Atti normativi e Carte dei Servizi


CONVITTO V. EMANUELE II PER NON VEDENTI E IPOVEDENTI - MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO
(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 280/314 del 19/09/94)

IL CONSIGLIO

Vista la propria deliberazione n. 4344 del 5/10/1992 con la quale si approvava il Regolamento del Convitto "V. Emanuele II";

Viste le deliberazioni n. 3499 del 31/8/93 della G.C. e n. 4064 del 5/10/93 con le quali, in considerazione delle difficoltà incontrate dalle UU.SS.LL., Province e Comuni ad effettuare il pagamento anticipato della retta così come previsto dall’art. 3 del punto 1) del Regolamento sopra citato, veniva disposta la proroga dei suddetti termini;

Preso atto della oggettiva impossibilità per i suddetti Enti pubblici di assicurare il rispetto di tale norma e, ritenuto pertanto opportuno sopperire a tale difficoltà, modificando conseguentemente il Regolamento;

Preso atto che ai sensi dell'art. 42 dello Statuto, è stato richiesto il parere dei Consigli di Quartiere;

Considerato che i Consigli di Quartiere, in ordine alla richiesta di cui sopra, si sono espressi nel seguente modo:

- Consiglio di Quartiere nn. 1, 2, 3, e 4 non hanno fatto pervenire pareri;
- Consiglio di Quartiere n. 5 ha espresso parere favorevole;
Preso atto dei pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica del provvedimento nonché alla sua legittimità ai sensi e per gli effetti della legge n. 142 del 8/6/90;

DELIBERA

per quanto espresso in narrativa;

A) - Di modificare l'art. 3, punti l) e 2) del Regolamento del Convitto "V. Emanuele II" per non vedenti approvato con deliberazione n.4344 del 5/10/92 sostituendoli come segue:

- Art. 3 RETTA ANNUALE

"l) L'ammontare della retta annuale viene stabilito con atto dell'Amministrazione Comunale di Firenze nel rispetto delle leggi finanziarie vigenti. Prima dell'ingresso dell'allievo in Convitto l'Ente erogante la retta dovrà far pervenire alla Segreteria del Convitto il provvedimento deliberativo dell'Ente obbligato al pagamento della retta Convittuale o formale impegnativa, sottoscritta dal Dirigente dell'Ufficio preposto al pagamento di tale retta, vistata dal capo dell'Amministrazione competente o dal suo delegato. In tale impegno dovrà risultare ben chiaro il periodo di riferimento. Qualora tali Amministrazioni impegnino solo parte dell'anno dovranno far pervenire ulteriore provvedimento d'impegno che copra il successivo periodo fino al termine dell'anno scolastico.

2) La retta dovrà essere pagata in tre rate posticipate entro 90 giorni dal ricevimento della fattura.
In caso di ritardato pagamento, verranno applicati gli interessi legali".

B) - Di confermare i successivi punti 3) e 4) dello stesso articolo, che rimangono pertanto invariati.