Regolamenti e Atti normativi
 

Regolamento del Difensore Civico
Delibere 4092 del 18.12.1995, 225/65 del 21.3.1997, 1033/111 del 15.6.1998, 115/13 del 5.2.2001 e 18 del 2.4.2007


Art. 1
(Oggetto del regolamento)

  1. Il presente Regolamento disciplina l’attivazione ed il funzionamento dell’istituto del Difensore civico del Comune di Firenze.

Art. 2
(Funzioni)

  1. Il Difensore civico, in conformità ai principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione ed in piena libertà ed indipendenza, persegue le finalità indicate dalle leggi e dallo Statuto del Comune di Firenze provvedendo alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi diffusi. E’ garante e promotore di equità e del buon andamento dell’amministrazione comunale.

 

Art. 3
(Elezione)

  1. Il Presidente del Consiglio comunale convoca il Consiglio comunale per l’elezione del Difensore civico, a norma e secondo le odalità previste dallo Statuto.
  2. Salvo i casi di decadenza, revoca, dimissioni, morte od impedimento permanente nell’esercizio delle funzioni, la seduta del Consiglio comunale dovrà tenersi prima del sessantesimo giorno precedente alla scadenza del mandato.

 

Art. 4
(Requisiti per l’elezione)

  1. Il Difensore civico è eletto fra i cittadini che sono in possesso dei requisiti per l’elezione a Consigliere comunale, abbiano conseguito quale titolo di studio il diploma di laurea ed abbiano maturato una pluriennale esperienza professionale, di pubblico impiego o di incarico elettivo nelle pubbliche amministrazioni che comprovi la necessaria competenza in discipline giuridico-amministrative.

 

Art. 5
(Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità e decadenza)

  1. Non sono eleggibili alla carica di Difensore civico comunale:
    1. coloro per i quali sussiste una delle cause di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità previste per i Consiglieri comunali dalle vigenti disposizioni di legge;
    2. i Parlamentari, gli Assessori, i Consiglieri regionali e gli amministratori locali di cui al comma 2 dell’art. 77 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali";
    3. coloro che hanno ricoperto la carica di Sindaco, Consigliere, Assessore comunale e Consigliere circoscrizionale nei precedenti due anni nel Comune di Firenze;
    4. coloro che ricoprono incarichi di responsabilità esecutiva comunque denominati nei partiti e nei movimenti politici a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale;
    5. coloro che sono amministratori o revisori dei conti o dipendenti di società a partecipazione comunale, enti dipendenti dal Comune o ai quali esso partecipa, concessionari di pubblici servizi.
  2. Il Difensore civico non può svolgere attività né avere impieghi o incarichi, o collaborare in qualsiasi forma ad essi, che comportino il sorgere di un conflitto di interessi con l’Amministrazione, ovvero che contrastino, anche se svolti nell’interesse dell’Amministrazione, con la sua posizione di libertà e di indipendenza verso l’Amministrazione medesima.
  3. Qualora, dopo la nomina, venga accertata l’esistenza di cause originarie o sopravvenute di ineleggibilità o di incompatibilità, il Presidente del Consiglio comunale convoca il Consiglio comunale perché provveda a pronunciarsi sulla decadenza del Difensore civico, nei medesimi termini e con le stesse modalità previste per la contestazione delle suddette cause ai Consiglieri comunali.
  4. Costituisce causa di decadenza l’accettazione di candidature ad elezioni nel territorio del Comune di Firenze.
  5. L’elezione del nuovo Difensore civico deve effettuarsi entro sessanta giorni dalla pronuncia di decadenza con le stesse modalità di cui all’art. 3 del presente regolamento.

 

Art. 6
(Revoca del Difensore civico)

  1. Il Difensore civico è revocato dal Consiglio comunale quando riporti taluna delle condanne previste dal comma 1 dell’art. 58 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali".
  2. Il Difensore civico può essere, altresì, revocato per gravi motivi connessi all’esercizio delle sue funzioni sulla base di una mozione firmata da un terzo dei Consiglieri comunali.
  3. Nel caso di cui al comma 2, la revoca del Difensore civico è deliberata con le stesse modalità previste dallo Statuto per la sua elezione.
  4. L’elezione del nuovo Difensore civico deve effettuarsi entro sessanta giorni dalla approvazione della deliberazione di revoca con le stesse modalità di cui all’art. 3 del presente regolamento.

 

Art. 7
(Dimissioni)

  1. Le dimissioni sono presentate per iscritto dal Difensore civico al Presidente del Consiglio comunale. Esse devono essere assunte al protocollo del Comune nella medesima giornata di presentazione, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.
  2. L’elezione del nuovo Difensore civico deve effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione delle dimissioni con le stesse modalità di cui all’art. 3 del presente regolamento.
  3. In caso di morte o di impedimento permanente nell’esercizio delle funzioni, l’elezione del Difensore civico dovrà avvenire entro sessanta giorni dal verificarsi della morte o dell’evento impeditivo con le stesse modalità di cui all’art. 3 del presente regolamento.

