REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO
DEL REFERENDUM CONSULTIVO E DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI
(Deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 10/19 del 21.01.1999,
102/21 del 07.02.2000, 358/43 del 23.04.2001 e 685/92 del 23.07.2001)
TITOLO I - IL REFERENDUM CONSULTIVO
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1
(Oggetto, limiti e materie del referendum consultivo)
-
Ai sensi dello Statuto comunale, il referendum consultivo
è indetto, su iniziativa popolare, per proporre la revoca o la modifica
di singole deliberazioni già assunte.
-
Il referendum di cui al presente regolamento deve riguardare
materie di esclusiva competenza locale.
-
Non può essere indetto referendum:
-
nei casi previsti dallo Statuto comunale;
-
sulle deliberazioni meramente esecutive;
-
sulle deliberazioni la cui revoca o modifica contrasti con
disposizioni o principi dell'ordinamento giuridico vigente;
-
Fuori dei casi di cui al precedente comma, ove una deliberazione
sia stata adottata in adempimento di disposizioni legislative statali,
regionali, statutarie o regolamentari, la stessa può essere sottoposta
a referendum ai soli fini della sua modifica e per i soli aspetti attinenti
alle valutazioni discrezionali dell'amministrazione comunale.
Art. 2
(Esito del procedimento referendario e discussione
in Consiglio)
-
Il risultato del referendum consultivo è discusso
dal Consiglio comunale entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito referendario,
da parte del Sindaco.
-
Alla seduta del Consiglio comunale partecipa, con facoltà
di parola, il rappresentante dei promotori il referendum.
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CAPO II - COLLEGIO DI ESPERTI
Art. 3
(Ammissibilità del referendum - Competenza)
- L'ammissibilità del quesito referendario è
stabilita dal Collegio di esperti.
- Entro trenta giorni dalla comunicazione ai sensi dell'art.
12, il Consiglio comunale, a maggioranza dei due terzi, può pronunciarsi
difformemente dalla decisione degli esperti
Art. 4
(Nomina e durata)
-
Il Collegio di esperti è nominato dal Consiglio comunale
con le modalità e nei tempi previsti dallo Statuto.
-
Esso è composto da tre membri dotati di idonea qualificazione
professionale nelle materie giuridiche, con particolare riferimento al
diritto amministrativo, costituzionale ed all'ordinamento degli enti locali.
-
Il Collegio dura in carica quanto il Consiglio Comunale che
lo ha nominato.
-
Qualora uno dei componenti venga a mancare, per decadenza,
dimissioni
od altro impedimento, il Consiglio Comunale è convocato entro i
successivi 30 giorni per la sua sostituzione.
Art. 5
(Cause ostative alla candidatura ed incompatibilità)
1. Non possono essere nominati membri del Collegio:
-
i soggetti che abbiano riportato taluna delle condanne previste
dalle vigenti disposizioni di legge per i Consiglieri comunali;
-
i dipendenti del Comune;
-
gli Assessori ed i Consiglieri regionali;
-
gli amministratori locali di cui all’art. 77 del D. Legisl.vo
n.267/2000;
-
gli amministratori di aziende o enti dipendenti da enti locali;
-
i componenti del CO.RE.CO.
-
i Difensori civici
2. Il Consiglio comunale è tenuto a revocare il provvedimento
di nomina non appena venuto a conoscenza dell’esistenza di taluna delle condizioni
di cui sopra.
Art. 6
(Funzionamento)
-
Il Collegio di esperti è convocato per la seduta di
insediamento dal Presidente del Consiglio comunale entro 30 giorni dalla
sua nomina.
-
Il Collegio di esperti si riunisce presso la Presidenza del
Consiglio comunale che gli assicura il supporto necessario.
Per la validità delle sedute è richiesta
la presenza di tutti i membri del Collegio.
-
Il Collegio delibera a maggioranza.
-
Le riunioni non sono pubbliche. Di esse è redatto
processo verbale.
Art. 7
(Gettone di presenza)
- Ai componenti del Collegio spetta un gettone di presenza
pari a due volte quello dei Consiglieri comunali.
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CAPO III - DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI PER L'INDIZIONE
DEL REFERENDUM
Art. 8
(Quesito referendario)
- Il quesito referendario consiste, ai sensi dello Statuto
comunale, in un'unica domanda, formulata in modo breve e chiaro, con la quale
si richiede l'assenso o meno circa:
- la revoca di una determinata deliberazione;
- la modifica di una determinata deliberazione.
