ATTI NORMATIVI


NUOVA DISCIPLINA CONTRIBUTI IN CONTO AFFITTO
(Deliberazione del Consiglio Comunale n.453/81 del 08/04/99 – Revoca le deliberazioni n° 4063/95 e n° 2819/96)


IL CONSIGLIO

VISTA la Deliberazione n° 4063/95 con cui è stato istituito un fondo per l'erogazione di un contributo in conto affitti da destinare a nuclei familiari che, a seguito dell'esecuzione di provvedimenti di sfratto nel Comune di Firenze, abbiano reperito un alloggio sul mercato privato nel territorio di Firenze e dei Comuni confinanti;

VISTA la Deliberazione n° 2819/96 con cui sono state modificate le categorie di cittadini, i criteri e le modalità di erogazione del contributo in conto affitti determinati con la richiamata deliberazione n° 4063/95;

RILEVATO che è necessario:

• introdurre criteri unificati di valutazione della situazione economica della famiglia richiedente il contributo, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 109/98;
• stabilire la tipologia dei contratti di locazione per i quali è possibile erogare il contributo avuto riguardo alla Legge 431/98 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abiativo";
• modificare l'ambito territoriale nel quale è possibile reperire l'alloggio da locare, estendendo tale possibilità dai Comuni confinanti a quelli limitrofi, anche fuori della provincia;
• integrare l'indicazione dei soggetti che possono beneficiare di tale contributo prevedendo che lo stesso possa essere erogato anche a favore di famiglie soggette a sgombero di unità abitative private;
• modificare le disposizioni inerenti le modalità del rinnovo del contributo prevedendo l'obbligo da parte dei nuclei familiari di comunicare al Comune ogni variazione della propria composizione e situazione reddituale entro un mese dall'avvenuto cambiamento;
• disciplinare l'ammontare del contributo e la procedura da seguire per le famiglie che subiscono una riduzione del reddito a seguito della diminuzione del numero dei componenti il nucleo familiare;
• prevedere le sanzioni da applicarsi alle famiglie che omettono di presentare le dichiarazioni previste o dichiarano il falso;

CONSIDERATO come a seguito delle predette variazioni sia necessario riformulare l'intero testo che disciplina l'erogazione del contributo in conto affitti e di conseguenza revocare, dalla data di esecutività del presente provvedimento, le richiamate deliberazioni 4063/95 e 2819/96;

VISTO il parere di regolarità tecnica del dirigente del Servizio Casa rilasciato ai sensi dell'art.53, L. 142/90;


DELIBERA


A) di modificare la disciplina per l'erogazione del contributo in conto affitti istituita con deliberazione 4063/95, variata con deliberazione 2819/96 approvando il seguente nuovo testo:

1) Di istituire un fondo per l'erogazione del contributo in conto affitti da destinare ai nuclei familiari che abbiano reperito una sistemazione abitativa nell'ambito del mercato privato, nel territorio del Comune di Firenze o Comuni limitrofi in possesso dei seguenti requisiti:

• residenza nel Comune di Firenze da almeno due anni;
• non titolarità di diritti di proprietà di beni immobili, salvo particolari eccezioni che dovranno essere valutati dalla competente Commissione in relazione a gravi situazioni economico - sociali della famiglia interessata;
• assenza delle assegnazioni di alloggi realizzati con contributi pubblici di cui al punto e) della TABELLA A della Legge Regione Toscana n. 96/96;
• non aver ceduto in tutto in parte - fuori dai casi previsti dalla Legge - l'alloggio di ERP eventualmente assegnato in locazione semplice, cessione accertata mediante la conclusione del procedimento di revoca;
• reddito annuo complessivo convenzionale del nucleo familiare compreso tra il 25% del limite massimo previsto per il mantenimento dell'assegnazione di un alloggio E.R.P. ed il 100% dello stesso, salvo deroghe decise dalla competente Commissione Comunale per i problemi per l'emergenza abitativa in relazione a particolari e motivate situazioni;

2) Concorrono alla definizione della situazione economica del nucleo familiare le seguenti entrate riferite all'anno precedente a quello della domanda:

2.a) Reddito derivante da attività lavorativa o pensione calcolato secondo i criteri previsti per l'E.R.P.;
2.b) Altre categorie di entrate, anche se non imponibili Irpef,. quali rendite, indennità (fra cui quella di accompagnamento), sussidi, assegni di mantenimento, ivi compresi gli emolumenti arretrati;
2.c) Patrimonio mobiliare - La valutazione del patrimonio comprende anche l'importo complessivo dei depositi bancari, dei titoli di Stato, delle obbligazioni, dei fondi di investimento e delle partecipazioni finanziarie.
2.c.1) Per i depositi bancari e postali, titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi ed assimilati, si prende in considerazione il valore nominale delle consistenze al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.
2.c.2) Per i fondi di investimento, quote di OICVM e SICAV si prende in considerazione la consistenza delle azioni possedute al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda, valutata secondo l'ultima quotazione della Borsa Valori di Milano dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.
2.c.3) Partecipazioni in società di capitale. Per le società quotate in borsa la valutazione avviene con riferimento alla consistenza della azioni possedute al 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda secondo l'ultima quotazione della Borsa valori di Milano di tale anno; per le società non quotate la valutazione avviene moltiplicando il valore del patrimonio netto, che risulta dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda, per la quota di partecipazione.
2.c.4) Per le partecipazioni in società di persone, in associazione tra persone ed assimilate (ad eccezione dell'impresa familiare) si prendono in considerazione solo se la società o associazione è tenuta, dalla normativa fiscale, alla redazione del bilancio di esercizio, anche per opzione. In tal caso, la valutazione avviene moltiplicando il valore del patrimonio netto, che risulta dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda, per la quota di partecipazione.