 

Art. 8
(Durata in carica e rieleggibilità)

  1. La durata in carica e le condizioni di rieleggibilità del Difensore civico sono stabilite dallo Statuto.

 

Art. 9
(Poteri)

  1. Il Difensore civico esercita tutte le facoltà inerenti il diritto d’accesso in conformità alla L. 7.8.1990 n.241, allo Statuto ed ai regolamenti. In particolare al Difensore civico, senza il limite del segreto d’ufficio e senza spesa, è riconosciuto il diritto di prendere visione e conoscenza di tutti gli atti e documenti amministrativi, di chiederne e ottenerne il rilascio di copie, di ottenere tutte le informazioni da essi ricavabili. La richiesta d’accesso ad un documento comporta anche la facoltà d’accesso agli altri documenti nello stesso richiamati od appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento.
  2. Le risposte, le notizie, le informazioni scritte, la consultazione ed il rilascio di copie di atti e di documenti richiesti dal Difensore civico sono forniti e consentiti dal responsabile del procedimento competente con la massima completezza, esattezza, celerità entro un congruo termine comunque non superiore a 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

 

Art. 10
(Modalità d’intervento)

  1. Il Difensore civico istruisce in forma scritta l’istanza a lui presentata. L’istruttoria preliminare sull’istanza deve concludersi con una risposta scritta di cui è data comunicazione all’interessato con motivazione dell’eventuale rigetto. Il Difensore civico informa il responsabile del procedimento che procederà ad un esame istruttorio della pratica oggetto del suo intervento. Il responsabile del procedimento è tenuto ad assicurare tutta la collaborazione richiesta secondo le modalità e nei tempi concordati col Difensore civico.
  2. L’esame congiunto della pratica ha il fine di accertare lo stato dei fatti qualunque esso sia e di ricercare i correttivi o le soluzioni che contemperino gli opposti interessi, compiere osservazioni anche scritte. Nel compimento degli atti e nell’adozione dei provvedimenti amministrativi oggetto dell’intervento si deve dar conto delle osservazioni del Difensore civico.
  3. Il Difensore civico, nelle materie sulle quali ricade il suo potere di intervento, può esperire tentativi di conciliazione su richiesta scritta dell’istante, anche promuovendo incontri fra l’interessato e l’amministrazione. Nel corso del tentativo di conciliazione il Difensore civico può suggerire le soluzioni più idonee al raggiungimento dell’accordo.

 

Art. 11
(Relazioni con gli organi)

  1. Il Difensore civico trasmette al Presidente del Consiglio comunale la relazione annuale sull’attività svolta nell’anno precedente.
  2. Il Difensore civico può inviare note e richiedere audizioni agli organi del Comune individuati dallo Statuto.

  3. Il Difensore civico può, altresì, essere convocato dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio comunale, dai Presidenti delle Commissioni consiliari e da quelli dei Consigli di quartiere.

 

Art. 12
(Informazione e tutela della riservatezza)

  1. Il Difensore civico esercita le proprie funzioni nel rispetto della riservatezza dei soggetti interessati e svolge i suoi compiti dandone pubblicità attraverso la presentazione pubblica della relazione annuale prevista dallo Statuto, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale. La relazione annuale non può contenere riferimenti a singole persone.

 

Art. 13
(Rapporti e forme di collaborazione con altri Difensori civici di altri enti locali)

  1. Nel rispetto delle reciproche competenze, al fine di assicurare il coordinamento ed il miglior esercizio della funzione di difesa civica, il Difensore civico comunale può intrattenere rapporti di collaborazione con i Difensori civici della Regione Toscana e degli altri enti locali per lo scambio di esperienze, segnalazioni, informazioni e la discussione di problematiche che possono trovare soluzioni comuni.
  2. Ai fini di cui al comma precedente, il Comune di Firenze può stipulare apposita convenzione con il Difensore civico della Regione Toscana.

  3. Il Comune di Firenze può, altresì, stipulare convenzioni dirette ad assicurare l’utilizzazione della struttura e delle competenze del proprio Difensore civico con le amministrazioni comunali della Provincia di Firenze, prive dell’istituto. Nelle convenzioni dovranno essere disciplinate la durata, le modalità e le limitazioni d’intervento del Difensore civico del Comune di Firenze presso le amministrazioni convenzionate, il finanziamento delle spese da sostenere, la dotazione di personale e strumentale.

 

Art. 14
(Ufficio del Difensore civico)

  1. L’amministrazione comunale assicura al Difensore civico i locali adeguati, le attrezzature, i servizi ed il personale necessario per l’efficiente svolgimento delle sue funzioni.

  2. L’Ufficio del Difensore civico è inquadrato funzionalmente nella Direzione dell’Ufficio del Consiglio.
  3. L’Ufficio del Difensore civico:
    1. riceve, protocolla e classifica le richieste di intervento, verbalizzando quelle avanzate in forma orale;
    2. svolge l’istruttoria preliminare delle singole istanze per l’identificazione dell’oggetto e del responsabile del procedimento;
    3. richiede agli interessati ulteriori chiarimenti, verbali o scritti, nonché l’integrazione della documentazione per la definizione della pratica.
  4. Le istanze scritte, dirette al Difensore civico, possono essere presentate al suo ufficio, all’ufficio per le relazioni con il pubblico, ed alle sedi dei Consigli di quartiere i cui uffici provvedono al ricevimento ed all’invio delle istanze al Difensore civico, rilasciandone ricevuta; questi è tenuto ad informare i Consigli di quartiere dell’esito delle istanze ricevute presso le loro sedi.

 

Art. 15
(Competenze economiche)

  1. Al Difensore civico comunale spetta un’indennità mensile pari a quella riconosciuta agli Assessori dalle vigenti norme di legge.