- Nei casi di cui alla precedente lettera b), il quesito referendario
deve individuare con precisione il contenuto della modifica.
Art. 9
(Richiesta)
- La richiesta di referendum è presentata al Sindaco
da almeno cento proponenti, aventi diritto a partecipare alle consultazioni
referendarie.
- La richiesta è redatta in forma scritta e deve contenere:
- le generalità dei soggetti proponenti (nome, cognome,
data di nascita, indirizzo di residenza, eventuale domicilio);
- il quesito referendario nella formulazione che si intende
sottoporre alla consultazione;
- una relazione sintetica sulle motivazioni che vengono poste
a base della proposta.
- La deliberazione di cui è proposta la revoca o la
modifica dev’essere individuata con riferimento al numero, data, oggetto e
organo che lo ha adottato.
- Qualora sia proposta la modifica di una deliberazione, il
quesito referendario deve individuare esattamente la parte dispositiva di
cui è proposta la modifica ed il contenuto della modifica proposta.
- La richiesta deve, altresì, individuare il rappresentante
dei proponenti, destinatario delle comunicazioni di cui al presente regolamento.
- La richiesta è sottoscritta dai cento proponenti.
Le firme devono essere autenticate nelle forme di legge.
- Il Sindaco provvede a comunicare la presentazione della richiesta
di referendum al Presidente del Consiglio comunale, al quale sono altresì
comunicate tutte le informazioni concernenti le ulteriori fasi del procedimento
referendario.
- Il Presidente del Consiglio comunale trasmette ai Capigruppo
consiliari la richiesta di referendum, unitamente alla copia della relazione
di cui al comma 2.
Il Presidente del Consiglio provvede, altresì, a comunicare
loro qualsiasi informazione sulle fasi ulteriori del procedimento referendario.
- Non può essere presentata richiesta di referendum
nei sei mesi antecedenti alla scadenza del Consiglio comunale.
Ove presentata, il Sindaco la dichiara irricevibile.
Art. 10
(Istruttoria)
-
Il possesso da parte dei sottoscrittori di cui all’articolo
precedente, dei requisiti per la partecipazione al referendum è
accertato dall'Ufficio elettorale del Comune entro 15 giorni dal ricevimento
della richiesta.
-
Successivamente all'accertamento positivo, il Sindaco provvede
a pubblicare la proposta di referendum nell’albo pretorio del Comune ed
a trasmetterla al Presidente del Consiglio comunale, che provvederà
ad inoltrarla al Collegio di esperti.
-
Nel termine di 30 giorni dal ricevimento, il Collegio decide
in ordine all’ammissibilità della proposta e ne riferisce al Sindaco
e al Presidente del Consiglio Comunale.
-
Ai fini della decisione sull’ammissibilità del referendum,
l’Ufficio del Consiglio provvede ad istruire la proposta, corredandola
di tutta la documentazione necessaria.
-
Il Collegio di esperti può chiedere agli organi e
agli uffici comunali documenti ed elementi integrativi di giudizio, convocando
ove necessario i responsabili degli uffici interessati.
Ai componenti del Collegio competono le prerogative dei
Consiglieri comunali in ordine al diritto di accesso e di informazione.
-
L'assistenza degli uffici per l'attività del Collegio
deve essere tempestiva e tale da consentire al Collegio di assumere le
decisioni nei termini.
Art. 11
(Riformulazione del quesito)
-
Il Collegio, ove ritenga che il referendum proposto sia ammissibile,
ma che il quesito referendario non sia sufficientemente chiaro nella formulazione
ovvero non conforme ai requisiti di cui allo Statuto ed al presente regolamento,
concede ai proponenti un termine non superiore a 30 giorni, per la riformulazione
del quesito.
-
Le osservazioni formulate dal Collegio e il termine assegnato
dal medesimo sono comunicate al rappresentante dei proponenti a cura del
Presidente del Consiglio comunale.
-
Ove la riformulazione non venga trasmessa al Presidente del
Consiglio nel termine assegnato ovvero non sia tale da superare le osservazioni
di cui al comma 2, il Collegio dichiara la proposta di referendum inammissibile.
