DISCIPLINARE RELATIVO ALLE PROCEDURE DELLA PROPAGANDA ELETTORALE PER IL REFERENDUM COMUNALE DEL 07.10.2001.

Art.1

La propaganda relativa allo svolgimento del referendum consultivo comunale è consentita dal quindicesimo giorno antecedente a quello della votazione.

Le facoltà riconosciute dalle presenti disposizioni ai partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale si intendono attribuite ai partiti o gruppi politici che siano rappresentati in Consiglio Comunale, nonché ai promotori del referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico. A tale scopo, il Presidente del Consiglio Comunale, fornirà quanto prima l’elenco ufficiale.

Le domande per l’affissione di manifesti e stampati di cui all’art. 2, commi 1 e 2 del presente disciplinare, devono pervenire al Sindaco entro le ore 20.00 del 20° giorno antecedente la consultazione referendaria (17 Settembre 2001), presso l’Ufficio per la Disciplina della Propaganda elettorale.

Art.2

L’affissione di stampati, giornali murali od altri e manifesti di propaganda, da parte di partiti e gruppi politici che partecipano direttamente alla consultazione referendaria, deve essere effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati dall’Amministrazione Comunale.

L’affissione di stampati, giornali murali od altri e manifesti, inerenti direttamente o indirettamente la campagna elettorale, e comunque tesi a determinare la scelta elettorale, da parte di chiunque non partecipi direttamente alla consultazione ai sensi del comma precedente, è consentita soltanto in appositi spazi a ciò destinati dall’Amministrazione Comunale.

Tra gli stampati, giornali murali od altri e manifesti previsti dai precedenti commi si intendono compresi anche quelli che contengano avviso di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.

Non sono ammesse le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni.

I divieti di cui al primo comma del presente articolo non si applicano alle affissioni di giornali, quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Art. 3

Entro il sedicesimo giorno antecedente lo svolgimento della consultazione referendaria, con apposito provvedimento l’Amministrazione Comunale è tenuta a stabilire nell’area del territorio comunale, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all’affissione degli stampati, giornali murali od altra propaganda figurativa, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate. 

Le dimensioni di tali spazi saranno determinate dai seguenti criteri:

  1. sezione di m. 2 di altezza e di m.1 di base da destinare a ciascun gruppo identificato dal comma 1, art.2 del presente regolamento; le dimensioni totali del riquadro o del tabellone risulteranno dal numero delle sezioni da destinare ai richiedenti;
  2. sezioni di m. 1 di altezza e m. 0,70 di base per ciascun gruppo identificato dal comma 2 art. 2 del presente regolamento; tali sezioni saranno in numero fisso di 22 e comprese in un unico riquadro o tabellone delle dimensioni di m.2 di altezza e m.8 di base.

Art. 4

Con apposito provvedimento, l’Amministrazione Comunale deve provvedere inoltre alla delimitazione degli spazi di cui all’art.3 e ripartirli in tante sezioni quanti sono i partiti, organizzazioni politiche e Comitati Promotori che abbiano presentato domanda nei termini stabiliti.

L’assegnazione della sezione è effettuata seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, su di una linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate.

Con apposito provvedimento, l’Amministrazione Comunale entro il sedicesimo giorno antecedente la consultazione elettorale ripartisce gli spazi di cui all’art. 3 fra tutti coloro che, pur non partecipando direttamente alla consultazione referendaria, abbiano fatto pervenire apposita domanda al Sindaco entro il 20° giorno antecedente la data delle elezioni.

Gli spazi anzidetti sono ripartiti in parti uguali fra tutti i richiedenti, secondo l’ordine di presentazione delle domande.

Qualora il numero delle richieste non consenta di assegnare a ciascun gruppo fiancheggiatore uno spazio non inferiore a m. 0,70 di base per m.1 di altezza, per tutta la durata della campagna elettorale, tra le richieste medesime sarà stabilito un turno, mediante sorteggio, da effettuarsi in presenza dei richiedenti stessi, previa verifica delle domande, in maniera che tutti possano usufruire di uguale spazio per uguale durata. In alternativa, verranno preliminarmente tentati accordi tra i vari richiedenti, al fine di riunire in gruppi le diverse richieste e considerare ciascuno dei gruppi stessi come un unico richiedente.

Non sono ammessi gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate.

L’affissione di propaganda elettorale negli appositi spazi non può iniziare prima del 15° giorno antecedente la votazione.

Art.5

Dal 15° giorno precedente la data delle elezioni, non è ammessa alcuna forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. Non è ammesso altresì il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico ed ogni forma di propaganda luminosa mobile.

Art.6

Le affissioni di stampati, giornali murali e di manifesti di propaganda negli spazi di cui all’articolo 3 possono essere effettuate direttamente a cura dell’interessato.

Art.7

Chiunque sottragga o distrugga stampati, giornali murali o manifesti di propaganda elettorale, o ne impedisca l’affissione o la diffusione ovvero stacchi, laceri o renda comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma del presente regolamento, o, non avendone titolo, affigga stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti; sarà punito con la sanzione amministrativa prevista dalla legge.

Art.8

Le riunioni elettorali possono aver luogo non prima del 15° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

Per quanto riguarda l’uso di altoparlanti su mezzi mobili e manifestazioni elettorali che debbano svolgersi in orari particolari, saranno presi specifici accordi nella prima riunione dell’apposita commissione per la disciplina della propaganda elettorale.

Art.9

Nel giorno precedente ed in quello stabilito per la consultazione referendaria, non sono ammessi i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda. Nei predetti giorni è vietata altresì la diffusione di propaganda elettorale, sia via radio che a mezzo televisione.

Nei giorni destinati alla votazione non è ammessa ogni altra forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 mt. dall’ingresso delle sezioni elettorali.

E’ consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste all’articolo 2 del presente regolamento.

Art.10

Per l’affissione negli spazi di cui all’art. 3, non viene applicata l’imposta comunale o i diritti sulla pubblica affissione e sulla pubblicità sonora


Pagina a cura di Elena Grechi
Data di verifica/aggiornamento: 14-09-2001