Atti Normativi

ALLOGGI IN AREA DI SERVIZIO - MODIFICA NORMATIVA
(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 130/37 del 14/02/94)
 

OMISSIS
 
 

IL CONSIGLIO

VISTA la deliberazione n. 2221/1313 del 13.03.1990 con la quale veniva modificata la normativa inerente la destinazione, l'assegnazione e la gestione degli alloggi in area di servizio prevista dalla precedente deliberazione n.247/89 del 10.02.1978 e successive modificazioni

RITENUTO di dover ridisciplinare organicamente la materia degli alloggi in area di servizio modificando i criteri e le procedure per l'assegnazione e la gestione di tali alloggi avendo come obiettivo la soddisfazione delle esigenze dell'Amministrazione e dei singoli dipendenti;

CONSIDERATO che l'assegnazione in via preferenziale degli alloggi ai dipendenti che prestano servizio nella struttura presso cui è ubicato l'alloggio, oltre a dar luogo a disparità di trattamento fra i dipendenti operanti in settori diversi, risulta di difficile applicazione .

RITENUTO, peraltro, di dover mantenere l'assegnazione preferenziale laddove si riscontrino specifiche e motivato esigenze di servizio della struttura, in ordine soprattutto a problemi di vigilanza e sicurezza, richieste e documentate dal responsabile del settore;

VISTA la necessità di stabilire, al momento in cui il singolo alloggio si rende disponibile , in accordo con i dirigenti dei settori interessati, quali sono gli alloggi in area di servizio la cui concessione ala connessa all'attività da compiersi da parte dei dipendenti, eventualmente anche al di fuori di normale orario di lavoro

VISTA altresì la necessità di individuare, sempre in accordo con i dirigenti, quali sono i compiti che i dipendenti debbono svolgere all'interno della struttura, in relazione alla concessione suddetta, nonché il profilo professionale che gli stessi debbono possedere;

CONSIDERATO che appare opportuno applicare alle concessioni in esame il canone di cui alla legge regionale toscana 25/89;

RITENUTO di dover provvedere in merito ai sei casi di alloggi di servizio previsti dalla deliberazione n. 2221/90 e non ancora definiti, abrogando le tabelle organiche allegate al regolamento del personale nella parte in cui prevedono per sei dipendenti la possibilità di alloggio di servizio;

RITENUTO di dover demandare la ristrutturazione degli alloggi in area di servizio, la cui concessione è connessa all'attività dei dipendenti, ai rispettivi settori funzionali che hanno in carico l'alloggio, mentre quella di tutti gli altri al S.F. 38 Patrimonio Abitativo;

Preso atto del parere della Commissione Comunale Alloggi espresso nella riunione del 24.11.1993;

Visti i pareri relativi alla regolarità tecnica del provvedimento nonché alla sua legittimità ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge 8/6/90 n. 142;