Art. 12
(Provvedimenti)
- Il Presidente del Consiglio comunale provvede tempestivamente
a comunicare al Sindaco e ai Capigruppo consiliari la decisione del Collegio
degli esperti.
- Il Sindaco, in conformità con la decisione degli
esperti o della difforme pronuncia da parte del Consiglio comunale, dichiara
l'ammissibilità o meno della proposta referendaria. Il provvedimento
è pubblicato nell'albo pretorio del Comune e notificato al rappresentante
dei proponenti entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui all'art.
3, 2° comma
- In caso di ammissibilità della stessa, al rappresentante
dei proponenti è notificato contestualmente anche il modello tipo per
la raccolta delle firme.
- Dalla data della notificazione di cui al comma 2 decorrono
i quattro mesi per la raccolta delle firme previsti dallo Statuto.
Art. 13
(Raccolta delle firme)
-
La raccolta delle firme è a cura dei soggetti proponenti
il referendum. Possono sottoscrivere la richiesta di referendum tutti i
soggetti maggiorenni che, al momento della sottoscrizione, sono residenti
nel Comune di Firenze, anche se non forniti di cittadinanza italiana.
-
Le firme devono essere autenticate a norma di legge e devono
essere raccolte in appositi moduli conformi al modello tipo predisposto
dall'amministrazione, nel quale sono stampati il quesito referendario e
le generalità dei sottoscrittori.
-
I moduli di raccolta delle firme sono predisposti a cura
dei soggetti proponenti, in modo tale da assicurare la perfetta leggibilità
del quesito e degli altri elementi formali ivi rappresentati. Le firme
raccolte su moduli non conformi al modello tipo ovvero che presentano cancellature
o aggiunte di alcuno degli elementi formali sono nulle. I proponenti possono
richiedere all'Ufficio elettorale del Comune che i moduli di raccolta siano
vidimati per la conformità.
In tal caso l'Ufficio provvede entro 24 ore dalla richiesta.
-
Entro le ore 12 del giorno successivo alla scadenza del termine
per la raccolta, i moduli contenenti le firme sono consegnati al Sindaco
a cura del rappresentante dei soggetti proponenti.
Trascorso detto termine senza che alcuna firma sia presentata,
il Sindaco dispone l'estinzione del procedimento referendario con provvedimento
pubblicato nell'albo pretorio del Comune. Dello stesso è data comunicazione
al rappresentante dei proponenti.
Art. 14
(Verifica delle firme)
-
Alla verifica delle firme raccolte provvede, entro 45 giorni
dal termine ultimo per la loro consegna, l'Ufficio elettorale del Comune.
-
Il Sindaco, sulla base degli esiti della verifica, di cui
è redatto apposito verbale, indice il referendum ovvero ne dichiara
la improcedibilità per mancanza del numero minimo di sottoscrittori.
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CAPO IV - INDIZIONE DEL REFERENDUM E PROCEDIMENTO REFERENDARIO
Art. 15
(Effettuazione del referendum)
-
Ogni anno può essere indetta un’unica giornata di
votazione per lo svolgimento del referendum consultivo da tenersi in una
domenica compresa nel periodo che va dal 15 Febbraio al 15 Aprile ovvero
in quello dal 15 Ottobre al 15 Dicembre, con orario per la votazione dalle
ore 8 alle ore 22.
-
Nel fissare il giorno in cui dovrà tenersi la consultazione
il Sindaco, se possibile, dovrà garantire l’accorpamento di più
proposte referendarie, nel rispetto di quanto previsto dal successivo art.
17.
Art. 16
(Indizione del referendum)
-
Il Sindaco indice il referendum e ne informa la cittadinanza
con l'affissione di appositi avvisi almeno 30 giorni prima della consultazione.
Della consultazione referendaria è data poi adeguata
pubblicità ricorrendo anche ai mezzi di comunicazione più
diffusi a livello locale.
-
Gli avvisi devono indicare:
-
il giorno della consultazione referendaria;
-
il quesito oggetto del referendum;
-
i requisiti e le modalità per esercitare il diritto
di voto;
-
le procedure relative alla propaganda referendaria.
-
Il Sindaco, entro il sesto giorno precedente alla consultazione
referendaria comunica ai singoli aventi diritto al voto non forniti di
cittadinanza italiana, la sede, il numero di sezione, il giorno e l'orario
di votazione mediante consegna, anche a mezzo posta, di apposito avviso
di convocazione.
