rispettive Federazioni od Enti di propaganda riconosciuti dal C.O.N.I. che disputino regolari Campionati;
Dette Società od Enti dovranno inoltrare regolare richiesta scritta al Comune:

- almeno 40 giorni prima dell'inizio dei Campionati, per coloro che li disputano, in modo da consentire all’Amministrazione la cernita delle domande e la formazione di un Calendario per tutta la stagione;

- con almeno 10 giorni di anticipo per tutte le altre manifestazioni, al fine di poter predisporre le necessarie attrezzature.

In ogni domanda dovrà essere chiaramente specificato:
- quale sia la disciplina sportiva praticata, in particolare se dilettantistica o meno;
- il numero degli atleti tesserati dalla Società od Ente richiedente e quante Squadre o gruppi di attività agonistica sono in essa od in esso inquadrati;
- l’orario ed i giorni in cui si intendono usare gli impianti;
- a quali tornei o campionati ufficiali partecipano le dette squadre o gruppi di attività;
- se la richiesta si riferisce a manifestazioni a pagamento o gratuite, o ad allenamenti.
L'Amministrazione Comunale consentirà l'uso dei complessi sportivi in relazione alla funzionalità generale degli impianti ed all'importanza delle varie manifestazioni, ne fisserà le relative modalità, l'orario di massima, coordinerà l'avvicendamento degli allenamenti e delle manifestazioni ed emanerà tutte le opportune disposizioni per salvaguardare l'efficienza degli impianti e delle attrezzature.

ART. 3

Le tariffe per la concessione in uso, ad Enti o Società, dei vari Complessi Sportivi saranno stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale, tenendo presente il tipo di disciplina sportiva praticato dai richiedenti, se si tratta di allenamenti, ovvero di manifestazioni gratuite o a pagamento.

Le Società od Enti che dopo aver avuto in assegnazione, per allenamenti o per altre manifestazioni, un determinato complesso sportivo non lo utilizzino nei giorni e nelle ore stabilite saranno ugualmente tenute al pagamento delle quote dovute dalle tariffe.
Qualora la mancanza di utilizzazione dell'impianto avuto in concessione si ripeta per tre volte consecutive, le Società o gli Enti inadempienti verranno considerati decaduti da ogni concessione.
Gli importi previsti dalle tariffe dovranno essere versati dalle Società interessate alla Direzione del Complesso:

- anticipatamente, per gli allenamenti e le manifestazioni gratuite;
- al termine della gara, unitamente ad una copia integrale del bordereau per le manifestazioni a pagamento.
ART. 4

La riscossione dei proventi di cui al precedente Articolo, e i relativi versamenti alla Tesoreria Comunale, saranno effettuati mediante apposito Bollettario e sotto il controllo della Repartizione VII Finanza e Tributi.


TITOLO 2°

Disciplina nell'uso vari Complessi Sportivi.

ART. 5

- Gli atleti appartenenti alle Società od Enti che ottengano la concessione dei Complessi Sportivi, non potranno accedere agli impianti se non accompagnati da un Allenatore o da un Dirigente, il quale dovrà esibire, ogni volta, ai Rappresentanti dell'Amministrazione Comunale la relativa autorizzazione.

Il Dirigente o l'Allenatore sarà direttamente responsabile della disciplina degli atleti e del loro buon comportamento civile e sportivo, curerà lo scrupoloso rispetto dell'orario assegnato e sarà inoltre responsabile, in solido con la sua Società, della conservazione delle attrezzature, arredi, servizi in uso e di tutto il materiale del Complesso, sotto pena di risarcimento di ogni eventuale danno, ferme restando le sanzioni di Legge e di previste dal presente Regolamento.

ART. 6

- Fuori dei casi Contemplati dai Regolamenti delle varie Federazioni, in merito alla disciplina, l'Amministrazione Comunale a mezzo dei suoi Funzionari ed agenti, si riserva il diritto di inibire l'accesso ai vari Complessi Sportivi, o di allontanare dai medesimi, i dirigenti, allenatori, atleti o chiunque altro tenga contegno scorretto e dia motivo di lagnanze o turbi in qualsiasi modo l'ordine e il buon funzionamento del complesso;

ART. 7

- Gli atleti dovranno svestirsi, esclusivamente nei locali a ciò destinati, tenendo la porta completamente chiusa;

ART. 8

- Gli atleti in campo dovranno indossare costumi e gli indumenti prescritti dai relativi regolamenti;

ART. 9

- Tutti gli oggetti di vestiario dovranno essere depositati nei relativi guardaroba.
La Direzione non risponde, dell'eventuale mancanza di oggetti di proprietà degli sportivi lasciati nei locali di servizio.
I Dirigenti dovranno pertanto, disciplinare e controllare gli atleti stessi negli spogliatoi;

ART. 10

- Gli oggetti ed il denaro rinvenuti nel Complesso verranno trattenuti, per un periodo di otto giorni, a disposizione di chi potrà dimostrare di essere il legittimo proprietario, dopo di che verranno consegnati all'Ufficio Municipale di Polizia.