3) Possono inoltrare domanda di contributo in conto affitti tutti coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:

3.1 possesso del provvedimento esecutivo di sfratto nel Comune di Firenze (sarà data priorità ai nuclei per cui è stato già fissato l'intervento della forza pubblica nei calendari predisposti dalla Corte d'appello);
3.2 sfratti amministrativi;
3.3 sgomberi di alloggi la cui pericolosità sia stata accertata per mezzo di ordinanza del Sindaco;
3.4 sgomberi di unità abitative di proprietà pubblica;
3.5 sgomberi di unità abitative di proprietà privata, previo motivato parere della competente Commissione la quale dovrà valutare l'opportunità di erogare il contributo tenuto conto delle cause dello sgombero e della situazione generale della famiglia richiedente;
3.6 situazione di grave disagio abitativo esistente da almeno due anni e certificata dall'Azienda U.S.L. dovuta a:
3.6.a) alloggio impropriamente adibito ad abitazione;
3.6.b) coabitazione in uno stesso alloggìo con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due persone;
3.6.c) situazione di disagio abitativo dovuta ad alloggio sovraffollato in rapporto ai vani utili sotto il profilo igienico - sanitario. Si considerano in condizione di sovraffollamento tutti i casi che presentano due o più persone a vano utile; non rientrano nella definizione di vano utile i vani adibiti a servizi e cucina quando quest'ultima risulta inferiore a mq.14;
3.6.d) Antigienicità assoluta dell'alloggio;
3.7 nuclei familiari già ricoverati dall'Amministrazione Comunale in pensione o in altro alloggio precario.

4) Il contributo sarà pari alla differenza tra il canone effettivamente pagato e l'importo corrispondente al 30% della condizione economica complessiva del nucleo familiare. In ogni caso la spesa massima annua per il canone riconosciuta ai fini della determinazione del contributo è:
£. 10.800.000. = per 1 - 2 persone
£. 14.400.000. = per 3 persone e oltre.

5) Non sarà riconosciuto alcun contributo nei confronti di coloro che stipuleranno un contratto privato di locazione il cui canone incida sulla condizione economica complessiva del nucleo familiare in misura pari od inferiore al 30%, in quanto la spesa per il canone di affitto corrispondente a tale percentuale è convenzionalmente ritenuta equa e sopportabile;

6) Il contributo non potrà avere una durata superiore ai quattro anni e verrà erogato al 100% nei primi due anni e successivamente ridotto al 60% e al 30% rispettivamente nel terzo e nel quarto anno; tali riduzioni non sono applicate qualora la situazione economica del nucleo familiare risulti pari o inferiore al reddito previsto per l'accesso agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;

7) Il contributo sarà concesso con determinazione dirigenziale in presenza delle seguenti condizioni:
• parere favorevole della commissione comunale per l'emergenza abitativa;
• verifica del possesso dei requisiti richiesti;
• presentazione del contratto di locazione stipulato ai sensi della L. 431/98 regolarmente registrato;
• presentazione trimestrale delle ricevute di pagamento dei canoni di locazione regolarmente rilasciate. In caso di mancato rispetto di tale termine, il beneficiario perderà ogni diritto alla percezione del contributo per il trimestre di riferimento.

8) Il contributo sarà rinnovato ogni anno su istanza dell'interessato, il quale, entro il mese di giugno, dovrà produrre congrua documentazione relativa ai redditì dell'anno precedente. Previa verifica da parte del Servizio Casa, del mantenimento dei requisiti richiesti, il contributo sarà rapportato alla nuova situazione reddituale accertata ed alle eventuali variazioni per adeguamenti ISTAT del canone di locazione. L'importo del contributo verrà ricalcolato ogni anno a partire dal mese di gennaio.
Qualora, in sede di verifica annuale, si accerti una situazione reddituale superiore ai limiti previsti per il mantenimento in un alloggio ERP l'erogazione del contributo verrà revocata.
Ogni successiva variazione relativa alla composizione del nucleo familiare ovvero alla situazione reddituale dello stesso, deve essere comunicata al competente ufficio del Servizio Casa, entro un mese dalla variazione stessa.
In caso di riduzione di contributo dovuta a un minore reddito per effetto di una diminuzione dei componenti il nucleo familiare, lo stesso sarà mantenuto fermo nel suo ammontare per un periodo di sei mesi per dare la possibilità alla famiglia di trovare un nuovo alloggio adeguato al nucleo ridotto. Decorso tale termine, il contributo verrà comunque rapportato alla nuova situazione determinatasi.
Qualora il nucleo familiare abbia la necessità di cambiare alloggio, si può mantenere il contributo previa istanza al Comune di Firenze. In caso di modifica delle condizioni economiche la richiesta è sottoposta all'esame della commissione comunale per i problemi dell'emergenza abitativa;

9) Qualora d'ufficio venisse accertato un aumento del reddito non comunicato, il beneficiario decade da ogni diritto con conseguente revoca del contributo.
E' comunque revocato il contributo in caso di mendacio, falsità in atto o uso di atti falsi. In tal caso, oltre alle sanzioni penali previste dalla legge, l'Amministrazione Comunale agisce per il recupero delle somme indebitamente percepite e dei relativi interessi.

B) Di revocare le deliberazioni n° 4063/95 e n° 2819/96.