-
Gli aventi diritto di cui al comma precedente potranno, comunque,
ritirare presso gli uffici preposti copia o duplicato dell'avviso fino
al giorno stesso della consultazione referendaria.
Art. 17
(Svolgimento di più referendum consultivi)
-
Ogni anno può tenersi un’unica consultazione con la
quale i cittadini vengono chiamati ad esprimersi su non più di tre
quesiti referendari.
-
Se il Collegio di esperti ha ritenuto ammissibili più
proposte di referendum, ai fini dell’indizione della consultazione referendaria,
il Sindaco dovrà tenere conto dell'ordine cronologico di consegna
dei moduli contenenti il numero di firme richieste dallo Statuto.
Le proposte di referendum eccedenti il numero, previsto
dal precedente comma, sono differite all'anno successivo.
-
In caso di più quesiti referendari, ai votanti saranno
consegnate schede di colore diverso.
Art. 18
(Conclusione del procedimento per revoca, inefficacia,
esaurimento degli effetti o modifica dell'atto oggetto del referendum)
-
Ove, successivamente alla dichiarazione di ammissibilità
e prima della votazione, la deliberazione oggetto del referendum sia stata
integralmente revocata o sia divenuta inefficace od abbia esaurito i suoi
effetti, il Sindaco ordina la conclusione del procedimento referendario,
dandone comunicazione al rappresentante dei proponenti. Il provvedimento
è pubblicato nell’albo pretorio del Comune.
-
Qualora, nella fase procedimentale di cui al comma 1, intervenga
la modifica della deliberazione oggetto del referendum, il Sindaco richiede
al Collegio di esperti la valutazione circa l'idoneità della modifica
a superare il quesito referendario.
-
Ove, a seguito dell’intervenuta modifica, il quesito referendario
s’intenda superato, il Sindaco procede ai sensi del comma l.
In caso contrario, il Sindaco dispone per la prosecuzione
del procedimento referendario ed il quesito viene riformulato dal Collegio
di esperti, sentiti i promotori, tenuto conto della modifica intervenuta.
Art. 19
(Esclusione del referendum)
-
Il referendum non può essere effettuato nel corso
dell'anno solare in cui il Consiglio viene rinnovato.
-
Nel caso di scioglimento del Consiglio comunale le procedure
referendarie in corso restano sospese e vengono riprese su richiesta di
almeno un terzo dei 100 soggetti proponenti, decorsi sei mesi dalla data
di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio medesimo.
Art. 20
(Compilazione delle liste degli aventi diritto
al voto)
-
L'Ufficio anagrafe trasmette all'Ufficio elettorale almeno
venti giorni prima della data fissata per la votazione l'elenco nominativo
dei soggetti maggiorenni residenti nella città alla data di indizione
del referendum.
-
L'Ufficio elettorale, sulla base degli elenchi di cui al
comma 1, compila in triplice copia ed in ordine alfabetico le liste dei
soggetti aventi diritto al voto.
Art. 21
(Sezioni per il referendum)
-
Il Sindaco, sulla base delle liste di cui all'articolo 20
comma 2, ripartisce il territorio comunale in sezioni stabilendo le circoscrizioni
delle stesse.
-
Ogni avente diritto al voto è assegnato alla sezione
nella cui circoscrizione ha la sua residenza.
-
Il numero degli aventi diritto al voto da assegnare ad ogni
sezione non può superare le 1.700 unità.
Art. 22
(Costituzione dell'Ufficio di sezione per il referendum)
-
Presso ogni sezione, istituita per la consultazione referendaria,
è costituito un Ufficio di sezione composto da un presidente e due
scrutatori, di cui uno svolge le funzioni di segretario.
-
Ai presidenti ed agli scrutatori è dovuta una indennità
pari a quella prevista dalla legislazione vigente in materia di referendum
nazionali.
-
L'Ufficio di sezione è insediato non oltre le ore
6 del giorno della consultazione.
Art. 23
(Nomina e surroga dei presidenti degli Uffici di
sezione)
-
Almeno venti giorni prima della data fissata per il referendum
consultivo, il Sindaco procede alla nomina dei presidenti degli Uffici
di sezione attingendo all’albo costituito nei modi e nei termini previsti
dalla legge 21 marzo 1990, n. 53 (succ. modifiche ed integrazioni).