ART. 11

- L'ingresso agli spogliatoi ed ai Campi di gioco durante lo svolgimento di manifestazioni sportive, è strettamente limitato alle persone che a ciò siano autorizzate a norma dei vari Regolamenti Federali in vigore;

ART. 12

- L’uso dei bagni a doccia calda é consentito solo al termine degli allenamenti e delle manifestazioni e dovrà essere effettuato a gruppi, ed in tempo limitato in modo da eliminare qualsiasi spreco di combustibile e di energia elettrica;

ART. 13

- Coloro che non osserveranno le norme del presente Regolamento saranno subito allontanati dal Complesso Sportivo. e eventualmente, assoggettati alle penalità nelle quali incorressero ai sensi di legge e dei vigenti Regolamenti Municipali;

ART. 14

- A richiesta della Direzione dirigenti e gli atleti dovranno esibire i propri documenti di identificazione.
Presso la Direzione è disponibile un apposito Registro per gli eventuali reclami, consigli ed osservazioni.


TITOLO 3°

Norme di carattere generale.

ART. 15

- La manutenzione degli impianti, le spese di energia elettrica, gas, acqua, ecc., saranno a totale carico dell’Amministrazione Comunale;

ART. 16

- L’Ente o Società che organizza le varie manifestazioni sportive dovrà richiedere le debite autorizzazioni alle Autorità competenti, nonchè il servizio di ordine alla P.S. o ai Carabinieri, provvedendo anche a quant'altro sia previsto dalle disposizioni legislative in materia;

ART. 17

- Per gli incontri o manifestazioni che richiedono la installazione di determinati impianti o attrezzature (ring, materassini per lotta e judo, pedane scherma, sbarre, anelli, ecc.), le Società. organizzatrici dovranno provvedere, a loro cura e spese, al montaggio, alla sistemazione ed allo smontaggio delle attrezzature necessarie; tali operazioni dovranno avvenire nel più breve tempo possibile fino al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto sportivo.
Le Società od Enti concessionari saranno responsabili di ogni e qualsiasi danno arrecato al complesso sportivo. Gli attrezzi di proprietà delle Società od Enti Sportivi, non potranno essere depositati nei locali del Complesso.

ART. 18

- Le Società od Enti che ottengono la concessione dei Complessi Sportivi dovranno obbligarsi ad usare, nei campi di gioco, tutte le cautele necessarie per evitare danni di qualsiasi genere ed a tenere comunque sollevato indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a persone e cose dall'uso dei campi di gioco.
A tal fine potrà essere imposto il versamento di un deposito, cauzionale e la stipulazione di una Polizza di Assicurazione, i cui estremi di copertura del rischio dovranno essere approvati dal Comune.
Le società od Enti concessionari dovranno inoltre risarcire i danni eventualmente arrecati alle cose mobili ed immobili di proprietà del Comune, nel corso delle manifestazioni per cui sia stata fatta la concessione dei Complessi Sportivi, da chiunque e comunque tali danni siano stati provocati;

ART. 19

- Alle Società organizzatrici di manifestazioni faranno carico i servizi di vendita dei biglietti e di controllo degli ingressi quest'ultimo dovrà continuare fino al completo sgombero del campo di gioco.
L'Amministrazione Comunale si riserva ogni più ampio controllo degli incassi, ed in genere del servizio di vendita dei biglietti;

ART. 20

- In caso di necessità, e per cause di forza maggiore, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sospendere o di limitare sia le varie attività, sia l'accesso ai Complessi degli sportivi e del pubblico;

ART. 21

-Le concessioni riguardanti i servizi di pubblicità, bar vendita di giornali, generi di conforto, sono riservati esclusivamente all'Amministrazione Comunale;

ART. 22

- I frequentatori dei Complessi Sportivi, Dirigenti, Allenatori, non potranno, in alcun caso, invocare l'ignoranza del presente Regolamento.