DELIBERA

  1. di considerare alloggi in area di servizio quelli di cui alla deliberazione n. 2221/ 90 e successive modificazioni e di abrogare la medesima delibera in ogni altra sua parte la deliberazione n. 247/89 del 10.02.1978 ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente normativa;
  2. di riservarsi la possibilità di inserire nell'elenco contenuto nella deliberazione n. 2221/90 eventuali altri alloggi attualmente non individuabili e, viceversa, di escluderne altri, che non avessero più le necessarie caratteristiche;
  3. di stabilire la seguente normativa concernente gli alloggi ubicati in area di servizio comunale:
    1. Agli alloggi di proprietà comunale posti nell'area di servizio potranno essere assegnati in concessione soltanto ai dipendenti comunali in attività di servizio seguendo l'ordine della graduatoria che verrà appositamente formulata dalla Commissione Comunale assegnazione alloggi di cui alla deliberazione n.2145/1557 del 20.03.1987 salvo la priorità indicata nella parte narrativa per specifiche e motivate esigenze di servizio;
    2. il dirigente del settore interessato indicherà, al momento in cui si rende libero l'alloggio, se esso necessita di una concessione ad un dipendente in servizio presso la specifica struttura del settore funzionale in cui è ubicato l'alloggio specificando quali mansioni debbono da esso essere svolte, anche al di fuori del normale orario di lavoro, e quale profilo professionale è richiesto per tali compiti. Tali alloggi verranno assegnati, a prescindere dalla graduatoria generale, di cui ai successivi punti, al dipendente della struttura Qualora dovessero essercene più d'uno si procederà alla formazione di una graduatoria secondo le modalità di seguito indicate;
    3. la graduatoria generale verrà formulata sulla base delle domande presentate dai dipendenti comunali nel modi e nel termini che saranno stabiliti con apposito bando di concorso che sarà indetto dall'Amministrazione Comunale.
    4. . la graduatoria speciale, relativa agli alloggi di cui al precedente punto b), verrà formata assegnando il punteggio ai concorrenti con le stesse modalità previste per la graduatoria generale.
    5. per poter conseguire l'assegnazione di un alloggio in area di servizio, il dipendente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
    6. per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali - riconosciuti ed adottivi e degli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio due anni prima della pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati componenti il nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentele o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno due anni dalla data del bando di concorso e sia dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà e certificato anagrafico sia da parte del concorrente che da parte dei conviventi.
    7. tutti i requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e degli altri componenti il nucleo familiare alla data della pubblicazione del bando nonché al momento della concessione e debbono sempre permanere in costanza del rapporto.
    8. nell'assegnazione degli alloggi si dovrà tenere conto dei seguenti standards abitativi così definiti
    9. di attribuire ad ogni singolo concorrente ai fini della formazione della graduatoria da parte della Commissione di cui alla delibera n.2145/1557 del 20.03.1987 il punteggio di seguito riportato:
    10. che l'alloggio posto in area di servizio dovrà essere tempestivamente riconsegnato libero da persone e cose qualora per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento venga a cessare il rapporto di lavoro fra l'assegnatario e l'Amministrazione Comunale. Tuttavia, qualora si accerti al momento della cessazione del rapporto di lavoro il possesso da parte dell'assegnatarlo o del suo nucleo familiare dei requisiti previsti dalla più, volte citata L.R.T. 25/89 per, l'accesso all'E.R.P., l'Amministrazione Comunale, su specifica richiesta dell'interessato, è tenuta a procedere all'assegnazione provvisoria, in base alla disciplina di cui alla deliberazione n.3093/369 del 8.10.93 esecutiva il 15.11.1993, di altro alloggio posto al di fuori dell'area di servizio,
    11. che l'alloggio deve altresì essere riconsegnato, se rientrante tra quelli di cui al punto 3) b), qualora il dipendente non faccia più parte, qualsiasi causa, della struttura ove è ubicato l'alloggio o venga a modificarsi il profilo professionale per cui fu data in concessione l'abitazione ed in ogni caso quando venga accertato che egli non svolge, per qualsivoglia ragione, le mansioni presupposto della concessione;
    12. viene estesa al rapporto che deriva dall'assegnazione degli alloggi in area di servizio, compatibilmente con la specificità del rapporto stesso, sia la disciplina contenuta nel regolamento di assegnazione di cui alla deliberazione n. 932/472 del 28.02.89, che la disciplina di cui alla L.R.T. 25/89 e successive modifiche relativa alla definizione del canone, alla sua applicazione e aggiornamento, con l'esclusione, in quanto non applicabile di quella di cui all'art 28 lettere a;
    13. di confermare che la regolamentazione dell'orario di lavoro, del riposo settimanale, del congedo ordinario dei dipendenti concessionari di un alloggio in area di servizio debba uniformarsi alle disposizioni contenute negli accordi contrattuali di categoria, nonché a quelle previste dalle leggi in vigore;
    14. di confermare che le prestazioni di lavoro, oltre l'orario ordinario eventualmente effettuate dagli occupanti gli alloggi in area di servizio, debbano essere retribuite nei modi e nei termini previsti per il servizio straordinario.
    15. di considerare definitivamente abrogate tutte le precedenti disposizioni inerenti gli alloggi di servizio, in particolar modo le tabelle organiche allegate al precedente Regolamento del personale, nella parte in cui prevedono per 6 dipendenti la possibilità di usufruire di alloggio di servizio. Tutte le ipotesi in esse previste, tra cui i sei casi rimasti in sospeso in virtù delle deliberazione n. 247/78 e 2221/90, devono assoggettarsi alla presente disciplina a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione.
    16. di dare avvio alle procedure di rilascio nel confronti di coloro che, non risultando dipendenti comunali occupino un alloggio situato in area di servizio comunale. Qualora i medesimi risultino in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso all'E.R.P, l'Amministrazione comunale dovrà provvedere all'assegnazione provvisoria di alloggio, alternativo situato al di fuori delle aree di servizio comunali, ai sensi della deliberazione n. 3093/369 del 8.10.93 esecutiva il 15.11.1993.
    17. di attribuire ai dirigenti dei settori interessati la competenza ad attivare le procedure per la ristrutturazione degli alloggi di cui al punto 3) b);
    18. di assegnare al dirigente del Settore Funzionale 38 Patrimonio Abitativo la ristrutturazione di tutti gli altri alloggi in area di servizio.
    19. di revocare immediatamente, qualora il concessionario perda i requisiti previsti dalla presente deliberazione e dalle altre disposizioni, la concessione suddetta e di rivolgersi all'autorità giudiziaria competente per ottenere emissione di un provvedimento di urgenza per rientrare nel pieno ed immediato possesso dell'alloggio.