-
L'eventuale impossibilità a ricoprire l'incarico deve
essere immediatamente comunicata al Sindaco, che provvede alla surroga.
-
Qualora il numero dei presidenti sia insufficiente, il Sindaco
procede alla nomina dei presidenti mancanti, attingendo ad apposito albo
formato dai dipendenti comunali che ne abbiano fatto richiesta.
Per l’iscrizione nell’albo dei presidenti, rinnovabile
ogni tre anni, è richiesto il possesso del diploma di scuola media
superiore.
Art. 24
(Nomina e surroga degli scrutatori)
-
Almeno venti giorni prima della data fissata per il referendum
consultivo, il Sindaco procede alla nomina degli scrutatori nei modi e
termini previsti dalla legge 8 marzo 1989, n. 95 (succ. modifiche ed integrazioni).
-
L'eventuale impossibilità a ricoprire l'incarico deve
essere immediatamente comunicata al Sindaco, che provvede alla surroga.
-
Qualora il numero degli scrutatori sia insufficiente, il
Sindaco procede alla nomina degli scrutatori mancanti, attingendo ad apposito
albo formato dai dipendenti comunali che ne abbiano fatto richiesta.
Per l’iscrizione nell’albo degli scrutatori, rinnovabile
ogni tre anni, è richiesto il possesso del diploma di scuola media
inferiore.
-
Qualora, al momento dell’insediamento del seggio, si verifichi
l'assenza di uno scrutatore, il presidente della sezione, sentito l’Ufficio
elettorale, può provvedere direttamente alla nomina, come scrutatore,
di altra persona presente presso il seggio ed avente diritto al voto.
Art. 25
(Consegna delle liste agli Uffici di sezione e
pubblicazione)
-
Copia della lista di sezione deve essere consegnata insieme
a tutto l'altro materiale per il referendum al presidente dell'Ufficio
di sezione, all'atto dell'insediamento.
-
Il giorno della consultazione referendaria, una copia della
lista di sezione dev’essere, altresì, affissa all’interno della
sezione, affinché ogni cittadino possa verificare la propria inclusione
nella stessa.
Art. 26
(Predisposizione delle istruzioni)
-
L'Ufficio Elettorale predispone apposite istruzioni da distribuire
ai presidenti degli Uffici di sezione, contenenti le modalità operative
dei singoli compiti previsti nel procedimento referendario.
-
Le istruzioni devono riportare, oltre alle norme del presente
regolamento, l'ulteriore disciplina applicabile al procedimento referendario.
Art. 27
(Designazione dei rappresentanti dei proponenti
e dei partiti)
-
I proponenti del referendum ed i Capigruppo dei gruppi consiliari
presenti in Consiglio comunale possono con dichiarazione in carta libera,
autenticata ai sensi di legge, designare presso ciascun seggio un proprio
rappresentante per assistere alle operazioni di voto e allo scrutinio.
-
L'atto di designazione è presentato dagli interessati
ai Presidenti degli Uffici di sezione, prima dell'inizio delle operazioni
di voto, il giorno stesso della consultazione.
Art. 28
(Votazione, scrutinio, verbale)
-
La votazione per il referendum si svolge con voto diretto,
libero e segreto. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita
un segno sulla risposta da lui prescelta.
-
A conclusione delle operazioni di voto viene effettuato lo
scrutinio delle schede. Delle operazioni di voto e dello scrutinio è
redatto apposito verbale.
Art. 29
(Verifica dei verbali e proclamazione del risultato)
-
I verbali delle operazioni di voto e degli scrutini, completi
delle schede scrutinate, sono immediatamente trasmessi a cura del presidente
di sezione all'Ufficio elettorale del Comune.
-
L'Ufficio elettorale provvede alle verifiche del caso e alla
proclamazione del risultato del referendum, redigendo apposito verbale.
Il verbale è immediatamente trasmesso al Sindaco e al Presidente
del Consiglio comunale.
-
Alle operazioni di verifica possono assistere un rappresentante
dei promotori e di ogni gruppo consiliare presente in Consiglio comunale,
designati ai sensi dell'articolo 27 co. 1.
-
Sulla base del verbale di cui al comma 2, il Sindaco provvede
a dare comunicazione dell’esito referendario al Presidente del Consiglio
comunale ed alla cittadinanza.
Da detta comunicazione ufficiale, decorre il termine
previsto dallo Statuto per la discussione in Consiglio comunale del risultato
referendario.
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CAPO V - NORME FINALI E TRANSITORIE PER LO SVOLGIMENTO
DEL REFERENDUM CONSULTIVO
Art. 30
(Responsabili del procedimento referendario)
-
Ai sensi della L. 07.08.1990 n. 241, sono individuati quali
responsabili delle singole fasi del procedimento referendario, i responsabili
degli uffici indicati nel presente regolamento.
Art. 31
(Propaganda referendaria)
-
Per quanto riguarda la propaganda, si applicano in quanto
compatibili le disposizioni vigenti in materia per i referendum nazionali.
Art. 32
(Divieto di sottoporre a referendum quesiti già
posti)
-
E' vietato proporre analoga richiesta di consultazione referendaria
prima che siano trascorsi cinque anni. Il Sindaco, sentito il Collegio
di esperti, provvede a dichiarare improcedibile la richiesta di referendum.
-
Nel solo caso in cui il procedimento referendario si sia
concluso per mancato raggiungimento del numero di firme previsto dallo
Statuto, il divieto di cui al comma 1 è limitato a due anni.
Art. 33
(Disciplina di dettaglio - Norme applicabili)
-
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento,
la disciplina di dettaglio per l'effettuazione dei referendum consultivi
è stabilita con ordinanza del Sindaco da emanarsi almeno entro 30
giorni prima della data della consultazione, in attuazione delle prescrizioni
del presente regolamento e in osservanza dei principi della legislazione
vigente in materia di referendum nazionali.
-
Nel caso in cui il Sindaco non provveda nei termini di cui
al comma 1, si applicano in quanto compatibili le norme di cui alla legge
25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni e integrazioni.
-
Della disciplina applicabile si dà conto nelle istruzioni
da distribuire ai Presidenti degli Uffici di Sezione.
******************
TITOLO II - LE CONSULTAZIONI POPOLARI
Art. 34
(Finalità ed oggetto delle consultazioni
popolari)
-
1. Le consultazioni popolari hanno lo scopo di acquisire
elementi di valutazione e di giudizio utili ad indirizzare le scelte di
politica amministrativa, visti gli orientamenti esistenti nella realtà
cittadina.
Le medesime consultazioni possono interessare anche gli
atti esclusi dal referendum consultivo, fatta eccezione per quelli attinenti
alle materie previste dall’art. 102 co. 2 dello Statuto comunale.
-
Le consultazioni popolari possono essere delimitate anche
a zone specifiche della città o a particolari fasce della popolazione
cittadina.
-
Le medesime consultazioni devono riguardare materie di esclusiva
competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con elezioni
provinciali, comunali e circoscrizionali.
Art. 35
(Iniziativa)
-
Le consultazioni devono essere proposte da almeno 7.500 soggetti
maggiorenni residenti nel territorio comunale, anche se non forniti di
cittadinanza italiana.
-
Nelle materie di competenza del quartiere o per questioni
riguardanti la popolazione ivi residente, le consultazioni popolari possono
essere proposte anche da almeno 5.000 soggetti maggiorenni, residenti nel
territorio del quartiere, anche se privi di cittadinanza italiana.
Art. 36
(Presentazione della richiesta di consultazione
popolare)
-
La richiesta di consultazione ed i moduli contenenti le firme,
autenticate ai sensi di legge, sono presentati al Sindaco.
-
Il Sindaco dà comunicazione della richiesta pervenuta
al Presidente del Consiglio comunale, il quale provvede ad informarne i
Capigruppo consiliari con le stesse modalità previste per la richiesta
di referendum consultivo.
-
La richiesta di consultazione dev’essere redatta in forma
scritta e contenere:
-
le generalità dei soggetti proponenti (nome, cognome,
data di nascita, indirizzo di residenza, eventuale domicilio);
-
le generalità del rappresentante dei proponenti;
-
il quesito oggetto della consultazione che s’intende svolgere;
-
una relazione sintetica delle motivazioni per le quali si
richiede di svolgere la consultazione.
-
Alla verifica delle firme provvede, entro 40 giorni dalla
consegna delle stesse, l’Ufficio Elettorale del Comune.
-
Il presente articolo trova applicazione anche in caso di
consultazione popolare proposta ai sensi del comma 2 dell’articolo precedente.
Se la consultazione interessa materie di competenza di
un quartiere ovvero interessa la popolazione ivi residente, il Sindaco
può delegare al Presidente del Consiglio di quartiere interessato
tutte le funzioni a lui riservate dai presenti articoli.
-
Verificata la legittimità delle firme, il Sindaco
provvede a trasmettere la richiesta di consultazione popolare al Presidente
del Consiglio comunale.
Il Presidente del Consiglio riunisce, tempestivamente,
l’Ufficio di Presidenza per esaminare il quesito proposto.
-
Ove l’Ufficio di Presidenza ritenga che il quesito, di cui
al comma 3 lett. c), non sia sufficientemente chiaro ovvero non sia conforme
ai requisiti regolamentari, concede ai proponenti un termine non superiore
a 20 giorni per la sua riformulazione.
Le osservazioni dell’Ufficio di Presidenza ed il termine
assegnato per la riformulazione sono comunicate al rappresentante dei proponenti
a cura del Presidente del Consiglio comunale.
Ove la riformulazione non sia trasmessa al Presidente
del Consiglio nel termine assegnato ovvero non sia tale da superare le
osservazioni di cui sopra, l’Ufficio di Presidenza dichiara la proposta
di consultazione inammissibile.
Del provvedimento è data idonea pubblicità.
-
Se la consultazione interessa materie di competenza di un
quartiere ovvero interessa la popolazione ivi residente, le funzioni attribuite
dal comma precedente all’Ufficio di Presidenza possono essere svolte dal
Presidente e dal Vice Presidente del Consiglio di quartiere interessato.
-
Fuori dei casi previsti dai commi 7 e 8, verificata la legittimità
delle firme richieste, si procede ai sensi dell’articolo successivo.
Art. 37
(Modalità di svolgimento delle consultazioni
popolari)
-
Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta, delibera:
-
visto il quesito proposto, la forma di consultazione più
opportuna fra quelle previste dallo Statuto comunale;
-
l’ambito della consultazione popolare;
-
le modalità di svolgimento della consultazione stessa.
-
Le consultazioni popolari possono essere effettuate anche
mediante utilizzo di strumenti informatici che garantiscano la libertà
e la segretezza del voto.
-
Qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio comunale può
deliberare l’affidamento delle operazioni relative alla consultazione ad
una società esperta in materia.
In tal caso, la società dev’essere scelta nel
rispetto delle norme regolamentari e di legge.
La società prescelta deve assicurare che le operazioni
di voto si svolgano in modo tale da garantire la libera espressione dei
cittadini e l’obiettiva rappresentazione dei risultati della consultazione
stessa.
-
Nel caso previsto dal comma precedente, la società
svolge tutte le operazioni di consultazione avvalendosi della necessaria
collaborazione degli uffici comunali interessati.
-
In caso di consultazione che interessi materie di competenza
di un quartiere o la popolazione ivi residente, le competenze attribuite
al Consiglio comunale possono essere svolte dal Consiglio di quartiere
interessato.
-
Sulla base della delibera di cui al comma 1, il Sindaco indice
la consultazione popolare fissandone la data di svolgimento.
Con il medesimo provvedimento, il Sindaco nomina anche
un responsabile del procedimento consultivo che avrà il compito
di seguire l’intera procedura, curare la tutela della riservatezza, garantire
la non identificazione del voto, curare le operazioni di scrutinio. Delle
stesse sarà redatto apposito verbale, tempestivamente trasmesso
al Sindaco ed al Presidente del Consiglio comunale.
-
Della consultazione popolare è data pubblicità
nelle medesime forme previste per il referendum consultivo.
Art. 38
(Comunicazione del risultato della consultazione)
-
Terminate le operazioni di scrutinio, il Sindaco provvede
a dare tempestiva comunicazione del risultato della consultazione ovvero
dei dati acquisiti con la stessa.
Degli stessi è data idonea pubblicità.
-
Il Presidente del Consiglio comunale, entro due mesi dalla
comunicazione ufficiale del risultato, convoca il Consiglio per la discussione
dell’esito della consultazione.
-
Nel caso previsto dal comma 5 dell’articolo precedente, i
risultati della consultazione o i dati acquisiti con la stessa sono invece
discussi dal Consiglio di quartiere interessato nel medesimo termine previsto
dal comma precedente.
Pagina a cura di S. Mugnai
Data di verifica/aggiornamento: 03-09-2001
